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Document 52021IP0501

    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sull'impatto della criminalità organizzata sulle risorse proprie dell'UE e sull'uso improprio dei fondi dell'UE con particolare attenzione alla gestione concorrente da una prospettiva di audit e di controllo (2020/2221(INI))

    GU C 251 del 30.6.2022, p. 37–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 251/37


    P9_TA(2021)0501

    Impatto della criminalità organizzata sulle risorse proprie dell'UE e sull'uso improprio dei fondi dell'UE

    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sull'impatto della criminalità organizzata sulle risorse proprie dell'UE e sull'uso improprio dei fondi dell'UE con particolare attenzione alla gestione concorrente da una prospettiva di audit e di controllo (2020/2221(INI))

    (2022/C 251/03)

    Il Parlamento europeo,

    visti gli articoli 310, 317 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale («direttiva PIF») (1),

    vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (2),

    visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3) (regolamento finanziario),

    viste le relazioni 2019 e 2020 dell'OLAF e le relazioni di attività 2019 e 2020 del comitato di vigilanza dell'OLAF,

    vista la relazione speciale n. 01/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi»,

    vista la relazione speciale n. 06/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento»,

    vista la relazione speciale n. 13/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente»,

    visti la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2019 dal titolo «Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE» (COM(2019)0196) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione, intitolato «Fraud risk assessment» (Valutazione del rischio di frode) (SWD(2019)0171),

    visti la relazione del 3 settembre 2020 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Trentunesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2019)» (relazione PIF) (COM(2020)0363), e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2020)0156, SWD(2020)0157, SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 e SWD(2020)0160),

    visto il regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (4),

    visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (5),

    vista la decisione (UE) 2019/1798 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 relativa alla nomina del procuratore capo europeo della Procura europea (6),

    visti l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

    vista la relazione del 2019 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dal titolo «Fraud and corruption in European Structural and Investment Funds — a spotlight on common schemes and preventive actions» (Frode e corruzione nei fondi strutturali e di investimento europei — Analisi dei meccanismi comuni e delle azioni preventive) (7),

    visti gli orientamenti in materia di strategie nazionali antifrode elaborati da un gruppo di lavoro composto da esperti degli Stati membri, diretto e coordinato dall'unità Prevenzione, segnalazione e analisi delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (8), pubblicati il 13 dicembre 2016,

    vista la comunicazione della Commissione, del 14 aprile 2021, dal titolo «Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025» (COM(2021)0170),

    visto lo studio pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo il 7 luglio 2021, dal titolo «The Impact of Organised Crime on the EU's Financial Interests» (L'impatto della criminalità organizzata sugli interessi finanziari dell'UE),

    visto il pacchetto di quattro proposte legislative della Commissione volto ad armonizzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, pubblicato il 20 luglio 2021,

    vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2019 (9),

    visto l'articolo 54 del suo regolamento,

    visti i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

    vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0330/2021),

    A.

    considerando che la criminalità economica e finanziaria comprende corruzione, frode, coercizione, violenza, collusione, ostruzionismo e intimidazione per ottenere un ingiusto profitto e che il denaro di provenienza illegale è occultato attraverso il riciclaggio e, eventualmente, utilizzato per ulteriori fini illeciti tra cui anche il finanziamento al terrorismo;

    B.

    considerando che, secondo la Corte dei conti, la prevenzione delle frodi non ha ricevuto attenzione sufficiente e la Commissione non dispone di informazioni complete sull'entità, la natura e le cause delle frodi;

    C.

    considerando che un numero crescente di gruppi della criminalità organizzata è attivo nell'UE, spesso con un raggio d'azione transfrontaliero; che il fenomeno è sempre più complesso e che con la globalizzazione e le nuove tecnologie emergono nuovi mercati criminali e nuovi modi di operare; che le organizzazioni di tipo mafioso sono particolarmente attive nel tentativo di intercettare i fondi dell'UE nei vari Stati membri;

    D.

    considerando che la tecnologia offre nuove capacità di individuazione e monitoraggio, che rendono più efficace il lavoro degli investigatori e consentono la progettazione di misure di applicazione più intelligenti;

    Fondi dell'UE colpiti dalla criminalità organizzata

    1.

    sottolinea che la criminalità organizzata ha dimostrato di possedere un elevato livello di infiltrazione nel tessuto sociale, politico, economico, finanziario, imprenditoriale e amministrativo degli Stati membri nonché la capacità di riciclare nell'economia legale gli enormi proventi dei reati, compresi quelli commessi contro gli interessi finanziari dell'UE, e, pertanto, rappresenta una grave minaccia alle libertà dei cittadini dell'UE; sottolinea in tale contesto che la criminalità organizzata rappresenta una grave minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto e che la lotta alla corruzione e all'infiltrazione della criminalità organizzata nelle economie legali è fondamentale per garantire parità di trattamento di fronte alla legge, tutelare i diritti e il benessere dei cittadini, prevenire gli abusi e assicurare la responsabilità dei titolari di cariche pubbliche; reputa necessaria una risposta comune e coordinata da parte dell'UE e degli Stati membri;

    2.

    osserva che la frode sul versante delle entrate è un ambito in cui i danni arrecati dalla criminalità organizzata sono particolarmente consistenti, compresa la frode doganale; rileva che le frodi doganali costituiscono una componente rilevante delle frodi sul versante delle entrate; osserva che le frodi di questo tipo sono spesso commesse falsificando le dichiarazioni di importazione, utilizzando documenti fraudolenti per la dichiarazione delle merci e dichiarando falsamente l'origine delle merci al fine di eludere i dazi antidumping dell'UE; osserva che recentemente la Corte dei conti ha posto in evidenza le lacune nella legislazione in materia di controlli doganali e nella relativa applicazione, che si traducono in un'armonizzazione, una valutazione dei rischi e uno scambio di informazioni insufficienti in tutta l'Unione e fra Stati membri; è preoccupato che tale situazione offra alla criminalità organizzata l'occasione di sfruttare le debolezze del sistema attuale e di sottrarre reddito all'Unione e agli Stati membri; osserva che spesso le frodi doganali sono commesse anche dichiarando un valore delle merci importate nell'UE inferiore a quello reale, grazie al quale gli autori di frodi possono evitare di pagare dazi più elevati all'importazione; osserva che i meccanismi di frode per sottovalutazione sui quali l'OLAF ha svolto indagini negli ultimi anni riguardano principalmente le merci importate dalla Cina; accoglie con favore il lavoro svolto dall'OLAF nelle indagini su tali casi, che ha ridotto le perdite stimate a carico del bilancio dell'UE da oltre 1 miliardi di EUR nel 2017 a 180 milioni di EUR nel 2020 (10); sottolinea che, nonostante tali sviluppi positivi, gli sforzi volti a contrastare le frodi da sottovalutazione devono continuare, in quanto i sistemi di frode stanno mutando per sviluppare nuovi modelli, in particolare nel settore del commercio elettronico;

    3.

    osserva che la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'altra importante componente della frode sul versante delle entrate; osserva che la frode relativa all'IVA è definita come l'elusione del pagamento dell'IVA o la richiesta fraudolenta di rimborsi dell'IVA da autorità nazionali sulla base di una catena illecita di transazioni; osserva che le forme più comuni di frode relativa all'IVA consistono nelle frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, frodi nel commercio elettronico e frodi contro il regime doganale 42; sottolinea che il settore dei carburanti è tra i più a rischio di frode relativa all'IVA, mediante la quale le reti criminali abusano delle regole in materia di esenzione IVA e delle differenze di prezzo tra i diversi tipi di carburante arrecando perdite ingenti di gettito fiscale; è preoccupato per il fatto che è stato appurato che i gruppi criminali si scambiano conoscenze, informazioni e intelligence nel campo della frode relativa all'IVA, avvalendosi ampiamente delle nuove tecnologie, delle criptovalute alternative e delle lacune delle strutture economiche legali per favorire e nascondere le loro attività criminali, generando così proventi pari a svariati miliardi di euro attraverso le frodi relative all'IVA; mette in evidenza che, secondo la relazione di Europol del 2021 sulla valutazione da parte dell'Unione europea della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), le frodi relative all'IVA sono commesse da persone con una buona conoscenza delle procedure fiscali, della legislazione e del sistema dell'IVA; ritiene deplorevoli la debolezza sistemica dell'attuale sistema intracomunitario dell'IVA e l'insufficiente scambio di informazioni tra gli Stati membri;

    4.

    esprime rammarico per il fatto che i sussidi siano un ambito colpito dalla frode sul versante delle spese del bilancio dell'Unione; rileva con profonda preoccupazione che, secondo le relazioni di Europol, il numero di tali casi è costantemente aumentato nel corso degli anni; osserva che le frodi riguardanti i sussidi avvengono in molti ambiti della spesa dell'UE, come la politica agricola, la politica di coesione, la ricerca e lo sviluppo e la politica ambientale; osserva con preoccupazione che le domande fraudolente di sovvenzioni e appalti europei sono solitamente basate su fatture, relazioni sullo stato di avanzamento e dichiarazioni false; sottolinea che molte attività fraudolente analoghe sono perpetrate da gruppi della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso;

    5.

    osserva che, oltre agli evidenti pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici dovuti alle manifestazioni di violenza tipiche delle organizzazioni criminali, la criminalità organizzata può determinare emergenze altrettanto gravi, rappresentate dalla penetrazione nell'economia legale e dalle connesse condotte corruttive nei confronti dei pubblici funzionari, con conseguente infiltrazione nelle istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni; ribadisce il suo appello all'UE affinché diventi senza indugio un membro a pieno titolo del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO); sottolinea la necessità di dotare il sistema giudiziario di risorse sufficienti e di utilizzare tutti gli strumenti disponibili in modo coerente negli Stati membri per individuare e rispondere alle frodi e ai reati finanziari ed economici;

    6.

    sottolinea che la politica agricola comune (PAC) è la voce più importante del bilancio dell'UE e rappresenta il 31 % della spesa totale di bilancio per il periodo 2021-2027; sottolinea che è fondamentale che i sistemi di controllo della PAC a livello europeo e nazionale funzionino correttamente, al fine di garantire un'efficace protezione degli interessi finanziari dell'UE e dei suoi cittadini da qualsiasi uso improprio dei fondi dell'UE; prende atto dello specifico impatto della criminalità organizzata nell'uso improprio dei fondi della PAC; ribadisce la sua preoccupazione che la struttura attuale delle sovvenzioni della PAC incentivi l'accaparramento dei terreni da parte di strutture criminali e oligarchiche; sottolinea che le strutture oligarchiche danneggiano finanziariamente la PAC in egual misura o in misura maggiore rispetto ai gruppi della criminalità organizzata e che l'individuazione di tali strutture è essenziale per proteggere gli agricoltori veri e propri; pone l'accento sulla necessità di proteggere gli agricoltori dalle intimidazioni delle organizzazioni criminali che cercano di rivendicare sovvenzioni per i loro terreni; pone in evidenza che la limitata trasparenza, unita alla corruzione, consente alle organizzazioni criminali di mantenere nascoste le loro azioni e di impedire che i finanziamenti dell'UE raggiungano i beneficiari previsti; ribadisce che sviluppare strumenti giuridici adeguati a livello dell'UE contro l'accaparramento dei terreni e consentire una condivisione efficace delle informazioni è fondamentale in tal senso; ribadisce con fermezza la necessità di migliorare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri;

    7.

    mette in evidenza che la creazione di una banca dati centralizzata interoperabile con dati standardizzati e di elevata qualità che mostri i beneficiari finali e diretti delle sovvenzioni dell'UE è fondamentale per identificare gli autori di frodi, le reti criminali e le strutture oligarchiche nonché per evitare che utilizzino in modo improprio i fondi dell'UE; sottolinea che tale banca dati rafforzerebbe notevolmente la capacità delle autorità di contrasto di recuperare i fondi utilizzati in modo improprio; sottolinea che, per creare tale banca dati, è necessario migliorare l'interoperabilità tra le banche dati esistenti a livello nazionale ed europeo; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare nella creazione di tale banca dati centralizzata in conformità con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; mette in evidenza che le informazioni devono essere di qualità adeguata ed essere disponibili in un formato standardizzato affinché possano essere scambiate e aggregate in modo automatico; sottolinea che i beneficiari devono disporre di un identificatore unico che ne garantisca la tracciabilità tra gli Stati membri e i fondi, a prescindere dal metodo di gestione; mette in evidenza che l'utilizzo di nuove tecnologie, quali i registri catastali digitali completi, è essenziale per promuovere la trasparenza, un'efficace raccolta dei dati e l'attenuazione dei rischi, il che in ultima istanza riduce le opportunità per gli autori di frodi; plaude agli sforzi della Commissione volti ad ampliare l'uso di tali tecnologie e invita tutti gli Stati membri ad accelerare l'attuazione di tali soluzioni; segnala la necessità di maggiori controlli da parte della Commissione o delle agenzie competenti, anche sul versante dell'allevamento, e in particolare per quanto riguarda i fondi concessi per numero di capi di bestiame, la cui effettiva esistenza deve essere adeguatamente verificata;

    8.

    evidenzia che la concentrazione del sostegno al reddito agricolo è determinata principalmente dai pagamenti diretti basati sulla superficie; sottolinea la necessità di un sostegno più mirato e di un migliore equilibrio tra beneficiari grandi e piccoli a livello di Stati membri; deplora il fatto che il livellamento rimanga volontario nella nuova PAC; invita gli Stati membri a utilizzare i diversi strumenti ridistributivi nell'ambito della nuova PAC come misura contro l'uso improprio dei fondi agricoli e per una loro distribuzione più equa; critica il fatto che gli Stati membri, in occasione del Consiglio europeo straordinario del luglio 2020, abbiano deciso unilateralmente di non introdurre importi massimi per le persone fisiche nell'ambito del primo o del secondo pilastro, vanificando una decisione nel quadro dei negoziati del trilogo sulla riforma della PAC;

    9.

    evidenzia che gli Stati membri sono responsabili dei fondi agricoli dell'UE in regime di gestione concorrente con la Commissione; ritiene che il nuovo modello di attuazione e i nuovi piani strategici nazionali possano rappresentare un'opportunità per rafforzare i controlli da parte degli Stati membri e della Commissione in materia di distribuzione e gestione dei fondi, a condizione che gli Stati membri dispongano di sistemi efficaci di gestione e controllo, e per sensibilizzare le autorità responsabili della concessione delle sovvenzioni sulle possibilità di frode; sottolinea che il principio dell'audit unico dovrebbe contribuire ad alleviare la pressione sugli agricoltori e che i controlli non dovrebbero comportare oneri amministrativi inutili o aggiuntivi per i piccoli e medi agricoltori; evidenzia, in tale contesto, l'importanza degli scambi tra gli attori europei preposti all'applicazione della legge e le autorità responsabili dell'erogazione dei finanziamenti, al fine di garantire a monte il massimo livello possibile di consapevolezza delle possibili frodi;

    10.

    invita la Commissione a sensibilizzare gli Stati membri riguardo alla criminalità organizzata attiva nell'ambito dell'evasione fiscale, della corruzione e delle pratiche illegali (tra cui i «contratti sottobanco») in connessione alle transazioni fondiarie e a sostenerli nella lotta contro tali reati;

    11.

    ritiene che sia opportuno compiere ogni sforzo per garantire che il nuovo modello di attuazione della PAC non comporti una riduzione del livello di assorbimento dei fondi della PAC da parte dei beneficiari finali a causa di errori involontari, della mancanza di trasparenza delle norme o della mancanza di informazioni adeguate, in particolare durante il periodo iniziale di attuazione;

    12.

    sottolinea la necessità di un sistema specifico di prevenzione delle frodi per prevenire qualsiasi uso improprio dei fondi agricoli dell'UE; sottolinea che, sebbene il numero di casi di frode sia notevolmente diminuito negli ultimi anni, le misure antifrode dovrebbero rimanere una priorità elevata per l'UE e gli Stati membri; evidenzia che i fondi dell'UE devono essere recuperati tempestivamente e si compiace delle disposizioni previste dal regolamento orizzontale della PAC sulle sanzioni proporzionate come deterrenti efficaci;

    13.

    rileva che l'OLAF è responsabile della lotta alle frodi nell'ambito dei pagamenti della PAC e che a tal fine i fascicoli aperti si basano sulle informazioni provenienti dagli Stati membri o sulle denunce dei cittadini interessati, che possono pertanto essere esposti a ritorsioni; sottolinea, inoltre, che i fascicoli dell'OLAF sono altamente riservati e non sono ampiamente pubblicizzati al momento della loro archiviazione; chiede pertanto che gli informatori siano protetti e che le autorità investigative sulle frodi negli Stati membri condividano le migliori pratiche in questo settore;

    14.

    evidenzia la necessità di monitorare gli organismi pagatori del settore agricolo negli Stati membri, di garantire la loro indipendenza formale e informale e di allineare le loro attività alle norme dell'UE, prevedendo, tra le altre misure, ispezioni in loco, che possono condurre a un sistema di controllo migliore;

    15.

    sottolinea che il regolamento finanziario, in particolare l'articolo 61, deve essere rispettato e attuato in tutti gli Stati membri e applicato a tutti i pagamenti dei fondi dell'UE, compresi i pagamenti diretti destinati al settore agricolo;

    16.

    esorta la Commissione a proporre l'istituzione di un meccanismo di denuncia centralizzato a livello dell'Unione per sostenere chi è vittima di pratiche scorrette di accaparramento delle terre e intimidazioni da parte delle organizzazioni criminali, dando loro l'opportunità di presentare rapidamente una denuncia alla Commissione;

    17.

    invita gli Stati membri ad attuare celermente la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (11) (la direttiva sugli informatori) e a includere, nell'ambito del processo di attuazione, garanzie legali per i singoli e per gli organismi indipendenti che denunciano la corruzione, compresi giornalisti, informatori, media indipendenti e ONG contro la corruzione; esorta tutti gli Stati membri a istituire quadri esaustivi per la tutela degli informatori; ribadisce l'urgenza di tale richiesta date le segnalazioni di attacchi fisici sempre più frequenti contro giornalisti, l'aumento di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (azioni SLAPP) e il ricorso a leggi accelerate in materia di sicurezza in taluni Stati membri che configurano come reato la diffusione di immagini o dati concernenti i funzionari delle autorità di contrasto, ostacolando in tal modo il lavoro dei giornalisti e limitando l'assunzione di responsabilità da parte delle autorità nazionali;

    18.

    osserva con preoccupazione che la Commissione e l'OLAF hanno appurato che le frodi nei concorsi pubblici e negli appalti rappresentano una tendenza rilevante fra gli autori di frodi; osserva che la collusione tra persone e organizzazioni, l'utilizzo di fatture false, la creazione di credenziali false e società fittizie e il dirottamento di fondi in favore di scopi diversi da quelli originariamente previsti sono modalità comuni per compromettere le procedure degli appalti pubblici; sottolinea che i sistemi di frode spesso hanno dimensione transnazionale e possono estendersi su diversi paesi (europei e terzi), il che li rende difficili da individuare e smantellare; esprime rammarico per il fatto che in molti Stati membri non esista una legislazione specifica contro la criminalità organizzata; mette in evidenza che la cooperazione tempestiva tra le autorità di contrasto nazionali costituisce un elemento chiave per una risposta efficace alla criminalità transnazionale; invita le autorità nazionali ed europee pertinenti a migliorare l'interoperabilità dei loro sistemi, facilitando uno scambio di informazioni tempestivo nonché agevolando la cooperazione e le operazioni congiunte per contrastare la criminalità organizzata transnazionale; chiede pertanto che la natura transnazionale della lotta contro la frode e l'armonizzazione delle legislazioni penali negli Stati membri per combattere la criminalità organizzata siano rafforzate, il che riveste un'importanza fondamentale; incoraggia la Commissione a sviluppare un quadro di norme comuni che consenta agli Stati membri di trasferire i procedimenti penali in un altro Stato membro, al fine di evitare indagini parallele;

    19.

    osserva che la pandemia di COVID-19 crea nuove opportunità per gli autori di frodi e la criminalità organizzata; rileva con preoccupazione che Europol ha osservato un aumento delle attività criminali legate al coronavirus, sotto forma di criminalità informatica, frode e contraffazione anche di materiale sanitario e dispositivi di protezione individuali; ricorda, fra i tanti esempi dannosi, le truffe e le finte offerte di vaccini individuate dai paesi dell'UE, con le quali gli autori di frodi hanno cercato di vendere oltre 1,1 miliardi di dosi di vaccini per un prezzo totale di oltre 15,4 miliardi di EUR; mette in evidenza che la minaccia delle vendite illecite di certificati COVID digitali falsi è in rapido aumento con numerosi esempi individuati in vari Stati membri;

    20.

    è preoccupato per la valutazione della relazione PIF, la quale ha riscontrato che nel 2019 sette Stati membri hanno individuato frodi relative all'infrastruttura sanitaria e che l'infrastruttura sanitaria era particolarmente interessata da violazioni delle norme in materia di appalti pubblici; sottolinea che la dipendenza dalle procedure di appalto d'emergenza in risposta alla crisi della COVID-19 può aver aggravato tali problemi; mette in evidenza che le procedure di emergenza devono rispettare le medesime norme in materia di trasparenza e rendicontabilità previste per le procedure ordinarie; invita la Commissione e le autorità degli Stati membri a integrare tali procedure con l'utilizzo di strumenti per l'attenuazione del rischio, incentrati sulla prevenzione, nonché con verifiche e controlli globali ex post;

    21.

    è estremamente preoccupato per il fatto che, secondo le previsioni di Europol, la recessione successiva alla pandemia creerà nuove opportunità per la criminalità organizzata; mette in guardia dal fatto che, siccome la criminalità organizzata segue il denaro, l'aumento senza precedenti della spesa dell'UE nell'ambito del piano per la ripresa Next Generation EU offre un notevole potenziale di uso improprio dei fondi da parte della criminalità organizzata; mette in evidenza che tale aumento senza precedenti della spesa deve essere accompagnato da risorse adeguate da assegnare alle istituzioni competenti che costituiscono i quadri nazionali ed europei per la lotta contro la corruzione, le frodi e la criminalità organizzata; ricorda a tale proposito che l'utilizzo di nuove tecnologie, quali la banca dati Arachne e il sistema di individuazione precoce e di esclusione, dovrebbe divenire un elemento obbligatorio dell'esecuzione del bilancio dell'UE; ribadisce il suo invito al Consiglio ad approvare l'aggiunta di 40 posti di revisore contabile presso la Corte dei conti, così come quello rivolto all'OLAF e alla Procura europea (EPPO) affinché garantiscano lo stanziamento di risorse sufficienti per individuare e perseguire le attività criminali a scapito di Next Generation EU;

    22.

    sottolinea che è noto come la criminalità organizzata, in particolare quella di stampo mafioso, già in passato abbia orientato le proprie attività verso le energie rinnovabili; mette in guardia rispetto al fatto che, essendo già attive in questo settore, le organizzazioni criminali possono facilmente intercettare fondi stanziati ai fini della transizione ecologica, che rappresentano una percentuale significativa dei fondi di Next Generation EU;

    23.

    prende atto con preoccupazione degli elementi che facilitano la criminalità organizzata, quali il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica, il falso documentale, la corruzione, l'intestazione fittizia e l'uso di società di comodo; sottolinea che tali azioni incidono sulla capacità delle autorità di monitorare efficacemente che il denaro dell'UE sia speso come previsto;

    Stime dell'impatto finanziario della criminalità organizzata

    24.

    esprime preoccupazione per il fatto che effettuare una stima della portata e della gravità dell'impatto della criminalità organizzata sul bilancio dell'UE sia stato più volte considerato estremamente difficile o persino impossibile a causa, tra l'altro, delle diverse definizioni di criminalità organizzata tra gli Stati membri e della mancanza di stime attendibili in merito alla valutazione della situazione, il che ostacola gli sforzi di coordinamento delle misure, così come le indagini e le azioni penali legate ai vari casi; lamenta che la Commissione e le autorità nazionali dispongano di scarse conoscenze sull'entità, la natura e le cause delle frodi e che ad oggi non abbiano svolto una valutazione coerente delle frodi non individuate; pone in evidenza che la mancanza di stime attendibili impedisce una valutazione accurata della situazione, il che ostacola la lotta alla criminalità organizzata; invita le autorità nazionali competenti a migliorare la raccolta dei dati e ad aumentare l'affidabilità dei dati comunicati alla Commissione; invita la Commissione a coordinare le autorità degli Stati membri e a collaborare con esse al fine di effettuare una valutazione globale a livello europeo dell'entità, della natura e delle cause reali delle frodi, coinvolgendo le pertinenti agenzie dell'UE e cooperando con i partner dei paesi del vicinato dell'UE;

    25.

    osserva che la relazione PIF 2019 ha individuato 514 irregolarità fraudolente sul versante della spesa, pari a un valore finanziario di 381,4 milioni di EUR, e 425 irregolarità fraudolente sul versante delle entrate, per un totale di 79,7 milioni di EUR; sottolinea che tali numeri non rispecchiano la reale portata delle frodi, che probabilmente è notevolmente maggiore; evidenzia inoltre che non tutte le frodi sono commesse da gruppi della criminalità organizzata, in particolare sul versante della spesa, ambito nel quale le frodi sono spesso commesse da singole persone o imprese e possono persino vedere coinvolti funzionari governativi e pubblici di alto grado;

    26.

    osserva che, secondo recenti studi, la penetrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici dell'UE varia tra il 2,7 % e il 3,6 % della spesa totale; si rammarica che ciò indichi che tra il 2014 e il 2020 la criminalità organizzata potrebbe aver sottratto un importo compreso tra 1,9 miliardi e 2,6 miliardi di EUR di fondi di coesione dell'UE; osserva che, sebbene le limitazioni relative ai dati incidano sull'affidabilità di tali stime, esse sono comunque indicative della gravità del problema;

    27.

    sottolinea con preoccupazione che la corruzione è parte integrante di quasi tutte le attività delle organizzazioni criminali e che rappresenta una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione europea, con una perdita stimata del PIL compresa tra 170 e 990 miliardi di EUR e un costo per l'UE pari a oltre 5 miliardi di EUR all'anno per la sola sezione del bilancio relativa agli appalti pubblici (12);

    28.

    lamenta che, secondo le stime di Europol, tra 40 e 60 miliardi di EUR sono persi ogni anno a favore dei gruppi della criminalità organizzata attraverso una specifica forma di frode IVA, ovvero la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (frode MTIC); sottolinea che la maggior parte delle perdite relative all'IVA è sostenuta dagli Stati membri, dato che solo lo 0,3 % dell'IVA riscossa è trasferito al bilancio dell'UE; sottolinea, tuttavia, che nel 2019 le risorse proprie basate sull'IVA costituivano l'11,97 % delle entrate totali del bilancio dell'UE, il che indica che le perdite dell'IVA causate dalle organizzazioni criminali hanno gravi ripercussioni sulle entrate dell'UE;

    Misure di audit e controllo contro la criminalità organizzata

    29.

    si rammarica che la Commissione abbia individuato lacune nella raccolta e nell'analisi dei dati relativi alla lotta contro le frodi, all'uso dei sistemi di segnalazione (come EDES e Arachne) da parte degli Stati membri, nonché nel flusso di informazioni; osserva che la legislazione dell'UE sullo scambio di informazioni relative alla criminalità transfrontaliera è stata aggiornata soltanto di recente e non copre tutte le autorità competenti, ostacolando di conseguenza lo scambio efficace di informazioni fra gli organismi dell'UE e gli Stati membri;

    30.

    considera la direttiva PIF un passo importante verso la protezione del bilancio dell'UE, in quanto stabilisce una definizione comune di reato e di uso improprio dei fondi, così come l'armonizzazione delle sanzioni per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE; apprezza il fatto che la direttiva stabilisca procedure chiare di segnalazione e indagine, definisca il monitoraggio del quadro di gestione del rischio di frode e promuova l'uso di informazioni, banche dati e analisi dei dati da parte degli Stati membri; accoglie con favore la recente valutazione della Commissione concernente l'attuazione della direttiva PIF, così come il fatto che tutti gli Stati membri abbiano trasmesso la notifica del loro completo recepimento della succitata direttiva (13); esprime tuttavia preoccupazione in merito alla misura in cui la direttiva è stata recepita nel diritto nazionale; ricorda che la Commissione ha individuato problemi di conformità in numerosi Stati membri; osserva che tali questioni riguardano, tra l'altro, la definizione di reato («frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione», «riciclaggio di denaro», «corruzione», «appropriazione indebita»), le sanzioni per le persone fisiche e giuridiche nonché le loro responsabilità, come pure l'obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente dati statistici alla Commissione; esorta gli Stati membri ad allineare integralmente la rispettiva legislazione nazionale con i requisiti stabiliti dalla direttiva PIF ed esorta la Commissione a monitorare attentamente la conformità degli Stati membri, poiché un adeguato recepimento è fondamentale per consentire all'EPPO di condurre indagini e avviare azioni penali in modo efficace; esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie a garantire un recepimento completo e corretto, che preveda la possibilità di avviare procedure di infrazione;

    31.

    accoglie con favore l'istituzione dell'EPPO, con il suo mandato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati commessi contro il bilancio dell'UE, quale risorsa importante nella lotta contro le frodi e la criminalità organizzata nell'Unione; chiede che l'EPPO sia finanziata efficacemente e che le siano assegnate risorse umane adeguate; ritiene che il ruolo dell'EPPO sia particolarmente promettente nella lotta alla criminalità transfrontaliera che incide sul bilancio dell'Unione, in quanto le autorità nazionali sono soggette a limiti costituiti dalle loro frontiere nell'esercizio dell'azione penale mentre altri organismi europei (ad esempio Eurojust, Europol e OLAF) non dispongono dei necessari poteri di indagine e di esercizio dell'azione penale; osserva che l'elemento centrale del mandato dell'EPPO è definito nella direttiva PIF e comprende la lotta contro le frodi sul versante delle entrate e delle spese dell'UE, le frodi relative all'IVA, il riciclaggio di denaro, la corruzione e la partecipazione a organizzazioni criminali; pone in evidenza che tali aspetti chiave sono essenziali nella lotta contro la criminalità organizzata ed è convinto che l'EPPO rappresenti pertanto uno strumento efficace per contrastare le organizzazioni criminali che ledono il bilancio dell'UE; si rammarica del fatto che cinque Stati membri non abbiano ancora aderito all'EPPO e li invita ad attuare le misure necessarie in tal senso; invita la Commissione, nel frattempo, ad intensificare la sorveglianza dei suddetti Stati membri; lamenta le mancate designazioni dei procuratori europei delegati, in particolare da parte della Slovenia, e i considerevoli ritardi in molti altri Stati membri; sottolinea che ciò indebolisce considerevolmente l'efficacia e l'efficienza di una solida lotta alla criminalità transfrontaliera paneuropea;

    32.

    sottolinea la necessità di contrastare più efficacemente i reati ambientali di carattere transfrontaliero e che interessano la biodiversità e le risorse naturali, come il commercio illegale di piante e animali, il disboscamento illegale, il traffico illecito di legname e il traffico illecito di rifiuti; invita la Commissione ad avviare l'estensione del mandato dell'EPPO al fine di includere i reati ambientali transfrontalieri;

    33.

    deplora che la Commissione abbia definito un organico per l'EPPO che non consente a quest'ultima di svolgere in modo efficace il proprio mandato; sottolinea che un organico adeguato è necessario affinché l'EPPO possa adempiere al suo compito principale, ovvero la lotta contro i reati transfrontalieri che ledono il bilancio dell'UE; si rammarica che l'EPPO disponga attualmente di un numero insufficiente di analisti di casi e di investigatori finanziari ai fini del sostegno delle attività giudiziarie dei procuratori europei delegati; lamenta il fatto che attualmente il personale operativo dell'EPPO si occupi principalmente della registrazione dei casi e non del loro perseguimento; si rammarica che l'EPPO abbia manifestato un'urgente necessità di esperti informatici e giuridici qualificati supplementari, come pure di personale amministrativo, per consentire il corretto svolgimento delle sue attività; pone in evidenza che, oltre al carico di lavoro annuale costituito da 2 000 casi, l'EPPO deve occuparsi di oltre 3 000 casi arretrati; esprime preoccupazione per il fatto che il carico di lavoro dell'EPPO aumenterà ulteriormente nei prossimi anni alla luce degli importi senza pari mobilitati attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell'accelerazione delle procedure di appalto durante la crisi della COVID-19; pone l'accento sul fatto che il piano della Commissione relativo all'organico dell'EPPO per il 2022 non è sufficiente a ovviare alle carenze espresse dall'EPPO; pone in evidenza che, una volta pienamente operativa, i vantaggi offerti dall'EPPO in materia di protezione del bilancio dell'UE supereranno i costi ad essa associati; chiede con fermezza alla Commissione di aumentare il bilancio e il personale qualificato disponibili per l'EPPO, affinché possa sfruttare appieno le sue potenzialità nella lotta contro la criminalità;

    34.

    accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 e la sua attenzione alla promozione di scambi di informazioni efficaci e tempestivi fra gli organismi dell'UE e gli Stati membri, ad esempio attraverso una migliore interoperabilità fra i sistemi di informazione dell'UE e garantendo il collegamento alle banche dati pertinenti negli Stati membri; valuta positivamente l'impegno della Commissione di ottimizzare la cooperazione in materia di attività di contrasto e di sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti esistenti, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT); accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione fra Europol, Eurojust e i paesi terzi;

    35.

    si compiace che la Commissione si concentri sull'impedire che la criminalità organizzata penetri nell'economia legale, ad esempio rivedendo il quadro antiriciclaggio e le norme anticorruzione dell'UE in vigore; plaude all'attenzione riservata dalla Commissione all'adeguamento delle attività di contrasto onde renderle efficaci nell'era digitale;

    36.

    osserva che il riciclaggio di denaro consente ai criminali di mantenere nascosti i propri proventi e che l'offerta di servizi per il riciclaggio di denaro è di per sé divenuta un'attività redditizia per le organizzazioni criminali; pone in evidenza che ciò ha impatti significativi sugli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, in quanto uno sconcertante 98 % dei proventi di reato stimati non è confiscato e resta a disposizione dei criminali; ritiene che la lotta contro il riciclaggio di denaro sia fondamentale per prevenire l'uso improprio dei fondi da parte delle organizzazioni criminali; esprime profonda preoccupazione per le conclusioni della Corte dei conti europea (14), secondo cui le azioni dell'UE volte a prevenire il riciclaggio di denaro sono frammentarie e scarsamente coordinate, il quadro giuridico vigente è incoerente e non è ancora stato pienamente recepito da tutti gli Stati membri e ciò può essere sfruttato dai criminali; elogia la Commissione per il nuovo pacchetto legislativo finalizzato alla revisione del quadro AML/CTF, una serie unica di norme che rappresenta un importante progresso nella lotta contro il riciclaggio di denaro e che consentirà un'applicazione uniforme della legislazione AML/CTF;

    37.

    accoglie con favore, in particolare, la proposta relativa alla creazione di una nuova agenzia dell'UE, l'Autorità antiriciclaggio (AMLA), e sottolinea che quest'ultima deve essere dotata di risorse umane e finanziarie adeguate per poter essere pienamente operativa; esprime rammarico per il fatto che l'istituzione dell'AMLA non sia prevista fino al 2023 e che l'autorità non sarà pienamente operativa fino al 2026; sottolinea che i problemi esistenti in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono impellenti e non permettono di perdere altro tempo; invita la Commissione a presentare misure concrete volte ad affrontare i problemi esistenti fino a quando l'AMLA non sarà pienamente operativa;

    38.

    plaude in particolare alle nuove proposte della Commissione sulle cripto-attività, un settore in gran parte non regolamentato e ampiamente sfruttato dalla criminalità organizzata, che fa circolare impunemente notevoli flussi di denaro illecito sul mercato delle criptovalute; ricorda che l'anonimato offerto da alcune criptovalute sta causando il loro crescente impiego per attività illegittime; invita gli Stati membri a incoraggiare le società di gestione delle criptovalute a utilizzare strumenti di analisi per valutare la potenziale attività criminale associata agli indirizzi di destinazione e di ricezione e ad assicurare che esse applichino pienamente la normativa antiriciclaggio quando gli utenti convertono le criptovalute in valuta reale; pone l'accento sul fatto che le criptovalute devono essere soggette ai medesimi organismi di controllo previsti per le valute tradizionali;

    39.

    osserva che le unità di informazione finanziaria (FIU) svolgono un ruolo importante nella rilevazione dei casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo transfrontalieri; osserva che, all'interno dell'Unione, le FIU operano a livello nazionale e che, secondo la Commissione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le FIU nazionali è insufficiente (15); deplora il fatto che sussistano differenze nella quantità e nella tipologia di dati scambiati tra le FIU; osserva che ciò ostacola la loro cooperazione, il che a sua volta si ripercuote negativamente sulla loro capacità di rilevare e perseguire i reati transfrontalieri in modo tempestivo;

    40.

    lamenta che gli approcci nazionali per contrastare la criminalità organizzata varino notevolmente fra gli Stati membri in termini di legislazione, strategie e capacità operativa; osserva che ciò è dovuto in parte ai diversi gradi di adozione e attuazione della legislazione dell'UE; esprime preoccupazione relativamente ai diversi ruoli e alle differenti capacità dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) negli Stati membri, probabilmente ascrivibili al fatto che la legislazione dell'UE non definisce in modo abbastanza preciso il loro mandato, complicando il coordinamento a livello nazionale e dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che agli sforzi per contrastare le frodi a danno dei fondi europei non sia generalmente accordata una priorità pari a quella delle frodi a danno delle spese nazionali; osserva che ciò è messo in evidenza dal fatto che oltre la metà delle indagini dell'OLAF non riceve alcun seguito da parte degli Stati membri e un numero ancora inferiore raggiunge la fase dell'azione penale; esprime profondo rammarico per il fatto che alcuni Stati membri scelgano costantemente di non attuare le raccomandazioni dell'OLAF a seguito della conclusione di un'indagine e non avviino azioni giudiziarie volte al recupero dei fondi europei oggetto di frodi; invita la Commissione ad avvalersi delle prerogative conferitele e ad adottare le misure necessarie per garantire la corretta e tempestiva attuazione della legislazione europea;

    41.

    deplora che, secondo una recente ricerca, alcuni Stati membri non accordino alle frodi che ledono i fondi europei la medesima priorità accordata alle frodi a danno della spesa nazionale; osserva che, sebbene la Commissione abbia incoraggiato gli Stati membri a elaborare strategie antifrode nazionali, solo 13 Stati membri hanno agito in tal senso e nessuno di loro ha utilizzato il modello fornito dalla Commissione; osserva con preoccupazione che tali differenze fra gli Stati membri ostacolano l'efficienza della cooperazione; chiede pertanto che la Commissione intervenga in modo più risoluto al fine di imporre agli Stati membri l'obbligo di definire norme volte a impedire le frodi ai danni dell'Unione europea;

    Conclusioni

    42.

    chiede alla Commissione di sviluppare un approccio comune per valutare l'impatto della criminalità organizzata sui fondi dell'Unione ed esaminare l'efficacia delle misure adottate per far fronte al problema nei vari Stati membri; considera essenziale uno scambio tempestivo, completo ed efficace delle informazioni e ribadisce pertanto l'importanza di armonizzare le definizioni al fine di ottenere dati comparabili fra gli organismi dell'UE e gli Stati membri, onde stimare l'impatto delle attività della criminalità organizzata sulle finanze dell'UE e attuare azioni tempestive per contrastarle;

    43.

    è preoccupato che l'attuale sistema costituito da approcci nazionali divergenti impedisca un approccio efficace e transfrontaliero al problema, il che offre ai criminali l'opportunità di proseguire le proprie azioni senza essere chiamati a risponderne; chiede agli Stati membri di cooperare strettamente tra loro e con gli organismi dell'UE e di sfruttare gli strumenti e i servizi dell'Unione nella lotta alla criminalità organizzata, al fine di massimizzare lo scambio di dati e agevolare le operazioni transfrontaliere contro le attività della criminalità organizzata che ledono il bilancio dell'UE;

    44.

    invita gli Stati membri e la Commissione a prendere in considerazione un uso più coerente di tutti gli strumenti disponibili per individuare e contrastare le frodi, in particolare la piattaforma informatica Arachne ed EDES; pone in evidenza il fatto che l'interoperabilità di Arachne, EDES e delle banche dati nazionali e istituzionali è cruciale per garantire un proficuo scambio di informazioni volto a prevenire e individuare le frodi a danno del bilancio dell'UE; deplora che la portata di Arachne ed EDES sia attualmente limitata, così come sono limitati la conoscenza e l'utilizzo di tali strumenti da parte degli Stati membri; sottolinea, a tale proposito, che EDES si occupa di fondi a gestione diretta e indiretta ma non dei fondi in regime di gestione concorrente, sebbene questi ultimi rappresentino circa l'80 % della spesa dell'UE; invita la Commissione a estendere l'applicazione di EDES ai succitati fondi; ribadisce altresì il suo invito alla Commissione e, segnatamente, agli Stati membri in sede di Consiglio a rendere obbligatorio l'utilizzo di Arachne; invita la Commissione a rivalutare il quadro per lo scambio dei dati tra le istituzioni europee e con gli Stati membri, al fine di massimizzare il livello di efficacia dello scambio di informazioni e, al contempo, osservare le prescrizioni in materia di protezione dei dati;

    45.

    invita la Commissione a sostenere gli Stati membri fornendo formazione alle autorità nazionali al fine di dotarle delle conoscenze adeguate per utilizzare strumenti quali EDES e Arachne nel modo più efficace possibile e in conformità delle norme di segnalazione dell'UE; invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ad analizzare le difficoltà che le autorità nazionali devono affrontare nell'utilizzo di EDES e Arachne nonché a pubblicare raccomandazioni specifiche e migliorare gli orientamenti generali esistenti come pure la facilità d'uso di tali strumenti; deplora che alcuni Stati membri si oppongano all'utilizzo di tali strumenti per timore di incorrere in oneri burocratici più gravosi; pone in evidenza che, se correttamente integrati, tali strumenti possono in realtà ridurre la burocrazia; invita gli Stati membri a rivalutare la propria posizione su tale questione e chiede alla Commissione di adoperarsi ulteriormente per promuovere i benefici di EDES e Arachne per gli Stati membri; chiede l'introduzione di programmi di formazione riguardanti la lotta al riciclaggio di denaro che consentano alle autorità di rilevare il rischio di potenziali frodi prima dell'erogazione dei fondi, segnatamente nel settore della conoscenza dei propri clienti e del coinvolgimento non divulgato di persone politicamente esposte in sussidi, progetti e sovvenzioni relativi alla PAC;

    46.

    ritiene che il regolamento sulle disposizioni comuni (16) (regolamento RDC), che stabilisce norme comuni applicabili ai Fondi strutturali e d'investimento europei, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus e al Fondo di coesione, sia un altro importante elemento per prevenire l'uso improprio dei fondi dell'UE da parte della criminalità organizzata;

    47.

    sottolinea che un importante progresso nella lotta alla criminalità organizzata sarebbe renderla meno redditizia; ricorda, in tale contesto, l'operato dell'OLAF, le cui indagini sono uno strumento cruciale nella lotta alle frodi; si rammarica che il tasso di imputazioni a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF agli Stati membri sia basso e mostri una tendenza discendente, dal momento che è passato dal 53 % nel periodo 2007-2014 al 37 % nel periodo 2016-2020; osserva inoltre che la misura in cui gli importi finanziari raccomandati per il recupero sono effettivamente recuperati non è stata valutata negli ultimi anni, e che la valutazione più recente relativa al periodo 2002-2016 indica un tasso di recupero del 30 %; chiede all'OLAF e alla Commissione di indagare sulle cause alla base di tale fenomeno e agli Stati membri di adempiere al loro obbligo giuridico di recuperare i fondi e di cooperare strettamente con gli organismi dell'Unione, onde garantire che i fondi utilizzati impropriamente dalla criminalità organizzata siano effettivamente recuperati, in quanto uno sconcertante 98 % dei proventi di reato stimati non è confiscato e rimane a disposizione dei criminali; invita l'OLAF a raccogliere informazioni sul tasso di recupero a seguito delle sue raccomandazioni finanziarie e a pubblicare tali informazioni nelle sue relazioni annuali; ritiene che un'incisiva azione di recupero dei fondi, anche attraverso sequestri preventivi o per equivalente, possa scoraggiare le organizzazioni criminali dal commettere frodi ai danni dell'Unione europea, tutelando in tal modo gli interessi finanziari della stessa; invita gli Stati membri ad aumentare il tasso di confisca dei fondi associati a frodi, dedicando maggiore attenzione alle misure preventive; invita la Commissione a valutare la possibilità di integrare l'attuale approccio frammentario per il recupero delle attività attraverso un organismo europeo incaricato di garantire il recupero efficace e tempestivo dei fondi dell'UE;

    48.

    ritiene che la prevenzione delle frodi e la lotta contro le frodi commesse dalla criminalità organizzata dovrebbero costituire una priorità delle autorità di gestione, certificazione e audit, nonché essere oggetto di indagini finanziarie specializzate; reputa che la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata richieda anche norme e misure rafforzate in materia di congelamento e confisca dei beni, compreso, se del caso, il sequestro temporaneo di proprietà di valore equivalente ai proventi di reato, al fine di evitare il trasferimento o la cessione di tali proventi di reato prima della conclusione del procedimento penale; ribadisce la fondamentale importanza di adoperarsi con ogni mezzo per il recupero dei fondi sottratti nell'ambito di frodi ai danni dell'UE; sostiene con determinazione indagini più efficaci al fine di smantellare le strutture della criminalità organizzata e sottolinea che le autorità di contrasto devono essere un passo avanti ai criminali, che fanno sempre maggior uso delle nuove tecnologie e sfruttano ogni possibilità per espandere le proprie attività illegali, sia online che offline;

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    49.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

    (1)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

    (2)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.

    (3)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

    (4)  GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110.

    (5)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

    (6)  GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1.

    (7)  https://www.oecd.org/gov/ethics/prevention-fraud-corruption-european-funds.pdf

    (8)  https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/EN-ORI-General%20Guidelines%20on%20National%20Anti-Fraud%20Strategies%20ARES%282016%296943965.pdf

    (9)  Testi approvati, P9_TA(2021)0337.

    (10)  Relazione OLAF 2020.

    (11)  GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

    (12)  Rand Europe, 2016, «The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption: Annex II: Corruption» (Il costo della non-Europa nel settore della criminalità organizzata e della corruzione — Allegato II: corruzione).

    (13)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2021)0536).

    (14)  Corte dei conti europea — Relazione speciale n. 13/2021: «Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente».

    (15)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2021)0190. Valutazione di impatto che accompagna il pacchetto antiriciclaggio, del 20 luglio 2021.

    (16)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


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