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Document 52021BP0267

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi — EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021)0226 — C9-0161/2021 — 2021/0115(BUD))

GU C 67 del 8.2.2022, p. 173–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 67/173


P9_TA(2021)0267

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2020/004 NL/KLM — Paesi Bassi

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi — EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021)0226 — C9-0161/2021 — 2021/0115(BUD))

(2022/C 67/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0226 — C9-0161/2021),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) («regolamento FEG»),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2), in particolare l'articolo 8,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (3), («AII del 16 dicembre 2020»), in particolare il suo punto 9,

viste le lettere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0187/2021),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.

considerando che i Paesi Bassi, nel periodo di riferimento compreso tra il 15 agosto 2020 e il 15 dicembre 2020, hanno presentato la domanda EGF/2020/004 NL/KLM per ottenere un contributo finanziario a titolo del FEG a seguito di 1 851 esuberi (4) presso la compagnia KLM Royal Dutch Airlines situata nella regione Noord-Holland (NL32) di livello NUTS 2, nei Paesi Bassi;

C.

considerando che la domanda riguarda 1 851 lavoratori collocati in esubero presso la compagnia KLM Royal Dutch Airlines, di cui 650 esuberi si sono verificati durante il periodo di riferimento e 1 201 si sono verificati prima o dopo il periodo di riferimento, e che è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento da cui hanno avuto origine gli esuberi durante il periodo di riferimento;

D.

considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro;

E.

considerando che la Commissione ha riconosciuto che la crisi sanitaria della COVID-19 ha provocato una crisi economica e ha sollecitato un piano per la ripresa Next Generation EU che sottolinei il ruolo fondamentale svolto dal FEG nell'assistere i lavoratori collocati in esubero;

F.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha rappresentato un enorme shock per l'industria aeronautica per via delle restrizioni di viaggio, determinando un calo del 98,9 % del traffico aereo internazionale nell'aprile 2020 rispetto all'aprile 2019, mentre il 64 % della flotta mondiale di aeromobili è stato messo in deposito;

G.

considerando che la domanda di passeggeri a livello internazionale è caduta del 75,6 % nel 2020 rispetto ai livelli del 2019; che, secondo le previsioni mondiali sul numero di passeggeri elaborate dall'Associazione internazionale del trasporto aereo, ci vorranno dai tre ai quattro anni prima che il settore aeronautico torni ai livelli precedenti la crisi;

H.

considerando che si tratta di una delle prime mobilitazioni del FEG dovute alla crisi causata dalla COVID-19, a seguito dell'adozione da parte del Parlamento della risoluzione del 18 giugno 2020 sulla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (5), in cui si afferma che il FEG potrebbe essere mobilitato per sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e i lavoratori autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla COVID-19, senza modificare il regolamento (UE) n. 1309/2013;

I.

considerando che, prima dell'inizio della pandemia, i risultati finanziari di KLM erano in costante aumento tra il 2015 e il 2019, con un utile netto passato da 54 milioni di EUR nell'esercizio finanziario 2015 a 449 milioni di EUR nell'esercizio finanziario 2019;

J.

considerando che il numero di passeggeri trasportati da KLM è diminuito del 68 % e le entrate di KLM sono diminuite del 53,8 % nel 2020 rispetto al 2019, portando KLM ad accumulare una perdita operativa di 1 154 milioni di EUR nel 2020 rispetto a un utile di 714 milioni di EUR nel 2019 (6), e la sua direzione ha annunciato un piano di ristrutturazione che riduce la forza lavoro di circa 5 000 equivalenti a tempo pieno (7);

K.

considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria ha provocato una crisi economica, ha definito un piano di ripresa economica e ha sottolineato il ruolo del FEG quale strumento di emergenza (8);

1.

conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario pari a 5 019 218 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 8 365 364 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 8 030 750 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 334 614 EUR;

2.

constata che le autorità olandesi hanno presentato la domanda il 22 dicembre 2020 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte dei Paesi Bassi, la Commissione ha completato la propria valutazione il 6 maggio 2021 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.

deplora la lunga durata del processo in circostanze così difficili e invita la Commissione ad accelerare il processo di valutazione, garantendo che i lavoratori licenziati possano beneficiare del sostegno dell'Unione in modo tempestivo;

4.

rileva che la domanda riguarda in totale 1 851 lavoratori collocati in esubero presso la compagnia KLM Royal Dutch Airlines; prende atto del fatto che i Paesi Bassi prevedono che solo 1 201 dei beneficiari ammissibili totali parteciperanno alle misure (beneficiari interessati);

5.

osserva che i Paesi Bassi hanno deciso di non offrire un sostegno al reddito ai lavoratori licenziati attraverso il FEG; osserva che il governo dei Paesi Bassi ha lanciato una sovvenzione generica di sostegno ai salari per tutte le imprese il cui fatturato è colpito per più del 20 % dalla crisi COVID-19 e che il gruppo KLM ha presentato domanda per ottenere il sussidio NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid); rileva che il gruppo KLM ha presentato domanda per l'intero periodo coperto dal sussidio NOW e ha già ricevuto anticipi per 683 milioni di EUR e dovrebbe ricevere ulteriori 488 milioni di EUR;

6.

osserva che spetta agli Stati membri determinare il numero di lavoratori ammissibili a beneficiare del sostegno; invita i Paesi Bassi a garantire, senza alcuna forma di discriminazione, l'inclusione delle persone più vulnerabili, che rischiano di incontrare le maggiori difficoltà sul mercato del lavoro; sottolinea il vantaggio di permettere a tutti i lavoratori in esubero, per i quali questa rappresenta la migliore opzione, di essere integrati e sostenuti dalle misure incluse in questo progetto del FEG;

7.

sottolinea che si prevede che l'impatto sociale degli esuberi sarà notevole dal momento che, con oltre 33 000 dipendenti (9) nel 2019, KLM è il secondo maggior datore di lavoro privato dei Paesi Bassi; ricorda che questi esuberi si sono verificati in un contesto di tassi di disoccupazione crescenti nella provincia di Noord-Holland, che sono aumentati di 1,5 punti percentuali (salendo al 4,8 %) nel quarto trimestre del 2020 rispetto allo stesso trimestre del 2019;

8.

rileva che i Paesi Bassi hanno iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1o febbraio 2021 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 1o febbraio 2021 al 1o febbraio 2023;

9.

ricorda che i servizi personalizzati che dovranno essere offerti ai lavoratori consistono nelle azioni di seguito indicate: orientamento professionale, sostegno per trovare lavoro in settori specifici, formazione, tutoraggio e/o istruzione e consulenza finanziaria; accoglie con favore l'attenzione delle autorità sulla riqualificazione dei lavoratori per facilitarne il trasferimento in settori con carenza di manodopera, quali l'istruzione, la sanità, la logistica, le tecnologie e la gestione dell'informazione;

10.

osserva che i Paesi Bassi hanno iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1o febbraio 2021 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1o febbraio 2021 al 1o agosto 2023;

11.

plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato messo a punto dai Paesi Bassi in consultazione con i portatori di interessi e con le parti sociali, compresi otto sindacati, e che, in stretta collaborazione con i consigli d'impresa competenti, sia stato istituito un gruppo di sostegno per garantire il coordinamento di questi servizi;

12.

sottolinea che le autorità olandesi hanno confermato che le azioni ammissibili non riceveranno aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione (10);

13.

chiede che continui la riduzione dell'onere amministrativo durante tutto il processo;

14.

chiede di intensificare la comunicazione sulle misure sostenute dal bilancio dell'Unione attraverso il FEG; sottolinea l'importanza di diffondere le informazioni sul valore aggiunto e il sostegno dell'UE ai settori e ai lavoratori vulnerabili, in particolare in seguito alle ripercussioni dell'epidemia di COVID-19;

15.

ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

16.

rileva che secondo la Commissione tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti;

17.

sostiene fermamente il fatto che, nel periodo 2021-2027, il FEG continuerà a dimostrare solidarietà, spostando nel contempo l'attenzione dalla causa delle ristrutturazioni al loro impatto; si compiace che, in base alle nuove norme, la decarbonizzazione sarà uno dei motivi per l'ammissibilità delle domande al sostegno.

18.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(4)  Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0141.

(6)  https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/q4_2020_press_release_en_final.pdf

(7)  Servizio stampa KLM: https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/

(8)  COM(2020)0442.

(9)  Relazione annuale KLM 2019: https://www.klm.com/travel/nl_nl/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm541-1063986.pdf

(10)  Il 13 luglio 2020 la Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura di aiuto dei Paesi Bassi di 3,4 miliardi di EUR consistente in una garanzia statale sui prestiti e in un prestito statale subordinato a favore di KLM per fornire liquidità urgente alla compagnia nel contesto della pandemia di coronavirus. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1333


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi — EGF/2020/004 NL/ KLM

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2021/1022.)


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