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Document 52021PC0163

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

    COM/2021/163 final

    Bruxelles, 29.3.2021

    COM(2021) 163 final

    2021/0086(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‑19


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

       

    Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno nell'ambito dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché a finanziare determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

    Il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso a Malta assistenza finanziaria al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID‑19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    Il 10 marzo 2021 Malta ha presentato una nuova richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE.

    Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità maltesi per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva e programmata direttamente connessa a misure del mercato del lavoro di Malta e dovuta alla pandemia di COVID‑19. In particolare l'aumento della spesa per la quale è richiesta l'assistenza finanziaria aggiuntiva riguarda la misura esistente di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 del Consiglio:

    a)un'integrazione salariale relativa alla COVID19, destinata a lavoratori dipendenti e autonomi, per far fronte alle perturbazioni causate dalla pandemia. Tra marzo e giugno del 2020 i lavoratori dipendenti a tempo pieno impiegati nei settori più colpiti dalla crisi elencati nell'allegato A potevano beneficiare di un sostegno alla retribuzione pari a 800 EUR al mese (500 EUR al mese per i lavoratori dipendenti a tempo parziale). Nei settori meno colpiti, elencati nell'allegato B, i lavoratori dipendenti a tempo pieno potevano ricevere 160 EUR al mese (100 EUR al mese per i lavoratori dipendenti a tempo parziale). A luglio del 2020 l'elenco dei settori inclusi nei due allegati è stato riveduto. I settori precedentemente sostenuti nell'ambito del regime ma non inclusi negli aggiornamenti dell'allegato A o B sono stati assistiti da un'integrazione salariale pari a 600 EUR per i lavoratori dipendenti a tempo pieno. Il regime che prevedeva tali condizioni è stato prorogato fino alla fine del 2020. A decorrere da gennaio 2021 l'entità dell'integrazione salariale riflette la diminuzione delle vendite registrate nell'arco di sei mesi tra marzo e ottobre 2020 a fronte del fatturato dichiarato in un periodo di sei mesi tra marzo e ottobre 2019. Qualora non siano disponibili registrazioni IVA, l'integrazione salariale è erogata sulla base dei criteri applicabili nel 2020. Si prevede di mantenere in vigore il regime fino alla fine del 2021. Nella seconda metà del 2021 il sostegno rimarrà disponibile, in linea con i parametri stabiliti, per le attività di alloggio e ristorazione. Per le altre attività ammissibili si ridurrà al 66 % nel terzo trimestre per poi raggiungere il 33 % nell'ultimo trimestre dell'anno. Il regime rimarrà accessibile soltanto per le imprese che potevano beneficiare del sostegno già nell'ambito del regime originario. In base alle nuove norme il regime coprirà anche la sostituzione dei lavoratori dipendenti (ossia di coloro che hanno volontariamente interrotto il rapporto di lavoro dopo giugno 2020), purché non sia superato il numero originario di lavoratori dipendenti registrato alla fine di maggio 2020. Le autorità hanno richiesto soltanto la parte della spesa pubblica relativa ai lavoratori dipendenti occupati in maniera continuativa, escludendo la parte relativa a questi dipendenti neoassunti.

    Malta ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

    Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere a Malta assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno della misura di cui sopra.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.

    La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID‑19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID‑19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica del presente strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID‑19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

    Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID‑19.

    Proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

    Valutazione d'impatto

    Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

    Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

    ·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

    ·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annua e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;

    ·la possibilità di rinnovare il debito.

    2021/0086 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‑19

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID‑19 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso a Malta assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 243 632 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, facendo seguito a una richiesta presentata da Malta il 7 agosto 2020, al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)Il prestito era volto a finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario adottati da Malta e di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 del Consiglio 2 .

    (3)L'epidemia di COVID19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Malta. Ciò ha determinato un aumento repentino e tuttora severo della spesa pubblica maltese connessa alla misura di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1352.

    (4)L'epidemia di COVID19 e le misure straordinarie attuate da Malta nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d'autunno 2020 della Commissione prospettavano per Malta un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 9,4 % e al 55,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico di Malta si ridurrà al 6,3 % mentre il debito salirà al 60,0 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d'inverno 2021 della Commissione il PIL di Malta aumenterà del 4,5 % nel 2021.

    (5)Il 10 marzo 2021 Malta ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 177 185 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda la misura di cui al considerando 6.

    (6)La "legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)" e l'"avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020" di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1352, hanno introdotto un'integrazione salariale relativa alla COVID19, destinata a lavoratori dipendenti e autonomi, per far fronte alle perturbazioni causate dalla pandemia. Tra marzo e giugno del 2020 i lavoratori dipendenti impiegati nei settori più colpiti dalla crisi elencati nell'allegato A di cui all'avviso del governo potevano beneficiare di un sostegno alla retribuzione pari a 800 EUR al mese in caso di impiego a tempo pieno. Nei settori meno colpiti, elencati nell'allegato B di cui all'avviso del governo, i lavoratori dipendenti a tempo pieno potevano ricevere 160 EUR al mese. Potevano beneficiare del sostegno, in misura ridotta, anche i lavoratori a tempo parziale. A luglio del 2020 l'elenco dei settori inclusi nei due allegati è stato riveduto. I settori precedentemente sostenuti nell'ambito del regime ma non inclusi negli aggiornamenti dell'allegato A o B sono stati assistiti da un'integrazione salariale pari a 600 EUR per i lavoratori dipendenti a tempo pieno. Il regime che prevedeva tali condizioni è stato prorogato fino alla fine del 2020. A decorrere da gennaio 2021 l'entità dell'integrazione salariale riflette la diminuzione delle vendite registrate nell'arco di sei mesi tra marzo e ottobre 2020 a fronte del fatturato dichiarato in un periodo di sei mesi tra marzo e ottobre 2019. Qualora non siano disponibili registrazioni IVA, l'integrazione salariale è erogata sulla base dei criteri applicabili nel 2020. Si prevede di mantenere in vigore il regime fino alla fine del 2021. Nella seconda metà del 2021 il sostegno rimarrà disponibile, in linea con i parametri stabiliti, per le attività di alloggio e ristorazione. Per le altre attività ammissibili si ridurrà al 66 % nel terzo trimestre per poi raggiungere il 33 % nell'ultimo trimestre dell'anno. Il regime rimarrà accessibile soltanto per i soggetti che potevano beneficiare del sostegno già nell'ambito del regime originario. Attualmente il regime è applicato nella pratica da "Malta Enterprise" e sarà specificato in un avviso del governo di prossima pubblicazione. In base alle nuove norme il regime coprirà anche la sostituzione dei lavoratori dipendenti (ossia di coloro che hanno volontariamente interrotto il rapporto di lavoro dopo giugno 2020), purché non sia superato il numero originario di lavoratori dipendenti registrato alla fine di maggio 2020. Le autorità hanno richiesto soltanto la parte della spesa pubblica relativa ai lavoratori dipendenti occupati in maniera continuativa, escludendo la parte relativa a questi dipendenti neoassunti.

    (7)Malta soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Malta ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 427 961 805 EUR a decorrere dal 1º febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché direttamente connesso alla proroga di una misura nazionale esistente a sostegno dell'occupazione, analoga alla riduzione dell'orario lavorativo, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Malta. Malta ha finanziato 7 144 805 EUR dell'aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.

    (8)Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato Malta e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a una misura analoga alla riduzione dell'orario lavorativo cui si fa riferimento nella richiesta del 10 marzo 2021.

    (9)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Malta a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

    (10)Malta e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

    (11)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

    (12)È opportuno che Malta informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

    (13)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Malta e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 è così modificata:

    (1)l'articolo 2 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. L'Unione mette a disposizione di Malta un prestito dell'importo massimo di 420 817 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.";

    (b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato tra Malta e la Commissione.";

    (2)l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 3

    Malta può finanziare le seguenti misure:

    (a)l'integrazione salariale relativa alla COVID19, secondo quanto previsto nella "legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)" e nell'"avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020", come prorogata e modificata nel 2020 e nel 2021;

    (b)la prestazione di invalidità relativa alla COVID19, secondo quanto previsto nell'"avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 tà Marzu 2020";

    (c)la prestazione parentale relativa alla COVID19, secondo quanto previsto nell'"avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 tà Marzu 2020";

    (d)la prestazione medica relativa alla COVID19, secondo quanto previsto nell'"avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 tà Marzu 2020".";

    (3)l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 4

    1.Malta informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

    2.Qualora le misure di cui all'articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352, Malta informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione."

    Articolo 2

    La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
    (2)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‑19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 42).
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