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Document 52021PC0036

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le specie di asparago e i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali

COM/2021/36 final

Bruxelles, 3.2.2021

COM(2021) 36 final

2021/0019(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le specie di asparago e i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'iniziativa riguarda un regolamento, adottato sulla base dell'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prolunga la durata della protezione da 25 anni, come attualmente stabilito all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, a 30 anni per le specie di asparago e per i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali. Tale protezione aggiuntiva è attualmente in vigore per specie arboree, viticole e di patata. La richiesta di proroga è stata presentata dal consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) a seguito di una richiesta proveniente dai costitutori di varietà rappresentati dalle organizzazioni di costitutori di varietà Ciopora, Euroseeds e Plantum e dalla società James Hutton Ltd.

L'UCVV e la Commissione (DG SANTE) hanno svolto un'analisi per stabilire se per le specie interessate vi siano difficoltà tecniche nella selezione che richiedano spese per attività di ricerca per un lungo periodo, se la moltiplicazione dei materiali di moltiplicazione richieda tempi lunghi, se le nuove varietà rivelino il proprio valore commerciale solo a lungo termine e se il rendimento degli investimenti nelle attività di ricerca sia possibile solo in una fase abbastanza avanzata della protezione rispetto ad altre colture orticole o agricole. L'analisi effettuata mostra che, per le specie di asparago e per i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali, la durata della protezione dovrebbe essere prolungata di cinque anni al fine di creare un contesto giuridico favorevole al conseguimento di un equo ritorno economico delle attività di ricerca e di selezione.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta riguarda l'attuazione tecnica delle prescrizioni vigenti ed è pertanto coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo delle privative europee per ritrovati vegetali.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è in linea con le norme dell'Unione e ad esse conforme.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del presente atto è l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in forza del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le prescrizioni relative alle privative per ritrovati vegetali sono stabilite a livello dell'Unione. Al fine di garantire lo stesso periodo di protezione per le privative per ritrovati vegetali, è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

Proporzionalità

Il presente atto è l'unica forma possibile di azione dell'Unione per conseguire l'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto giuridico è precisato nella base giuridica, ossia l'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

NA

Consultazioni dei portatori di interessi

Diverse organizzazioni di costitutori di varietà hanno presentato una richiesta di proroga del periodo di protezione per alcune specie. I portatori di interessi principali e gli Stati membri sono stati informati e consultati sia in sede di consiglio d'amministrazione dell'UCVV (ne è seguita una richiesta formale dell'organismo alla Commissione) sia in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Non è stata necessaria una consultazione separata, in quanto l'iniziativa riguarda solo l'attuazione tecnica delle norme vigenti e in passato non sono state effettuate consultazioni separate nell'ambito di iniziative simili.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha effettuato un'analisi tecnica congiuntamente all'UCVV.

Valutazione d'impatto

Si tratta di un atto di natura tecnica e di attuazione delle norme vigenti, basato sull'esperienza delle parti interessate. Non è pertanto necessaria una valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta non è collegata al programma REFIT. La presente proposta relativa a un ulteriore periodo di protezione di cinque anni contribuirebbe al conseguimento di un rendimento sufficiente degli investimenti effettuati e a incoraggiare la selezione di nuove varietà migliorate a vantaggio dei coltivatori, dei consumatori e della società in generale. Potrebbe inoltre essere agevolato l'accesso, in particolare delle PMI, ai mercati di esportazione. La natura del problema non cambierà quando la società utilizzerà maggiormente Internet e i social media, ad eccezione del fatto che molto probabilmente l'offerta di nuove varietà vegetali via Internet (vendite via Internet) ai consumatori continuerà ad aumentare.

Diritti fondamentali

Diritto di proprietà intellettuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 1 .

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

NA

Documenti esplicativi (per le direttive)

NA

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'obiettivo della presente proposta è prolungare la protezione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali da 25 a 30 anni per le specie di asparago e i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali. A tal fine è previsto un regolamento che stabilisce la proroga e all'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento la durata della protezione per le specie interessate è prolungata di cinque anni.

L'articolo 2, paragrafo 2, della presente proposta intende inoltre prendere in considerazione la durata delle privative nazionali per ritrovati vegetali. Nel caso di varietà per le quali è stata concessa una privativa nazionale per ritrovati vegetali prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ma alle quali non si applica l'articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94, dalla durata di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente proposta è sottratto il periodo più lungo, in anni interi, di validità della privativa o delle privative nazionali concesse in uno Stato membro per la stessa varietà prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2021/0019 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le specie di asparago e i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 3 ,

considerando quanto segue:

(1)Le difficoltà tecniche nella selezione dovute alla complessità dei background genetici o alla lentezza o alla complessità tecnica della riproduzione delle specie di asparago e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali richiedono investimenti per le attività di ricerca. Una volta concessa la protezione per le specie menzionate, occorrono anni per moltiplicare le piante e costituire uno stock sufficientemente ampio da generare un reddito ragionevole. Di conseguenza, il periodo durante il quale il titolare della privativa può generare reddito sulla base della protezione è limitato per motivi pratici. Al fine di incoraggiare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di tali varietà, è necessario prolungare il periodo di protezione delle varietà e incentivare le attività di selezione volte a sviluppare nuove varietà per venire incontro alle esigenze di agricoltori e consumatori e far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici. Tali investimenti richiedono un periodo più lungo per essere redditizi rispetto alla stragrande maggioranza di altre specie, come le colture agricole, che hanno spesso una durata di vita più breve e una clientela più ampia ed eterogenea.

(2)L'introduzione e la diffusione sul mercato di una nuova varietà di tali specie richiede un periodo più lungo, in quanto l'esperienza ha dimostrato che una nuova varietà rivela il proprio valore commerciale solo a lungo termine. Per tali ragioni, un equo ritorno economico dell'investimento nella ricerca è possibile solo in una fase abbastanza avanzata della protezione di tali specie rispetto alle altre colture.

(3)Al fine di creare un contesto giuridico favorevole al conseguimento di un equo ritorno economico, è opportuno prolungare di cinque anni la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le specie di asparago e i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali.

(4)Per motivi di coerenza, tale proroga dovrebbe applicarsi a tutte le privative comunitarie per ritrovati vegetali riguardanti le specie di asparago e i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali.

(5)Il periodo di proroga dovrebbe essere ridotto se in uno Stato membro sussistevano privative nazionali per tali varietà prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e di conseguenza, i costitutori di varietà hanno già avuto la possibilità di sfruttare le loro varietà,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)"varietà vegetali interessate": le varietà vegetali delle specie di asparago e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali;

2)"durata della privativa": la durata, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Articolo 2 
Proroga della durata della privativa

1.La durata della privativa per le varietà vegetali interessate è prolungata di cinque anni. Tale proroga si applica alle privative concesse il 1° luglio 2021 e prima o dopo tale data. 

2.Il paragrafo 1 lascia impregiudicato:

a)l'articolo 3 del presente regolamento;

b)l'articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94.

Articolo 3 
Riduzione della proroga della durata della privativa

1.Per le varietà vegetali di cui al paragrafo 2, dalla proroga della durata di cui all'articolo 2 è sottratto il periodo più lungo, in anni civili interi, di validità della privativa o delle privative nazionali concesse in uno Stato membro per la stessa varietà prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2.Il paragrafo 1 si applica alle varietà vegetali interessate non soggette all'articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94 e per le quali sono state concesse una o più privative nazionali per ritrovati vegetali prima della concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
(2)    GU C […] del xx.xx.2020, pag. […].
(3)    Posizione del Parlamento europeo del […] e decisione del Consiglio del […].
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