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Document 52021PC0128

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

    COM/2021/128 final

    Bruxelles, 17.3.2021

    COM(2021) 128 final

    2018/0209(COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

    a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
    dell'Unione europea

    riguardante la

    posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013


    2018/0209 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

    a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

    dell'Unione europea


    riguardante la

    posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

    1.Contesto

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
    (documento COM(2018) 385 final – 2018/0209 COD):

    18 giugno 2018

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

    17 ottobre 2018

    Data del parere del Comitato delle regioni:

    9 ottobre 2018

    Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

    17 aprile 2019

    Data di adozione della posizione del Consiglio:

    16 marzo 2021

    2.Finalità della proposta della Commissione

    L'obiettivo generale della proposta è sostenere la transizione verso un'economia moderna, pulita e più circolare grazie al proseguimento del programma LIFE dopo il 2020.

    Il programma LIFE è l'unico fondo dell'Unione esclusivamente dedicato a obiettivi ambientali e climatici: con un bilancio relativamente modesto è destinato a collocarsi in una nicchia tra i programmi dell'UE a sostegno della ricerca e dell'innovazione, attività di dimostrazione comprese, da un lato, e i programmi dell'UE che finanziano la diffusione su larga scala dall'altro; concorre in tal modo a colmare il divario tra lo sviluppo e l'applicazione delle nuove conoscenze.

    La proposta dà seguito ai risultati della valutazione intermedia del programma LIFE e alle relative attività di consultazione.

    Basata in larga misura sul regolamento vigente, la proposta ne aumenta dimensioni e ambito di applicazione per ricomprendere la transizione verso l'energia pulita attualmente finanziata nell'ambito di Orizzonte 2020. A differenza dell'attuale regolamento LIFE non contiene disposizioni dettagliate sulle modalità di attuazione, limitandosi a definire gli obiettivi generali e i tipi di progetti.

    3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

    La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo raggiunto nei triloghi e integra le disposizioni orizzontali definite nel quadro dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP).

    Rispetto alla prima lettura del Parlamento europeo, la posizione del Consiglio comprende le modifiche principali seguenti:

    sopprime la durata illimitata del programma;

    propone l'applicazione retroattiva del regolamento dal 1º gennaio 2021 per evitare un vuoto giuridico prima dell'adozione;

    inserisce l'obiettivo climatico specifico del programma e il riferimento ad obiettivi ambiziosi in materia di biodiversità;

    riduce la dotazione di bilancio in linea con l'importo previsto nella proposta iniziale della Commissione;

    affina la proposta della Commissione sul finanziamento cumulativo e alternativo ai fini di un'applicazione agevole del marchio di eccellenza;

    limita il sostegno agli accordi internazionali per l'organizzazione di conferenze multilaterali;

    sopprime la disposizione sulla partecipazione di consorzi all'invito a presentare proposte, in linea con la prassi corrente;

    elimina il potere conferito alla Commissione per quanto riguarda la definizione di condizioni supplementari per la partecipazione di paesi terzi al programma.

    Nell'insieme l'accordo presenta un risultato equilibrato tra le posizioni dei colegislatori, preserva gli obiettivi iniziali della Commissione e mantiene un livello di ambizione analogo a quello della proposta della Commissione.

    4.Dichiarazioni della Commissione

    La Commissione ha rilasciato tre dichiarazioni che figurano nell'allegato.

    5.Conclusioni

    La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

    APPENDICE

    Dichiarazioni della Commissione

    (1)Dichiarazione della Commissione sul logo del programma

    La Commissione si rammarica che i colegislatori abbiano deciso di mantenere il logo LIFE in quanto tale scelta è in contrasto con l'approccio orizzontale che non prevede loghi specifici per i programmi nell'ambito del futuro bilancio a lungo termine. L'obiettivo della Commissione è far sì che i cittadini europei possano percepire l'Unione come un soggetto unitario grazie all'utilizzo di un unico emblema europeo nei suoi vari programmi.

    Tale emblema, comune a tutte le istituzioni dell'UE, sarà un elemento importante per rispettare i requisiti di semplicità, coerenza e obbligatorietà delle attività di comunicazione e visibilità in tutti i programmi.

    Al fine di raggiungere un accordo globale sul programma, la Commissione può accettare di mantenere il logo LIFE a condizione che resti limitato al programma LIFE per il periodo di programmazione in questione.

    La Commissione resta convinta che le attività di comunicazione e visibilità dell'azione dell'UE rivolte al grande pubblico siano più efficaci senza l'uso di loghi specifici per i singoli programmi ed è a disposizione dei colegislatori per dimostrare la validità della propria posizione con ampio anticipo rispetto alle trattative per il prossimo periodo di programmazione.

    (2)Dichiarazione della Commissione sulla clausola "parere non espresso"

    La Commissione ricorda che, qualora il legislatore si discosti dai criteri stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 182/2011, la scelta di una procedura diversa deve essere giustificata. La Commissione ritiene che la condizione per poter ricorrere alla procedura di esame, che equivale a riconoscere all'atto di esecuzione "implicazioni sostanziali", si riferisca all'importo del bilancio e che tale condizione non sia soddisfatta nel caso del programma LIFE.

    Inoltre la Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare in modo sistematico l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che si è in presenza di una deroga alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al comma 2, lettera b) non può essere considerato semplicemente come un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in modo restrittivo e deve pertanto avere una giustificazione.

    (3)Dichiarazione della Commissione sul contributo del programma LIFE a obiettivi ambiziosi in materia di biodiversità

    In linea con l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa la tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (2018/2070 (ACI)), la Commissione, in collaborazione con il Consiglio e il Parlamento, definirà una metodologia efficace, trasparente e completa per monitorare le spese relative alla biodiversità al fine di adoperarsi per conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % nel 2024, il 10 % nel 2026 e nel 2027, della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità.

    A seguito della definizione di detta metodologia, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 luglio 2022 i contributi del regolamento LIFE agli obiettivi ambiziosi in materia di biodiversità. La spesa del programma LIFE per detti obiettivi sarà indicata annualmente nelle dichiarazioni programmatiche delle spese operative e il contributo allo stato di conservazione degli habitat e delle specie sarà analizzato nella valutazione intermedia di cui all'articolo 19 del regolamento LIFE, prevista nel 2024.

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