COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.7.2021
COM(2021) 354 final
2021/0175(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(Linea di bilancio 07 20 03 01 - Sicurezza sociale)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto su una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo SEE
L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, che comprende gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Inoltre l'accordo SEE si estende alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. L'Unione europea insieme agli Stati membri è parte contraente dell'accordo.
2.2.Il Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE e le sue decisioni vengono adottate per consenso. Conformemente al trattato di Lisbona, la responsabilità del coordinamento delle questioni relative al SEE da parte dell'UE spetta al servizio europeo per l'azione esterna.
2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") su una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
La finalità dell'atto previsto è garantire il proseguimento della cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, inclusi i migranti dei paesi terzi (linea di bilancio 07 20 03 01), iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021.
L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
I servizi della Commissione trasmettono il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
Il contenuto e la natura dell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.
In linea con la politica di bilancio dell'UE, la partecipazione a un'azione dell'Unione può aver luogo solo dopo il pagamento del corrispondente contributo finanziario. Il pagamento può tuttavia essere effettuato una volta adottata la presente proposta di decisione del Consiglio e dopo che la successiva richiesta di fondi dell'UE formulata dalla Commissione europea sia stata presentata agli Stati EFTA-SEE.
Pertanto, per coprire il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il ricevimento del rispettivo pagamento, il progetto di decisione del Comitato misto è altresì applicabile retroattivamente dal 1o gennaio 2021. La retroattività non pregiudica i diritti e gli obblighi delle persone interessate e rispetta il principio del legittimo affidamento.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'atto previsto persegue obiettivi e comprende elementi nel settore della libera circolazione dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La base giuridica sostanziale è pertanto costituita dagli articoli 46 e 48 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dagli articoli 46 e 48 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
5.Incidenza sul bilancio
Gli Stati EFTA-SEE contribuiscono finanziariamente alla linea di bilancio 07 20 03 01: "libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi". L'importo esatto sarà determinato dopo l'adozione della presente decisione del Consiglio, in base alle modalità di cui al protocollo 32 dell'accordo SEE.
6.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche al protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2021/0175 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(Linea di bilancio 07 20 03 01 - Sicurezza sociale)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.
(3)Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
(4)È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per includere la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, inclusi i migranti dei paesi terzi.
(5)È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa proseguire dal 1o gennaio 2021.
(6)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà dovrà basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente