COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.5.2021
COM(2021) 268 final
2021/0131(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea da parte della Commissione nel quadro dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "l'accordo") per quanto riguarda la decisione prevista di modificare le disposizioni sui tassi di interesse di detto accordo. Tali disposizioni fissano il livello minimo dei tassi di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rates – CIRR) che si applicano al sostegno finanziario pubblico per i crediti all'esportazione. La decisione prevista armonizzerebbe le prassi tra i partecipanti all'accordo e garantirebbe termini e condizioni che riflettono quelli dei mercati finanziari privati.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
L'accordo è un "gentlemen's agreement" tra l'UE, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, l'Australia, la Nuova Zelanda e la Turchia inteso a fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica ciò significa creare condizioni di parità (per cui la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni e dei servizi esportati anziché sui termini finanziari offerti) adoperandosi al contempo per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata e non costituisce un atto dell'OCSE, anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione.
L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici che tengono conto degli sviluppi finanziari e strategici che incidono sull'erogazione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è stato recepito nell'UE e reso quindi giuridicamente vincolante dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio . Le revisioni dei termini e delle condizioni dell'accordo sono integrate nel diritto dell'UE mediante atti delegati a norma dell'articolo 2 di detto regolamento.
2.2.I partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo (di seguito "i partecipanti") e nelle procedure scritte per il processo decisionale dei partecipanti all'accordo. Le decisioni relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso. La posizione dell'Unione è adottata dal Consiglio ed è esaminata dagli Stati membri in sede di gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio.
A norma dell'articolo 63, lettera a), dell'accordo, "[i] partecipanti riesaminano periodicamente il sistema di determinazione dei CIRR al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato attuali e soddisfino gli obiettivi alla base dell'istituzione dei tassi in vigore. Tali riesami riguardano anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi".
2.3.L'atto previsto dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
Dall'inizio del 2014 è in corso un riesame del sistema dei CIRR. I CIRR sono tassi di interesse minimi fissi che possono essere offerti nell'ambito di un contratto di finanziamento all'esportazione garantito dallo Stato. I CIRR sono fissati per ogni valuta dei partecipanti all'accordo. In occasione della 127a riunione dei partecipanti, tenutasi nel giugno 2014, i partecipanti hanno incaricato i loro esperti tecnici (Technical Experts to the Participants – TEP) di riesaminare le norme dell'accordo sui CIRR.
La riforma dei CIRR rappresenterebbe una riforma generale che abbraccia gli aspetti operativi (ad esempio le modalità quali il mantenimento e la fissazione dei tassi di interesse) nonché gli aspetti strutturali (ad esempio i tassi base, i margini e le maggiorazioni). L'obiettivo della riforma dei CIRR è armonizzare le prassi in materia di prestiti tra i partecipanti e avvicinare i CIRR ai tassi di mercato. Le disposizioni previste sui CIRR si applicherebbero a tutte le operazioni, fatta eccezione per quelle oggetto dall'intesa settoriale per le navi e dall'intesa settoriale per gli aeromobili civili.
Alla 141a riunione dei partecipanti, tenutasi nel giugno 2019, il presidente dei TEP ha presentato un progetto di proposta della presidenza sulla riforma dei CIRR che mira a trovare un equilibrio tra gli interessi e le opinioni divergenti espressi nel corso dei lavori tecnici. Il progetto di proposta della presidenza ha ricevuto un ampio sostegno generale da parte dei partecipanti, sebbene diverse questioni di ordine secondario dovessero ancora essere risolte. Nella riunione dei partecipanti nel novembre dell'anno scorso si è giunti a una convergenza di opinioni dei partecipanti. I partecipanti all'accordo sono tenuti ad adottare una decisione sul progetto di proposta di compromesso con procedura scritta.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
L'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures – ASCM) prevede nell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione una deroga per l'accordo, stabilendo che una prassi in materia di credito all'esportazione conforme alle disposizioni dell'accordo non è considerata una sovvenzione all'esportazione vietata dall'ASCM. Ciò significa che, ove un membro dell'OMC sia parte dell'accordo e la prassi seguita in materia di credito all'esportazione sia conforme all'accordo o se, nella pratica, un membro dell'OMC applica prassi in tema di tassi di interesse conformi alle disposizioni dell'accordo, la prassi in materia di credito all'esportazione non è considerata una sovvenzione all'esportazione. Questo conferisce alle disposizioni dell'accordo sui tassi d'interesse un significato particolare.
Le disposizioni sui CIRR sono rimaste invariate per molto tempo e richiedono una riforma generale. Il finanziamento al commercio è diventato sempre più decisivo nelle decisioni di approvvigionamento nel commercio mondiale, il che ha portato all'offerta di un'ampia gamma di prodotti finanziari e strutture contrattuali nei mercati finanziari privati. Al fine di assicurare la conformità è necessario che le disposizioni dell'accordo sui tassi di interesse siano periodicamente adattate all'evoluzione delle prassi di mercato. L'accordo si limita a delineare i principi generali ove si concedano prestiti garantiti dallo Stato a tassi d'interesse fissi e si concentra sugli aspetti strutturali. Poiché gli Stati membri applicano i CIRR in misura maggiore rispetto alla maggior parte degli altri partecipanti e al fine di far convergere le prassi all'interno dell'UE, gli Stati membri hanno raggiunto un accordo informale su una serie di norme che riguardano gli aspetti operativi del sistema dei CIRR a integrazione delle disposizioni dell'accordo. Oltre all'accordo e agli orientamenti informali dell'UE, la maggior parte degli Stati membri ha adottato regolamenti nazionali sui CIRR.
La decisione prevista sulla riforma dei CIRR consentirebbe un aggiornamento più dettagliato e completo dell'allegato XVI dell'accordo. Vi rientrerebbero sia i costi sostenuti dal prestatore prima della firma di un contratto di esportazione da parte dell'acquirente (ad esempio le norme sulle commissioni minime addebitate per l'offerta e la fissazione del tasso di interesse) sia le norme su come calcolare il tasso di interesse, che corrisponde al rendimento di un titolo di Stato maggiorato da un margine che copre gli altri costi di finanziamento. Integrando i componenti che incidono sui costi di finanziamento, la riforma dei CIRR si propone di rendere più coerenti i termini e le condizioni offerti dalle agenzie di credito all'esportazione (ACE) e quindi di garantire condizioni di parità tra i partecipanti all'accordo. In tal modo la riforma ridurrebbe il margine di manovra di cui dispongono gli Stati membri dell'UE per adattare le disposizioni dei CIRR a livello nazionale alle esigenze specifiche dell'industria nazionale. È previsto un periodo di transizione di due anni per consentire alle agenzie di credito all'esportazione che offrono prestiti diretti di adattarsi ai nuovi orientamenti.
In sintesi la decisione prevista sulla riforma dei CIRR si riferisce a norme su aspetti sia operativi sia strutturali che assicurerebbero una maggiore coerenza delle politiche e migliorerebbero le condizioni di parità tra i partecipanti. Si raccomanda pertanto che la posizione dell'Unione consista nell'approvare con procedura scritta la decisione prevista dei partecipanti all'accordo al fine di adottare i nuovi orientamenti sui CIRR.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. Ciò in quanto in virtù dell'articolo 2 del suddetto regolamento "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo".
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i crediti all'esportazione, che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della proposta di decisione deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2021/0131 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "l'accordo") sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell'UE dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)A norma dell'articolo 63 dell'accordo, è opportuno che i partecipanti all'accordo (di seguito i "partecipanti") riesaminino periodicamente il sistema di determinazione dei tassi di interesse commerciale di riferimento (di seguito i "CIRR") al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato attuali e soddisfino gli obiettivi alla base dell'istituzione dei tassi in vigore. Tali riesami dovrebbero riguardare anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi.
(3)I partecipanti sono tenuti a decidere con procedura scritta in merito a una decisione prevista per modificare le disposizioni dell'accordo sui CIRR.
(4)La decisione prevista di procedere alla riforma delle disposizioni sui CIRR dovrebbe assicurare una maggiore coerenza delle politiche e armonizzare le prassi in materia di prestiti, migliorando così le condizioni di parità tra i partecipanti. Inoltre dovrebbe avvicinare i tassi di interesse fissi offerti nelle operazioni di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ai tassi di mercato e garantire che si adattino meglio ai termini e alle condizioni offerti nel mercato finanziario privato. Un periodo di transizione di due anni dovrebbe concedere alle agenzie di credito all'esportazione il tempo necessario per far sì che adottino e comunichino i nuovi orientamenti.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione con procedura scritta dei partecipanti all'accordo, poiché la decisione prevista sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione con procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda la decisione prevista di modificare le disposizioni sui CIRR si basa sull'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente