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Document 52021IP0098
European Parliament resolution of 25 March 2021 on a European strategy for data (2020/2217(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 su una strategia europea per i dati (2020/2217(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 su una strategia europea per i dati (2020/2217(INI))
GU C 494 del 8.12.2021, p. 37–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 494/37 |
P9_TA(2021)0098
Strategia europea per i dati
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 su una strategia europea per i dati (2020/2217(INI))
(2021/C 494/04)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo alla competitività dell'industria dell'Unione, che fa tra l'altro riferimento alle azioni intese a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, |
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visto l'articolo 114 TFUE, |
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visti gli articoli 2 e 16 TFUE, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), |
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vista la comunicazione alla Commissione del 21 ottobre 2020 sulla strategia relativa a un software open source per il periodo 2020-2023 (C(2020)7149), |
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viste la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066) e la relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sulla condivisione dei dati tra imprese e pubblica amministrazione dal titolo «Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest»«(Verso una strategia europea in materia di condivisione dei dati tra imprese e pubblica amministrazione per il pubblico interesse»), |
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vista la valutazione d'impatto iniziale della Commissione del 2 luglio 2020 dal titolo «Legislative framework of the governance of common European data spaces» (Quadro legislativo per la governance di spazi comuni europei di dati), |
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vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2020 dal titolo «Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di COVID-19 relativamente alla protezione dei dati» (1), |
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vista la raccomandazione (UE) 2020/518 della Commissione dell'8 aprile 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi COVID-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità (2), |
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vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (3) (direttiva sull'apertura dei dati), |
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vista la proposta della Commissione del 6 giugno 2018 che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434), |
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visti la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 dal titolo «Verso uno spazio comune europeo dei dati» (COM(2018)0232) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0125), |
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vista la raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione, del 25 aprile 2018, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (4), |
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visti la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2017 dal titolo «Revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale — Un mercato unico digitale connesso per tutti» (COM(2017)0228) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0155), |
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visti la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 dal titolo «Costruire un'economia dei dati europea» (COM(2017)0009) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0002), |
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visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (COM(2016)0587) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0300), |
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visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» (COM(2016)0180) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0110), |
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visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (COM(2016)0178) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2016)0106 e SWD(2016)0107), |
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visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (5))RGPD), |
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visto il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (6), |
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vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI (7) del Consiglio (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie), |
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visti la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100), |
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visti la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo «Verso una florida economia basata sui dati» (COM(2014)0442) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0214), |
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visti la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (8) (direttiva ITS) e gli atti delegati della stessa, |
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vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (9) (direttiva e-privacy), |
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vista la tabella di marcia comune europea del 15 aprile 2020 verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19, |
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vista la dichiarazione congiunta degli Stati membri sulla creazione del cloud di prossima generazione per le imprese e il settore pubblico nell'UE del 15 ottobre 2020, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2020 sul tema «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (10), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 7 giugno 2019 sul futuro di un'Europa altamente digitalizzata oltre il 2020: accrescere la competitività digitale ed economica e la coesione digitale in tutta l'Unione, |
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vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 16 luglio 2020, relativa alla causa C-311/18 (Schrems II), |
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vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (11), |
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vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale (12), |
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vista la sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (13), |
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vista la sua risoluzione del 10 marzo 2016 intitolata «Verso una florida economia basata sui dati» (14), |
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vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 su una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (15), |
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vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla guida autonoma nei trasporti europei (16), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Costruire un'economia dei dati europea» (17), |
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viste le conclusioni dell'indice annuale di digitalizzazione dell'economia e della società dell'11 giugno 2020, |
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vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 5 giugno 2020 dal titolo «Building back better: a sustainable, resilient recovery after COVID-19» (Ricostruire meglio: una ripresa sostenibile e resiliente dopo la COVID-19), |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione, |
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vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0027/2021), |
A. |
considerando che la digitalizzazione continua a trasformare l'economia, la società e la vita quotidiana dei cittadini e che i dati, il cui volume raddoppia ogni 18 mesi, sono al centro di questa trasformazione; che il volume di dati archiviati a livello mondiale dovrebbe aumentare dai 33 zettabyte del 2018 ai 175 zettabyte nel 2025 (18); che tali processi potranno solo accelerare in futuro; |
B. |
considerando che la digitalizzazione non solo rappresenta un'opportunità economica, ma è anche rilevante per la sicurezza, la resilienza geopolitica e l'autonomia strategica dell'Unione; |
C. |
considerando che l'UE necessita della disponibilità di un'architettura informatica interoperabile, flessibile, scalabile e affidabile che sia in grado di supportare le applicazioni più innovative; che l'intelligenza artificiale costituisce una delle tecnologie strategiche del XXI secolo sia a livello globale che europeo (19); che nell'UE è altresì necessaria un'infrastruttura adeguata, in particolare hardware ad alte prestazioni per eseguire le applicazioni e archiviare i dati; |
D. |
considerando che i dati sono una risorsa fondamentale per la ripresa economica sostenibile, la crescita e la creazione di posti di lavoro di qualità; che le tecnologie basate sui dati potrebbero rappresentare un'opportunità per ridurre l'esposizione umana a condizioni di lavoro dannose e pericolose e promuovere il progresso sociale e potrebbero svolgere un ruolo chiave nella transizione verso società verdi e climaticamente neutre e nel rilanciare la competitività globale dell'Europa e delle sue imprese; |
E. |
considerando che la strategia europea per i dati dovrebbe essere coerente con le strategie per le PMI e le strategie industriali, in quanto sarà fondamentale, tra l'altro, per conseguire gli obiettivi di politica industriale e apporterà benefici alle imprese europee, comprese le PMI, aiutandole ad affrontare con successo la transizione digitale; che esiste ancora un divario tra le grandi imprese e le PMI per quanto concerne le tecnologie digitali avanzate; che l'incentivazione dell'utilizzo dei dati e l'aumento dell'accesso ai dati e della disponibilità degli stessi, unitamente a una maggiore certezza giuridica, possono costituire un vantaggio competitivo per le microimprese, le PMI e le start-up consentendo loro di cogliere i benefici della transizione digitale; |
F. |
considerando che i dati generati dal settore pubblico e dalla pubblica amministrazione a livello nazionale e locale sono una risorsa che può fungere da potente motore per promuovere la crescita economica e creare nuovi posti di lavoro, che può essere sfruttata nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e di analisi dei dati, contribuendo a un'industria più forte, più competitiva e maggiormente interconnessa; |
G. |
considerando che esistono varie iniziative per incoraggiare la partecipazione delle donne e la diversità nelle TIC; che il divario di genere continua a persistere in tutti i campi della tecnologia digitale e che l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza sono tra i settori che presentano i maggiori divari; che tale divario di genere ha un impatto concreto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che è stata progettata prevalentemente da uomini, perpetuando e promuovendo così stereotipi e pregiudizi; |
H. |
considerando che nella sua comunicazione su una strategia europea per i dati la Commissione precisa che, secondo le stime, l'impronta ambientale delle TIC rappresenta tra il 5 % e il 9 % del consumo globale di energia elettrica e oltre il 2 % delle emissioni globali di gas a effetto serra; che il settore digitale ha notevoli potenzialità per contribuire alla riduzione delle emissioni globali di carbonio; che, secondo uno studio del 2018 sull'intelligenza artificiale condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione, i centri dati e la trasmissione dei dati potrebbero rappresentare tra il 3 % e il 4 % del consumo totale di energia elettrica dell'Unione; che la Commissione prevede un aumento del 28 % del consumo dei centri dati tra il 2018 e il 2030 (20); che il 47 % delle emissioni di carbonio prodotte dal digitale sono dovute alle apparecchiature di consumo come i computer, gli smartphone, i tablet e altri oggetti connessi; che è necessario ridurre al minimo l'impronta ecologica della tecnologia digitale, in particolare il volume dei rifiuti elettrici ed elettronici; |
I. |
considerando che l'Unione deve intervenire con urgenza per cogliere i vantaggi offerti dai dati costruendo una società dei dati competitiva, favorevole all'innovazione, eticamente sostenibile, antropocentrica, affidabile e sicura e un'economia che rispetti i diritti umani, i diritti fondamentali e i diritti in materia di lavoro, la democrazia e lo Stato di diritto e miri a costruire una nuova economia della conoscenza aperta e inclusiva, in cooperazione con il sistema educativo e con le imprese culturali, che assicuri il diritto a un'istruzione di qualità e all'imprenditorialità, soprattutto tra le nuove generazioni, e promuova in particolare l'innovazione sociale e nuovi modelli commerciali; che gli investimenti nelle competenze in materia di cloud e di big data possono aiutare le imprese che non si sono ancora avvalse della tecnologia a trasformare le loro attività; che le imprese considerate all'avanguardia della tecnologia devono rimanere costantemente aggiornate sulle recenti innovazioni per non perdere il loro vantaggio competitivo; |
J. |
considerando che i mercati cloud (ossia infrastrutture, piattaforme e software come servizio — IaaS, PaaS e SaaS) sono caratterizzati da un elevato grado di concentrazione del mercato, che può collocare le start-up, le PMI e altri attori europei in una posizione di svantaggio competitivo nell'economia dei dati; che la Commissione dovrebbe garantire la competitività dei mercati attraverso l'interoperabilità, la portabilità e le infrastrutture aperte e rimanere vigile nei confronti di eventuali abusi di potere di mercato da parte di attori dominanti; |
K. |
considerando che Copernicus, il sistema UE di osservazione della terra, dovrebbe fungere da esempio riguardo ai vantaggi socioeconomici che una grande quantità di dati liberamente accessibili e apertamente disponibili può produrre per i cittadini e le imprese dell'UE; |
L. |
considerando che tutti gli utilizzi dei dati industriali personali e misti dovrebbero essere conformi all'RGPD e alla direttiva e-privacy; che, secondo l'Eurobarometro, il 46 % degli europei vorrebbe assumere un ruolo più attivo nel controllo dell'uso dei propri dati personali, compresi i dati sanitari e i dati relativi al consumo di energia e alle abitudini di acquisto; |
M. |
considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e l'articolo 16, paragrafo 1, TFUE stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano; |
N. |
considerando che la Carta stabilisce anche che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera; |
O. |
considerando che il trattamento dei dati dei lavoratori è diventato sempre più complesso; che in un numero crescente di contesti i lavoratori interagiscono con tecnologie, applicazioni, software, dispositivi di localizzazione, social media o dispositivi di bordo che monitorano la loro salute, i dati biomedici, le comunicazioni e le interazioni con gli altri, nonché il loro livello di impegno e di concentrazione o i loro comportamenti; che i lavoratori e i sindacati dovrebbero essere maggiormente coinvolti nella progettazione di tale trattamento dei dati; che solo l'articolo 88 dell'RGPD è dedicato all'occupazione; |
P. |
considerando che le iniziative di condivisione dei dati tra imprese (B2B) e tra imprese e pubblica amministrazione (B2G) possono contribuire ad affrontare le sfide sociali e ambientali; che gli incentivi alla condivisione dei dati possono includere, tra l'altro, un equo compenso, lo scambio di migliori pratiche e programmi di riconoscimento pubblico; |
Q. |
considerando che la corretta applicazione dovrebbe essere perseguita con particolare riferimento agli aspetti relativi alla limitazione delle finalità e alla minimizzazione dei dati; che la tutela della vita privata dovrebbe rimanere una priorità; che ci sono dati non personali e del settore pubblico che sono coerenti rispettivamente con il regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali e con la direttiva sull'apertura dei dati; |
R. |
considerando che la salute è un settore particolarmente sensibile per il trattamento dei dati personali e che nessuna informazione personale concernente la salute di un paziente dovrebbe essere comunicata senza il suo pieno consenso informato; che nel settore della salute è particolarmente importante garantire un elevato livello di protezione dei diritti delle persone e rispettare i principi relativi alla limitazione e alla minimizzazione dei dati; |
S. |
considerando che una strategia europea comune in materia di dati dovrebbe apportare benefici al settore europeo dei trasporti e del turismo e contribuire alla transizione verso un sistema dei trasporti sicuro, sostenibile ed efficiente, garantendo nel contempo un'interoperabilità sufficiente con altri settori; |
T. |
considerando che la condivisione dei dati nel settore dei trasporti è intesa a migliorare la gestione del traffico e quindi la sicurezza, la sostenibilità, la minimizzazione dei dati e l'efficienza del trasporto sia dei passeggeri che delle merci; |
U. |
considerando che l'Unione ha già avviato iniziative per regolamentare le modalità di utilizzo e archiviazione dei dati nel settore dei trasporti, tra l'altro con il regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (21), la direttiva (UE) 2019/1936 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (22), il regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea (23) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (COM(2019)0038); |
V. |
considerando che l'Unione dovrebbe essere un attore globale attivo nel definire regole e norme basate sui propri valori; |
W. |
considerando che almeno il 20 % dei finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà messo a disposizione per le infrastrutture e le capacità digitali, il che darà impulso alla transizione digitale dell'Unione e sosterrà quindi l'economia dei dati; |
Aspetti generali
1. |
accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione relativa a una strategia europea per i dati; ritiene che tale strategia sarà un requisito fondamentale per la sostenibilità economica delle aziende europee e per la loro competitività globale, come pure per il progresso delle università, dei centri di ricerca e dell'intelligenza artificiale nascente, e rappresenterà un passo decisivo verso la creazione di una società dei dati incardinata sui diritti e sui valori dell'UE, nonché verso la definizione delle condizioni affinché l'Unione possa esercitare un ruolo guida nell'economia dei dati, cosa che porterà a migliori servizi, a una crescita sostenibile e a posti di lavoro di qualità; ritiene che garantire la fiducia nei servizi digitali e nella sicurezza dei prodotti intelligenti sia fondamentale per la crescita e la prosperità del mercato unico digitale e che tale obiettivo debba essere al centro sia delle politiche pubbliche che dei modelli imprenditoriali; |
2. |
osserva che la crisi della COVID-19 ha messo in luce il ruolo e la necessità di banche dati, di informazioni e di una condivisione di dati di alta qualità e in tempo reale, nonché le carenze nelle infrastrutture e nell'interoperabilità delle soluzioni tra gli Stati membri; sottolinea l'impatto della trasformazione digitale e della disponibilità di un'ampia gamma di tecnologie sull'economia e la società dell'Unione; valuta positivamente l'impegno a creare spazi di dati settoriali; ritiene essenziale, tra le altre iniziative, quella intesa ad accelerare la creazione di uno spazio comune europeo dei dati sanitari; |
3. |
sottolinea che la futura legislazione in materia di dati deve essere concepita in modo da agevolare lo sviluppo tecnologico, l'innovazione, l'accesso ai dati, l'interoperabilità e la portabilità transfrontaliera dei dati; esorta la Commissione, a tale riguardo, a effettuare una valutazione e una mappatura della legislazione vigente al fine di valutare quali adeguamenti e requisiti supplementari siano necessari per sostenere la società e l'economia dei dati, nonché per salvaguardare la concorrenza leale e la chiarezza giuridica per tutti gli attori interessati; chiede che l'Unione assuma un ruolo guida nella creazione di un quadro internazionale relativo ai dati, nel rispetto delle norme internazionali; |
4. |
chiede alla Commissione di realizzare valutazioni d'impatto preliminari per stabilire se l'economia digitale basata sui dati richieda di apportare eventuali modifiche o adeguamenti all'attuale quadro normativo dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) per poter promuovere l'innovazione e l'adozione delle nuove tecnologie digitali; si compiace dell'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva sulle banche dati (24) e di chiarire ulteriormente l'applicazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali (25); |
5. |
ritiene che la libera circolazione dei dati nell'Unione debba rimanere il principio fondante e sottolinea il suo ruolo fondamentale nello sfruttare appieno il potenziale dell'economia dei dati; sottolinea che l'aumento significativo della quantità di dati disponibili, principalmente a causa della connessione degli oggetti intelligenti, come pure l'ampliamento dell'accesso ai dati e del loro utilizzo, potrebbe comportare una serie di sfide in termini di qualità, distorsione, protezione e sicurezza dei dati o condizioni commerciali non eque, che è necessario affrontare; ritiene che il conseguimento degli obiettivi della strategia per i dati non dovrebbe portare a distorsioni indebite dei mercati all'interno dell'Unione; |
6. |
ricorda che il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, deve sempre essere conforme all'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, che deve essere rispettato da qualsiasi futura normativa settoriale o ad hoc; |
7. |
ricorda che qualsiasi futura proposta che comporti il trattamento di dati personali è soggetta al controllo delle autorità garanti della protezione dei dati a norma dell'RGPD, al fine di garantire che l'innovazione tenga conto anche dell'impatto sui diritti dei cittadini; chiede che gli atti legislativi si basino sulla legislazione vigente e siano allineati con essa, in particolare con l'RGPD; |
8. |
sottolinea che le direttive esistenti, come la direttiva ITS, non dovrebbero essere indebolite da un insieme di norme generali e che agevolare un ambiente improntato alla condivisione dei dati sarà essenziale per l'UE nei prossimi anni; invita la Commissione a includere la condivisione dei dati, in particolare nel settore dei sistemi di emissione dei biglietti e di prenotazione, nella prossima revisione della direttiva ITS; |
Valori e principi
9. |
ritiene che l'Unione debba adoperarsi per una governance dei dati a livello dell'UE e per una società e un'economia dei dati antropocentriche, basate sui valori dell'Unione del rispetto della vita privata, della trasparenza e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in cui i cittadini siano in grado di prendere decisioni informate in merito ai dati che generano o che li riguardano; |
10. |
sottolinea che i cittadini dovrebbero avere il pieno controllo dei loro dati e beneficiare di un'ulteriore assistenza nel far valere i loro diritti in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata in relazione ai dati che generano; pone l'accento sul diritto alla portabilità dei dati e sui diritti dell'interessato in materia di accesso, rettifica e cancellazione previsti dall'RGPD; si attende che le future proposte sostengano il godimento e l'esercizio significativo di tali diritti; sottolinea che, in conformità del principio di limitazione della finalità sancito dall'RGPD, la libera condivisione dei dati deve essere limitata ai dati non personali, come ad esempio i dati industriali o commerciali, oppure ai dati personali anonimizzati in modo sicuro, efficace e irreversibile, anche nel caso degli insiemi di dati misti; sottolinea che qualsiasi uso improprio dei dati, anche attraverso la sorveglianza di massa, deve essere escluso; |
11. |
osserva che una società e un'economia dei dati ben costruite dovrebbero essere concepite per avvantaggiare tutti i consumatori, i lavoratori, gli imprenditori, le start-up e le PMI, nonché i ricercatori e le comunità locali; dovrebbero rispettare i diritti dei lavoratori, creare posti di lavoro di qualità senza peggiorare le condizioni di lavoro, e migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'UE, nonché ridurre i divari digitali esistenti senza crearne di nuovi, in particolare per i gruppi vulnerabili e per coloro che sono svantaggiati in termini di capacità e accesso agli strumenti digitali; |
12. |
esorta la Commissione a responsabilizzare i consumatori, prestando una particolare attenzione ad alcuni gruppi di consumatori considerati vulnerabili; ritiene che i dati industriali e i dati dei cittadini potrebbero contribuire a sviluppare soluzioni innovative digitali e sostenibili per prodotti e servizi a vantaggio dei consumatori europei; |
13. |
sottolinea che il volume, lo sviluppo, la condivisione, la conservazione e l'elaborazione dei dati industriali e pubblici sono in costante aumento nell'Unione e rappresentano una fonte di crescita sostenibile e di innovazione che occorrerebbe sfruttare, conformemente alla normativa dell'Unione e degli Stati membri, quale ad esempio la legislazione in materia di protezione dei dati, concorrenza e DPI; osserva che i dati stanno diventando sempre più apprezzati dal mercato; ritiene che la crescita economica possa essere assicurata garantendo la parità di condizioni e un'economia di mercato competitiva, caratterizzata da una pluralità di attori ed equa e assicurando, nel contempo, l'interoperabilità e l'accesso ai dati per gli operatori di ogni dimensione, al fine di contrastare gli squilibri di mercato; |
14. |
evidenzia che la strategia per i dati deve sostenere e favorire la sostenibilità, il Green Deal e il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione, tra cui la neutralità climatica entro il 2050, nonché la ripresa resiliente dell'economia e della coesione sociale dell'Unione; segnala che le TIC possono svolgere un ruolo positivo nella riduzione delle emissioni di carbonio in numerosi settori; chiede misure volte a ridurre l'impronta di carbonio del settore delle TIC garantendo l'efficienza energetica e sotto il profilo delle risorse, anche alla luce della crescita esponenziale del trattamento dei dati e dei suoi effetti ambientali, ricordando, a tale riguardo, gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030; |
Governance e spazi di dati
15. |
sostiene la creazione di un quadro di governance per i dati e la creazione di spazi comuni europei di dati, che dovrebbero essere soggetti alle norme dell'UE e riguardare la trasparenza, l'interoperabilità, la condivisione, l'accesso, la portabilità e la sicurezza dei dati, nell'ottica di rafforzare il flusso e il riutilizzo dei dati non personali o personali che sono pienamente conformi all'RGPD e anonimizzati in modo sicuro in ambienti sia industriali che pubblici e all'interno di settori specifici, come pure in modo trasversale a essi; |
16. |
insiste sul fatto che il modello di governance dei dati, compresi gli spazi comuni europei di dati, deve essere basato su un ambiente di dati operativo decentrato, in modo da sostenere la creazione e la diffusione di ecosistemi di dati interoperabili e sicuri; sottolinea che tali spazi dovrebbero sfruttare il potenziale degli spazi di dati esistenti e futuri o dei sistemi di condivisione dei dati, che possono essere organizzati in modo distribuito o centralizzato; |
17. |
ritiene che i servizi di gestione dei dati e l'architettura dei dati progettati per conservare, utilizzare, riutilizzare e organizzare i dati siano componenti decisivi della catena del valore dell'economia digitale europea; riconosce che un'ampia parte del trattamento dei dati si orienterà verso l'«edge processing», come ad esempio gli oggetti intelligenti connessi; sostiene l'ulteriore diffusione delle tecnologie digitali decentrate, che consentono a individui e organizzazioni di gestire i flussi di dati attraverso l'autodeterminazione, come ad esempio le tecnologie di registro distribuito; sottolinea che i costi e le competenze inerenti all'accesso e alla conservazione dei dati determinano la velocità, la profondità e la portata dell'adozione di infrastrutture e prodotti digitali, in particolare per le PMI e le start-up; |
18. |
chiede la creazione di un gruppo di esperti guidato dalla Commissione che abbia la capacità di assistere e consigliare la Commissione nel definire orientamenti comuni a livello dell'UE in materia di governance dei dati, per fare in modo che l'interoperabilità e la condivisione dei dati diventino una realtà nell'UE; invita la Commissione ad adoperarsi per coinvolgere regolarmente gli Stati membri, le agenzie competenti e altri organismi e portatori di interessi, quali i cittadini, la società civile e le imprese, nel tentativo di migliorare il quadro di governance; sottolinea l'importanza di coordinare tutti i regolatori coinvolti nell'economia dei dati; |
19. |
sottolinea che gli spazi comuni europei di dati dovrebbero dare la priorità ai settori economici fondamentali, al settore pubblico e ad altri settori di interesse pubblico; sostiene la creazione di ulteriori spazi di dati simili in futuro; invita la Commissione ad affrontare la frammentazione del mercato unico e l'esistenza ingiustificata di norme divergenti negli Stati membri, al fine di garantire lo sviluppo di spazi comuni di dati nell'UE; |
20. |
osserva che gli spazi comuni europei di dati devono essere accessibili a tutti i partecipanti al mercato, di natura sia commerciale che non commerciale, comprese le start-up e le PMI, e sfruttare le opportunità di collaborazione con le PMI, gli istituti di ricerca, la pubblica amministrazione e la società civile, aumentando nel contempo la certezza giuridica delle procedure di utilizzo dei dati per gli attori pubblici e privati di ogni dimensione; reputa essenziale evitare qualsiasi rischio di accesso non autorizzato agli spazi comuni europei di dati e creare strumenti per contrastare eventuali condotte illecite; sottolinea l'importanza della cibersicurezza, anche in cooperazione con l'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA) e con il Centro di competenza dell'UE sulla cibersicurezza; |
21. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a costruire spazi di dati settoriali interoperabili basati su orientamenti, requisiti giuridici e protocolli di condivisione dei dati comuni, al fine di evitare la creazione di compartimenti stagni e di rendere possibili le innovazioni intersettoriali; sottolinea che la gestione degli spazi di dati settoriali dovrebbe tenere conto dei requisiti e delle procedure previsti dalla legislazione settoriale; insiste sul fatto che tutti gli attori che operano nell'UE e che sfruttano gli spazi di dati europei devono rispettare la legislazione dell'UE; |
22. |
incoraggia la Commissione a utilizzare gli spazi comuni europei di dati per rafforzare la fiducia, adottare norme e regolamentazioni comuni e incoraggiare la creazione di interfacce per programmi applicativi (API) ben concepite insieme a un solido meccanismo di autenticazione, come pure a considerare la possibilità di avvalersi degli spazi di sperimentazione già concordati, chiaramente specificati e limitati nel tempo per testare le innovazioni e i nuovi modelli di impresa, nonché nuovi strumenti di gestione e trattamento dei dati, sia nel settore pubblico che in quello privato; |
23. |
ritiene che API ben concepite offrirebbero un accesso fondamentale ai dati e l'interoperabilità all'interno degli spazi di dati, oltre a consentire l'interoperabilità automatizzata e in tempo reale tra servizi diversi e all'interno del settore pubblico; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare ulteriormente l'accesso delle persone a mezzi di ricorso efficaci a norma dell'RGPD, a garantire l'interoperabilità e la portabilità dei dati dei servizi digitali e, in particolare, a sfruttare le API per permettere agli utenti di interconnettersi tra le piattaforme e di disporre di una scelta più ampia tra diversi tipi di sistemi e servizi; |
24. |
rileva la necessità di aiutare gli attori del settore pubblico e privato, in particolare le PMI e le start-up, a individuare e sfruttare al massimo i dati che generano e possiedono; chiede azioni volte a migliorare la reperibilità dei dati per alimentare gli spazi di dati facilitando, organizzando, catalogando e formando tassonomie generalmente accettate e provvedendo alla pulizia dei dati di routine; invita la Commissione a fornire orientamenti, strumenti e finanziamenti a titolo dei programmi esistenti per migliorare la reperibilità dei metadati all'interno degli spazi di dati; mette in luce iniziative come il programma «Nordic Smart Government», il cui obiettivo è quello di consentire alle PMI di condividere i dati su base volontaria, automaticamente e in tempo reale, attraverso un ecosistema digitale decentrato; |
25. |
ricorda il ruolo fondamentale degli intermediari dei dati in quanto facilitatori strutturali dell'organizzazione dei flussi di dati; accoglie favorevolmente i piani della Commissione per la classificazione e la certificazione degli intermediari in vista della creazione di ecosistemi di dati interoperabili e non discriminatori; invita la Commissione a garantire l'interoperabilità attraverso lo sviluppo di criteri minimi tra intermediari di dati; esorta la Commissione a collaborare con le organizzazioni europee e internazionali di normazione per identificare e colmare le lacune in materia di normazione dei dati; |
26. |
sottolinea la necessità di affrontare le questioni specifiche che potrebbero sorgere in relazione all'accesso ai dati dei consumatori e al loro controllo, con particolare riferimento ad alcuni gruppi di consumatori considerati vulnerabili, quali i minori, gli anziani o le persone con disabilità; invita pertanto la Commissione a garantire che tutti i diritti dei consumatori siano rispettati in qualsiasi momento e che tutti i consumatori possano beneficiare in egual misura dei vantaggi della creazione del mercato unico dei dati; sottolinea che, quando il trattamento dei dati comprende insiemi di dati misti, tali insiemi di dati devono essere trattati conformemente alla legislazione applicabile, tra cui gli orientamenti della Commissione in merito al regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali; |
27. |
pone l'accento sulla necessità di creare spazi comuni europei di dati al fine di garantire la libera circolazione dei dati non personali attraverso le frontiere e i settori, con l'obiettivo di incrementare i flussi di dati tra le imprese, il mondo accademico, i portatori di interessi pertinenti e il settore pubblico; invita, in tale contesto, gli Stati membri a rispettare pienamente il regolamento (UE) 2018/1807 in modo da consentire la conservazione e il trattamento dei dati in tutta l'UE senza restrizioni e ostacoli ingiustificati; |
28. |
ricorda che non è sempre possibile separare i dati personali dai dati non personali, come quelli industriali, e che tale separazione può essere difficile e onerosa, con il risultato che grandi quantità di dati rimangono attualmente inutilizzate; ricorda, in tale contesto, che gli insiemi di dati in cui sono indissolubilmente collegati diversi tipi di dati sono sempre trattati come dati personali, anche nei casi in cui i dati personali rappresentano solo una piccola parte dell'insieme di dati; esorta la Commissione e le autorità europee per la protezione dei dati a fornire ulteriori orientamenti sul trattamento lecito dei dati e sulle pratiche relative all'utilizzo degli insiemi di dati misti in ambienti industriali, nel pieno rispetto dell'RGPD e del regolamento (UE) 2018/1807; ritiene che l'uso di tecnologie per la tutela della vita privata debba essere incoraggiato in modo da aumentare la certezza del diritto per le imprese, anche attraverso chiari orientamenti e un elenco di criteri per un'anonimizzazione efficace; sottolinea che il controllo di tali dati spetta sempre all'individuo e dovrebbe essere automaticamente protetto; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di istituire un quadro legislativo e una chiara definizione di spazi di dati personali orizzontali e trasversali unitamente ad altri spazi di dati, nonché a chiarire ulteriormente la sfida rappresentata dagli insiemi di dati misti; invita la Commissione a responsabilizzare i cittadini e le imprese attraverso, ad esempio, intermediari affidabili quali gli operatori MyData, che agevolano i trasferimenti di dati con il consenso del proprietario e forniscono un adeguato livello di dettaglio in merito alle autorizzazioni; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente le identità digitali, che costituiscono il fondamento essenziale di un'economia dei dati affidabile e caratterizzata da una pluralità di attori; invita pertanto la Commissione a rivedere il regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (26) e a pubblicare una proposta legislativa su un sistema europeo di identificazione elettronica affidabile e sicuro; invita inoltre la Commissione ad analizzare se le organizzazioni e gli oggetti, come ad esempio i sensori, debbano avere identità digitali per facilitare l'uso transfrontaliero dei servizi fiduciari, che sono essenziali per un'economia dei dati caratterizzata da una pluralità di attori; |
29. |
pone l'accento sulle potenzialità esistenti per migliorare la qualità dell'applicazione della legge e per contrastare le distorsioni, ove esistono, raccogliendo dati affidabili e rendendoli accessibili al pubblico, alla società civile e a esperti indipendenti; ricorda che qualsiasi accesso da parte delle autorità di contrasto ai dati personali pubblici o privati presenti negli spazi di dati deve essere basato sulla legislazione dell'UE e degli Stati membri, essere strettamente limitato a quanto necessario e proporzionato, nonché essere accompagnato da adeguate garanzie; sottolinea che l'uso dei dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere consentito solo se accompagnato da un rigoroso controllo democratico e da ulteriori garanzie contro il loro uso improprio; |
30. |
osserva che gli scambi di dati tra gli Stati membri nei settori della giustizia e degli affari interni sono importanti ai fini del rafforzamento della sicurezza dei cittadini europei e che dovrebbero essere stanziate adeguate risorse finanziarie a tale riguardo; sottolinea, tuttavia, che sono necessarie maggiori garanzie per quanto riguarda il modo in cui le agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni trattano, utilizzano e gestiscono le informazioni personali e i dati negli spazi di dati proposti; |
31. |
sostiene l'intenzione della Commissione di promuovere lo sviluppo di nove spazi comuni europei di dati per l'industria (industria manifatturiera), il Green Deal, la mobilità, la sanità, la finanza, l'energia, l'agricoltura, la pubblica amministrazione e le competenze; chiede che siano sviluppati con urgenza; sostiene la possibilità di estendere il concetto di spazi comuni europei di dati ad altri settori; |
32. |
sottolinea la necessità di dedicare particolare attenzione a determinati settori, tra cui la sanità; concorda con la Commissione sul fatto che i cittadini europei dovrebbero disporre di un accesso sicuro a un registro elettronico completo dei propri dati sanitari e che dovrebbero mantenere il controllo sui dati personali sanitari e avere la possibilità di condividerli in sicurezza con i soggetti terzi autorizzati, mentre l'accesso non autorizzato dovrebbe essere vietato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati; sottolinea che le compagnie di assicurazione o qualsiasi altro fornitore di servizi autorizzato ad avere accesso alle informazioni archiviate nelle applicazioni della sanità elettronica non dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i dati delle suddette applicazioni allo scopo di discriminare, anche nella fissazione dei prezzi, poiché ciò sarebbe in contrasto con il diritto fondamentale di accesso alla salute; |
33. |
ricorda che il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del RGPD è in linea di principio vietato, con alcune rigorose eccezioni, che comportano norme specifiche in materia di trattamento e prevedono sempre l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; evidenzia le conseguenze potenzialmente disastrose e irreversibili per gli interessati derivanti da un trattamento indebito o non sicuro di dati sensibili; |
34. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di creare un mercato unico europeo dei dati, compreso uno spazio comune europeo dei dati sulla mobilità e ne riconosce l'enorme potenziale economico; |
35. |
evidenzia che tale spazio europeo dei dati rivestirebbe un interesse particolare per i settori europei dei trasporti e della logistica, in quanto ha il potenziale di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e gestione dei flussi di traffico di merci e di passeggeri e di utilizzare meglio e in modo più efficiente le infrastrutture e le risorse nell'intera rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); |
36. |
sottolinea altresì che tale spazio europeo dei dati garantirebbe anche un miglioramento della visibilità nella catena di approvvigionamento, la gestione in tempo reale dei flussi di traffico e di carico, l'interoperabilità e la multimodalità, nonché la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi nella rete TEN-T, in particolare per le sezioni transfrontaliere; |
37. |
sottolinea che la condivisione dei dati potrebbe migliorare l'efficienza della gestione del traffico e della sicurezza in tutti i modi di trasporto; evidenzia i potenziali vantaggi della condivisione dei dati, ad esempio la navigazione in tempo reale per evitare il traffico e la notifica in tempo reale dei trasporti pubblici in ritardo, per risparmiare ore lavorative aggiuntive, migliorare l'efficienza ed evitare le strozzature; |
38. |
propone che, nel processo di creazione di un quadro normativo per lo scambio interoperabile dei dati nel trasporto ferroviario, la Commissione riveda il regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (27) e il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea (28); |
39. |
si compiace del sostegno della Commissione a favore della creazione di uno spazio comune europeo di dati sull'agricoltura; rammenta il potenziale dei dati relativi all'agricoltura e di un accesso ampio agli stessi al fine di accrescere la sostenibilità, la competitività e l'utilizzo delle risorse lungo le intere catene del settore agroalimentare e forestale, contribuire allo sviluppo di tecniche innovative e sostenibili, migliorare l'accesso alle pertinenti informazioni per i consumatori e ridurre gli sprechi alimentari e l'impronta ecologica del settore; esorta le autorità competenti degli Stati membri a investire nello sviluppo di strumenti per la raccolta e il trattamento dei dati per i sottosettori agricoli, così come per i dati relativi alle esportazioni e alle importazioni, tra l'altro, di prodotti e beni agricoli, e a potenziare i suddetti strumenti; |
40. |
invita la Commissione a esplorare i potenziali meriti e la portata della creazione di spazi comuni europei di dati per le industrie e i settori culturali e creativi e per il patrimonio culturale; sottolinea che nel settore culturale si riscontrano quantità significative di dati riutilizzabili che, in combinazione con altre fonti, comprese le fonti aperte di dati e l'analisi dei dati, potrebbero aiutare le istituzioni culturali; |
41. |
chiede la creazione di uno spazio europeo di dati per il turismo, con l'obiettivo di aiutare tutti i soggetti che operano nel settore, in particolare le PMI, a trarre vantaggio dalle grandi quantità di dati nell'attuazione di politiche e progetti a livello regionale e locale, facilitando la ripresa e stimolando la digitalizzazione; |
42. |
sostiene l'iniziativa della Commissione volta a introdurre un approccio rigorosamente definito a livello di UE nei confronti dell'altruismo dei dati e a stabilire una definizione e regole chiare in materia di altruismo dei dati, in conformità dei principi dell'UE sulla protezione dei dati, segnatamente la limitazione delle finalità, che impone che i dati siano trattati per «finalità specifiche, esplicite e legittime»; sostiene la proposta della Commissione, secondo cui l'altruismo dei dati dovrebbe sempre essere subordinato al consenso informato e revocabile in qualsiasi momento; sottolinea che i dati donati nell'ambito dell'altruismo dei dati sono destinati a essere trattati per finalità di interesse generale e non dovrebbero essere utilizzati per perseguire interessi esclusivamente commerciali; |
43. |
chiede che il quadro di governance relativo ai dati promuova il principio dei dati per il bene pubblico, tutelando sempre, nel contempo, i diritti dei cittadini dell'UE; |
44. |
sottolinea che le persone non dovrebbero subire pressioni affinché condividano i loro dati e che tale decisione non deve essere legata a benefici o vantaggi diretti per quanti scelgono di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali; |
Legge sui dati, accesso e interoperabilità
45. |
esorta la Commissione a presentare una legge sui dati per incoraggiare e consentire in tutti i settori un flusso di dati più ampio ed equo da impresa a impresa (B2B), dall'impresa alla pubblica amministrazione (B2G), dalla pubblica amministrazione all'impresa (G2B) e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione (G2G); |
46. |
incoraggia la Commissione a promuovere una cultura di condivisione dei dati e programmi volontari di condivisione dei dati, come l'attuazione delle migliori prassi, accordi contrattuali standard equi e misure di sicurezza; osserva che la condivisione volontaria dei dati dovrebbe essere resa possibile da un solido quadro legislativo che garantisca la fiducia e incoraggi le imprese a mettere i dati a disposizione di altri, in particolare a livello transfrontaliero; esorta la Commissione a chiarire i diritti di utilizzo, in particolare in contesti di mercato B2B e B2G; invita la Commissione a incentivare le imprese a scambiare i propri dati, siano essi originali, derivati o co-generati, eventualmente mediante un sistema di ricompensa e altri incentivi, rispettando nel contempo i segreti commerciali, i dati sensibili e i DPI; incoraggia la Commissione a sviluppare approcci collaborativi alla condivisione di dati e accordi standardizzati in materia di dati, al fine di accrescere la prevedibilità e l'affidabilità; sottolinea la necessità che i contratti stabiliscano obblighi e responsabilità chiari relativamente all'accesso, al trattamento, alla condivisione e all'archiviazione dei dati, al fine di limitare l'uso improprio di tali dati; |
47. |
osserva che gli squilibri di mercato derivanti dalla concentrazione dei dati limitano la concorrenza, aumentano le barriere di ingresso al mercato e riducono un più ampio accesso ai dati e il loro utilizzo; osserva che gli accordi contrattuali B2B non garantiscono necessariamente alle PMI un accesso adeguato ai dati, a causa delle asimmetrie nel potere negoziale o nelle conoscenze; rileva che in circostanze specifiche, quali gli squilibri sistematici nelle catene del valore dei dati B2B, l'accesso ai dati dovrebbe essere obbligatorio, per esempio utilizzando API adeguatamente concepite che garantiscano un accesso equo agli operatori di tutte le dimensioni o attuando norme in materia di concorrenza volte a contrastare le pratiche B2B sleali o illegali; sottolinea che tali squilibri si riscontrano in diversi settori; |
48. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare i diritti e gli obblighi degli operatori relativamente all'accesso ai dati che hanno contribuito a generare e a migliorare la loro consapevolezza, in particolare per quanto concerne il diritto di accesso ai dati, il diritto di portabilità nonché il diritto di chiedere ad un'altra parte di cessare l'utilizzo dei suddetti dati, di correggerli o cancellarli, indentificando nel contempo i titolari e definendo la natura di tali diritti; invita la Commissione a chiarire il diritto degli operatori a trarre beneficio dal valore economico creato dalle applicazioni addestrate con l'ausilio dei dati che hanno contribuito a generare; |
49. |
ritiene importante garantire che l'assistenza tecnica e giuridica sia agevolata per le imprese, in particolare le microimprese, le PMI e le start-up, sia a livello nazionale che a livello di UE, per esempio nell'ambito dei poli europei dell'innovazione digitale nel quadro del programma Europa digitale, al fine di potenziare l'utilizzo e la condivisione dei dati e migliorare il rispetto del RGPD; ritiene che l'accesso ai dati co-generati dovrebbe essere offerto con modalità che tutelino i diritti fondamentali, favoriscano parità di condizioni e promuovano il coinvolgimento delle parti sociali anche a livello di impresa; sottolinea che tali diritti di accesso devono essere resi tecnicamente possibili e concessi attraverso interfacce standardizzate; |
50. |
invita tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, nonché le amministrazioni locali e regionali, a dare l'esempio e a introdurre servizi in tempo reale e una politica basata su dati in tempo reale; sottolinea che la digitalizzazione rappresenta un'opportunità per le pubbliche amministrazioni di ridurre gli oneri amministrativi superflui e affrontare la rigida compartimentazione in seno agli organi e alle autorità pubblici, al fine di gestire in modo più efficace i dati non personali, il che andrà a vantaggio dello sviluppo e della fornitura di servizi pubblici; |
51. |
chiede che gli utilizzi secondari dei dati personali anonimizzati in modo sicuro e l'uso di tecnologie avanzate di rafforzamento e tutela della vita privata siano incrementati e migliorati, segnatamente negli scambi G2B/G2G, al fine di stimolare l'innovazione e la ricerca e di migliorare i servizi nel pubblico interesse; sottolinea la necessità di strumenti che garantiscano che i succitati usi secondari rispettino sempre pienamente il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata; sottolinea che l'accesso ai dati non preclude la tutela della vita privata; |
52. |
sottolinea inoltre che qualsiasi utilizzo di dati personali aggregati provenienti dai social media deve essere conforme al GDPR oppure subire un processo di anonimizzazione realmente irreversibile; chiede alla Commissione di promuovere le migliori prassi in materia di tecniche di anonimizzazione e di stimolare ulteriormente la ricerca sul processo di inversione dell'anonimizzazione e sulle modalità per contrastarlo; invita il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ad aggiornare i propri orientamenti al riguardo; invita, tuttavia, alla cautela circa il ricorso all'anonimizzazione come tecnica per tutelare la vita privata, dato che in alcuni casi è praticamente impossibile ottenere un'anonimizzazione completa; |
53. |
pone l'accento sul ruolo del settore pubblico nella promozione di un'economia dei dati innovativa e competitiva; sottolinea la necessità, in tale contesto, di evitare lock-in tecnologici o legati ai fornitori di servizi per i dati raccolti pubblicamente o per i dati di interesse pubblico generale raccolti da imprese private; chiede che le procedure di appalto pubblico e i programmi di finanziamento prevedano diritti di accesso successivo ai dati e requisiti in materia di interoperabilità e portabilità basati su norme tecniche comuni; sostiene l'utilizzo di standard aperti, software e hardware open source, piattaforme open source e, se del caso, API aperte e adeguatamente concepite nell'ottica di conseguire l'interoperabilità; sottolinea la necessità di salvaguardare e promuovere l'accesso delle PMI e, in particolare, delle start-up agli appalti pubblici nel contesto della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, per favorire la creazione di un settore digitale europeo dinamico e competitivo; |
54. |
evidenzia che la condivisione dei dati dovrebbe potenziare la concorrenza e incoraggia la Commissione a garantire la parità di condizioni nel mercato unico dei dati; |
55. |
invita la Commissione a definire ulteriormente, nell'ambito della condivisione dei dati B2G, le circostanze, le condizioni e gli incentivi in base a cui il settore privato dovrebbe essere obbligato a condividere i dati con il settore pubblico, per esempio in ragione della necessità di tali dati per l'organizzazione di servizi pubblici basati sui dati; sottolinea che i regimi di condivisione obbligatoria di dati B2G, per esempio in casi di forza maggiore, dovrebbero avere un ambito di applicazione e un calendario chiaramente definiti ed essere basati su norme e obblighi chiari, onde evitare la concorrenza sleale; |
56. |
chiede un miglior coordinamento tra gli Stati membri per facilitare la condivisione di dati G2G e il flusso transfrontaliero di dati tra settori, attraverso il dialogo tra la pubblica amministrazione e le parti interessate, con l'obiettivo di definire un approccio collettivo ai dati sulla base dei principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità; invita la Commissione a valutare le opportunità di conservazione dei dati su larga scala; |
57. |
ricorda alla Commissione e agli Stati membri la necessità di attuare pienamente la direttiva relativa all'apertura dei dati, migliorarne l'attuazione in termini di qualità e pubblicazione dei dati e rispettarne gli obiettivi in sede di negoziazione dell'atto di esecuzione sugli insiemi di dati di valore elevato; chiede che tali insiemi di dati includano, tra l'altro, un elenco dei registri delle aziende e delle imprese; sottolinea i vantaggi per la società derivanti dalla promozione di un migliore accesso ai dati del settore pubblico con modalità che ne rafforzino la fruibilità in tutta l'UE; invita la Commissione a prevedere un solido legame tra tali insiemi di dati di elevato valore, la prossima legislazione in materia di dati e l'introduzione degli spazi comuni europei di dati; |
58. |
sottolinea l'importanza, sia per la società sia per l'economia, di un vasto riutilizzo dei dati del settore pubblico, che dovrebbero essere, per quanto possibile, in tempo reale o almeno aggiornati e di facile accesso e trattamento, grazie a formati leggibili meccanicamente e caratterizzati da facilità di fruizione; incoraggia la Commissione a coordinarsi con gli Stati membri al fine di agevolare la condivisione di insiemi di dati non sensibili generati dal settore pubblico in formati leggibili meccanicamente oltre a quanto richiesto dalla direttiva sull'apertura dei dati, in forma gratuita, laddove possibile, o a prezzo di costo, e a pubblicare orientamenti relativi a un modello comune di condivisione dei dati nel rispetto degli obblighi del RGPD; incoraggia la Commissione, pur mantenendo la flessibilità degli aggiornamenti di insiemi di dati di elevato valore, ad ampliare l'ambito di applicazione della direttiva relativa all'apertura dei dati a ulteriori insiemi di dati pubblici e ad attuare il principio della trasparenza digitale implicita dei dati del settore pubblico, onde incoraggiare gli Stati membri a pubblicare i dati grezzi digitali esistenti in tempo reale; |
59. |
osserva che il rapido sviluppo di soluzioni digitali moderne per i trasporti e il turismo, come i veicoli autonomi e i sistemi di trasporto intelligenti (STI), è impossibile senza la definizione, a livello europeo, di formati comuni, uniformi e strutturati di dati leggibili meccanicamente, che dovrebbero essere basati su standard di registrazione aperti; |
60. |
invita la Commissione a individuare e istituire un registro volontario, aperto e interoperabile di dati ambientali, sociali e relativi alla governance (ESG) sui risultati delle imprese in materia di sostenibilità e responsabilità, il che risulta fondamentale per garantire investimenti sostenibili e consentirebbe di accrescere la trasparenza della sostenibilità e della responsabilità delle imprese, onde permettere loro di dimostrare al meglio le misure adottate per conseguire gli obiettivi del Green Deal; invita la Commissione a valutare quali insiemi di dati siano fondamentali per la transizione ecologica e sostiene, in particolare, l'apertura dei dati privati laddove ciò sia giustificato per finalità di ricerca pubblica; |
Infrastruttura
61. |
invita la Commissione e gli Stati membri, nell'ottica di rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione, a promuovere la ricerca e l'innovazione, a lavorare alla messa a punto di tecnologie che agevolino la collaborazione aperta e la condivisione e l'analisi dei dati e a investire nel rafforzamento delle capacità, in progetti ad impatto elevato, nell'innovazione e nella diffusione delle tecnologie digitali, rispettando nel contempo il principio della neutralità tecnologica; |
62. |
sottolinea che l'emergenza in atto legata alla COVID-19 ha portato alla luce le lacune e le vulnerabilità dell'era digitale, sia a livello di Unione che dei singoli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a far fronte efficacemente al divario digitale, sia tra gli Stati membri che all'interno degli stessi, migliorando l'accesso alla banda larga ad alta velocità, a reti ad altissima capacità e ai servizi delle TIC, anche nelle zone più periferiche e nelle zone rurali abitate, promuovendo così la coesione e lo sviluppo economico e sociale; pone in evidenza il potenziale ruolo della connettività satellitare nelle zone periferiche; |
63. |
ricorda che il successo delle strategie dell'Unione in materia di dati e IA dipende dal più ampio ecosistema delle TIC, dalla chiusura del divario digitale, dall'accelerazione degli sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda l'Internet degli oggetti, l'IA, le tecnologie di cibersicurezza, la fibra, il 5G, il 6G, l'informatica quantistica e l'edge computing, la robotica, le tecnologie di registro distribuito, tra cui le block chain, i gemelli digitali, la computazione ad elevato rendimento, le tecnologie di elaborazione visiva e la connettività intelligente alla periferia della rete, per esempio mediante inviti aperti su larga scala per progetti che combinino l'edge computing e l'Internet degli oggetti; sottolinea che il progresso tecnologico basato sul trattamento dei dati e l'interconnessione di prodotti e servizi digitali deve essere sostenuto da norme etiche giuridicamente vincolanti per attenuare le minacce alla vita privata e alla protezione dei dati; |
64. |
riconosce l'attuale successo dell'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni; ritiene che sia uno strumento importante per lo scambio di informazioni e dati tra gli scienziati e i ricercatori e, più in generale, tra gli attori pubblici e privati; accoglie con favore la proposta della Commissione di mantenere e far progredire il ruolo guida dell'Europa nel supercalcolo e nel calcolo quantistico; |
65. |
sottolinea che il settore digitale ha notevoli potenzialità per contribuire alla riduzione delle emissioni globali di carbonio; osserva che secondo le stime il settore è responsabile di oltre il 2 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra; sottolinea che la continua espansione del settore deve essere accompagnata da un'attenzione particolare all'efficienza energetica e delle risorse per contrastare gli effetti ambientali; rileva che le nuove soluzioni tecnologiche, come la fibra (rispetto al rame) e la programmazione efficiente dal punto di vista energetico, comportano un'impronta di carbonio molto minore; sottolinea la necessità di migliorare l'uso e la circolarità delle materie prime essenziali, riducendo e riciclando nel contempo i rifiuti elettronici; |
66. |
sottolinea che i centri dati rappresentano una quota crescente del consumo mondiale di energia elettrica, con un probabile ulteriore aumento in assenza di interventi; prende atto dell'obiettivo della Commissione di realizzare entro il 2030 centri di dati ad alta efficienza energetica, sostenibili e neutri dal punto di vista climatico; sostiene la promozione delle soluzioni innovative migliori disponibili, la minimizzazione dei rifiuti e le tecniche di archiviazione verde dei dati, concentrandosi in particolare sulle sinergie tra teleriscaldamento e teleraffreddamento e utilizzando il calore di scarto generato nei centri dati per il raffreddamento allo scopo di mitigare l'impatto dei centri dati in termini di ambiente, risorse ed energia utilizzata; chiede maggiore trasparenza per i consumatori in merito alle emissioni di CO2 derivanti dall'archiviazione e dalla condivisione dei dati; |
67. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere mercati concorrenziali rafforzando nel contempo le imprese europee e a sostenere lo sviluppo dell'offerta europea nel settore del cloud; accoglie con favore le iniziative della Federazione europea per il cloud computing, come l'alleanza europea per i dati e i cloud industriali e le iniziative di finanziamento nonché il progetto GAIA-X, che mirano a sviluppare un'infrastruttura di dati federata e a creare un ecosistema che consenta la scalabilità, l'interoperabilità e l'autodeterminazione dei fornitori di dati fin dalla progettazione, al fine di garantire l'autodeterminazione delle organizzazioni o degli individui nel prendere controllo sui propri dati; sostiene la competitività dei mercati dell'UE nei settori IaaS, PaaS e SaaS e nello sviluppo di servizi e applicazioni cloud specializzati e di nicchia; esorta la Commissione a restare vigile sui potenziali abusi del potere di mercato da parte di attori dominanti che operano nelle strutture di mercato oligopolistiche nell'Unione che potrebbero impedire la concorrenza o la scelta dei consumatori; sottolinea che le infrastrutture cloud dovrebbero essere basate sui principi della fiducia, dell'apertura, della sicurezza, dell'interoperabilità e della portabilità; sottolinea che i principi di portabilità dei dati dovrebbero superare, nella misura necessaria, le differenze nelle infrastrutture e nelle pratiche dei fornitori di servizi informatici, al fine di garantire che i dati degli utenti siano trasferiti in modo efficace; osserva che gli utenti possono non avere esattamente la stessa configurazione e lo stesso servizio quando trasferiscono i loro dati da un fornitore a un altro; |
68. |
invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ad accelerare lo sviluppo di un «codice di norme cloud» che stabilisca principi per la fornitura di servizi cloud competitivi nell'Unione, rappresenti un quadro solido per migliorare la chiarezza e facilitare la conformità dei servizi cloud, e obblighi, tra l'altro, i fornitori di servizi a rivelare dove sono trattati e conservati i dati, garantendo nel contempo agli utenti la sovranità sui loro dati; osserva che tale corpus di norme dovrebbe inoltre consentire agli utenti di migrare i loro dati senza soluzione di continuità attraverso interfacce interoperabili verso altri fornitori di servizi; ritiene che dovrebbe puntare a impedire lock-in tecnologici, in particolare negli appalti pubblici; ritiene che il ricorso ai documenti normativi del Comitato europeo di normazione (CEN Workshop Agreements — CWA) in settori specifici, come i servizi cloud, rappresenti un modo per aumentare l'efficienza nella creazione di norme armonizzate; sottolinea che, sebbene la scelta di un operatore cloud spetti alle imprese e ai consumatori, tutti gli operatori cloud, quando sono stabiliti o agiscono nell'UE, devono rispettare le norme, le norme e gli standard dell'UE e la loro conformità dovrebbe essere monitorata; rileva che qualora un operatore dell'UE utilizzi servizi cloud ubicati in paesi non UE, è importante garantire l'applicazione dello stesso elevato livello di tutela giuridica previsto nell'UE in caso di controversie, comprese quelle in materia di proprietà intellettuale; |
69. |
sostiene il lavoro della Commissione volto a sfruttare la revisione degli orientamenti orizzontali e verticali sulla concorrenza per introdurre nuovi strumenti volti a limitare l'eccessiva concentrazione del mercato, inerente ai mercati dei dati, compresi il monitoraggio continuo dei mercati a rischio e, ove necessario, la regolamentazione ex ante; |
70. |
sottolinea l'importanza della fiducia e di un quadro più solido in materia di cibersicurezza per un'economia dei dati stabile, oltre a una cultura della sicurezza per le entità che trattano grandi quantità di dati; sottolinea l'importanza di un'infrastruttura digitale all'avanguardia e invita la Commissione e gli Stati membri a investire insieme per garantirne la piena diffusione; chiede sostegno per l'ulteriore sviluppo della tecnologia di condivisione sicura dei dati, ad esempio attraverso una tecnologia sicura come il «multi-party computing» e la crittografia; esorta la Commissione a presentare agli operatori del mercato di tutte le dimensioni, comprese le microimprese e le SME, soluzioni e norme adeguate in materia di cibersicurezza che incoraggino la trasparenza; sostiene, in tale contesto, l'approccio comune e coordinato riguardo al pacchetto di strumenti dell'UE per la cibersicurezza del 5G e la diffusione sicura del 5G nell'UE; |
71. |
invita la Commissione a promuovere audit sul rischio di abusi, la vulnerabilità e l'interoperabilità delle infrastrutture per la condivisione dei dati; richiama l'attenzione sui costi significativi e in rapido aumento generati dagli attacchi informatici; ricorda che una maggiore connettività può aumentare le minacce e la criminalità informatiche, nonché il terrorismo informatico e il rischio di incidenti naturali e tecnologici, come quelli che interessano i segreti commerciali; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta della Commissione di rivedere la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (29) e di istituire un nuovo Centro di competenza dell'UE in materia di cibersicurezza, al fine di migliorare la ciberresilienza e rispondere più efficacemente agli attacchi informatici; |
72. |
sottolinea che la diffusione sicura di prodotti e servizi negli ecosistemi europei dell'Internet delle cose alimentati con dati, rivolti ai consumatori e industriali dovrebbe includere la sicurezza e la tutela della vita privata fin dalla progettazione; incoraggia l'uso di strumenti per migliorare la trasparenza; sostiene l'ambizione della Commissione di sviluppare un «passaporto per i prodotti» digitali; |
73. |
sottolinea che è importante che le autorità competenti in materia di vigilanza del mercato dispongano del potere necessario per accedere ai dati pertinenti, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2019/1020 (30), qualora abbiano motivo di sospettare l'esistenza di pratiche potenzialmente illegali, al fine di rafforzare le loro azioni e garantire un controllo sufficiente della sicurezza dei prodotti; sottolinea la necessità di salvaguardare la sicurezza e la protezione dei dati consultati dalle autorità di vigilanza; |
74. |
chiede il monitoraggio dell'attuazione della normativa in materia di trasporti, in particolare il regolamento (UE) 2020/1056, la direttiva (UE) 2019/1936 e il regolamento (UE) 2019/1239, al fine di garantire il sostegno alle imprese, promuovere la digitalizzazione e migliorare lo scambio di dati tra imprese e amministrazioni (B2A), B2C, B2B, B2G e G2B; |
Ricerca, abilità, competenza e IA
75. |
riconosce il potenziale dell'accesso ai dati per accelerare la ricerca scientifica e i programmi di istruzione; valuta positivamente il lavoro della Commissione volti a consentire la condivisione dei dati a fini di ricerca e di istruzione; accoglie con favore lo sviluppo del cloud europeo per la scienza aperta in quanto ambiente aperto, affidabile e federato in Europa per l'archiviazione, la condivisione e il riutilizzo transfrontalieri dei dati di ricerca; sostiene la promozione dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici conformemente al principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario»; evidenzia il valore degli accordi di partenariato strategico tra le università per promuovere ulteriormente la cooperazione nei vari campi della scienza dei dati; |
76. |
sottolinea l'importanza di raggiungere un elevato livello di alfabetizzazione digitale complessiva e di promuovere attività di sensibilizzazione del pubblico; sottolinea che il potenziale di crescita dell'Unione dipende dalle competenze della sua popolazione e forza lavoro; invita pertanto gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'ingegneria dei software, attirando talenti verso le TIC e l'alfabetizzazione informatica per tutti, al fine di costruire un know-how europeo incentrato sulle tecnologie di prossima generazione e all'avanguardia; sottolinea la necessità che il personale delle autorità di contrasto e dell'amministrazione giudiziaria disponga di competenze digitali adeguate che sono fondamentali per la digitalizzazione del sistema giudiziario in tutti gli Stati membri; osserva che la Commissione ha proposto obiettivi ambiziosi per le competenze digitali nell'UE attraverso il piano d'azione per l'istruzione digitale e ricorda la necessità di monitorare da vicino l'attuazione, lo sviluppo e le prestazioni di tale piano; |
77. |
sottolinea che l'accesso competitivo ai dati e la facilitazione dell'uso transfrontaliero dei dati sono della massima importanza per lo sviluppo dell'IA, che si basa su una maggiore disponibilità di dati di elevata qualità per creare insiemi di dati non personali in grado di addestrare algoritmi e migliorarne le prestazioni; |
78. |
evidenzia che l'attuazione della strategia europea per i dati deve trovare un equilibrio tra, da un lato, la promozione di un uso e una condivisione più ampi dei dati e, dall'altro, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e dei segreti commerciali ma anche di diritti fondamentali quali la privacy; sottolinea che i dati utilizzati per l'addestramento degli algoritmi di IA si basano talvolta su dati strutturati quali banche dati, opere protette dal diritto d'autore e altre creazioni che beneficiano della protezione della proprietà intellettuale e che generalmente potrebbero non essere considerate come dati; |
79. |
osserva che l'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore come dati di entrata deve essere valutato alla luce delle norme esistenti e dell'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati prevista dalla direttiva sul diritto d'autore (31), nonché dei diritti correlati nel mercato unico digitale; invita la Commissione a elaborare orientamenti sulle modalità per rendere pubblicamente disponibile per tutti, in modo centralizzato, la possibilità di riservare i diritti; |
80. |
afferma che la Commissione dovrebbe ulteriormente valutare se siano necessarie modifiche del quadro giuridico esistente in materia di procedura civile, così da ridurre gli attuali ostacoli agli investimenti per gli investitori privati; invita, in tal senso, la Commissione a garantire un seguito immediato e adeguato alla risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 concernente norme minime comuni di procedura civile (32); |
81. |
sottolinea la necessità di evitare che tutti i tipi di condizionamento, in particolare quelli di genere, si riflettano inavvertitamente nelle applicazioni basate su algoritmi; incoraggia a tal fine la trasparenza degli algoritmi, dei sistemi di intelligenza artificiale e della progettazione delle applicazioni; |
82. |
ricorda che, a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, i cittadini dell'UE hanno il diritto di ricevere una spiegazione e di contestare le decisioni adottate da algoritmi al fine di ridurre l'incertezza e l'opacità, mentre occorre prestare particolare attenzione al benessere e alla trasparenza nella vita lavorativa; |
83. |
ritiene che, sebbene gli attuali principi di responsabilità e la vigente normativa in materia di responsabilità, neutra sotto il profilo tecnologico, siano in generale adeguati per l'economia digitale e la maggior parte delle tecnologie emergenti, vi siano comunque casi, come quelli riguardanti gli operatori di sistemi di IA, in cui si rendono necessarie norme nuove o supplementari in materia di responsabilità al fine di migliorare la certezza giuridica e assicurare un sistema di indennizzo adeguato per le persone interessate in caso di utilizzo illegittimo dei dati; |
84. |
esorta la Commissione a realizzare una valutazione globale di potenziali analoghe lacune giuridiche in relazione alla responsabilità in materia di dati, ad esempio per i danni imputabili o meno all'IA e riconducibili a carenze o imprecisioni degli insiemi di dati, come pure a valutare eventuali adeguamenti degli attuali sistemi di responsabilità prima di presentare nuove proposte legislative; |
85. |
invita la Commissione a promuovere le migliori pratiche nell'ambito dell'istruzione scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica (STEM), con particolare attenzione alla parità di genere, nonché al coinvolgimento e all'occupazione delle donne nel settore tecnologico; |
86. |
accoglie con favore l'Europa digitale, Orizzonte Europa, il programma spaziale e il meccanismo per collegare l'Europa, nonché i poli europei dell'innovazione digitale, che aiuteranno le imprese europee a stare al passo con le opportunità della transizione digitale; sottolinea l'importanza dei finanziamenti destinati alla ricerca quantistica nell'ambito di Orizzonte Europa; ricorda inoltre il ruolo che il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe svolgere nel contribuire all'agenda digitale; |
87. |
chiede finanziamenti pubblici e privati, in particolare per le microimprese e le PMI, al fine di sostenere la transizione digitale e sfruttare appieno le potenzialità dell'economia dei dati nonché integrare le tecnologie e le competenze digitali; sottolinea che garantire condizioni di parità per le microimprese e le PMI non solo prevede l'accesso ai dati, ma comporta anche le competenze necessarie per eseguire l'analisi e per estrarre conoscenze da tali informazioni; |
88. |
invita le parti sociali a esaminare le potenzialità offerte dalla digitalizzazione, dai dati e dall'IA per aumentare la produttività sostenibile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, migliorare il benessere delle maestranze e investire nel perfezionamento, la riconversione e la qualificazione professionali, nell'apprendimento continuo e in programmi di alfabetizzazione digitale; osserva che la sensibilizzazione, l'istruzione e la trasparenza in merito alle tecnologie basate sui dati sono importanti per consentire ai cittadini dell'UE di comprendere e partecipare all'equa attuazione di tali tecnologie; sottolinea che i dipendenti dovrebbero avere il diritto di sapere dove e come i loro dati sono raccolti, utilizzati, conservati o condivisi; chiede la prevenzione di una sorveglianza sproporzionata e indebita sul lavoro; ritiene che i sindacati nazionali dovrebbero essere maggiormente coinvolti nella formulazione di raccomandazioni e orientamenti in materia di protezione dei dati e della vita privata sul luogo di lavoro; |
Norme mondiali
89. |
ritiene che le norme mondiali relative all'utilizzo dei dati siano inadeguate; invita la Commissione a presentare un'analisi comparativa del contesto normativo nei paesi terzi; osserva che le imprese europee che operano in alcuni paesi terzi sono sempre maggiormente confrontate a ostacoli ingiustificati e a restrizioni digitali; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi con i paesi terzi che condividono gli stessi principi nei consessi internazionali e multilaterali e nelle discussioni bilaterali e commerciali al fine di concordare nuove norme etiche e tecniche internazionali volte a disciplinare l'uso delle nuove tecnologie, quali l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il 5G e il 6G, che dovrebbero promuovere i valori, i diritti fondamentali, i principi, le norme e le norme dell'Unione e garantire che il suo mercato rimanga competitivo e aperto al resto del mondo; evidenzia la necessità di norme standard internazionali per promuovere la cooperazione globale al fine di rafforzare la protezione dei dati e predisporre trasferimenti di dati sicuri e adeguati nel pieno rispetto delle leggi e delle norme dell'UE e degli Stati membri; |
90. |
sottolinea che i trasferimenti di dati personali verso altre giurisdizioni devono sempre rispettare le disposizioni del RGPD, della direttiva LED e della Carta e tener conto delle raccomandazioni e degli orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) prima di qualsiasi trasferimento e possono aver luogo solo se vi è un livello sufficiente di protezione dei dati personali; |
91. |
chiede la libera circolazione dei dati tra l'Unione e i paesi terzi a condizione che siano rispettati la protezione dei dati, la vita privata, la sicurezza e altri interessi politici pubblici chiaramente definiti, debitamente giustificati e non discriminatori, ad esempio mediante decisioni in materia di adeguatezza; ritiene che il libero flusso di dati a livello transfrontaliero sia necessario per sfruttare appieno le potenzialità dell'economia dei dati e sottolinea che la salvaguardia del flusso di dati deve rimanere un fondamento degli obiettivi dell'Europa; è favorevole a consentire l'accesso a spazi comuni europei di dati alle parti interessate che rispettano pienamente tutta la pertinente legislazione dell'Unione; invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a negoziare nuove norme per l'economia digitale globale, compreso il divieto di requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati; ricorda l'importanza di compiere progressi nei negoziati sul commercio elettronico in seno all'Organizzazione mondiale del commercio e chiede l'inclusione di capitoli ambiziosi e completi sul commercio digitale negli accordi di libero scambio dell'UE; sostiene il ruolo attivo e la partecipazione dell'Unione ad altri consessi internazionali per la cooperazione internazionale in materia di digitalizzazione, quali le Nazioni Unite, l'OCSE, l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'UNESCO; |
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92. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 124 I del 17.4.2020, pag. 1.
(2) GU L 114 del 14.4.2020, pag. 7.
(3) GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56.
(4) GU L 134 del 31.5.2018, pag. 12.
(5) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(6) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59.
(7) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(8) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.
(9) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(10) GU C 202 I del 16.6.2020, pag. 1.
(11) Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
(12) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 37.
(13) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 163.
(14) GU C 50 del 9.2.2018, pag. 50.
(15) GU C 162 del 10.5.2019, pag. 2.
(16) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 2.
(17) GU C 345 del 13.10.2017, pag. 130.
(18) Comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 su una strategia europea per i dati, pag. 2.
(19) Come stabilito nella sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale.
(20) Agenzia austriaca per l'ambiente e Istituto Borderstep, relazione finale dello studio elaborato per la Commissione nel novembre 2020 dal titolo «Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market» (Tecnologie e politiche per il cloud computing efficienti sotto il profilo energetico per un mercato del cloud ecologico).
(21) GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33.
(22) GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1.
(23) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64.
(24) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(25) GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1.
(26) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
(27) GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.
(28) GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438.
(29) GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
(30) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.