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Document 52021PC0392

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

    COM/2021/392 final

    Bruxelles, 14.7.2021

    COM(2021) 392 final

    2021/0209(CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio 1 ha disposto la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie Le Isole Canarie fanno parte delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, per le quali è possibile prevedere misure particolari, in conformità dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di ovviare agli svantaggi economici che tali regioni subiscono a causa della loro situazione geografica.

    Le misure di cui al regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio, intese a rafforzare la competitività degli operatori economici locali, garantendo in tal modo una maggiore stabilità dell'occupazione nelle isole, scadono il 31 dicembre 2021. Nell'aprile 2021 il governo spagnolo ha chiesto di prorogare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti. Secondo la richiesta, i vincoli cui deve far fronte la regione hanno natura strutturale e permanente e continuano ad essere collegati all'isolamento, alle modeste dimensioni del mercato nonché alla relativa frammentazione. A causa di tali limitazioni, le Isole Canarie hanno costi di produzione e di trasporto nonché ambientali superiori. Esse sono inoltre incapaci di trarre beneficio dalla globalizzazione nella stessa misura delle altre regioni europee. La domanda di sospensione del regime mira ad attenuare tali vincoli sul mercato delle Isole Canarie.

    Inoltre, nel medesimo contesto le autorità spagnole hanno chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per sette nuovi prodotti che rientrano nei codici NC 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 e 8479 90.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La comunicazione del 2017 "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" 2 ha rilevato che queste regioni devono tuttora far fronte a gravi sfide, molte delle quali sono permanenti. La comunicazione illustra l'approccio della Commissione inteso a sostenere queste regioni per valorizzare le loro risorse, uniche nel loro genere, e individuare nuovi settori che consentano la crescita e la creazione di posti di lavoro.

    In questo contesto l'obiettivo della presente proposta è fornire sostegno alla regione ultraperiferica della Spagna per potenziarne le risorse allo scopo di consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro nel settore locale. La proposta integra il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI), relativo al sostegno al settore primario e alla produzione di materie prime, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il finanziamento della dotazione supplementare specifica del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

    Le Isole Canarie beneficiano di altre misure analoghe (riduzioni tariffarie autonome), a titolo di esempio il regolamento (UE) 2020/1785 del Consiglio del 16 novembre 2020 3 dispone l'apertura di contingenti tariffari autonomi per l'importazione di taluni prodotti della pesca nelle Isole Canarie. Inoltre tale regione ultraperiferica beneficia di esenzioni o di riduzioni parziali dell'imposta AIEM 4 disposte dalla decisione (UE) 2020/1792 del Consiglio del 16 novembre 2020 5 .

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La presente proposta è in linea con le politiche dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la politica generale per le regioni ultraperiferiche e le politiche in materia di commercio internazionale, concorrenza, ambiente, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica della presente proposta è l'articolo 349 TFUE. Tale disposizione consente al Consiglio, tenendo conto dei vincoli strutturali sociali ed economici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (fra cui la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili nonché la dipendenza economica da alcuni prodotti), di adottare misure specifiche al fine di adeguare l'applicazione dei trattati a tali regioni. Tali misure riguardano ambiti specifici, comprese fra l'altro, le politiche doganali e commerciali.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

    La forma dell'azione è regolarmente impiegata come strumento per rafforzare la competitività degli operatori economici. L'imposizione di controlli dell'uso finale, conformemente a quanto disposto dal codice doganale dell'Unione e dalle pertinenti disposizioni di applicazione, è una procedura consolidata in detto contesto e non crea un aggravio amministrativo supplementare significativo per le autorità e gli operatori economici regionali e locali.

    Scelta dell'atto giuridico

    Proposta di regolamento.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Il gruppo di esperti "Economia tariffaria" che assiste la Commissione per la stesura delle proposte del Consiglio nel settore delle misure tariffarie autonome, è stato consultato in merito alla presente proposta.

    Assunzione e uso di perizie

    Per esaminare l'impatto delle misure la Commissione ha chiesto le informazioni necessarie alle autorità spagnole. Queste hanno fornito dati sui prodotti in questione che erano stati importati nelle Isole Canarie allegando un'analisi dei prodotti.

    Sono state inoltre raccolte informazioni su argomenti specifici, quali l'occupazione (fonte: Istituto di statistica delle Isole Canarie), il turismo (statistiche ufficiali sul turismo nelle Isole Canarie) e il consumo (Eurobarometro).

    Valutazione d'impatto

    Non è stata eseguita alcuna valutazione d'impatto. La proposta mira a prorogare le misure vigenti che scadono alla fine del 2021. Una valutazione d'impatto non è giustificata, tenuto conto del fatto che le misure hanno una portata molto limitata e che non vi sono modifiche significative per quanto riguarda gli effetti attesi

    Diritti fondamentali

    La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate. I dazi doganali non percepiti ammontano a circa 3,3 milioni di EUR l'anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 2,5 milioni di EUR l'anno (pari al 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

    La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

    2021/0209 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)Secondo il regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio 6 , la sospensione dei dazi per taluni beni strumentali a uso commerciale o industriale importati nelle Isole Canarie scade il 31 dicembre 2021.

    (2)Nell'aprile 2021 il governo spagnolo ha chiesto di prorogare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell'articolo 349 del trattato. Le misure stabilite dal regolamento (UE) n. 1386/2011 hanno contribuito positivamente allo sviluppo dell'economia delle Isole Canarie, in particolare nei settori dell'industria e dell'edilizia, riducendo in tal modo la grave incidenza degli svantaggi economici e sociali causati dalla grande distanza, dall'insularità e dalla superficie ridotta di tali isole.

    (3)L'economia delle Isole Canarie continua a risentire negativamente delle modeste dimensioni del mercato insulare, della sua frammentazione e della grande distanza dall'Europa, del livello di disoccupazione particolarmente elevato nonché dei maggiori costi di produzione e distribuzione rispetto a quelli sostenuti dagli operatori economici in Europa continentale. Sebbene il tasso di disoccupazione nelle Isole Canarie abbia registrato un lieve miglioramento fino al 2019, la disoccupazione è cresciuta dal 20,5 % nel 2019 al 22,6 % nel 2020, nettamente al di sopra delle medie nazionale e unionale, rispettivamente pari al 15,5 % e al 7,1 % (Eurostat, 2021).

    (4)La crisi pandemica ha inoltre arrestato l'attività turistica nelle Isole Canarie con un calo del PIL stimato a circa il 20 % nel 2020. Si è inoltre verificata una contrazione nelle attività edili e industriali con un calo stimato del 13 % rispetto al 2019.

    (5)È quindi appropriato prorogare la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni beni elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1386/2011, al fine di:

    garantire la sostenibilità degli effetti positivi del regolamento (UE) n. 1386/2011;

    contribuire alla diversificazione dell'economia;

    garantire una crescita costante e la creazione di posti di lavoro nei settori industriale ed edile;

    potenziare l'innovazione:

    ridurre la dipendenza dell'economia locale dal settore dei servizi;

    integrare altre misure intese a stabilizzare l'ambiente economico e sociale delle Isole Canarie.

    (6)Oltre alle categorie di prodotto interessate dal regolamento (UE) n. 1386/2011, nel medesimo contesto il governo spagnolo ha chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per sette nuove categorie di prodotti che rientrano nei codici NC 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 e 8479 90. Detta domanda dovrebbe essere accettata, in quanto tali sospensioni, che riguardano macchinari per processi industriali e materie prime, potenzierebbero l'economia delle Isole Canarie.

    (7)Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Isole Canarie si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate all'uso finale dei prodotti, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 8 .

    (8)In caso di deviazioni degli scambi e al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione, attribuendole la facoltà di revocare la sospensione in via temporanea. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 .

    (9)Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero garantire la continuità successivamente alla cessazione degli effetti del regolamento (UE) n. 1386/2011. Pertanto è opportuno applicare le misure previste dal presente regolamento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie di beni strumentali a uso commerciale o industriale attualmente classificati ai codici NC elencati nell'allegato I.

    Tali beni sono utilizzati a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento (UE) 2015/2447 dagli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall'immissione in libera pratica.

    Articolo 2

    Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti attualmente classificati ai codici NC elencati nell'allegato II e che sono destinati alla trasformazione industriale o alla manutenzione nelle Isole Canarie.

    Articolo 3

    La sospensione dei dazi di cui agli articoli 1 e 2 è soggetta alla vigilanza doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 4

    1.Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione dispone della facoltà di adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    I dazi all'importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.

    2.Se entro il termine di dodici mesi, conformemente alla procedura stabilita nel trattato, il Consiglio decide di annullare definitivamente la sospensione, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.

    3.Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.

    Articolo 5

    1.La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente


    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

    1.TITOLO DELLA PROPOSTA

    Regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

    2.LINEE DI BILANCIO

    Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120.

    Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2021: 17 605 700 000 EUR

    3.INCIDENZA FINANZIARIA

       La proposta non ha incidenza finanziaria

    X    La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    Mio EUR (al primo decimale)

    Linea di bilancio

    Ricavi 10

    Periodo, a decorrere dal gg/mm/aaaa

    [Anno 2022 -2031]

    Articolo 120

    Incidenza sulle risorse proprie

    1.1.2022 - 31.12.2031

    -2,5/anno

    Per consentire agli operatori economici di prendere decisioni di investimento a lungo termine, le sospensioni proposte dovrebbero restare in vigore per dieci anni.

    La proposta sostituisce le misure introdotte mediante il regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio, che scade il 31.12.2021.

    Costo stimato dell'intervento

    In base alle informazioni fornite dalle autorità regionali, l'impatto sulla perdita di gettito derivante dal presente regolamento è stimato a 3,3 milioni di EUR (importo lordo, comprese le spese sostenute per la riscossione) x 0,75 = 2,5 milioni di EUR/anno per il periodo 1.1.2012 - 31.12.2021. Poiché tuttavia la proposta proroga le misure attualmente vigenti, non vi sarà alcun cambiamento nel livello di risorse proprie tradizionali non riscosse al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    4.MISURE ANTIFRODE

    Saranno effettuati controlli sull'uso finale dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

    (1)    GU L 345 del 29.12.2011, pag. 1.
    (2)    COM(2017) 623 final.
    (3)    GU L 403 dell'1.12.2020, pag. 1.
    (4)    Imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias" (AIEM).
    (5)    GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 13.
    (6)    Regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 1).
    (7)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
    (8)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
    (9)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (10)    Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25 % delle spese di riscossione.
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    Bruxelles, 14.7.2021

    COM(2021) 392 final

    ALLEGATI

    della

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie


    ALLEGATO I

    Beni strumentali a uso commerciale o industriale attualmente classificati ai codici NC 1 :

    4011 20

    8418 61 00

    8519 20

    9006 30 00

    4011 30 00

    8418 69 00

    8701

    9006 53

    4011 70 00

    8418 91 00

    8702

    9006 59

    4011 80 00

    8418 99

    8704 21

    9007 10 00

    4011 90 00

    8427

    8704 22

    9007 20 00

    5608

    8431 20 00

    8704 23

    9008 50 00

    6403 40 00

    8441 40 00

    8704 31

    9010 10 00

    6403 51 05

    8450 11 90

    8704 32

    9011 20 90

    6403 59 05

    8450 12 00

    8704 41

    9030 33 20

    6403 91 05

    8450 19 00

    8704 42

    9106

    6403 99 05

    8450 20 00

    8704 43

    9107 00 00

    8415

    8450 90 00

    8704 51

    9207

    8418 30 80

    8472 30 00

    8704 52

    9506 91 90

    8418 40 80

    8479 90

    8704 60

    9507 10 00

    8418 50

    8501

    8704 90 00

    9507 20 90

    8705

    9507 30 00

    ALLEGATO II

    Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati 
    per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione attualmente classificati ai codici NC 2 :

    3901

    5208

    5507 00 00

    7601

    3902 10 00

    5209

    5508 10 10

    7607 20

    3903 11 00

    5210

    5508 20 10

    8529 90

    3903 19 00

    5212

    5509

    8706 00

    3904 10 00

    5401 10 12

    5510

    8707

    3906 10 00

    5401 10 14

    5512

    8708

    4407 21

    5401 20 10

    5513

    8714

    4407 22

    5402

    5514

    9002 90 00

    4407 23

    5403

    5515

    9006 91 00

    4407 25

    5404 11 00

    5516

    9007 91 00

    4407 26

    5404 90

    5603 94

    9007 92 00

    4407 29

    5407

    5604 10 00

    9008 90 00

    4407 99 40

    5408

    6001

    9010 90 80

    4410

    5501

    6002

    9104 00 00

    4412

    5502

    6217 90

    9108

    5108

    5503

    6305

    9109

    5110 00 00

    5504

    6309 00 00

    9110

    5111

    5505

    6406

    9111

    5112

    5506

    7326 90

    9112

    5205

    9114

    (1)    Si veda la definizione contenuta nel regolamento (UE) 2021/XXXX della Commissione, del XX settembre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L XXX del XX.10.2021, pag. 1).
    (2)    Si veda la definizione contenuta nel regolamento (UE) 2021/XXXX della Commissione, del XX settembre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L XXX del XX.10.2021, pag. 1).
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