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Document 52021DC0830

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Modello di accordo di lavoro di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624

COM/2021/830 final

Bruxelles, 21.12.2021

COM(2021) 830 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Modello di accordo di lavoro di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624


1.Introduzione

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio 1 , che ha istituito (con il nome di "Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea") l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito, l'"Agenzia"), comunemente nota come Frontex, ha stabilito che l'Agenzia "può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni [in esso] contemplate [...] nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato" 2 . La medesima disposizione è contenuta nel regolamento (UE) 2016/1624 3 , che nel 2016 ha sostituito il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, prevedendo però che gli accordi siano conclusi "conformemente alla normativa e alle politiche dell'Unione" 4 . Attualmente sono in vigore 18 accordi di lavoro con autorità di paesi terzi preposte alla gestione delle frontiere 5 , tutti redatti nel quadro del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, tranne due 6 .

2.Cooperazione con le autorità di paesi terzi

Nel 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1896 7 , comunemente noto come regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea (di seguito, il "regolamento"). A norma del regolamento, l'"Agenzia può, nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni [in esso] contemplate" 8 . Nel cooperare con le autorità di paesi terzi, l'Agenzia deve agire nell'ambito della politica dell'Unione in materia di azione esterna, con il supporto delle delegazioni dell'Unione e, se del caso, delle missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e di concerto con esse 9 . Il regolamento prevede che l'Agenzia agisca nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con le autorità dei paesi terzi su questioni connesse "alla gestione della cooperazione operativa" 10 . L'accordo di lavoro deve precisare la portata, la natura e la finalità della cooperazione 11 .

Prima di poter avviare negoziati formali su un accordo di lavoro, l'Agenzia deve ottenere l'approvazione della Commissione. Affinché un accordo di lavoro possa essere concluso ne occorre l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Le proposte di decisione del consiglio di amministrazione relative ad accordi di lavoro con paesi terzi richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentano lo Stato membro confinante con tale paese terzo 12 . Infine, l'Agenzia deve preliminarmente fornire al Parlamento europeo "informazioni dettagliate riguardo alle parti dell'accordo di lavoro e al contenuto previsto" ed è tenuta a rendere pubblici gli accordi di lavoro di propria iniziativa 13 .

3.Modello di accordo di lavoro

Il regolamento invita la Commissione ad elaborare un modello di accordo di lavoro previa consultazione dell'Agenzia, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del Garante europeo della protezione dei dati e di qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia pertinente dell'Unione 14 . Tale modello deve includere disposizioni relative ai diritti fondamentali e alle garanzie di protezione dei dati 15 .

Il modello contiene di conseguenza le seguenti disposizioni specifiche:

-l'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione dell'accordo di lavoro, nel quale rientra lo sviluppo graduale di una cooperazione operativa in vista di un partenariato operativo sostenibile nel settore della gestione integrata delle frontiere;

-l'articolo 2 descrive le finalità dell'accordo di lavoro, vale a dire promuovere un'attuazione efficace della gestione integrata delle frontiere, proteggere le frontiere esterne e facilitare l'attuazione dei rimpatri;

-l'articolo 3 illustra la vasta gamma di possibili modalità di cooperazione operativa tra le parti;

-l'articolo 4 mira a garantire il pieno e permanente rispetto dei diritti fondamentali in relazione all'applicazione dell'accordo di lavoro e affida al responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia e agli osservatori dei diritti fondamentali il compito di assicurare tale rispetto;

-l'articolo 5 consente alle parti di scambiarsi, condividere o divulgare informazioni nell'ambito della struttura di Eurosur alle condizioni da stabilire in un allegato dell'accordo;

-l'articolo 6 disciplina lo scambio di informazioni sensibili non classificate e vieta lo scambio di informazioni classificate senza che sia stato concluso un accordo amministrativo separato tra l'Agenzia e il paese terzo;

-l'articolo 7 contiene disposizioni sulla trasmissione ulteriore e sull'adeguata riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito del presente accordo;

-l'articolo 8 elenca le norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali;

-l'articolo 9 impone al paese terzo di informare proattivamente gli organi pertinenti dell'Unione qualora esso venga a conoscenza di accuse di frode, di corruzione o di altre attività illegali che possano ledere gli interessi dell'Unione europea;

-l'articolo 10 consente alle parti di concordare piani di cooperazione e di designare coordinatori per l'attuazione dell'accordo di lavoro;

-l'articolo 11 precisa che il finanziamento della partecipazione delle autorità del paese terzo ad attività organizzate o coordinate dall'Agenzia deve essere oggetto di un accordo distinto;

-l'articolo 12 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie inerenti all'interpretazione dell'accordo;

-l'articolo 13 sottolinea che un accordo di lavoro non costituisce uno strumento giuridicamente vincolante;

-l'articolo 14 descrive la procedura di applicazione, modifica e sospensione dell'accordo.

4.    Conclusioni

Il fatto che il regolamento imponga all'Agenzia di cooperare con i paesi terzi ai fini della gestione europea integrata delle frontiere e della politica in materia di migrazione sottolinea l'importanza di tale cooperazione nel consentire all'Agenzia di adempiere ai suoi compiti, rafforzare la sicurezza delle frontiere dell'Unione e promuovere le norme in materia di gestione europea integrata delle frontiere. Il modello di accordo di lavoro istituisce un quadro di cooperazione tra l'Agenzia e le autorità pertinenti dei paesi terzi preposte alla gestione delle frontiere. Per quanto sia opportuno che l'Agenzia utilizzi tale modello come punto di partenza nei negoziati per la conclusione dei vari accordi di lavoro con i paesi terzi, i testi finali di detti accordi varieranno necessariamente in funzione della diversa realtà di ciascun partner negoziale e dei diversi obiettivi dell'Unione in relazione ad esso. L'Agenzia dovrebbe nondimeno adoperarsi per preservare gli elementi essenziali del modello di accordo di lavoro durante tali negoziati.

 

(1)

     Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(2)

     Articolo 14 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio.    

(3)

     Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(4)

     Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.

(5)

     Servizio della guardia di frontiera del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa, servizio nazionale delle guardie di frontiera dell'Ucraina, servizio della guardia di frontiera della Moldova, ministero degli Affari interni della Georgia, ministero dell'Interno della Serbia, ministero dell'Interno dell'Albania, ministero della Sicurezza della BosniaErzegovina, dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, direzione della polizia del Montenegro, Comitato per i confini di Stato della Bielorussia, Agenzia dei servizi di frontiera del Canada, polizia nazionale di Capo Verde, servizio immigrazione della Nigeria, Consiglio di sicurezza nazionale dell'Armenia, ministero degli Affari esteri della Turchia, servizio nazionale di frontiera dell'Azerbaigian, ministero degli Affari interni del Kosovo, ministero degli Affari interni della Macedonia del Nord.

(6)

     Ministero degli Affari interni della Georgia e ministero dell'Interno dell'Albania.

(7)

     Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (PE/33/2019/REV/1) (GU 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(8)

     Articolo 73, paragrafo 1.

(9)

     Articolo 73, paragrafo 2.

(10)

     Articolo 73, paragrafo 4.

(11)

     Articolo 73, paragrafo 4.

(12)

     Articolo 100, paragrafo 3.

(13)

     Rispettivamente, articolo 76, paragrafo 4, e articolo 114, paragrafo 2.

(14)

     Articolo 76, paragrafo 2.

(15)

     Articolo 76, paragrafo 2.

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Bruxelles, 21.12.2021

COM(2021) 830 final

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Modello di accordo di lavoro di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624


Modello di accordo di lavoro che istituisce una 
cooperazione operativa tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e [
autorità di un paese terzo]

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito, l'"Agenzia"), istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea 1 (di seguito, il "regolamento"), rappresentata dal suo direttore esecutivo, […], da una parte,

e

[autorità del paese terzo], rappresentata da […], dall'altra,

di seguito denominati individualmente "la parte" o collettivamente "le parti",

intendono attuare una cooperazione operativa nelle modalità di seguito esposte:    

1.Ambito di applicazione

1.1Le parti sottolineano la necessità di sviluppare gradualmente la cooperazione operativa perseguita. L'obiettivo è adoperarsi per instaurare un partenariato operativo sostenibile nel settore della gestione integrata delle frontiere, anche per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale e della criminalità transfrontaliera, nonché in materia di rimpatri, conformemente ai quadri giuridici nazionali, dell'Unione e internazionali, ivi inclusi quelli relativi alla protezione dei dati personali.

2.Scopo

Le parti intendono cooperare al fine di promuovere un'attuazione efficace della gestione integrata delle frontiere, onde agevolare l'attraversamento legale delle frontiere, proteggere le frontiere esterne dell'Unione europea e di [paese terzo] da minacce quali l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera nonché facilitare l'attuazione degli obblighi di rimpatrio e di riammissione, nel pieno rispetto degli strumenti internazionali applicabili, in particolare [cancellare la dicitura inutile: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Convenzione e il Protocollo delle Nazioni Unite relativi allo status dei rifugiati del 1951 e la Convenzione sull'aviazione civile internazionale]. Tale cooperazione riguarderà:

a)la gestione delle frontiere, inclusi i controlli di frontiera, la ricerca e il salvataggio, la conoscenza situazionale, l'analisi dei rischi, lo scambio di informazioni, il rafforzamento delle capacità, la formazione, le attività di contrasto, il controllo della qualità e la ricerca e l'innovazione;

b)il rimpatrio, tra cui le attività precedenti al rimpatrio (ad esempio: la consulenza, l'identificazione e l'emissione dei documenti di viaggio), il rimpatrio volontario e non volontario delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese associato Schengen, le attività successive al rimpatrio (ad esempio: la riammissione effettiva e il reinserimento) e altre attività legate al rimpatrio.

3.Natura della cooperazione

3.1Nell'attuare la cooperazione operativa le parti rispettano i loro obblighi in materia di diritti fondamentali, in particolare quelli inerenti all'accesso alla protezione internazionale e al principio di non respingimento (non refoulement). Esse garantiscono, in particolare, che durante tutte le attività congiunte i diritti di tutte le persone, specialmente quelle che necessitano di protezione internazionale, i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani e altre persone vulnerabili, siano pienamente rispettati.

3.2La cooperazione tra le parti dovrebbe essere attuata conformemente all'acquis dell'Unione europea e al quadro giuridico che disciplina l'Agenzia, nell'ambito della politica dell'Unione europea in materia di azione esterna e conformemente al quadro giuridico di [paese terzo].

Scambio di informazioni

3.3Fatta salva l'applicazione delle rispettive norme sulla protezione dei dati, le parti possono condividere informazioni e prodotti di analisi al fine di migliorare la conoscenza situazionale comune, la cooperazione durante le attività operative e le analisi congiunte dei rischi ai fini della gestione integrata delle frontiere.

A tal fine, esse possono stabilire disposizioni particolari che disciplinino lo scambio di informazioni, se del caso in linea con le disposizioni di [inserire il riferimento all'allegato].

3.4Le parti possono nominare esperti in materia di analisi dei rischi e partecipare alle attività delle reti regionali preposte a tale analisi stabilite di comune accordo e coordinate dall'Agenzia.

Rafforzamento delle capacità

3.5Le parti possono cooperare nell'ambito di attività di formazione e di rafforzamento delle capacità volte a migliorare e sostenere la gestione integrata delle frontiere, comprese le misure di rimpatrio e reinserimento, l'attuazione del programma comune di base dell'Agenzia all'interno dei programmi nazionali di formazione delle guardie di frontiera e costiere nonché la cooperazione attraverso la rete di scuole partner dell'Agenzia.

3.6Le parti possono scambiarsi buone prassi e, a tal fine, intraprendere congiuntamente azioni e attività di formazione, anche nei settori della ricerca e dell'innovazione, del rimpatrio, della riammissione e del reinserimento, dello scambio di informazioni, della frode documentale, del controllo della qualità relativo alla gestione delle frontiere (comprese le valutazioni di vulnerabilità), del rafforzamento delle capacità (anche a fini investigativi), dell'identificazione delle persone attenzionate, dell'identificazione e dell'indirizzamento delle persone vulnerabili    e in altri settori di interesse comune.

3.7Le parti possono invitare i rispettivi rappresentanti a partecipare a progetti e attività di interesse comune, tra cui progetti pilota di innovazione tecnologica e dimostrazioni o prove tecnologiche.

3.8In cooperazione con le autorità competenti di [paese terzo] e con le autorità pertinenti degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi associati Schengen, e in sinergia con altre azioni, programmi e strumenti attuati con il sostegno dell'Unione europea, l'Agenzia può predisporre iniziative e realizzare progetti di assistenza tecnica e operativa per il miglioramento delle capacità di gestione integrata delle frontiere di [paese terzo] (anche migliorandone la capacità di prevenire e contrastare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera) nonché nel settore del rimpatrio.

Risposta operativa

3.9L'Agenzia può dispiegare in [paese terzo] il suo personale e membri delle squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea affinché partecipino, senza poteri esecutivi, ad attività operative sul territorio, quali definite nei piani operativi specifici concordati tra l'Agenzia e [paese terzo]. [Paese terzo] dovrebbe agevolare le procedure prescritte dalla sua legislazione nazionale per garantire al personale e ai membri delle squadre in missione nel territorio di [paese terzo] il diritto di soggiornavi per la durata del loro dispiegamento. A tal fine [paese terzo ospitante] può designare un punto di contatto. Ciascun piano operativo affronterà inoltre le questioni relative a privilegi e immunità.

3.10L'Agenzia può agevolare e promuovere la cooperazione tecnica e operativa tra altri programmi, azioni e strumenti attuati con il sostegno dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dei paesi associati Schengen e le autorità competenti di [paese terzo] in tutti i settori oggetto del mandato dell'Agenzia, inclusi la cooperazione riguardante le attività di contrasto e le funzioni della guardia costiera, l'individuazione dei casi di frode documentale e d'identità e altre attività operative previste nel quadro del ciclo programmatico dell'Unione europea/EMPACT sulla criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale.

3.11L'Agenzia può utilizzare i porti e gli aeroporti di [paese terzo] per attuare la cooperazione operativa (anche a supporto della sorveglianza delle frontiere, delle attività di ricerca e soccorso e del rimpatrio) mediante i mezzi marittimi e aerei definiti nel rispettivo piano operativo concordato con [autorità del paese terzo].

Rimpatrio e riammissione

3.12Le parti possono avviare una cooperazione nel settore del rimpatrio, della riammissione e del reinserimento in linea con le politiche e le norme dell'Unione esistenti, ai fini di un'attuazione efficace delle attività legate al rimpatrio e nel rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali. Ciò include, tra l'altro, la cooperazione in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, compresi il rimpatrio volontario e non volontario delle persone presenti senza autorizzazione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese associato Schengen, l'identificazione e l'esame dei documenti dei cittadini di paesi terzi oggetto delle procedure di rimpatrio e l'assistenza al reinserimento.

3.13Le parti possono condividere informazioni utili per i sistemi di rimpatrio di [paese terzo], degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi associati Schengen, conformemente ai punti da 5 a 8 del presente accordo di lavoro.

Osservatori

3.14Il personale delle autorità competenti di [paese terzo] può essere invitato a partecipare a progetti pilota dell'Agenzia.

3.15L'Agenzia può invitare esperti appartenenti alle autorità competenti di [paese terzo] a partecipare in qualità di osservatori alle sue attività, incluse le attività operative ospitate da Stati membri dell'Unione europea, paesi associati Schengen o altri paesi, previo accordo dello Stato o degli Stati ospitanti. Le parti dovrebbero concordare le modalità particolareggiate di tale partecipazione e queste dovrebbero essere tenute in considerazione nel piano d'attuazione o nel piano operativo dell'attività o dell'operazione, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e la cooperazione durante la partecipazione, a seconda dei casi. Tali modalità dovrebbero essere pienamente conformi alle disposizioni applicabili del diritto nazionale e dell'Unione, in particolare quelle relative ai diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati.

3.16 [L'autorità del paese terzo] può invitare esperti appartenenti all'Agenzia a partecipare in qualità di osservatori ad attività contemplate dal presente accordo di lavoro.

Eventi e attività

3.17Le parti possono invitarsi reciprocamente a partecipare a riunioni e/o altri eventi destinati alle autorità preposte alla gestione delle frontiere e al rimpatrio.

Scambio di funzionari di collegamento

3.18L'Agenzia può dispiegare funzionari di collegamento in [paese terzo] nel rispetto delle disposizioni giuridiche pertinenti applicabili, rispettivamente, all'Agenzia e a [autorità del paese terzo].

3.19L'Agenzia può ricevere funzionari di collegamento provenienti da [paese terzo] secondo un criterio di reciprocità.

4.Diritti fondamentali

4.1Tutte le attività realizzate sulla base del presente accordo di lavoro saranno svolte in piena conformità degli obblighi delle parti di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della tratta di esseri umani, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto di accesso ai documenti, il diritto di asilo e di protezione contro l'allontanamento e l'espulsione, il principio di non respingimento (non refoulement) e di non discriminazione e i diritti dei minori.

4.2Chiunque partecipi alle attività realizzate sulla base del presente accordo di lavoro per conto di una parte si impegna, nell'ambito di tale partecipazione, a non discriminare le persone in base a fattori quali, ad esempio, il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualunque altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

4.3Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia può monitorare la conformità delle attività realizzate sulla base del presente accordo di lavoro alle norme applicabili in materia di diritti fondamentali, anche dando seguito a eventuali accuse di violazioni dei diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali, o il suo delegato, può effettuare visite in loco in [paese terzo]; può anche emettere un parere, chiedere un seguito adeguato e informare il direttore esecutivo dell'Agenzia di eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative a una data attività. [Paese terzo] sosterrà l'attività di monitoraggio del responsabile dei diritti fondamentali in base a quanto richiesto.

4.4Gli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia valuteranno la conformità ai diritti fondamentali delle attività operative svolte sulla base del presente accordo di lavoro. Gli osservatori dei diritti fondamentali potranno effettuare visite in tutte le aree pertinenti all'esecuzione di un'attività operativa. Gli osservatori dei diritti fondamentali forniranno inoltre consulenza e assistenza al riguardo e contribuiranno alla protezione e alla promozione dei diritti fondamentali nell'ambito della gestione integrata delle frontiere.

5.Scambio di informazioni nell'ambito di Eurosur

Le parti possono scambiarsi, condividere o divulgare informazioni ai sensi del presente accordo di lavoro nell'ambito di Eurosur nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato [inserire il riferimento all'allegato] del presente accordo di lavoro. [NB: gli allegati dovrebbero contenere condizioni pertinenti basate sulle disposizioni tipo di Eurosur.]

6.Scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili non classificate

6.1Lo scambio, la condivisione o la divulgazione tra le parti di informazioni classificate nell'ambito del presente accordo di lavoro saranno definiti in un accordo amministrativo distinto. 

6.2Lo scambio di informazioni sensibili non classificate nel quadro del presente accordo di lavoro:

a)sarà gestito dall'Agenzia conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione 2 ;

b)sarà sottoposto dalla parte che riceve le informazioni a un livello di protezione in termini di riservatezza, integrità e disponibilità equivalente a quello offerto dalle misure applicate a tali informazioni dalla parte che le comunica;

c)sarà effettuato tramite sistemi per lo scambio di informazioni che soddisfino i criteri di disponibilità, riservatezza e integrità relativi alle informazioni sensibili non classificate, come la rete di comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento.

6.3Le parti rispetteranno i diritti di proprietà intellettuale collegati a qualsiasi dato sottoposto a trattamento nell'ambito del presente accordo di lavoro.

7.Trasparenza

7.1La trasmissione ulteriore di tutte le informazioni ricevute avverrà secondo i rispettivi quadri giuridici, alle stesse condizioni applicabili alla trasmissione originaria e solo previa approvazione dell'altra parte.

7.2Le parti intendono adottare ogni misura necessaria ad assicurare l'adeguata riservatezza delle informazioni ricevute in applicazione del presente accordo di lavoro.

7.3Fermi restando il quadro giuridico dell'Unione europea riguardante la trasparenza delle attività dell'Agenzia, in particolare il diritto di accesso ai documenti, e la legislazione pertinente sulla trasparenza di [paese terzo], le parti intendono garantire che:

(a)le informazioni ricevute in applicazione del presente accordo di lavoro siano destinate a essere utilizzate esclusivamente per l'adempimento delle rispettive responsabilità riguardanti la gestione integrata delle frontiere e ai fini per i quali sono state trasferite;

(b)qualora una delle parti (il titolare) riceva, conformemente alle norme ad essa applicabili in materia di accesso del pubblico ai documenti, una richiesta di divulgazione di documenti provenienti dall'altra parte, il titolare sia tenuto a ottenere da tale altra parte l'autorizzazione preventiva alla diffusione di tali documenti.

8.Protezione dei dati personali

8.1I dati personali saranno comunicati solo se necessari per l'attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti di [paese terzo] o dell'Agenzia e tale comunicazione sarà disciplinata dalle norme in materia di protezione dei dati vigenti per la parte che li comunica. Il trattamento dei dati personali effettuato da una parte in un caso specifico, compreso il trasferimento di tali dati all'altra parte, sarà soggetto alle norme in materia di protezione dei dati applicabili a tale parte. Quest'ultima assicurerà il rispetto delle garanzie minime seguenti quale condizione preliminare per qualsiasi trasferimento dei dati:

(a)i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

(b)i dati personali devono essere raccolti per le finalità specifiche, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e devono essere successivamente trattati, dalla parte che li comunica e dalla parte che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità;

(c)i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati a norma del diritto applicabile della parte che li comunica possono riguardare unicamente:

[elenco delle categorie di dati che possono essere oggetto di scambio e delle finalità per le quali i dati possono essere trattati e trasferiti]

(d)i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; 

(e)i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, e non oltre;

(f)i dati personali devono essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza tenendo conto dei rischi specifici legati al loro trattamento, anche attraverso la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("violazione dei dati"); la parte che riceve i dati adotterà misure appropriate per porre rimedio a qualsiasi violazione degli stessi e informerà la parte che li comunica di tale violazione senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore;

(g)sia la parte che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare o cancellare tempestivamente i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte di ogni rettifica o cancellazione di tali dati;

(h)su richiesta, la parte che riceve i dati personali informerà la parte che li ha comunicati circa il loro uso;

(i)i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti di seguito elencate:

[elenco delle autorità e rispettivi ambiti di competenza]

l'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata all'autorizzazione preliminare della parte che li comunica;

(j)la parte che comunica i dati e la parte che li riceve registreranno per iscritto la comunicazione e la ricezione dei dati personali;

(k)sarà istituito un organo di controllo indipendente incaricato di accertare l'osservanza delle norme in materia protezione dei dati, anche mediante l'ispezione di tali registri; gli interessati avranno il diritto di proporre reclami all'organo di controllo e di ricevere risposta senza indebito ritardo;

(l)gli interessati avranno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere a tali dati e di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali inesatti o trattati in modo illecito, fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate per importanti motivi di interesse pubblico;

(m) gli interessati avranno il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione delle garanzie di cui sopra.

8.2Ciascuna parte procederà periodicamente a una verifica delle proprie politiche e procedure di attuazione della presente disposizione. Su richiesta dell'altra parte, la parte che ha ricevuto la richiesta riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare l'attuazione efficace delle garanzie di cui alla presente disposizione. I risultati del riesame saranno comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta entro un termine ragionevole.

8.3Le garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente accordo saranno soggette al controllo di [autorità pubblica indipendente o altro organo di controllo competente del paese terzo], in qualità di autorità di vigilanza di [paese terzo], e del Garante europeo della protezione dei dati, in qualità di autorità di vigilanza dell'Agenzia. Le parti collaboreranno con dette autorità.

9.Lotta antifrode

9.1Qualora venga a conoscenza dell'esistenza di accuse attendibili di frode, di corruzione o di qualsiasi altra attività illegale che possa ledere gli interessi dell'Unione europea, [autorità del paese terzo] ne darà immediata comunicazione all'Agenzia, alla Procura europea e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

9.2Ove tali accuse riguardino finanziamenti dell'Unione europea erogati nel quadro del presente accordo di lavoro, [autorità del paese terzo] fornirà tutta l'assistenza necessaria all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Corte dei conti europea e/o alla Procura europea in relazione alle attività d'indagine sul suo territorio, anche facilitando colloqui, controlli e ispezioni in loco (incluso l'accesso ai sistemi d'informazione e alle banche dati in [paese terzo]) e facilitando l'accesso a ogni informazione pertinente relativa alla gestione tecnica e finanziaria degli aspetti finanziati interamente o in parte dall'Unione europea.

10.Attuazione del presente accordo

10.1Le parti intendono mantenere aperto un dialogo sull'attuazione del presente accordo di lavoro. A tal fine esse possono concordare piani di cooperazione pluriennali o annuali che stabiliscano le attività da attuare di cui al punto 3. 

10.2I coordinatori responsabili dell'attuazione del presente accordo di lavoro sono, per l'Agenzia, l'Unità di cooperazione internazionale e, per [autorità del paese terzo], [coordinatore del paese terzo].

10.3Previa intesa tra le parti potrà essere presa in considerazione l'istituzione di altri punti di contatto per attività specifiche.

10.4[In caso di allegato/i] L'allegato o gli allegati del presente accordo di lavoro ne costituiscono parte integrante.

11.Aspetti finanziari

La partecipazione delle autorità di [paese terzo] alle attività organizzate o coordinate dall'Agenzia può essere finanziata secondo modalità e condizioni da stabilirsi di volta in volta in accordi distinti tra le parti.

12.Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'attuazione del presente accordo di lavoro sarà risolta mediante consultazione e/o negoziazione.

13.Status giuridico

Il presente accordo di lavoro costituisce unicamente un'intesa amministrativa a livello tecnico. Esso non costituisce un accordo giuridicamente vincolante ai sensi del diritto nazionale o internazionale. La sua attuazione pratica non è considerata come l'adempimento di obblighi internazionali da parte dell'Unione europea e delle sue istituzioni né da parte di [paese terzo].

14.Applicazione, modifica e sospensione

14.1Le parti intendono applicare il presente accordo di lavoro a decorrere dal momento in cui lo sottoscrivono.

14.2Il presente accordo di lavoro può essere modificato solo mediante accordo scritto tra le parti.

14.3Le parti possono sospendere il presente accordo di lavoro in forma scritta, consensualmente oppure unilateralmente.

Firmato a [luogo], il [data], in due originali, rispettivamente in inglese e [se l'accordo di lavoro è firmato in più di una lingua] in [lingua/e].

[Se l'accordo di lavoro è firmato in due o più lingue] In caso di disaccordo sull'interpretazione delle disposizioni del presente accordo di lavoro, farà fede il testo in lingua inglese.

Firme

(1)

     GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.    

(2)

Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

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