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Document 52021DC0798

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE

    COM/2021/798 final

    Bruxelles, 15.12.2021

    COM(2021) 798 final

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

    Strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

    Strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE

    1.Contesto

    Con l'aumento della digitalizzazione 1 e i progressi dell'UE verso il conseguimento dei suoi obiettivi digitali per il 2030 2 nuove sfide e opportunità emergenti stanno plasmando tutti gli ambiti della società e dell'economia, compreso il settore finanziario. Negli ultimi anni le tecnologie digitali hanno trasformato il modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari producono, comunicano e utilizzano le informazioni (che sono la linfa vitale della finanza) per assumere decisioni. I dati sono al centro di questa trasformazione.

    Nella sua strategia europea per i dati 3 la Commissione ha evidenziato l'importanza dei dati come potenziale fonte di crescita e innovazione per l'economia dell'UE e ha sottolineato la necessità di migliorare l'accesso ai dati e la loro condivisione attraverso spazi comuni europei di dati. Una delle principali priorità della strategia in materia di finanza digitale della Commissione 4 è promuovere l'innovazione guidata dai dati nella finanza, attraverso strumenti per agevolare la segnalazione e la vigilanza e l'istituzione di uno spazio comune di dati finanziari, che comprenda dati tra imprese, informative al pubblico e dati di vigilanza.

    Gli istituti finanziari e altri soggetti attivi sui mercati finanziari hanno l'obbligo di segnalare una vasta gamma di dati relativi alla loro situazione finanziaria e alle loro attività. Le autorità di vigilanza nazionali e dell'UE hanno bisogno dei dati per vigilare sui mercati e sugli istituti finanziari. Grazie ai dati le autorità di vigilanza sono in grado di monitorare i rischi, garantire la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato e tutelare gli investitori e gli utenti dei servizi finanziari nell'UE.

    Il volume e la granularità dei dati segnalati a fini di vigilanza sono notevolmente aumentati negli ultimi dieci anni. Nell'UE gli istituti finanziari, considerati nel loro complesso, sono soggetti a più di 500 obblighi di segnalazione che comprendono oltre 1 000 tabelle con oltre 70 000 singoli punti di dati 5 . Obblighi di segnalazione più rigorosi hanno contribuito a colmare le lacune informative individuate durante la crisi finanziaria mondiale e riflettono la crescente complessità e interconnessione del sistema finanziario. Tale approccio, pur avendo migliorato in misura significativa la vigilanza, ha anche posto un onere crescente a carico sia dei soggetti segnalanti sia delle autorità di vigilanza che ricevono e analizzano i dati.

    Le tecnologie digitali possono ridurre notevolmente l'onere di segnalazione e consentono alle autorità di vigilanza di ricavare, con maggiore efficacia ed efficienza, una serie di informazioni dai dati segnalati. Per affrontare le sfide e cogliere le opportunità insite nella vigilanza basata sui dati le autorità di regolamentazione di tutto il mondo si stanno adoperando per modernizzare i sistemi di segnalazione nelle rispettive giurisdizioni 6 . Il processo di segnalazione a fini di vigilanza dell'UE e la modalità di raccolta e utilizzo dei dati da parte delle autorità devono stare al passo con tali sviluppi.

    L'UE ha già realizzato miglioramenti in una serie di settori fondamentali 7 e sta assumendo un ruolo guida nelle discussioni internazionali 8 per promuovere l'armonizzazione e l'allineamento dei dati finanziari a livello mondiale. Per garantire ulteriori progressi in termini di efficacia ed efficienza del quadro normativo dell'UE in materia di segnalazione a fini di vigilanza saranno necessari ulteriori sforzi.

    L'UE necessita di un sistema di segnalazione a fini di vigilanza migliorato che consenta alle autorità di vigilanza di:

    ·seguire con maggiore precisione e celerità gli sviluppi a livello di mercati, strumenti e settori del sistema finanziario;

    ·adottare decisioni più rapide e più consapevoli per garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela dei consumatori e per conseguire altri obiettivi, quali il controllo del recepimento della legislazione dell'Unione e della sua applicazione efficace;

    ·migliorare il coordinamento tra le autorità stesse e realizzare la convergenza della vigilanza attraverso set di dati più coerenti e interoperabili,

    ·riducendo al contempo l'onere della conformità, in linea con i principi per legiferare meglio della Commissione e con l'impegno a individuare, in maniera sistematica e proattiva, un modo per ridurre gli oneri imposti dalla normativa 9 .

    Sulla scorta delle ampie discussioni con i portatori di interessi 10 , la Commissione illustra la presente strategia che delinea l'approccio da adottare per conseguire l'obiettivo di realizzare un sistema di segnalazione a fini di vigilanza moderno nell'UE. La strategia contribuisce agli obiettivi della strategia europea per i dati e della strategia in materia di finanza digitale per promuovere l'innovazione digitale in Europa. Sostenendo la convergenza della vigilanza, essa contribuisce inoltre agli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali.

    2.Contesto: le sfide attuali

    Nell'ambito di un controllo dell'adeguatezza relativo ai requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza dell'UE 11 la Commissione ha concluso che gli obblighi di segnalazione attualmente previsti dal diritto dell'Unione sono necessari ed efficaci nel fornire dati pertinenti alle autorità di vigilanza. Tuttavia sono state rilevate inefficienze nel modo in cui sono definiti gli obblighi di segnalazione e nella modalità di raccolta dei dati. Ciò produce effetti negativi a catena sulla qualità e sull'utilizzabilità dei dati segnalati, riducendo la capacità delle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni. Le suddette inefficienze generano anche costi aggiuntivi a carico dei soggetti segnalanti; i costi connessi all'adempimento degli obblighi di segnalazione dell'UE possono ammontare a un importo compreso tra 4 e 12 miliardi di EUR 12 l'anno. Inoltre i quadri normativi in materia di segnalazione non sfruttano appieno i moderni strumenti informatici.

    Il controllo dell'adeguatezza ha individuato cinque settori di miglioramento principali:

    ·coerenza e armonizzazione degli obblighi di segnalazione: gli obblighi di segnalazione e le specifiche dettagliate dei dati non sono sufficientemente armonizzati e presentano alcune incoerenze e ambiguità. Il ricorso a norme, formati e identificatori comuni relativi ai dati è insufficiente;

    ·condivisione e utilizzo dei dati: autorità diverse talvolta raccolgono dati parzialmente sovrapponibili o molto simili. I dati non sono condivisi e riutilizzati in maniera efficiente tra le autorità;

    ·processo e strumenti legislativi: i requisiti per le segnalazioni, compresi i conferimenti di poteri alle autorità europee di vigilanza (AEV) per la definizione di norme tecniche, non sono sempre coerenti tra i diversi quadri normativi in materia di segnalazione. Le strette tempistiche di attuazione e le frequenti modifiche delle norme comportano costi aggiuntivi tanto per i soggetti segnalanti quanto per le autorità di vigilanza;

    ·governance: gli obblighi di segnalazione sono spesso definiti senza tenere conto delle disposizioni già in essere. Vi sono margini per un maggiore coordinamento e una maggiore collaborazione tra i portatori di interessi pertinenti, dalla fase di definizione iniziale fino alla condivisione dei dati tra le autorità;

    ·tecnologia: l'attuale definizione dei requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza non consente un trattamento dei dati interamente automatizzato in tutti i settori. L'insufficiente standardizzazione dei dati ostacola inoltre l'applicazione di tecnologie moderne da parte dei soggetti segnalanti e delle autorità di vigilanza.

    Sulla base di tali risultanze la Commissione, di concerto con le AEV, ha già apportato miglioramenti mirati nel sistema di segnalazione a fini di vigilanza nell'ambito di vari atti legislativi settoriali. Tuttavia alcune delle questioni individuate interessano trasversalmente tutti i settori dei servizi finanziari e dovrebbero pertanto essere affrontate nel quadro di un più ampio approccio intersettoriale in materia di dati di vigilanza.

    3.L'obiettivo della Commissione

    L'obiettivo a lungo termine della Commissione è modernizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza dell'UE e istituire un sistema che fornisca dati precisi, coerenti e tempestivi alle autorità di vigilanza a livello nazionale e dell'UE, riducendo al minimo l'onere di segnalazione complessivo che grava su tutte le parti pertinenti.

    Per conseguire tale obiettivo è necessario apportare modifiche agli attuali quadri normativi in materia di segnalazione a fini di vigilanza e ai metodi di raccolta ed elaborazione dei dati finanziari. Sulla base degli insegnamenti tratti dal controllo dell'adeguatezza e dalle ulteriori discussioni con i portatori di interessi, la Commissione ha concluso che tale sistema di segnalazione dovrebbe comprendere quattro componenti principali, che sono illustrate di seguito.

    (1)Dati coerenti e standardizzati: la standardizzazione dei dati e un'interpretazione comune dei dati raccolti nell'ambito di diversi quadri normativi in materia di segnalazione faciliterà l'impiego di tecnologie digitali e semplificherà la trasmissione, la convalida e l'analisi dei dati. Le specifiche dei dati dovrebbero basarsi su una terminologia chiara e condivisa, nonché su norme, formati e regole comuni per l'utilizzo di identificatori unici. Ciò eviterà ambiguità nella loro interpretazione e faciliterà l'osservanza delle norme.

    (2)Condivisione e riutilizzo dei dati: agevolare la condivisione e il riutilizzo dei dati segnalati tra le autorità di vigilanza nazionali e dell'UE consentirà di ridurre l'onere che grava sui soggetti segnalanti evitando doppie richieste degli stessi dati. Inoltre permetterà alle autorità di vigilanza di superare gli ostacoli tecnici e giuridici all'utilizzo dei dati detenuti da un'altra autorità di vigilanza. Il miglioramento della condivisione e del riutilizzo dei dati richiederà un quadro normativo specifico e un ambiente informatico protetto in modo da razionalizzare i flussi di dati nonché i meccanismi di convalida e di scambio dei dati stessi. Esso presuppone anche la standardizzazione e la specificazione comune dei set di dati.

    (3)Migliore definizione degli obblighi di segnalazione: una legislazione elaborata e redatta in maniera adeguata costituisce un presupposto indispensabile per l'attuazione di un sistema di segnalazione efficace ed efficiente. Un processo migliorato per la definizione degli obblighi di segnalazione dovrebbe integrare, ed estendere ulteriormente, le migliori prassi esistenti per l'applicazione dei principi per legiferare meglio 13 alla segnalazione a fini di vigilanza, sia nella normativa sia nella specificazione delle norme tecniche. Dovrebbe inoltre garantire che tali principi siano applicati in modo coerente e sistematico in tutti i quadri normativi in materia di segnalazione, dall'elaborazione degli obblighi iniziali fino ai riesami successivi.

    (4)Governance congiunta: la definizione, l'attuazione e il mantenimento di un sistema di segnalazione a fini di vigilanza moderno e migliorato richiederanno meccanismi di governance sufficientemente solidi. Tali meccanismi miglioreranno il coordinamento e promuoveranno una maggiore cooperazione tra le varie autorità di vigilanza e gli altri portatori di interessi pertinenti, consentendo loro di condividere le proprie competenze e scambiare informazioni.

    14 La realizzazione di queste componenti essenziali consentirà un uso più efficace ed efficiente delle moderne tecnologie, quali RegTech e SupTech. L'impiego di tali soluzioni ridurrà ulteriormente l'onere di conformità che grava sui soggetti segnalanti, aumenterà l'accuratezza e la tempestività dei dati ricevuti dalle autorità di vigilanza e migliorerà la loro capacità di analisi dei dati stessi.

    4.Trasformare la segnalazione a fini di vigilanza

    Lo sviluppo di un sistema di segnalazione a fini di vigilanza moderno e più integrato costituisce un impegno ambizioso, complesso e a lungo termine. Gli attuali quadri normativi in materia di segnalazione e i relativi obiettivi variano notevolmente nei diversi settori dei servizi finanziari e tra il livello nazionale e quello dell'UE. Spesso lo scambio di dati coinvolge più autorità indipendenti. La transizione verso un sistema comune deve tenere conto dei diversi punti di partenza e dei diversi obiettivi dei vari quadri legislativi nazionali e dell'UE e richiederà l'impegno e il coordinamento sia del settore dei servizi finanziari sia delle autorità di vigilanza. Sarà necessario rielaborare alcuni processi di raccolta dei dati e di segnalazione e sostituire soluzioni tecniche preesistenti.

    La modernizzazione e il miglioramento del processo di segnalazione a fini di vigilanza dovrebbero determinare, a lungo termine, notevoli benefici e riduzioni dei costi ma comportano anche, inevitabilmente, un investimento di risorse nella fase di transizione. Pertanto la modernizzazione delle segnalazioni a fini di vigilanza nell'UE richiederà un approccio graduale per ridurre i rischi e i costi dell'attuazione. L'approccio prevede modifiche mirate delle misure settoriali nonché miglioramenti intersettoriali di ampio respiro e più a lungo termine.

    Specificamente la Commissione utilizzerà il processo di revisione periodica per introdurre miglioramenti mirati all'interno dei singoli atti normativi. Tali miglioramenti comprendono: i) l'eliminazione di sovrapposizioni o incoerenze individuate all'interno di un atto legislativo o tra più atti; ii) la soppressione degli obblighi di segnalazione ridondanti o obsoleti; iii) l'elaborazione o il chiarimento di definizioni specifiche; iv) la razionalizzazione dei flussi di dati tra le autorità di vigilanza; v) l'eventuale rafforzamento della proporzionalità degli obblighi di segnalazione.

    Parallelamente la Commissione attingerà alle competenze tecniche delle AEV incaricandole di valutare e adottare i provvedimenti necessari per integrare ulteriormente la segnalazione e migliorare la coerenza e la standardizzazione dei dati nei rispettivi settori di competenza.

    In una fase successiva, sulla base dei progressi compiuti nei vari settori, la Commissione provvederà a completare l'attuazione delle componenti della strategia e ad adottare ulteriori misure necessarie per realizzare un sistema di segnalazione a fini di vigilanza integrato dell'UE comune a tutti i settori finanziari. Nel 2023 la Commissione preparerà una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia e sugli insegnamenti appresi.

    4.1.Dati coerenti e standardizzati

    Al fine di migliorare la coerenza degli obblighi di segnalazione la Commissione ha già introdotto miglioramenti mirati in una serie di quadri legislativi e ne introdurrà altri nell'ambito dei riesami legislativi periodici. Tuttavia la Commissione si baserà principalmente sul conferimento di mandati alle AEV per garantire la coerenza nei vari settori.

    Nel settore bancario l'Autorità bancaria europea (ABE) ha già ricevuto l'incarico, nel quadro del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) 15 , di valutare se sia fattibile integrare la raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali. Sebbene sia incentrato sul settore bancario, tale lavoro riguarda la coerenza e la standardizzazione dei dati nonché altri elementi essenziali della strategia, quali la condivisione dei dati e la governance. Il settore bancario è vasto e complesso sotto il profilo dell'attività di segnalazione, pertanto le migliori prassi elaborate in tale ambito possono essere utilizzate come modello pilota. Sulla base dei risultati e delle raccomandazioni dell'ABE la Commissione provvederà, se del caso, a proporre adeguamenti del quadro giuridico per raggiungere gli obiettivi di coerenza, standardizzazione e integrazione 16 .

    Nel settore assicurativo la recente proposta della Commissione concernente la revisione della direttiva Solvibilità II 17 conferisce all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) il mandato di collaborare con altre AEV e con la Banca centrale europea (BCE) per incrementare la coerenza tra i quadri di segnalazione e migliorare la standardizzazione dei dati. L'EIOPA dovrebbe dare priorità alla segnalazione nei settori degli organismi di investimento collettivo e dei derivati, dove le sovrapposizioni sono particolarmente evidenti. L'EIOPA intende inoltre individuare e affrontare eventuali aree di duplicazione o incoerenze con altri quadri settoriali. La revisione della direttiva Solvibilità II introduce inoltre semplificazioni mirate e una proporzionalità rafforzata nel processo di segnalazione.

    Per quanto riguarda il settore dei fondi di investimento, nella proposta di revisione della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA) 18 , adottata nel pacchetto relativo all'Unione dei mercati dei capitali a novembre del 2021 19 , la Commissione propone di conferire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il potere di migliorare la raccolta di dati presso i gestori di fondi di investimento alternativi e di armonizzare gli obblighi di segnalazione dei dati a carico degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Prima di modificare o elaborare nuovi modelli di segnalazione, l'ESMA è tenuta a effettuare una valutazione tecnica, in collaborazione con la BCE e l'EIOPA. Lo scopo della valutazione è garantire la coerenza con altri obblighi di segnalazione per i fondi di investimento compresi, in particolare, i dati già raccolti a fini statistici dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

    In termini di segnalazione nei mercati finanziari alcune incoerenze tra i vari quadri sono già state risolte con la modifica del regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR Refit) 20 e l'ESMA sta apportando ulteriori miglioramenti a livello tecnico. Nella proposta di revisione del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) 21 , adottata nel pacchetto relativo all'Unione dei mercati dei capitali, la Commissione propone di allineare i poteri conferiti all'ESMA per l'adozione di norme tecniche e per una maggiore coerenza della segnalazione delle operazioni tra questi quadri normativi. Inoltre l'ESMA ha il compito di valutare opzioni per un'ulteriore integrazione della segnalazione e per la razionalizzazione dei flussi di dati. La revisione della direttiva MiFIR rappresenta inoltre un passo avanti nella creazione di un sistema consolidato di pubblicazione per i titoli azionari e obbligazionari. L'obiettivo è garantire la coerenza con i dati già segnalati ed elaborare le norme di trasparenza per il sistema di pubblicazione come sottoinsieme degli obblighi di segnalazione. Ciò è destinato a migliorare la qualità dei dati e ad evitare inutili costi aggiuntivi per il settore.

    Sulla base di queste iniziative settoriali la Commissione coordinerà lo sviluppo di un dizionario di dati comune per garantire la coerenza e la standardizzazione in tutti i settori finanziari. La disponibilità di norme comuni per definire il formato dei dati faciliterà inoltre la condivisione e il riutilizzo dei dati per varie finalità. Inoltre il dizionario di dati contribuirà ad altri obiettivi a più lungo termine, ad esempio l'obiettivo di rendere leggibili ed eseguibili meccanicamente gli obblighi di segnalazione.

    Il dizionario conterrà una descrizione del contenuto e del formato di tutti i dati raccolti nell'ambito di vari quadri normativi in materia di segnalazione in modo strutturato, esaustivo, coerente e inequivocabile, utilizzando termini consolidati nella legislazione per stabilire un chiaro nesso tra le voci di dati raccolte e gli obblighi legislativi pertinenti 22 . Le autorità competenti provvederanno ad attuare gli elementi tecnici del dizionario. La Commissione definirà le regole per l'utilizzo e la gestione del dizionario.

    Consapevole della complessità del compito, la Commissione attingerà alle competenze tecniche delle AEV e della BCE, che hanno maturato esperienza nell'elaborazione di dizionari di dati settoriali. Di recente l'ESMA ha avviato i lavori relativi a un dizionario di dati nel suo settore di competenza. L'EIOPA e l'ABE condividono la stessa metodologia di descrizione dei dati e si stanno adoperando per garantire un maggiore allineamento tra i rispettivi dizionari di dati. Il SEBC, sotto la direzione della BCE, ha istituito e continua ad ampliare il suo dizionario unico dei dati per la segnalazione statistica nel settore bancario nell'ambito del suo quadro di riferimento integrato per le segnalazioni (Integrated Reporting Framework, IReF) 23 . La Commissione ha già eseguito una mappatura degli obblighi di segnalazione esistenti e ha realizzato un progetto pilota 24 , utilizzando metodologie di apprendimento automatico, per creare un glossario di concetti. Il glossario conterrà un elenco dei termini utilizzati nella legislazione con le relative definizioni e contribuirà a chiarire e razionalizzare la serie di concetti giuridici che sarà utilizzata nel dizionario di dati comune, che descriverà i singoli campi di dati da segnalare. L'obiettivo è rendere disponibili i dizionari di dati settoriali basati sul glossario di concetti sottostante entro il 2024.

    Un elemento essenziale per garantire la coerenza dei dati è costituito dal pieno utilizzo di identificatori comuni accettati a livello internazionale, quali l'identificativo univoco del prodotto (UPI), l'identificativo unico dell'operazione (UTI) e l'identificativo della persona giuridica (LEI). Il LEI, che consente l'identificazione univoca e inequivocabile delle persone giuridiche ed è l'identificatore delle entità giuridiche maggiormente utilizzato a livello internazionale nel settore finanziario, è particolarmente utile per collegare singoli set di dati, agevolando così la vigilanza. La Commissione provvederà pertanto ad estendere e promuovere un uso più coerente del LEI nel settore finanziario colmando le principali lacune e introducendo nella legislazione pertinente i requisiti relativi al suo utilizzo 25 . A seguito di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) 26 , entro il 2023 la Commissione presenterà una relazione sulla possibilità di rendere il LEI obbligatorio per una gamma più ampia di entità giuridiche in tutta l'UE. Infine la Commissione continuerà ad adoperarsi, nei consessi internazionali, per promuovere la diffusione del LEI e di altri identificatori comuni nel settore finanziario a livello globale.

    Azione 1. Al fine di aumentare la coerenza e la standardizzazione dei dati segnalati, la Commissione intende:

    a)conferire mandati e, se del caso, proporre di rafforzare i poteri conferiti alle AEV in atti legislativi fondamentali al fine di integrare ulteriormente l'attività di segnalazione nei rispettivi settori di competenza;

    b)aggiornare la mappatura degli obblighi di segnalazione nel settore finanziario e creare un glossario generale al fine di chiarire e razionalizzare la serie di concetti giuridici utilizzati;

    c)collaborare con le AEV e con la BCE per elaborare un dizionario di dati comune e promuoverne l'utilizzo, partendo dalla creazione di dizionari settoriali entro il 2024;

    d)proporre modifiche dei quadri normativi pertinenti in materia di segnalazione affinché essi prevedano sistematicamente l'obbligo di segnalazione del LEI da parte delle entità che lo posseggono e, entro il 2023, presentare una relazione sulla possibilità di rendere obbligatorio il LEI per una più ampia gamma di entità giuridiche.

    4.2.Migliorare la condivisione e il riutilizzo dei dati

    I dati dovrebbero essere segnalati soltanto una volta e successivamente condivisi e riutilizzati, secondo necessità, dalle varie autorità che vigilano sul sistema finanziario nell'UE. La Commissione intende pertanto porre in essere un sistema nel quale i soggetti segnalanti forniscano dati di qualità elevata e le autorità condividano il più possibile i dati raccolti con la massima efficienza, tutelando al contempo la sicurezza dei dati e il segreto professionale.

    A tal fine nella proposta di revisione della direttiva sui GEFIA la Commissione propone di modificare le disposizioni pertinenti per garantire una maggiore efficienza nel processo di condivisione dei dati tra le autorità. Inoltre nella revisione in corso del regolamento relativo ai depositari centrali di titoli (CSD) 27 , la cui adozione è attualmente prevista nel primo trimestre del 2022, la Commissione sonda la possibilità di agevolare la prestazione di servizi CSD transfrontalieri e di introdurre procedure formalizzate e standardizzate per la collaborazione tra le autorità di vigilanza, compresa la condivisione dei dati. Nel 2022 la Commissione valuterà inoltre le disposizioni in materia di condivisione dei dati nell'ambito del riesame previsto dall'articolo 46 del regolamento sui fondi comuni monetari 28 .

    La Commissione sta sostenendo il lavoro tecnico svolto dalle AEV per migliorare la condivisione e il riutilizzo dei dati segnalati nei rispettivi settori di competenza. L'ESMA mira a diventare il polo di dati per i mercati UE dei valori mobiliari e intende migliorare la disponibilità delle informazioni a livello dell'UE per altre autorità, nonché per gli investitori e i partecipanti al mercato. Nel quadro del suo mandato integrato in materia di segnalazione l'ABE sta valutando la fattibilità di un sistema di segnalazione dotato di un registro di dati centrale, ossia un punto unico di contatto per le autorità competenti, che fornisca loro ulteriore sostegno e assicuri un maggiore coordinamento per la trasmissione delle richieste di dati e lo scambio di informazioni. La piattaforma di dati EUCLID 29 dell'ABE comprende già tutti i dati di risoluzione e di vigilanza del settore bancario dell'UE e l'ABE continuerà a basarsi su tale piattaforma nella fase di attuazione del suo progetto di segnalazione integrata. Infine l'EIOPA sta continuando a sviluppare il proprio quadro di dati per la raccolta, la gestione, l'analisi, la distribuzione e la pubblicazione sicure dei dati; tale quadro è incentrato su un repertorio centrale che l'EIOPA manterrà introducendo al contempo miglioramenti tecnici.

    La Commissione, in collaborazione con le AEV, la BCE e altre autorità, provvederà a riesaminare, entro il 2023, la legislazione pertinente al fine di individuare altri ostacoli giuridici alla condivisione di dati statistici, di vigilanza e di risoluzione ed è pronta ad affrontarli ove necessario. Tale attività sarà basata sulle disposizioni della normativa pertinente dell'Unione che già prevedono, nel rispetto di condizioni rigorose, la condivisione dei dati tra le autorità a livello nazionale e dell'UE. Questo lavoro, sommato alla creazione di un dizionario di dati comune, porrà le basi per uno spazio di dati di vigilanza 30  nel quale tutte le autorità competenti possano accedere ai dati, condividerli e riutilizzarli in condizioni di sicurezza e nel rispetto della riservatezza.

    La Commissione proporrà un insieme di norme per stabilire i diritti di accesso ai dati e attribuire la responsabilità di valutare la qualità dei dati, nonché procedure che le varie autorità dovranno applicare prima di aggiungere, modificare e sospendere le richieste di segnalazione. La Commissione punterà inoltre a un'ulteriore standardizzazione dei set di dati attraverso l'uso del dizionario di dati comune e sosterrà lo sviluppo di un ambiente informatico sicuro, nel quale l'accesso ai dati e il loro scambio possa avvenire in condizioni di sicurezza, indipendentemente dal luogo fisico in cui i dati sono conservati. La Commissione continuerà a collaborare strettamente con le autorità di vigilanza, in particolare le AEV, la BCE, il CERS e il Comitato di risoluzione unico (SRB) al fine di determinare con esattezza l'assetto che avrà lo spazio di dati di vigilanza.

    Le autorità di vigilanza dovrebbero essere in grado di combinare senza soluzione di continuità i dati di vigilanza con le informative al pubblico al fine di ottenere un quadro più completo del sistema finanziario senza dovere raccogliere ulteriori dati. La proposta istituzione di un punto di accesso unico europeo (European Single Access Point, ESAP) 31 aiuterà le autorità di vigilanza ad accedere più facilmente ai dati pubblicati dalle entità regolamentate. Le specifiche dei dati e le norme pertinenti per lo spazio di dati di vigilanza e quelle relative alle informative al pubblico da parte delle entità regolamentate nel settore finanziario saranno coordinate al fine di garantire la comparabilità e l'interoperabilità dei rispettivi set di dati.

    Inoltre per alcune informative al pubblico è possibile utilizzare dati di vigilanza. Nel suo pacchetto di misure per il settore bancario, adottato il 27 ottobre 2021 32 , la Commissione propone di conferire all'ABE il potere di centralizzare la pubblicazione delle singole informative bancarie allo scopo di migliorare l'accesso ai dati prudenziali. La proposta impone inoltre all'ABE di pubblicare le informative sugli enti bancari piccoli e non complessi sulla base dei dati segnalati alle autorità di vigilanza, il che elimina i costi di informativa aggiuntivi a carico degli enti. La Commissione continuerà a collaborare con le AEV per istituire un quadro per la pubblicazione di informative a partire da dati di vigilanza e per l'ulteriore coordinamento dei dati pubblici e di vigilanza, in particolare durante la fase di definizione delle norme tecniche per l'ESAP.

    I dati di vigilanza segnalati rappresentano una preziosa fonte di informazioni potenziali. Per massimizzarne il valore, ove opportuno e possibile, la Commissione incoraggia le autorità di vigilanza a effettuare analisi di mercato e a diffondere informazioni a beneficio delle autorità di regolamentazione, dei partecipanti al mercato e del pubblico in generale.

    La Commissione sonderà inoltre la possibilità di rendere maggiormente disponibili i dati a fini di ricerca e innovazione, tutelandone al contempo la riservatezza. Nella sua relazione del 2023 sui progressi compiuti la Commissione valuterà se sia possibile introdurre adeguamenti normativi per consentire, a fini di innovazione, la condivisione e il riutilizzo dei dati segnalati.

    Azione 2. Al fine di migliorare la condivisione e il riutilizzo dei dati e porre le basi per lo spazio di dati di vigilanza, la Commissione, in collaborazione con le AEV e con altre autorità dell'UE, intende:

    a)individuare gli ostacoli tecnici e giuridici alla condivisione dei dati e presentare opzioni per l'elaborazione di uno spazio di dati di vigilanza nella sua relazione del 2023 sui progressi compiuti;

    b)proporre l'eliminazione di eventuali ostacoli giuridici ingiustificati alla condivisione dei dati tra le autorità, anche nel quadro dei futuri riesami legislativi del 2022 e del 2023;

    c)sostenere lo sviluppo di un ambiente informatico sicuro nel quale l'accesso ai dati e il loro scambio possano avvenire in condizioni di sicurezza;

    d)coordinare le specifiche dei dati tra i requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza e gli obblighi di informativa al pubblico, anche nell'attività di definizione delle norme tecniche a seguito della proposta del 2021 relativa all'ESAP, e valutare possibili opzioni che consentano il riutilizzo dei dati di vigilanza per l'informativa al pubblico; e

    e)collaborare con il gruppo di esperti sulla finanza digitale per individuare modalità di utilizzo dei dati di vigilanza a fini di ricerca e innovazione.

    4.3.Migliorare la definizione degli obblighi di segnalazione

    Il vaglio di adeguatezza ha evidenziato una serie di carenze nella modalità di impostazione e definizione dei requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza. Sulla base di tali risultanze la Commissione raddoppierà gli sforzi per garantire il rispetto rigoroso dei principi per legiferare meglio, anche in fase di definizione dei requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza, compresa l'introduzione dei miglioramenti annunciati nella recente comunicazione della Commissione "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori" 33 . Nell'ambito di tali sforzi la Commissione inviterà inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio ad osservare i principi per legiferare meglio al momento di valutare l'eventuale introduzione di ulteriori obblighi di segnalazione 34 .

    Al fine di riflettere e affrontare la natura specifica della definizione dei requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza, nel 2022 la Commissione preparerà una serie di orientamenti volti a migliorare ulteriormente la definizione e il processo di stesura di tali requisiti nell'ambito della normativa dell'UE per il settore finanziario. Tali orientamenti consentiranno, tra l'altro, di i) definire con maggiore chiarezza nella normativa il ruolo svolto dagli obblighi di segnalazione nel conseguimento di obiettivi strategici, ii) evitare dettagli tecnici nella normativa e migliorare i poteri conferiti alle AEV per la definizione di specifiche coerenti e precise nelle norme tecniche, iii) definire tempistiche e date di entrata in vigore che consentano alle AEV di avere il tempo sufficiente per elaborare le norme tecniche, iv) migliorare la programmazione delle modifiche da apportare agli obblighi di segnalazione e v) migliorare il coordinamento delle scadenze per la segnalazione nonché la frequenza delle segnalazioni.

    La Commissione invita inoltre le AEV e altre autorità nazionali e dell'UE a eseguire una valutazione completa dell'impatto prodotto dalle istruzioni tecniche in materia di segnalazione da loro elaborate, in linea con i principi per legiferare meglio, esortandole in particolare a:

    ·riesaminare periodicamente i dati raccolti e il loro utilizzo e assicurarsi che siano richiesti solo i dati necessari per il conseguimento di obiettivi strategici;

    ·utilizzare una terminologia chiara, coerente e uniforme nei vari quadri legislativi;

    ·utilizzare norme, formati, modelli e identificatori comuni;

    ·coordinare l'elaborazione degli obblighi di segnalazione tra le autorità di vigilanza e collaborare strettamente alla definizione dell'infrastruttura tecnica per la raccolta e l'elaborazione dei dati;

    ·ridurre il più possibile il ricorso a obblighi di segnalazione nazionali aggiuntivi e le richieste di dati ad hoc e garantire che eventuali richieste di questo tipo siano impostate secondo principi uniformi; e

    ·garantire che gli obblighi di segnalazione tengano conto, per quanto possibile, di procedure operative standard.

    Al fine di istituire una cultura comune della vigilanza, le AEV devono elaborare e mantenere aggiornati manuali dell'Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari 35 . La Commissione inviterà le AEV a includere in questi manuali e ad aggiornare periodicamente migliori prassi, metodologie e processi correlati alla raccolta dei dati di vigilanza.

    Infine la Commissione valuterà varie opzioni, compreso un nuovo strumento giuridico, per razionalizzare il processo di elaborazione di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per la segnalazione a fini di vigilanza, che attualmente è di lunga durata e spesso complesso. Tali opzioni avrebbero lo scopo di dotare le AEV di sufficiente flessibilità nell'adozione o nella modifica degli elementi prettamente tecnici dei requisiti, mantenendo al contempo un livello sufficiente di controllo e di responsabilità.

    Azione 3. Al fine di migliorare la definizione degli obblighi di segnalazione, la Commissione intende:

    a)definire nel 2022 una serie di orientamenti specifici per la stesura dei requisiti normativi per le segnalazioni, in linea con i principi per legiferare meglio;

    b)invitare le AEV a includere e aggiornare periodicamente nei rispettivi manuali di vigilanza migliori prassi, metodologie e processi in materia di raccolta dei dati di vigilanza, al fine di rafforzare la convergenza tra i vari approcci nazionali; e

    c)entro il 2023 valutare la possibilità di rendere più efficace, efficiente e flessibile il processo di regolamentazione per la definizione degli elementi prettamente tecnici dei requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza.

    4.4.Governance e attuazione congiunte

    La transizione verso un sistema di segnalazione a fini di vigilanza dell'UE che sia adeguato al futuro richiederà l'impegno e gli sforzi congiunti di tutti i portatori di interessi. Sarà necessario istituire un forum adeguato per condurre un'ulteriore riflessione sui dettagli tecnici e individuare ulteriori iniziative necessarie per conseguire l'obiettivo a lungo termine. A tal fine è indispensabile una struttura di governance adeguata che garantisca, su base continuativa, la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le varie autorità coinvolte e con gli operatori del settore. Una siffatta struttura garantirà l'avanzamento tempestivo ed efficiente dei lavori e un coordinamento sufficiente tra le varie iniziative settoriali affinché sia possibile creare i successivi ponti tra i settori.

    Per garantire il conseguimento degli obiettivi, tale struttura di governance deve coinvolgere la Commissione, le tre AEV, la BCE, il Comitato di risoluzione unico e il Comitato europeo per il rischio sistemico 36 , sia a livello di comitato per garantire il fermo impegno di tutte le parti sia a livello tecnico per affrontare di volta in volta gli aspetti pratici connessi alla segnalazione e per fornire consulenza tecnica in merito a eventuali interventi di carattere legislativo o di altro tipo che si rendano necessari. Inoltre la futura struttura di governance dovrebbe includere le autorità nazionali competenti (ANC) e prevedere modalità per attingere alle competenze settoriali necessarie.

    In linea con l'approccio graduale della Commissione e al fine di ridurre al minimo i vincoli in termini di risorse ed evitare la proliferazione di organismi addetti alle segnalazioni a fini di vigilanza si utilizzeranno, nella misura del possibile, le strutture esistenti. La Commissione ha già istituito un organismo di coordinamento informale (la "Supervisory Reporting Roundtable"), che riunisce esperti in materia di segnalazione provenienti da tutte le autorità dell'UE summenzionate. Questo gruppo ha guidato i preparativi del vaglio di adeguatezza relativo ai requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza e da allora si adopera per consentire uno scambio di opinioni e trovare posizioni comuni sul futuro sistema di segnalazione. Nella prima fase la Commissione continuerà a fare affidamento su tale gruppo per approfondire ulteriormente il coordinamento e la cooperazione intersettoriali e per portare avanti il lavoro svolto in relazione a ciascuna delle principali componenti della strategia.

    Entro il 2023, in collaborazione con le autorità dell'UE competenti, la Commissione formalizzerà progressivamente i meccanismi di governance in parallelo con l'avanzamento dei lavori sull'attuazione della strategia. Nell'ambito del settore bancario il mandato conferito ai sensi del regolamento CRR prevede già la possibilità di creare un comitato congiunto per i dati in modo da procedere efficacemente verso lo sviluppo di un sistema di segnalazione integrato per le banche e passare alla fase di attuazione del progetto. Ciò potrà fungere da modello potenziale per una futura struttura di governance intersettoriale.

    Data la natura globale del sistema finanziario, la necessità di coordinamento e cooperazione non riguarda soltanto l'UE ma si estende ai nostri partner internazionali. L'allineamento a livello internazionale e procedure di segnalazione più coerenti tra le giurisdizioni garantiscono una maggiore efficacia della vigilanza a livello globale e contribuiscono ad evitare l'arbitraggio tra le giurisdizioni. È inoltre necessario ridurre l'onere di segnalazione a carico delle numerose entità finanziarie di maggiori dimensioni dell'UE attive a livello internazionale che sono assoggettate a obblighi di segnalazione alle autorità in varie giurisdizioni. La Commissione, in coordinamento con altre autorità dell'UE, sta già partecipando attivamente a varie iniziative internazionali 37 che mirano a impedire un'ulteriore frammentazione e a promuovere un maggiore ricorso agli elementi comuni dei dati di vigilanza. La Commissione continuerà a partecipare a tali attività per contribuire a portare avanti gli sforzi internazionali volti a migliorare la standardizzazione dei dati e l'allineamento degli obblighi di segnalazione laddove ciò sia nell'interesse dell'UE e per promuovere soluzioni e approcci dell'UE.

    La Commissione riconosce che la presente strategia, oltre ai principali vantaggi attesi, comporterà anche notevoli costi di adeguamento che i soggetti segnalanti e le autorità di vigilanza dovranno sostenere nel corso del tempo. Tuttavia l'approccio graduale proposto, sorretto dalla governance congiunta e da una stretta collaborazione tra le parti interessate, consentirà di operare scelte ottimali e di avere tempo sufficiente per l'adeguamento e l'attuazione. Ciò contribuirà a garantire il contenimento dei costi associati all'attuazione del futuro sistema di segnalazione a fini di vigilanza e i massimi benefici per tutti i portatori di interessi.

    La Commissione sonderà e promuoverà modelli di cooperazione e di coinvestimento tra i vari gruppi di portatori di interessi per garantire che siano disponibili tutte le risorse necessarie e per fornire i corretti incentivi per l'attuazione della strategia 38 . Le autorità dell'UE, così come altri portatori di interessi, stanno già destinando una parte rilevante dei rispettivi bilanci al miglioramento dei processi di segnalazione e delle capacità correlate. La Commissione è pronta a fornire sostegno agli Stati membri che attuano riforme amministrative o strutturali, comprese quelle volte a rafforzare le capacità in materia di dati 39 . Sono inoltre disponibili programmi specifici dell'UE 40 a favore dello sviluppo di capacità digitali dell'UE per sostenere attività di normazione e progetti volti a sviluppare ulteriormente gli strumenti e l'infrastruttura tecnica delle autorità di vigilanza nazionali e dell'UE.

    Azione 4. Al fine di garantire l'attuazione efficace della strategia, la Commissione intende:

    a)entro il 2023 formalizzare una struttura di governance per l'attuazione e il mantenimento del futuro sistema di segnalazione, sulla base della "Supervisory Reporting Roundtable"; e

    b)sostenere le autorità di vigilanza nazionali e dell'UE attraverso i programmi di finanziamento dell'UE disponibili per la normazione e per lo sviluppo di capacità digitali e di infrastrutture tecniche.

    4.5.Promuovere l'uso di tecnologie moderne

    Le moderne tecnologie dell'informazione svolgono un ruolo cruciale nell'agevolare l'attività di segnalazione basata sui dati. La presente strategia creerà le condizioni necessarie per l'impiego ottimale degli strumenti RegTech e SupTech. RegTech consente di effettuare le segnalazioni in maniera altamente automatizzata e più efficace in termini di costi aiutando i soggetti segnalanti a fornire i dati con maggiore precisione e rapidità. SupTech può essere di ausilio alle autorità di vigilanza grazie a una maggiore velocità di elaborazione e ad analisi più sofisticate ed accurate dei dati segnalati su cui le autorità fondano le proprie decisioni. Serviranno tecnologie adeguate anche per attuare e mantenere aggiornati componenti essenziali del futuro sistema di segnalazione, quali il dizionario di dati comune e lo spazio di dati di vigilanza.

    Al fine di contribuire ad accelerare la diffusione di tali tecnologie, la Commissione collaborerà con il forum europeo dei facilitatori dell'innovazione 41 per sviluppare e sperimentare soluzioni tecniche innovative. La Commissione si baserà inoltre sulle iniziative in materia di segnalazione intraprese dalle autorità di vigilanza a livello nazionale 42 e, entro il 2024, preparerà una relazione per condividere le migliori prassi. Come annunciato nella strategia in materia di finanza digitale, nel 2022 la Commissione varerà la piattaforma dell'UE per la finanza digitale per collegare i portatori di interessi e le autorità pubbliche in tutta l'UE. Ciò offrirà alle imprese la possibilità di sviluppare e sperimentare applicazioni innovative, contribuendo così a promuovere l'innovazione nel settore delle tecnologie applicate alla regolamentazione e alla vigilanza.

    Migliorare la chiarezza e la coerenza dei requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza e aumentare la standardizzazione dei dati sono i primi passi indispensabili per diffondere l'uso di tecnologie moderne nei processi di segnalazione a fini di vigilanza. Obblighi di segnalazione coerenti e inequivocabili e norme chiare faciliteranno l'adozione di soluzioni RegTech più semplici, a beneficio, in particolare, dei soggetti segnalanti più piccoli, che difficilmente possono permettersi configurazioni informatiche complesse o ricorrere ai servizi di fornitori terzi. Inoltre grazie alla maggiore coerenza e alla migliore qualità dei dati le autorità di vigilanza potranno attuare soluzioni SupTech efficaci.

    Per il futuro la Commissione intende far sì che i requisiti per le segnalazioni diventino leggibili ed eseguibili meccanicamente (oltre ad essere disponibili in un formato leggibile da utenti umani). L'introduzione di requisiti leggibili ed eseguibili meccanicamente (machine-readable and executable requirement - MRER) 43 potrebbe semplificare notevolmente il processo di segnalazione a fini di vigilanza eliminando la necessità dell'intervento umano per la lettura, l'interpretazione e l'osservanza degli obblighi di segnalazione. La tecnologia MRER garantirà la completa eliminazione delle definizioni ambigue, sulla base di istruzioni precise e coerenti eseguibili meccanicamente. È in corso un progetto pilota volto a valutare le opzioni e individuare i prerequisiti per la transizione verso la tecnologia MRER; i risultati di uno studio esterno saranno pubblicati all'inizio del 2022 44 . Una volta completato il progetto, la Commissione valuterà la possibilità di introdurre la tecnologia MRER all'interno di quadri normativi in materia di segnalazione selezionati e riferirà in merito nella sua relazione del 2023 sui progressi compiuti.

    La Commissione inoltre esaminerà e svilupperà nuovi tipi di approcci alla raccolta dei dati. Nei mercati finanziari grazie alle tecnologie di registro distribuito (Distributed Ledger Technology - DLT) le autorità di vigilanza hanno la possibilità di monitorare le operazioni in tempo reale e di estrapolare le relazioni sulle operazioni direttamente dai sistemi di negoziazione (anziché attendere che siano le parti negoziali a inviarle). Il regime pilota DLT per le infrastrutture di mercato 45 , recentemente approvato dai colegislatori, offre alla Commissione la possibilità di valutare i vantaggi offerti dall'uso della DLT a fini di segnalazione e di sperimentare la tecnologia in condizioni controllate. A tal fine, e sulla base di precedenti progetti pilota volti a sperimentare la DLT per l'accesso alle informazioni finanziarie oggetto di regolamentazione 46 , la Commissione inviterà l'ESMA a valutare l'uso della DLT nella segnalazione a fini di vigilanza. Tale valutazione riguarderà anche i mercati dei derivati, al fine di preparare il terreno per un eventuale ampliamento del regime pilota e per la formalizzazione dei sistemi di operazioni basati sulla DLT e dell'infrastruttura post-negoziazione. Al contempo, su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione sta programmando un progetto pilota concernente i fondamenti tecnici della vigilanza integrata nella DLT. La Commissione si adopererà per sostenere l'analisi condotta dall'ESMA facendo leva sulle competenze acquisite nella creazione di una infrastruttura europea di servizi blockchain (EBSI) 47 nel settore pubblico.

    Azione 5. Al fine di sfruttare appieno e promuovere l'uso di tecnologie moderne nel processo di segnalazione a fini di vigilanza la Commissione intende:

    a)collaborare con il forum europeo dei facilitatori dell'innovazione al fine di sviluppare e sperimentare soluzioni tecniche innovative per la segnalazione a fini di vigilanza che possano produrre vantaggi in particolare per le piccole imprese;

    b)nella sua relazione del 2023 sui progressi compiuti valutare la fattibilità di pubblicare i requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza in un formato leggibile ed eseguibile meccanicamente all'interno di quadri normativi selezionati, sulla base del progetto pilota in corso; e

    c)effettuare nel 2022 uno studio sulla vigilanza integrata nella DLT e invitare l'ESMA a condurre un'analisi e preparare una relazione su nuovi approcci alla raccolta dei dati nel quadro del regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT.

    5.Conclusioni

    La vigilanza del sistema finanziario dell'UE si basa su dati tempestivi, pertinenti e di qualità elevata. Gli attuali requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza sono efficaci nel fornire dati pertinenti alle autorità di vigilanza. Tuttavia sono necessari ulteriori sforzi affinché il sistema di segnalazione a fini di vigilanza dell'UE sia adeguato al futuro: occorre ridurre le inefficienze e gli oneri superflui, migliorare la qualità e garantire l'impiego ottimale dei dati segnalati e consentire ai soggetti segnalanti e alle autorità di sfruttare appieno i vantaggi offerti dalle moderne tecnologie.

    La visione a lungo termine della Commissione in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE è incentrata su quattro elementi: 1) maggiore coerenza e standardizzazione dei dati, 2) migliore condivisione dei dati tra le autorità, 3) miglioramento del processo di definizione e adozione degli obblighi di segnalazione e 4) governance congiunta. Attraverso la realizzazione di queste componenti essenziali sarà possibile utilizzare le moderne tecnologie in modo più efficace ed efficiente.

    La Commissione avvierà una serie di iniziative importanti e introdurrà meccanismi di governance adeguati per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i principali portatori di interessi. Al contempo la Commissione invita le autorità vigilanza di tutta l'UE a collaborare tra di loro per razionalizzare, semplificare e modernizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE. La Commissione invita inoltre gli operatori del settore finanziario a proseguire il dialogo costruttivo per definire soluzioni e tecnologie che possano contribuire a rafforzare la vigilanza finanziaria riducendone al minimo i costi.

    Entro il 2023 la Commissione presenterà una relazione sui progressi compiuti e sugli insegnamenti tratti da tali iniziative.

    (1)    Cfr. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi .
    (2)     COM(2021) 118 final .
    (3)     COM(2020) 66 final .
    (4)     COM(2020) 591 final .
    (5)    Per una descrizione e un elenco dettagliati degli obblighi di segnalazione, cfr. SWD(2019) 402 final , pagg. da 52 a 55 .
    (6)     Insights on policy implementation, No 29 , BSI Financial Stability Institute.
    (7)    Per una panoramica, cfr. anche SWD(2019) 402 final , pagg. da 19 a 23.
    (8)    Comprese ad esempio le discussioni internazionali in sede di Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento / Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (CSPR-IOSCO) e comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici.
    (9)     COM(2021) 219 final .
    (10)     Raccolta di dati di vigilanza, Commissione europea (europa.eu) .
    (11)     SWD(2019) 402 final .
    (12)     "Study on the costs of compliance for the financial sector", ICF e CEPS, 2019, pag. 164 . Si calcola che i   costi incrementali legati agli obblighi di segnalazione dell'UE rappresentino circa lo 0,5 % dei costi operativi.
    (13)     https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_it .
    (14)    Le tecnologie RegTech agevolano il rispetto degli obblighi normativi in maniera più efficiente ed efficace rispetto alle capacità attuali. SupTech utilizza tecnologie innovative a sostegno dei processi di vigilanza e aiuta le autorità di vigilanza a digitalizzare i processi di segnalazione e di regolamentazione. Cfr. la sezione 4.5.
    (15)     Articolo 430 quater del regolamento (UE) 2019/876 .
    (16)    Il documento di riflessione dell'ABE su uno studio di fattibilità concernente un sistema di segnalazione integrato a norma dell'articolo 430 del CRR è stato pubblicato a marzo del 2021. Lo studio di fattibilità conclusivo dovrebbe essere pubblicato a fine dicembre 2021.
    (17)     COM(2021) 581 final .
    (18)    COM(2021) 721 final.
    (19)    COM(2021) 720 final.
    (20)     Regolamento (UE) 2019/834 .
    (21)    COM(2021) 727 final.
    (22)    Il dizionario di dati costituirà un repertorio di informazioni sui dati da segnalare. Esso definirà i dati in termini giuridici e operativi e conterrà altre informazioni necessarie per l'utilizzo dei dati, ad esempio: valori ammessi, formato, restrizioni di accesso, relazione con altre voci di dati (ad esempio se la voce è compresa in altre voci o ne è la somma). Cfr., ad esempio, il documento CSPR/IOSCO " Harmonisation of critical OTC derivative data elements " e il BIRD (Bank Integrated Reporting Dictionary), sviluppato dal SEBC e dal settore bancario.
    (23)    Cfr. l'iniziativa IReF dell'Eurosistema. L'attuazione è prevista per il periodo 2024-2027.
    (24)    "Implementing dictionaries of regulatory concepts and reporting obligations by assisted machine learning", relazione finale , preparata da Crosslang, ID Lab e Milieu (2021).
    (25)    Ad esempio la Commissione propone un maggiore utilizzo del LEI nei pagamenti e nell'ambito del pacchetto legislativo in materia di lotta al riciclaggio di denaro.
    (26)     CERS/2020/12 .
    (27)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012.
    (28)    Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari.
    (29)    Cfr. EBA/DC/2020/335 .
    (30)    Gli spazi di dati sono stati introdotti nella più ampia strategia europea per i dati attraverso accordi concreti in materia di condivisione e messa in comune dei dati. Cfr. COM(2020) 66 final .
    (31)    COM(2021) 723 final, COM(2021) 724 final, COM(2021) 725 final.
    (32)     COM(2021) 663 final, COM(2021) 664 final, COM(2021) 665 final .
    (33)     COM(2021) 219 final .
    (34)     In linea con gli impegni assunti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1) .
    (35)    L'obbligo di elaborare e mantenere aggiornato il manuale di vigilanza è stato introdotto dal regolamento (UE) 2019/2175 .
    (36)    La futura struttura potrà comprendere anche la nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, proposta nel documento COM(2021) 421 final.
    (37)    Ad esempio quelle guidate dal FSB, dal CBVB, dal CSPR-IOSCO e dal ROC.
    (38)    Ne sono un esempio lo sviluppo, da parte dell'ESMA, di progetti e sistemi in materia di dati per le ANC, lo sviluppo congiunto dell'infrastruttura di dati tra i membri del SEBC con il coordinamento della BCE, l'elaborazione, da parte dell'EIOPA, di uno strumento destinato ad aiutare le piccole imprese di assicurazione a predisporre le relazioni previste dalla direttiva Solvibilità II nel formato XBRL e i partenariati pubblico-privati istituiti da alcuni Stati membri.
    (39)    Sulla base del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico per la preparazione e l'attuazione di riforme amministrative e strutturali. È attualmente in corso un progetto volto a sviluppare le capacità di una ANC per la vigilanza basata sui dati.
    (40)    Ad esempio il programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea elaborato dalla Commissione o il nuovo programma Europa digitale.
    (41)    Come annunciato nella strategia in materia di finanza digitale ( COM(2020) 591 final ) .
    (42)    Come ad esempio in Austria (cfr. https://www.aurep.at/ ),    
    Italia (cfr. https://www.cooperazionepuma.org/ ) e    
    Danimarca (cfr. https://arkitektur.digst.dk/sites/default/files/white_paper_on_a_common_public-sector_digital_architecture_pdfa.pdf ).
    (43)    Si tratta di requisiti che sono espressi in una sequenza logica e coerente e che possono essere direttamente utilizzati da un sistema di calcolo deterministico.
    (44)     Bando di gara FISMA/2020/OP/0001 .
    (45)     COM(2020) 594 .
    (46)    Cfr. il precedente progetto pilota relativo al portale europeo per la trasparenza finanziaria ( https://eftg.eu/ ), che ha dimostrato un incremento di efficienza prodotto dalla condivisione dei dati finanziari per consentire la tracciabilità dei dati e una migliore gestione degli stessi.
    (47)     https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-blockchain-services-infrastructure .
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