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Document 52021PC0268

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

    COM/2021/268 final

    Bruxelles, 31.5.2021

    COM(2021) 268 final

    2021/0131(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea da parte della Commissione nel quadro dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "l'accordo") per quanto riguarda la decisione prevista di modificare le disposizioni sui tassi di interesse di detto accordo. Tali disposizioni fissano il livello minimo dei tassi di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rates – CIRR) che si applicano al sostegno finanziario pubblico per i crediti all'esportazione. La decisione prevista armonizzerebbe le prassi tra i partecipanti all'accordo e garantirebbe termini e condizioni che riflettono quelli dei mercati finanziari privati.

    2.Contesto della proposta

    2.1.L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

    L'accordo è un "gentlemen's agreement" tra l'UE, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, l'Australia, la Nuova Zelanda e la Turchia inteso a fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica ciò significa creare condizioni di parità (per cui la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni e dei servizi esportati anziché sui termini finanziari offerti) adoperandosi al contempo per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata e non costituisce un atto dell'OCSE 1 , anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione.

    L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici che tengono conto degli sviluppi finanziari e strategici che incidono sull'erogazione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è stato recepito nell'UE e reso quindi giuridicamente vincolante dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 2   3 . Le revisioni dei termini e delle condizioni dell'accordo sono integrate nel diritto dell'UE mediante atti delegati a norma dell'articolo 2 di detto regolamento.

    2.2.I partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

    La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo (di seguito "i partecipanti") e nelle procedure scritte per il processo decisionale dei partecipanti all'accordo. Le decisioni relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso. La posizione dell'Unione è adottata dal Consiglio ed è esaminata dagli Stati membri in sede di gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio 4 .

    A norma dell'articolo 63, lettera a), dell'accordo, "[i] partecipanti riesaminano periodicamente il sistema di determinazione dei CIRR al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato attuali e soddisfino gli obiettivi alla base dell'istituzione dei tassi in vigore. Tali riesami riguardano anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi".

    2.3.L'atto previsto dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

    Dall'inizio del 2014 è in corso un riesame del sistema dei CIRR. I CIRR sono tassi di interesse minimi fissi che possono essere offerti nell'ambito di un contratto di finanziamento all'esportazione garantito dallo Stato. I CIRR sono fissati per ogni valuta dei partecipanti all'accordo. In occasione della 127a riunione dei partecipanti, tenutasi nel giugno 2014, i partecipanti hanno incaricato i loro esperti tecnici (Technical Experts to the Participants – TEP) di riesaminare le norme dell'accordo sui CIRR.

    La riforma dei CIRR rappresenterebbe una riforma generale che abbraccia gli aspetti operativi (ad esempio le modalità quali il mantenimento e la fissazione dei tassi di interesse) nonché gli aspetti strutturali (ad esempio i tassi base, i margini e le maggiorazioni). L'obiettivo della riforma dei CIRR è armonizzare le prassi in materia di prestiti tra i partecipanti e avvicinare i CIRR ai tassi di mercato. Le disposizioni previste sui CIRR si applicherebbero a tutte le operazioni, fatta eccezione per quelle oggetto dall'intesa settoriale per le navi e dall'intesa settoriale per gli aeromobili civili.

    Alla 141a riunione dei partecipanti, tenutasi nel giugno 2019, il presidente dei TEP ha presentato un progetto di proposta della presidenza sulla riforma dei CIRR che mira a trovare un equilibrio tra gli interessi e le opinioni divergenti espressi nel corso dei lavori tecnici. Il progetto di proposta della presidenza ha ricevuto un ampio sostegno generale da parte dei partecipanti, sebbene diverse questioni di ordine secondario dovessero ancora essere risolte. Nella riunione dei partecipanti nel novembre dell'anno scorso si è giunti a una convergenza di opinioni dei partecipanti. I partecipanti all'accordo sono tenuti ad adottare una decisione sul progetto di proposta di compromesso con procedura scritta.

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    L'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures – ASCM) prevede nell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione una deroga per l'accordo, stabilendo che una prassi in materia di credito all'esportazione conforme alle disposizioni dell'accordo non è considerata una sovvenzione all'esportazione vietata dall'ASCM. Ciò significa che, ove un membro dell'OMC sia parte dell'accordo e la prassi seguita in materia di credito all'esportazione sia conforme all'accordo o se, nella pratica, un membro dell'OMC applica prassi in tema di tassi di interesse conformi alle disposizioni dell'accordo, la prassi in materia di credito all'esportazione non è considerata una sovvenzione all'esportazione. Questo conferisce alle disposizioni dell'accordo sui tassi d'interesse un significato particolare.

    Le disposizioni sui CIRR sono rimaste invariate per molto tempo e richiedono una riforma generale. Il finanziamento al commercio è diventato sempre più decisivo nelle decisioni di approvvigionamento nel commercio mondiale, il che ha portato all'offerta di un'ampia gamma di prodotti finanziari e strutture contrattuali nei mercati finanziari privati. Al fine di assicurare la conformità è necessario che le disposizioni dell'accordo sui tassi di interesse siano periodicamente adattate all'evoluzione delle prassi di mercato. L'accordo si limita a delineare i principi generali ove si concedano prestiti garantiti dallo Stato a tassi d'interesse fissi e si concentra sugli aspetti strutturali. Poiché gli Stati membri applicano i CIRR in misura maggiore rispetto alla maggior parte degli altri partecipanti e al fine di far convergere le prassi all'interno dell'UE, gli Stati membri hanno raggiunto un accordo informale su una serie di norme che riguardano gli aspetti operativi del sistema dei CIRR a integrazione delle disposizioni dell'accordo. Oltre all'accordo e agli orientamenti informali dell'UE, la maggior parte degli Stati membri ha adottato regolamenti nazionali sui CIRR.

    La decisione prevista sulla riforma dei CIRR consentirebbe un aggiornamento più dettagliato e completo dell'allegato XVI dell'accordo. Vi rientrerebbero sia i costi sostenuti dal prestatore prima della firma di un contratto di esportazione da parte dell'acquirente (ad esempio le norme sulle commissioni minime addebitate per l'offerta e la fissazione del tasso di interesse) sia le norme su come calcolare il tasso di interesse, che corrisponde al rendimento di un titolo di Stato maggiorato da un margine che copre gli altri costi di finanziamento. Integrando i componenti che incidono sui costi di finanziamento, la riforma dei CIRR si propone di rendere più coerenti i termini e le condizioni offerti dalle agenzie di credito all'esportazione (ACE) e quindi di garantire condizioni di parità tra i partecipanti all'accordo. In tal modo la riforma ridurrebbe il margine di manovra di cui dispongono gli Stati membri dell'UE per adattare le disposizioni dei CIRR a livello nazionale alle esigenze specifiche dell'industria nazionale. È previsto un periodo di transizione di due anni per consentire alle agenzie di credito all'esportazione che offrono prestiti diretti di adattarsi ai nuovi orientamenti.

    In sintesi la decisione prevista sulla riforma dei CIRR si riferisce a norme su aspetti sia operativi sia strutturali che assicurerebbero una maggiore coerenza delle politiche e migliorerebbero le condizioni di parità tra i partecipanti. Si raccomanda pertanto che la posizione dell'Unione consista nell'approvare con procedura scritta la decisione prevista dei partecipanti all'accordo al fine di adottare i nuovi orientamenti sui CIRR.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. Ciò in quanto in virtù dell'articolo 2 del suddetto regolamento "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo".

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i crediti all'esportazione, che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della proposta di decisione deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    2021/0131 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "l'accordo") sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell'UE dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

    (2)A norma dell'articolo 63 dell'accordo, è opportuno che i partecipanti all'accordo (di seguito i "partecipanti") riesaminino periodicamente il sistema di determinazione dei tassi di interesse commerciale di riferimento (di seguito i "CIRR") al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato attuali e soddisfino gli obiettivi alla base dell'istituzione dei tassi in vigore. Tali riesami dovrebbero riguardare anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi.

    (3)I partecipanti sono tenuti a decidere con procedura scritta in merito a una decisione prevista per modificare le disposizioni dell'accordo sui CIRR.

    (4)La decisione prevista di procedere alla riforma delle disposizioni sui CIRR dovrebbe assicurare una maggiore coerenza delle politiche e armonizzare le prassi in materia di prestiti, migliorando così le condizioni di parità tra i partecipanti. Inoltre dovrebbe avvicinare i tassi di interesse fissi offerti nelle operazioni di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ai tassi di mercato e garantire che si adattino meglio ai termini e alle condizioni offerti nel mercato finanziario privato. Un periodo di transizione di due anni dovrebbe concedere alle agenzie di credito all'esportazione il tempo necessario per far sì che adottino e comunichino i nuovi orientamenti.

    (5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione con procedura scritta dei partecipanti all'accordo, poiché la decisione prevista sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione con procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda la decisione prevista di modificare le disposizioni sui CIRR si basa sull'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.
    (2)    Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).
    (3)    Precedenti versioni dell'accordo dell'OCSE erano già state recepite nel diritto dell'UE mediante decisioni del Consiglio.
    (4)    Decisione del Consiglio che reca istituzione di un Gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari (GU P 66 del 27.10.1960, pag. 1339).
    (5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (6)    Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45) (di seguito il "regolamento (UE) n. 1233/2011").
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    Bruxelles, 31.5.2021

    COM(2021) 268 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico


    ALLEGATO

    PROPOSTA

    Allegato XVII

    SEZIONE 1:COSTRUZIONE DEI CIRR

    1.Si fissa un CIRR per la valuta di ciascun partecipante, purché i dati richiesti siano messi a disposizione del segretariato. Un partecipante o un non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante interessato, un partecipante, o il segretariato per conto del non partecipante in questione, può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta.

    2.Il CIRR fissato per una determinata valuta è applicato dagli altri partecipanti qualora decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta.

    3.Il CIRR è composto da un tasso base e un margine.

    4.Il CIRR minimo per qualsiasi valuta non è inferiore a 15 punti base.

    I.DETERMINAZIONE DEL TASSO BASE

    5.I tassi CIRR sono calcolati mensilmente ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno di ogni mese.

    6.I tassi base CIRR sono calcolati utilizzando i rendimenti dei titoli di Stato.

    7.La scadenza del titolo di Stato da utilizzare per ogni operazione è determinata mediante la seguente formula: periodo di prelievo (drawdown period - DP) + 0,5 periodo di rimborso + 0,5 frequenza di rimborso in anni 1 (per piani di rimborso standard). Per le operazioni con un piano di rimborso non standard, si applica la seguente formula: DP + [∑ (𝑡𝑙𝑖𝑡𝑠𝑝)  𝐷𝑙𝑖] / ∑ 𝐷𝑙𝑖 𝑛 𝑖=1 𝑛 𝑖=1  1/365] 2 . Il risultato sarà arrotondato all'anno più vicino con un limite massimo di dieci anni e un limite minimo di tre anni.

    8.I partecipanti calcolano i rendimenti dei titoli utilizzando la media aritmetica di tutti i rendimenti giornalieri dei titoli di Stato a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 anni del mese di calendario precedente per le rispettive valute. Tali rendimenti sono comunicati al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine di ogni mese e sono resi pubblici su base mensile.

    9.I partecipanti possono usare l'interpolazione lineare per ottenere i rendimenti necessari, purché sia all'interno della regione di interpolazione dei titoli di Stato a 2 anni fino ai titoli a 15 anni inclusi. Non è consentita l'estrapolazione a un rendimento dei titoli inferiore o superiore.

    10.Nel caso in cui non sia stato possibile ottenere i dati per uno o più titoli di Stato necessari (a norma degli articoli 8 e 9), non vi sarà alcun CIRR in questa valuta per le operazioni che richiedono le scadenze corrispondenti (riferimento all'articolo 7), a meno che i dati mancanti riguardino scadenze più brevi e siano stati forniti dati per scadenze più lunghe (fino a 10 anni). In tal caso saranno utilizzati i rendimenti del titolo di Stato superiore più vicino per calcolare i tassi base che richiedono tali scadenze più brevi.

    II.DETERMINAZIONE DEL MARGINE

    11.Il margine è calcolato su base trimestrale (rispettivamente il 15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno) in base ai rendimenti del differenziale dello swap a cinque anni (differenza tra il tasso dei titoli di Stato a cinque anni e il tasso swap a cinque anni).

    12.Il margine è calcolato mediante la seguente formula: 0,5 * (media trimestrale dei rendimenti del differenziale giornaliero dello swap a cinque anni) + 80 punti base. Il risultato è arrotondato al punto base più vicino e limitato a un massimo di 120 punti base e a un minimo di 80 punti base.

    13.La media trimestrale dei differenziali giornalieri dello swap a cinque anni da utilizzare si ottiene calcolando la media aritmetica del differenziale giornaliero dello swap a cinque anni degli ultimi tre mesi di calendario nelle valute pertinenti. Tali valori sono comunicati al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine di ogni trimestre.

    14.Nel caso in cui il differenziale dello swap a cinque anni non sia disponibile sul mercato per una data valuta, il margine è fissato a 100 punti base.

    15.I margini risultanti sono resi pubblici all'inizio di ogni trimestre.

    SEZIONE 2:APPLICAZIONE DEL CIRR

    16.Quando il sostegno finanziario pubblico viene erogato per finanziamenti a tasso di interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originario) e il tasso di interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento.

    I.PERIODO DI VALIDITÀ DEL CIRR

    17.Un CIRR può essere bloccato prima, in concomitanza o dopo la data del contratto finanziario (Date of Financial Contract – DFC).

    18.Nel caso in cui un CIRR sia bloccato e mantenuto prima della DFC, il periodo di mantenimento non è superiore a 12 mesi consecutivi 3 , la durata del periodo di mantenimento è decisa al più tardi alla data di quotazione (Date of Quote – DoQ) ed è aggiunto uno spread aggiuntivo al CIRR applicabile secondo la tabella riportata di seguito.

    Periodo di mantenimento (in mesi)

    Costo del periodo di mantenimento

    1 mese

    20 punti base

    2 mesi

    20 punti base

    3 mesi

    20 punti base

    4 mesi

    20 punti base

    5 mesi

    20 punti base

    6 mesi

    20 punti base

    7 mesi

    23 punti base

    8 mesi

    26 punti base

    9 mesi

    30 punti base

    10 mesi

    34 punti base

    11 mesi

    39 punti base

    12 mesi

    44 punti base

    19.Se il periodo di mantenimento scade prima della DFC, il tasso CIRR può essere riaggiornato immediatamente o in un momento successivo e mantenuto per un nuovo periodo di mantenimento. Se la firma del contratto commerciale (signature of the commercial contract – SCC) è avvenuta prima del riaggiornamento, il tasso di riaggiornamento non deve essere inferiore all'ultimo tasso bloccato in precedenza. Non vi è limite al numero di volte in cui è possibile riaggiornare un CIRR.

    20.Qualsiasi cambiamento nel periodo di maturazione degli interessi che avviene prima o in concomitanza della DFC causa un ricalcolo del tasso base CIRR. Tale ricalcolo è basato sul nuovo periodo di maturazione degli interessi utilizzando i tassi base in vigore alla DoQ iniziale; il ricalcolo non è considerato un riaggiornamento o una cancellazione del tasso CIRR.

    II.COMMISSIONE DI IMPEGNO

    21.Per i crediti diretti è addebitata una commissione di impegno. Se il CIRR è stato bloccato prima o in concomitanza della DFC, la commissione di impegno è addebitata subito dopo la DFC. Se il CIRR è stato bloccato dopo la DFC, la commissione di impegno è addebitata subito dopo la DoQ.

    22.I partecipanti addebitano una commissione di impegno pari o superiore a quanto previsto dalle prassi commerciali nel mercato, purché tale informazione sia disponibile.

    III.CANCELLAZIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO ANTICIPATO VOLONTARIO

    23.Se un tasso CIRR è cancellato volontariamente, qualsiasi tasso CIRR successivo che viene quotato per la stessa operazione e lo stesso esportatore non deve essere inferiore all'ultimo CIRR quotato in precedenza.

    24.Prima della DFC la cancellazione di un tasso CIRR o il passaggio a un tasso variabile non comportano alcun costo.

    25.In seguito alla DFC e indipendentemente da quando il CIRR è stato fissato, in caso di cancellazione volontaria o pagamento anticipato volontario di un prestito o di una parte di esso, il mutuatario compensa l'ente che ha erogato il sostegno pubblico per tutti i costi e le perdite determinati da tale pagamento anticipato volontario o cancellazione volontaria, compresi i costi per l'ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotta dal pagamento anticipato o dalla cancellazione volontaria.

    SEZIONE 3:RIESAME E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    26.Le disposizioni di cui al presente allegato entrano in vigore due anni dopo la data di approvazione della riforma per le operazioni impegnate a partire da tale data.

    27.I partecipanti procedono a un riesame generale delle disposizioni sui CIRR di cui al presente allegato al più tardi quattro anni dopo la data di approvazione della riforma.

    II.AGGIUNTE ALL'ALLEGATO xv (ELENCO DI DEFINIZIONI)

    ·Data del contratto finanziario (DFC): la data a partire da cui tutte le parti sono vincolate dal contratto finanziario, tenendo conto degli obblighi giuridici che ne derivano.

    ·Data di quotazione (DoQ): la data in cui viene bloccato un CIRR.

    ·Periodo di mantenimento: il periodo che inizia alla DoQ e termina alla DFC.

    ·Periodo di maturazione degli interessi: il periodo durante il quale maturano gli interessi (ossia dal primo esborso fino all'ultimo rimborso del capitale: periodo di prelievo + periodo di rimborso).

    III.MODIFICA DELL'ARTICOLO 20 ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

    20.COSTRUZIONE E APPLICAZIONE DEI CIRR

    a)Il CIRR per il sostegno finanziario pubblico erogato nell'ambito dell'accordo e di tutti i suoi allegati diversi dall'dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le navi gli aeromobili civili (allegato III) è determinato e applicato conformemente alle disposizioni dell'allegato XVI.

    b)Il CIRR per il sostegno finanziario pubblico erogato nell'ambito dell'accordo e di tutti i suoi allegati diversi dall'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le navi (allegato I) e dall'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili (allegato III) è determinato e applicato conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII.

    (1)    Frequenza di rimborso per rimborso annuale = 1, per rimborso semestrale = 0,5 e per rimborso trimestrale = 0,25.
    (2)    tli = data di versamento della prima rata; tsp = data del punto di partenza; Dli = importo pagato al versamento della prima rata.
    (3)    Se il CIRR è riaggiornato, si azzera il conto alla rovescia del numero di mesi.
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