COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.1.2021
COM(2021) 38 final
2021/0021(NLE)
Proposta di
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020
per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione
in risposta alla pandemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. La raccomandazione ha definito un approccio coordinato sui punti chiave seguenti: l'applicazione di criteri e soglie comuni per decidere se introdurre restrizioni alla libera circolazione, una mappatura del rischio di trasmissione della COVID-19 basata su un codice cromatico concordato, e un approccio coordinato per quanto riguarda le eventuali misure che potrebbero essere opportunamente applicate alle persone che si spostano da una zona all'altra in funzione del livello di rischio di trasmissione in tali zone.
La raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio mira a garantire un maggiore coordinamento tra gli Stati membri che valutano l'adozione di misure restrittive della libera circolazione per motivi di salute pubblica nel contesto della pandemia. Essa afferma chiaramente che, nell'adottare e applicare restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi del diritto dell'UE, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione.
Con tale raccomandazione la Commissione, con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC), è stata incaricata di valutare periodicamente i criteri, i dati necessari e le soglie ivi indicati tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione, e di trasmettere le sue conclusioni al Consiglio affinché le esamini, unitamente a una proposta di modifica della raccomandazione, ove necessario.
Come osservato nella comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2021 dal titolo "Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19", l'avvio del nuovo anno segnerà probabilmente l'inizio della fine della pandemia. Grazie a una scienza pionieristica e ai notevoli sforzi del mondo della politica e dell'industria, un processo che solitamente richiede dieci anni è stato realizzato in dieci mesi e, con la rapida introduzione di vaccinazioni di massa, milioni di europei sono stati vaccinati contro la COVID-19.
Tuttavia, finché il numero di infezioni continuerà ad aumentare e non saranno effettuate vaccinazioni su scala sufficiente da invertire l'andamento della pandemia, saranno necessarie una vigilanza continua, misure di contenimento e controlli sanitari. L'UE e gli Stati membri devono agire ora per contenere il rischio di una terza ondata di infezioni, potenzialmente più dura, caratterizzata da nuove varianti del virus maggiormente trasmissibili già presenti in tutta Europa.
Queste nuove varianti del virus sono fonte di reali e serie preoccupazioni. Sebbene attualmente non vi siano prove che provochino malattie più gravi, esse sembrano avere il 50‑70 % di trasmissibilità in più. Ciò significa che il virus può diffondersi più facilmente e più rapidamente, aumentando l'onere per i sistemi sanitari già sotto pressione, ed è probabilmente una delle cause dell'aumento sostanziale di casi verificatosi nella maggior parte degli Stati membri nelle ultime settimane.
I viaggi, di conseguenza, continueranno a rappresentare una sfida particolarmente impegnativa: tutti gli spostamenti non essenziali, in particolare da e verso le zone ad alto rischio, dovrebbero essere fortemente scoraggiati fino a quando la situazione epidemiologica non sarà notevolmente migliorata.
Questa posizione è avvalorata dalle raccomandazioni formulate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nella sua valutazione rapida dei rischi del 21 gennaio 2021. L'ECDC ha stimato come molto elevata la probabilità di introduzione e diffusione a livello comunitario nell'UE/SEE di varianti pericolose, e questo a causa della loro maggiore trasmissibilità. È probabile che tale maggiore trasmissibilità causi un numero maggiore di contagi, che, a loro volta, possono verosimilmente portare a un aumento del tasso dei ricoveri ospedalieri e della mortalità per tutte le fasce di età, ma soprattutto per i più anziani o per i pazienti con comorbidità. L'ECDC ritiene pertanto necessari interventi non farmaceutici più rigorosi per ridurre la trasmissione del virus e alleviare la pressione sui sistemi sanitari. L'ECDC ha stimato come elevato l'impatto dell'introduzione e della diffusione comunitaria. Ha valutato come elevato/molto elevato il rischio associato all'introduzione e alla diffusione nella comunità di varianti pericolose.
Per rallentare l'importazione e la diffusione delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione, l'ECDC ha raccomandato, fra le opzioni di risposta, di evitare i viaggi non essenziali. Oltre alle raccomandazioni di evitare i viaggi non essenziali, e le restrizioni di viaggio per le persone infette, per gli spostamenti andrebbero mantenute anche misure come i test e la quarantena, in particolare per i viaggiatori provenienti da zone con maggiore incidenza delle nuove varianti. Se il sequenziamento è inadeguato per escludere la possibilità di una maggiore incidenza delle nuove varianti - come risulta dagli orientamenti dell'ECDC sul sequenziamento del genoma -, nel settore degli spostamenti andrebbero inoltre prese in considerazione misure proporzionate anche per i viaggiatori provenienti da zone in cui si registra un livello elevato e continuo di trasmissione comunitaria.
Come indicato nella raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, la Commissione, con il sostegno dell'ECDC, ha valutato periodicamente i criteri, i dati necessari e le soglie previsti dalla raccomandazione stessa tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione. Dati i problemi posti dalla maggiore contagiosità delle varianti che destano preoccupazione, la Commissione ritiene che la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio debba essere adattata.
Dovrebbero essere mantenute o rafforzate restrizioni di viaggio proporzionate e non discriminatorie, e l'esecuzione di test per i viaggiatori, in particolare se provenienti da zone con una maggiore incidenza di varianti preoccupanti. Se necessario, dovrebbe essere applicata la quarantena per i viaggiatori, con opportune eccezioni per quelli con una funzione o un'esigenza essenziale.
Tali provvedimenti specifici hanno la funzione di prevenire la necessità di chiusura delle frontiere o di divieti di viaggio generalizzati e la sospensione di voli, trasporti terrestri e attraversamenti per vie navigabili fra Stati membri, che non sono giustificati in quanto misure più mirate hanno un impatto sufficiente con minori disagi. Il sistema delle "corsie verdi" dovrebbe mantenere mobili i flussi di trasporto, in particolare per garantire la libera circolazione delle merci, evitando così perturbazioni della catena di approvvigionamento.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente raccomandazione serve ad attuare le disposizioni vigenti in materia di restrizioni alla libera circolazione per motivi di salute pubblica.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente raccomandazione è in linea con le altre normative dell'Unione, comprese quelle riguardanti la salute pubblica e i controlli alle frontiere interne.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 6, e l'articolo 292.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'articolo 292 del TFUE consente al Consiglio di adottare raccomandazioni. Ai sensi di tale disposizione, il Consiglio delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione.
Ciò si applica nella situazione attuale, in quanto un approccio coerente è necessario per evitare ulteriori perturbazioni causate da misure unilaterali e non sufficientemente coordinate che limitano la libera circolazione all'interno dell'Unione. L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio di tali diritti.
A norma dell'articolo 168, paragrafo 6, il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni al fine di assicurare un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione.
•Proporzionalità
L'adozione di misure unilaterali o non coordinate potrebbe portare a restrizioni alla libera circolazione incoerenti e frammentate, causando incertezza per i cittadini dell'Unione nell'esercizio dei diritti conferiti loro dall'UE. La proposta si limita a quanto è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo perseguito.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
La proposta tiene conto delle discussioni tenutesi regolarmente con gli Stati membri dall'attuazione delle prime restrizioni temporanee, delle informazioni disponibili sull'evolversi della situazione epidemiologica e dei pertinenti elementi scientifici a disposizione.
•Valutazione d'impatto
•Diritti fondamentali
La libertà di circolazione è un diritto fondamentale sancito nell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. L'articolo 21 della Carta vieta qualsiasi restrizione fondata sulla cittadinanza nell'ambito di applicazione dei trattati.
Qualsiasi limitazione alla libera circolazione all'interno dell'Unione giustificata da motivi di sanità pubblica deve essere necessaria, proporzionata e basata su criteri obiettivi e non discriminatori; dev'essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve spingersi al di là di ciò che è necessario al fine di conseguire tale scopo.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
2021/0021 (NLE)
Proposta di
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020
per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione
in risposta alla pandemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 6, e l'articolo 292, prima e seconda frase,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. La raccomandazione ha definito un approccio coordinato sui punti chiave seguenti: l'applicazione di criteri e soglie comuni per decidere se introdurre restrizioni alla libera circolazione, una mappatura del rischio di trasmissione della COVID-19 basata su un codice cromatico concordato, e un approccio coordinato per quanto riguarda le eventuali misure che potrebbero essere opportunamente applicate alle persone che si spostano da una zona all'altra in funzione del livello di rischio di trasmissione in tali zone.
(2)Sulla base dei criteri e delle soglie stabiliti nella raccomandazione, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie pubblica settimanalmente una mappa degli Stati membri, suddivisi in regioni, al fine di sostenere il processo decisionale degli Stati membri.
(3)Come indicato al considerando 26 della raccomandazione, la Commissione, con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dovrebbe valutare periodicamente i criteri, i dati necessari e le soglie indicati nella raccomandazione, compresa l'opportunità di valutare altri criteri, quali i tassi di ricoveri ospedalieri o i tassi di occupazione delle unità di terapia intensiva, tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione.
(4)Due fattori incidono sull'attuale sviluppo della pandemia. Da un lato, dall'inizio del 2021 è cominciata la campagna di vaccinazione di massa, e milioni di europei sono già stati vaccinati contro la COVID-19. Tuttavia, come osservato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio dal titolo "Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19", finché il numero di infezioni continuerà ad aumentare e non saranno somministrate vaccinazioni su scala sufficiente da invertire l'andamento della pandemia, saranno necessarie una vigilanza continua, misure di contenimento e controlli sanitari. In particolare, l'UE e gli Stati membri devono agire per contenere il rischio di una prossima ondata di infezioni, potenzialmente più dura, caratterizzata da nuove varianti del virus SARS-CoV-2 maggiormente trasmissibili, già presenti in tutta Europa.
(5)La recente comparsa di nuove varianti del virus desta serie preoccupazioni. Sebbene attualmente non vi siano prove che provochino malattie più gravi, esse sembrano avere il 50-70 % di trasmissibilità in più. Ciò significa che il virus può diffondersi più facilmente e più rapidamente, aumentando l'onere per i sistemi sanitari già sotto pressione. È probabilmente questa una delle cause dell'aumento sostanziale di casi verificatosi nella maggior parte degli Stati membri nelle ultime settimane.
(6)Nella sua ultima valutazione del rischio di diffusione delle nuove varianti di SARS‑CoV-2 che destano preoccupazione nell'UE/SEE, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dichiara che il rischio associato all'introduzione e alla diffusione comunitaria delle varianti preoccupanti è stato innalzato ad elevato/molto elevato.
(7)Fra le opzioni di risposta a questo rischio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie raccomanda, per rallentare l'importazione e la diffusione delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione, di evitare i viaggi non essenziali. Oltre alle raccomandazioni di evitare i viaggi non essenziali, e le restrizioni di viaggio per le persone infette, per gli spostamenti andrebbero mantenute anche misure come i test e la quarantena, in particolare per i viaggiatori provenienti da zone con maggiore incidenza delle nuove varianti. Se il sequenziamento è ancora insufficiente per escludere la possibilità di una maggiore incidenza delle nuove varianti - come risulta dagli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sul sequenziamento del genoma -, nel settore degli spostamenti andrebbero inoltre prese in considerazione misure proporzionate anche per i viaggiatori provenienti da zone in cui si registra un livello elevato e continuo di trasmissione comunitaria.
(8)Alla luce delle raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, è pertanto opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio.
(9)Per tenere conto del livello molto elevato di trasmissione comunitaria, che può essere legato all'accresciuta trasmissibilità delle nuove varianti che destano preoccupazione, è opportuno aggiungere un nuovo colore, il rosso scuro, alla mappa pubblicata ogni settimana dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Tale colore dovrebbe indicare le zone in cui il virus circola a livelli molto elevati, anche a causa di varianti più infettive.
(10)Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto della prevalenza delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19" sottolinea la necessità che gli Stati membri aumentino urgentemente il sequenziamento genomico al 5-10 % dei test risultati positivi, se necessario utilizzando la capacità del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per tracciare la progressione delle varianti o individuarne di nuove.
(11)A causa del livello elevato di trasmissione comunitaria nella maggior parte degli Stati membri, i viaggi continueranno a porre particolari problemi. Tutti gli spostamenti non essenziali, in particolare da e verso le zone ad alto rischio, dovrebbero essere fortemente scoraggiati fino a quando la situazione epidemiologica non sarà notevolmente migliorata, in particolare alla luce della diffusione di nuove varianti. Dato che il rischio di infezione o trasmissione è simile per i viaggi nazionali e quelli transfrontalieri, è opportuno che gli Stati membri garantiscano la coerenza tra le misure applicate ai viaggi non essenziali dei due tipi.
(12)Nella dichiarazione conclusiva a seguito della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 21 gennaio 2021, il presidente del Consiglio europeo ha osservato che le frontiere devono rimanere aperte per garantire il funzionamento del mercato unico, compresa la circolazione di beni e servizi essenziali, e che non bisogna imporre divieti di viaggio indiscriminati. Per contenere la diffusione del virus potrebbero tuttavia essere necessarie misure volte a limitare i viaggi non essenziali nell'UE. Nel rispetto di tali principi, il Consiglio potrebbe dover rivedere le sue raccomandazioni sui viaggi all'interno dell'UE e sui viaggi non essenziali nell'UE alla luce dei rischi posti dalle nuove varianti del virus.
(13)Lo scopo di un approccio coordinato è prevenire il ripristino dei controlli alle frontiere interne. La chiusura delle frontiere o i divieti di viaggio generalizzati e la sospensione di voli, trasporti terrestri e attraversamenti per vie navigabili non sono giustificati, in quanto misure più mirate, quali la quarantena o i test obbligatori, esercitano un impatto sufficiente creando minori disagi. Il sistema delle "corsie verdi" dovrebbe mantenere mobili i flussi di trasporto, in particolare per garantire la libera circolazione delle merci e dei servizi, evitando così perturbazioni della catena di approvvigionamento.
(14)Qualsiasi limitazione della libera circolazione delle persone deve continuare a essere applicata nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazione, anche sulla base della cittadinanza. Ogni misura adottata non dovrebbe pertanto andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Informare il pubblico in modo chiaro, tempestivo e completo rimane fondamentale per garantire la prevedibilità, la certezza del diritto e il rispetto da parte dei cittadini. Le limitazioni dovrebbero essere applicate adeguatamente e le eventuali sanzioni dovrebbero essere effettive e proporzionate.
(15)L'11 gennaio 2020 il comitato per la sicurezza sanitaria ha pubblicato raccomandazioni per un approccio comune dell'UE in materia di isolamento per i pazienti affetti da COVID-19 e quarantena per i contatti e i viaggiatori. È opportuno che gli Stati membri, nell'imporre la quarantena per motivi di viaggio, applichino le raccomandazioni del comitato per la sicurezza sanitaria relative alle misure di quarantena per i viaggiatori. In particolare, qualora siano imposti obblighi di quarantena per i viaggi da una zona ad alto rischio, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di abbreviare la durata della quarantena prescritta qualora si ottenga un risultato negativo da un test effettuato 5-7 giorni dopo l'ingresso, a meno che il viaggiatore non manifesti sintomi.
(16)Dato l'aumento della capacità di effettuare test per la COVID-19, è opportuno modificare la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio per dare agli Stati membri la possibilità di imporre ai viaggiatori provenienti da zone non classificate come "verdi" di sottoporsi a un test prima della partenza.
(17)Considerato il livello elevato di trasmissione comunitaria nelle zone da classificare come "rosso scuro", è opportuno imporre alle persone provenienti da tali zone che viaggiano per motivi non essenziali di sottoporsi a un test prima della partenza e a una quarantena, in linea con le raccomandazioni del comitato per la sicurezza sanitaria, una volta giunti a destinazione. Nel caso in cui i viaggiatori non svolgano la quarantena nel luogo di residenza, è opportuno predisporre condizioni fisiche adeguate per le strutture di quarantena e assicurare la protezione e l'assistenza ai minori in quarantena, in linea con gli orientamenti dell'OMS.
(18)Coloro che ritornano nello Stato membro di residenza e non sono stati in grado di sottoporsi a un test prima della partenza dovrebbero essere autorizzati a sottoporsi a un test dopo l'arrivo, per evitare che non possano fare ritorno al loro domicilio.
(19)Dato l'elevato livello di infezioni nelle zone "rosso scuro", è opportuno imporre anche ai viaggiatori essenziali di sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19 e alla quarantena, purché ciò non abbia un effetto sproporzionato sull'esercizio della loro funzione o necessità essenziale, ad esempio perché l'esposizione del viaggiatore ai contatti con la popolazione nel luogo di destinazione è molto limitata. Se tuttavia uno Stato membro, tenuto conto della sua situazione epidemiologica specifica, impone ai lavoratori del settore dei trasporti e ai prestatori di servizi di sottoporsi a test, è opportuno che ciò non causi perturbazioni dei trasporti. Per mantenere le catene di approvvigionamento, è opportuno che gli obblighi di quarantena non si applichino al personale dei trasporti nell'esercizio della sua funzione essenziale.
(20)Le limitazioni dei viaggi transfrontalieri sono particolarmente deleterie per coloro che attraversano quotidianamente o frequentemente le frontiere per andare a lavorare o a scuola, visitare parenti stretti, ricevere cure mediche o occuparsi di persone care. Tali persone non dovrebbero essere tenute a sottoporsi a quarantena quando attraversano le frontiere per questi scopi essenziali, dato il significativo danno che ne deriverebbe per la loro vita e i loro mezzi di sussistenza e per l'economia nel suo complesso. Nella misura in cui la situazione epidemiologica sui due lati della frontiera è simile, non sembra necessario imporre a tali persone di sottoporsi a test frequenti per il solo fatto di attraversare una frontiera. Lo stretto coordinamento tra gli Stati membri e le regioni transfrontaliere continuerà ad essere particolarmente importante.
(21)Tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione, è opportuno che la Commissione, con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, continui a valutare periodicamente i criteri, i dati necessari e le soglie indicati nella presente raccomandazione, compresa l'opportunità di valutare altri criteri o adattare le soglie, e trasmettere le sue conclusioni al Consiglio affinché le esamini, unitamente a una proposta di modifica della raccomandazione, ove necessario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
La raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 è così modificata:
1.Al punto 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) rosso, se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è compreso tra 50 e 150 e il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è pari o superiore al 4 %, oppure se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è superiore a 150 ma inferiore a 500;".
2.Al punto 10, è inserita la seguente lettera c bis):
"c bis) rosso scuro, se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è pari o superiore a 500;".
3.Al punto 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) gli Stati membri dovrebbero rispettare le differenze nella situazione epidemiologica tra zone classificate come "arancioni", "rosse" o "rosso scuro" e agire in modo proporzionato;".
4.Al punto 13, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle strategie in materia di test e prestare particolare attenzione alla situazione delle zone con elevati tassi di test effettuati;".
5.Al punto 13, è inserita la seguente lettera e):
"e) gli Stati membri dovrebbero tenere conto della prevalenza delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione.".
6.Dopo il titolo "Quadro comune per quanto riguarda le misure possibili per i viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio" è inserito il seguente punto 16 bis:
"Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente tutti i viaggi non essenziali verso le zone classificate come "rosso scuro" e in provenienza dalle stesse, e scoraggiare tutti i viaggi non essenziali verso le zone classificate come "rosse" e in provenienza dalle stesse, in conformità del punto 10. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza tra le misure adottate per i viaggi trasfrontalieri e i viaggi all'interno del loro territorio.
Al contempo, gli Stati membri dovrebbero cercare di evitare perturbazioni dei viaggi essenziali e mantenere mobili i flussi di trasporto in linea con il sistema delle "corsie verdi", ed evitare interruzioni delle catene di approvvigionamento e della circolazione dei lavoratori dipendenti e autonomi che viaggiano per motivi professionali o commerciali.".
7.Al punto 17, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) sottoporsi a quarantena come raccomandato dal comitato per la sicurezza sanitaria e/o
b) sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19 prima e/o dopo l'arrivo. Quest'ultimo può essere un test RT-PCR o un test antigenico rapido che figuri nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE.".
8.Al punto 17, il comma seguente è soppresso:
"Gli Stati membri possono offrire ai viaggiatori la possibilità di sostituire il test di cui alla lettera b) con un test per l'infezione da COVID-19 effettuato prima dell'arrivo.".
9.Al punto 17, è aggiunto il comma seguente:
"Gli Stati membri dovrebbero disporre di una capacità sufficiente di effettuare test e dovrebbero accettare certificati digitali di test, garantendo tuttavia che ciò non arrechi pregiudizio alla fornitura di servizi sanitari pubblici essenziali, soprattutto in termini di capacità di laboratorio.".
10.È inserito il seguente punto 17 bis:
"Gli Stati membri dovrebbero imporre ai viaggiatori provenienti da una zona classificata come "rosso scuro" ai sensi del punto 10, lettera c bis), di sottoporsi sia a un test per l'infezione da COVID-19 dopo l'arrivo, sia a una quarantena come raccomandato dal comitato per la sicurezza sanitaria.
Gli Stati membri dovrebbero adottare, mantenere o rafforzare gli interventi non farmaceutici, in particolare nelle zone classificate come "rosso scuro", intensificare le attività di esecuzione dei test e tracciamento dei contatti e aumentare il livello di sorveglianza e il sequenziamento di un campione rappresentativo di casi di COVID‑19 a livello di comunità, per controllare la diffusione e l'impatto delle varianti emergenti di SARS-CoV-2 caratterizzate da una maggiore trasmissibilità.".
11.È aggiunto il seguente punto 17 ter:
"Gli Stati membri dovrebbero offrire alle persone che risiedono nei loro territori la possibilità di sostituire il test prima dell'arrivo di cui al punto 17, lettera b), e al punto 17 bis con un test per l'infezione da COVID-19 effettuato dopo l'arrivo, in aggiunta a eventuali obblighi di quarantena.".
12.È inserito il seguente punto 19 bis:
"In conformità del punto 17 bis, i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale provenienti da una zona "rosso scuro" dovrebbero rispettare prescrizioni relative ai test e sottoporsi a quarantena, purché ciò non abbia un effetto sproporzionato sull'esercizio della loro funzione o necessità.
In deroga a quanto sopra, i lavoratori del settore dei trasporti e i fornitori di servizi di trasporto di cui al punto 19 ter non dovrebbero in linea di massima essere tenuti a sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19 in conformità del punto 17, lettera b), e del punto 17 bis. Qualora uno Stato membro obblighi i lavoratori del settore dei trasporti e i fornitori di servizi di trasporto a sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19, dovrebbe essere usato un test antigenico rapido e ciò non dovrebbe causare perturbazioni dei trasporti. Qualora si verifichino perturbazioni dei trasporti o delle catene di approvvigionamento, gli Stati membri dovrebbero abolire o abrogare immediatamente tale prescrizione sistematica di test per preservare il funzionamento delle "corsie verdi". I lavoratori del settore dei trasporti e i fornitori di servizi di trasporto non dovrebbero essere tenuti a sottoporsi a quarantena in conformità del punto 17, lettera a), e del punto 17 bis, nell'esercizio di tali funzioni essenziali.".
13.È aggiunto il seguente punto 19 ter:
"Gli Stati membri non dovrebbero imporre la quarantena a coloro che vivono in regioni frontaliere e che attraversano la frontiera quotidianamente o frequentemente per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia, cure mediche o assistenza. Se in tali regioni è introdotto un obbligo di test per i viaggi transfrontalieri, la frequenza dei test sulle persone di cui sopra dovrebbe essere proporzionata. Se la situazione epidemiologica sui due lati della frontiera è simile, non dovrebbe essere imposto alcun obbligo di sottoporsi a test per motivi di viaggio. Coloro che sostengono che la loro situazione rientra nell'ambito di applicazione del presente punto potrebbero essere tenuti a fornire prove documentali o a presentare una dichiarazione in tal senso.".
14.Il punto 21 è sostituito dal seguente:
"Le misure applicate alle persone provenienti da una zona classificata come «rosso scuro» «rossa», «arancione» o «grigia» ai sensi del punto 10 non possono essere discriminatorie, vale a dire che dovrebbero essere applicate anche ai cittadini dello Stato membro interessato al loro ritorno.".
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente