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Document 52021PC0429

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico

COM/2021/429 final

Bruxelles, 20.7.2021

COM(2021) 429 final

2021/0244(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico

{SWD(2021) 210 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Come sottolineato nella strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 1 , l'Unione europea deve intensificare la lotta ai fondi di origine illegale. I gruppi della criminalità organizzata utilizzano i loro ingenti profitti illeciti per infiltrarsi nell'economia legale e nelle istituzioni pubbliche, intaccando lo Stato di diritto, il diritto delle persone alla sicurezza e la loro fiducia nelle autorità pubbliche. Nel 2019 i profitti illeciti realizzati grazie alle attività criminali nell'UE sono ammontati a 139 miliardi di EUR 2 , pari all'1 % del suo prodotto interno lordo. Nonostante l'elaborazione di un quadro giuridico per il recupero dei beni a livello UE e nazionale, soltanto una piccola percentuale di strumenti e proventi di reato viene confiscata 3 .

Un rapido accesso alle informazioni finanziarie è fondamentale per condurre indagini finanziarie efficaci e individuare e confiscare gli strumenti e i proventi di reato. A tale proposito è fondamentale conoscere chi detiene un conto bancario in uno Stato membro diverso da quello che effettua l'indagine: non solo per poter stabilire a quale Stato membro vadano inviati i provvedimenti di congelamento e di confisca 4 , ma anche per fornire agli investigatori indizi potenzialmente cruciali. Tuttavia, attualmente le autorità di uno Stato membro competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati che vogliano ottenere informazioni sui soggetti di un'indagine titolari di conti bancari in un altro Stato membro devono seguire i canali di cooperazione di polizia o giudiziaria. Si tratta di un iter spesso lungo e oneroso che ostacola sia il rapido accesso alle informazioni, come evidenziato nell'allegato 7 della valutazione d'impatto che accompagna il pacchetto di proposte legislative della Commissione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che le attività di contrasto.

A norma dell'articolo 32 bis della (quinta) direttiva antiriciclaggio 5 gli Stati membri istituiscono meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari e cassette di sicurezza.

La direttiva (UE) 2019/1153 6 prevede già attualmente che gli Stati membri designino le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati abilitate ad accedere ai meccanismi automatici centralizzati ("registri centralizzati dei conti bancari" nella direttiva (UE) 2019/1153 e nel prosieguo del documento) e a consultarli. La direttiva chiede inoltre agli Stati membri di inserire uffici per il recupero dei beni tra le autorità competenti designate e consente loro di designare, come autorità competenti, le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione nella misura in cui esse siano competenti, ai sensi del diritto nazionale, in materia di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati. Il termine per il recepimento della direttiva è il 1° agosto 2021.

A norma della proposta della Commissione relativa a una nuova direttiva antiriciclaggio, presentata congiuntamente alla presente proposta, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni provenienti dai registri centralizzati dei conti bancari siano disponibili attraverso lo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB) che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione 7 . Grazie all'interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari, le autorità che hanno accesso allo sportello unico RCB saranno in grado di accertare rapidamente se una persona detiene conti bancari in altri Stati membri, senza dover interpellare le rispettive controparti in tutti gli Stati membri. In linea con la sua base giuridica (articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)), la nuova direttiva antiriciclaggio fornirà l'accesso allo sportello unico RCB soltanto alle unità di informazione finanziaria (FIU), l'organismo nazionale che riceve segnalazioni di operazioni sospette dai soggetti obbligati 8 e le trasmette, se del caso, alle autorità competenti per le indagini penali. Tuttavia, allo scopo di contrastare le forme gravi di criminalità e, in particolare, per condurre indagini finanziarie efficaci, anche le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati devono avere accesso allo sportello unico RCB per poter identificare, analizzare e interpretare le informazioni finanziarie pertinenti ai fini dei procedimenti penali.

La presente proposta ha l'obiettivo di estendere l'accesso allo sportello unico RCB, introdotto dalla nuova direttiva antiriciclaggio, alle autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati designate come autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta integra le disposizioni relative allo sportello unico RCB di cui alla proposta di nuova direttiva antiriciclaggio presentata dalla Commissione.

La base giuridica del quadro antiriciclaggio (articolo 114 TFUE) riguarda il mercato interno e ha l'obiettivo di prevenire l'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La presente proposta si basa - integrandoli - sugli aspetti di prevenzione delle politiche di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e rafforza il quadro giuridico per quanto riguarda la cooperazione in materia di contrasto.

La proposta è in linea con il piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo adottato dalla Commissione nel maggio 2020 9 , nel quale viene ribadito che l'interconnessione a livello unionale dei registri centralizzati dei conti bancari è necessaria per accelerare l'accesso delle FIU e delle autorità di contrasto alle informazioni sui conti bancari e per facilitare la cooperazione transfrontaliera. La strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (luglio 2020) 10 sottolinea inoltre che tale interconnessione potrebbe accelerare notevolmente l'accesso delle FIU e delle autorità competenti alle informazioni finanziarie. Nella nuova strategia dell'UE per contrastare la criminalità organizzata viene indicato che la Commissione rivedrà la direttiva (UE) 2019/1153 al fine di garantire alle autorità di contrasto l'accesso alla futura piattaforma di interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari in tutta l'Unione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La direttiva proposta è in linea con gli obiettivi politici dell'Unione, in particolare la lotta contro le forme gravi di criminalità, come pure con il quadro di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, incluso il nuovo pacchetto antiriciclaggio.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

In linea con la base giuridica utilizzata per adottare l'atto giuridico oggetto della modifica, ovvero la direttiva (UE) 2019/1153, la base giuridica della direttiva proposta è l'articolo 87, paragrafo 2, TFUE, che consente all'Unione di adottare misure in materia di cooperazione di polizia con la partecipazione delle autorità competenti degli Stati membri (comprese la polizia, le autorità doganali e altri servizi di contrasto specializzati), in particolare per quanto riguarda la raccolta, l'archiviazione e lo scambio di informazioni pertinenti per la prevenzione, l'indagine e l'accertamento di reati.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

I gruppi della criminalità organizzata operano a livello transfrontaliero al fine, tra l'altro, di occultare e reinvestire i beni ottenuti illegalmente. La minaccia costituita dai gruppi della criminalità organizzata che utilizzano i loro profitti illeciti per infiltrarsi nell'economia riguarda l'Unione nel suo insieme e richiede pertanto una risposta a livello dell'UE.

Proporzionalità

In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE la presente proposta si limita a quanto è necessario e proporzionato per agevolare l'uso e la condivisione di informazioni finanziarie pertinenti da parte delle autorità pubbliche che hanno il dovere di tutelare i cittadini dell'Unione.

La direttiva (UE) 2019/1153 consente l'accesso soltanto a una serie limitata di informazioni (ad esempio, il nome del titolare e il numero di conto bancario), ovvero lo stretto necessario per accertare se una persona oggetto di indagine detenga un conto bancario e in quali banche. Gli stessi limiti si applicheranno alle possibilità di accesso e di consultazione attraverso lo sportello unico RCB introdotto dalla presente proposta.

Le autorità competenti di altri Stati membri potranno pertanto accedere e consultare direttamente la seguente serie limitata di informazioni attraverso lo sportello unico RCB (cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/1153; cfr. anche l'articolo 32 bis, paragrafo 3, dell'attuale direttiva antiriciclaggio, come pure l'articolo 14, paragrafo 3, della proposta di nuova direttiva antiriciclaggio e l'articolo 18, paragrafo 1, della proposta di nuovo regolamento antiriciclaggio):

·per il cliente-titolare del conto e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti o del numero di identificazione unico;

·per il titolare effettivo del cliente-titolare del conto: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti o del numero di identificazione unico;

·per il conto bancario o il conto di pagamento: il numero di conto bancario internazionale (IBAN) e la data di apertura e chiusura del conto;

·per la cassetta di sicurezza: il nome del locatario, corredato degli altri dati identificativi richiesti o del numero di identificazione unico, nonché la durata del periodo di locazione.

Pertanto, a norma delle misure qui proposte, le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati non saranno ancora in grado di accedere a dati sensibili - quali informazioni sulle operazioni o sul saldo del conto - e di consultarli. Attraverso lo sportello unico RCB saranno accessibili soltanto le informazioni strettamente necessarie per identificare il titolare di un conto bancario o conto di pagamento o di una cassetta di sicurezza. Dopo aver verificato, grazie all'accesso garantito in virtù della presente proposta, presso quale istituzione finanziaria la persona oggetto di indagine detiene un conto bancario in un altro Stato membro, le autorità, se lo ritengono necessario, dovranno chiedere ulteriori informazioni (ad esempio un elenco di operazioni) attraverso appropriati canali di cooperazione di polizia o giudiziaria.

Scelta dello strumento

La presente proposta assume la forma di una direttiva in quanto comporta una modifica della direttiva (UE) 2019/1153.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Posizione delle altre istituzioni e consultazioni dei portatori di interessi

Nelle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità del giugno 2020 11 , gli Stati membri hanno invitato la Commissione a prendere in considerazione un ulteriore rafforzamento del quadro giuridico mediante l'interconnessione dei registri nazionali centralizzati dei conti bancari in modo da accelerare l'accesso alle informazioni finanziarie e facilitare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti in tutta l'Unione.

Nella risoluzione del 10 luglio 2020 12 il Parlamento europeo ha accolto con favore il piano della Commissione di garantire l'interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari al fine di accelerare l'accesso alle informazioni finanziarie da parte delle autorità di contrasto e delle FIU nelle diverse fasi di indagine e di facilitare la cooperazione transfrontaliera nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Nella fase di preparazione della presente proposta la Commissione ha consultato gli uffici per il recupero dei beni - che hanno dato il pieno appoggio all'iniziativa - in riunioni della piattaforma che riunisce tali uffici e attraverso una consultazione informale e mirata.

Valutazione d'impatto

La proposta è corredata della valutazione d'impatto relativa alla proposta di nuovo pacchetto antiriciclaggio (in particolare, l'allegato 7 sull'interconnessione dei registri dei conti bancari), sulla quale il comitato per il controllo normativo ha formulato parere favorevole il 4 dicembre 2020. In un documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato alla proposta, figura un'ulteriore analisi della situazione e degli effetti di un'estensione dell'accesso al sistema interconnesso dei registri centralizzati da parte delle autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati designate a norma della direttiva 2019/1153.

Diritti fondamentali

La proposta garantirà alle autorità chiaramente designate per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati l'accesso al sistema interconnesso dei registri centralizzati dei conti bancari, lo sportello unico RCB. Ciò consentirà loro di accertare rapidamente se una persona detenga conti bancari in altri Stati membri senza dover interpellare tutte le rispettive controparti in tutti gli Stati membri dell'UE.

I registri centralizzati dei conti bancari contengono dati personali relativi a persone fisiche e giuridiche. Estendere l'accesso allo sportello unico RCB avrà pertanto un impatto sui diritti fondamentali degli interessati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (rispettivamente, articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta")).

Le eventuali limitazioni che ne derivano in relazione all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta, in particolare quelli di cui agli articoli 7 e 8, sono conformi ai requisiti stabiliti dalla Carta, in particolare quelli di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

Le limitazioni, previste dalla legge, sono giustificate dalla necessità di perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione, ovvero la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Inoltre, l'essenza dei diritti e delle libertà in questione è rispettata e le limitazioni sono proporzionate all'obiettivo perseguito.

Per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata, l'impatto è limitato, soprattutto perché la proposta in parola non prevede la raccolta di ulteriori dati sui titolari di conti bancari e tenuto conto del fatto che le informazioni provenienti da altri Stati membri e accessibili attraverso lo sportello unico RCB possono già essere acquisite utilizzando i canali di cooperazione di polizia e giudiziaria. Inoltre, l'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata sarà di gravità relativamente limitata, in quanto i dati accessibili e consultabili non riguardano le transazioni finanziarie o il saldo dei conti. I dati riguarderanno una serie limitata di informazioni (ad esempio il nome del titolare e il numero di conto bancario), lo stretto necessario richiesto dall'autorità competente di un determinato Stato membro per stabilire presso quali banche di altri Stati membri la persona oggetto di indagine detenga un conto bancario.

Per quanto riguarda la protezione dei dati personali delle persone fisiche, le informazioni sui conti bancari possono costituire dati personali e l'accesso a tali dati da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati costituirebbe un trattamento di dati personali. Il trattamento dei dati provenienti dai registri centralizzati dei conti bancari accessibili e consultabili da tali autorità tramite lo sportello unico RCB sarà soggetto alle leggi nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680, come è attualmente il caso per i dati consultati a norma della direttiva (UE) 2019/1153 nella sua forma attuale.

Inoltre, le garanzie e le limitazioni già previste dalla direttiva (UE) 2019/1153 si applicheranno anche a qualsiasi consultazione o accesso diretti delle autorità designate nei registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri tramite lo sportello unico RCB. Si tratta, in particolare, delle garanzie e limitazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 di tale direttiva, che prevedono in particolare quanto segue:

·soltanto le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati che sono state designate dagli Stati membri sono abilitate ad accedere e consultare i registri centralizzati dei conti bancari, anche attraverso lo sportello unico RCB (articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 bis, della direttiva);

·la possibilità di accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e di consultarli, anche attraverso gli sportelli unici RCB, è consentita soltanto a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un "reato grave" o per sostenere un'indagine penale relativa ad un "reato grave" (articolo 4, paragrafi 1 e 1 bis (nuovo) della direttiva)). Per "reati gravi" si intendono in questo contesto le forme di criminalità di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/794 13 (articolo 2, paragrafo 12, della direttiva).

·Come sottolineato in precedenza, i registri centralizzati dei conti bancari sono accessibili e consultabili soltanto in relazione a una serie limitata di informazioni, ovvero quelle strettamente necessarie per accertare se una persona oggetto di indagine detenga un conto bancario e in quali banche, anche attraverso lo sportello unico RCB (ad esempio, il nome del titolare e il numero del conto bancario) (articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 7)).

·L'accesso alle informazioni e le consultazioni delle stesse, anche quando effettuate attraverso lo sportello unico RCB sono effettuati, caso per caso, unicamente dal personale specificamente designato e autorizzato di ciascuna autorità competente (articolo 5, paragrafi 1 e 2). Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici ai fini dell'accesso e della consultazione delle informazioni sui conti bancari (articolo 5, paragrafo 3).

·Le registrazioni dell'accesso e delle consultazioni devono essere conservate, anche quando essi sono effettuati attraverso lo sportello unico RCB (articolo 6, paragrafo 1). Le registrazioni devono essere controllate regolarmente dai responsabili della protezione dei dati per i registri centralizzati dei conti bancari e, su richiesta, devono essere rese disponibili all'autorità di controllo competente (articolo 6, paragrafo 2). Le registrazioni devono essere conservate unicamente a fini di monitoraggio della protezione dei dati, essere protette con misure appropriate dall'accesso non autorizzato ed essere cancellate cinque anni dopo la creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio (articolo 6, paragrafo 3).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'atto oggetto di modifica (direttiva (UE) 2019/1153) contiene già adeguate modalità di monitoraggio, valutazione e informazione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 modifica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153 e offre alle autorità designate competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati la possibilità di accedere e consultare direttamente i registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati attraverso lo sportello unico RCB.

L'articolo 2 fissa il termine per il recepimento della nuova direttiva da parte degli Stati membri.

2021/0244 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 15 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)È necessario agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi, compreso il terrorismo. In particolare, un rapido accesso alle informazioni finanziarie è essenziale per condurre indagini penali efficaci e individuare e successivamente confiscare gli strumenti e i proventi di reato.

(2)La direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 consente alle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati, designate dagli Stati membri, di accedere e consultare le informazioni relative ai conti bancari, fatte salve determinate garanzie e limitazioni. La direttiva (UE) 2019/1153 definisce le informazioni sui conti bancari come determinate informazioni contenute nei meccanismi automatici centralizzati istituiti dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , indicati come registri centralizzati dei conti bancari nella direttiva (UE) 2019/1153.

(3)Le autorità designate a norma della direttiva (UE) 2019/1153, che devono includere quantomeno gli uffici per il recupero dei beni, possono comprendere anche le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione, se competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale. Ai sensi di tale direttiva, le autorità competenti hanno il potere di accedere e di consultare direttamente soltanto i registri centralizzati dei conti bancari dello Stato membro che le ha designate.

(4)La direttiva (UE) YYYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio 18 , che sostituisce la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 mantenendo le caratteristiche principali del sistema da essa istituito, stabilisce inoltre che i meccanismi automatici centralizzati siano interconnessi tramite lo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB), che deve essere sviluppato e gestito dalla Commissione. Tuttavia, ai sensi della direttiva (UE) YYYY/XX, solo le FIU continuano ad avere accesso diretto ai meccanismi automatici centralizzati, anche attraverso lo sportello unico RCB.

(5)Tenuto conto della natura transfrontaliera della criminalità organizzata e del riciclaggio di denaro, come pure dell'importanza di disporre di informazioni finanziarie pertinenti per contrastare le attività criminali, anche mediante il reperimento, il congelamento e la confisca tempestiva dei beni acquisiti in modo illegale laddove possibile e opportuno, le autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati designate in conformità alla direttiva (UE) 2019/1153 dovrebbero poter accedere e consultare direttamente i registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri attraverso lo sportello unico RCB istituito dalla direttiva (UE) YYYY/XX.

(6)Le garanzie e le limitazioni già previste dalla direttiva (UE) 2019/1153 dovrebbero applicarsi anche alle possibilità di accesso e di consultazione delle informazioni sui conti bancari attraverso lo sportello unico RCB istituito dalla presente direttiva. Le garanzie e le limitazioni in parola comprendono le limitazioni poste alle autorità che hanno il potere di accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, le finalità per le quali l'accesso e la consultazione possono essere consentiti, le tipologie di informazioni accessibili e consultabili, i requisiti applicabili al personale delle autorità competenti designate, la sicurezza dei dati e la registrazione degli accessi e delle consultazioni.

(7)Qualsiasi trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti in relazione alle possibilità di accesso e consultazione previste dalla presente direttiva è soggetto alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 . Pertanto, la presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

(8)Poiché l'obiettivo della presente direttiva - ovvero conferire alle autorità designate competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati il potere di accedere e consultare i registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri tramite lo sportello unico RCB istituito dalla direttiva (UE) YYYY/XX - non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

[oppure] 

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione].

(10)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/1153.

(12)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 [e ha espresso un parere il XX 2021],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso lo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB) istituito dall'articolo XX della direttiva (UE) YYYY/XX [la nuova direttiva antiriciclaggio] , quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa a un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine.".

Articolo 2

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [XXYY] [periodo di recepimento da allineare alla data di applicazione fissata dalla nuova direttiva antiriciclaggio per l'applicazione delle disposizioni relative all'interconnessione del meccanismo centrale automatizzato]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione, Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021‑2025 (COM(2021) 170 del 14.4.2021).
(2)    Si tratta di droghe illecite, tratta di esseri umani, traffico di migranti, frode (frode dell'IVA, come la "frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente", violazione dei diritti di proprietà intellettuale, frode alimentare), criminalità ambientale (traffico di rifiuti e specie selvatiche illeciti), armi da fuoco illecite, tabacco illecito, criminalità informatica e reati organizzati contro il patrimonio:(Study on Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in legitimate businesses, marzo 2021, DR0221244ENN); https://data.europa.eu/doi/10.2837/64101 .
(3)    Europol, Does crime still pay? Criminal Asset Recovery in the EU – Survey of statistical information 2010-2014, 2016; https://www.europol.europa.eu/publications-documents/does-crimestill-pay .  
(4)    Sulla base delle decisioni quadro 2003/757/GAI e 2006/783/GAI del Consiglio e (a decorrere dal 19 dicembre 2020) del regolamento (UE) 2018/1805.
(5)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)
(6)    Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).
(7)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/XX presentata dalla Commissione.
(8)    Persone fisiche o giuridiche nell'ambito di applicazione della direttiva antiriciclaggio e assoggettate alle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
(9)    Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020) 2800, del 7.5.2020).
(10)    Comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2020) 605, del 24.7.2020).
(11)    Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, 17 giugno 2020 (8927/20).
(12)    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686(RSP)).
(13)    Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(14)    GU C , , pag. .
(15)    GU C , , pag. .
(16)    Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).
(17)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)
(18)    [Riferimento alla nuova direttiva antiriciclaggio, una volta adottata.]
(19)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)
(20)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(21)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
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