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Document 52021PC0311

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

    COM/2021/311 final

    Bruxelles, 18.6.2021

    COM(2021) 311 final

    2018/0210(COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

    a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
    dell'Unione europea

    riguardante la

    la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura


    2018/0210 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

    a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

    dell'Unione europea


    riguardante la

    la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

    1.Contesto

    Data in cui la Commissione ha trasmesso la proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: 12 giugno 2018

    (documento COM(2018) 390 final – 2018/0210 (COD))

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 12 dicembre 2018

    Data del parere del Comitato delle regioni: 9 ottobre 2018

    Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 4 aprile 2019

    Data in cui è stata trasmessa la proposta corretta: N/D

    Data della posizione del Consiglio in prima lettura: 14 giugno 2021

    2.Obiettivo della proposta della Commissione

    La presente proposta costituisce parte del pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2020 che la Commissione ha proposto nel maggio 2018, e mira a sostenere la realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca, della politica marittima dell'UE e della governance internazionale degli oceani. La Commissione ha proposto un bilancio di 6,14 miliardi di EUR.

    3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

    La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico concluso il 4 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo e il Consiglio.

    La Commissione ritiene che nel complesso l'accordo politico sia in linea con l'obiettivo di massimizzare il valore aggiunto dell'UE e con le priorità dell'UE del Green Deal europeo, della transizione digitale e della resilienza.

    La Commissione ritiene inoltre che l'accordo politico sia nell'insieme equilibrato e contenga le garanzie necessarie per evitare l'introduzione di sovvenzioni alla pesca che possono essere considerate pregiudizievoli in termini di sostenibilità. La Commissione ritiene che l'accordo politico sia in linea con:

    i principi di base della pesca sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca;

    l'impegno dell'UE nell'ambito dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 14.6 dell'ONU volto a eliminare le sovvenzioni alle attività di pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva;

    la posizione dell'UE nelle discussioni in corso sulle sovvenzioni alla pesca in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.

    Pertanto la Commissione sostiene l'accordo politico.

    Gli elementi principali di tale accordo sono indicati di seguito.

    ·Il fondo è rinominato "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura" (FEAMPA).

    La Commissione ritiene che questa nuova denominazione rifletta l'ambito di applicazione del fondo.

    ·Distribuzione delle risorse finanziarie.

    Riduzione di 32 milioni di EUR della dotazione attuata in regime di gestione diretta, a causa della riduzione del bilancio complessivo del FEAMPA di 32 milioni di EUR nell'ambito del QFP.

    La Commissione ritiene che questa riduzione molto limitata non pregiudicherà il sostegno nel quadro della gestione diretta, in particolare alla politica marittima e all'agenda della governance internazionale degli oceani. Allo stesso tempo, questa riduzione mantiene le cospicue dotazioni agli Stati membri in regime di gestione concorrente per rispondere alle esigenze dei loro settori della pesca e dell'acquacoltura e far fronte agli obiettivi ambientali e climatici.

    Riduzione del massimale per l'assistenza tecnica della Commissione dall'1,7 % all'1,5 % del bilancio totale.

    La Commissione ritiene che, sebbene diminuirà la sua capacità di assistere gli Stati membri nel processo di programmazione, questa riduzione non comprometterà i compiti fondamentali sostenuti dall'assistenza tecnica.

    Un massimale del 15 % per ogni dotazione nazionale per attuare le cinque misure destinate alle flotte (aumento della stazza lorda, sostituzione del motore, primo acquisto di un'imbarcazione di seconda mano da parte di un giovane pescatore, arresto definitivo delle attività di pesca, arresto temporaneo delle attività di pesca).

    Nella proposta della Commissione il massimale era del 10 %, ma solo per l'arresto temporaneo e definitivo. Tuttavia, visto che la natura delle altre misure è cambiata, la Commissione ha chiesto che fossero incluse nell'ambito di applicazione del massimale. Queste cinque misure riguardano singoli investimenti o compensazioni e non hanno quindi un valore aggiunto elevato. La Commissione avrebbe preferito un massimale del 10 % per tutte e cinque le misure destinate alle flotte per garantire un valore aggiunto massimo di fondi dell'UE. Tuttavia, ritiene che questo massimale del 15 % garantisca comunque che il sostegno alle misure destinate alle flotte non comprometterà le priorità essenziali del FEAMPA (ad esempio, pesca sostenibile, controllo della pesca, raccolta di dati scientifici per sostenere la gestione della pesca, innovazione, organizzazione collettiva del settore, sviluppo locale). Questo massimale impedisce inoltre che si crei un'offerta artificiale di sovvenzioni, che genererebbe la propria domanda causando distorsioni del mercato.

    Aumento del massimale per compensare i costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche dal 50 % al 60 % delle dotazioni stanziate per tali regioni, con la possibilità di un ulteriore aumento di 10 punti percentuali in casi debitamente giustificati dagli Stati membri nel loro programma.

    La Commissione ritiene che questo aumento mantenga una parte congrua degli investimenti strutturali. La Commissione esaminerà attentamente se le eventuali richieste da parte degli Stati membri di utilizzare gli ulteriori 10 punti percentuali siano giustificate da una reale necessità.

    ·Adeguamento della struttura complessiva del fondo alla logica degli altri fondi contemplati dal regolamento sulle disposizioni comuni (in particolare sostituzione di "settori di sostegno" con "obiettivo specifico").

    Questo adeguamento non modifica la sostanza. La Commissione ritiene che questa nuova struttura abbia comportato una notevole semplificazione che limita il numero di deroghe autorizzate per il FEAMPA nel regolamento sulle disposizioni comuni e che faciliterà la programmazione degli Stati membri.

    ·Creazione di una nuova misura che permette di aumentare il volume (espresso in "stazza lorda") dei pescherecci al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica.

    Pur osservando che questa misura non era presente nella proposta della Commissione e che autorizza l'aumento della capacità di pesca nominale di un peschereccio, la Commissione ritiene che ci siano garanzie sufficienti per impedire a un peschereccio di aumentare la sua capacità di cattura.

    Può essere aumentato solo il parametro "stazza lorda" della capacità di pesca e non il parametro di potenza.

    L'aumento della stazza lorda è ammissibile soltanto nei segmenti di flotta senza sovraccapacità e deve essere compensato dalla preventiva dismissione della stazza lorda almeno dello stesso livello nello stesso segmento di flotta o in un segmento della flotta nazionale interessato da sovraccapacità, così da non aumentare la capacità complessiva della flotta. Si tratta di una condizione più rigorosa rispetto al sistema generale di entrata e uscita dell'UE, che prevede semplicemente che un'entrata di capacità di pesca debba essere compensata da un'uscita corrispondente da un qualunque segmento di flotta.

    L'aumento di stazza lorda deve essere giustificato da un miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro o dell'efficienza energetica. L'articolo include quindi una lista esaustiva delle operazioni ammissibili che collegano l'aumento della stazza lorda alla conseguente installazione di un elemento o di un'attrezzatura che migliori la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica, per garantire che non vengano sostenute operazioni dannose.

    Sono ammissibili solo i pescherecci lunghi fino a 24 metri e di almeno 10 anni, il che consente di concentrarsi sui pescherecci che necessitano maggiormente di sostegno.

    La Commissione ritiene pertanto che questa misura non costituisca una sovvenzione dannosa, in quanto non contribuisce alla pesca eccessiva o alla sovraccapacità.

    ·Modifica di alcune condizioni di sostegno per la sostituzione di motori di pescherecci (ossia estensione dell'ammissibilità a pescherecci di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri; nuova prescrizione relativa alla riduzione del 20 % delle emissioni di CO2 per pescherecci di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri).

    La Commissione sottolinea tre condizioni che evitano potenziali effetti dannosi:

    il sostegno è disponibile solo per i segmenti di flotta senza sovraccapacità;

    il nuovo motore non deve avere una potenza superiore a quella del motore sostituito;

    il nuovo motore deve essere sottoposto a un'ispezione fisica volta ad accertare che la sua reale potenza corrisponda alla potenza dichiarata.

    L'estensione del sostegno ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 24 metri è riportata dall'ambito di applicazione del periodo 2014-2020. La Commissione ritiene che la nuova prescrizione relativa alla riduzione delle emissioni di CO2 contribuirà a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo in materia di neutralità climatica. Alla Commissione sarà conferito il potere di precisare alcuni aspetti della metodologia per misurare questa riduzione e garantirà che tale metodologia non costituisca un onere per gli Stati membri e per i beneficiari.

    ·Modifica di alcune condizioni del sostegno concesso per il primo acquisto di un peschereccio di seconda mano da parte di un giovane pescatore (ossia estensione dell'ammissibilità a pescherecci di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri; ammissibilità dell'acquisto parziale del peschereccio di cui il giovane pescatore possieda almeno il 33 % delle quote).

    La Commissione rammenta che questo sostegno consiste in un programma di avviamento per giovani pescatori volto ad accelerare il ricambio generazionale e sottolinea che ciò non coincide col ricambio della flotta, poiché il sostegno in questione è garantito solo per il primo acquisto di un peschereccio di seconda mano da parte di un giovane pescatore (di età inferiore ai 40 anni).

    La Commissione sottolinea due condizioni che permettono di evitare potenziali effetti dannosi:

    il sostegno è disponibile solo per i segmenti di flotta senza sovraccapacità;

    il peschereccio deve essere di seconda mano (ossia registrato da almeno 3 anni nel caso di piccoli pescherecci e da almeno 5 anni per altri pescherecci).

    L'estensione del sostegno ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 24 metri è riportata dall'ambito di applicazione del periodo 2014-2020.

    La Commissione ritiene inoltre che la nuova possibilità di sostenere l'acquisto parziale di un peschereccio faciliterà il ricambio generazionale transitorio, ad esempio all'interno di un'impresa familiare. La condizione di una quota minima di proprietà del 33 % garantirà che il giovane pescatore sia realmente coinvolto nelle operazioni del peschereccio, evitando così la possibilità di qualunque abuso, come la "proprietà sulla carta".

    ·Eliminazione del meccanismo di attuazione obbligatorio basato sui risultati proposto per l'arresto definitivo delle attività di pesca ("finanziamenti non collegati ai costi"). Gli Stati membri sono quindi liberi di scegliere uno qualunque dei meccanismi di attuazione previsti dal regolamento sulle disposizioni comuni.

    La Commissione si rammarica del fatto che questo meccanismo obbligatorio basato sui risultati sia stato soppresso, ma ritiene che l'arresto definitivo contribuisca a eliminare la sovraccapacità per le ragioni seguenti:

    deve essere incluso nei piani d'azione che gli Stati membri devono predisporre, a norma della politica comune della pesca, per allineare la capacità di pesca della flotta alle risorse disponibili nei segmenti di flotta soggetti a sovraccapacità;

    la capacità di pesca soppressa non può essere sostituita;

    il beneficiario non può registrare un nuovo peschereccio nei 5 anni successivi al pagamento dell'aiuto.

    La Commissione ritiene che questa misura non costituisca una sovvenzione dannosa, in quanto ridurrà in modo permanente la capacità complessiva della flotta e di conseguenza ridurrà la pressione della pesca sulle risorse biologiche marine.

    ·Trasformazione dell'"arresto straordinario delle attività di pesca" (ossia di un regime di compensazione per alleviare le conseguenze socioeconomiche delle chiusure inaspettate e significative delle attività di pesca) in "arresto temporaneo delle attività di pesca" (ossia un regime di compensazione per accompagnare l'attuazione di misure di conservazione e della riduzione temporanea dello sforzo di pesca, sulla base di pareri scientifici). Estensione della durata massima della compensazione da 6 a 12 mesi a peschereccio durante il periodo di programmazione.

    La Commissione osserva che questo regime è più rigoroso rispetto a quello relativo al periodo 2014-2020, poiché qualunque compensazione prevista per una misura di conservazione deve i) essere giustificata da pareri scientifici e ii) favorire una riduzione dello sforzo di pesca. Sebbene la durata massima del regime di compensazione sia stata estesa da 6 a 12 mesi, tali condizioni garantiscono che l'arresto temporaneo contribuisca alle misure di conservazione.

    La Commissione osserva inoltre che questo regime è più rigoroso rispetto a quello relativo al periodo 2014-2020per quanto concerne gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS). Di fatto non è più possibile accordare una compensazione per il mancato rinnovo di un APPS, ma solo in caso di interruzione della sua applicazione per motivi di forza maggiore.

    ·Disponibilità di sovvenzioni dirette per investimenti produttivi nell'acquacoltura e per piccole e medie imprese nel settore della trasformazione.

    La Commissione si rammarica che l'accordo politico non abbia mantenuto la proposta di strumenti finanziari obbligatori (ad esempio garanzie e prestiti nel settore pubblico) per gli investimenti produttivi nell'acquacoltura e per gli investimenti nel settore della trasformazione, riportando così le norme del periodo 2014-2020 (ossia strumenti finanziari obbligatori solo per grandi imprese nel settore della trasformazione). La Commissione invita gli Stati membri a considerare il potenziale offerto dagli strumenti finanziari in termini sia di semplificazione che di stimolo degli investimenti.

    ·Creazione di un regime di compensazione per far fronte a crisi eccezionali che causano perturbazioni del mercato. L'ammissibilità di questi regimi di compensazione può scattare soltanto a seguito di una decisione della Commissione che stabilisce la situazione di perturbazione del mercato.

    La Commissione accoglie con favore questo regime di crisi per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 e ad altre possibili crisi future. La Commissione rammenta che il suo ambito di applicazione si basa sulle misure relative alla COVID-19, che sono scadute alla fine del 2020:

    compensazione per le perdite economiche subite da singoli pescatori, acquacoltori e aziende del settore della trasformazione;

    compensazione per le organizzazioni di produttori, per consentire loro di gestire il meccanismo di ammasso dell'organizzazione comune di mercato (ossia un ammasso temporaneo e collettivo di prodotti per limitare l'offerta come modo e portare al rialzo dei prezzi).

    In particolare la Commissione ritiene che questo regime dovrebbe essere attivato esclusivamente in caso di "eventi eccezionali che generano una notevole perturbazione dei mercati" e mediante una decisione della Commissione, per tre ragioni:

    (1)limitarne l'utilizzazione alle crisi gravi;

    (2)assicurare che la compensazione venga fornita rapidamente (l'adozione di un atto delegato o di un atto di esecuzione mediante procedura di comitato richiederebbe diverse settimane, se non mesi);

    (3)garantire condizioni di parità tra gli Stati membri.

    ·Rispetto del principio per cui gli investimenti a bordo sono ammissibili solo se vanno al di là degli obblighi giuridici dell'UE. Tuttavia diventano ammissibili gli investimenti che si conformano agli obblighi giuridici nazionali, inclusi gli investimenti a bordo necessari per conformarsi agli obblighi imposti da uno Stato membro per dare effetto alle disposizioni facoltative ai sensi della direttiva (UE) 2017/159 sulle condizioni di lavoro a bordo.

    La Commissione ritiene che il sostegno pubblico debba incoraggiare i comportamenti che vanno al di là del rispetto della legge e che quindi gli investimenti a bordo (ad esempio per la pesca o i dispositivi di sicurezza) debbano generare valore aggiunto. Tuttavia gli investimenti che si conformano agli obblighi nazionali possono essere ammissibili per incoraggiare gli Stati membri a essere più ambiziosi del diritto dell'UE. La Commissione accoglie con favore anche la deroga specifica alla presente norma per gli investimenti a bordo relativi al controllo e al monitoraggio (si veda il punto successivo).

    ·Ammissibilità di tutti i pescherecci a ricevere il sostegno per i sistemi obbligatori di comunicazione elettronica (unicamente nel caso di piccoli pescherecci secondo la proposta della Commissione).

    La Commissione ritiene che l'ammodernamento degli strumenti di controllo esistenti e l'impiego di nuove tecnologie di monitoraggio siano fondamentali per favorire una cultura del rispetto delle norme nel settore. Pertanto la Commissione accoglie con favore l'ammissibilità di questi investimenti nonostante non vadano al di là degli obblighi giuridici.

    ·Ammissibilità della costruzione di nuovi siti di sbarco (ma non di nuovi porti).

    La Commissione ritiene che non vi sia alcuna giustificazione economica per la costruzione di nuovi porti per cui sia ammissibile il sostegno, che del resto è troppo costosa per essere coperta da un fondo dalle capacità limitate. La Commissione rammenta che l'ammodernamento dei porti esistenti è ammissibile, anche con un tasso di aiuto pubblico superiore per gli investimenti legati all'attuazione dell'obbligo di sbarco. Tuttavia la Commissione ritiene che i siti di sbarco e i porti non siano la stessa cosa, dal momento che i primi sono usati principalmente per lo sbarco di piccoli pescherecci costieri. La Commissione riconosce pertanto che il sostegno per nuovi siti di sbarco possa essere giustificato.

    ·Tasso di cofinanziamento massimo unico del 70 % al posto di un tasso specifico per ciascun obiettivo specifico. L'unica eccezione è il tasso del 100 % per la compensazione di costi supplementari per le regioni ultraperiferiche, come nella proposta iniziale.

    La Commissione accoglie con favore il tasso massimo unico e osserva che, tranne per l'arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca (50 % nella proposta), tale tasso è diminuito rispetto alla proposta iniziale (ossia tra il 75 % e il 100 % per tutti gli altri obiettivi specifici). Pertanto la Commissione accoglie con favore questa riduzione complessiva della quota dell'UE, che comporta un cofinanziamento più equilibrato tra l'UE e gli Stati membri.

    ·Aumento dell'intensità massima dell'aiuto pubblico dal 30 % al 40 % per alcune misure relative alla flotta (aumento della stazza lorda, sostituzione del motore, primo acquisto di un peschereccio di seconda mano da parte di un giovane pescatore). Aumento dell'aliquota di intensità di aiuto fino al 100 % per altri casi, ad esempio legati all'innovazione, ai benefici collettivi e ai beneficiari collettivi.

    La Commissione ritiene che il tasso di aiuto pubblico debba dipendere dal tipo di operazione o di beneficiario. Tassi superiore alla norma del 50 % dovrebbero essere giustificati da un fallimento del mercato, da un alto valore aggiunto o da un beneficio collettivo. La Commissione ritiene che le condizioni previste nell'accordo politico rispondano a questa preoccupazione, in particolare il tasso del 100 % per i piccoli pescherecci costieri, che costituisce l'elemento principale del trattamento preferenziale accordato ai piccoli pescherecci, e la possibilità di un tasso del 100 % se l'operazione coniuga un interesse collettivo, un beneficiario collettivo e aspetti innovativi. La Commissione accoglie inoltre con favore il tasso inferiore (40 %) per alcune misure riguardanti la flotta in quanto costituiscono investimenti individuali con un valore aggiunto limitato. A tal riguardo è opportuno che il sostegno pubblico mobiliti gli investimenti privati anziché metterli in secondo piano.

    ·Soppressione del piano d'azione per la piccola pesca costiera come documento a sé stante, incorporandone tuttavia gli obiettivi in tutti gli obblighi di programmazione.

    La Commissione ritiene che tale soluzione avrà la stessa incidenza del piano d'azione proposto. In effetti gli Stati membri dovranno tenere conto delle esigenze specifiche dei piccoli pescherecci nell'analisi dei loro punti di forza, debolezza, opportunità e minacce (SWOT) e nella descrizione dei tipi di azioni previste per ogni obiettivo specifico. Ciò permetterà di garantire che i piccoli pescherecci vengano trattati in modo differente, se del caso.

    ·Obbligo per gli Stati membri di tenere conto delle sfide regionali nel loro programma nazionale.

    La Commissione ritiene che questo nuovo obbligo introdotto dai colegislatori sia un compromesso ragionevole per tenere conto di sfide geografiche specifiche durante l'elaborazione dei programmi nazionali, senza creare oneri amministrativi. La Commissione sottolinea che gli Stati membri dovrebbero riferirsi alle "analisi dei bacini marittimi" 1 , che evidenziano le principali sfide al livello del bacino marittimo e suggeriscono possibili soluzioni.

    ·Atti di esecuzione (al posto degli atti delegati come indicato nella proposta) per definire i casi di mancato rispetto della politica comune della pesca.

    La Commissione ritiene che questo cambiamento di procedura non modifichi il contenuto degli atti.

    ·I colegislatori non hanno accettato che in un articolo venissero stabiliti un obiettivo climatico del 30 % e un obiettivo di spesa specifico in materia di biodiversità, come richiesto dalla Commissione a seguito dell'accordo sul quadro finanziario pluriennale.

    Sebbene non vi siano obiettivi di spesa vincolanti per il clima e la biodiversità in quanto tali, la Commissione osserva che il FEAMPA deve contribuire agli obiettivi climatici dell'UE nel contesto dell'obiettivo complessivo del 30 % di spesa per il clima e la biodiversità nel contesto dell'obiettivo del 7,5-10 % stabilito nel QFP. La Commissione collaborerà con gli Stati membri nel contesto dell'esercizio di programmazione per il FEAMPA 2021-2027 per conseguire entrambi gli obiettivi summenzionati.

    4.Conclusioni

    La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

    5.DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

    La Commissione ha reso tre dichiarazioni unilaterali e due dichiarazioni congiunte, che figurano nell'appendice.



    APPENDICE

    Dichiarazioni della Commissione

    Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'obiettivo di spesa per la biodiversità

    "Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea riconoscono la necessità di portare avanti con urgenza azioni in materia di protezione e conservazione degli ecosistemi marini e costieri e della biodiversità. Le tre istituzioni convengono che per affrontare la perdita di biodiversità, mantenere gli ecosistemi in buone condizioni e ripristinare gli ecosistemi saranno necessari considerevoli investimenti pubblici e privati a livello nazionale ed europeo e che una parte significativa delle spese del FEAMPA dovrebbe essere investita nella biodiversità. Le tre istituzioni convengono che la Commissione europea collaborerà con gli Stati membri, nell'ambito dell'esercizio di programmazione per il FEAMPA 2021-2027, per realizzare l'ambizione globale di spesa a favore della biodiversità evidenziata nel considerando 15".

    Dichiarazione della Commissione europea sul monitoraggio dell'obiettivo di spesa a favore della biodiversità

    "La Commissione europea, nel contesto dell'esercizio della programmazione per il FEAMPA 2021-2027, incoraggerà attivamente gli Stati membri a ottimizzare l'uso delle misure incluse nei loro programmi, in particolare ai sensi dell'articolo 25 (tutela della biodiversità e degli ecosistemi), per realizzare l'ambizione globale di fornire un finanziamento annuale a titolo del QFP per lottare contro la perdita di biodiversità, mantenere gli ecosistemi in buone condizioni e ripristinare gli ecosistemi, come segue: 7,5 % della spesa annua a titolo del QFP per gli obiettivi a favore della biodiversità nell'anno 2024 e 10 % della spesa annua a titolo del QFP per gli obiettivi a favore della biodiversità nel 2026 e 2027.

    La Commissione seguirà costantemente il livello di tale finanziamento sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione e dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora il monitoraggio indichi progressi insufficienti al raggiungimento dell'ambizione globale, la Commissione si impegnerà attivamente con gli Stati membri nella riunione annuale di riesame al fine di adottare misure correttive, inclusa una modifica del programma".

    Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sul loro impegno volto a tentare di evitare l'interruzione delle attività di pesca nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile

    "Il Consiglio e la Commissione mantengono l'impegno volto a tentare di evitare un'interruzione delle attività di pesca nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile, adoperandosi per il tempestivo rinnovo di tali accordi di partenariato per una pesca sostenibile nonché dei loro protocolli di attuazione".

    Dichiarazione della Commissione sugli aiuti di Stato per il rinnovo delle flotte nelle regioni ultraperiferiche

    "La Commissione prende atto delle difficoltà incontrate finora per concedere aiuti di Stato per il rinnovo delle flotte nelle regioni ultraperiferiche. Nell'ottica dello sviluppo sostenibile di queste regioni, la Commissione si adopererà per aiutare gli Stati membri a migliorare la raccolta dei dati scientifici necessari per conformarsi alla condizione di ammissibilità stabilite nelle linee guida degli aiuti di Stato, al fine di facilitare l'applicazione delle linee guida per l'esame degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche".

    Dichiarazione della Commissione sulla modernizzazione degli strumenti di controllo esistenti e sull'impiego di nuove tecnologie di monitoraggio

    "La Commissione ha accettato l'ammissibilità degli investimenti a bordo connessi al controllo e all'esecuzione nel settore della pesca, siano essi obbligatori o meno, e per tutti i pescherecci dell'Unione. La Commissione ritiene che tali investimenti permetteranno agli Stati membri di usare pienamente le risorse finanziarie disponibili nell'ambito del FEAMPA a fini di controllo e di esecuzione, di adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del regolamento relativo al controllo e di altre norme della politica comune della pesca e di migliorare sensibilmente la cultura del rispetto delle norme nel settore della pesca.

    Inoltre la Commissione prevede che, nell'ambito della revisione attualmente in corso del regolamento relativo al controllo, il Parlamento europeo e il Consiglio sosterranno la modernizzazione degli strumenti di controllo esistenti e l'impiego di nuove tecnologie, come proposto dalla Commissione. Ciò significa in particolare l'introduzione di misure intelligenti per la segnalazione della posizione e la comunicazione delle catture dei piccoli pescherecci, l'installazione di sistemi di monitoraggio continuo della potenza motrice, il passaggio a sistemi di tracciabilità interamente digitalizzati per tutti i prodotti della pesca (freschi, congelati e trasformati) e l'introduzione di sistemi obbligatori di monitoraggio elettronico da remoto a bordo dei pescherecci, basati sulla valutazione del rischio, quali unici mezzi efficaci per controllare l'applicazione dell'obbligo di sbarco, le catture accessorie e il rigetto in mare delle specie sensibili".

    (1)    SWD(2020)206 final.
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