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Document 52021PC0223

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

COM/2021/223 final

Bruxelles, 5.5.2021

COM(2021) 223 final

2021/0114(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

{SEC(2021) 182 final} - {SWD(2021) 99 final} - {SWD(2021) 100 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'economia dell'Unione europea (UE) è strettamente interconnessa all'economia globale. Il valore degli scambi di beni e servizi dell'UE ammontava a 5 984 miliardi di EUR nel 2019 1 , pari al 16,4 % del totale degli scambi globali. Il commercio rappresenta dunque quasi il 35 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'UE; dalle esportazioni dipendono 35 milioni di posti di lavoro nell'Unione. Il flusso di prodotti, servizi e capitali in entrata e in uscita dall'UE contribuisce alla sua crescita rafforzandone la competitività, creando posti di lavoro, stimolando l'innovazione e aprendo nuovi mercati 2 .

Nel 2017 l'UE-28 ospitava circa 100 000 società di proprietà di entità estere 3 ed è stata la meta di un terzo degli stock di investimenti mondiali. Gli investimenti esteri diretti (IED) sono una fonte ben accetta di occupazione (16 milioni di posti di lavoro 4 ), crescita e competitività.

Un mercato unico solido, aperto e competitivo consente alle imprese europee ed estere di competere in base al merito nella misura in cui siano garantite condizioni di parità nel mercato interno. Di conseguenza, il 10 marzo 2020 la Commissione ha presentato una nuova strategia industriale per l'Europa 5 , che ha delineato il percorso da seguire affinché l'industria europea possa guidare la duplice transizione verde e digitale grazie alla concorrenza, all'apertura dei mercati, a una ricerca e a tecnologie di primo piano a livello mondiale nonché a un mercato unico forte. L'UE persegue un modello di autonomia strategica aperta 6 plasmando il sistema di governance economica globale, sviluppando relazioni bilaterali reciprocamente vantaggiose e proteggendo nel contempo il suo mercato interno da pratiche sleali e abusive. La comunicazione sul riesame della politica commerciale, adottata il 18 febbraio 2021, ha tracciato la rotta per una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, basata sull'apertura come scelta strategica e contestualmente dotata degli strumenti necessari per combattere le pratiche commerciali sleali 7 .

Negli ultimi anni le sovvenzioni estere sembrano aver avuto, in alcuni casi, un effetto distorsivo sul mercato interno dell'UE, creando condizioni di concorrenza disomogenee. Anche se in generale mancano ancora dati affidabili sulle sovvenzioni concesse dai paesi terzi, in un numero sempre maggiore di casi le sovvenzioni estere sembrano aver agevolato l'acquisizione di imprese dell'UE, aver influito sulle decisioni di investimento e aver provocato distorsioni negli scambi di servizi o altrimenti influenzato il comportamento dei beneficiari di tali sovvenzioni nel mercato dell'UE, a scapito di una concorrenza leale 8 .

In tale contesto le sovvenzioni estere possono assumere forme diverse, come prestiti a tasso zero, garanzie statali illimitate, esenzioni o riduzioni fiscali in relazione agli investimenti o al commercio estero o finanziamenti statali dedicati. Se fossero concesse da Stati membri dell'UE e valutate in base alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, in molti casi tali sovvenzioni risulterebbero problematiche.

L'UE è attivamente impegnata sin dal 2017 in colloqui trilaterali con gli Stati Uniti e il Giappone per migliorare la cooperazione multilaterale in una serie di settori fondamentali. Nel giugno 2018 il Consiglio europeo ha conferito alla Commissione il mandato di "perseguire la modernizzazione dell'OMC allo scopo di accrescerne la rilevanza e la capacità di adeguarsi a un mondo in evoluzione e di rafforzarne l'efficacia" 9 . Nel gennaio 2020 10 alti rappresentanti del settore commerciale dell'UE, degli Stati Uniti e del Giappone hanno concordato sulla necessità di rafforzare le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni all'industria. In tale contesto, l'UE intende avviare l'elaborazione di norme dell'OMC per affrontare una serie di distorsioni della concorrenza dovute all'intervento statale nell'economia, tra cui le sovvenzioni all'industria, come indicato nell'allegato della comunicazione sul riesame della politica commerciale 11 .

Considerando la sfida posta dall'esigenza di trovare una soluzione multilaterale al problema delle sovvenzioni entro un lasso di tempo ragionevole, la Commissione si è impegnata (nell'ambito della nuova strategia industriale per l'Europa) a esaminare il modo migliore per rafforzare i meccanismi e gli strumenti antisovvenzioni dell'UE 12 . Il 17 giugno 2020 la Commissione ha adottato un Libro bianco sulle sovvenzioni estere 13 per esaminare la questione, avviare un dibattito pubblico e proporre possibili soluzioni. Il Libro bianco e, più in particolare, la sezione 2 della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta descrivono una lacuna legislativa nelle norme dell'UE in materia di concorrenza, commercio e appalti pubblici, che di fatto impedisce all'UE di intervenire quando le sovvenzioni estere causano distorsioni sul mercato interno anche attraverso il finanziamento di concentrazioni o di offerte nelle gare di appalto.

Il Libro bianco rileva che, mentre la concessione di aiuti da parte delle autorità degli Stati membri è soggetta al controllo degli aiuti di Stato da parte dell'UE, per il sostegno concesso dai paesi terzi non esiste un sistema analogo. Ciò crea una situazione di svantaggio per le imprese che esercitano un'attività economica non sovvenzionata nell'UE rispetto ai beneficiari di sovvenzioni estere.

Il Libro bianco ha inoltre individuato problemi legati all'accesso ai finanziamenti dell'UE da parte degli operatori che ricevono sovvenzioni estere, che potrebbero causare distorsioni della concorrenza per l'accesso ai fondi UE. La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta rileva che qualunque misura dell'Unione volta ad affrontare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere sugli appalti pubblici si applicherà alle spese di bilancio dell'UE in regime di gestione concorrente effettuate mediante appalti pubblici. La gestione diretta dei fondi dell'UE è soggetta al regolamento finanziario dell'Unione. La Commissione valuterà la possibilità di proporre ai colegislatori modifiche del regolamento finanziario nel quadro della prossima revisione per tenere conto dell'incidenza delle sovvenzioni estere. Nella misura in cui i finanziamenti dell'UE sono distribuiti mediante appalti pubblici in regime di gestione concorrente, eventuali distorsioni in tale ambito sarebbero affrontate mediante le disposizioni della presente proposta in materia di appalti pubblici.

Diversi Stati membri hanno recentemente proposto interventi volti ad affrontare le possibili distorsioni derivanti dalle sovvenzioni estere 14 . La Commissione tedesca per i monopoli ha inoltre proposto uno strumento per gli aiuti di Stato esteri che consenta di affrontare gli effetti negativi delle sovvenzioni estere sul mercato interno 15 .

I colegislatori hanno inoltre sollevato in numerose occasioni la questione delle sovvenzioni estere. Nelle sue conclusioni dell'11 settembre 2020 16 il Consiglio ha fatto riferimento al Libro bianco della Commissione, mentre il Consiglio europeo, nelle conclusioni dell'1-2 ottobre 2020 17 , ha chiesto "ulteriori strumenti per contrastare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere sul mercato unico". Nella sua relazione del febbraio 2020 sulla politica di concorrenza 18 , il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a "valutare la possibilità di aggiungere un pilastro al diritto dell'UE in materia di concorrenza onde dotare la Commissione di strumenti investigativi adeguati nel caso in cui si ritenga che un'azienda adotti un comportamento 'distorsivo' a causa di sovvenzioni pubbliche o generi profitti eccessivi sulla base di una posizione di mercato dominante nel proprio paese di origine". In una lettera congiunta ai Vicepresidenti esecutivi della Commissione Vestager e Dombrovskis e al Commissario Breton 19 , un gruppo di 41 deputati del Parlamento europeo ha espresso fermo sostegno a favore di uno strumento volto a ridurre l'accesso al mercato unico delle imprese di paesi terzi che hanno ricevuto un sostegno statale sostanziale.

Come annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il periodo 2020-2021, la presente proposta di regolamento definisce pertanto gli elementi di un nuovo strumento per colmare la lacuna normativa e garantire condizioni di parità nel mercato interno. Tale proposta è menzionata anche al punto 3.2.6 della comunicazione sul riesame della politica commerciale intitolato "Rafforzare l'attenzione dell'UE sull'attuazione e l'applicazione degli accordi commerciali e garantire condizioni di parità".

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Attualmente non esistono norme specifiche dell'UE per far fronte agli effetti distorsivi che le sovvenzioni estere possono avere sul mercato interno. L'UE dispone di un sistema di controllo degli aiuti di Stato, sancito dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che tuttavia si applica unicamente quando è uno Stato membro dell'UE a concedere un sostegno finanziario a un'impresa o a un gruppo di imprese, conferendo un vantaggio che crea distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri. Le norme antitrust dell'UE 20 vietano gli accordi o le pratiche concordate tra imprese aventi per oggetto o effetto di falsare la concorrenza nel mercato interno, così come lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte delle imprese, indipendentemente dalla forma assunta da tali comportamenti o dalle relative modalità di finanziamento. Le norme dell'UE sulle concentrazioni 21 prevedono un sistema di notificazione preventiva e di approvazione delle concentrazioni che comportano una modifica permanente del controllo delle imprese al di sopra di determinate soglie di fatturato a livello di UE, indipendentemente dal fatto che tali concentrazioni possano essere finanziate mediante sovvenzioni estere.

La presente proposta affronta le distorsioni del mercato interno causate da sovvenzioni estere che esulano dal campo di applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, controllo delle concentrazioni e antitrust. Essa integra ed è pienamente coerente con le norme vigenti in materia di concorrenza. Affronta ex ante gli effetti negativi delle sovvenzioni estere distorsive nei casi di concentrazioni e appalti pubblici, senza limitare la capacità dell'UE di intervenire ex post in altre situazioni di mercato, comprese le concentrazioni e le procedure di appalto pubblico di minore entità.

La proposta è pienamente coerente con le norme dell'UE in materia di appalti pubblici. Le direttive dell'UE in materia di appalti pubblici 22 riguardano gli appalti con un valore previsto superiore a una determinata soglia e sono concepite per garantire un mercato degli appalti competitivo, aperto e ben regolamentato. Garantiscono inoltre alle imprese dell'UE l'accesso a una procedura di ricorso rapida ed efficace. La presente proposta riguarda in modo particolare le distorsioni che le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici all'interno dell'UE possono subire a causa delle sovvenzioni estere. Essa integra pertanto le norme vigenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con la nuova strategia industriale e con il riesame della politica commerciale in quanto contribuisce a garantire la competitività e l'autonomia strategica aperta dell'UE, rafforzandone i meccanismi e gli strumenti antisovvenzioni. La proposta tiene conto anche degli obiettivi del Green Deal europeo. Istituirà un quadro coerente, efficace e proporzionato per far fronte alle distorsioni sul mercato interno che attualmente non possono essere contrastate.

La presente proposta integra la proposta di modifica dello strumento per gli appalti internazionali (International Procurement Instrument - IPI) 23 , che mira a incoraggiare i partner commerciali a negoziare con l'UE l'apertura dei loro mercati degli appalti alle imprese dell'UE. La proposta relativa all'IPI presentata dalla Commissione mira a migliorare l'accesso ai mercati degli appalti pubblici al di fuori dell'UE. Non permetterà tuttavia di contrastare le distorsioni delle procedure di appalto nel mercato interno derivanti dalle sovvenzioni estere concesse alle imprese che partecipano ai mercati degli appalti dell'UE 24 .

La proposta è coerente con la politica commerciale dell'UE e integra gli strumenti commerciali esistenti. L'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SCM) (a livello multilaterale), gli accordi bilaterali di libero scambio e il regolamento antisovvenzioni dell'UE 25 regolano il ricorso alle sovvenzioni nei rispettivi ambiti di applicazione e disciplinano le azioni che possono essere adottate per contrastare l'effetto di tali sovvenzioni. Le misure volte a contrastare le pratiche sleali assumono generalmente la forma di dazi all'importazione supplementari volti a eliminare il pregiudizio causato dalle sovvenzioni concesse da altri paesi dell'OMC. Le norme antisovvenzioni dell'UE si limitano tuttavia ad affrontare unicamente il pregiudizio causato dall'importazione nell'UE di merci che hanno beneficiato di una sovvenzione estera. A livello internazionale, l'UE può avviare procedimenti giudiziari nei confronti di un membro dell'OMC per violazioni dell'accordo SCM, ma l'ambito di applicazione dell'accordo è limitato agli scambi di merci. L'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS) contiene un mandato integrato per l'elaborazione di norme sulle sovvenzioni nel settore degli scambi di servizi, ma finora non è stata elaborata alcuna norma in tal senso.

La presente proposta integra il regolamento sul controllo degli IED 26 , il cui scopo è determinare il probabile impatto degli IED sulla sicurezza e sull'ordine pubblico considerandone gli effetti, tra l'altro, sulle infrastrutture, sulle tecnologie e sui fattori produttivi critici. Per contro, la presente proposta affronta specificamente la questione delle distorsioni della parità di condizioni causate dagli investimenti esteri sovvenzionati nel mercato interno, anche per quanto riguarda le industrie strategiche e le attività e tecnologie critiche.

La proposta è conforme ad altri strumenti dell'UE, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

La proposta è inoltre coerente con la regolamentazione mirata e specifica di determinati settori, ad esempio quelli della tecnologia marittima e dell'aviazione 27 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta di regolamento imporrebbe norme volte a disciplinare le sovvenzioni estere che causano distorsioni sul mercato interno, comprese le situazioni in cui un investitore che beneficia di sovvenzioni intende acquisire un'impresa dell'UE o partecipare a una procedura di appalto pubblico nell'Unione. L'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce l'ambito di applicazione della politica commerciale comune dell'Unione ricomprendendovi, tra l'altro, le misure da adottare "nei casi [...] di sovvenzioni", gli "investimenti esteri diretti" e gli scambi di merci e servizi. La proposta di regolamento rientra pertanto ampiamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, che prevede l'adozione di misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.

Allo stesso tempo, la proposta di regolamento può essere applicata anche a determinate attività che un soggetto già stabilito in uno Stato membro svolge in un altro Stato membro, come l'acquisizione di un'altra entità in un altro Stato membro o la partecipazione a una gara d'appalto pubblica in un altro Stato membro. In tal senso la proposta di regolamento può incidere sul diritto di stabilimento e sulla libera circolazione di beni e servizi all'interno dell'Unione. In considerazione di ciò, la proposta dovrebbe basarsi anche sull'articolo 114 TFUE, che prevede l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Sebbene ad oggi non esistano norme nazionali in materia di sovvenzioni estere, diversi Stati membri 28 hanno dichiarato che ritengono necessario affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere. Non si può escludere che, in assenza di un intervento dell'Unione, almeno alcuni Stati membri possano decidere di disciplinare la materia a livello nazionale. Di conseguenza, al fine di evitare gli inutili ostacoli che potrebbero derivare dalla disparità delle legislazioni nazionali, la Commissione dovrebbe proporre una normativa a livello di UE in materia di sovvenzioni estere distorsive.

Si propone pertanto che la proposta sia basata sugli articoli 207 e 114 TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La politica commerciale è materia di competenza esclusiva dell'UE. Di conseguenza, se la proposta fosse basata unicamente sull'articolo 207 TFUE, le istituzioni dell'UE, anziché i governi degli Stati membri, potrebbero introdurre una nuova legislazione in materia di sovvenzioni estere distorsive.

Per contro il mercato interno è un settore di competenza concorrente. Di conseguenza, nel caso di una proposta basata sull'articolo 114 TFUE, anche gli Stati membri potrebbero legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, a meno che gli obiettivi della proposta non possano essere conseguiti in maniera più efficace a livello di UE. Ad oggi nessuno Stato membro ha adottato una normativa nazionale volta ad affrontare i potenziali effetti distorsivi delle sovvenzioni estere. Diversi Stati membri hanno invece invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa in tale settore 29 .

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. Le sovvenzioni estere causano distorsioni sul mercato interno, anche nel quadro degli appalti pubblici e di acquisizioni di imprese dell'UE. La situazione è paragonabile a quella degli aiuti di Stati concessi dagli Stati membri dell'UE, che per loro natura producono effetti su più di uno Stato membro. Analogamente, le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere possono assumere una dimensione unionale, incidendo su diversi Stati membri.

Affrontando la questione delle sovvenzioni estere distorsive a livello di UE si consente ai potenziali beneficiari di sovvenzioni estere di conoscere in anticipo le norme che la Commissione applicherà per valutare l'esistenza di sovvenzioni estere e le distorsioni che queste possono causare. Ciò permette di garantire la prevedibilità e di migliorare la certezza giuridica del sistema in tutti gli Stati membri.

Proporzionalità

La proposta mira a tutelare la parità di condizioni nel mercato interno, evitando le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere. La proposta si concentra pertanto su due aspetti: individuare le sovvenzioni estere distorsive e porre rimedio alle distorsioni da esse causate.

Per le concentrazioni e gli appalti pubblici, la proposta prevede un sistema di notificazione ex ante dei casi di maggiore entità e potenzialmente più distorsivi. L'approccio ex ante garantisce l'individuazione sistematica delle sovvenzioni estere distorsive nelle situazioni in cui è in gioco il valore economico più elevato. In tutte le altre situazioni di mercato, comprese le concentrazioni e le procedure di appalto di minore entità, tali sovvenzioni sono soggette a una procedura d'ufficio che consente alla Commissione di concentrarsi sui casi più rilevanti. L'autorità di vigilanza valuterà quindi il grado di distorsione basandosi sulle pertinenti informazioni di mercato. In ogni caso, è improbabile che le sovvenzioni estere di valore inferiore a 5 milioni di EUR causino distorsioni.

Le misure di riparazione previste dalla proposta si basano sui provvedimenti applicati nel settore del controllo degli aiuti di Stato per eliminare l'effetto distorsivo di questi ultimi. Poiché l'incidenza potenzialmente distorsiva delle sovvenzioni estere nel mercato interno è simile a quella degli aiuti di Stato, il pacchetto di misure correttive previsto per gli aiuti di Stato rappresenta una soluzione efficace per porre rimedio alle distorsioni causate dalle sovvenzioni estere. Nel caso di concentrazioni di grandi dimensioni e delle procedure di appalto di maggiore entità, l'approccio ex ante garantisce che le misure possano essere decise prima della chiusura delle operazioni, offrendo certezza giuridica alle imprese interessate.

Le misure contenute nella proposta sono proporzionate, in quanto raggiungono l'obiettivo perseguito in modo mirato, imponendo un onere unicamente alle imprese che esercitano un'attività economica nel mercato interno e che ricevono sovvenzioni estere. La proposta richiede la collaborazione delle società oggetto dell'indagine, ma i costi amministrativi saranno ragionevoli e proporzionati. I costi saranno legati alle risorse necessarie per preparare le notifiche riguardanti le procedure di appalto pubblico o le concentrazioni sovvenzionate di maggiore entità, nonché alla comunicazione con la Commissione e all'esigenza di rispondere alle richieste di informazioni.

Scelta dello strumento

Solo uno strumento legislativo può affrontare efficacemente i problemi individuati. È necessario adottare un regolamento, in quanto è direttamente applicabile negli Stati membri, stabilisce lo stesso livello di diritti e obblighi per i privati e consente un'applicazione coerente ed efficace delle norme in tutta l'UE. Si tratta dello strumento più adatto per affrontare le potenziali distorsioni causate dalle sovvenzioni estere nel mercato interno.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha proceduto a un'ampia consultazione 30 sulla proposta:

il 17 giugno 2020 la Commissione ha adottato e pubblicato un Libro bianco sulle sovvenzioni estere , con cui ha avviato una consultazione pubblica di 14 settimane conclusasi il 23 settembre 2020 31 ;

il 6 ottobre 2020 ha avviato una consultazione dei portatori di interessi in merito a una valutazione d'impatto iniziale volta ad illustrare le possibili opzioni strategiche, i loro effetti potenziali e altri elementi da valutare in una relazione dettagliata sulla valutazione d'impatto;

tra ottobre 2020 e gennaio 2021 ha organizzato una serie di consultazioni bilaterali mirate con i principali rappresentanti dei portatori di interessi 32 ; e

ha condotto un dialogo strutturato con gli Stati membri, in particolare attraverso i gruppi di lavoro del Consiglio e il gruppo di esperti sugli appalti pubblici e mediante conferenze e scambi bilaterali e multilaterali che hanno contribuito alla definizione delle opzioni strategiche.

In generale dalle consultazioni pubbliche è emerso un forte sostegno ad un intervento volto a contrastare le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. Quasi tutti coloro che hanno fornito contributi in merito alla valutazione d'impatto iniziale si sono manifestati a favore di un'iniziativa legislativa a livello di UE, ove possibile integrata da norme internazionali.

Le risposte ricevute nel quadro della consultazione sul Libro bianco sono state molto importanti per l'elaborazione della proposta. Quasi tutti i portatori di interessi dell'UE, compresi gli Stati membri, hanno accolto con favore l'iniziativa e hanno convenuto sulla necessità di agire. La maggioranza è concorde sulla portata dell'impostazione delineata nel Libro bianco, ma ha sottolineato la necessità di una misura proporzionata in modo da non soffocare gli investimenti esteri, una preoccupazione ribadita anche dai portatori di interessi di paesi terzi. Molti rispondenti hanno sottolineato la necessità di affrontare la mancanza di trasparenza delle sovvenzioni estere.

Per far fronte alle sovvenzioni estere distorsive e contestualmente ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche, si propone di fissare soglie di notifica relativamente elevate per le procedure di appalto pubblico e le concentrazioni sovvenzionate, al fine di rilevare solo le sovvenzioni potenzialmente più distorsive. La Commissione può perseguire d'ufficio i casi al di sotto delle soglie fissate. Analogamente, per aumentare la certezza del diritto per le imprese che esercitano un'attività economica nell'UE, si propone di fissare un livello minimo al di sotto del quale è improbabile che le sovvenzioni estere causino distorsioni sul mercato interno. Ciò avrà ripercussioni positive in particolare per le PMI. Tenuto conto delle numerose richieste di coerenza nell'applicazione dello strumento, si propone che la Commissione sia responsabile dell'applicazione del regolamento.

I contributi forniti nel quadro delle consultazioni mirate sono stati inoltre utilizzati per formulare esempi di tipi di sovvenzioni, settori interessati ed effetti distorsivi concreti. Tali esempi sono stati discussi nella valutazione d'impatto e utilizzati per elaborare la proposta.

Assunzione e uso di perizie

La presente iniziativa è sostenuta da una valutazione d'impatto. Nel 2020 la Commissione ha inoltre svolto varie consultazioni (cfr. sopra). Per la valutazione d'impatto ci si è avvalsi anche della ricerca economica interna condotta dal Centro comune di ricerca. Gli Stati membri sono stati consultati in varie riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio per la concorrenza e gli appalti pubblici e in riunioni dei gruppi di esperti. L'elaborazione dello strumento si è infine basata su diversi documenti di sintesi degli Stati membri sulla gestione delle sovvenzioni estere 33 e su diversi studi e relazioni 34 .

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto alla base della proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo della Commissione, che il 5 marzo 2021 ha emesso un parere positivo con riserva. Il parere del comitato, le relative raccomandazioni e una spiegazione di come se ne è tenuto conto figurano nell'allegato 1 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. L'allegato 3 della valutazione d'impatto fornisce una panoramica dei soggetti interessati dalla presente proposta e del modo in cui la stessa li riguarderebbe.

La Commissione ha esaminato varie opzioni strategiche per conseguire l'obiettivo generale dell'iniziativa, vale a dire garantire condizioni di parità nel mercato interno per le imprese che ricevono sovvenzioni estere e per quelle che non ne beneficiano:

Opzione 1 —    nessun intervento (mantenimento dello status quo)

Opzione 2 —    emanare orientamenti sulle informazioni da fornire all'atto di notificazione di un'acquisizione in merito al sostegno pubblico ricevuto;

Opzione 3 —    modificare la legislazione vigente; e

Opzione 4 —    sviluppare un nuovo strumento giuridico dell'UE che preveda alternative per diversi parametri.

La relazione sulla valutazione d'impatto iniziale proponeva una quinta opzione, che comportava una modifica delle norme internazionali. La relazione sulla valutazione d'impatto ha eliminato tale quinta opzione, includendone invece gli elementi sostanziali nello scenario di base, dato che in ogni caso la Commissione porterà avanti tali iniziative politiche, ossia promuovere l'elaborazione di norme internazionali per affrontare gli effetti negativi delle sovvenzioni. Le opzioni 2 e 3 sono state scartate in una fase preliminare in quanto con ogni probabilità non sarebbero state efficaci. Di conseguenza solo l'opzione 4 è stata esaminata più dettagliatamente.

L'opzione 4 presentava diverse alternative, che sono state analizzate. Tali alternative riguardavano i seguenti parametri:

i) l'approccio alle indagini;

ii) il livello di competenza;

iii) la soglia al di sotto della quale le sovvenzioni estere non sarebbero considerate distorsive;

iv) i criteri di valutazione;

v) una valutazione comparata, che consenta di tener conto sia degli effetti negativi che di quelli positivi; e

vi) le misure di riparazione.

Sulla base della valutazione d'impatto dell'opzione 4, le sotto-opzioni relative ai parametri di cui sopra sono state combinate per formare possibili pacchetti strategici per tutti e tre i settori in cui si possono trovare sovvenzioni distorsive, ossia concentrazioni, procedure di appalto pubblico e altre situazioni di mercato.

L'opzione prescelta per ciascuno dei settori può essere presentata come uno strumento d'indagine a tre livelli con le seguenti componenti:

·componente 1: uno strumento d'indagine basato sulla notificazione per le concentrazioni in cui il fatturato dell'impresa dell'UE supera i 500 milioni di EUR e i contributi finanziari esteri superano i 50 milioni di EUR;

·componente 2: uno strumento d'indagine basato sulla notificazione per le offerte nelle gare d'appalto pubbliche con un valore contrattuale superiore a 250 milioni di EUR; e

·componente 3: uno strumento per le indagini d'ufficio per tutte le altre situazioni di mercato nonché per le concentrazioni e le procedure di appalto pubblico al di sotto delle soglie fissate per le componenti 1 e 2.

Si propone che la Commissione sia l'autorità responsabile dell'applicazione del regolamento. Si ritiene improbabile che le sovvenzioni estere di valore inferiore a 5 milioni di EUR causino distorsioni.

L'opzione prescelta corrisponde in larga misura all'impostazione presentata nel Libro bianco, con due eccezioni di rilievo 35 :

·mentre il Libro bianco prevedeva un ruolo degli Stati membri nel controllo delle procedure di appalto pubblico, la proposta prevede che tutte le componenti siano applicate a livello di UE. Ciò risponde alla diffusa preoccupazione dei portatori di interessi quanto alla possibilità che un nuovo strumento relativo alle sovvenzioni estere venga applicato in modo non uniforme nei vari Stati membri e rappresenti un onere eccessivo per le autorità nazionali 36 ; e

·l'opzione prescelta comprende maggiori dettagli rispetto al Libro bianco, in particolare per quanto riguarda le soglie di notifica e la soglia al di sotto della quale si ritiene che le sovvenzioni estere non causino distorsioni sul mercato interno. Tali soglie permettono inoltre di rispondere alle diffuse preoccupazioni dei portatori di interessi quanto agli oneri amministrativi e tengono conto dei contributi di diversi portatori di interessi 37 , secondo cui le soglie al di sotto delle quali le sovvenzioni sono considerate inidonee a causare distorsioni dovrebbero essere superiori a 200 000 EUR su un periodo di tre anni, in linea con la proposta iniziale.

La notificazione ex ante per i casi di maggiore entità e potenzialmente più distorsivi garantirà l'individuazione sistematica delle sovvenzioni estere distorsive nelle situazioni di maggior valore economico. Per tutte le altre situazioni di mercato (comprese le concentrazioni e le procedure di appalto di minore entità), le sovvenzioni estere distorsive sarebbero individuate attraverso una procedura d'ufficio. Questo approccio consente all'autorità di vigilanza di concentrarsi sui casi più rilevanti. L'opzione prescelta prevede inoltre un pacchetto di misure di riparazione efficaci per porre rimedio alle distorsioni causate dalle sovvenzioni estere.

I vantaggi dell'opzione prescelta dovrebbero includere anche la creazione di condizioni di parità nel mercato interno tra le imprese che ricevono sovvenzioni estere e quelle che non ne beneficiano, il che permetterà di migliorare la competitività di queste ultime. Le imprese, in particolare quelle che ricevono ingenti sovvenzioni estere, possono trovarsi a sostenere determinati costi amministrativi al momento di preparare le notifiche o rispondere alle richieste di informazioni. Tali costi sono tuttavia ragionevoli e proporzionati.

L'incidenza delle opzioni strategiche sulle diverse categorie di portatori di interessi è illustrato in dettaglio nell'allegato 3 della valutazione d'impatto. Per quanto possibile, la valutazione è sia qualitativa che quantitativa. Considerando il valore elevato della soglia al di sotto della quale le sovvenzioni sarebbero considerate inidonee a falsare la concorrenza nel mercato interno, nonché il valore elevato delle soglie proposte per le notifiche delle concentrazioni e delle operazioni di appalto pubblico sovvenzionate, la presente iniziativa non comporterà un onere aggiuntivo per le PMI. Gli oneri a carico della Commissione per l'attuazione della presente iniziativa sono contenuti (si tratta principalmente della ridistribuzione di posti esistenti o della creazione di nuovi posti) rispetto ai benefici per l'economia.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata al programma REFIT, in quanto riguarda un settore in cui attualmente non esiste alcuna normativa UE (o nazionale).

Tenuto conto delle elevate soglie di notifica per le concentrazioni e le operazioni di appalto pubblico sovvenzionate, la presente proposta stabilisce misure che si applicheranno principalmente ai beneficiari di sovvenzioni estere ingenti, che sono anche quelle con maggiori probabilità di falsare la concorrenza, limitando in tal modo gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche. Inoltre, considerando l'elevato valore delle soglie di notifica proposte, le PMI non saranno oggetto di ulteriori oneri amministrativi derivanti dall'obbligo di presentare le notifiche.

Grazie all'eliminazione degli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato interno, la proposta creerà condizioni di parità tra le imprese che ricevono sovvenzioni estere e quelle che non ne beneficiano, migliorando in tal modo la competitività delle imprese nell'UE. Tenuto conto dei limitati oneri amministrativi a carico delle imprese e della chiarezza del quadro che la presente proposta introduce, il rischio che il nuovo strumento abbia un'incidenza negativa sugli scambi e sui flussi di investimento è ritenuto basso. Oltre al rischio dovuto agli oneri amministrativi, il nuovo strumento può ridurre il numero di concentrazioni impedendo le concentrazioni sovvenzionate. Si tratta tuttavia di un effetto desiderato, che dovrebbe essere controbilanciato dai vantaggi derivanti dal ripristino di segnali di prezzo e valutazioni societarie esenti da distorsioni, oltre che dall'agevolazione di concentrazioni precedentemente ostacolate.

La proposta è "pronta per Internet" e appropriata sia per l'ambiente fisico sia per l'ambiente digitale.

Diritti fondamentali

La proposta è allineata alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e rispetta la libertà d'impresa. L'introduzione di un nuovo strumento legislativo per contrastare le sovvenzioni estere distorsive è subordinata alla garanzia del pieno rispetto dei diritti fondamentali all'equo processo e alla buona amministrazione.

Nell'ambito del nuovo strumento legislativo, i poteri d'indagine della Commissione sarebbero soggetti a tutti i diritti connessi all'equo processo, come il diritto a una decisione motivata e l'accesso al controllo giurisdizionale, compresa la possibilità di impugnare le misure esecutive e sanzionatorie. Tali diritti si applicano in caso di processi amministrativi.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Per conseguire nel modo più efficace gli obiettivi della presente iniziativa, è necessario finanziare una serie di azioni a livello della Commissione, che comportano la riassegnazione o la creazione di posti per un totale di circa 145 equivalenti a tempo pieno 38 . Le spese per le risorse umane nel periodo 2021-2027 ammonteranno a circa 80,490 milioni di EUR. Si prevedono altre spese amministrative per un valore di 0,800 milioni di EUR nel corso di tale periodo. Le spese operative, che serviranno a finanziare le infrastrutture informatiche, gli studi e le consultazioni necessari a permettere un'efficace applicazione dello strumento, ammonteranno a circa 7,825 milioni di EUR. Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea. Il bilancio per altri stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici è di circa 1,225 milioni di EUR.

Il totale delle spese amministrative per l'attuazione della proposta nel periodo 2021-2027 ammonterà dunque a 90,340 milioni di EUR, parte dei quali sarà finanziata dal programma per il mercato unico. Il finanziamento sosterrà le indagini e le azioni di esecuzione, le attività di monitoraggio e le indagini di mercato. Permetterà inoltre un riesame periodico di disposizioni specifiche, una valutazione del regolamento e un esame continuo dell'efficacia e dell'efficienza delle misure adottate. Una panoramica dettagliata dei costi è fornita nella scheda finanziaria collegata a questa iniziativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio e la valutazione costituiscono una parte importante della proposta. Verrà effettuato un monitoraggio continuo, basato su obiettivi operativi e indicatori specifici, e periodico che riguarderà i seguenti aspetti principali:

i) il numero di sovvenzioni estere distorsive (sulla base di casi); e

ii) l'efficacia delle misure di riparazione imposte.

Inoltre la Commissione può analizzare l'evoluzione delle sovvenzioni estere distorsive nel contesto di un'indagine di mercato.

L'efficacia e l'efficienza della proposta saranno verificate sulla base di indicatori predefiniti per stabilire se siano necessarie norme supplementari (ad esempio a livello dell'applicazione delle norme), per assicurare che le sovvenzioni estere non falsino più il mercato interno. L'incidenza dell'intervento sarà pertanto esaminata nel quadro di un esercizio di valutazione e, se necessario, sarà attivata una clausola di riesame, nell'ambito della quale la Commissione potrà adottare misure adeguate, ad esempio presentando proposte legislative.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo 1 contiene disposizioni generali, compresi l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento (articolo 1). Esso stabilisce quando si ritiene che esista una sovvenzione estera (articolo 2), a quali condizioni si reputa che falsi il mercato interno (articolo 3) e quali tipi di sovvenzioni hanno maggiori probabilità di provocare un effetto distorsivo (articolo 4). Viene descritta la valutazione comparata tra effetti positivi e negativi (articolo 5) che la Commissione effettua prima di imporre eventuali misure di riparazione e i possibili tipi di misure di riparazione e di impegni (articolo 6).

Il capo 2 disciplina l'esame delle sovvenzioni avviato d'ufficio. Più precisamente, stabilisce che la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni provenienti da qualsiasi fonte in merito a presunte sovvenzioni estere distorsive (articolo 7) nell'ambito di un esame preliminare (articolo 8) o nel contesto di un'indagine approfondita (articolo 9). Esso stabilisce quindi norme relative ai vari strumenti che possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure previste dal regolamento, tra cui le misure provvisorie della Commissione (articolo 10) e le richieste di informazioni (articolo 11). La Commissione potrà inoltre condurre ispezioni in loco all'interno dell'Unione (articolo 12) e al suo esterno (articolo 13). In caso di mancanza di collaborazione da parte dell'impresa interessata, la Commissione può prendere una decisione sulla base dei dati disponibili (articolo 14). Può infliggere ammende e penalità di mora (articolo 15) per violazioni procedurali, tra cui la presentazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nel quadro di un'indagine e per il mancato rispetto di decisioni della Commissione che impongono misure di riparazione, misure provvisorie o impegni. La Commissione può anche revocare una precedente decisione e adottarne una nuova (articolo 16) se l'impresa interessata agisce in violazione dei suoi impegni o se emerge che la precedente decisione era fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

Il capo 3 contiene norme specifiche relative alle concentrazioni. In particolare, stabilisce le condizioni alle quali si ritiene che una sovvenzione estera relativa a una concentrazione falsi il mercato interno (articolo 17), definisce in cosa consiste una concentrazione (articolo 18) e prescrive quando una concentrazione deve essere notificata (articolo 19). Il capo fornisce maggiori dettagli sull'obbligo di notifica definendo la nozione di controllo (articolo 20) e spiegando come calcolare il fatturato (articolo 21) e il livello del contributo finanziario (articolo 22). Precisa quando occorre sospendere una concentrazione e definisce i termini per farlo (articolo 23). Specifica quali norme procedurali di cui al capo 2 si applicano alle concentrazioni notificate durante l'esame preliminare e l'indagine approfondita, secondo le specificità del sistema di notifica (articolo 24). Le ammende e le penalità di mora (articolo 25) di cui al capo 2 si applicano anche alle concentrazioni notificate, ed è previsto che si possano applicare anche nel caso di una notifica che fornisca informazioni inesatte o fuorvianti, di mancata notifica, di mancato rispetto dell'obbligo di sospensione o di una decisione che vieta la concentrazione.

Il capo 4 contiene disposizioni specifiche sulle procedure relative agli appalti pubblici. In particolare, precisa le condizioni alle quali si ritiene che una sovvenzione estera falsi il mercato interno in una procedura di appalto pubblico (articolo 26), fissa le soglie di notifica (articolo 27) e prescrive quando è obbligatorio procedere a una notifica nel contesto di una tale procedura (articolo 28). Il capo specifica quali norme procedurali del capo 2 si applicano ai contributi finanziari notificati nelle procedure di appalto pubblico e fissa i termini per avviare o concludere indagini approfondite (articolo 29). Esso descrive i tipi di decisioni che la Commissione può adottare (articolo 30) e i casi in cui bisognerebbe sospendere l'aggiudicazione di un appalto pubblico a offerenti potenzialmente sovvenzionati nelle procedure di appalto pubblico (articolo 31). Infine, prevede la possibilità di infliggere ammende e penalità di mora conformemente al capo 2, cui si aggiunge la possibilità di farlo qualora la notifica fornisca informazioni inesatte o fuorvianti o in caso di mancata notifica (articolo 32).

Il capo 5 contiene disposizioni procedurali comuni e descrive il rapporto tra l'esame d'ufficio, la notifica di una concentrazione e la notifica di un appalto pubblico (articolo 33). Esso prevede la possibilità di avviare un'indagine di mercato (articolo 34) e fissa termini di prescrizione (articolo 35). Esso stabilisce inoltre l'obbligo di pubblicare le decisioni adottate a norma del regolamento (articolo 36) e specifica i destinatari di tali decisioni (articolo 37). Diverse disposizioni stabiliscono le garanzie procedurali dinanzi alla Commissione, in particolare i diritti di difesa (articolo 38) e la tutela del segreto professionale (articolo 39).

Il capo 6 descrive il rapporto tra il regolamento e altri strumenti giuridici (articolo 40).

Il capo 7 contiene ulteriori disposizioni generali, quali la procedura di comitato per le decisioni (articolo 41), nonché la possibilità di adottare disposizioni di esecuzione (articoli 42 e 43) e atti delegati (articolo 44), conformemente alle norme specifiche sulla delega dei poteri (articolo 45). È prevista inoltre una disposizione sulla revisione del regolamento (articolo 46). Infine, il regolamento contiene alcune disposizioni transitorie (articolo 47) e precisa le date di entrata in vigore e di applicazione del regolamento (articolo 48).

2021/0114 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 39 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Grazie a un mercato interno forte, aperto e competitivo, sia le imprese europee che le imprese estere possono competere in base ai propri meriti. L'Unione dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un'attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che falsano indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

(2)Allo stesso tempo, può accadere che le imprese ricevano sovvenzioni da paesi terzi che erogano fondi pubblici i quali vengono utilizzati, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell'economia, quali la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o l'acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni non sono soggette alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

(3)Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno e compromettere la parità di condizioni di concorrenza per diverse attività economiche nell'Unione. Ciò potrebbe avvenire in particolare nel contesto delle concentrazioni che comportano un cambiamento nel controllo delle imprese dell'Unione, allorché tali concentrazioni sono finanziate in tutto o in parte mediante sovvenzioni estere oppure se le imprese che beneficiano di sovvenzioni estere riescono ad aggiudicarsi appalti pubblici nell'Unione.

(4)Attualmente non esistono strumenti che consentano di far fronte alle distorsioni della concorrenza provocate dalle sovvenzioni estere. Gli strumenti di difesa commerciale consentono alla Commissione di intervenire quando merci sovvenzionate sono importate nell'Unione, ma non quando le sovvenzioni estere si presentano sotto forma di investimenti sovvenzionati o quando si tratta di servizi e flussi finanziari. In virtù dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, l'Unione ha la possibilità di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie tra Stati rispetto a determinate sovvenzioni estere concesse dai membri dell'OMC e limitate alle merci.

(5)È pertanto necessario integrare gli strumenti esistenti nell'Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere e garantire pari condizioni di parità. In particolare, il nuovo strumento integra le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri.

(6)È opportuno stabilire norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano effettivamente o potenzialmente il mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno se l'impresa che ne beneficia svolge un'attività economica nell'Unione. Il presente regolamento dovrà pertanto stabilire norme per tutte le imprese che esercitano un'attività economica nell'Unione. Alla luce dell'importanza delle attività economiche svolte dalle PMI e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell'Unione, si presta particolare attenzione all'impatto che il presente regolamento avrà su tali attività.

(7)Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un'applicazione coerente del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia l'unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di esaminare qualsiasi sovvenzione estera nella misura in cui rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento in qualsiasi settore dell'economia, di propria iniziativa e sulla base di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili. Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe poter esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell'impresa alla Commissione.

(8)Nel contesto del presente regolamento, è opportuno definire una sovvenzione estera come un intervento che soddisfa tre condizioni cumulative.

(9)Il contributo finanziario viene erogato, direttamente o indirettamente, dalle autorità di un paese terzo. Il contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L'eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni sono attribuibili al paese terzo.

(10)Un contributo finanziario di questo tipo dovrebbe conferire un vantaggio a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno. Un contributo finanziario a favore di un'entità che svolge attività non economiche non costituisce una sovvenzione estera. L'esistenza di un vantaggio dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento comparativi, quali le pratiche degli investitori privati in materia di investimento, i tassi di finanziamento ottenibili sul mercato, un trattamento fiscale comparabile o una remunerazione adeguata per un dato bene o servizio. Se non sono disponibili valori di riferimento direttamente comparabili, è possibile adeguare i valori di riferimento esistenti o stabilire valori alternativi sulla base di metodi di valutazione generalmente accettati.

(11)A beneficiare del vantaggio dovrebbero essere singole imprese o industrie, oppure più imprese o industrie. Il vantaggio può essere stabilito di diritto o di fatto.

(12)Una volta stabilita l'esistenza di una sovvenzione estera, la Commissione dovrebbe valutare se questa provoca una distorsione sul mercato interno. Diversamente dagli aiuti di Stato concessi da uno Stato membro, le sovvenzioni estere non sono generalmente vietate. Le sovvenzioni sotto forma di finanziamenti all'esportazione possono suscitare particolare preoccupazione per via degli effetti distorsivi che comportano. Ciò non vale nel caso in cui il finanziamento sia concesso conformemente all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. È opportuno che la Commissione valuti caso per caso se la sovvenzione estera provoca una distorsione sul mercato interno.

(13)La mancanza di trasparenza riguardo a molte sovvenzioni estere e della complessità della realtà commerciale può rendere difficile individuare in modo inequivocabile o quantificare l'incidenza di una data sovvenzione estera sul mercato interno. Al fine di determinare la distorsione, si ritiene quindi necessario utilizzare una serie non esaustiva di indicatori. Nel valutare in che misura una sovvenzione estera possa migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa interessata e, così facendo, avere un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno, la Commissione potrebbe tener conto di alcuni indicatori, tra cui l'importo e la natura della sovvenzione, la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.

(14)Nell'applicare tali indicatori, la Commissione potrebbe tener conto di diversi elementi, quali l'entità della sovvenzione in termini assoluti o in relazione alle dimensioni del mercato o al valore dell'investimento. Ad esempio, se nel quadro di una concentrazione la sovvenzione estera copre una parte sostanziale del prezzo di acquisto dell'impresa oggetto dell'operazione, tale concentrazione rischia di essere distorsiva. Analogamente, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell'ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Una sovvenzione estera concessa per i costi di esercizio provocherà probabilmente più distorsioni di una sovvenzione concessa per i costi di investimento. Le sovvenzioni estere alle piccole e medie imprese possono essere considerate meno a rischio di generare distorsioni di quelle a favore delle grandi imprese. Inoltre, bisognerebbe tener conto delle caratteristiche del mercato, e in particolare delle condizioni competitive su di esso, quali le barriere all'ingresso. È probabile che le sovvenzioni estere che determinano un eccesso di capacità perché sostengono attività antieconomiche o incentivano gli investimenti in espansioni di capacità che altrimenti non sarebbero realizzate provochino distorsioni. Una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che registra un basso livello di attività nel mercato interno, misurata ad esempio in termini di fatturato realizzato nell'Unione, è meno idonea a causare distorsioni rispetto a una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che ha un livello di attività più significativo nel mercato interno. Infine, in linea generale, le sovvenzioni estere non superiori a 5 milioni di EUR dovrebbero essere considerate poco idonee a falsare il mercato interno ai sensi del presente regolamento.

(15)Come alcuni tipi di aiuti di Stato, determinate categorie di sovvenzioni estere, quali le garanzie illimitate, sono tali per loro natura da creare distorsioni sul mercato interno. Per tali categorie non è necessario effettuare una valutazione dettagliata basata su indicatori. In ogni caso, l'impresa interessata può dimostrare che la sovvenzione estera in questione non rischia di falsare il mercato interno nelle circostanze specifiche del caso.

(16)La Commissione dovrebbe tenere conto degli effetti positivi della sovvenzione estera sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in questione, comparando tali effetti rispetto agli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno al fine di determinare, se del caso, la misura di riparazione appropriata o accettare impegni. Questa valutazione comparata può anche condurre alla conclusione che non si dovrebbe imporre alcuna misura di riparazione. Le categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di falsare il mercato interno avranno probabilmente più effetti negativi che positivi.

(17)Quando esamina una sovvenzione estera di propria iniziativa, la Commissione dovrebbe poter imporre a un'impresa misure di riparazione affinché questa ponga rimedio a eventuali distorsioni causate da una sovvenzione estera sul mercato interno. Le misure di riparazione dovrebbero essere proporzionate e idonee a porre rimedio alla distorsione in questione e comprendere rimedi comportamentali o strutturali o il rimborso della sovvenzione estera.

(18)L'impresa interessata dovrebbe avere la possibilità di proporre impegni per porre rimedio alla distorsione causata dalla sovvenzione estera. Se la Commissione ritiene che gli impegni proposti pongano pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione, potrebbe accettarli e renderli vincolanti mediante decisione.

(19)L'impresa interessata potrebbe proporre di rimborsare la sovvenzione, maggiorata degli interessi dovuti. La Commissione accetterà un rimborso offerto come impegno se può accertare che esso pone pienamente rimedio alla distorsione, è eseguito in modo trasparente ed efficace nella pratica, tenendo conto del rischio di elusione degli obiettivi del presente regolamento.

(20)A meno che le imprese interessate non offrano impegni tali da porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione individuata, la Commissione dovrebbe poter vietare una concentrazione o l'aggiudicazione di un appalto pubblico prima che abbiano luogo. Se la concentrazione è già stata realizzata, in particolare nei casi in cui non era richiesta una notifica preventiva perché non erano raggiunte le soglie per la notifica, la distorsione può tuttavia essere così ingente da non poter essere ovviata da misure comportamentali o strutturali o dal rimborso della sovvenzione. In tali casi la Commissione potrebbe decidere di ovviare alla distorsione ordinando alle imprese interessate di sciogliere la concentrazione.

(21)È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. A tal fine è necessario istituire una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un'indagine approfondita.

(22)È opportuno che la Commissione disponga di adeguati poteri di indagine per raccogliere tutte le informazioni necessarie, tra cui la facoltà di chiedere informazioni a qualsiasi impresa o associazione di imprese nel corso dell'intero procedimento. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende e penalità di mora in caso di mancata presentazione tempestiva delle informazioni richieste o in caso di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. La Commissione potrà inoltre rivolgere domande agli Stati membri o ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione sia autorizzata a effettuare visite conoscitive presso i locali dell'impresa sul territorio dell'Unione o, previo accordo dell'impresa e del paese terzo interessato, nel paese terzo. La Commissione dovrebbe inoltre essere competente a prendere decisioni sulla base dei dati disponibili qualora l'impresa in questione non collabori.

(23)Inoltre, se necessario per ripristinare immediatamente la concorrenza nel mercato interno ed evitare un danno irreparabile, la Commissione dovrebbe poter adottare misure provvisorie.

(24)In tutti i casi in cui, a seguito dell'esame preliminare, dispone di indizi sufficienti dell'esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di avviare un'indagine approfondita per raccogliere ulteriori informazioni pertinenti per valutare la sovvenzione estera e consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa.

(25)La Commissione chiuderà l'indagine approfondita con l'adozione di una decisione.

(26)È opportuno che la Commissione disponga di strumenti adeguati per garantire l'efficacia degli impegni e delle misure di riparazione. Se l'impresa interessata non rispetta una decisione relativa a impegni, una decisione che impone misure di riparazione o una decisione che dispone misure provvisorie, la Commissione dovrebbe poter infliggere ammende e penalità di mora.

(27)Al fine di garantire l'applicazione corretta ed efficace del presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter revocare una decisione e adottarne una nuova qualora la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, o qualora un'impresa agisca in contrasto con i suoi impegni o con le misure di riparazione imposte.

(28)Tenuto conto dell'impatto potenzialmente significativo delle concentrazioni sul mercato interno, la Commissione dovrebbe, a seguito della notifica, poter esaminare le informazioni relative ai contributi finanziari esteri nel contesto di un progetto di concentrazione. Le imprese non dovrebbero essere autorizzate a realizzare la concentrazione prima che si concluda l'esame della Commissione.

(29)Tale esame dovrebbe seguire la stessa procedura applicata all'esame di una sovvenzione svolto su iniziativa della Commissione, fatti salvi i dovuti adeguamenti per tener conto delle specificità delle concentrazioni.

(30)È necessario trovare un equilibrio tra una tutela efficace del mercato interno e la necessità di limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese soggette al presente regolamento. Pertanto, dovrebbero essere soggette all'obbligo di notifica preventiva solo le concentrazioni che raggiungono le soglie combinate quali definite nel presente regolamento in funzione dell'entità del fatturato nell'Unione e dell'entità della sovvenzione.

(31)Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione potrà richiedere la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, se ritiene che la concentrazione o l'offerta richiedono un esame ex ante per via della loro incidenza nell'Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti pubblici aggiudicati.

(32)In sede di esame di una concentrazione, la valutazione dell'esistenza di una distorsione sul mercato interno dovrebbe essere limitata alla concentrazione in questione e nella valutazione dovrebbero essere prese in considerazione solo le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la concentrazione.

(33)La necessità di porre rimedio alle sovvenzioni estere distorsive è particolarmente cruciale nel settore degli appalti pubblici, a motivo della loro importanza economica nel mercato interno e del fatto che sono finanziati con fondi dei contribuenti. La Commissione dovrebbe, a seguito della notifica e prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione, poter esaminare le informazioni sui contributi finanziari esteri alle imprese partecipanti nell'ambito di una procedura di appalto pubblico. Le notifiche preventive dovrebbero essere obbligatorie al di sopra di una soglia stabilita nel presente regolamento per tener conto dei casi economicamente significativi e allo stesso tempo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e per non intralciare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. L'obbligo di notifica preventiva al di sopra di una determinata soglia dovrebbe applicarsi anche ai gruppi di operatori economici di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 41 e all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 42 . Esso dovrebbe applicarsi anche ai principali subappaltatori e ai principali fornitori dell'impresa.

(34)Quando un contributo finanziario estero è notificato nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, la valutazione dovrebbe limitarsi a tale procedura.

(35)È opportuno garantire che i principi che regolano gli appalti pubblici, in particolare la proporzionalità, la non discriminazione, la parità di trattamento e la trasparenza, siano rispettati nei confronti di tutte le imprese coinvolte nella procedura di appalto pubblico, indipendentemente dalle indagini avviate e pendenti a norma del presente regolamento.

(36)Le sovvenzioni estere che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione dovrebbero essere ritenute tali da creare effettivamente o potenzialmente una distorsione in una procedura di appalto pubblico. È pertanto opportuno valutare tali distorsioni sulla base della serie non esaustiva di indicatori di cui ai considerando 13 e 14, nonché della nozione di offerta indebitamente vantaggiosa. Gli indicatori dovrebbero consentire di determinare in che modo la sovvenzione estera falsa la concorrenza migliorando la posizione concorrenziale di un'impresa e consentendo a quest'ultima di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa. Le imprese dovrebbero avere la possibilità di dimostrare che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa, ad esempio fornendo gli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. Il divieto di aggiudicazione dovrebbe applicarsi solo se la natura vantaggiosa dell'offerta che beneficia di sovvenzioni estere non può essere giustificata, l'appalto è aggiudicato all'offerta e l'impresa che ha presentato l'offerta non ha proposto impegni ritenuti adeguati e sufficienti per eliminare pienamente ed efficacemente la distorsione.

(37)Tenuto conto della natura del meccanismo di esame ex ante delle concentrazioni e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, così come della necessità di certezza giuridica per quanto riguarda tali specifiche operazioni, la Commissione non può nuovamente esaminare di propria iniziativa una concentrazione o un'offerta di appalto pubblico notificate e valutate nell'ambito delle rispettive procedure. I contributi finanziari di cui la Commissione è stata informata mediante la procedura di notifica possono tuttavia essere significativi anche al di fuori della concentrazione o della procedura di appalto. Al fine di raccogliere informazioni sulle sovvenzioni estere, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare indagini su settori specifici dell'economia, su particolari tipi di attività economica o sull'uso di particolari strumenti di sovvenzioni estere.

(38)Per gli stessi motivi, è opportuno prevedere termini di prescrizione per infliggere e applicare ammende e penalità di mora.

(39)Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno pubblicare integralmente o in forma sintetica tutte le decisioni adottate dalla Commissione.

(40)Nel dare pubblicità alle proprie decisioni, la Commissione dovrebbe rispettare le norme riguardanti il segreto professionale, compresa la protezione di tutte le informazioni riservate, dei segreti aziendali e dei dati personali, conformemente all'articolo 339 TFUE.

(41)Per i casi in cui le informazioni contrassegnate dalle imprese come riservate o come segreti aziendali non sembrano protette da segreto professionale, è opportuno istituire un meccanismo che consenta alla Commissione di decidere in quale misura tali informazioni sono divulgabili. Qualsiasi decisione che respinge la richiesta di considerare tali informazioni riservate dovrebbe precisare un termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate, di modo che il destinatario possa avvalersi di ogni tutela giudiziaria disponibile, anche di eventuali misure provvisorie.

(42)È opportuno che le imprese o associazioni di imprese interessate da un'indagine a norma del presente regolamento abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni. Pur garantendo la tutela dei diritti di difesa delle imprese interessate, è essenziale che i segreti commerciali siano protetti.

(43)L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e all'accordo OMC ed essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l'Unione o gli Stati membri hanno aderito.

(44)Le restrizioni di cui agli articoli 34, 49, 56 e 63 del trattato possono essere giustificate dalla necessità di evitare una concorrenza sleale, a condizione che tali restrizioni, come altre restrizioni delle libertà fondamentali, rispettino i principi generali del diritto dell'Unione, quali la proporzionalità, la certezza del diritto e i diritti fondamentali.

(45)L'attuazione del presente regolamento può sovrapporsi a norme settoriali, in particolare nel settore del trasporto marittimo e aereo. È pertanto necessario chiarire la relazione tra il presente regolamento e gli strumenti settoriali relativi alle sovvenzioni estere, vale a dire il regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 , il regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio 44 e il regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 .

(46)È opportuno che, quando la Commissione adotta una decisione al termine di un esame approfondito, gli Stati membri siano adeguatamente coinvolti prima della procedura decisionale in una procedura consultiva a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 . La scelta di questa procedura è giustificata tenendo conto del ruolo svolto dagli Stati membri nell'ambito degli strumenti in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, che si prefiggono anche di creare condizioni di parità nel mercato interno.

(47)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato. È opportuno che tali competenze siano esercitate per stabilire la forma e il contenuto delle notifiche delle concentrazioni e dei contributi finanziari nel quadro delle procedure di appalto pubblico, le modalità di divulgazione, la forma e il contenuto degli obblighi di trasparenza, il calcolo dei termini, le condizioni e i termini applicabili agli impegni e le norme dettagliate relative alle fasi procedurali delle indagini sulle procedure di appalto pubblico. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(48)Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno anche a lungo termine, al fine di garantire un'adeguata copertura dei casi oggetto di indagine sia mediante notifiche che con procedura d'ufficio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica delle soglie di notifica per le concentrazioni e per le procedure di appalto pubblico, l'esenzione di talune categorie di imprese dagli obblighi di notifica a norma del presente regolamento, nonché la modifica dei termini per l'esame preliminare e le indagini approfondite sulle concentrazioni notificate o sui contributi finanziari notificati nel contesto di una procedura di appalto pubblico. Per quanto riguarda i contributi finanziari nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il potere di adottare tali atti dovrebbe essere esercitato in modo da tenere conto degli interessi delle PMI. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per tali atti, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che le consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" 47 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti allo stesso tempo degli esperti degli Stati membri, e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(49)Se una concentrazione è soggetta all'obbligo di notifica a norma del presente regolamento, i contributi finanziari concessi a uno qualsiasi dei partecipanti alla concentrazione nei tre anni precedenti la data di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Nel contesto di una procedura di appalto pubblico, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche a un contributo finanziario concesso a un'impresa nei tre anni precedenti la data di applicazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1: Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

(1)Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e per ovviare a tali distorsioni. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

(2)Il presente regolamento disciplina le sovvenzioni estere concesse a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno. Si ritiene che eserciti un un'attività economica nel mercato interno qualsiasi impresa che acquisisce il controllo di un'impresa avente sede nell'Unione o che si fonda con essa e qualsiasi impresa che partecipa a una procedura di appalto pubblico.

Articolo 2

Esistenza di una sovvenzione estera

(1)Ai fini del presente regolamento, si ritiene che sussista una sovvenzione estera allorché un paese terzo fornisce un contributo finanziario che conferisce un vantaggio a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno e che è limitato, in linea di diritto e di fatto, a una singola impresa o industria o a più imprese o industrie.

(2)Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a)un contributo finanziario comprende:

i) trasferimenti di fondi o passività, quali conferimenti di capitale, sovvenzioni, prestiti, garanzie sui prestiti, incentivi fiscali, compensazione delle perdite di esercizio, compensazione di oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche, remissione del debito, capitalizzazione del debito o ristrutturazione del debito;

ii) la rinuncia a entrate altrimenti dovute; oppure

iii) la fornitura o l'acquisto di beni e servizi;

(b)il contributo finanziario concesso dal paese terzo comprende il contributo finanziario fornito:

i) dal governo centrale e dalle autorità governative a tutti gli altri livelli;

ii) da soggetti pubblici stranieri le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo, tenendo conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia; oppure

iii) qualsiasi soggetto privato le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 3

Distorsioni sul mercato interno

(1)Si ritiene che sussista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa interessata nel mercato interno e, così facendo, ha un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno. L'esistenza di una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori che possono includere:

(a)l'importo della sovvenzione; 

(b)la natura della sovvenzione;

(c)la situazione dell'impresa e dei mercati interessati;

(d)il livello di attività economica dell'impresa interessata nel mercato interno;

(e)la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.

(2)È improbabile che una sovvenzione estera falsi il mercato interno se il suo importo totale è inferiore a 5 milioni di EUR nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi.

Articolo 4

Categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di provocare distorsioni sul mercato interno

È molto probabile che una sovvenzione estera che rientra in una delle seguenti categorie provochi distorsioni sul mercato interno:

(1)una sovvenzione estera concessa a un'impresa in difficoltà, vale a dire un'impresa che rischia di cessare la propria attività a breve o medio termine in assenza di una sovvenzione, a meno che non esista un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale impresa e che preveda un significativo contributo proprio da parte dell'impresa;

(2)una sovvenzione estera sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell'impresa, vale a dire senza alcuna limitazione dell'importo o della durata di tale garanzia;

(3)una sovvenzione estera che facilita direttamente una concentrazione;

(4)una sovvenzione estera che consente a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa, in base alla quale l'impresa si aggiudicata l'appalto pubblico.

Articolo 5

Valutazione comparata

(1)Se necessario, la Commissione effettua una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno e gli effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica in questione.

(2)Al momento di decidere se imporre misure di riparazione o accettare impegni e di definirne la natura e il livello, la Commissione tiene conto della valutazione comparata tra effetti negativi e positivi della sovvenzione.

Articolo 6

Impegni e misure di riparazione

(1)Per porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, la Commissione può imporre misure di riparazione. L'impresa interessata può anche offrire impegni.

(2)Gli impegni o le misure di riparazione pongono rimedio pienamente ed effettivamente alla distorsione causata dalla sovvenzione estera sul mercato interno.

(3)Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere:

(a)nell'offerta di accesso, a condizioni eque e non discriminatorie, a un'infrastruttura acquisita o sostenuta da sovvenzioni estere distorsive, a meno che tale accesso equo e non discriminatorio non sia già previsto dalla legislazione in vigore nell'Unione;

(b)nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato;

(c)nella decisione di astenersi da determinati investimenti;

(d)nella concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per le attività acquisite o sviluppate con l'aiuto di sovvenzioni estere;

(e)nella pubblicazione dei risultati della ricerca e sviluppo;

(f)nella cessione di determinate attività;

(g)nell'imposizione alle imprese interessate dello scioglimento della concentrazione;

(h)nel rimborso della sovvenzione estera, compreso un tasso d'interesse adeguato.

(4)La Commissione può imporre obblighi di comunicazione e di trasparenza.

(5)Se un'impresa offre impegni che pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno, la Commissione può accettarli e renderli vincolanti per l'impresa in una decisione relativa a impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

(6)Se l'impresa interessata propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno se è in grado di accertarne la trasparenza e l'efficacia, tenendo conto del rischio di elusione.

Capo 2: Esame d'ufficio delle sovvenzioni estere

Articolo 7

Esame d'ufficio delle sovvenzioni estere

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte relative a presunte sovvenzioni estere distorsive.

Articolo 8

Esame preliminare

(1)La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare, in via preliminare, se il contributo finanziario oggetto dell'esame costituisca una sovvenzione estera e se falsi il mercato interno. A tal fine la Commissione può, in particolare:

(a)richiedere informazioni conformemente all'articolo 11;

(b)procedere ad ispezioni all'interno e all'esterno dell'Unione conformemente all'articolo 12 o all'articolo 13.

(2)Se la Commissione, sulla base dell'esame preliminare, ritiene che vi siano elementi sufficienti per ritenere che un'impresa abbia beneficiato di una sovvenzione estera che falsa il mercato interno, essa

(a)adotta una decisione di avvio di un'indagine approfondita ("decisione di avvio dell'indagine approfondita") che contiene una sintesi dei pertinenti elementi di fatto e di diritto e la valutazione preliminare in merito all'esistenza di una sovvenzione estera e di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno;

(b)informa l'impresa interessata; e

(c)pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con cui invita le parti interessate, gli Stati membri e il paese terzo interessato ad esprimere per iscritto le loro osservazioni entro un termine stabilito.

(3)Se, dopo la valutazione preliminare, la Commissione conclude che non vi sono motivi sufficienti per avviare l'indagine approfondita, perché la sovvenzione estera non sussiste o perché non vi sono indicazioni di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno, essa chiude l'esame preliminare e ne informa l'impresa interessata.

Articolo 9

Indagine approfondita

(1)Nel corso dell'indagine approfondita, la Commissione procede ad una valutazione ulteriore della sovvenzione estera che falsa il mercato interno di cui alla decisione di avvio dell'indagine approfondita, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene necessarie conformemente agli articoli 11, 12 e 13.

(2)Se constata che una sovvenzione estera falsa il mercato interno conformemente agli articoli da 3 a 5, la Commissione può imporre misure di riparazione ("decisione con misure di riparazione").

(3)Se constata che una sovvenzione estera falsa il mercato interno ai sensi degli articoli da 3 a 5 e l'impresa interessata propone impegni che la Commissione ritiene adeguati e sufficienti a porre pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per l'impresa ("decisione con impegni"). Una decisione con cui viene accettato il rimborso di una sovvenzione estera conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, è considerata una decisione con impegni.

(4)La Commissione adotta una decisione di non sollevare obiezioni se constata che:

(a)la valutazione preliminare contenuta nella decisione di avvio dell'indagine approfondita non viene confermata oppure

(b)la distorsione sul mercato interno è più che compensata dai corrispondenti effetti positivi, conformemente all'articolo 5.

Articolo 10

Misure provvisorie

La Commissione può adottare misure provvisorie se:

(1)vi sono elementi che indicano che un contributo finanziario costituisce una sovvenzione estera e falsa il mercato interno e

(2)esistono rischi concreti di danni gravi e irreparabili alla concorrenza nel mercato interno.

Articolo 11

Richieste di informazioni

(1)La Commissione può chiedere alle imprese interessate di fornire tutte le informazioni necessarie.

(2)La Commissione può chiedere tali informazioni anche ad altre imprese o associazioni di imprese.

(3)La richiesta di informazioni alle imprese o alle associazioni di imprese deve:

(a)indicare espressamente la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisare quali sono le informazioni richieste e fissare un termine adeguato entro il quale tali informazioni devono essere fornite;

(b)contenere una dichiarazione attestante che, se le informazioni fornite sono inesatte, incomplete o fuorvianti, possono essere inflitte le ammende le penalità di mora di cui all'articolo 15;

(c)contenere una dichiarazione attestante che, conformemente all'articolo 14, in caso di mancata collaborazione da parte dell'impresa interessata, la Commissione può adottare una decisione sulla base dei dati disponibili.

(4)Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono alla stessa tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti che le sono attribuiti in base al presente regolamento.

(5)La Commissione può anche chiedere ai paesi terzi interessati di fornire tutte le informazioni necessarie.

Articolo 12

Ispezioni all'interno dell'Unione

(1)La Commissione può effettuare le necessarie ispezioni presso le imprese.

(2)Quando la Commissione procede a tali ispezioni, i funzionari da essa autorizzati a svolgerle saranno abilitati a:

(a)accedere a tutti i locali e i terreni dell'impresa interessata;

(b)esaminare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi;

(c)chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale delle imprese chiarimenti relativi a fatti e documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte;

(d)apporre sigilli ai locali e ai registri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento.

(3)L'impresa interessata è tenuta a sottoporsi alle ispezioni disposte con decisione della Commissione. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione ad effettuare l'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di una decisione della Commissione:

(a)che specifica l'oggetto e lo scopo dell'ispezione;

(b)che contiene una dichiarazione attestante che, conformemente all'articolo 14, in caso di mancata collaborazione da parte dell'impresa interessata, la Commissione può adottare una decisione sulla base dei dati disponibili;

(c)che fa riferimento alla possibilità di infliggere le ammende e le sanzioni di cui all'articolo 15.

(4)In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione informa lo Stato membro nel cui territorio tale ispezione sarà effettuata.

(5)I funzionari della Commissione, così come i funzionari autorizzati o nominati dallo Stato membro nel cui territorio sarà effettuata l'ispezione, prestano attivamente, su richiesta dello Stato membro o della Commissione, assistenza ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

(6)Se i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatano che un'impresa si oppone ad un'ispezione disposta ai sensi del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria, richiedendo se del caso l'assistenza della forza pubblica o di un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge, in modo tale che essi possano procedere all'ispezione.

(7)Su richiesta della Commissione, uno Stato membro conduce nel proprio territorio ogni ispezione o altra misura di accertamento dei fatti prevista dal proprio diritto nazionale al fine di stabilire l'eventuale esistenza di sovvenzioni estere che falsano il mercato interno.

Articolo 13

Ispezioni al di fuori dell'Unione

Per svolgere i compiti assegnatile dal presente regolamento, la Commissione può effettuare ispezioni nel territorio di un paese terzo, a condizione che l'impresa interessata abbia dato il suo consenso e che il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e abbia acconsentito all'ispezione. Si applicano per analogia l'articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a) e b).

Articolo 14

Omessa collaborazione

(1)La Commissione può adottare una decisione a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 9 sulla base dei dati disponibili, se un'impresa interessata o un paese terzo:

(a)fornisce informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11;

(b)omette di fornire le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione;

(c)rifiuta di sottoporsi all'ispezione della Commissione all'interno o all'esterno dell'Unione disposta a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 13; oppure

(d)ostacola in altro modo l'esame preliminare o l'indagine approfondita.

(2)Se un'impresa o un'associazione di imprese, uno Stato membro o il paese terzo forniscono alla Commissione informazioni inesatte o fuorvianti, tali informazioni non vengono prese in considerazione.

(3)Se un'impresa interessata, compresa un'impresa pubblica direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, non fornisce le informazioni necessarie per determinare se un contributo finanziario le conferisca un vantaggio, si può ritenere che l'impresa abbia beneficiato di un vantaggio.

(4)Quando si utilizzano i dati disponibili, l'esito della procedura può essere meno favorevole per l'impresa interessata rispetto all'eventualità che essa collabori.

Articolo 15

Ammende e penalità di mora

(1)La Commissione può infliggere, mediante decisione, ammende e penalità di mora se un'impresa interessata o un'associazione di imprese, intenzionalmente o per negligenza:

(a)forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta a norma dell'articolo 11 oppure non forniscono le informazioni entro il termine previsto;

(b)durante le ispezioni di cui all'articolo 12, forniscono i registri o gli altri documenti aziendali richiesti in forma incompleta;

(c)in risposta ad una domanda di chiarimenti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c),

i) forniscono una risposta inesatta o fuorviante,

ii) non rettificano entro il termine stabilito dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante fornita da un membro del personale, oppure

iii) non forniscono o rifiutano di fornire una risposta completa sui fatti inerenti all'oggetto e allo scopo delle ispezioni disposte mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3;

(d)rifiutano di sottoporsi alle ispezioni disposte a norma dell'articolo 12 o hanno rimosso i sigilli apposti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d).

(2)Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1 non superano l'1 % del fatturato totale realizzato dall'impresa o dall'associazione di imprese interessata nell'esercizio finanziario precedente.

(3)Le penalità di mora inflitte nei casi di cui al paragrafo 1 non superano il 5 % del fatturato totale medio giornaliero realizzato dall'impresa o dell'associazione di imprese interessata nell'esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione e fino alla presentazione delle informazioni complete ed esatte richieste dalla Commissione.

(4)Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa un termine finale di due settimane entro cui dovrà ricevere, da parte dell'impresa o dell'associazione di imprese interessata, le informazioni mancanti.

(5)Se un'impresa interessata non si conforma a una decisione con impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 10 o a una decisione che impone misure di riparazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può infliggere, mediante decisione:

(a)ammende non superiori al 10 % del fatturato totale realizzato dall'impresa interessata nell'esercizio finanziario precedente; e

(b)penalità di mora non superiori al 5 % del fatturato totale medio giornaliero realizzato dall'impresa interessata nell'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di inadempienza, a decorrere dal giorno della decisione della Commissione che infligge tali penalità di mora e fino a quando la Commissione non accerti che l'impresa interessata si è conformata alla decisione.

(6)Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, si tiene conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, così come dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Articolo 16

Revoca

La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 o 4 e adottare una nuova decisione nei casi seguenti:

(1)se l'impresa interessata agisce in contrasto con i suoi impegni o con le misure di riparazione imposte;

(2)se la decisione si rivela basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

Capo 3: Concentrazioni

Articolo 17

Distorsioni sul mercato interno imputabili alle sovvenzioni estere concesse nell'ambito di concentrazioni

In una concentrazione, la valutazione dell'esistenza di una distorsione sul mercato interno ai sensi degli articoli 3 o 4 si limita alla concentrazione in questione. Nella valutazione vengono prese in considerazione soltanto le sovvenzioni estere concesse nei tre anni civili precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo.

Articolo 18

Definizione di concentrazione e soglie di notifica previste

(1)Ai fini del presente regolamento, si considera che esista una concentrazione quando una modifica duratura del controllo risulta da uno dei seguenti eventi:

(a)la fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o di parti di tali imprese;

(b)l'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese.

(2)La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, è considerata una concentrazione ai sensi del paragrafo 1.

(3)Ai fini dell'articolo 19, si considera che esista una "concentrazione soggetta ad obbligo di notifica" quando, in una concentrazione:

(a)l'impresa acquisita o almeno una delle imprese partecipanti alla fusione è stabilita nell'Unione e genera nell'Unione un fatturato totale pari ad almeno 500 milioni di EUR; e

(b)le imprese interessate hanno ricevuto da paesi terzi un contributo finanziario totale superiore a 50 milioni di EUR nei tre anni civili precedenti la notifica.

(4)Nel caso di costituzione di un'impresa comune di cui al paragrafo 2, si considera che esista una "concentrazione soggetta ad obbligo di notifica" se:

(a)l'impresa comune stessa o una delle sue imprese madri è stabilita nell'Unione e genera un fatturato totale nell'Unione pari ad almeno 500 milioni di EUR: e

(b)l'impresa comune stessa e le sue imprese madri hanno ricevuto da paesi terzi un contributo finanziario totale superiore a 50 milioni di EUR nei tre anni civili precedenti la notifica.

Articolo 19

Notifica preventiva delle concentrazioni

(1)Le concentrazioni soggette ad obbligo di notifica sono notificate alla Commissione prima della relativa attuazione e dopo la conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.

(2)Le imprese interessate possono inoltre notificare la concentrazione proposta quando dimostrano alla Commissione che hanno in buona fede intenzione di concludere un accordo o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, qualora l'accordo o l'offerta previsti dovessero dar luogo ad una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del paragrafo 1.

(3)Le operazioni di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), o nell'assunzione di un controllo comune ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) devono essere notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell'operazione di fusione o da quelle che acquisiscono il controllo comune, a seconda dei casi. Negli altri casi, l'obbligo di notifica incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

(4)Se le imprese interessate non rispettano l'obbligo di notifica, la Commissione può esaminare una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del presente regolamento, richiedendo la notifica della concentrazione in questione. In tal caso la Commissione non è vincolata dai termini di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

(5)La Commissione può richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione che non sia soggetta ad obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 18, in qualsiasi momento prima della sua realizzazione, qualora essa sospetti che le imprese interessate abbiano beneficiato di sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la concentrazione. Ai fini del presente regolamento, tale concentrazione è considerata una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica.

Articolo 20

Definizione di controllo

(1)Ai fini dell'articolo 18, si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare di:

(a)diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

(b)diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

(2)Il controllo è acquisito dalle persone o dalle imprese:

(a)che sono titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; oppure

(b)che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, hanno il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

Articolo 21

Calcolo del fatturato

(1)Il fatturato totale comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio finanziario e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di un'impresa interessata non comprende le vendite dei prodotti o le forniture di servizi tra le imprese di cui al paragrafo 4.

Il fatturato nel mercato interno comprende i prodotti venduti e i servizi forniti a imprese o a consumatori nel mercato interno.

(2)In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione.

Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica concentrazione realizzata il giorno dell'ultima transazione.

(3)Al posto del fatturato, per le seguenti categorie di imprese si utilizzano i seguenti elementi:

(a)per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio 48 , al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) interessi e proventi assimilati;

ii) proventi di valori mobiliari:

proventi di azioni, quote ed altri titoli a rendimento variabile,

proventi di partecipazioni,

proventi di partecipazioni in imprese collegate;

iii) commissioni da ricevere;

iv) profitti netti da operazioni finanziarie;

v) altri proventi di gestione;

(b)per le imprese di assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare in relazione a contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo;

Ai fini della lettera a), per un ente creditizio o finanziario attivo nel mercato interno, il fatturato comprende le voci di provento definite sotto tale lettera che sono ricevute dalla succursale o dalla divisione di tale ente stabilita nel mercato interno.

(4)Fatto salvo il paragrafo 2, il fatturato totale di un'impresa interessata è calcolato sommando i rispettivi fatturati:

(a)dell'impresa interessata;

(b)delle imprese nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente;

i) di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

ii) del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o

iii) del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente le imprese,

iv) del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

(c)delle imprese che detengono nell' impresa interessata uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b);

(d)delle imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera c) detiene uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b);

(e)delle imprese nelle quali due o più imprese di cui alle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente di uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b).

(5)Se le imprese interessate dispongono congiuntamente dei diritti o dei poteri di cui al paragrafo 4, lettera b), ai fini del calcolo del fatturato totale delle imprese interessate,

(a)si tiene conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi tra l'impresa comune e qualsiasi impresa terza e tale fatturato è ripartito in parti uguali tra le imprese interessate;

(b)non si tiene conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) ad e).

Articolo 22

Contributo finanziario totale

Il contributo finanziario totale a favore di un'impresa interessata è calcolato sommando i rispettivi contributi finanziari ricevuti da paesi terzi da tutte le imprese di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a e).

Articolo 23

Sospensione delle concentrazioni e termini

(1)Una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica non può essere realizzata prima della notifica.

Inoltre, si applicano inoltre i termini seguenti:

(a)se la Commissione riceve la notifica completa, la concentrazione non viene realizzata per un periodo di 25 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento;

(b)se la Commissione avvia un'indagine approfondita entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, la concentrazione non viene realizzata per un periodo di 90 giorni lavorativi dall'avvio dell'indagine approfondita; tale termine è prorogato di 15 giorni lavorativi se le imprese interessate propongono impegni, a norma dell'articolo 6, al fine di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno;

(c)se la concentrazione è stata dichiarata non distorsiva del mercato interno in virtù di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera a) o b), essa può essere realizzata dopo l'adozione della decisione.

Ciascun periodo decorre, rispettivamente, dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa o all'adozione della pertinente decisione della Commissione.

(2)Il paragrafo 1 non osta all'esecuzione di un'offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

(a)la concentrazione sia notificata senza indugio alla Commissione a norma dell'articolo 19; e

(b)l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3.

(3)La Commissione può accordare, su richiesta, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 2. La richiesta di concessione di una deroga specifica i motivi della deroga. Nel decidere in merito alla richiesta, la Commissione tiene conto in particolare degli effetti della sospensione su una o più imprese interessate dalla concentrazione o su una terza parte e del rischio di distorsione sul mercato interno che la concentrazione comporta. Tale deroga può essere concessa a fronte del rispetto di determinate condizioni e di determinati obblighi volti a garantire che non vengano prodotte distorsioni sul mercato interno. Essa può essere richiesta e accordata in qualsiasi momento, prima della notifica o a transazione avvenuta.

(4)I termini di cui al paragrafo 1, lettera b), sono prorogati se le imprese interessate fanno richiesta in tal senso entro 15 giorni lavorativi dall'avvio dell'indagine approfondita a norma dell'articolo 8. Le imprese interessate possono presentare una sola richiesta in tal senso. Analogamente, in qualsiasi momento successivo all'avvio dell'indagine approfondita, i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo delle imprese interessate. La durata totale delle proroghe concesse a norma del presente paragrafo non può superare i 20 giorni lavorativi.

(5)I termini di cui al paragrafo 1 possono essere eccezionalmente sospesi se le imprese non hanno fornito tutte le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 11 o se si sono rifiutate di sottoporsi a un'ispezione disposta mediante decisione conformemente all'articolo 12.

(6)La Commissione può adottare una decisione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3 senza essere vincolata ai termini di cui ai paragrafi 1 e 4, nei casi in cui:

(a)constata che una concentrazione è stata realizzata in violazione degli impegni previsti da una decisione adottata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera a), secondo la quale, in assenza degli impegni, la concentrazione avrebbe prodotto una distorsione sul mercato interno; oppure

(b)una decisione è stata revocata a norma dell'articolo 24, paragrafo 1.

(7)Qualsiasi operazione effettuata in violazione del paragrafo 1 è considerata valida solo dopo l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3.

(8)Il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, ad esempio una borsa valori, a meno che gli acquirenti e i venditori fossero consapevoli o avrebbero dovuto essere consapevoli del fatto che la transazione è stata realizzata in violazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 24

Norme procedurali applicabili all'esame preliminare e all'indagine approfondita delle concentrazioni notificate

(1)Alle concentrazioni notificate si applicano l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli da 10 a 14 e l'articolo 16.

(2)La Commissione può avviare un'indagine approfondita a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa.

(3)Al termine dell'indagine approfondita, la Commissione adotta una delle seguenti decisioni:

(a)una decisione con impegni a norma dell'articolo 9, paragrafo 3;

(b)una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 4;

(c)una decisione che vieta una concentrazione, se la Commissione constata che una sovvenzione estera falsa il mercato interno a norma degli articoli da 3 a 5.

(4)Le decisioni di cui al paragrafo 3 sono adottate al più tardi entro 90 giorni lavorativi dall'avvio dell'indagine approfondita, fatte salve le eventuali proroghe di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5. Se la Commissione non adotta una decisione entro tale termine, le imprese interessate sono autorizzate a realizzare la concentrazione.

(5)In ogni richiesta di informazioni inviata a un'impresa, la Commissione precisa se i termini saranno sospesi a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, nel caso in cui l'impresa non fornisca informazioni complete entro il termine prescritto.

(6)Se constata che una concentrazione è già stata realizzata e che tale concentrazione falsa il mercato interno a norma degli articoli da 3 a 5, la Commissione può adottare uno dei seguenti provvedimenti:

(a)ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell'entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione; qualora la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione non possa essere ripristinata dissolvendo la concentrazione, la Commissione può prendere qualsiasi altra misura atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione;

(b)ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese dissolvano la concentrazione o prendano altri provvedimenti di ripristino della situazione anteriore, come ordinato nella sua decisione.

Le misure di cui alle lettere a) e b) possono essere imposte mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, lettera c), o mediante decisione separata.

La Commissione può adottare una delle misure di cui alle lettere a) o b) se constata che una concentrazione è stata realizzata in violazione di una decisione adottata a norma del paragrafo 3), lettera a), secondo la quale, in assenza degli impegni, la concentrazione avrebbe soddisfatto il criterio di cui al paragrafo 3, lettera c).

(7)La Commissione può ordinare le misure provvisorie di cui all'articolo 10 anche quando:

(a)una concentrazione viene realizzata in violazione dell'articolo 19;

(b)una concentrazione viene realizzata in violazione di una decisione con impegni conforme al presente articolo, paragrafo 3, lettera a).

Articolo 25

Ammende e interessi di mora applicabili alle concentrazioni

(1)La Commissione può infliggere le ammende e gli interessi di mora di cui all'articolo 15.

(2)Inoltre, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese interessate ammende che non superino l'1 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente, qualora esse forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica a norma dell'articolo 19 o in un'integrazione successiva.

(3)La Commissione può infliggere alle imprese interessate, mediante decisione, ammende che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato nell'esercizio finanziario precedente qualora, intenzionalmente o per negligenza:

(a)omettano di notificare una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 19 prima della sua realizzazione, a meno che non siano espressamente autorizzate a farlo a norma dell'articolo 23;

(b)realizzino una concentrazione notificata in violazione dell'articolo 23;

(c)realizzino una concentrazione notificata vietata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera c).

Capo 4: Procedure di appalto pubblico

Articolo 26

Distorsioni sul mercato interno imputabili alle sovvenzioni estere concesse nell'ambito di procedure di appalto pubblico

Per sovvenzioni estere che causano o rischiano di causare una distorsione nell'ambito di una procedura di appalto pubblico si intendono le sovvenzioni estere che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione alle opere, alle forniture o ai servizi in questione. La valutazione dell'esistenza di una distorsione nel mercato interno a norma dell'articolo 3 e di un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione si limita alla procedura di appalto pubblico in oggetto. Soltanto le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la notifica sono prese in considerazione ai fini della valutazione.

Articolo 27

Definizione e soglia di notifica nelle procedure di appalto pubblico

(1)Ai fini dell'articolo 28, per procedura di appalto pubblico si intende:

(a)qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione di cui alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva n. 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio volta alla conclusione di un appalto pubblico così come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, o di un appalto di forniture, lavori e servizi così come definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE;

(b)una procedura per l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi ai sensi dell'articolo 5, punto 1), della direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(c)procedure di aggiudicazione di appalti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE.

(2)Ai fini dell'articolo 28, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico dell'UE se il valore stimato di tale appalto pubblico è pari o superiore a 250 milioni di EUR.

(3)Le procedure di aggiudicazione degli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 49 non rientrano nel presente capo.

(4)Ai fini del presente capo, si applicano la definizione del termine "amministrazione aggiudicatrice" di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE e la definizione del termine "ente aggiudicatore" di cui all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE.

Articolo 28

Notifica preventiva di contributi finanziari esteri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico

(1)Al momento della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione a una procedura di appalto pubblico, le imprese notificano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i contributi finanziari esteri ricevuti nei tre anni precedenti tale notifica oppure confermano con una dichiarazione di non aver ricevuto contributi finanziari esteri negli ultimi tre anni. L'appalto non può essere aggiudicato alle imprese che non presentano tali informazioni o dichiarazioni.

(2)L'obbligo di notificare i contributi finanziari esteri a norma del presente paragrafo riguarda anche gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, i subappaltatori principali e i fornitori principali. Un subappaltatore o fornitore è considerato principale se la sua partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, se la quota economica del suo contributo supera il 30 % del valore stimato dell'appalto.

(3)Per i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali, l'operatore economico capofila provvede alla notifica.

(4)L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore trasferisce senza indugio la notifica alla Commissione.

(5)Se l'impresa, gli operatori economici o i raggruppamenti di operatori economici di cui al paragrafo 1 omettono di notificare un contributo finanziario estero o se tale notifica non viene inoltrata alla Commissione, quest'ultima può avviare un esame.

(6)Qualora sospetti che un'impresa possa aver beneficiato di sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione alla procedura di appalto pubblico, la Commissione può, in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione dell'appalto, richiedere la notifica dei contributi finanziari esteri ricevuti da tale impresa in qualsiasi procedura di appalto pubblico non soggetta ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, o che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 5 del presente articolo. Una volta che la Commissione ha chiesto la notifica di tale contributo finanziario, quest'ultimo è considerato un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico.

Articolo 29

Norme procedurali applicabili all'esame preliminare e all'indagine approfondita sui contributi finanziari notificati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico

(1)Ai contributi finanziari notificati nel quadro di procedure di appalto pubblico si applicano l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli da 11 a 14, e gli articoli 16 e 22.

(2)La Commissione effettua un esame preliminare entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

(3)La Commissione decide se avviare un'indagine approfondita entro il termine previsto per il completamento dell'esame preliminare e ne informa senza indugio l'impresa interessata e l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

(4)La Commissione può adottare una decisione di chiusura dell'indagine approfondita entro 200 giorni dal ricevimento della notifica. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore interessati.

Articolo 30

Decisioni della Commissione

(1)Se, al termine dell'indagine approfondita, la Commissione constata che un'impresa beneficia di una sovvenzione estera che falsa il mercato interno a norma degli articoli da 3 a 5 e se l'impresa interessata offre impegni che eliminano integralmente ed efficacemente la distorsione sul mercato interno, essa adotta una decisione con impegni a norma dell'articolo 9, paragrafo 3. La valutazione di cui all'articolo 5 non comporta una modifica dell'offerta iniziale presentata dall'impresa che sia incompatibile con il diritto dell'Unione.

(2)Se l'impresa interessata non propone impegni o se la Commissione ritiene che gli impegni di cui al paragrafo 1 non siano né appropriati né sufficienti per eliminare integralmente ed efficacemente la distorsione, essa adotta una decisione che vieta l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa interessata ("decisione che vieta l'aggiudicazione dell'appalto").

(3)Se, a seguito di un'indagine approfondita, la Commissione constata che un'impresa non beneficia di una sovvenzione estera che falsa il mercato interno, essa adotta una decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 31

Valutazioni delle procedure di appalto pubblico caratterizzate da obbligo di notifica e sospensione dell'aggiudicazione

(1)Durante l'esame preliminare e l'indagine approfondita, la valutazione delle offerte nell'ambito della procedura di appalto pubblico può continuare. L'appalto non può essere aggiudicato prima della scadenza del termine di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

(2)Se, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, viene adottata la decisione di avviare un'indagine approfondita, l'appalto non è aggiudicato a un'impresa che ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 28 fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, o non sia scaduto il termine di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Se la Commissione non ha adottato una decisione entro tale termine, l'appalto può essere aggiudicato a qualsiasi impresa, compresa quella che ha presentato la notifica.

(3)L'appalto può essere aggiudicato ad un'impresa che ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28 prima che la Commissione adotti una delle decisioni di cui all'articolo 30 o prima della scadenza del termine di cui all'articolo 29, paragrafo 4, solo se la valutazione dell'offerta ha dimostrato che l'impresa in questione ha comunque presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

(4)Quando la Commissione adotta una decisione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, in merito all'offerta economicamente più vantaggiosa, l'appalto può essere aggiudicato all'impresa che ha presentato la successiva migliore offerta e che non sia oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2.

(5)Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 o 3, l'appalto può essere aggiudicato a qualsiasi impresa che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, comprese, eventualmente, le imprese che hanno presentato la notifica di cui all'articolo 28.

(6)In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore informa la Commissione in merito a qualsiasi decisione relativa all'esito della procedura di appalto pubblico.

(7)I principi che disciplinano gli appalti pubblici, tra cui i principi di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, vengono rispettati nei confronti di tutte le imprese che partecipano alla procedura di appalto pubblico. Nel quadro delle indagini sulle sovvenzioni estere condotte a norma del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non trattano le imprese interessate in modo contrario a tali principi.

(8)Ciascun termine decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa o dell'adozione della pertinente decisione della Commissione.

Articolo 32

Ammende e penalità di mora applicabili ai contributi finanziari nell'ambito delle procedure di appalto pubblico

(1)La Commissione può infliggere le ammende e gli interessi di mora di cui all'articolo 15.

(2)Inoltre, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese interessate ammende che non superino l'1 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente, qualora esse forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica a norma dell'articolo 28 o in un'integrazione successiva;

(3)la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese interessate ammende che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza, omettano di notificare, nel quadro di una procedura di appalto pubblico, una sovvenzione a norma dell'articolo 28.

Capo 5: Norme procedurali comuni

Articolo 33

Relazioni tra procedure

(1)Un contributo finanziario notificato nell'ambito di una concentrazione a norma dell'articolo 19 può risultare pertinente, ed essere nuovamente sottoposto a valutazione, in relazione a un'altra attività economica.

(2)Un contributo finanziario notificato nell'ambito di una procedura di appalto pubblico a norma dell'articolo 28 può risultare pertinente, ed essere nuovamente sottoposto a valutazione, in relazione a un'altra attività economica.

Articolo 34

Indagine di mercato

(1)Se le informazioni disponibili confermano il ragionevole sospetto che le sovvenzioni estere in un particolare settore, per un particolare tipo di attività economica o basate su uno specifico strumento di sovvenzione possono falsare il mercato interno, la Commissione può condurre un'indagine di mercato sul particolare settore, sul particolare tipo di attività economica o sull'utilizzo dello strumento di sovvenzione in questione. Nel corso di tale indagine di mercato, la Commissione può chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie e può procedere alle opportune ispezioni. La Commissione può anche chiedere allo Stato membro o al paese terzo interessato di fornire informazioni.

(2)La Commissione può pubblicare una relazione sui risultati della sua indagine di mercato riguardante particolari settori, particolari tipi di attività economica o particolari strumenti di sovvenzione e invitare le parti interessate a presentare osservazioni in merito.

(3)La Commissione può utilizzare le informazioni ottenute attraverso tali indagini di mercato nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.

(4)Si applicano gli articoli 11, 12, 13 e 15 del presente regolamento.

Articolo 35

Termini di prescrizione

(1)I poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 9 sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di concessione all'impresa interessata di una sovvenzione estera. Ogni azione intrapresa dalla Commissione sulla base degli articoli 8, 11, 12 o 13 in relazione a una sovvenzione estera interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione viene ricalcolato da zero.

(2)I poteri della Commissione di infliggere ammende e penalità di mora a norma dell'articolo15, dell'articolo 25 e dell'articolo 32 sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto luogo l'infrazione di cui ai medesimi articoli. In caso di infrazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l'infrazione cessa. Ogni azione intrapresa dalla Commissione in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 15, all'articolo 25 o all'articolo 32 interrompe il calcolo del termine di prescrizione per infliggere le ammende o le penalità di mora. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione viene ricalcolato da zero.

(3)I poteri della Commissione di dare esecuzione alle decisioni che infliggono ammende e penalità di mora a norma dell'articolo 15, dell'articolo 25 e dell'articolo 32 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stata adottata la decisione della Commissione che infligge le ammende o le penalità di mora. Ogni azione intrapresa dalla Commissione, o da uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento dell'ammenda o della penalità di mora interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione viene ricalcolato da zero.

Articolo 36

Pubblicazione delle decisioni

(1)La Commissione pubblica una sintesi delle decisioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

(2)La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3.

(3)Nel pubblicare le sintesi e le decisioni, la Commissione tiene debitamente conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

Articolo 37

Destinatari delle decisioni

(1)I destinatari delle decisioni adottate a norma degli articoli 8, 9 e 15, dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 25, dell'articolo 30, paragrafo 1e dell'articolo 32 sono le imprese o le associazioni di imprese interessate. La Commissione notifica senza indugio la decisione al destinatario, dandogli la possibilità di indicare alla Commissione quali informazioni ritiene riservate. La Commissione fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori interessati una copia di ogni decisione della Commissione adottata nei confronti di un'impresa partecipante a una procedura di appalto pubblico.

(2)I destinatari delle decisioni adottate a norma dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3 sono le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori interessati. La Commissione fornisce copia di tale decisione all'impresa nei confronti della quale è stata vietata l'aggiudicazione dell'appalto pubblico.

Articolo 38

Divulgazione delle informazioni e diritti di difesa

(1)Prima di adottare una decisione a norma dell'articoli 9 e 15, dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 25, dell'articolo 30, paragrafo 2 o dell'articolo 32, la Commissione dà all'impresa interessata la possibilità di presentare osservazioni sui motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la decisione.

(2)La Commissione basa la sua decisione soltanto sui motivi rispetto ai quali le imprese interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

Articolo 39

Segreto professionale

(1)Le informazioni acquisite conformemente al presente regolamento sono utilizzate soltanto per gli scopi per i quali sono state acquisite.

(2)La Commissione, i suoi funzionari e le altre persone che lavorano sotto la sua supervisione non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale acquisite a norma del presente regolamento.

(3)Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di statistiche e di relazioni che non contengono informazioni che permettano di individuare specifiche imprese o associazioni di imprese.

Capo 6: Relazione con altri strumenti

Articolo 40

Relazione con altri strumenti

(1)Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 del trattato, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio 50 e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio 51 .

(2)Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 52 .

(3)Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 .

(4)Il presente regolamento prevale sul regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio fino a quando tale regolamento non diventa applicabile a norma del suo articolo 18. Se, dopo tale data, una sovvenzione estera rientra nell'ambito di applicazione sia del regolamento (UE) 2016/1035 che del presente regolamento, prevale il regolamento (UE) 2016/1035. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento relative agli appalti pubblici e alle concentrazioni prevalgono sul regolamento (UE) 2016/1035.

(5)Il presente regolamento prevale sul regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio.

(6)Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le concentrazioni soggette ad obbligo di notifica, così come definite all'articolo 18 del presente regolamento, che coinvolgono vettori aerei sono soggette alle disposizioni del capo 3. Le procedure di appalto pubblico, così come definite all'articolo 27 del presente regolamento, che coinvolgono vettori aerei sono soggette alle disposizioni del capo 4.

(7)Lo svolgimento di un'inchiesta a norma del presente regolamento e la decisione di imporre o di lasciare in vigore misure non possono risultare in contrasto con gli obblighi assunti dall'Unione a norma di qualsiasi accordo internazionale pertinente che essa abbia concluso. In particolare, non viene intrapresa alcuna azione a norma del presente regolamento che costituisca un provvedimento specifico contro una sovvenzione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il presente regolamento non impedisce all'Unione di esercitare i propri diritti o di adempiere ai propri obblighi derivanti da accordi internazionali.

Capo 7: Disposizioni transitorie e finali

Articolo 41

Procedura di comitato per le decisioni

Le decisioni a norma dell'articolo 9, dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 30 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

Articolo 42

Procedura di comitato per gli atti di esecuzione

(1)Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti:

(a)la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di concentrazioni a norma dell'articolo 19;

(b)la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico a norma dell'articolo 28;

(c)dettagli della divulgazione a norma dell'articolo 38;

(d)la forma, il contenuto e i dettagli procedurali dei requisiti di trasparenza;

(e)norme dettagliate per il calcolo dei termini;

(f)le condizioni e i termini per proporre impegni a norma dell'articolo 30;

(g)norme dettagliate sulle fasi procedurali di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31 relative alle indagini riguardanti procedure di appalto pubblico.

(2)Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

Articolo 43

Comitato

(1)La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

(2)Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 44

Atti delegati

(1)Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di:

(a)modificare le soglie per le notifiche di cui agli articoli 18 e 27, alla luce della pratica della Commissione durante i primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, e tenendo conto dell'efficacia della sua applicazione;

(b)esonerare talune categorie di imprese interessate dall'obbligo di notifica a norma degli articoli 19 e 28, alla luce della pratica della Commissione nei primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, qualora tale pratica consenta di individuare le attività economiche in cui è improbabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni del mercato interno;

(c)modificare i termini per il riesame e le indagini approfondite di cui agli articoli 24 e 29.

(2)Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 sono adottati in conformità dell'articolo 45.

Articolo 45

Esercizio della delega

(1)Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

(2)Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 44 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato che ha inizio due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(3)La delega di potere di cui all'articolo 44 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

(4)Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

(5)Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)L'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 44 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 46

Riesame

Al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti.

Articolo 47

Disposizioni transitorie

(1)Il presente regolamento si applica alle sovvenzioni estere concesse nei dieci anni precedenti alla sua data di applicazione, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo l'inizio dell'applicazione del presente regolamento.

(2)Il presente regolamento si applica ai contributi finanziari esteri concessi nei tre anni precedenti la sua di applicazione, qualora tali contributi finanziari esteri siano stati concessi a un'impresa che notifica una concentrazione o che notifica contributi finanziari nel contesto di una procedura di appalto pubblico a norma del presente regolamento.

(3)Il presente regolamento non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso il contratto, è stata annunciata l'offerta pubblica, o è stata acquisita una quota di maggioranza prima della data di applicazione del regolamento.

(4)Il presente regolamento non si applica alle procedure di appalto pubblico iniziate prima della data di applicazione del regolamento.

Articolo 48

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal [data: sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

1.2.Settore/settori interessati 

Settore:    Concorrenza/Mercato unico

L'incidenza di bilancio riguarda i nuovi compiti attribuiti alla Commissione, tra cui la vigilanza diretta.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 54  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale della presente iniziativa è ripristinare le condizioni di parità nel mercato interno in modo che non sia distorto da sovvenzioni estere.

1.4.2.Obiettivi specifici

La presente iniziativa ha due obiettivi specifici.

1.    Individuare le sovvenzioni più distorsive: tale obiettivo specifico tratta la questione relativa alla generale mancanza di informazioni riguardanti le sovvenzioni a livello internazionale e all'assenza di criteri e procedure per valutare la potenziale distorsione del mercato interno dell'UE causata da sovvenzioni estere.

2.    Porre rimedio alle distorsioni causate da sovvenzioni estere: tale obbiettivo tratta la questione relativa alla mancanza di strumenti per porre rimedio alle distorsioni causate da sovvenzioni estere una volta che sono state individuate.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Gruppo delle parti interessate

Implicazioni pratiche

Imprese

Innanzitutto, le imprese che sono i potenziali beneficiari delle sovvenzioni estere saranno le parti interessate maggiormente colpite dall'iniziativa. Ciò potrebbe potenzialmente riguardare qualsiasi impresa, vale a dire imprese possedute in ultima istanza da cittadini dell'UE e di paesi terzi. L'obbligo di notifica introdotto per le concentrazioni e gli appalti pubblici che superano determinate soglie comporterà un onere amministrativo per tali imprese. Se la Commissione inoltre avvia un'indagine d'ufficio in tutte le altre situazioni di mercato, le imprese interessate dovranno inviare le informazioni richieste. Qualora si riscontri che hanno beneficiato di sovvenzioni estere distorsive, le imprese saranno soggette a misure di riparazione quali il rimborso della sovvenzione.

In secondo luogo, le imprese che non beneficiano di sovvenzioni estere distorsive trarranno vantaggio dal regolamento poiché esso ristabilirà e difenderà la parità di condizioni di concorrenza del mercato interno.

In terzo luogo, il regolamento non riguarderà molte PMI. Le soglie di notifica sono probabilmente troppo elevate per applicarsi nel loro caso. Inoltre la soglia elevata al di sotto della quale è improbabile che le sovvenzioni siano distorsive – che è 25 volte più alta rispetto alla soglia de minimis per gli aiuti di Stato – è probabilmente anche troppo elevata per riguardare la maggior parte delle PMI.

Consumatori

Anche se la nuova legislazione non si applicherà direttamente ai consumatori, il regolamento può avere un impatto economico leggermente negativo sui consumatori nel breve periodo poiché potrebbe portare a un aumento dei prezzi, anche se tale aumento non dovrebbe essere significativo. A lungo termine, tuttavia, i consumatori trarranno vantaggio dalla verifica ex ante delle concentrazioni potenzialmente sovvenzionate. In particolare, una verifica delle concentrazioni sovvenzionate può stimolare l'innovazione e l'efficienza dal momento che le imprese non sovvenzionate avranno di conseguenza migliori possibilità di realizzare economie di scala. Inoltre, affrontare le sovvenzioni estere distorsive anche al di là delle concentrazioni migliora la concorrenza nel mercato interno, il che, in ultima analisi, va a vantaggio dei consumatori grazie a prezzi più bassi e prodotti migliori.

Paesi terzi

Le autorità pubbliche di paesi terzi non saranno interessate direttamente dal regolamento. La Commissione in qualità di autorità preposta all'applicazione potrebbe, tuttavia, interagire con esse in caso di richieste di informazioni o, più in generale, per consultazioni nel corso dell'intera procedura.

In generale questo strumento potrebbe indurre i paesi terzi ad aumentare i loro sforzi volti a trovare soluzioni multilaterali, nonché a valutare con rinnovata attenzione l'uso delle sovvenzioni nelle loro politiche d'investimento.

Autorità pubbliche

La Commissione sarà l'autorità pubblica maggiormente interessata dal regolamento, dal momento che diventerà l'unica autorità preposta all'applicazione degli strumenti investigativi. La verifica ex ante delle concentrazioni sovvenzionate può richiedere circa 40 ETP; la verifica ex ante delle offerte sovvenzionate per gli appalti pubblici 45 ETP e l'indagine d'ufficio di tutte le altre situazioni di mercato caratterizzate da sovvenzioni estere distorsive potrebbe richiedere circa 60 ETP. Nel medio e lungo termine è probabile che le autorità nazionali e le amministrazioni aggiudicatrici siano interessate in misura molto più contenuta dal regolamento, poiché è probabile che la Commissione cerchi di istituire meccanismi di coordinamento con le autorità nazionali per una migliore applicazione dello strumento investigativo.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Gli indicatori proposti poggiano principalmente su fonti di dati interne alla Commissione o consultazioni che saranno effettuate dalla Commissione. La valutazione dell'iniziativa è prevista entro cinque anni dall'entrata in vigore. La valutazione esaminerà in particolare se, e in che misura, il regolamento avrà contribuito a migliorare il funzionamento del mercato interno. Gli indicatori proposti per monitorare il conseguimento degli obbiettivi politici perseguiti dal presente regolamento sono illustrati di seguito.

Obiettivi specifici

Indicatori di monitoraggio

Fonti di dati e/o metodi di raccolta dei dati

Dati già raccolti?

Soggetti responsabili della raccolta dei dati

Identificare le sovvenzioni più distorsive

Il numero annuale di casi di presunte sovvenzioni estere distorsive trattati dall'autorità di vigilanza

Fonti di informazioni

-Notifiche

-Comunicazioni di informazioni di mercato da parte di terzi

-Casi avviati d'ufficio

No

Commissione

Percentuale di casi di sovvenzioni estere ritenute distorsive rispetto al numero totale di casi

Registro di tutte le decisioni finali che constatano distorsioni causate da sovvenzioni estere.

No

Commissione

Percentuale di casi chiusi a seguito della valutazione comparata degli effetti rispetto al numero totale di casi.

Registro di tutte le decisioni finali che constatano che gli effetti positivi superano le distorsioni.

No

Commissione

Eliminare le distorsioni causate da sovvenzioni estere

Percezioni delle parti interessate dell'impatto delle misure di riparazione imposte

Consultazioni con le parti interessate dell'UE sulle loro percezioni dell'impatto delle misure di riparazione

No

Commissione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regolamento dovrebbe essere direttamente applicabile. Prima che il regolamento inizi ad essere applicato, la Commissione dovrebbe mettere in atto procedure efficaci per l'applicazione del regolamento, in particolare per il funzionamento dei sistemi di notifica ex ante riguardanti concentrazioni potenzialmente sovvenzionate e appalti pubblici, ma anche per condurre indagini sul mercato ed esercitare qualsiasi altro potere di indagine, di esecuzione e di monitoraggio.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento e man mano che informazioni sulle sovvenzioni estere diventano sempre più disponibili, la Commissione comprenderà meglio l'efficacia del processo. Qualora ritenga, alla luce di queste informazioni, che le procedure possono essere migliorate, accelerate o semplificate, la Commissione può decidere di modificare le soglie appropriate o di dispensare determinate categorie di imprese dall'obbligo di notifica per mezzo di un atto delegato.

La valutazione dell'iniziativa è prevista entro cinque anni dall'entrata in vigore. La valutazione esaminerà in particolare se, e in che misura, il regolamento avrà contribuito a migliorare il funzionamento del mercato interno.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):

Il problema ha origine nell'esistenza di sovvenzioni estere che causano distorsioni nel mercato interno dell'UE e nell'assenza di meccanismi di controllo per prevenire o porre rimedio a tali distorsioni. Sebbene il pacchetto di strumenti dell'UE in vigore contenga alcune norme per affrontare le sovvenzioni estere in determinate circostanze di mercato, tali norme non sono sufficienti e lasciano una "lacuna normativa". Poiché l'Unione ha competenza esclusiva nei settori della concorrenza e della politica commerciale comune, gli Stati membri non sono in grado di risolvere la questione per mezzo di misure politiche individuali. La lacuna normativa è descritta più dettagliatamente nelle sezioni 1.5.3. e 1.5.4 qui di seguito.

Le sovvenzioni fanno solitamente parte di strategie industriali più ampie dei paesi terzi. I paesi hanno diritto di sviluppare e attuare le proprie politiche industriali, inclusa la concessione di sovvenzioni che potrebbero, tuttavia, provocare distorsioni nei mercati di altri paesi. Sulla base dei dati registrati dal Global Trade Alert (GTA), il numero di misure di sovvenzione attuate a livello mondiale è aumentato in modo costante negli ultimi anni. Alla fine del 2020 si contavano 1724 misure di sovvenzione in corso attuate dai cinque principali partner commerciali dell'UE (Cina: 205, Stati Uniti: 999, Regno Unito: 104, Russia: 414 e Svizzera: 2). Tre di questi paesi (Stati Uniti, Svizzera e Cina) sono inoltre i partner principali in termini di IED di tipo greenfield nell'UE. Gli stessi cinque paesi hanno notificato all'OMC i seguenti importi delle sovvenzioni per il 2018: Cina (520 miliardi di EUR), Stati Uniti (17 miliardi di EUR), Russia (3,8 miliardi di EUR), Regno Unito (888 milioni di EUR), Svizzera (697 milioni di EUR). Gli elementi di prova sembrano indicare che tali importi notificati sono sottostimati. La combinazione di maggiori sovvenzioni e livelli elevati di scambi commerciali e attività di investimento tra l'UE e i suoi partner commerciali crea un rischio crescente di distorsioni del mercato interno dell'UE.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post):

Sembra esserci un valore aggiunto dell'azione dell'UE. In particolare gli obiettivi e il valore aggiunto di un controllo delle sovvenzioni estere possono essere paragonati a quelli dell'esistente controllo sugli aiuti di Stato, ovvero assicurare una concorrenza effettiva e condizioni di parità nel mercato interno. I criteri di compatibilità relativi agli aiuti di Stato assicurano che l'importo degli aiuti sia tenuto al minimo necessario e che sia proporzionato al conseguimento di un obiettivo di interesse comune. Agli Stati membri è pertanto impedito spendere importi eccessivi e quindi distorsivi di aiuti di Stato o entrare in competizione tra loro per l'ottenimento delle sovvenzioni. Le informazioni disponibili al pubblico relative al sostegno degli Stati membri promuovono inoltre la disciplina di mercato. Tali benefici non potrebbero essere ottenuti a livello di Stati membri.

Il fatto di avere un regolamento a livello di UE consente inoltre ai potenziali beneficiari di sovvenzioni estere di conoscere ex ante le norme che l'autorità di vigilanza competente userà per valutare l'esistenza di possibili distorsioni causate da sovvenzioni estere. Ciò garantisce la prevedibilità e aumenta la certezza del diritto del sistema nei diversi Stati membri.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Di seguito (e nella sezione 1.5.4.) è fornita una descrizione degli strumenti UE e internazionali esistenti nel settore della concorrenza, degli scambi commerciali, degli appalti pubblici e nella legislazione relativa a specifici settori, che mettono in evidenza la lacuna normativa esistente per contrastare le distorsioni nel mercato interno dell'UE causate da sovvenzioni estere.

Per quanto riguarda le norme dell'UE in materia di concorrenza, le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato si applicano solo al sostegno finanziario concesso dagli Stati membri dell'UE e mirano ad assicurare che gli interventi pubblici dell'UE non provochino distorsioni della concorrenza e negli scambi commerciali all'interno dell'Unione. Non esiste alcun meccanismo di controllo analogo per le sovvenzioni distorsive concesse da paesi terzi. Le norme dell'UE in materia di concentrazioni e antitrust mirano a impedire distorsioni significative della concorrenza causate da concentrazioni e acquisizioni che creerebbero un "ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva" o risultanti da pratiche anticoncorrenziali delle imprese. Tali norme non tengono conto in modo specifico se il comportamento di un'impresa, ad esempio sotto forma di pratiche tariffarie anticoncorrenziali, risulti o sia stato facilitato da sovvenzioni estere.

Il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti (IED) consente inoltre agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico di uno Stato membro, prendendo in considerazione i loro effetti su attività e infrastrutture critiche. Il regolamento non affronta tuttavia in modo specifico la questione delle distorsioni causate da sovvenzioni estere sul mercato interno.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, l'attuale quadro giuridico dell'UE non affronta in modo specifico le distorsioni nei mercati degli appalti dell'UE imputabili a sovvenzioni estere. Le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di respingere offerte anormalmente basse qualora sia possibile determinare che un offerente ha ottenuto aiuti di Stato incompatibili, ma le direttive non contengono alcuna disposizione corrispondente per le sovvenzioni estere. Inoltre, mentre la concessione di sovvenzioni estere può essere presa in considerazione nella valutazione globale di un'offerta, qualsiasi rifiuto di un'offerta come anormalmente bassa deve essere giustificato dimostrando che la sovvenzione estera impedisce la sostenibilità dell'offerta e la capacità dell'offerente di eseguire il contratto al prezzo (anormalmente basso) offerto.

Lo strumento per gli appalti internazionali (International Procurement Instrument - IPI) mira a incentivare i partner commerciali a negoziare con l'UE l'apertura dei loro mercati degli appalti alle imprese dell'UE. Una volta adottato, esso applicherebbe il principio di un accesso reciproco ed equilibrato al mercato degli appalti dei paesi terzi per le imprese dell'UE, ma non sarà in grado di affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere all'interno dell'UE.

Al fine di facilitare gli investimenti sono conclusi accordi intergovernativi, che possono riguardare l'organizzazione di appalti destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto, soprattutto in vasti progetti infrastrutturali. A tali appalti non si applica la legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2014/24/UE, però essi devono sempre essere compatibili con i trattati dell'UE. Gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere non sono esaminati in modo specifico nell'ambito di tali accordi.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP). L'impatto finanziario sugli stanziamenti operativi sarà pienamente assorbito dalle allocazioni previste nelle rubriche finanziarie del Programma per il mercato unico nell'ambito del QFP 2021-27.

L'iniziativa trarrà vantaggio dalle competenze esistenti nei settori della concorrenza, della difesa commerciale e degli appalti pubblici, che potrebbero creare sinergie tra gli strumenti esistenti e ridurre i costi necessari.

Nell'ambito della politica commerciale, l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative così come gli strumenti di difesa commerciale consentono all'UE di reagire alla concorrenza sleale in termini di importazioni pregiudizievoli di merci il cui prezzo è fissato al di sotto del loro valore normale (strumento antidumping) o sovvenzionate (strumento antisovvenzioni). Le norme antidumping e antisovvenzioni dell'UE si applicano tuttavia solo all'importazione di merci e non contemplano i servizi, gli investimenti o altri flussi finanziari relativi a imprese operanti nell'UE.

A livello internazionale, l'UE può avviare un procedimento contro un membro dell'OMC dinanzi a un panel dell'OMC per violazione dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tuttavia, anche l'ambito di applicazione dell'accordo SCM è circoscritto agli scambi di merci. Le sovvenzioni non sono escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC. In effetti, il GATS contiene un mandato integrato per proseguire i negoziati sulle discipline applicabili alle sovvenzioni nel settore dei servizi.

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali di libero scambio (ALS), vi sono grandi differenze nelle disposizioni in materia di sovvenzioni. La maggior parte degli ALS prestano particolare attenzione alla trasparenza e alle consultazioni in caso di sovvenzioni distorsive. Alcuni includono disposizioni che vietano le sovvenzioni considerate particolarmente dannose (quali ad esempio le garanzie illimitate). Gli accordi firmati con alcuni paesi vicini includono l'impegno di porre in essere un sistema di controllo delle sovvenzioni ispirato alle norme UE in materia di aiuti di Stato. Anche se lo scopo di questi accordi è contrastare le sovvenzioni che incidono sugli scambi commerciali tra l'UE e il rispettivo paese terzo, le giurisdizioni dotate di tali sistemi di controllo delle sovvenzioni dovrebbero essere in una posizione migliore per individuare e contrastare le sovvenzioni che provocano distorsioni del mercato interno dell'UE. Qualora si verifichino detti casi, generalmente gli ALS non forniscono soluzioni tempestive per affrontare tali sovvenzioni distorsive.

Il regolamento 2019/712 relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo consente alla Commissione di svolgere inchieste qualora possa dimostrare l'esistenza di una pratica che distorce la concorrenza tra vettori aerei dell'UE e nei mercati dei servizi di trasporto aereo. Esso contempla altresì le sovvenzioni a vettori aerei di paesi terzi, ma non ad altri attori della catena del trasporto aereo e non contiene alcuna norma specifica in materia di appalti pubblici o di acquisizioni sovvenzionate di imprese dell'UE.

Infine, se si dovesse applicare, il regolamento (UE) 2016/1035 relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi consentirebbe all'UE di intervenire nelle vendite di navi a prezzi inferiori al valore normale tali da provocare pregiudizio all'industria dell'Unione. Tuttavia, sebbene sia entrato formalmente in vigore, tale regolamento non si applica prima dell'entrata in vigore dell'accordo dell'OCSE sulla costruzione navale, ai sensi dell'articolo 18 di tale regolamento. Dal momento che l'accordo dell'OCSE sulla costruzione navale non è mai entrato in vigore (e non si prevede che ciò avvenga) in quanto è stato ratificato da un numero finora insufficiente di paesi, il regolamento (UE) 2016/1035 non trova applicazione.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'iniziativa può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP). L'impatto finanziario sugli stanziamenti operativi sarà pienamente assorbito dalle allocazioni previste nelle rubriche finanziarie del Programma per il mercato unico nell'ambito del QFP 2021-27.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2025,

e successivo funzionamento a pieno regime.

1.7.Modalità di gestione previste 55  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Commenti

La Commissione sarà la sola responsabile dell'applicazione del regolamento.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Il regolamento sarà valutato e riesaminato cinque anni dopo l'entrata in vigore. La valutazione esaminerà in particolare se, e in che misura, gli obiettivi specifici hanno contribuito a migliorare il funzionamento del mercato interno. La Commissione trasmetterà la relazione sulle risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Nel contesto dell'applicazione del nuovo strumento, la Commissione monitorerà inoltre in modo continuo l'efficienza e l'efficacia delle misure applicate. Le attività effettuate dalla Commissione in relazione al nuovo regolamento saranno trattate nella relazione annuale sulla concorrenza.

Inoltre potrebbe essere necessario un riesame qualora si prendano in considerazione norme aggiuntive per controllare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato interno dell'UE, anche a livello internazionale.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Per quanto riguarda l'attuazione del regolamento, la Commissione avrà competenza esclusiva nel far rispettare gli obblighi imposti dal regolamento, inclusa la valutazione delle notifiche di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate e di offerte nelle procedure di appalti pubblici dell'UE.

Qualora un'impresa ometta di notificare un'operazione sovvenzionata altrimenti notificabile, la Commissione può infliggere ammende e multe. Qualora la Commissione ritenga che una sovvenzione estera provochi distorsioni del mercato interno, essa può imporre misure di riparazione o accettare impegni, incluso il rimborso della sovvenzione estera.

Può essere necessario un dialogo tra la Commissione e le imprese interessate dall'applicazione del regolamento al fine di assicurare che le imprese rispettino le misure attuate, incluso il possibile rimborso della sovvenzione, multe o altre ammende.

Il quadro di controllo interno si basa sull'attuazione dei principi di controllo interno della Commissione. Conformemente alle prescrizioni del regolamento finanziario, un importante obiettivo della strategia della Commissione per un "bilancio incentrato sui risultati" è garantire l'efficacia in termini di costi nella progettazione e nell'attuazione di sistemi di gestione e di controllo volti a prevenire o individuare e correggere gli errori.

Le attività che richiedono risorse finanziarie saranno realizzate principalmente mediante appalti pubblici in regime di gestione diretta. Di conseguenza i rischi associati in materia di legittimità e regolarità sono considerati (molto) bassi.

Vi sarà un collegamento costante con l'attività strategica, che garantirà la flessibilità necessaria per adattare le risorse alle effettive esigenze strategiche in un settore soggetto a frequenti cambiamenti.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

In relazione all'attuazione del regolamento proposto sono stati individuati i seguenti rischi:

1) Azioni di ritorsione nei confronti delle imprese dell'UE

Un nuovo strumento legislativo potrebbe provocare misure di ritorsione da parte dei paesi terzi che lo considerano un ostacolo per le loro imprese. Per contrastare qualsiasi preoccupazione del genere, il regolamento si basa su principi simili alle norme UE in materia di aiuti di Stato, esso colma una lacuna normativa esistente e ripristina la parità di condizioni nel mercato interno. Le imprese di paesi terzi che non beneficiano delle sovvenzioni sostengono lo strumento. Il regolamento si applicherà in modo obiettivo e non discriminatorio a tutte le imprese operanti nell'UE, indipendentemente dalla loro proprietà, e sarà quindi coerente con gli obblighi internazionali dell'UE. L'adozione del regolamento potrebbe inoltre incentivare ulteriormente i paesi terzi a sviluppare un sistema di controllo degli aiuti di Stato simile all'UE e a (ri-)avviare negoziati per concordare norme internazionali per le sovvenzioni, ad esempio nell'ambito dell'OMC. In ogni caso dette misure di ritorsione non sarebbero probabilmente in linea con le norme dell'OMC, dal momento che sarebbero discriminatorie se un paese terzo non dispone di un sistema di controllo equivalente per le sovvenzioni interne.

2) Aumento inatteso dell'onere amministrativo per le imprese

Il regolamento prevede la possibilità di modificare le soglie appropriate o di esonerare determinate categorie di imprese dall'obbligo di notifica per mezzo di un atto delegato qualora si accerti che determinate operazioni notificate non provocano distorsioni. I rischi associati all'inutile onere amministrativo potrebbero inoltre essere ridotti al minimo mediante orientamenti sull'applicazione del regolamento.

3) Aumento inatteso dell'onere amministrativo per le autorità pubbliche

L'applicazione del regolamento proposto creerà situazioni che saranno gestite dalla Commissione e comporterà quindi un aumento dei costi amministrativi (costi del lavoro, delle attrezzature e del materiale nonché spese generali). Se fosse presentato un numero inaspettatamente alto di notifiche, potrebbero verificarsi una carenza di personale, difficoltà di gestione e costi aggiuntivi. La Commissione può comunque decidere di non intervenire se la situazione non evidenzia un problema sistemico né si ripercuote in misura significativa sul mercato interno dell'UE.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

N. P.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le misure di prevenzione e di protezione sono incentrate sull'aumento della trasparenza nelle riunioni di direzione e nei contatti con i portatori di interessi e si ispirano alle migliori pratiche in materia di appalti pubblici, compreso l'uso degli strumenti elettronici per gli appalti e per la presentazione delle offerte. Le azioni consentiranno inoltre di prevenire e individuare possibili conflitti di interesse.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Contributo

Numero

Diss./Non diss 56 .

di paesi EFTA 57

di paesi candidati 58

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1

03 01 Programma per il mercato unico

Non-diss.

NO

NO

NO

1

03 02 01 01 Programma per il mercato unico

Diss.

NO

NO

NO

1

03 02 01 05 Programma per il mercato unico

Diss.

NO

NO

NO

7

20 02 06 Altre spese di gestione

Non-diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

1

Mercato unico, Innovazione

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi

Stanziamenti operativi – 03 02 01 01 Programma per il mercato unico

Impegni

(1a)

--

0,725

0,775

0,450

0,450

0,450

0,450

3,300

Pagamenti

(2a)

--

0,363

0,750

0,613

0,450

0,450

0,450

0,225

3,300

Stanziamenti operativi – 03 02 01 05 Programma per il mercato unico

Impegni

(1b)

--

0,725

0,950

0,800

0,600

0,875

0,575

4,525

Pagamenti

(2b)

--

0,363

0,838

0,875

0,700

0,738

0,725

0,288

4,525

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 59  

Linea di bilancio

03.010101.02

(3)

--

--

0,175

0,350

0,150

0,425

0,125

 

1,225



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

--

1,450

1,725

1,250

1,050

1,325

1,025

 

7,825

Pagamenti

(5)

--

0,725

1,588

1,488

1,150

1,188

1,175

0,513

7,825

•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

--

--

0,175

0,350

0,150

0,425

0,125

 

1,225

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

--

1,450

1,900

1,600

1,200

1,750

1,150

 

9,050

Pagamenti

=5+6

--

0,725

1,763

1,838

1,300

1,600

1,300

0,513

9,050



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

•Risorse umane

--

3,040

9,260

15,480

17,570

17,570

17,570

 

80,490

•Altre spese amministrative

--

0,050

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

 

0,800

TOTALE

Stanziamenti

--

3,090

9,410

15,630

17,720

17,720

17,720

81,290

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

--

3,090

9,410

15,630

17,720

17,720

17,720

81,290

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

--

4,540

11,310

17,230

18,920

19,470

18,870

0,000

90,340

Pagamenti

--

3,815

11,173

17,468

19,020

19,333

19,020

0,513

90,340

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Gli stanziamenti operativi saranno usati per finanziare le infrastrutture informatiche, le consultazioni e gli studi necessari per l'effettiva attuazione e applicazione dello strumento.

Non è possibile fornire un elenco esaustivo dei risultati che saranno conseguiti mediante gli interventi finanziari, il loro costo medio e il loro numero, come richiesto dalla presente sezione, trattandosi di un'iniziativa nuova e mancando dati statistici precedenti su cui basarsi. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento ha stimato che ci potrebbero essere circa 30 casi notificati di concentrazioni sovvenzionate all'anno, circa 36 casi notificati di offerte sovvenzionate per gli appalti pubblici e tra 30 e 45 casi avviati d'ufficio all'anno in altre situazioni di mercato, incluse concentrazioni e procedure di appalto pubblico al di sotto delle soglie di notifica.

Il regolamento mira ad affrontare le distorsioni causate da sovvenzioni estere:

1. Individuando le sovvenzioni più distorsive; e

2. Ponendo rimedio alla distorsione causata da sovvenzioni estere.

Questi due obiettivi specifici saranno monitorati usando quattro indicatori di monitoraggio, come descritto nella sezione 1.4.4.:

   a. Il numero annuale di casi di presunte sovvenzioni estere distorsive trattati dall'autorità di vigilanza

b. Percentuale di casi di sovvenzioni estere ritenute distorsive rispetto al numero totale di casi

c. Percentuale di casi chiusi a seguito della valutazione comparata degli effetti rispetto al numero totale di casi.

d. Percezioni delle parti interessate dell'impatto delle misure di riparazione imposte

Inoltre l'efficacia dello strumento sarà monitorata e segnalata al fine di assicurare l'efficacia rispetto ai costi delle risorse utilizzate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento.

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

--

3,040

9,260

15,480

17,570

17,570

17,570

80,490

Altre spese amministrative

--

0,050

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,800

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

--

3,090

9,410

15,630

17,720

17,720

17,720

81,290

Esclusa la RUBRICA 7 60  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

--

--

--

--

--

--

--

--

Altre spese di natura amministrativa

--

--

0,175

0,350

0,150

0,425

0,125

1,225

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

--

--

0,175

0,350

0,150

0,425

0,125

1,225

TOTALE

--

3,090

9,585

15,980

17,870

18,145

17,845

82,515

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

post-2027

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

20

50

80

80

80

80

80

20 01 02 03 (nelle delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 61

20 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

20

40

65

65

65

65

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 62

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

20

70

120

145

145

145

145

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Controllare il rispetto del nuovo regolamento, portare a termine il pertinente lavoro sui casi, preparare progetti di decisioni, effettuare indagini sul mercato.

Personale esterno

Controllare il rispetto del nuovo regolamento, fornire assistenza a funzionari e agenti temporanei nel portare a termine il pertinente lavoro sui casi, preparare progetti di decisioni, effettuare indagini sul mercato.

Occuparsi della gestione dei progetti informatici, incluso il portale di notifica e il sistema di gestione documentale. Fornire assistenza di segreteria ai pertinenti gruppi responsabili dei casi.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

L'iniziativa può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP). L'impatto finanziario sugli stanziamenti operativi sarà coperto del tutto dalle allocazioni previste nel QFP 2021-27 nelle dotazioni finanziarie del Programma per il mercato unico.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 63

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: Capitolo 42 – ammende e sanzioni

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 64

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

L'importo delle entrate non può essere stimato in anticipo essendo il risultato di ammende irrogate alle imprese per l'inosservanza degli obblighi previsti dal regolamento. 

(1)    Guida statistica della DG Commercio, agosto 2020, escluso il commercio intra-UE;    
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf .
(2)    Relazione della Commissione sull'attuazione della strategia commerciale – Commercio per tutti: una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017) 491 final).
(3)    Eurostat, statistiche sulle consociate estere (FATS), controllo estero delle imprese per attività economica e selezione di paesi controllanti (dal 2008 in poi) [fats_g1a_08]. Tale cifra comprende il Regno Unito nell'UE‑28. I dati preliminari mostrano che con ogni probabilità tale cifra non varierà in modo significativo per l'UE-27. Secondo le stime, nel 2018 vi erano 84 000 imprese di proprietà di entità estere nell'UE-27 (escluso il Regno Unito), mentre nel periodo 2015-2017 vi erano circa 18 000 imprese di proprietà di entità del Regno Unito in altri paesi dell'UE-27.
(4)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione sugli investimenti esteri diretti nell'UE (SWD(2019) 108 final), che dà seguito alla comunicazione della Commissione Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali (13 settembre 2017).
(5)    Comunicazione della Commissione, Una nuova strategia industriale per l'Europa (COM(2020) 102 final), aggiornata nel 2021. Cfr. anche la comunicazione della Commissione Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza (COM (2021) 32).
(6)    Comunicazione della Commissione, Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione (COM(2020) 456 final). Cfr. anche la comunicazione della Commissione Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza (COM (2021) 32).
(7)    Comunicazione della Commissione, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).
(8)    In una recente relazione la Corte dei conti europea rileva che alcune sovvenzioni concesse dallo Stato cinese, se concesse da Stati membri dell'UE, sarebbero considerate aiuti di Stato, e osserva che "questa differenza di trattamento può falsare la concorrenza nel mercato interno dell'UE"; Corte dei conti europea, La risposta dell'UE alla strategia cinese di investimenti guidati dallo Stato, analisi n. 03 (2020),    
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_03/RW_EU_response_to_China_IT.pdf .
(9)    Commissione europea, documento di riflessione: modernizzazione dell'OMC (settembre 2018).
(10)    Dichiarazione congiunta in occasione dell'incontro trilaterale dei ministri del Commercio del Giappone, degli Stati Uniti e dell'Unione europea (Washington D.C., 14 gennaio 2020).
(11)    Allegato della comunicazione della Commissione, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).
(12)    Una nuova strategia industriale per l'Europa (COM(2020) 102 final), aggiornata nel 2021.
(13)    Libro bianco relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere (COM(2020) 253 final).
(14)    I Paesi Bassi hanno suggerito di concentrarsi sulle imprese che ricevono sovvenzioni estere o che godono di una posizione dominante non regolamentata in un mercato di un paese terzo, al fine di prevenire comportamenti potenzialmente destabilizzanti;    
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2019/12/09/non-paper-on-level-playing-field .Francia, Germania, Italia e Polonia hanno chiesto un aggiornamento delle norme dell'Unione in materia di concorrenza, per tener conto in particolare delle possibili distorsioni create dal sostegno statale estero e dai mercati protetti;    
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/02/Letter-to-Vestager.pdf.
(15)    Biennial Report XXIII of the Monopolies Commission ("Competition 2020");    
https://www.monopolkommission.de/images/HG23/Main_Report_XXIII_Chinese_state_capitalism.pdf  
(16)    Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni su un mercato unico approfondito per una ripresa forte e un'Europa competitiva e sostenibile (11 settembre 2020);    
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10698-2020-INIT/it/pdf .
(17)    Riunione straordinaria del Consiglio europeo (1º e 2 ottobre 2020)– Conclusioni (2 ottobre 2020);    
https://www.consilium.europa.eu/media/45923/021020-euco-final-conclusions-it.pdf .
(18)    Parlamento europeo, Relazione sulla politica di concorrenza — relazione annuale 2019 (A9-0022/2020; 25.2.2020); https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0022_IT.pdf.  
(19)    Letter to EU telecom and trade ministers and Commissioners Breton, Vestager and Dombrovskis (14.10.2020);  https://reinhardbuetikofer.eu/2020/10/14/letter-to-eu-telecom-and-trade-ministers-and-to-european-commissioners-thierry-breton-margrethe-vestager-and-valdis-dombrovskis/ .
(20)    Articoli 101 e 102 TFUE.
(21)    Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(22)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(23)

   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM (2016) 34 final del 29.1.2016). La proposta è attualmente all'esame del Consiglio.

(24)    A seguito dell'invito a riprendere le discussioni formulato dalla Commissione e dal Consiglio europeo nel marzo 2019, i colegislatori sono attualmente impegnati in discussioni costruttive sullo strumento per gli appalti internazionali, sulla base della proposta legislativa modificata della Commissione del 2016.
(25)    Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
(26)    Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).
(27)    Disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1035 (che tuttavia non si applica in quanto non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18), dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e dal regolamento (UE) 2019/712.
(28)    Tra cui Paesi Bassi, Francia, Germania, Polonia e Italia.
(29)    Cfr., ad esempio, i contributi di cui sopra forniti da Paesi Bassi, Francia, Germania, Polonia e Italia.
(30)    Gli allegati 2 e 6 della valutazione d'impatto offrono una panoramica dettagliata dei risultati delle consultazioni.
(31)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12621-Addressing-distortions-caused-by-foreign-subsidies  
(32)     https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies.html
(33)    Cfr. nota 15.
(34)    Biennial Report XXIII of the Monopolies Commission ("Competition 2020");    
https://www.monopolkommission.de/images/HG23/Main_Report_XXIII_Chinese_state_capitalism.pdf  Mercator Institute for China Studies (MERICS), Made in China 2025: The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries, MERICS Papers on China No 2 (dicembre 2016);    
https://merics.org/sites/default/files/2020-04/Made%20in%20China%202025.pdf .
(35)    Sebbene alcuni portatori di interessi abbiano sollevato dubbi sull'impostazione presentata nel Libro bianco, la maggior parte dei portatori di interessi dell'UE (Stati membri e altri) e alcuni portatori di interessi di paesi terzi sostengono l'iniziativa (cfr. i contributi di cui agli allegati 2 e 6 della valutazione d'impatto).
(36)    Cfr. ad esempio i contributi dei Paesi Bassi, del Forum europeo dei servizi, dell'Associazione dell'industria europea dei semiconduttori, del gruppo di esperti governativi in materia di appalti pubblici e di altri portatori di interessi, di cui agli allegati 2 e 6 della valutazione d'impatto.
(37)    Ad esempio Cechia, Polonia, Tavola rotonda europea per l'industria, Confederazione dell'industria danese, Bundesverband der Deutschen Industrie, Eurometaux.
(38)    Cfr. anche la valutazione d'impatto (allegato III, punto 2).
(39)    GU C , , p. .
(40)    Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(41)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(42)    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(43)    Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 1).
(44)    Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 14).
(45)    Regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 4).
(46)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(47)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(48)    Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(49)    Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
(50)    Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(51)    Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(52)    Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
(53)    Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).
(54)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(55)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(56)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.
(57)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(58)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(59)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(60)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(61)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(62)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(63)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(64)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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