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Document 52021AP0434

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2021)0087 — C9-0166/2021 — 2021/0048(NLE))

    GU C 184 del 5.5.2022, p. 194–362 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 184/194


    P9_TA(2021)0434

    Imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2021)0087 — C9-0166/2021 — 2021/0048(NLE))

    (Consultazione)

    (2022/C 184/19)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0087),

    visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0166/2021),

    visto l'articolo 82 del suo regolamento,

    vista la lettera della commissione per i trasporti e il turismo,

    vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0246/2021),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    Al fine di ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell'Unione, il regolamento [XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (il «regolamento Orizzonte Europa») ha stabilito il quadro politico e giuridico per i partenariati europei con partner del settore privato e/o pubblico. I partenariati europei costituiscono un elemento fondamentale dell'approccio strategico di Orizzonte Europa. Sono istituiti per conseguire le priorità all'Unione individuate da Orizzonte Europa e garantiscono un chiaro impatto per l'UE e la sua popolazione, che può essere conseguito in maniera più efficace tramite partenariati, grazie ad una visione strategica condivisa nei confronti della quale i partner hanno assunto un impegno, piuttosto che dall'Unione da sola.

    (1)

    Al fine di ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell'Unione, il regolamento [XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (il «regolamento Orizzonte Europa») ha stabilito il quadro politico e giuridico per i partenariati europei con partner del settore privato e/o pubblico. I partenariati europei costituiscono un elemento fondamentale dell'approccio strategico di Orizzonte Europa. Sono istituiti per conseguire gli impegni e le priorità dell'Unione individuate da Orizzonte Europa e garantiscono un chiaro impatto per l'UE, la sua popolazione e l'ambiente , che può essere conseguito in maniera più efficace tramite partenariati, grazie ad una visione strategica condivisa nei confronti della quale i partner hanno assunto un impegno, piuttosto che dall'Unione da sola.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (2)

    In particolare i partenariati europei del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa svolgono un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi strategici, ad esempio accelerando le transizioni verso obiettivi di sviluppo sostenibile e un'Europa verde e digitale e dovrebbero contribuire alla ripresa dalla crisi senza precedenti correlata alla pandemia della COVID. I partenariati europei affrontano sfide transfrontaliere complesse che richiedono un approccio integrato. Consentono di affrontare le disfunzioni della transizione, sistemiche e del mercato descritte nelle valutazioni d'impatto che accompagnano il presente regolamento riunendo una vasta gamma di operatori, lungo le catene di valore e nel contesto degli ecosistemi, affinché lavorino a sostegno di una visione comune e la traducano in tabelle di marcia concrete e in un'attuazione coordinata di attività. Inoltre consentono di concentrare sforzi e risorse sulle priorità comuni al fine di risolvere le sfide complesse.

    (2)

    In particolare i partenariati europei del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa svolgono un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi strategici, ad esempio accelerando il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi adottati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici  (1 bis) («accordo di Parigi») la transizione verso un'Europa verde e digitale, e dovrebbero contribuire a una ripresa resiliente dal punto di vista sociale, economico e ambientale dalla crisi senza precedenti correlata alla pandemia della COVID , rafforzando nel contempo la leadership industriale europea . I partenariati europei affrontano sfide transfrontaliere complesse che richiedono un approccio integrato. Consentono di affrontare le disfunzioni della transizione, sistemiche e del mercato descritte nelle valutazioni d'impatto che accompagnano il presente regolamento riunendo una vasta gamma di operatori, lungo le catene di valore e nel contesto degli ecosistemi, affinché lavorino a sostegno di una visione comune e la traducano in tabelle di marcia concrete e in un'attuazione coordinata di attività. Inoltre consentono di concentrare sforzi e risorse sulle priorità comuni al fine di risolvere le sfide complesse a vantaggio della società .

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 bis)

    Al fine di garantire l'eccellenza scientifica e conformemente all'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), è opportuno assicurare la libertà della ricerca scientifica e promuovere i più elevati standard di integrità scientifica.

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 2 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 ter)

    È importante che tutti i partenariati europei rispettino le pratiche etiche e i principi etici fondamentali, osservando nel contempo le norme etiche stabilite nei diversi codici etici nazionali, settoriali o istituzionali. Le loro attività di ricerca dovrebbero applicare sempre i principi sanciti all'articolo 19 del regolamento Orizzonte Europa e nella dichiarazione della Commissione sull'etica e la ricerca sulle cellule staminali in relazione a tale articolo.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (3)

    Al fine di conseguire risultati in termini di priorità e impatto, i partenariati europei dovrebbero essere istituiti attraverso un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti in tutta Europa, tra i quali l'industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, nonché organizzazioni della società civile quali fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione. Dovrebbero inoltre essere una delle misure destinate a rafforzare la cooperazione tra i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano vantaggi reciproci per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l'Unione possa difendere i propri interessi in settori strategici .

    (3)

    Al fine di conseguire risultati in termini di priorità e impatto, i partenariati europei dovrebbero essere istituiti attraverso un ampio coinvolgimento di tutti i portatori di interessi pertinenti in tutta Europa, tra i quali l'industria, le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, nonché organizzazioni della società civile , ivi comprese le organizzazioni non governative (ONG), e fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione. Dovrebbero inoltre essere una delle misure destinate a rafforzare la cooperazione tra i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano vantaggi reciproci per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l'Unione possa sviluppare la propria autonomia strategica insieme a un'economia aperta .

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (6)

    Il regolamento (UE) 2020/852 (11) istituisce il quadro generale per stabilire se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile ai fini della definizione di investimenti sostenibili. Questo regolamento costituisce un riferimento comune che gli investitori, le banche, l'industria e i ricercatori possono utilizzare quando investono in progetti e attività economiche che hanno un impatto positivo significativo sul clima e sull'ambiente senza causare danni significativi. Funge da riferimento per gli investimenti verdi nell'Unione.

    (6)

    Il regolamento (UE) 2020/852 (11) istituisce il quadro generale per stabilire se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile ai fini della definizione di investimenti sostenibili. Questo regolamento costituisce un riferimento comune che gli investitori, le banche, l'industria e i ricercatori possono utilizzare quando investono in progetti e attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e che hanno un impatto positivo significativo sul clima e sull'ambiente senza causare danni significativi. Funge da riferimento per gli investimenti verdi nell'Unione.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Considerando 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (7)

    Laddove opportuno i partenariati dovrebbero tenere conto dei criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3 e del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 come strumento per migliorare la maturità dei progetti e l'accesso ai finanziamenti verdi che sarà fondamentale per la diffusione sul mercato e l'utilizzo più ampio delle tecnologie e soluzioni innovative che realizzeranno. I dati scientifici sono al centro dei criteri di vaglio tecnico. La ricerca e l'innovazione, perseguite dai partenariati, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'aiutare gli operatori economici a conseguire o superare gli standard e le soglie fissati nel regolamento nonché a mantenere i criteri di vaglio tecnico aggiornati e coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo.

    (7)

    Laddove opportuno i partenariati dovrebbero tenere conto dei criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3 e del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 , se l'attività dell'impresa comune rientra nell'ambito di applicazione di detto regolamento, come strumento per migliorare la maturità dei progetti e l'accesso ai finanziamenti verdi che sarà fondamentale per la diffusione sul mercato e l'utilizzo più ampio delle tecnologie e soluzioni innovative che realizzeranno. I dati scientifici sono al centro dei criteri di vaglio tecnico. La ricerca e l'innovazione, perseguite dai partenariati, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'aiutare gli operatori economici a conseguire o superare gli standard e le soglie fissati nel regolamento nonché a mantenere i criteri di vaglio tecnico aggiornati e coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Considerando 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (10)

    Le attività di ricerca e innovazione intraprese dalle imprese comuni dovrebbero essere finanziate da Orizzonte Europa. Al fine di conseguire il massimo impatto, le imprese comuni dovrebbero sviluppare strette sinergie con altri programmi dell'Unione e strumenti di finanziamento, in particolare con quelli che sostengono l'utilizzo di soluzioni innovative, l'istruzione e lo sviluppo regionale, al fine di aumentare la coesione economica e sociale e  ridurre gli squilibri .

    (10)

    Le attività di ricerca e innovazione intraprese dalle imprese comuni dovrebbero essere finanziate da Orizzonte Europa. Al fine di conseguire il massimo impatto, le imprese comuni dovrebbero sviluppare strette sinergie con altri programmi dell'Unione e strumenti di finanziamento, in particolare con quelli che sostengono l'utilizzo di soluzioni innovative e sostenibili , l'istruzione e lo sviluppo regionale, al fine di rispondere alle sfide globali, aumentare la coesione economica e sociale , ridurre gli squilibri alleviare gli impatti ambientali .

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Considerando 11

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (11)

    Il nuovo approccio politico ai partenariati europei e in particolare ai partenariati europei istituzionalizzati, richiede modalità nuove per istituire il quadro giuridico nel contesto del quale essi opererebbero. Sebbene la creazione di imprese comuni sulla base dell'articolo 187 TFUE ai fini di Orizzonte 2020 si sia dimostrata efficace per quanto riguarda l'attuazione, è necessario potenziarla. Il presente regolamento mira pertanto ad aumentare la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e l'orientamento agli impatti dell'attuazione traducendo le disposizioni di Orizzonte Europa e l'esperienza acquisita dall'attuazione del programma nel contesto di Orizzonte 2020 in disposizioni comuni e armonizzate per tutte le imprese comuni. Il presente regolamento mira a facilitare la collaborazione e le sinergie tra partenariati europei, sfruttando così appieno le loro interconnessioni a livello organizzativo. Le imprese comuni dovrebbero cercare occasioni per coinvolgere i rappresentanti di altri partenariati europei nelle discussioni durante la stesura dei loro programmi di lavoro, individuare i settori nei quali attività complementari o congiunte affronterebbero le sfide in maniera più efficace ed efficiente, evitare sovrapposizioni, allineare le tempistiche delle loro attività e garantire accesso ai risultati e ad altri mezzi di scambio della conoscenza pertinenti.

    (11)

    Il nuovo approccio politico ai partenariati europei e in particolare ai partenariati europei istituzionalizzati, richiede modalità nuove per istituire il quadro giuridico nel contesto del quale essi opererebbero. Sebbene la creazione di imprese comuni sulla base dell'articolo 187 TFUE ai fini di Orizzonte 2020 si sia dimostrata efficace per quanto riguarda l'attuazione, è necessario potenziarla. Il presente regolamento mira pertanto ad aumentare la coerenza, l'efficienza, l'efficacia, l'orientamento agli impatti e il valore aggiunto sociale dell'attuazione traducendo le disposizioni di Orizzonte Europa e l'esperienza acquisita dall'attuazione del programma nel contesto di Orizzonte 2020 in disposizioni comuni e armonizzate per tutte le imprese comuni. Il presente regolamento mira a facilitare la collaborazione e le sinergie tra partenariati europei, sfruttando così appieno le loro interconnessioni a livello organizzativo. Le imprese comuni dovrebbero cercare occasioni per coinvolgere i rappresentanti di altri partenariati europei nelle discussioni durante la stesura dei loro programmi di lavoro, individuare i settori nei quali attività complementari o congiunte affronterebbero le sfide in maniera più efficace ed efficiente, evitare sovrapposizioni, allineare le tempistiche delle loro attività e garantire accesso ai risultati e ad altri mezzi di scambio della conoscenza pertinenti.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Considerando 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (12)

    A seguito dell'individuazione di sinergie tra loro, le imprese comuni dovrebbero mirare a stabilire le quote di bilancio che dovrebbero essere utilizzate per attività complementari o congiunte tra imprese comuni. Inoltre il presente regolamento mira a un miglioramento delle efficienze e dell'armonizzazione delle norme attraverso una collaborazione operativa intensificata nonché valutando le economie di scala, compresa l'istituzione di un back office comune , che dovrebbe svolgere funzioni di sostegno orizzontali per le imprese comuni. Il back office comune dovrebbe facilitare il conseguimento di un impatto e un'armonizzazione maggiori sugli aspetti comuni pur mantenendo un certo grado di flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna impresa comune. La struttura dovrebbe essere stabilita mediante accordi sul livello dei servizi che devono essere stipulati congiuntamente dalle imprese comuni. Le funzioni comuni di back office dovrebbero coprire le funzioni di coordinamento e sostegno amministrativo in settori nei quali il suo vaglio si sia dimostrato efficiente ed efficace in termini di costi e dovrebbero tenere conto del rispetto dell'obbligo di responsabilità di ciascun singolo ordinatore. La struttura giuridica dovrebbe essere concepita in modo da soddisfare al meglio le esigenze comuni delle imprese comuni , garantire la loro stretta collaborazione e esplorare tutte le possibili sinergie tra i partenariati europei e, di conseguenza, tra le varie parti del programma Orizzonte Europa così come tra gli altri programmi gestiti dalle imprese comuni.

    (12)

    A seguito dell'individuazione di sinergie tra loro, le imprese comuni dovrebbero mirare a stabilire le quote di bilancio che dovrebbero essere utilizzate per attività complementari o congiunte tra imprese comuni. Inoltre il presente regolamento mira a un miglioramento delle efficienze e dell'armonizzazione delle norme attraverso una collaborazione operativa intensificata nonché valutando le economie di scala, compresa , se del caso, la possibilità di istituire funzioni comuni di back office, che dovrebbero fornire un sostegno orizzontale per le imprese comuni. L'aumento del numero delle funzioni gestite in comune dalle imprese comuni facilita il conseguimento di un impatto e un'armonizzazione maggiori sugli aspetti comuni pur mantenendo un certo grado di flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna impresa comune. Le funzioni comuni di back office possono coprire le funzioni di coordinamento e sostegno amministrativo in settori nei quali il suo vaglio si sia dimostrato efficiente ed efficace in termini di costi e dovrebbero tenere conto del rispetto dell'obbligo di responsabilità di ciascun singolo ordinatore. Le imprese comuni dovrebbero poter concludere congiuntamente accordi sul livello dei servizi , onde garantire la loro stretta collaborazione e esplorare tutte le possibili sinergie tra i partenariati europei e, di conseguenza, tra le varie parti del programma Orizzonte Europa così come tra gli altri programmi gestiti dalle imprese comuni.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Considerando 13 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (13 bis)

    Le imprese comuni dovrebbero approfondire le loro conoscenze e adottare un approccio maggiormente integrato e sistemico alla gestione delle attività nelle loro aree di ricerca. La complementarità e la sinergia con i programmi di lavoro di ricerca collaborativa e con il Consiglio europeo della ricerca alimenterebbero il canale di innovazione ispirato a un approccio dal basso verso l'alto. Ciò creerebbe opportunità di ricerca in settori che attualmente non sono presi in considerazione e promuoverebbe inoltre le applicazioni in altri settori, sia a monte che a valle del canale.

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento

    Considerando 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (14)

    Orizzonte Europa introduce un approccio più strategico, coerente e basato sugli impatti ai partenariati europei, traendo spunto dagli insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020. In linea con questa nuova ambizione, il presente regolamento mira ad un uso più efficace dei partenariati europei istituzionalizzati in particolare concentrandosi su obiettivi, esiti e impatti chiari che possono essere conseguiti entro il 2030 e garantendo un contributo evidente alle politiche e alle priorità strategiche correlate dell'Unione. La stretta collaborazione e le sinergie con altre iniziative pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con altri partenariati europei, sono fondamentali ai fini del conseguimento di un impatto maggiore nonché per garantire l'adozione dei risultati. Nel valutare l'impatto complessivo, si dovrebbe tenere conto di investimenti più ampi, al di là dei contributi provenienti dai partner, mobilitati dalle imprese comuni e che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi.

    (14)

    Orizzonte Europa introduce un approccio più strategico, coerente e basato sugli impatti ai partenariati europei, traendo spunto dagli insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020. In linea con questa nuova ambizione, il presente regolamento mira ad un uso più efficace dei partenariati europei istituzionalizzati in particolare concentrandosi su obiettivi, esiti e impatti chiari che possono essere conseguiti entro il 2030 e garantendo un contributo evidente alle politiche e alle priorità strategiche correlate dell'Unione. La stretta collaborazione e le sinergie con altre iniziative pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con altri partenariati europei, sono fondamentali ai fini del conseguimento di un impatto scientifico, socioeconomico e ambientale maggiore nonché per garantire l'adozione dei risultati. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti chiari, semplici e concreti per rendere possibili i diversi tipi di sinergie, quali il trasferimento di risorse, i finanziamenti alternativi, i finanziamenti cumulativi e i finanziamenti integrati. È particolarmente importante che gli Stati membri e le regioni massimizzino l'allineamento delle loro strategie di specializzazione intelligente e dei loro programmi operativi ai programmi di lavoro delle imprese comuni al fine di consentire l'eventuale meccanismo di trasferimento del 5 % dai fondi strutturali e di investimento europei alle imprese comuni, come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa e fatte salve le condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) («regolamento recante disposizioni comuni»). Dovrebbero inoltre essere esaminate le sinergie e complementarità con le istituzioni finanziarie europee, quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per gli investimenti, nonché tra le imprese comuni stesse e con altri programmi di finanziamento dell'Unione, così come le alleanze industriali pertinenti con trust e fondazioni di pubblica utilità. Nel valutare l'impatto complessivo, si dovrebbe tenere conto di investimenti più ampi, al di là dei contributi provenienti dai partner, mobilitati dalle imprese comuni e che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi al fine di accelerare l'adozione di soluzioni innovative sul mercato .

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Considerando 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (15)

    Il presente regolamento si basa sui principi e sui criteri stabiliti nel regolamento Orizzonte Europa, tra i quali figurano l'apertura e la trasparenza, un marcato effetto moltiplicatore e impegni a lungo termine di tutte le parti coinvolte. Uno degli obiettivi del presente regolamento è garantire l'apertura delle iniziative a un'ampia gamma di soggetti, compresi i nuovi entranti. I partenariati dovrebbero essere aperti a qualsiasi soggetto che intenda e sia in grado di lavorare per il conseguimento dell'obiettivo comune nonché promuovere una partecipazione ampia e attiva dei portatori di interessi nelle loro attività, l'adesione dei membri e la governance, oltre a garantire che i risultati sarebbero a beneficio di tutti gli europei, in particolare attraverso un'ampia promozione dei risultati e delle attività di pre-diffusione in tutta l'Unione.

    (15)

    Il presente regolamento si basa sui principi e sui criteri stabiliti nel regolamento Orizzonte Europa, tra i quali figurano l'apertura e la trasparenza, un marcato effetto moltiplicatore e impegni a lungo termine di tutte le parti coinvolte. Uno degli obiettivi del presente regolamento è garantire l'apertura delle iniziative a un'ampia gamma di soggetti, compresi i nuovi entranti. I partenariati dovrebbero essere aperti a qualsiasi soggetto che intenda e sia in grado di lavorare per il conseguimento dell'obiettivo comune nonché promuovere una partecipazione ampia e attiva dei portatori di interessi nelle loro attività, l'adesione dei membri e la governance, oltre a garantire che i risultati siano a beneficio di tutti gli europei e contribuiscano nel contempo allo sviluppo sostenibile a livello mondiale , in particolare attraverso la promozione più ampia possibile dei risultati e delle attività di pre-diffusione in tutta l'Unione.

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Considerando 17 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (17 bis)

    Una quota dei 5,4  miliardi di EUR assegnati a Orizzonte Europa a titolo di Next Generation EU nell'ambito dell'accordo interistituzionale sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 («QFP») potrebbe contribuire ad aumentare i fondi delle imprese comuni. Tale contributo può anche essere integrato da disimpegni, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) («regolamento finanziario»), ed essere adeguato per rispecchiare i contributi dei paesi associati. I contributi supplementari dell'Unione a norma dell'articolo 13 del regolamento Orizzonte Europa, dell'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio («regolamento QFP»)  (1 ter) e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, devono essere distribuiti equamente all'interno dei poli tematici del pilastro 2 di Orizzonte Europa, tenendo conto delle priorità di ricerca dell'Unione e dei suoi obiettivi politici. Qualsiasi contributo supplementare dell'Unione dovrebbe corrispondere quanto meno ai contributi forniti da membri diversi dall'Unione.

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Considerando 18

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (18)

    In linea con le ambizioni di cui al regolamento Orizzonte Europa, una delle condizioni preliminari per la costituzione di partenariati istituzionalizzati consiste nel garantire i contributi dei partner per l'intera durata delle iniziative. In tale contesto, i partner privati dovrebbero offrire una parte significativa dei loro contributi sotto forma di contributi in natura ai costi operativi dell'impresa comune. Le imprese comuni dovrebbero poter stabilire misure per facilitare tali contributi attraverso i loro programmi di lavoro , in particolare riducendo i tassi di finanziamento . Tali misure dovrebbero essere basate sulle esigenze specifiche di un'impresa comune e delle attività sottostanti. In casi giustificati dovrebbe essere possibile fissare condizioni aggiuntive che richiedono la partecipazione di un membro dell'impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, in relazione a attività nelle quali i partner industriali dell'impresa comune possono svolgere un ruolo fondamentale, come dimostrazioni su larga scala e progetti faro, nonché contribuire maggiormente grazie a tassi di finanziamento inferiori . Il livello di partecipazione dei membri dovrebbe essere monitorato dal direttore esecutivo al fine di consentire al consiglio di direzione di adottare azioni adeguate, garantendo un equilibrio tra impegno da parte dei partner e apertura. In casi debitamente giustificati, la spesa in conto capitale per, ad esempio, dimostratori su larga scala o progetti faro può essere considerata un costo ammissibile in linea con il quadro giuridico applicabile.

    (18)

    In linea con le ambizioni di cui al regolamento Orizzonte Europa, una delle condizioni preliminari per la costituzione di partenariati istituzionalizzati consiste nel garantire i contributi dei partner per l'intera durata delle iniziative. In tale contesto, i partner privati dovrebbero offrire una parte significativa dei loro contributi sotto forma di contributi in natura ai costi operativi dell'impresa comune. Le imprese comuni dovrebbero poter stabilire misure per facilitare tali contributi attraverso i loro programmi di lavoro. Tali misure dovrebbero essere basate sulle esigenze specifiche di un'impresa comune e delle attività sottostanti. In casi giustificati dovrebbe essere possibile fissare condizioni aggiuntive che richiedono la partecipazione di un membro dell'impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, in relazione a attività nelle quali i partner industriali dell'impresa comune possono svolgere un ruolo fondamentale, oppure realizzare un programma di sistema integrato . Il livello di partecipazione dei membri dovrebbe essere monitorato dal direttore esecutivo al fine di consentire al consiglio di direzione di adottare azioni adeguate, garantendo un equilibrio tra impegno da parte dei partner e apertura. In casi debitamente giustificati, la spesa in conto capitale per, ad esempio, dimostratori su larga scala o progetti faro può essere considerata un costo ammissibile in linea con il quadro giuridico applicabile.

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento

    Considerando 19

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (19)

    Conformemente al principio dell'equa ripartizione dei contributi tra i membri delle imprese comuni, i contributi finanziari ai costi amministrativi delle imprese comuni dovrebbero essere suddivisi equamente tra l'Unione e i membri diversi dall'Unione. Eventuali scostamenti rispetto a tale principio dovrebbero essere presi in considerazione soltanto in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio nel caso in cui la dimensione o la struttura associativa di un membro dell'impresa comune diverso dall'Unione comporterebbe contributi per entità costitutiva o affiliata, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) , di livello così elevato da compromettere seriamente il vantaggio a diventare o continuare ad essere un'entità costitutiva o affiliata del membro dell'impresa comune. In tali casi la percentuale minima del contributo finanziario annuo ai costi amministrativi dell'impresa comune da parte dei membri diversi dall'Unione dovrebbe corrispondere al 20 % dei costi amministrativi annuali totali e i contributi delle PMI dovrebbero essere significativamente inferiori a quelli apportati da entità costitutive o affiliate di dimensioni maggiori. Dopo aver conseguito l'adesione di una massa critica di membri che garantisca un contributo superiore al 20 % dei costi amministrativi annuali totali, i contributi annuali per entità costitutiva o affiliata dovrebbero essere mantenuti o aumentati al fine di aumentare gradualmente la quota dei membri diversi dall'Unione al contributo complessivo ai costi amministrativi annuali dell'impresa comune. I membri dell'impresa comune diversi dall'Unione dovrebbero sforzarsi di aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di massimizzare il contributo raggiungendo il 50 % dei costi amministrativi dell'impresa comune nel corso della sua durata.

    (19)

    Il rapporto tra i costi amministrativi e il bilancio totale dovrebbe essere analogo per tutte le imprese comuni e non dovrebbe superare il 5 % del loro bilancio. Inoltre, conformemente al principio dell'equa ripartizione dei contributi tra i membri delle imprese comuni, i contributi finanziari ai costi amministrativi delle imprese comuni dovrebbero essere suddivisi equamente tra l'Unione e i membri diversi dall'Unione. I membri diversi dall'Unione dovrebbero concordare tra loro l'equa distribuzione della parte di spese amministrative delle rispettive imprese comuni. Eventuali scostamenti rispetto a tale principio dovrebbero essere presi in considerazione soltanto in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio nel caso in cui la dimensione o la struttura associativa di un membro dell'impresa comune diverso dall'Unione comporterebbe contributi per entità costitutiva o affiliata, in particolare per le PMI, le organizzazioni di ricerca o le università , di livello così elevato da compromettere seriamente il vantaggio a diventare o continuare ad essere un'entità costitutiva o affiliata del membro dell'impresa comune. In tali casi la percentuale minima del contributo finanziario annuo ai costi amministrativi dell'impresa comune da parte dei membri diversi dall'Unione dovrebbe corrispondere al 20 % dei costi amministrativi annuali totali e i contributi delle PMI , delle organizzazioni di ricerca e delle università dovrebbero essere significativamente inferiori a quelli apportati da entità costitutive o affiliate di dimensioni maggiori. Dopo aver conseguito l'adesione di una massa critica di membri che garantisca un contributo superiore al 20 % dei costi amministrativi annuali totali, i contributi annuali per entità costitutiva o affiliata dovrebbero essere mantenuti o aumentati al fine di aumentare gradualmente la quota dei membri diversi dall'Unione al contributo complessivo ai costi amministrativi annuali dell'impresa comune. I membri dell'impresa comune diversi dall'Unione dovrebbero sforzarsi di aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di massimizzare il contributo raggiungendo il 50 % dei costi amministrativi dell'impresa comune nel corso della sua durata.

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Considerando 20

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (20)

    Il regolamento Orizzonte Europa impone ai partner di dimostrare il loro impegno a lungo termine, compresa una quota minima di investimenti pubblici e/o privati. Di conseguenza è necessario che l'Unione individui nel presente regolamento i membri fondatori stabiliti negli Stati membri o in paesi associati al programma Orizzonte Europa oppure organizzazioni internazionali. Tuttavia, laddove necessario, dovrebbe essere possibile espandere la base di membri delle imprese comuni dopo la loro costituzione con membri associati selezionati in seguito a  procedure aperte e trasparenti, tenendo conto in particolare dei nuovi sviluppi tecnologici o dell'associazione di ulteriori paesi al programma Orizzonte Europa. I soggetti giuridici che intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi delle imprese comuni nei loro specifici settori di ricerca dovrebbero altresì beneficiare della possibilità di diventare partner contributori delle stesse.

    (20)

    Il regolamento Orizzonte Europa impone ai partner di dimostrare il loro impegno a lungo termine, compresa una quota minima di investimenti pubblici e/o privati. Di conseguenza è necessario che l'Unione individui nel presente regolamento i membri fondatori stabiliti negli Stati membri o in paesi associati al programma Orizzonte Europa oppure organizzazioni internazionali. Tuttavia, laddove necessario, dovrebbe essere possibile espandere la base di membri delle imprese comuni dopo la loro costituzione con membri associati selezionati in seguito a  inviti periodici aperti, equi e trasparenti a manifestare interesse e procedure di selezione successive , tenendo conto del parere dell'organo consultivo scientifico nonché dei nuovi sviluppi tecnologici e approcci innovativi o dell'associazione di ulteriori paesi al programma Orizzonte Europa. I soggetti giuridici che intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi delle imprese comuni nei loro specifici settori di ricerca dovrebbero altresì beneficiare della possibilità di diventare partner contributori delle stesse.

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Considerando 21

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (21)

    La costituzione di un'impresa comune garantisce un partenariato pubblico-privato reciprocamente vantaggioso per i membri coinvolti, anche promuovendo la certezza sui principali stanziamenti di bilancio per le industrie pertinenti per un periodo di sette anni . Diventare un membro fondatore o un membro associato o una delle loro entità costitutive o affiliate , consente di esercitare una certa influenza, direttamente o attraverso i rappresentanti del settore, nel consiglio di direzione dell'impresa comune . Il consiglio di direzione è l'organo decisionale dell'impresa comune che prende decisioni in merito all'orientamento strategico a lungo termine del partenariato, nonché alle sue priorità annuali. I membri fondatori e i membri associati e, se applicabile i soggetti che rappresentano le loro entità costituenti, dovrebbero pertanto poter contribuire alla definizione dell'agenda e delle priorità dell'impresa comune attraverso l'adozione e l'eventuale modifica dell'agenda strategica di ricerca e innovazione, nonché l'adozione del programma di lavoro annuale, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte, il tasso di finanziamento applicabile per ciascun tema dell'invito e le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione.

    (21)

    La costituzione di un'impresa comune garantisce un partenariato pubblico-privato reciprocamente vantaggioso per i membri coinvolti, anche promuovendo la certezza sui principali stanziamenti di bilancio per le industrie pertinenti per un periodo di sette anni , nonché garantendo segnali politici , una migliore pianificazione e certezza per gli investitori . Il consiglio di direzione è l'organo decisionale dell'impresa comune che prende decisioni in merito all'orientamento strategico a lungo termine del partenariato, nonché alle sue priorità annuali sulla base del contributo di tutti i partner, tra cui il settore privato, la comunità scientifica, i rappresentanti degli Stati membri e le organizzazioni della società civile senza scopo di lucro attive nel settore della pertinente impresa comune . I membri fondatori e i membri associati e, se applicabile i soggetti che rappresentano le loro entità costituenti, unitamente a tutti gli altri portatori di interessi, dovrebbero pertanto poter contribuire alla definizione dell'agenda e delle priorità dell'impresa comune attraverso l'adozione e l'eventuale revisione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione, nonché l'adozione del programma di lavoro annuale, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte, il tasso di finanziamento applicabile per ciascun tema dell'invito e le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione.

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Considerando 22

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (22)

    È opportuno che i membri diversi dall'Unione si impegnino ad attuare il presente regolamento mediante una lettera di impegno. Le lettere di impegno dovrebbero essere legalmente valide per l'intera durata dell'iniziativa e strettamente monitorate dall'impresa comune e dalla Commissione. Le imprese comuni dovrebbero creare un ambiente giuridico e organizzativo che consenta ai membri di rispettare i loro impegni garantendo nel contempo la costante apertura dell'iniziativa e la trasparenza durante la loro attuazione, in particolare in relazione alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte.

    (22)

    Le imprese comuni dovrebbero poter operare in modo agile, semplice e flessibile, sulla base di una serie di norme chiare, rafforzando in tal modo l'attrattiva per tutti i portatori di interessi, in particolare per l'industria, le PMI, le organizzazioni di ricerca e gli Stati partecipanti. È opportuno che i membri diversi dall'Unione si impegnino ad attuare il presente regolamento mediante una lettera di impegno. Le lettere di impegno dovrebbero essere pubblicate tempestivamente sul sito web dell'impresa comune pertinente, garantendo nel contempo il rispetto delle norme in materia di riservatezza, e dovrebbero essere legalmente valide per l'intera durata dell'iniziativa e strettamente monitorate dall'impresa comune e dalla Commissione. Le imprese comuni dovrebbero creare un ambiente giuridico e organizzativo che consenta ai membri di rispettare i loro impegni garantendo nel contempo la costante apertura dell'iniziativa, la trasparenza e il rispetto delle norme sui conflitti di interessi durante la loro attuazione, in particolare in relazione alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte , promuovendo una partecipazione equilibrata dal punto di vista del genere e geograficamente diversificata. Le imprese comuni dovrebbero, se del caso, individuare gli inviti a presentare proposte laddove si promuova un ruolo di coordinamento per i partecipanti delle PMI.

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Considerando 23

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (23)

    Un'ulteriore semplificazione è un elemento essenziale del programma quadro Orizzonte Europa. In tale contesto dovrebbe esserci un meccanismo di rendicontazione semplificato per i partner, che non dovrebbero essere più tenuti a comunicare i costi non ammissibili. I contributi in natura alle attività operative dovrebbero essere contabilizzati esclusivamente sulla base dei costi ammissibili. Ciò consente il calcolo automatizzato dei contributi in natura alle attività operative tramite gli strumenti informatici di Orizzonte Europa, riduce l'onere amministrativo per i partner e rende più efficace il meccanismo di rendicontazione dei contributi. I contributi in natura alle attività operative dovrebbero essere monitorati attentamente dalle imprese comuni e il direttore esecutivo del consiglio di direzione dovrebbe redigere relazioni periodiche al fine di stabilire se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dei contributi in natura siano sufficientemente soddisfacenti. Il consiglio di direzione dovrebbe valutare tanto gli sforzi compiuti quanto i risultati conseguiti dai membri che contribuiscono alle attività operative, nonché altri fattori, quali il livello di partecipazione delle PMI e l'attrattiva dell'iniziativa per i nuovi entranti. Ove necessario, dovrebbe adottare misure di riparazione e correttive adeguate tenendo conto dei principi di apertura e trasparenza.

    (23)

    Un'ulteriore semplificazione è un elemento essenziale del programma quadro Orizzonte Europa. In tale contesto dovrebbe esserci un meccanismo di rendicontazione semplificato per i partner, che non dovrebbero essere più tenuti a comunicare i costi non ammissibili. I contributi in natura alle attività operative dovrebbero essere contabilizzati esclusivamente sulla base dei costi ammissibili. Ciò consente il calcolo automatizzato dei contributi in natura alle attività operative tramite gli strumenti informatici di Orizzonte Europa, riduce l'onere amministrativo per i partner e rende più efficace il meccanismo di rendicontazione dei contributi. I contributi in natura alle attività operative dovrebbero essere monitorati attentamente dalle imprese comuni e il direttore esecutivo del consiglio di direzione dovrebbe redigere relazioni periodiche e pubblicarle tempestivamente sul sito web dell'impresa comune pertinente al fine di stabilire se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dei contributi in natura siano sufficientemente soddisfacenti. Il consiglio di direzione dovrebbe valutare tanto gli sforzi compiuti quanto i risultati conseguiti dai membri che contribuiscono alle attività operative, nonché altri fattori, quali il livello di partecipazione delle PMI, l'attrattiva dell'iniziativa per i nuovi entranti e la diversità geografica . Ove necessario, dovrebbe adottare misure di riparazione e correttive adeguate tenendo conto dei principi di apertura e trasparenza.

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Considerando 24

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (24)

    Le imprese comuni dovrebbero offrire sistematicamente l'opportunità ai membri diversi dall'Unione di associare le loro attività di ricerca e innovazione con quelle dell'impresa comune, predisponendo anche degli incentivi. Le attività aggiuntive non dovrebbero beneficiare di un sostegno finanziario dell'impresa comune. Tuttavia possono essere contabilizzate come contributi in natura dei membri laddove contribuiscano agli obiettivi dell'impresa comune e siano direttamente collegati alle sue attività. Tale collegamento può essere stabilito attraverso l'adozione dei risultati delle azioni indirette finanziate dall'impresa comune o dalle sue iniziative precedenti, oppure dimostrando un valore aggiunto dell'Unione significativo. Il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni più specifiche relative all' ambito di applicazione delle attività aggiuntive per ciascuna impresa comune, nella misura in cui sia necessario per conseguire la direzionalità e l'impatto desiderati. I consigli di direzione delle imprese comuni dovrebbero inoltre decidere se, per valutare i contributi, sia necessario utilizzare metodi di semplificazione, tra cui somme forfettarie o costi unitari, per ottenere la semplificazione, l'efficacia in termini di costi e il livello adeguato di protezione dei dati commerciali riservati.

    (24)

    Le imprese comuni dovrebbero offrire sistematicamente l'opportunità ai membri diversi dall'Unione di associare le loro attività di ricerca e innovazione con quelle dell'impresa comune, predisponendo anche degli incentivi. Le attività aggiuntive non dovrebbero beneficiare di un sostegno finanziario dell'impresa comune. Tuttavia possono essere contabilizzate come contributi in natura dei membri laddove contribuiscano agli obiettivi dell'impresa comune e siano direttamente collegati alle sue attività. Tale collegamento può essere stabilito attraverso l'adozione dei risultati delle azioni indirette finanziate dall'impresa comune o dalle sue iniziative precedenti, oppure dimostrando un valore aggiunto dell'Unione significativo. Il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni più specifiche sull'individuazione dell' ambito di applicazione delle attività aggiuntive nel modo più trasparente per ciascuna impresa comune, nella misura in cui sia necessario per conseguire la direzionalità e l'impatto desiderati. I consigli di direzione delle imprese comuni dovrebbero inoltre decidere se, per valutare i contributi, sia necessario utilizzare metodi di semplificazione, tra cui somme forfettarie o costi unitari, per ottenere la semplificazione, l'efficacia in termini di costi e il livello adeguato di protezione dei dati commerciali riservati.

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Considerando 24 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (24 bis)

    Al fine di sostenere le carriere dei giovani ricercatori e promuovere l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione, le imprese comuni dovrebbero assicurare informazioni aggiornate e periodici inviti aperti rivolti a dottorandi e ricercatori post-dottorato nel mandato dell'impresa comune pertinente, promuovendo, se del caso, complementarità e sinergie con le azioni Marie Skłodowska-Curie.

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Considerando 25

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (25)

    La governance delle imprese comuni dovrebbe assicurare che i loro processi decisionali siano adatti a tenere il passo con l'ambiente socioeconomico e tecnologico e le sfide globali in rapida evoluzione. Le imprese comuni dovrebbero beneficiare delle competenze, della consulenza e del sostegno di tutti i portatori di interessi al fine di attuare efficacemente i loro compiti e assicurare sinergie a livello di Unione e nazionale. Di conseguenza, è necessario che le imprese comuni siano autorizzate a istituire organi consultivi incaricati di fornire consulenze da parte di esperti e svolgere qualsiasi altro compito di natura consultiva necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti. Nell'istituire organi consultivi, le imprese comuni dovrebbero garantire una rappresentazione equilibrata di esperti nell'ambito delle attività dell'impresa comune , nonché il rispetto dell'equilibrio di genere . La consulenza fornita da tali organismi dovrebbe apportare prospettive scientifiche, nonché quelle delle autorità nazionali e regionali e di altri portatori di interessi delle imprese comuni.

    (25)

    La governance delle imprese comuni dovrebbe assicurare che i loro processi decisionali siano trasparenti e adatti a tenere il passo con l'ambiente socioeconomico e tecnologico e le sfide globali in rapida evoluzione. Gli organi direttivi delle imprese comuni dovrebbe tenere conto del principio dell'equilibrio di genere e della diversità geografica. Le imprese comuni dovrebbero beneficiare delle competenze, della consulenza e del sostegno di tutti i portatori di interessi , compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le università e altre organizzazioni di ricerca, i rappresentanti dell'industria e le PMI, al fine di attuare efficacemente i loro compiti e assicurare sinergie a livello di Unione, nazionale e regionale . Di conseguenza, è necessario che le imprese comuni siano autorizzate a istituire organi consultivi incaricati di fornire consulenze da parte di esperti e svolgere qualsiasi altro compito di natura consultiva necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti. Nell'istituire organi consultivi, le imprese comuni dovrebbero garantire una rappresentazione equilibrata di esperti nell'ambito delle attività dell'impresa comune. La consulenza fornita da tali organismi dovrebbe apportare prospettive scientifiche, nonché quelle delle autorità nazionali e regionali, di altri portatori di interessi delle imprese comuni e delle organizzazioni della società civile .

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Considerando 26

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (26)

    Le imprese comuni dovrebbero essere autorizzate a istituire organi consultivi con funzione di consulenza scientifica. Tali organi o i suoi membri dovrebbero essere in grado di fornire consulenze scientifiche indipendenti nonché di sostenere l'impresa comune corrispondente . Le consulenze scientifiche dovrebbero riguardare in particolare i piani di lavoro annuali, le attività aggiuntive nonché qualsiasi altro aspetto dei compiti delle imprese comuni, se necessario.

    (26)

    Le imprese comuni dovrebbero istituire organi consultivi con funzione di consulenza scientifica. Tali organi o i suoi membri dovrebbero fornire consulenze scientifiche indipendenti nonché sostenere l'impresa comune pertinente, indipendentemente dai membri di altri organi decisionali dell'impresa comune . Le consulenze scientifiche dovrebbero riguardare in particolare l'agenda strategica di ricerca e innovazione, i piani di lavoro annuali, le attività aggiuntive , gli impatti socioeconomici, ambientali e climatici, i nuovi membri potenziali nonché qualsiasi altro aspetto dei compiti delle imprese comuni, se necessario.

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Considerando 26 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (26 bis)

    I consigli di direzione dovrebbero fornire all'organo consultivo scientifico informazioni tempestive sulle decisioni riguardanti le raccomandazioni e i pareri proposti dall'organo consultivo scientifico. Tali decisioni dovrebbero essere rese pubbliche.

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Considerando 28

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (28)

    Al fine di garantire che le imprese comuni siano informate delle posizioni e dei pareri dei portatori di interessi dell'intera catena di valore nei rispettivi settori, le imprese comuni dovrebbero poter istituire i propri gruppi consultivi di portatori di interessi, da consultare in merito a questioni orizzontali o specifiche, in funzione delle esigenze di ciascuna impresa comune. Questi gruppi dovrebbero essere aperti a tutti i portatori di interessi pubblici e privati, compresi gruppi di interesse organizzati e gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, paesi associati nonché ad altri paesi, attivi nel settore di attività dell'impresa comune.

    (28)

    Al fine di garantire che le imprese comuni siano informate delle posizioni e dei pareri dei portatori di interessi dell'intera catena di valore nei rispettivi settori, le imprese comuni dovrebbero poter istituire i propri gruppi consultivi di portatori di interessi, da consultare in merito a questioni orizzontali o specifiche, in funzione delle esigenze di ciascuna impresa comune. Questi gruppi dovrebbero essere aperti a tutti i portatori di interessi pubblici e privati, compresi gruppi di interesse organizzati , organizzazioni della società civile e gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, paesi associati nonché ad altri paesi, attivi nel settore di attività dell'impresa comune.

    Emendamento 27

    Proposta di regolamento

    Considerando 29

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (29)

    Le imprese comuni dovrebbero operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai loro organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al grande pubblico.

    (29)

    Le imprese comuni dovrebbero operare in modo semplice, flessibile, aperto , equo e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai loro organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al grande pubblico , impegnandosi in campagne di sensibilizzazione e promuovendo attività di istruzione e divulgazione, con il coinvolgimento di reti accademiche, scientifiche e della conoscenza, parti sociali e partner economici, mezzi di comunicazione, organizzazioni che rappresentano l'industria e le PMI e altri soggetti. Tutte le imprese comuni dovrebbero compiere sforzi appositi per garantire che il pubblico sia informato in modo sufficiente e tempestivo delle loro attività e dovrebbero fornire informazioni adeguate sui rispettivi siti web, anche mediante la pubblicazione della documentazione pertinente, ad esempio attività annuali, relazioni sui progressi e verbali delle riunioni del consiglio in linea con le norme in materia di riservatezza. Esse dovrebbero rafforzare il dialogo con la società, svolgere un'opera di sensibilizzazione, favorire la partecipazione attiva a tutte le fasi dell'indagine scientifica, consentendo in tal modo ai cittadini di partecipare all'elaborazione di soluzioni, contribuire alle idee e incentivare atteggiamenti costruttivi riguardo alle attività e ai risultati delle imprese comuni, aumentando pertanto la fiducia nelle soluzioni tecnologiche alle sfide attuali e future.

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Considerando 30

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (30)

    È opportuno che le imprese comuni siano attuate utilizzando una struttura e norme che migliorano l'efficienza e garantiscono la semplificazione. A tal fine, le imprese comuni dovrebbero adottare regole finanziarie specifiche per le loro esigenze a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (30)

    La struttura di governance e l'ufficio di programma dedicato sono caratteristiche uniche delle imprese comuni che dovrebbero consentire un livello più elevato di operazioni basate sulla fiducia. È opportuno che le imprese comuni siano attuate utilizzando una struttura e norme che ne migliorano l'impatto e l'efficienza e garantiscono la massima semplificazione amministrativa per i beneficiari e la riduzione degli oneri amministrativi che gravano su di essi . A tal fine, le imprese comuni dovrebbero adottare regole finanziarie specifiche per le loro esigenze a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per consentire alle imprese comuni di svolgere i loro compiti e le loro attività aggiuntive, è opportuno garantire che esse dispongano di personale adeguato in termini numerici e di grado.

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Considerando 32

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (32)

    La partecipazione alle azioni indirette finanziate dalle imprese comuni nel quadro di Orizzonte Europa dovrebbe essere conforme alle norme stabilite nel regolamento Orizzonte Europa. È opportuno che le imprese comuni garantiscano un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione. Le imprese comuni dovrebbero utilizzare il modello istituzionale di convenzione di sovvenzione preparato dalla Commissione. In relazione al termine per opporsi ai trasferimenti di proprietà dei risultati di cui all'[articolo 36, paragrafo 4], del regolamento Orizzonte Europa, si dovrebbe tener conto della durata dei cicli di innovazione nei settori trattati dalle rispettive imprese comuni.

    (32)

    La partecipazione alle azioni indirette finanziate dalle imprese comuni nel quadro di Orizzonte Europa dovrebbe essere conforme alle norme stabilite nel regolamento Orizzonte Europa. In particolare, le PMI potrebbero non disporre delle risorse necessarie per impegnarsi attivamente in progetti europei e dovrebbero essere sostenute da tutte le imprese comuni affinché partecipino alle loro attività. Tuttavia, al fine di incoraggiare la partecipazione delle PMI, le imprese comuni dovrebbero poter applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento dell'Unione nel contesto di un'azione a seconda del tipo di partecipante. I tassi di rimborso dovrebbero essere indicati nel programma di lavoro. È opportuno che le imprese comuni garantiscano un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione. Le imprese comuni dovrebbero utilizzare il modello istituzionale di convenzione di sovvenzione preparato dalla Commissione. In relazione al termine per opporsi ai trasferimenti di proprietà dei risultati di cui all'[articolo 36, paragrafo 4], del regolamento Orizzonte Europa, si dovrebbe tener conto della durata dei cicli di innovazione nei settori trattati dalle imprese comuni pertinenti .

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Considerando 32 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (32 bis)

    Poiché la mancanza di competenze costituisce un grave ostacolo alla competitività, le imprese comuni dovrebbero contribuire attivamente a ridurre le carenze di competenze specifiche in tutta l'Unione e ad adottare misure volte a migliorare l'equilibrio di genere e affrontare la questione della dimensione di genere, anche nelle discipline STEM, contribuendo alla formazione di nuove conoscenze e di nuovo capitale umano, partecipando a campagne di sensibilizzazione e promuovendo attività di istruzione e divulgazione, con il coinvolgimento di reti accademiche, scientifiche e della conoscenza, parti sociali e partner economici, mezzi di comunicazione, organizzazioni che rappresentano l'industria e le PMI e altri soggetti. Le imprese comuni dovrebbero ricercare possibilità di informare gli studenti che potrebbero voler intraprendere una carriera nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica e in altri ambiti connessi alle attività operative delle imprese comuni. Le imprese comuni dovrebbero rappresentare uno degli strumenti chiave per attrarre talenti e attenuare il problema della fuga di cervelli, mantenendo una circolazione equilibrata di ricercatori e competenze specialistiche.

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Considerando 33

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (33)

    Una delle finalità principali delle imprese comuni è promuovere le capacità economiche dell'Unione e in particolare la sua sovranità scientifica e tecnologica. Inoltre la ripresa in seguito alla pandemia mette in evidenza la necessità di investire in tecnologie chiave quali il 5G, l'intelligenza artificiale, il cloud, la sicurezza informatica e le tecnologie verdi, nonché nella valorizzazione di tali tecnologie nell'Unione. I risultati generati da tutti i partecipanti svolgeranno un ruolo importante a tale riguardo e tutti i partecipanti beneficeranno dei finanziamenti dell'Unione grazie ai risultati generati nell'ambito del progetto e dei relativi diritti di accesso, anche i partecipanti che non hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione. Di conseguenza, al fine di tutelare gli interessi dell'Unione, il diritto delle imprese comuni di opporsi ai trasferimenti di proprietà dei risultati o alle concessioni di una licenza esclusiva sui risultati dovrebbe applicarsi anche ai partecipanti che non hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione. Nell'esercitare tale diritto di opposizione l'impresa comune dovrebbe mirare a un giusto equilibrio tra gli interessi dell'Unione e la protezione dei diritti fondamentali concernenti i risultati dei partecipanti che non hanno beneficiato di finanziamenti conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto del fatto che tali partecipanti non hanno ricevuto alcun finanziamento dell'Unione per l'attività che ha generato tali risultati.

    (33)

    Tra le finalità principali delle imprese comuni vi è quella di promuovere le capacità economiche dell'Unione e in particolare la sua sovranità industriale, scientifica e tecnologica così come la neutralità climatica e creare un'economia più sostenibile e competitiva attraverso l'innovazione scientifica, digitale e tecnologica . Inoltre la ripresa in seguito alla pandemia mette in evidenza la necessità di investire nelle infrastrutture necessarie e in tecnologie chiave quali le nuove tecnologie di comunicazione, il 5G e il 6G , l'intelligenza artificiale, il cloud, la sicurezza informatica e le tecnologie verdi, nonché nella valorizzazione , nella diffusione e nella commercializzazione di tali tecnologie nell'Unione . Le imprese comuni dovrebbero contribuire a promuovere la scienza aperta conformemente ai principi di cui agli articoli 14 e 39 del regolamento Orizzonte Europa, secondo cui l'accesso ai dati della ricerca dovrebbe essere «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», tenendo conto dei legittimi interessi dei beneficiari . I risultati generati da tutti i partecipanti svolgeranno un ruolo importante a tale riguardo e tutti i partecipanti beneficeranno dei finanziamenti dell'Unione grazie ai risultati generati nell'ambito del progetto e dei relativi diritti di accesso, anche i partecipanti che non hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione. Di conseguenza, al fine di tutelare gli interessi dell'Unione, il diritto delle imprese comuni di opporsi ai trasferimenti di proprietà dei risultati o alle concessioni di una licenza esclusiva sui risultati dovrebbe applicarsi anche ai partecipanti che non hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione. Nell'esercitare tale diritto di opposizione l'impresa comune dovrebbe mirare a un giusto equilibrio tra gli interessi dell'Unione e la protezione dei diritti fondamentali concernenti i risultati dei partecipanti che non hanno beneficiato di finanziamenti conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto del fatto che tali partecipanti non hanno ricevuto alcun finanziamento dell'Unione per l'attività che ha generato tali risultati.

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Considerando 38

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (38)

    Conformemente all'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c)] del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni dovrebbero adottare un approccio chiaro basato sul ciclo di vita. Al fine di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che le imprese comuni siano istituite per un periodo che termina il 31 dicembre 2031 in modo da consentire loro di esercitare le loro competenze per quanto concerne l'attuazione delle sovvenzioni fino al completamento delle ultime azioni indirette.

    (38)

    Le imprese comuni dovrebbero essere finanziate dai programmi dell'Unione nell'ambito del QFP e, se del caso, da Next Generation EU. Conformemente all'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c)] del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni dovrebbero adottare un approccio chiaro basato sul ciclo di vita. Al fine di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che le imprese comuni siano istituite per un periodo che termina il 31 dicembre 2031 in modo da consentire loro di esercitare le loro competenze per quanto concerne l'attuazione delle sovvenzioni fino al completamento delle ultime azioni indirette.

    Emendamento 33

    Proposta di regolamento

    Considerando 38 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (38 bis)

    L'impresa comune, i suoi organi e il suo personale dovrebbero evitare ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività. Il consiglio di direzione e i direttori esecutivi dovrebbero adottare norme per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interessi. I membri del comitato scientifico dovrebbero rendere pubblica e tenere aggiornata una dichiarazione completa delle attività professionali, degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi.

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Considerando 39

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (39)

    Nel contesto della priorità della Commissione europea relativa a un «Green Deal europeo» (3) sostenuta dalla strategia riveduta sulla bioeconomia dell'Unione (4), dalla strategia sulla biodiversità dell'Unione (5), dalla comunicazione «Un pianeta pulito per tutti» (6), dal piano d'azione per l'economia circolare (7) e la nuova comunicazione «Dal produttore al consumatore» (8), il settore europeo della produzione biologica, comprese le PMI, le regioni e i produttori primari, dovrebbe diventare climaticamente neutro, più circolare e più sostenibile pur rimanendo competitivo su scala globale. Un ecosistema di bioinnovazione forte, efficiente in termini di risorse e competitivo, può ridurre la dipendenza dalle materie prime fossili non rinnovabili e dalle risorse minerarie, nonché accelerarne la sostituzione. È in grado di sviluppare prodotti, materiali, processi e nutrienti su base biologica e rinnovabili a partire da rifiuti e biomasse grazie alla sostenibilità e all'innovazione trainata dalla circolarità. Questo ecosistema può altresì creare valore utilizzando materie prime locali, tra le quali rifiuti, residui e flussi secondari, per garantire posti di lavoro, crescita economica e sviluppo in tutta l'Unione non soltanto nelle zone urbane ma anche nei territori rurali e costieri nei quali viene prodotta la biomassa e che sono spesso regioni periferiche che raramente beneficiano dello sviluppo industriale.

    (39)

    Nel contesto della priorità della Commissione relativa a un «Green Deal europeo» (3) sostenuta dalla strategia riveduta sulla bioeconomia dell'Unione (4), dalla strategia sulla biodiversità dell'Unione (5), dalla comunicazione «Un pianeta pulito per tutti» (6), dal piano d'azione per l'economia circolare (7) , dalla nuova comunicazione «Dal produttore al consumatore» (8) e dagli OSS delle Nazioni Unite , il settore europeo della produzione biologica, comprese le PMI e le start-up , le regioni e i produttori primari, dovrebbe diventare climaticamente neutro, più circolare e più sostenibile pur rimanendo competitivo su scala globale. Un ecosistema di bioinnovazione forte, efficiente in termini di risorse e competitivo, può ridurre la dipendenza dalle materie prime fossili non rinnovabili e dalle risorse minerarie, nonché accelerarne la sostituzione. È in grado di sviluppare prodotti, materiali, processi e nutrienti su base biologica e rinnovabili a partire da rifiuti e biomasse grazie alla sostenibilità e all'innovazione trainata dalla circolarità. Questo ecosistema può altresì creare valore utilizzando materie prime locali, tra le quali rifiuti, residui e flussi secondari, per garantire posti di lavoro, crescita economica e  sociale e sviluppo in tutta l'Unione non soltanto nelle zone urbane ma anche nei territori rurali e costieri nei quali viene prodotta la biomassa e che sono spesso regioni periferiche che raramente beneficiano dello sviluppo industriale , economico e sociale. Può inoltre contribuire all'individuazione di soluzioni che utilizzano tecnologie e approcci a emissioni negative.

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Considerando 40

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (40)

    L'impresa comune «Bioindustrie» costituita nel quadro di Orizzonte 2020 si è incentrata sull'uso di risorse sostenibili, in particolare in settori ad alta intensità di risorse e ad alto impatto, quali l'agricoltura, la fabbricazione di prodotti tessili e l'edilizia, rivolgendosi in particolare anche a operatori locali, fabbricanti, impianti e stabilimenti. La sua valutazione intermedia pubblicata nell'ottobre del 2017 include un solido insieme di 34 raccomandazioni che si riflettono nella progettazione dell'impresa comune «Europa biocircolare» costituita dal presente regolamento. L'impresa comune «Europa biocircolare» non costituisce una prosecuzione diretta dell'impresa comune «Bioindustrie» quanto piuttosto un programma fondato sui risultati del suo predecessore e che ne affronta le carenze. In linea con le raccomandazioni, l'impresa comune «Europa biocircolare» dovrebbe coinvolgere una gamma più ampia di portatori di interessi, compreso il settore primario (agricoltura, acquacoltura, pesca e silvicoltura), nonché fornitori di rifiuti, residui e flussi secondari, autorità e investitori regionali al fine di prevenire i fallimenti del mercato e i bioprocessi non sostenibili. Al fine di conseguire i suoi obiettivi, questa impresa comune dovrebbe finanziare soltanto progetti che rispettano i principi di circolarità e sostenibilità nonché i limiti del pianeta.

    (40)

    L'impresa comune «Bioindustrie» costituita nel quadro di Orizzonte 2020 si è incentrata sull'uso di risorse sostenibili, in particolare in settori ad alta intensità di risorse e ad alto impatto, quali l'agricoltura, la fabbricazione di prodotti tessili e l'edilizia, rivolgendosi in particolare anche a operatori locali, fabbricanti, impianti e stabilimenti. La sua valutazione intermedia pubblicata nell'ottobre del 2017 include un solido insieme di 34 raccomandazioni che si riflettono nella progettazione dell'impresa comune «Europa biocircolare» costituita dal presente regolamento. L'impresa comune «Europa biocircolare» non costituisce una prosecuzione diretta dell'impresa comune «Bioindustrie» quanto piuttosto un programma fondato sui risultati del suo predecessore e che ne affronta le carenze. In linea con le raccomandazioni, l'impresa comune «Europa biocircolare» dovrebbe coinvolgere una gamma più ampia di portatori di interessi, compreso il settore primario ( in tutte le tecnologie, agricoltura, acquacoltura, pesca e silvicoltura), nonché fornitori di rifiuti, residui e flussi secondari, autorità e investitori regionali al fine di prevenire i fallimenti del mercato e i bioprocessi non sostenibili , come pure rappresentanti delle organizzazioni della società civile. In particolare, essa dovrebbe garantire l'apertura agli attori più piccoli . Al fine di conseguire i suoi obiettivi, questa impresa comune dovrebbe finanziare soltanto progetti che rispettano i principi di circolarità e sostenibilità nonché i limiti del pianeta e attenuarne i potenziali impatti sociali e ambientali .

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Considerando 41

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (41)

    L'impresa comune «Europa biocircolare» dovrebbe istituire gruppi di diffusione che dovrebbero fungere da organi consultivi e partecipare attivamente alle discussioni strategiche destinate a definire l'agenda per il partenariato. È fondamentale includere tali organi consultivi nella struttura di governance in modo da garantire una partecipazione più ampia e investimenti privati più elevati nel settore biocircolare. In particolare i gruppi di diffusione dovrebbero fornire sostegno alle riunioni strategiche del consiglio di direzione in occasione delle quali i leader industriali e i rappresentanti dei portatori di interessi, unitamente a rappresentanti di alto livello della Commissione, si uniscono al consiglio di direzione permanente per discutere e definire gli indirizzi strategici del partenariato.

    (41)

    L'impresa comune «Europa biocircolare» dovrebbe istituire gruppi di diffusione che dovrebbero fungere da organi consultivi e partecipare attivamente alle discussioni strategiche destinate a definire l'agenda per il partenariato. È fondamentale includere tali organi consultivi nella struttura di governance in modo da garantire una partecipazione più ampia e investimenti privati più elevati nel settore biocircolare. In particolare i gruppi di diffusione dovrebbero fornire sostegno alle riunioni strategiche del consiglio di direzione in occasione delle quali i leader industriali e i rappresentanti dei portatori di interessi, unitamente a rappresentanti di alto livello della Commissione, si uniscono al consiglio di direzione permanente per discutere e definire gli indirizzi strategici e garantire la sostenibilità ambientale e sociale del partenariato.

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Considerando 42

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (42)

    L'impresa comune «Clean Aviation» dovrebbe mirare principalmente a contribuire a ridurre l'impronta ecologica dell'aviazione accelerando lo sviluppo di tecnologie di aviazione climaticamente neutre per la loro tempestiva diffusione, contribuendo così in modo significativo agli ambiziosi obiettivi di attenuazione dell'impatto ambientale del Green Deal europeo, ossia una riduzione delle emissioni del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e la neutralità climatica entro il 2050. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto attraverso l'accelerazione e l'ottimizzazione dei processi di ricerca e innovazione nel settore dell'aeronautica nonché migliorando la competitività globale del settore dell'aviazione dell'Unione. L'impresa comune «Clean Aviation» dovrebbe inoltre garantire che l'aviazione più rispettosa dell'ambiente rimanga sicura ed efficiente per il trasporto di passeggeri e merci per via aerea.

    (42)

    L'impresa comune «Clean Aviation» dovrebbe mirare principalmente a contribuire a ridurre l'impronta ecologica dell'aviazione accelerando lo sviluppo di tecnologie di aviazione climaticamente neutre per la loro tempestiva diffusione, contribuendo così in modo significativo agli ambiziosi obiettivi di attenuazione dell'impatto ambientale del Green Deal europeo e del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) («Normativa europea sul clima») , ossia una riduzione delle emissioni del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e la neutralità climatica entro al più tardi il 2050 in linea con l'accordo di Parigi . Tale obiettivo può essere conseguito soltanto attraverso l'accelerazione e l'ottimizzazione dei processi di ricerca e innovazione nel settore dell'aeronautica nonché migliorando la competitività globale del settore dell'aviazione dell'Unione. L'impresa comune «Clean Aviation» dovrebbe inoltre garantire che l'aviazione più rispettosa dell'ambiente rimanga sicura ed efficiente per il trasporto di passeggeri e merci per via aerea.

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Considerando 44 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (44 bis)

    Il trasporto aereo pulito e sostenibile, che sta affrontando sfide significative a causa della pandemia di COVID-19, è stato riconosciuto come un elemento essenziale per il successo dell'Unione in un mondo altamente competitivo. L'impresa comune «Clean Aviation» potrebbe ampliare la base di sostegno della ricerca aeronautica in diversi modi. Potrebbe contribuire a importare nuove conoscenze, soluzioni e potenzialità di innovazione, trovando idee in altre scienze e in altri settori. Potrebbe inoltre consentire agli studenti di fornire il proprio contributo in un ambiente industriale, in particolare nelle PMI. Una proficua collaborazione tra imprese comuni e istituzioni accademiche può portare a contratti di ricerca sponsorizzati, collaborazioni finanziate, programmi di tirocinio per studenti, strutture specializzate condivise, programmi affiliati all'industria, sovvenzioni, riconoscimenti e premi che vanno ad alimentare la comunità accademica.

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Considerando 47

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (47)

    L'Europa affronta la sfida di dover svolgere un ruolo di primo piano nell'internalizzazione dei costi sociali delle emissioni di gas a effetto serra nel modello di business del trasporto aereo pur continuando a garantire parità di condizioni per i prodotti europei nel mercato globale. Di conseguenza l'impresa comune «Clean Aviation» dovrebbe sostenere i rappresentanti europei nel contesto della standardizzazione internazionale e degli sforzi legislativi internazionali.

    (47)

    L'Europa affronta la sfida di dover svolgere un ruolo globale di primo piano nell'internalizzazione dei costi sociali delle emissioni di gas a effetto serra e degli impatti ambientali nel modello di business del trasporto aereo pur continuando a garantire parità di condizioni per i prodotti e servizi europei nel mercato globale nonché il diritto alla connettività e alla competitività del settore . Di conseguenza l'impresa comune «Clean Aviation» dovrebbe sostenere i rappresentanti europei nel contesto della standardizzazione internazionale e degli sforzi legislativi internazionali.

    Emendamento 40

    Proposta di regolamento

    Considerando 48

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (48)

    L'interesse nei confronti dell'idrogeno è cresciuto enormemente negli ultimi cinque anni, infatti tutti gli Stati membri hanno firmato e ratificato la Conferenza delle Parti (COP21) dell'accordo di Parigi. Alla fine del 2019 la Commissione ha presentato il Green Deal europeo che mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. Tra i settori prioritari figurano l'idrogeno pulito, le celle a combustibile, altri combustibili alternativi e lo stoccaggio dell'energia. L'idrogeno occupa un posizione di rilievo nelle comunicazioni del 2020 luglio concernenti «una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» e una «strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico» nonché per l'avvio dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito che riunisce tutti i portatori di interessi con l'obiettivo di individuare le esigenze tecnologiche, le opportunità di investimento e gli ostacoli normativi alla costruzione di un ecosistema a idrogeno pulito nell'Unione.

    (48)

    L'interesse nei confronti dell'idrogeno è cresciuto enormemente negli ultimi cinque anni, infatti tutti gli Stati membri hanno firmato e ratificato la Conferenza delle Parti (COP21) dell'accordo di Parigi. Alla fine del 2019 la Commissione ha presentato il Green Deal europeo che mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che al più tardi nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. Tra i settori prioritari figurano l'idrogeno pulito, le celle a combustibile, altri combustibili alternativi, lo stoccaggio dell'energia e le tecnologie a emissioni negative . L'idrogeno occupa una posizione di rilievo nelle comunicazioni del 2020 luglio concernenti «una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» e una «strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico» , così come nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno  (1 bis) nonché per l'avvio dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito che riunisce tutti i portatori di interessi con l'obiettivo di individuare le esigenze tecnologiche, infrastrutturali e di ricerca, le opportunità di investimento e gli ostacoli normativi ed economici alla costruzione di un ecosistema a idrogeno pulito nell'Unione.

    Emendamento 41

    Proposta di regolamento

    Considerando 49

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (49)

    Attività dedicate di ricerca e innovazione relative ad applicazioni dell'idrogeno sono state sostenute sin dal 2008, principalmente attraverso le imprese comuni «Celle a combustibile e idrogeno» e «Celle a combustibile e idrogeno 2» nell'ambito del Settimo programma quadro (7o PQ) e di Orizzonte 2020, nonché mediante progetti collaborativi tradizionali, che coprono tutte le fasi/tutti i settori della catena di valore dell'idrogeno. L'impresa comune «Idrogeno pulito» dovrebbe rafforzare e integrare la capacità scientifica dell'Unione di accelerare lo sviluppo e il miglioramento delle applicazioni avanzate dell'idrogeno pulito pronte per il mercato, per tutti gli usi finali nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'edilizia e dell'industria. Ciò sarà possibile soltanto se accompagnato dal rafforzamento della competitività della catena di valore dell'idrogeno pulito dell'Unione e in particolare delle PMI.

    (49)

    Attività dedicate di ricerca e innovazione relative ad applicazioni dell'idrogeno sono state sostenute sin dal 2008, principalmente attraverso le imprese comuni «Celle a combustibile e idrogeno» e «Celle a combustibile e idrogeno 2» nell'ambito del Settimo programma quadro (7o PQ) e di Orizzonte 2020, nonché mediante progetti collaborativi tradizionali, che coprono tutte le fasi/tutti i settori della catena di valore dell'idrogeno. L'impresa comune «Idrogeno pulito» dovrebbe rafforzare e integrare la capacità scientifica dell'Unione di accelerare lo sviluppo e il miglioramento delle applicazioni avanzate dell'idrogeno pulito pronte per il mercato, per tutti gli usi finali nei settori dell'energia, dei trasporti aerei, marittimi e pesanti , dell'edilizia e dell'industria. Ciò sarà possibile soltanto se accompagnato dal rafforzamento della competitività della catena di valore dell'idrogeno pulito dell'Unione e in particolare delle PMI e delle start-up .

    Emendamento 42

    Proposta di regolamento

    Considerando 51

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (51)

    Dato che l'idrogeno può essere utilizzato come combustibile, vettore e accumulatore di energia, è essenziale che il partenariato per l'idrogeno pulito stabilisca una collaborazione strutturata con numerosi altri partenariati di Orizzonte Europa, in particolare in relazione all'uso finale. Il partenariato per l'idrogeno pulito dovrebbe interagire in particolare con quelli per i trasporti su strada e per via navigabile a emissioni zero, le ferrovie europee, l'aviazione pulita, i processi per il pianeta e la produzione pulita di acciaio. A tal fine, dovrebbe essere istituita una struttura che riferisca al consiglio di direzione al fine di garantire la cooperazione e sinergie tra questi partenariati nel settore dell'idrogeno. L'iniziativa sull'idrogeno pulito sarebbe l'unico partenariato incentrato sulle tecnologie per la produzione dell'idrogeno. La collaborazione con i partenariati per gli usi finali dovrebbe concentrarsi in particolare sulla dimostrazione della tecnologia e sulla co-definizione delle specifiche.

    (51)

    Dato che l'idrogeno può essere utilizzato come combustibile, vettore e accumulatore di energia, è essenziale che il partenariato per l'idrogeno pulito stabilisca una collaborazione strutturata con numerosi altri partenariati di Orizzonte Europa, in particolare in relazione all'uso finale , e sia coinvolto in importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) . Il partenariato per l'idrogeno pulito dovrebbe interagire e sviluppare sinergie in particolare con quelli per i trasporti su strada e per via navigabile a emissioni zero, le ferrovie europee, l'aviazione pulita, i processi per il pianeta e la produzione pulita di acciaio. A tal fine, dovrebbe essere istituita una struttura che riferisca al consiglio di direzione al fine di garantire la cooperazione e sinergie tra questi partenariati nel settore dell'idrogeno. L'iniziativa sull'idrogeno pulito sarebbe l'unico partenariato incentrato sulle tecnologie e sulle infrastrutture per la produzione dell'idrogeno. La collaborazione con i partenariati per gli usi finali dovrebbe concentrarsi in particolare sulla dimostrazione della tecnologia e sulla co-definizione delle specifiche.

    Emendamento 43

    Proposta di regolamento

    Considerando 53

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (53)

    Il Green Deal europeo mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Le aree prioritarie comprendono l'accelerazione della transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente.

    (53)

    Il Green Deal europeo mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse , sostenibile e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Le aree prioritarie comprendono l'accelerazione della transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente.

    Emendamento 44

    Proposta di regolamento

    Considerando 54

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (54)

    La comunicazione della Commissione su una nuova strategia industriale per l'Europa (22) (marzo 2020) sottolinea che le industrie della mobilità sostenibile e intelligente, come l'industria ferroviaria, dispongano tanto della competenza quanto del potenziale per guidare la doppia transizione, digitale e verde, sostenere la competitività industriale dell'Europa e migliorare la connettività. Di conseguenza il trasporto stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili dovrebbe contribuire in ogni sua forma a una riduzione del 90 % delle emissioni dei trasporti entro il 2050. Una priorità consiste nel trasferimento di una parte sostanziale del 75 % dei trasporti interni di merci, che oggi avviene su strada, alle ferrovie e alle vie navigabili interne.

    (54)

    La comunicazione della Commissione su una nuova strategia industriale per l'Europa (22) (marzo 2020) , compreso il relativo aggiornamento di maggio 2021, sottolinea che le industrie della mobilità sostenibile e intelligente, come l'industria ferroviaria, dispongano tanto della competenza quanto del potenziale per guidare la doppia transizione, digitale e verde, sostenere la competitività industriale dell'Europa , promuovere la ripresa e migliorare la connettività. Di conseguenza il trasporto stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili dovrebbe contribuire in ogni sua forma a una riduzione del 90 % delle emissioni dei trasporti entro il 2050. Una priorità consiste nel trasferimento di una parte sostanziale del 75 % dei trasporti interni di merci, che oggi avviene su strada, alle ferrovie e alle vie navigabili interne.

    Emendamento 45

    Proposta di regolamento

    Considerando 56

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (56)

    L'impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbe mirare a mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata ad alta capacità eliminando gli ostacoli all'interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, in relazione alla gestione del traffico, ai veicoli, alle infrastrutture e ai servizi. Tale impresa comune dovrebbe sfruttare l'enorme potenziale di digitalizzazione e automazione per ridurre i costi delle ferrovie, aumentarne la capacità e migliorarne la flessibilità e l'affidabilità; dovrebbe inoltre essere basata su una solida architettura del sistema funzionale di riferimento condivisa dal settore, in coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

    (56)

    L'impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbe mirare a mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata ad alta capacità che miri alle norme di sicurezza più rigorose sia per gli utenti finali, ivi compresi i passeggeri, che per i lavoratori del settore ferroviario, eliminando gli ostacoli all'interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, in relazione alla gestione del traffico, ai veicoli, alle infrastrutture e ai servizi , compresa l'emissione di biglietti cumulativi . Tale impresa comune dovrebbe sfruttare l'enorme potenziale di digitalizzazione e automazione per ridurre i costi delle ferrovie, aumentarne la capacità e migliorarne la flessibilità, l'affidabilità , la sicurezza e l'inclusività ; dovrebbe inoltre essere basata su una solida architettura del sistema funzionale di riferimento condivisa dal settore, in coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

    Emendamento 46

    Proposta di regolamento

    Considerando 58

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (58)

    Le ferrovie sono un sistema complesso, con interazioni molto strette tra gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie (operatori ferroviari) e  le rispettive attrezzature (infrastruttura e materiale rotabile). È impossibile fornire innovazione in assenza di specifiche e strategie comuni in tutto il sistema ferroviario. Di conseguenza il pilastro del sistema dell'impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbe consentire al settore di convergere su un concetto operativo e un'architettura di sistema unici, compresa la definizione dei servizi, dei blocchi funzionali e delle interfacce, che costituiscono la base delle operazioni del sistema ferroviario. Dovrebbe fornire il quadro generale per garantire che la ricerca si concentri sulle necessità dei clienti e sulle esigenze operative che sono concordate e condivise. Il modello di governance e il processo decisionale dell'impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbero riflettere il ruolo di primo piano della Commissione nell'unificare e integrare il sistema ferroviario europeo, in particolare nel fornire rapidamente ed efficacemente risultati in merito al concetto operativo unico e all'architettura di sistema, coinvolgendo i partner privati in ruoli di consulenza e assistenza tecnica.

    (58)

    Le ferrovie sono un sistema complesso, con interazioni molto strette tra gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie (operatori ferroviari) e  fornitori delle rispettive attrezzature ( ad esempio infrastruttura e materiale rotabile). È impossibile fornire innovazione in assenza di specifiche e strategie comuni in tutto il sistema ferroviario. Di conseguenza il pilastro del sistema dell'impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbe consentire al settore di convergere su un concetto operativo e un'architettura di sistema unici, compresa la definizione dei servizi, dei blocchi funzionali e delle interfacce, che costituiscono la base delle operazioni del sistema ferroviario. Dovrebbe fornire il quadro generale per garantire che la ricerca si concentri sulle necessità dei clienti e sulle esigenze operative che sono concordate e condivise , così da rafforzare i diritti dei passeggeri . Il modello di governance e il processo decisionale dell'impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbero riflettere il ruolo di primo piano della Commissione nell'unificare e integrare il sistema ferroviario europeo, in particolare nel fornire rapidamente ed efficacemente risultati in merito al concetto operativo unico e all'architettura di sistema, coinvolgendo i partner privati in ruoli di consulenza e assistenza tecnica e tenendo conto delle esigenze degli utenti finali, ivi compresi i passeggeri, e dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza e all'inclusività .

    Emendamento 47

    Proposta di regolamento

    Considerando 61

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (61)

    Nel contesto delle priorità della Commissione in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 3 e la comunicazione «Verso una strategia globale per l'Africa» (23), l'Unione si impegna a contribuire a garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti, per costruire un partenariato ancora più forte tra i nostri due continenti e per sostenere lo sviluppo delle capacità di ricerca e innovazione in Africa. L'impresa comune «Global Health EDCTP3» dovrebbe affrontare la mancanza di diagnosi, trattamenti e vaccini adeguati, tra le altre cosiddette tecnologie per l'assistenza sanitaria, per affrontare le malattie infettive, quali l'HIV, la malaria e la tubercolosi, ma anche altre malattie infettive legate alla povertà e trascurate, che sono prevalenti in Africa, soprattutto nell'Africa subsahariana. La pandemia di COVID-19 ha mostrato che in ragione della maggiore connettività di regioni diverse del mondo, attraverso il commercio mondiale e il turismo, le malattie infettive possono diffondersi rapidamente in tutto il mondo. Lo sviluppo di tecnologie per l'assistenza sanitaria è pertanto fondamentale per limitare la diffusione di malattie infettive, nonché per contrastarle dopo che si sono diffuse, al fine di tutelare la salute dei cittadini nei paesi interessati e nell'Unione. Al fine di ottenere una leadership globale più forte in questo contesto rispetto all'attuale iniziativa EDCTP2, sarebbe opportuno estendere l'ambito di applicazione del partenariato al fine di includere una risposta alle minacce emergenti di malattie infettive, ai problemi crescenti di resistenza antimicrobica e alle comorbilità delle malattie non trasmissibili.

    (61)

    Nel contesto delle priorità della Commissione in relazione agli OSS delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 3 e la comunicazione «Verso una strategia globale per l'Africa» (23), l'Unione si impegna a contribuire a garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti, per costruire un partenariato ancora più forte tra i nostri due continenti e per sostenere lo sviluppo delle capacità di ricerca e innovazione in Africa. L'impresa comune «Global Health EDCTP3» dovrebbe affrontare la mancanza di diagnosi, trattamenti e vaccini adeguati, tra le altre cosiddette tecnologie per l'assistenza sanitaria, per affrontare le malattie infettive, quali l'HIV, la malaria e la tubercolosi, ma anche altre malattie infettive legate alla povertà e trascurate, che sono prevalenti in Africa, soprattutto nell'Africa subsahariana. La pandemia di COVID-19 ha mostrato che in ragione della maggiore connettività di regioni diverse del mondo, attraverso il commercio mondiale e il turismo, le malattie infettive possono diffondersi rapidamente in tutto il mondo. Lo sviluppo di tecnologie per l'assistenza sanitaria è pertanto fondamentale per limitare la diffusione di malattie infettive, nonché per contrastarle dopo che si sono diffuse, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di migliorare e promuovere la salute nei paesi interessati e nell'Unione , sostenendo la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, riducendo le disuguaglianze in materia sanitaria e garantendo un accesso equo e completo alla salute . Al fine di ottenere una leadership globale più forte in questo contesto rispetto all'attuale iniziativa EDCTP2, sarebbe opportuno estendere l'ambito di applicazione del partenariato al fine di includere una risposta alle minacce emergenti di malattie infettive, ai problemi crescenti di resistenza antimicrobica e alle comorbilità delle malattie non trasmissibili.

    Emendamento 48

    Proposta di regolamento

    Considerando 62

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (62)

    Affrontare le malattie infettive che colpiscono l'Africa subsahariana con strumenti tecnologici moderni richiede il coinvolgimento di un'ampia gamma di operatori e impegni a lungo termine. L'impresa comune «Global Health EDCTP3» dovrebbe fungere da intermediario nella creazione di reti e cooperazione produttive e sostenibili nord-sud e sud-sud, instaurando relazioni con molteplici organizzazioni del settore pubblico e privato al fine di rafforzare progetti e collaborazioni istituzionali. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a stabilire nuove collaborazioni nord-sud e sud-sud per condurre studi plurinazionali e multi-sito nell'Africa subsahariana. Inoltre, una conferenza internazionale periodica, il forum del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), dovrebbe mettere a disposizione una piattaforma per scienziati e reti pertinenti provenienti da Europa, Africa e da altrove al fine di condividere risultati e idee e stabilire legami di collaborazione.

    (62)

    Affrontare le malattie infettive che colpiscono l'Africa subsahariana con strumenti tecnologici moderni richiede il coinvolgimento di un'ampia gamma di operatori e impegni a lungo termine. L'impresa comune «Global Health EDCTP3» dovrebbe fungere da intermediario nella creazione di reti e cooperazione produttive e sostenibili nord-sud e sud-sud, instaurando relazioni con molteplici organizzazioni del settore pubblico , senza scopo di lucro e privato al fine di rafforzare progetti e collaborazioni istituzionali . L'impresa comune «Global Health EDCTP3» dovrebbe instaurare solidi collegamenti e sinergie con le iniziative sinora attuate dal Fondo europeo di sviluppo e dovrebbe migliorare il coordinamento nei diversi settori di attività, collaborando allo sviluppo di capacità e condividendo strutture e infrastrutture, con le azioni sostenute dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale in Africa. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a stabilire nuove collaborazioni nord-sud e sud-sud per condurre studi plurinazionali e multi-sito nell'Africa subsahariana. Inoltre, una conferenza internazionale periodica, il forum del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), dovrebbe mettere a disposizione una piattaforma per scienziati e reti pertinenti provenienti da Europa, Africa e da altrove al fine di condividere risultati e idee e stabilire legami di collaborazione.

    Emendamento 49

    Proposta di regolamento

    Considerando 64

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (64)

    È indispensabile che le attività di ricerca finanziate dall'impresa comune «Global Health EDCTP3» o altrimenti rientranti nel suo programma di lavoro siano pienamente conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e relativi protocolli aggiuntivi, ai principi etici integrati nella Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 2008, alle norme in materia di buona pratica clinica adottate dalla Conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH), alla pertinente normativa dell'Unione e ai principi etici dei paesi in cui vengono effettuate le attività di ricerca. L'impresa comune «Global Health EDCTP3» dovrebbe inoltre imporre che le innovazioni e gli interventi sviluppati sulla base dei risultati delle azioni indirette sostenute dal programma siano accessibili, anche dal punto di vista economico, alle popolazioni vulnerabili.

    (64)

    È indispensabile che le attività di ricerca finanziate dall'impresa comune «Global Health EDCTP3» o altrimenti rientranti nel suo programma di lavoro siano pienamente conformi alla Carta, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e relativi protocolli aggiuntivi, ai principi etici integrati nella Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 2008, alle norme in materia di buona pratica clinica adottate dalla Conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH), alla pertinente normativa dell'Unione e ai principi etici dei paesi in cui vengono effettuate le attività di ricerca. L'impresa comune «Global Health EDCTP3» dovrebbe inoltre imporre che le innovazioni e gli interventi sviluppati sulla base dei risultati delle azioni indirette sostenute dal programma siano accessibili, anche dal punto di vista economico, alle popolazioni vulnerabili che vivono in contesti connotati da scarsità di risorse . L'impresa comune «Global Health EDCTP3» dovrebbe inoltre sostenere l'istituzione di comitati etici nei paesi africani, a sostegno delle attività di ricerca e innovazione.

    Emendamento 50

    Proposta di regolamento

    Considerando 65

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (65)

    Affinché l'impresa comune «Global Health EDCTP3» abbia successo e incentivi la partecipazione al partenariato, i suoi finanziamenti dovrebbero essere limitati ai soggetti giuridici idonei a beneficiare di finanziamenti nel quadro del programma Orizzonte Europa e stabiliti negli Stati costituenti dell'Associazione del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP). I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione, in paesi associati e in paesi dell'Africa subsahariana dovrebbero comunque poter partecipare agli inviti senza ricevere finanziamenti. Inoltre anche soggetti stabiliti in paesi diversi dai membri dell'Associazione EDCTP3 dovrebbero essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti in relazione a temi specifici degli inviti o nel caso di un invito che riguardi un'emergenza di sanità pubblica, ove previsto nel programma di lavoro. L'impresa comune «Global Health EDCTP3» dovrebbe adottare tutte le misure adeguate, incluse quelle contrattuali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe cercare di concludere accordi in materia di scienza e tecnologia con paesi terzi. Prima della conclusione di tali accordi, qualora soggetti stabiliti in un paese terzo che non disponga di un tale accordo partecipino con finanziamenti ad un'azione indiretta, l'impresa comune EDCTP3 dovrebbe applicare misure alternative per salvaguardare gli interessi dell'Unione: il coordinatore finanziario dell'azione dovrebbe essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato e l'importo del prefinanziamento così come le disposizioni in materia di responsabilità della convenzione di sovvenzione dovrebbero essere adattate in maniera da tenere adeguatamente conto dei rischi finanziari.

    (65)

    Affinché l'impresa comune «Global Health EDCTP3» abbia successo e incentivi la partecipazione al partenariato, i suoi finanziamenti dovrebbero essere limitati ai soggetti giuridici idonei a beneficiare di finanziamenti nel quadro del programma Orizzonte Europa e stabiliti negli Stati costituenti dell'Associazione del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP). I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione, in paesi associati e in paesi dell'Africa subsahariana dovrebbero comunque poter partecipare agli inviti senza ricevere finanziamenti. Inoltre anche soggetti stabiliti in paesi diversi dai membri dell'Associazione EDCTP3 dovrebbero essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti in relazione a temi specifici degli inviti o nel caso di un invito che riguardi un'emergenza di sanità pubblica, ove previsto nel programma di lavoro. L'impresa comune «Global Health EDCTP3» dovrebbe adottare tutte le misure adeguate, incluse quelle contrattuali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe cercare di concludere accordi in materia di scienza e tecnologia con paesi terzi. Prima della conclusione di tali accordi, qualora soggetti stabiliti in un paese terzo che non disponga di un tale accordo partecipino con finanziamenti ad un'azione indiretta, l'impresa comune EDCTP3 dovrebbe applicare misure alternative per salvaguardare gli interessi dell'Unione: tranne che nel caso dei progetti guidati da soggetti e paesi africani, il coordinatore finanziario dell'azione dovrebbe essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato e l'importo del prefinanziamento così come le disposizioni in materia di responsabilità della convenzione di sovvenzione dovrebbero essere adattate in maniera da tenere adeguatamente conto dei rischi finanziari.

    Emendamento 51

    Proposta di regolamento

    Considerando 66

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (66)

    Nel contesto delle priorità della Commissione Europea concernenti «Un'economia che lavora per le persone» e «Un'Europa pronta per l'era digitale», l'industria europea, comprese le PMI, dovrebbe diventare più verde , più circolare e più digitale pur rimanendo competitiva su scala globale. La Commissione ha sottolineato il ruolo dei dispositivi medici e delle tecnologie digitali nell'affrontare le sfide emergenti e l'uso dei servizi di sanità elettronica per fornire un'assistenza sanitaria di alta qualità, unitamente all'invito a garantire la fornitura di medicinali a prezzi accessibili per soddisfare le esigenze dell'Unione , sostenendo nel contempo un'industria farmaceutica europea innovativa e leader a livello mondiale. L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» mira a contribuire a rafforzare la competitività del settore sanitario dell'Unione , un elemento portante dell'economia dell'Unione fondata sulla conoscenza, a conseguire una maggiore attività economica nello sviluppo di tecnologie per l'assistenza sanitaria, in particolare di soluzioni sanitarie integrate e a fungere quindi da mezzo per aumentare la sovranità tecnologica e promuovere la trasformazione digitale delle nostre società. Tali priorità politiche possono essere conseguite associando gli operatori fondamentali: il mondo accademico , imprese di varie dimensioni e utenti finali delle innovazioni sanitarie, sotto l'egida di un partenariato pubblico-privato nella ricerca e nell'innovazione nel settore della salute. L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del «Piano europeo di lotta contro il cancro» (9) e del «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (10). L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» dovrebbe essere allineata con la nuova strategia industriale per l'Europa (11), la strategia farmaceutica per l'Europa (12) e la strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (13).

    (66)

    Nel contesto delle priorità della Commissione concernenti «Un'economia che lavora per le persone» e «Un'Europa pronta per l'era digitale», l'industria europea, comprese le PMI e le start-up , dovrebbe diventare sostenibile dal punto di vista ambientale , più circolare e più digitale pur rimanendo competitiva su scala globale. La Commissione ha sottolineato il ruolo dei dispositivi medici e delle diagnosi, dei trattamenti e delle tecnologie digitali rafforzati nell'affrontare le sfide sanitarie emergenti e l'uso dei servizi di sanità elettronica per fornire un'assistenza sanitaria di alta qualità, unitamente all'invito a garantire la fornitura di medicinali a prezzi accessibili per soddisfare le esigenze dei pazienti , sostenendo nel contempo un'industria farmaceutica europea innovativa e leader a livello mondiale. L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» mira a contribuire a rafforzare la competitività del settore sanitario dell'Unione nello sviluppo di tecnologie per l'assistenza sanitaria, in particolare di soluzioni sanitarie integrate e  a migliorare quindi la qualità e la fornitura dei servizi sanitari in tutta l'Unione, a fungere da mezzo per aumentare lo sviluppo tecnologico e le soluzioni innovative e promuovere la trasformazione digitale delle nostre società. Tali priorità politiche possono essere conseguite associando gli operatori fondamentali: il settore pubblico , imprese di varie dimensioni e utenti finali delle innovazioni sanitarie, sotto l'egida di un partenariato pubblico-privato nella ricerca e nell'innovazione nel settore della salute. L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del «Piano europeo di lotta contro il cancro» (9) , della missione sul cancro di Orizzonte Europa e del «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (10) e dovrebbe anche rafforzare la collaborazione con le diverse iniziative europee per le malattie rare . L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» dovrebbe essere allineata con la nuova strategia industriale per l'Europa (11) e il relativo aggiornamento , la strategia farmaceutica per l'Europa (12) e la strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (13). È opportuno ricercare sinergie con l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) al fine di predisporre un sistema di collaborazione strutturale che consenta all'Unione di prevedere e affrontare più efficacemente le minacce per la salute. Sono inoltre utili meccanismi di cooperazione e sinergie con il programma EU4Health al fine di migliorare la preparazione dell'Unione alle minacce sanitarie transfrontaliere, rafforzare i sistemi sanitari e migliorare la disponibilità e l'accessibilità economica dei prodotti dell'innovazione farmaceutica. L'impresa comune dovrebbe altresì sviluppare sinergie con lo spazio europeo dei dati sanitari nonché con le iniziative di ricerca nel settore delle malattie rare.

    Emendamento 52

    Proposta di regolamento

    Considerando 67

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (67)

    L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» si basa sull'esperienza acquisita dall'impresa comune «Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2» (impresa comune IMI2), nonché sul lavoro svolto da tale iniziativa nel contrastare la pandemia di COVID-19. In linea con le raccomandazioni della valutazione intermedia dell'impresa comune IMI2 (14), un'iniziativa che le succede deve «consentire l'impegno attivo di altri settori industriali con l'industria farmaceutica per capitalizzare le loro competenze in termini di sviluppo di nuovi interventi di assistenza sanitaria». Di conseguenza i settori industriali devono coprire il settore biofarmaceutico, quello biotecnologico e della tecnologia medica, nonché imprese attive nel settore digitale. L'ambito di applicazione dell'iniziativa dovrebbe comprendere la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la gestione delle malattie e deve essere stabilito tenendo debitamente conto dell'elevato onere per i pazienti e/o la società dovuto alla gravità della malattia e/o al numero di persone colpite, nonché dell'elevato impatto economico della malattia per i pazienti e per i sistemi sanitari. Le azioni finanziate devono rispondere alle esigenze di assistenza sanitaria pubblica dell'Unione, sostenendo lo sviluppo di future innovazioni sanitarie che siano sicure, incentrate sulle persone, efficaci, anche in termini di costi, ed accessibili economicamente per i pazienti e per i sistemi di assistenza sanitaria.

    (67)

    L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» si basa sull'esperienza acquisita dall'impresa comune «Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2» (impresa comune IMI2), nonché sul lavoro svolto da tale iniziativa nel contrastare la pandemia di COVID-19. In linea con le raccomandazioni della valutazione intermedia dell'impresa comune IMI2 (14), un'iniziativa che le succede deve «consentire l'impegno attivo di altri settori industriali con l'industria farmaceutica per capitalizzare le loro competenze in termini di sviluppo di nuovi interventi di assistenza sanitaria». Di conseguenza i settori industriali devono coprire il settore biofarmaceutico, quello biotecnologico e della tecnologia medica, nonché imprese attive nel settore digitale. La nuova iniziativa dovrebbe garantire un coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile e dei pazienti. L'ambito di applicazione dell'iniziativa dovrebbe comprendere la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la gestione delle malattie e deve essere stabilito tenendo debitamente conto dell'elevato onere per i pazienti , le loro famiglie e/o la società dovuto alla gravità della malattia e/o al numero di persone colpite o suscettibili di essere colpite , nonché dell'elevato impatto economico della malattia per i pazienti e per i sistemi sanitari. Le azioni finanziate devono rispondere alle esigenze di assistenza sanitaria pubblica dell'Unione, sostenendo lo sviluppo di future innovazioni sanitarie che siano sicure, incentrate sulle persone e sui pazienti , efficaci, anche in termini di costi, ed accessibili , anche economicamente, per i pazienti e per i sistemi e i servizi di assistenza sanitaria al fine di migliorare la qualità della salute .

    Emendamento 53

    Proposta di regolamento

    Considerando 68

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (68)

    Al fine di garantire la migliore opportunità per generare nuove idee scientifiche e attività di ricerca e innovazione di successo, gli operatori chiave nell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» dovrebbero essere ricercatori provenienti da varie tipologie di organismi, pubblici e privati. Allo stesso tempo, gli utenti finali quali i cittadini dell'Unione, gli operatori sanitari e i fornitori di assistenza sanitaria dovrebbero fornire un contributo alla progettazione strategica e alle attività dell'iniziativa , assicurando che soddisfi le loro esigenze. Inoltre anche le autorità di regolamentazione a livello di Unione e nazionali, gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie e i pagatori dell'assistenza sanitaria dovrebbero fornire un contributo tempestivo alle attività del partenariato, garantendo nel contempo l'assenza di conflitti di interesse, al fine di aumentare la probabilità che i risultati delle azioni finanziate soddisfino i requisiti necessari per l'adozione e conseguano così gli impatti previsti. Tutti questi elementi dovrebbero contribuire a indirizzare meglio gli sforzi di ricerca verso settori nei quali esistono esigenze insoddisfatte.

    (68)

    Al fine di garantire la migliore opportunità per generare nuove idee scientifiche e attività di ricerca e innovazione di successo, gli operatori chiave nell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» dovrebbero essere ricercatori provenienti da varie tipologie di organismi, pubblici e privati. Allo stesso tempo, gli utenti finali quali i cittadini dell'Unione, le loro famiglie, i gruppi di consumatori e di pazienti, gli operatori sanitari e i fornitori di assistenza sanitaria e altri pertinenti gruppi di interesse pubblico in tutta l'Unione dovrebbero fornire un contributo alla progettazione strategica e alle attività dell'iniziativa . L'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» dovrebbe garantire che le attività svolte soddisfino tali esigenze. Inoltre anche le autorità di regolamentazione a livello di Unione e nazionali, gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie e i pagatori dell'assistenza sanitaria dovrebbero fornire un contributo tempestivo alle attività del partenariato, garantendo nel contempo l'assenza di conflitti di interesse, al fine di aumentare la probabilità che i risultati delle azioni finanziate soddisfino le esigenze dei pazienti e i requisiti necessari per l'adozione e conseguano così gli impatti previsti. Tutti questi elementi dovrebbero contribuire a indirizzare meglio gli sforzi di ricerca verso settori nei quali esistono esigenze insoddisfatte o sottofinanziate .

    Emendamento 54

    Proposta di regolamento

    Considerando 70

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (70)

    Gli obiettivi del partenariato dovrebbero incentrarsi sul settore precompetitivo, creando così uno spazio sicuro per una collaborazione efficiente tra imprese attive in diverse tecnologie dell'assistenza sanitaria. Al fine di riflettere la natura integrativa dell'iniziativa, contribuire ad abbattere le barriere tra settori dell'industria sanitaria e rafforzare le collaborazioni tra industria e mondo accademico, la maggior parte dei progetti finanziati dall'iniziativa dovrebbe avere natura intersettoriale.

    (70)

    Gli obiettivi del partenariato dovrebbero incentrarsi sul settore non competitivo e precompetitivo, creando così uno spazio sicuro per una collaborazione efficiente ed efficace tra imprese attive in diverse tecnologie dell'assistenza sanitaria. Al fine di riflettere la natura integrativa dell'iniziativa, contribuire ad abbattere le barriere tra settori dell'industria sanitaria e rafforzare le collaborazioni tra industria e mondo accademico, la maggior parte dei progetti finanziati dall'iniziativa dovrebbe avere natura intersettoriale.

    Emendamento 55

    Proposta di regolamento

    Considerando 71

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (71)

    Il concetto di «tecnologie digitali fondamentali» si riferisce a componenti e sistemi elettronici che sono alla base di tutti i principali settori economici. La Commissione ha sottolineato la necessità di padroneggiare tali tecnologie in Europa, in particolare nel contesto della realizzazione delle priorità politiche europee quali l'autonomia in termini di tecnologia digitale (30). L'importanza del settore e le sfide che devono affrontare i portatori di interessi nell'Unione richiedono interventi urgenti per non lasciare alcun anello debole nelle catene di valore e di innovazione in Europa. Di conseguenza, a livello di Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo di sostegno combinato e mirato alla ricerca e all'innovazione nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici da parte degli Stati membri, dell'Unione e del settore privato.

    (71)

    Il concetto di «tecnologie digitali fondamentali» si riferisce a componenti e sistemi elettronici che sono alla base di tutti i principali settori economici. La Commissione ha sottolineato la necessità di padroneggiare tali tecnologie in Europa, in particolare nel contesto della realizzazione delle priorità politiche europee quali l'autonomia in termini di tecnologia digitale (30). L'importanza del settore e le sfide che devono affrontare i portatori di interessi nell'Unione richiedono interventi urgenti per non lasciare alcun anello debole nelle catene di valore e di innovazione in Europa. Di conseguenza, a livello di Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo di sostegno combinato e mirato alla ricerca e all'innovazione nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici da parte degli Stati membri, dell'Unione e del settore privato. L'alleanza sui processori e sulle tecnologie dei semiconduttori e l'alleanza per i dati, l'edge e il cloud industriali dovrebbero inoltre integrare le iniziative dell'impresa comune.

    Emendamento 56

    Proposta di regolamento

    Considerando 72

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (72)

    L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici. È necessario un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a mantenere i loro attuali punti di forza all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo nonché a colmare il divario nelle tecnologie che sono fondamentali per una trasformazione digitale in Europa che rifletta i valori fondamentali dell'Unione, tra cui la tutela della vita privata, la fiducia, la protezione e la sicurezza. Ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie e della rapida diffusione di mercato dell'innovazione è fondamentale la collaborazione tra i portatori di interessi dell'ecosistema, che rappresentano tutti i segmenti delle catene di valore. Altresì fondamentali sono l'apertura e la flessibilità per integrare i portatori di interessi pertinenti, comprese in particolare le PMI, nei settori tecnologici emergenti o in settori adiacenti o in entrambi.

    (72)

    L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici. È necessario un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a mantenere i loro attuali punti di forza all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo nonché a colmare il divario nelle tecnologie che sono fondamentali per una trasformazione digitale dell'Unione e per la sua leadership tecnologica che rifletta i valori e i diritti fondamentali dell'Unione, tra cui la tutela della vita privata, la protezione dei dati e la fiducia, la protezione e la sicurezza a tutti i livelli delle catene di valore . Ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie basate sulla tutela della vita privata e sulla sicurezza per impostazione predefinita come pure della rapida diffusione di mercato dell'innovazione è fondamentale la collaborazione tra i portatori di interessi dell'ecosistema, che rappresentano tutti i segmenti delle catene di valore. Altresì fondamentali sono l'apertura e la flessibilità per integrare le organizzazioni della società civile e i portatori di interessi pertinenti, comprese in particolare le PMI, nei settori tecnologici emergenti o in settori adiacenti o in entrambi. L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe inoltre sviluppare attività di ricerca per contribuire agli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale».

    Emendamento 57

    Proposta di regolamento

    Considerando 73

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (73)

    L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe combinare i mezzi finanziari e tecnici che sono essenziali per controllare l'innovazione, che cresce ad un ritmo esponenziale in questo settore, generare cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società , nonché condividere l'assunzione dei rischi orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. I membri dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbero pertanto essere l'Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte Europa su base volontaria, nonché le associazioni in qualità di membri privati che rappresentano le loro imprese costituenti [e altri soggetti giuridici attivi nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici in Europa]. La partecipazione degli Stati membri faciliterà inoltre l'allineamento coerente con i programmi e le strategie nazionali, riducendo la sovrapposizione e la frammentazione degli sforzi e garantendo nel contempo sinergie tra i portatori di interessi e le attività.

    (73)

    L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe combinare i mezzi finanziari e tecnici che sono essenziali per controllare l'innovazione, che cresce ad un ritmo esponenziale in questo settore, generare cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. I membri dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbero pertanto essere l'Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte Europa su base volontaria, nonché le associazioni in qualità di membri privati che rappresentano le loro imprese costituenti [e altri soggetti giuridici attivi nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici in Europa]. La partecipazione degli Stati membri faciliterà inoltre l'allineamento coerente con i programmi e le strategie nazionali, riducendo la sovrapposizione e la frammentazione degli sforzi e garantendo nel contempo sinergie tra i portatori di interessi e le attività.

    Emendamento 58

    Proposta di regolamento

    Considerando 74

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (74)

    Conformemente all'[articolo 8, paragrafo 1, lettera c)] del regolamento Orizzonte Europa, gli Stati partecipanti dovrebbero affidare all'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» l'attuazione dei loro contributi ai rispettivi partecipanti nazionali alle azioni indirette . I beneficiari dovrebbero firmare un'unica convenzione di sovvenzione con l'impresa comune secondo le norme di Orizzonte Europa, compreso il quadro per i diritti di proprietà intellettuale pertinente, a seconda del programma dell'Unione che sostiene la corrispondente attività oggetto della sovvenzione. L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe elaborare le dichiarazioni di spesa ed eseguire i pagamenti ai beneficiari .

    (74)

    Conformemente all'[articolo 8, paragrafo 1, lettera c)] del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni dovrebbero attuare una gestione centralizzata di tutti i contributi finanziari mediante un approccio coordinato . Di conseguenza, ciascuno Stato partecipante dovrebbe concludere con l'impresa comune un accordo amministrativo che definisca il meccanismo di coordinamento per il pagamento dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante e la relativa comunicazione in materia. Per garantire la coerenza con le rispettive priorità strategiche nazionali e in casi debitamente giustificati, gli Stati partecipanti dovrebbero avere diritto di veto sull'utilizzo dei loro contributi finanziari nazionali per determinati richiedenti .

    Emendamento 59

    Proposta di regolamento

    Considerando 77

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (77)

    Il quadro giuridico per il cielo unico europeo dell'Unione (31) mira a riformare la gestione del traffico aereo (ATM) europeo mediante azioni istituzionali, operative, tecnologiche e di regolamentazione con l'obiettivo di migliorarne le prestazioni in termini di capacità, sicurezza, efficienza e impatto ambientale.

    (77)

    Il quadro giuridico per il cielo unico europeo dell'Unione (31) mira a riformare la gestione del traffico aereo (ATM) europeo mediante azioni istituzionali, operative, tecnologiche e di regolamentazione con l'obiettivo di migliorarne le prestazioni in termini di capacità, sicurezza, efficienza e impatto climatico e ambientale.

    Emendamento 60

    Proposta di regolamento

    Considerando 78

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (78)

    Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (il «progetto SESAR») (32) mira a modernizzare la gestione del traffico aereo e ad associare l'innovazione tecnologica e operativa a sostegno del cielo unico europeo. Mira a fornire le soluzioni tecnologiche per una gestione del traffico aereo ad alte prestazioni entro il 2035 al fine di consentire un funzionamento non congestionato, ancora più sicuro e più rispettoso dell'ambiente, del settore del trasporto aereo. Il progetto SESAR prevede tre processi collaborativi interconnessi, continui e in evoluzione che definiscono, sviluppano e diffondono procedure operative e sistemi tecnologici innovativi alla base del cielo europeo digitale definito nel piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo (33).

    (78)

    Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (il «progetto SESAR») (32) mira a modernizzare la gestione del traffico aereo e ad associare l'innovazione tecnologica e operativa a sostegno del cielo unico europeo. Mira a fornire le soluzioni tecnologiche per una gestione del traffico aereo ad alte prestazioni entro il 2035 al fine di consentire un funzionamento non congestionato, ancora più sicuro e più rispettoso dell'ambiente e del clima , del settore del trasporto aereo , in linea con il Green Deal europeo e la normativa europea sul clima . Il progetto SESAR prevede tre processi collaborativi interconnessi, continui e in evoluzione che definiscono, sviluppano e diffondono procedure operative e sistemi tecnologici innovativi alla base del cielo europeo digitale definito nel piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo (33).

    Emendamento 61

    Proposta di regolamento

    Considerando 79

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (79)

    Il «piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo» è lo strumento di pianificazione per la modernizzazione della gestione del traffico aereo in tutta Europa, che collega le attività di ricerca e innovazione ATM con gli scenari delle attività di diffusione al fine di conseguire gli obiettivi in termini di prestazioni del cielo unico europeo.

    (79)

    Il «piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo» è lo strumento di pianificazione per la modernizzazione della gestione del traffico aereo in tutta Europa, che collega le attività di ricerca e innovazione ATM con gli scenari delle attività di diffusione al fine di conseguire gli obiettivi in termini di prestazioni del cielo unico europeo , non solo migliorando l'efficienza nel corso dei singoli voli, ma consentendo altresì l'adattamento costante della sua capacità complessiva unitamente al progresso tecnologico .

    Emendamento 62

    Proposta di regolamento

    Considerando 81

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (81)

    L'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe basarsi sull'esperienza dell'impresa comune «SESAR» e continuare il suo ruolo di coordinamento per la ricerca in merito alla gestione del traffico aereo nell'Unione. I principali obiettivi dell'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbero essere rafforzati e integrare ulteriormente la capacità di ricerca e innovazione in Europa, contribuendo ad accelerare la digitalizzazione del settore e rendendolo più resiliente e scalabile in funzione delle fluttuazioni del traffico. Dovrebbe rafforzare, attraverso l'innovazione, la competitività del trasporto aereo con e senza equipaggio e dei servizi di gestione del traffico aereo, al fine di sostenere la crescita e la ripresa economica. Dovrebbe sviluppare e accelerare la diffusione di mercato di soluzioni innovative in maniera da istituire lo spazio aereo del cielo unico europeo come il cielo più efficiente e rispettoso dell'ambiente al mondo nel quale volare.

    (81)

    L'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe basarsi sull'esperienza dell'impresa comune «SESAR» e continuare il suo ruolo di coordinamento per la ricerca in merito alla gestione del traffico aereo nell'Unione. I principali obiettivi dell'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbero poter sostenere le azioni volte a rafforzare e integrare ulteriormente la capacità di ricerca e innovazione in Europa, il che contribuirebbe a sua volta ad accelerare la digitalizzazione del settore e a renderlo più resiliente e scalabile in funzione delle fluttuazioni del traffico. Dovrebbe contribuire a rafforzare, attraverso l'innovazione, la competitività del trasporto aereo con e senza equipaggio e dei servizi di gestione del traffico aereo, al fine di sostenere la crescita e la ripresa economica e sociale . Dovrebbe sostenere lo sviluppo e accelerare la diffusione di mercato di soluzioni innovative in maniera da istituire lo spazio aereo del cielo unico europeo come il cielo più efficiente e rispettoso dell'ambiente al mondo nel quale volare.

    Emendamento 63

    Proposta di regolamento

    Considerando 83

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (83)

    La partecipazione all'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe essere aperta alla gamma e alla rappresentanza più ampie possibili dei portatori di interessi di tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte Europa, comprese le PMI, attraverso forme diverse di partecipazione. La partecipazione dovrebbe garantire in particolare un giusto equilibrio tra i fabbricanti di apparecchiature per l'aviazione con e senza equipaggio, utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, aeroporti e associazioni di personale militare e professionale, nonché offrire opportunità alle PMI, al mondo accademico e alle organizzazioni di ricerca. Con l'obiettivo di individuare gli approcci più promettenti e i soggetti in grado di perseguirli, la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto a membri potenziali. Il consiglio di direzione dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di tale invito in modo da consentire una rapida espansione del gruppo di membri.

    (83)

    La partecipazione all'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe essere aperta alla gamma e alla rappresentanza più ampie possibili dei portatori di interessi di tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte Europa, compresi le PMI , gli esperti scientifici e le organizzazioni della società civile pertinenti, anche in materia di ambiente e clima , attraverso forme diverse di partecipazione. La partecipazione dovrebbe garantire in particolare un giusto equilibrio tra i fabbricanti di apparecchiature per l'aviazione con e senza equipaggio, utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, aeroporti e associazioni di personale militare e professionale, nonché offrire opportunità alle PMI, al mondo accademico e alle organizzazioni di ricerca. Con l'obiettivo di individuare gli approcci più promettenti e i soggetti in grado di perseguirli, la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto a membri potenziali. Il consiglio di direzione dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di tale invito in modo da consentire una rapida espansione del gruppo di membri.

    Emendamento 64

    Proposta di regolamento

    Considerando 86

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (86)

    L'agenzia dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) possiede un'infrastruttura adeguata nonché i necessari servizi amministrativi, informatici, di comunicazione e di sostegno logistico. L'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe beneficiare di tali infrastrutture e servizi di Eurocontrol. In tale contesto sono poche le potenziali sinergie che potrebbero essere conseguite mettendo in comune le risorse amministrative con altre imprese comuni attraverso un back office comune . Per questo motivo, l'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe rinunciare alle funzioni di back office comuni istituite dal presente regolamento.

    (86)

    L'agenzia dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) possiede un'infrastruttura adeguata nonché i necessari servizi amministrativi, informatici, di comunicazione e di sostegno logistico. L'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe beneficiare di tali infrastrutture e servizi di Eurocontrol. In tale contesto sono poche le potenziali sinergie che potrebbero essere conseguite mettendo in comune le risorse amministrative con altre imprese comuni. Per questo motivo, l'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe rinunciare alle funzioni di back office comuni istituite dal presente regolamento.

    Emendamento 65

    Proposta di regolamento

    Considerando 88

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (88)

    Nel contesto delle priorità della Commissione europea per il 2019-2024 «Un'Europa pronta per l'era digitale», «Un'economia al servizio delle persone» e degli obiettivi strategici definiti nel contesto della sua comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», l'Europa deve sviluppare le infrastrutture digitali critiche basate su reti 5G e le proprie capacità tecnologiche verso il 6G con un orizzonte temporale al 2030. In tale contesto la Commissione ha sottolineato l'importanza strategica di un partenariato europeo per reti e servizi intelligenti al fine di fornire servizi sicuri basati sulla connettività a consumatori e imprese. Queste priorità possono essere realizzate riunendo gli operatori chiave, ossia l'industria, il mondo accademico e le autorità pubbliche, sotto l'egida di un partenariato europeo che si fonda sui risultati conseguiti dall'iniziativa del partenariato pubblico-privato 5G, che ha sviluppato con successo la tecnologia e gli standard 5G.

    (88)

    Nel contesto delle priorità della Commissione per il 2019-2024 «Un'Europa pronta per l'era digitale», «Un'economia al servizio delle persone» e degli obiettivi strategici definiti nel contesto delle sue comunicazioni «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» e «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» , l'Europa deve sviluppare le infrastrutture digitali critiche basate su reti 5G , la propria base di conoscenze e le proprie capacità tecnologiche verso il 6G nonché nuove tecnologie di comunicazione pertinenti con un orizzonte temporale al 2030. In tale contesto la Commissione ha sottolineato l'importanza strategica di un partenariato europeo per reti e servizi intelligenti al fine di fornire servizi sicuri basati sulla connettività a consumatori e imprese. Queste priorità possono essere realizzate riunendo gli operatori chiave, ossia l'industria, il mondo accademico , le organizzazioni della società civile e le autorità pubbliche, sotto l'egida di un partenariato europeo che si fonda sui risultati conseguiti dall'iniziativa del partenariato pubblico-privato 5G, che ha sviluppato con successo la tecnologia e gli standard 5G.

    Emendamento 66

    Proposta di regolamento

    Considerando 89

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (89)

    L'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» è concepita per affrontare le questioni politiche nel settore delle infrastrutture digitali nonché per estendere la portata tecnologica della ricerca e dell'innovazione per le reti 6G. Grazie allo stretto coinvolgimento degli Stati membri, tale impresa comune dovrebbe rafforzare la risposta alle esigenze sociali e politiche dell'Unione in materia di efficienza energetica delle reti, sicurezza informatica, sovranità tecnologica, tutela della vita privata ed etica ed estenderà l'ambito della ricerca e dell'innovazione dalle reti alla fornitura di servizi basati su cloud, nonché di componenti e dispositivi che abilitano servizi per i cittadini e un'ampia gamma di settori economici quali l'assistenza sanitaria, i trasporti, la fabbricazione e i media.

    (89)

    L'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» è concepita per affrontare le questioni politiche nel settore delle infrastrutture digitali nonché per estendere la portata tecnologica della ricerca e dell'innovazione per le reti 6G e le altre reti di comunicazione . Grazie allo stretto coinvolgimento degli Stati membri, tale impresa comune dovrebbe rafforzare la risposta alle esigenze sociali e politiche dell'Unione in materia di efficienza energetica delle reti, sicurezza informatica, sovranità e resilienza tecnologica, tutela della vita privata ed etica ed estenderà l'ambito della ricerca e dell'innovazione dalle reti alla fornitura di servizi basati su cloud, nonché di componenti e dispositivi che abilitano servizi per i cittadini e un'ampia gamma di settori economici e sociali quali l'assistenza sanitaria, i trasporti, la fabbricazione e i media.

    Emendamento 67

    Proposta di regolamento

    Considerando 91

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (91)

    Le infrastrutture 5G avanzate costituiranno le fondamenta per lo sviluppo degli ecosistemi per le transizioni digitale e verde e, nella fase successiva, per la posizione dell'Europa nell'adozione della tecnologia 6G. Il programma «Meccanismo per collegare l'Europa 2 — settore digitale (MCE2)», nonché i programmi Europa digitale e InvestEU offrono opportunità per lo sviluppo di ecosistemi digitali basati sul 5G e successivamente sul 6G. Tenendo conto dell'ampia gamma di portatori di interessi pubblici e privati coinvolti in questi progetti di diffusione, è essenziale coordinare la definizione di un'agenda strategica, il contributo alla programmazione, nonché le informazioni e l'impegno dei portatori di interessi in relazione a tali programmi. Come base strategica per questi compiti, l'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» dovrebbe coordinare lo sviluppo di agende strategiche di diffusione per i settori pertinenti di diffusione, quali i sistemi 5G lungo le reti stradali e ferroviarie. Queste agende dovrebbero definire tra l'altro tabelle di marcia per la diffusione, le opzioni principali per i modelli di cooperazione e altre questioni strategiche.

    (91)

    Le infrastrutture 5G avanzate possono costituire le fondamenta per lo sviluppo degli ecosistemi per le transizioni digitale e verde e, nella fase successiva, per la posizione dell'Europa nell'adozione della tecnologia 6G in modo trasparente e aperto, in quanto la creazione di standard globali e compatibili per il 6G ridurrebbe i costi, creerebbe catene di approvvigionamento digitali più efficienti e incentiverebbe l'innovazione . Il programma «Meccanismo per collegare l'Europa 2 — settore digitale (MCE2)», nonché i programmi Europa digitale e InvestEU offrono opportunità per lo sviluppo di ecosistemi digitali basati sul 5G e successivamente sul 6G. Tenendo conto dell'ampia gamma di portatori di interessi pubblici e privati coinvolti in questi progetti di diffusione, è essenziale agevolare la definizione di un'agenda strategica, il contributo alla programmazione, nonché le informazioni e l'impegno dei portatori di interessi in relazione a tali programmi. Come base strategica per questi compiti, l'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» dovrebbe coordinare lo sviluppo di agende strategiche di diffusione per i settori pertinenti di diffusione, quali i sistemi 5G lungo le reti stradali e ferroviarie. Queste agende dovrebbero definire tra l'altro tabelle di marcia per la diffusione , le raccomandazioni in materia di tecnologie , le opzioni principali per i modelli di cooperazione e altre questioni strategiche.

    Emendamento 68

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il presente regolamento istituisce nove imprese comuni ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'attuazione di partenariati europei istituzionalizzati definiti all'[articolo 2, paragrafo 3] e di cui all'[articolo 8, paragrafo 1], lettera [c)], del regolamento Orizzonte Europa. Ne stabilisce gli obiettivi e i compiti, i membri, l'organizzazione e altre regole operative.

    Il presente regolamento istituisce nove imprese comuni ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'attuazione di partenariati europei istituzionalizzati definiti all'[articolo 2, paragrafo 3] e di cui all'[articolo 8, paragrafo 1], lettera [c)], e all'allegato III del regolamento Orizzonte Europa. Ne stabilisce gli obiettivi e i compiti, i membri, l'organizzazione e altre regole operative , anche in materia di trasparenza e responsabilità .

    Emendamento 69

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 6 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    6 bis.

    «entità affiliata»: un'entità quale definita all'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

    Emendamento 70

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    9.

    «attività aggiuntiva»: un'attività al di fuori della parte principale del programma di lavoro che non riceve sostegno finanziario dall'impresa comune ma contribuisce ai suoi obiettivi ed è direttamente collegata alla diffusione dei risultati derivanti dai progetti nel contesto di tale impresa comune o dalle sue iniziative precedenti o ha un significativo valore aggiunto per l'Unione;

    9.

    «attività aggiuntiva»: un'attività inclusa nel piano annuale per le attività aggiuntive allegato alla parte principale del programma di lavoro che non riceve sostegno finanziario dall'impresa comune ma contribuisce direttamente ai suoi obiettivi ed è direttamente collegata alla diffusione dei risultati derivanti dai progetti nel contesto di tale impresa comune o dalle sue iniziative precedenti o ha un significativo valore aggiunto per l'Unione e contribuisce alle politiche dell'Unione ;

    Emendamento 71

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Le imprese comuni di cui all'articolo 3 contribuiscono agli obiettivi generali del regolamento Orizzonte Europa di cui al suo [articolo 3].

    1.   Le imprese comuni di cui all'articolo 3 contribuiscono agli obiettivi generali e specifici del regolamento Orizzonte Europa di cui al suo [articolo 3].

    Emendamento 72

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.    Attraverso il coinvolgimento e l'impegno dei partner nella progettazione e nell'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, le imprese comuni conseguono i seguenti obiettivi generali:

    2.   Le imprese comuni conseguono i seguenti obiettivi generali:

    Emendamento 73

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    rafforzare e integrare le capacità scientifiche e tecnologiche dell'Unione al fine di sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze nuove di elevata qualità, in particolare con l'obiettivo di rispondere alle sfide globali, garantire la competitività e la sostenibilità dell'Unione e contribuire a uno Spazio europeo della ricerca rafforzato;

    (a)

    rafforzare e integrare le capacità scientifiche , tecnologiche e di innovazione dell'Unione , degli Stati membri e delle regioni al fine di sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze nuove di elevata qualità, in particolare con l'obiettivo di rispondere alle sfide sociali globali, garantire e promuovere la competitività , il valore aggiunto europeo, la resilienza e la sostenibilità dell'Unione e contribuire a uno Spazio europeo della ricerca rafforzato;

    Emendamento 74

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    garantire la leadership globale, improntata alla sostenibilità, delle catene del valore dell'Unione così come un'autonomia strategica aperta dell'Unione nelle tecnologie e nelle industrie chiave, in linea con la strategia industriale per l'Europa;

    (b)

    garantire la leadership globale, improntata alla sostenibilità, e la resilienza delle catene del valore dell'Unione così come salvaguardare un'autonomia strategica dell'Unione , preservando nel contempo un'economia aperta, nelle tecnologie e nelle industrie chiave, in linea con la strategia industriale e per le PMI per l'Europa , con il Green Deal europeo, con il piano europeo per la ripresa e altre politiche dell'Unione ;

    Emendamento 75

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    sviluppare e accelerare l'adozione di soluzioni innovative in tutta l'Unione al fine di affrontare le sfide nei settori del clima, dell'ambiente e della salute nonché altre sfide sociali globali, contribuendo alle priorità strategiche dell'Unione, in particolare al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e alla neutralità climatica nell'Unione entro il 2050.

    (c)

    sviluppare e accelerare l'adozione di soluzioni innovative in tutta l'Unione al fine di affrontare le sfide nei settori del clima, dell'ambiente , della salute e del digitale nonché altre sfide sociali globali, contribuendo alle priorità strategiche dell'Unione, accelerando la crescita economica dell'UE e promuovendo l'ecosistema dell'innovazione, conseguendo nel contempo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050 , in linea con l'accordo di Parigi .

    Emendamento 76

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    potenziare la massa critica e le capacità scientifiche nella ricerca e nell'innovazione intersettoriali e interdisciplinari in tutta l'Unione;

    (a)

    potenziare la massa critica e le capacità scientifiche e tecnologiche nella ricerca e nell'innovazione collaborative, intersettoriali e interdisciplinari in tutta l'Unione;

    Emendamento 77

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    accelerare le transizioni a livello sociale, ecologico ed economico in contesti e settori di importanza strategica per le priorità dell'Unione, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, conformemente agli obiettivi fissati in linea con il Green Deal europeo;

    (b)

    accelerare le transizioni verde e digitale in contesti e settori di importanza strategica per le priorità dell'Unione, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, conformemente agli obiettivi in materia di clima ed energia fissati in linea con il Green Deal europeo e la normativa europea sul clima, nonché di contribuire a raggiungere un ambiente a inquinamento zero e privo di sostanze tossiche, garantendo nel contempo la conservazione e il ripristino degli ecosistemi e della biodiversità ;

    Emendamento 78

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    migliorare le capacità di innovazione e le prestazioni delle catene del valore esistenti e nuove della ricerca e dell'innovazione europee , anche nelle piccole e medie imprese (PMI);

    (c)

    migliorare le capacità di ricerca e innovazione e le prestazioni degli ecosistemi e delle catene del valore europei nuovi ed esistenti , anche nelle piccole e medie imprese (PMI) e nelle start-up ;

    Emendamento 79

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    accelerare l'utilizzo, l'adozione e la diffusione di soluzioni innovative in ecosistemi di ricerca e innovazione europei rafforzati, anche attraverso un impegno ampio e precoce nonché la co-creazione con gli utenti finali, i cittadini e gli organismi di regolamentazione e standardizzazione;

    (d)

    accelerare l'utilizzo, l'adozione e la diffusione di soluzioni , tecnologie, servizi e competenze innovativi in ecosistemi di ricerca e innovazione e negli ecosistemi industriali europei rafforzati, e in ultima istanza nella società, anche attraverso un impegno ampio e precoce nonché la co-creazione con gli utenti finali , comprese le PMI, le start-up, le organizzazioni di consumatori , i cittadini e gli organismi di regolamentazione e standardizzazione;

    Emendamento 80

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    contribuire a ridurre le carenze di competenze specifiche in tutta l'Unione impegnandosi in misure di sensibilizzazione e contribuendo alla formazione di nuove conoscenze e di nuovo capitale umano con riferimento ai rispettivi ambiti di ricerca; contribuire ad accelerare il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori europei e la partecipazione delle PMI agli ecosistemi industriali connessi alle operazioni delle imprese comuni; agevolare l'integrazione delle pertinenti competenze scientifiche e di innovazione in tutta l'UE nelle catene del valore e negli ecosistemi europei in materia di ricerca e innovazione;

    Emendamento 81

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    conseguire miglioramenti ambientali e di produttività in termini di prodotti e servizi nuovi grazie allo sfruttamento delle capacità e delle risorse dell'Unione.

    (e)

    conseguire miglioramenti in termini ambientali , sociali, di risparmio energetico e di risorse, di sostenibilità, produttività e circolarità di prodotti , tecnologie, applicazioni e servizi nuovi, interconnettendo e utilizzando appieno le capacità e le risorse dell'Unione.

    Emendamento 82

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    contribuire a colmare il divario di genere nei settori STEM in Europa (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) nonché integrare la dimensione di genere nei risultati della ricerca sviluppati dai partenariati europei, conseguendo pertanto un migliore allineamento dei partenariati europei agli obiettivi in materia di parità di genere;

    Emendamento 83

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera e ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e ter)

    ricercare possibilità di informare gli studenti che potrebbero voler intraprendere una carriera nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica e in altri ambiti connessi alle attività operative delle imprese comuni;

    Emendamento 84

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     Nel condurre le loro attività di ricerca, le imprese comuni ricercano sinergie con i Fondi strutturali e d'investimento europei, altre iniziative nel quadro di Orizzonte Europa nonché tutti i programmi dell'Unione in ambito di ricerca, innovazione e competitività. Inoltre, le imprese comuni operano in stretta collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione europea nei rispettivi ambiti scientifici.

    Emendamento 85

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    rafforzare e diffondere l'eccellenza, anche promuovendo una più ampia partecipazione in tutta l'Unione;

    (a)

    rafforzare e diffondere l'eccellenza, anche promuovendo una più ampia partecipazione e l'eterogeneità geografica in tutta l'Unione , compresa la partecipazione degli Stati membri che sono attualmente considerati innovatori modesti e moderati secondo il quadro europeo di valutazione dell'innovazione ;

    Emendamento 86

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (a bis)

    promuovere e ricompensare l'eccellenza scientifica, anche garantendo che nell'attuazione delle attività si tenga conto dei più recenti risultati della ricerca scientifica e di base;

    Emendamento 87

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    rafforzare il legame tra la ricerca, l'innovazione e, se del caso, l'istruzione e altre politiche, comprese le complementarità con politiche e attività di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale e di Unione;

    (c)

    rafforzare il legame tra la ricerca, l'innovazione e, se del caso, la parità di genere, l'istruzione e altre politiche, comprese le complementarità con competenze, politiche e attività di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale e di Unione;

    Emendamento 88

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    promuovere la ricerca e l'innovazione responsabili, tenendo conto del principio di precauzione;

    Emendamento 89

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c ter)

    rafforzare la dimensione di genere in materia di ricerca e innovazione, anche nelle imprese comuni;

    Emendamento 90

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    rafforzare la cooperazione internazionale;

    (e)

    rafforzare la cooperazione internazionale , in linea con gli obiettivi di politica esterna e gli impegni internazionali dell'Unione, e promuovere la competitività e la leadership industriale europee, rispettando nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione pur preservando un'economia aperta ;

    Emendamento 91

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    aumentare la consapevolezza, l'accettazione, la domanda e l'adozione di nuove soluzioni da parte del pubblico, coinvolgendo i cittadini e gli utenti finali nei processi di co-progettazione e co-creazione;

    (f)

    aumentare la consapevolezza, l'accettazione, la domanda e l'adozione di nuove soluzioni da parte del pubblico, coinvolgendo i cittadini , le organizzazioni della società civile, le organizzazioni dei consumatori e gli utenti finali , comprese le PMI e le start-up, nei processi di co-progettazione e co-creazione;

    Emendamento 92

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera g

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (g)

    incoraggiare lo sfruttamento dei risultati della ricerca e dell'innovazione, nonché diffondere e sfruttare attivamente i risultati, in particolare per incentivare gli investimenti privati e lo sviluppo di politiche;

    (g)

    incoraggiare la diffusione attiva, l'utilizzo dei risultati della ricerca e dell'innovazione e il rispettivo sfruttamento , anche per lo sviluppo di politiche , attraverso la standardizzazione, appalti per soluzioni innovative e appalti pre-commerciali, al fine di accelerare il processo di diffusione sul mercato degli esiti e dei risultati concreti della ricerca nei rispettivi settori ;

    Emendamento 93

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera h

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (h)

    accelerare la trasformazione industriale, anche attraverso competenze migliorate in relazione all'innovazione;

    (h)

    accelerare la trasformazione industriale e la resilienza lungo le catene del valore , anche attraverso competenze migliorate in relazione all'innovazione;

    Emendamento 94

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (h bis)

    innalzare in tutta l'Unione il livello di competenze e di esperienza tra gli studenti, gli accademici e gli esperti, incoraggiando la creazione di titoli universitari e programmi d'istruzione specifici nei diversi ambiti, prestando particolare attenzione alle prospettive di genere e garantendo la copertura geografica più ampia possibile nell'Unione;

    Emendamento 95

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (i)

    sostenere l'attuazione basata su dati concreti delle relative politiche dell'Unione, nonché attività di regolamentazione, standardizzazione e investimento sostenibile a livello europeo e mondiale.

    (i)

    sostenere l'attuazione basata su dati scientifici concreti delle relative politiche dell'Unione, nonché attività di regolamentazione, standardizzazione e investimento sostenibile a livello nazionale, europeo e mondiale.

    Emendamento 96

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    fornire sostegno finanziario, principalmente sotto forma di sovvenzioni, ad azioni indirette di ricerca e innovazione, selezionate a seguito di inviti aperti e competitivi, salvo quanto diversamente specificato nel loro programma di lavoro;

    (a)

    fornire sostegno finanziario, principalmente sotto forma di sovvenzioni, ad azioni indirette di ricerca e innovazione, selezionate a seguito di inviti aperti , equi, trasparenti e competitivi, tranne in casi debitamente giustificati da specificare nel loro programma di lavoro;

    Emendamento 97

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento con altri partenariati europei, anche dedicando, se del caso, una parte del bilancio dell'impresa comune a inviti congiunti;

    (b)

    sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento e le sinergie con altri partenariati europei, anche dedicando, se del caso, una parte del bilancio dell'impresa comune a inviti congiunti;

    Emendamento 98

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    ricercare sinergie con e, se del caso, possibilità di ulteriori finanziamenti provenienti da attività e programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono la diffusione di soluzioni innovative, l'istruzione e lo sviluppo regionale, come i fondi della politica di coesione in linea con strategie di specializzazione intelligente;

    (c)

    ricercare e garantire efficaci sinergie con e, se del caso, possibilità di ulteriori finanziamenti provenienti da attività e programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono la diffusione e l'introduzione nel mercato di soluzioni innovative , la formazione , l'istruzione e lo sviluppo regionale, come i fondi della politica di coesione in linea con strategie di specializzazione intelligente , nonché con le istituzioni finanziarie europee, quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per gli investimenti, con alleanze industriali pertinenti e fondazioni e società fiduciarie senza fini di lucro ;

    Emendamento 99

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    rafforzare il legame tra la ricerca, l'innovazione e le azioni previste nella comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020, dal titolo «Agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» («Agenda europea per le competenze»), in particolare quelle volte a sviluppare competenze a sostegno della transizione verde e digitale e ad aumentare il numero di laureati nelle discipline STEM, in particolare negli ecosistemi industriali connessi alle operazioni delle imprese comuni;

    Emendamento 100

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    assicurare che le loro operazioni contribuiscano alla pianificazione strategica pluriennale, alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione e ad altri requisiti di Orizzonte Europa di cui agli [articoli 45 e 47] del regolamento relativo a tale programma, quale l'attuazione del quadro comune per il feedback sulle politiche;

    (d)

    assicurare che le loro operazioni contribuiscano alla pianificazione strategica pluriennale, alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione , senza incrementare gli oneri amministrativi gravanti su di esse o sui loro beneficiari, e ad altri requisiti di Orizzonte Europa di cui agli [articoli 45 e 47] del regolamento relativo a tale programma, quale l'attuazione del quadro comune per il feedback sulle politiche;

    Emendamento 101

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    promuovere il coinvolgimento delle PMI nelle loro attività e adottare misure destinate a garantire l'informazione di tali imprese, in linea con gli obiettivi di Orizzonte Europa;

    (e)

    promuovere e assicurare il coinvolgimento delle PMI e delle start-up, nonché delle loro associazioni, nelle attività delle imprese comuni e garantire l'informazione tempestiva di tali imprese, in linea con gli obiettivi di Orizzonte Europa; se del caso, individuare gli inviti in cui il ruolo di coordinamento è riservato alle PMI o alle start-up;

    Emendamento 102

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    sviluppare misure tese ad attrarre nuovi entranti, tra cui PMI, per le attività di ricerca e innovazione delle imprese comuni ed espandere le reti collaborative nonché promuovere un miglior collegamento delle reti e degli ecosistemi nazionali esistenti in materia di ricerca e innovazione, sia a livello europeo che tra di essi;

    Emendamento 103

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e ter)

    promuovere e garantire il coinvolgimento dei giovani ricercatori, dei dottorandi e dei ricercatori post-dottorato nelle attività della pertinente impresa comune, in stretta sinergia con il programma Marie Skłodowska-Curie;

    Emendamento 104

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    mobilitare i fondi pubblici e privati necessari per conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento;

    (f)

    mobilitare i fondi pubblici e privati e, ove possibile, gli ulteriori fondi necessari per conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento;

    Emendamento 105

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera g

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (g)

    monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento nonché in conformità a quelli di cui all'[articolo 45] e all'[allegato  V] del regolamento Orizzonte Europa;

    (g)

    monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento nonché in conformità a quelli di cui all'[articolo 45] e agli [allegati III e  V] del regolamento Orizzonte Europa;

    Emendamento 106

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera h

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (h)

    definire e attuare il proprio programma di lavoro;

    (h)

    elaborare e attuare un'agenda strategica di ricerca e innovazione da utilizzare come base per definire e attuare il proprio programma di lavoro;

    Emendamento 107

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (i)

    mantenere i contatti con la più ampia gamma di portatori di interessi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenzie decentrate, organizzazioni di ricerca e università, utenti finali e autorità pubbliche, in particolare allo scopo di definire le priorità e le attività di ciascuna iniziativa nonché di garantire l'inclusività;

    (i)

    mantenere i contatti con la più ampia gamma di portatori di interessi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenzie decentrate, organizzazioni di ricerca e università, organizzazioni della società civile, utenti finali , associazioni delle PMI e autorità pubbliche, in particolare allo scopo di definire le priorità e le attività di ciascuna iniziativa nonché di garantire l'inclusività , l'apertura e un valore aggiunto sociale ;

    Emendamento 108

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera j

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (j)

    condurre attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento mediante l'attuazione, mutatis mutandis, dell'[articolo 46] del regolamento Orizzonte Europa, anche rendendo disponibili e accessibili tramite una banca dati elettronica Orizzonte Europa comune le informazioni dettagliate sui risultati delle attività di ricerca e innovazione finanziate;

    (j)

    condurre attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento mediante l'attuazione degli articoli 10 e 39 del presente regolamento e , mutatis mutandis, dell'[articolo 46] del regolamento Orizzonte Europa, anche rendendo disponibili e accessibili al pubblico generale, tramite una banca dati elettronica Orizzonte Europa comune e con modalità di semplice fruizione, le informazioni dettagliate sui risultati delle attività di ricerca e innovazione finanziate;

    Emendamento 109

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (j bis)

    promuovere campagne di sensibilizzazione e attività di istruzione e divulgazione, con il coinvolgimento di reti accademiche, scientifiche e della conoscenza, e fornire informazioni adeguate sui rispettivi siti web, anche mediante la pubblicazione della documentazione pertinente;

    Emendamento 110

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera l

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (l)

    contribuire a sviluppare un'interfaccia scienza-politica più efficace, a promuovere la scienza aperta garantendo uno sfruttamento migliore dei risultati e rispondendo alle esigenze politiche, nonché a promuovere una più rapida diffusione e accettazione dei risultati;

    (l)

    contribuire a sviluppare un'interfaccia scienza-politica più efficace, a promuovere la scienza aperta e a rispettarne i principi, come definiti agli articoli 14 e 39 del regolamento Orizzonte Europa, rispondendo alle esigenze politiche, nonché a promuovere uno sfruttamento, una diffusione e un'accettazione più rapidi dei risultati e una maggiore visibilità, così come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Orizzonte Europa ; le imprese comuni stabiliscono norme rigorose relativamente alle deroghe a tali obblighi in materia di acceso aperto disposti dal regolamento Orizzonte Europa e la Commissione monitora le pratiche relative all'accesso aperto e qualsiasi deroga dovrebbe essere elencata in modo trasparente sui pertinenti siti web.

    Emendamento 111

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera n

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (n)

    sostenere la Commissione nello sviluppo e nell'attuazione di solidi criteri di vaglio tecnico, basati su dati scientifici, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 relativo agli investimenti sostenibili, monitorandone e valutandone l'attuazione nel settore economico in cui operano, al fine di fornire un riscontro «ad hoc» alla definizione di politiche, quando necessario ;

    (n)

    sostenere la Commissione nello sviluppo e nell'attuazione di solidi criteri di vaglio tecnico, basati su dati scientifici, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 laddove le attività delle imprese comuni rientrino nell'ambito di applicazione di tale regolamento ;

    Emendamento 112

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera o

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (o)

    considerare il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e tenere conto delle disposizioni di tale regolamento per migliorare l'accesso alla finanza sostenibile, se del caso;

    (o)

    considerare il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 per le attività delle imprese comuni che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento e tenere conto delle disposizioni di tale regolamento per migliorare l'accesso alla finanza sostenibile, se del caso;

    Emendamento 113

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione elabora orientamenti chiari, semplici e concreti sull'attuazione dei diversi tipi di sinergie da parte delle imprese comuni, quali il trasferimento di risorse, i finanziamenti alternativi, i finanziamenti cumulativi e i finanziamenti integrati.

    Emendamento 114

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Le imprese comuni possono pubblicare un invito a manifestare interesse in vista della selezione dei membri associati. Tale invito a manifestare interesse definisce le capacità fondamentali necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune. Tutti gli inviti sono pubblicati sul sito web dell'impresa comune e comunicati attraverso tutti i canali adeguati, anche, se del caso, tramite il gruppo di rappresentanti degli Stati, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell'interesse del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune.

    1.   Le imprese comuni pubblicano inviti aperti, equi e trasparenti a manifestare interesse in vista della selezione dei membri associati , contribuendo nel contempo ad accrescere l'eterogeneità geografica . Tale invito a manifestare interesse è attuato in modo aperto e trasparente e definisce le capacità fondamentali e le aspettative relative ai contributi finanziari e in natura necessari per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune. Tutti gli inviti sono pubblicati sul sito web dell'impresa comune e comunicati attraverso tutti i canali adeguati, anche, se del caso, tramite il gruppo di rappresentanti degli Stati, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell'interesse del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune.

    Emendamento 115

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il direttore esecutivo valuta le domande di adesione con l'assistenza di esperti indipendenti e, se del caso, degli organi pertinenti dell'impresa comune, sulla base delle conoscenze documentate, dell'esperienza e del potenziale valore aggiunto del richiedente in relazione al conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune, della solidità finanziaria del richiedente e del suo impegno a lungo termine a erogare contributi finanziari e in natura all'impresa comune, così come tenendo conto di potenziali conflitti di interesse.

    2.   Il consiglio di direzione valuta le domande di adesione con l'assistenza di esperti indipendenti e, se del caso, degli organi pertinenti dell'impresa comune, in particolare l'organo consultivo scientifico, sulla base delle conoscenze documentate, dell'esperienza e del potenziale valore aggiunto del richiedente in relazione al conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune, della solidità finanziaria del richiedente e del suo impegno a lungo termine a erogare contributi finanziari e in natura all'impresa comune, così come tenendo conto di potenziali conflitti di interesse.

    Emendamento 116

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     L'adesione di qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese associato al programma Orizzonte Europa non comporta un aumento degli oneri in capo ai membri fondatori e associati delle imprese comuni.

    Emendamento 117

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Il consiglio di direzione valuta e , se del caso, approva le domande di adesione.

    3.   Il consiglio di direzione valuta e approva o respinge le domande di adesione.

    Emendamento 118

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Viene firmata una lettera di impegno tra i membri associati selezionati e il direttore esecutivo, in qualità di rappresentante dell'impresa comune, che specifica in dettaglio la portata dell'adesione in termini di contenuto, attività e durata, il contributo dei membri associati all'impresa comune, compresa un'indicazione delle attività aggiuntive previste di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), nonché le disposizioni relative alla rappresentanza e ai diritti di voto dei singoli membri associati all'interno del consiglio di direzione.

    4.   Viene firmata una lettera di impegno tra i membri associati selezionati e il direttore esecutivo, in qualità di rappresentante dell'impresa comune, che specifica in dettaglio la portata dell'adesione in termini di contenuto, attività e durata, il contributo dei membri associati , sia finanziario sia in natura, all'impresa comune, compresa un'indicazione delle attività aggiuntive previste di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), nonché le disposizioni relative alla rappresentanza e ai diritti di voto dei singoli membri associati all'interno del consiglio di direzione. Le lettere di impegno dei membri associati selezionati sono rese pubblicamente consultabili sul sito web dell'impresa comune pertinente, garantendo il rispetto delle norme in materia di riservatezza.

    Emendamento 119

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Ciascun membro informa l'impresa comune in merito a qualsiasi fusione o acquisizione tra membri che possa incidere sull'impresa comune oppure in merito a qualsiasi acquisizione di un membro da parte di un'entità che non è membro dell'impresa comune.

    2.   Ciascun membro informa l'impresa comune , senza indebito ritardo, in merito a qualsiasi fusione o acquisizione tra membri che possa incidere sull'impresa comune oppure in merito a qualsiasi acquisizione di un membro da parte di un'entità che non è membro dell'impresa comune.

    Emendamento 120

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Ciascun membro privato informa l'impresa comune in merito a qualsiasi altro cambiamento significativo concernente la propria proprietà, il proprio controllo o la propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche possano incidere sugli interessi dell'Unione o dell'impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all'adesione del membro privato interessato. Il consiglio di direzione decide in merito alla cessazione dell'adesione del membro interessato. Il membro privato interessato non partecipa al voto del consiglio di direzione.

    4.   Ciascun membro privato informa , senza indebito ritardo, l'impresa comune in merito a qualsiasi altro cambiamento significativo concernente la propria proprietà, il proprio controllo o la propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche possano incidere sugli interessi dell'Unione o dell'impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all'adesione del membro privato interessato. Il consiglio di direzione decide in merito alla cessazione dell'adesione del membro interessato. Il membro privato interessato non partecipa al voto del consiglio di direzione.

    Emendamento 121

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Qualsiasi partner contributore candidato come definito nell'articolo 2, punto 7, presenta una lettera di approvazione al consiglio di direzione. Tale lettera di approvazione specifica l'ambito di applicazione del partenariato in termini di oggetto, attività e durata nonché il contributo del richiedente all'impresa comune.

    1.   Qualsiasi partner contributore candidato come definito nell'articolo 2, punto 7, presenta una lettera di approvazione al consiglio di direzione. Tale lettera di approvazione specifica l'ambito di applicazione del partenariato in termini di oggetto, attività e durata nonché il contributo del richiedente all'impresa comune. La lettera di approvazione è resa pubblicamente consultabile sul sito web dell'impresa comune pertinente, garantendo il rispetto delle norme in materia di riservatezza.

    Emendamento 122

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il consiglio di direzione valuta la lettera di approvazione e approva o respinge la domanda.

    2.   Il consiglio di direzione valuta la lettera di approvazione e prende in considerazione il parere scientifico degli organi delle imprese comuni, così come ogni eventuale conflitto di interessi, e approva o respinge la domanda.

    Emendamento 123

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il contributo finanziario dell'Unione alle imprese comuni, compresi gli stanziamenti EFTA, copre i costi amministrativi e operativi fino agli importi massimi specificati nella parte seconda. Il contributo dell'Unione specificato nella parte seconda può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.

    1.   Il contributo finanziario dell'Unione alle imprese comuni, compresi gli stanziamenti EFTA, copre i costi amministrativi e operativi fino agli importi massimi specificati nella parte seconda , a condizione che tale importo corrisponda almeno al contributo dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costituenti o affiliate . Il contributo dell'Unione specificato nella parte seconda è aumentato con contributi di paesi terzi quando questi ultimi diventano disponibili , conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa .

    Emendamento 124

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere integrato da stanziamenti dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento Orizzonte Europa, e sanzioni, in linea con l'articolo 5 del regolamento QFP. Il suddetto contributo può essere integrato anche da disimpegni, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Il contributo dell'Unione è adeguato onde riflettere i contributi dei paesi associati. Qualsiasi contributo supplementare dell'Unione corrisponde quantomeno ai contributi forniti da membri diversi dall'Unione. I contributi dell'Unione e dei membri diversi dall'Unione devono essere equilibrati.

    Emendamento 125

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 2 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 ter.     I contributi supplementari dell'Unione a norma dell'articolo 13 del regolamento Orizzonte Europa, dell'articolo 5 del regolamento QFP e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario sono distribuiti equamente all'interno dei poli del secondo pilastro di Orizzonte Europa, tenendo conto delle priorità di ricerca dell'Unione e dei suoi obiettivi politici. La distribuzione equa tiene conto in particolare delle imprese comuni operanti nei settori maggiormente colpiti durante la pandemia della COVID-19 e che sono particolarmente importanti ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione e della ripresa socioeconomica.

    Emendamento 126

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 5 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 bis.     I contributi finanziari nell'ambito di programmi cofinanziati dal FESR, dall'FSE+, dal FEAMPA e dal FEASR, nonché dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, possono essere considerati un contributo di uno Stato partecipante a un'impresa comune, purché siano rispettate le pertinenti disposizioni del regolamento recante disposizioni comuni e dei regolamenti specifici di ciascun fondo. La Commissione elabora orientamenti semplici e pratici in tal senso al fine di chiarire che cosa costituisce un contributo finanziario di uno Stato partecipante ad un'impresa comune.

    Emendamento 127

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Salvo diversa indicazione nella parte seconda, i membri privati riferiscono al rispettivo consiglio di direzione, entro il 31 marzo di ogni anno, il valore dei contributi di cui al paragrafo 1, lettera b) apportati in ciascuno dei precedenti esercizi finanziari . Ai fini della valutazione di tali contributi, i costi sono determinati secondo le consuete prassi contabili delle entità interessate, conformemente ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede l'entità nonché ai pertinenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore dei conti esterno indipendente, nominato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune interessata in caso di dubbio sulla certificazione. In casi debitamente specificati, il consiglio di direzione può autorizzare il ricorso a somme forfettarie o costi unitari per la valutazione dei contributi.

    2.   Salvo diversa indicazione nella parte seconda, i membri privati riferiscono al rispettivo consiglio di direzione, entro il 30 giugno di ogni anno, il valore dei contributi di cui al paragrafo 1, lettera b) apportati nel precedente esercizio finanziario . Ai fini della valutazione di tali contributi, i costi sono determinati secondo le consuete prassi contabili delle entità interessate, conformemente ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede l'entità nonché ai pertinenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune interessata o di qualsiasi organismo dell'Unione, ma sono certificati da un revisore dei conti esterno indipendente, nominato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune interessata in caso di dubbio sulla certificazione. In casi debitamente specificati, il consiglio di direzione può autorizzare il ricorso a somme forfettarie o costi unitari per la valutazione dei contributi.

    Emendamento 128

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.     Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività aggiuntive non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune interessata o di qualsiasi organo dell'Unione.

    soppresso

    Emendamento 129

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 7 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione a un'impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 43 in uno qualsiasi dei seguenti casi:

    7.    Previa attivazione del meccanismo di mutua assicurazione di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento Orizzonte Europa, la Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione a un'impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 43 in uno qualsiasi dei seguenti casi:

    Emendamento 130

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 9 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    9 bis.     Il Parlamento europeo è informato in merito a eventuali modifiche ai contributi finanziari dell'Unione.

    Emendamento 131

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 11 bis

    Prima dell'adozione del programma di lavoro, ciascuno Stato partecipante formula, se del caso, un impegno indicativo dell'importo dei rispettivi contributi finanziari nazionali all'impresa comune.

    Oltre ai criteri di cui all'articolo 22 del regolamento Orizzonte Europa, il programma di lavoro può includere, in allegato, criteri di ammissibilità riguardanti i soggetti giuridici nazionali.

    Ciascuno Stato partecipante affida all'impresa comune la valutazione delle proposte conformemente alle norme e ai criteri di Orizzonte Europa.

    La selezione delle proposte si basa sulla graduatoria fornita dal comitato di valutazione. Il consiglio di direzione può discostarsi da tale graduatoria in casi debitamente giustificati, in particolare per garantire la coerenza generale dell'approccio di portafoglio.

    Emendamento 132

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.    Entro un anno dall'adozione del presente regolamento le imprese comuni concludono accordi sul livello dei servizi in merito alle funzioni comuni di back office, salvo quanto diversamente specificato nella parte seconda e fatta salva la necessità di garantire un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari dell'Unione all'atto dell'assegnazione di compiti di esecuzione di bilancio alle imprese comuni. Tali funzioni comprendono i seguenti settori, previa conferma della fattibilità e previo successivo vaglio delle risorse:

    1.   Le imprese comuni possono gestire funzioni comuni di back office concludendo accordi sul livello dei servizi, salvo quanto diversamente specificato nella parte seconda e fatta salva la necessità di garantire un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari dell'Unione all'atto dell'assegnazione di compiti di esecuzione di bilancio alle imprese comuni. Tali funzioni possono comprendere i seguenti settori, previa conferma della fattibilità, previo successivo vaglio delle risorse e fatti salvi i settori di ricerca specifici delle imprese comuni :

    Emendamento 133

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (g bis)

    promozione dello scambio delle migliori prassi tra le imprese comuni.

    Emendamento 134

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Le funzioni comuni di back office di cui al paragrafo 1 sono fornite da una o più imprese comuni selezionate a tutte le altre. Le funzioni interconnesse sono mantenute all'interno della stessa impresa comune al fine di garantire una struttura organizzativa coerente.

    2.   Le funzioni comuni di back office di cui al paragrafo 1 possono essere fornite da una o più imprese comuni selezionate a tutte le altre. Le funzioni interconnesse sono mantenute all'interno della stessa impresa comune al fine di garantire una struttura organizzativa coerente.

    Emendamento 135

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Fatta salva la riassegnazione ad altri compiti all'interno dell'impresa comune, o nel quadro di altri accordi amministrativi, che non incidono sui contratti di lavoro, il personale addetto alle funzioni trasferite al back office comune, ospitato da un'altra impresa comune, può essere trasferito a tale impresa comune. Se un membro del personale interessato esprime il proprio rifiuto per iscritto, il contratto di tale membro del personale può essere risolto dall'impresa comune alle condizioni di cui all'articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA).

    4.   Fatta salva la riassegnazione ad altri compiti all'interno dell'impresa comune, o nel quadro di altri accordi amministrativi, che non incidono sui contratti di lavoro, il personale addetto alle funzioni comuni di back office trasferite a un'impresa comune può essere trasferito a tale impresa comune. Se un membro del personale interessato esprime il proprio rifiuto per iscritto, il contratto di tale membro del personale può essere risolto dall'impresa comune alle condizioni di cui all'articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA).

    Emendamento 136

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Il personale di cui al paragrafo 4, trasferito all'impresa comune che ospita il back office comune , conserva il medesimo tipo di contratto, gruppo di funzioni e grado e si considera aver prestato servizio interamente presso tale impresa comune.

    5.   Il personale di cui al paragrafo 4, trasferito all'impresa comune che gestisce le specifiche funzioni comuni , conserva il medesimo tipo di contratto, gruppo di funzioni e grado e si considera aver prestato servizio interamente presso tale impresa comune.

    Emendamento 137

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Ciascuna impresa comune dispone di un consiglio di direzione e di un direttore esecutivo.

    1.   Ciascuna impresa comune dispone di un consiglio di direzione e di un direttore esecutivo e di un organo consultivo scientifico a norma dell'articolo 19 .

    Emendamento 138

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Occorre compiere i massimi sforzi affinché la composizione dei consigli di direzione dovrebbe rispetti l'equilibrio di genere e la diversità geografica, rappresentando nel contempo diversi settori e ambienti, a seconda della situazione dei membri nei rispettivi ambiti di competenza.

    Emendamento 139

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Il presidente del consiglio di direzione è nominato a rotazione annuale, alternatamente dall'Unione e dagli altri rappresentanti, salvo diversa indicazione nella parte seconda.

    3.   Il presidente del consiglio di direzione è nominato tra i suoi membri a rotazione annuale, alternatamente dall'Unione e dagli altri rappresentanti, salvo diversa indicazione nella parte seconda.

    Emendamento 140

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Possono essere convocate riunioni straordinarie su richiesta del presidente, del direttore esecutivo, della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti dei membri diversi dall'Unione o degli Stati partecipanti. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente e si svolgono presso la sede dell'impresa comune interessata, salvo decisione contraria eccezionale del consiglio di direzione in casi debitamente giustificati.

    4.   Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Possono essere convocate riunioni straordinarie su richiesta del presidente, del direttore esecutivo, della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti dei membri diversi dall'Unione o degli Stati partecipanti. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente e si svolgono presso la sede dell'impresa comune interessata, salvo decisione contraria eccezionale del consiglio di direzione in casi debitamente giustificati. L'elenco dei partecipanti, l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni sono resi disponibili al pubblico in modo tempestivo sul rispettivo sito web dell'impresa comune interessata.

    Emendamento 141

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   Anche altre persone, in particolare rappresentanti di altri partenariati europei, agenzie esecutive o di regolamentazione, autorità regionali all'interno dell'Unione e piattaforme tecnologiche europee possono essere invitate a partecipare dal presidente in qualità di osservatori caso per caso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e conflitto di interessi.

    7.   Anche altre persone, in particolare rappresentanti di altri partenariati europei, agenzie esecutive o di regolamentazione, rappresentanti degli Stati partecipanti, autorità nazionali e regionali all'interno dell'Unione e piattaforme tecnologiche europee possono essere invitate a partecipare dal presidente in qualità di osservatori caso per caso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e conflitti di interessi.

    Emendamento 142

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    10.   Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

    10.   Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno , comprese le misure per evitare qualsiasi conflitto di interessi nel processo decisionale .

    Emendamento 143

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 11

    Testo della Commissione

    Emendamento

    11.   I rappresentanti dei membri sono vincolati dalle disposizioni di un codice di condotta. Il codice di condotta stabilisce gli obblighi di tali membri di salvaguardare l'integrità e la reputazione dell'impresa comune interessata e dell'Unione.

    11.   I rappresentanti dei membri e degli osservatori sono vincolati dalle disposizioni di un codice di condotta. Il codice di condotta stabilisce gli obblighi di tali membri di salvaguardare l'integrità e la reputazione dell'impresa comune interessata e dell'Unione.

    Emendamento 144

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il consiglio di direzione di ciascuna impresa ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune in questione e sovrintende all'attuazione delle sue attività.

    Il consiglio di direzione di ciascuna impresa ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico , della coerenza con gli obiettivi e le politiche generali dell'Unione e dell'operato dell'impresa comune in questione e sovrintende all'attuazione delle sue attività.

    Emendamento 145

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere sinergie e complementarietà all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.

    La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere sinergie e complementarietà , senza creare duplicazioni, all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa. La Commissione garantisce che le imprese comuni dispongano di un mandato adeguato, di orientamenti operativi e di meccanismi efficaci per orientare, gestire e attuare sinergie con i temi della ricerca collaborativa e i progetti che ne derivano.

    Emendamento 146

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    assicurare il monitoraggio attento e puntuale dei progressi compiuti dal programma di ricerca e innovazione e dalle singole azioni dell'impresa comune in relazione alle priorità della Commissione e dell'agenda strategica di ricerca e innovazione e adottare le misure correttive necessarie a garantire che l'impresa comune consegua i suoi obiettivi;

    (a)

    adottare misure volte a garantire l'attuazione degli obiettivi generali, specifici e operativi dell'impresa comune, valutarne l'efficacia e l'impatto, assicurare il monitoraggio attento e puntuale dei progressi compiuti dal programma di ricerca e innovazione e dalle singole azioni dell'impresa comune in relazione alle priorità degli obiettivi e delle politiche generali dell'Unione e dell'agenda strategica di ricerca e innovazione e adottare le misure correttive necessarie a garantire che l'impresa comune consegua i suoi obiettivi;

    Emendamento 147

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    valutare, accettare o respingere le domande di adesione in conformità all'articolo 7;

    (b)

    valutare, accettare o respingere le domande di adesione in conformità all'articolo 7 , tenendo conto del parere dell'organo consultivo scientifico conformemente all'articolo 19 e di eventuali conflitti di interesse ;

    Emendamento 148

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    valutare, accettare o respingere le domande di potenziali partner contributori in conformità all'articolo 9;

    (c)

    valutare, accettare o respingere le domande di potenziali partner contributori in conformità all'articolo 9 , tenendo conto del parere dell'organo consultivo scientifico conformemente all'articolo 19 e di eventuali conflitti di interesse ;

    Emendamento 149

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (i)

    nominare e destituire il direttore esecutivo, prorogarne il mandato, fornirgli orientamenti e controllarne l'operato;

    (i)

    Nominare , sulla base di una procedura aperta e trasparente, e destituire il direttore esecutivo, prorogarne il mandato, fornirgli orientamenti e controllarne l'operato , in linea con l'articolo 17, anche mediante l'individuazione di una serie di indicatori chiave di prestazione per valutarne le prestazioni ;

    Emendamento 150

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera j

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (j)

    adottare l'agenda strategica di ricerca e innovazione all'inizio dell'iniziativa e modificarla per tutta la durata di Orizzonte Europa, se necessario. L'agenda strategica di ricerca e innovazione individua l'impatto desiderato del partenariato, il portafoglio previsto di attività, i risultati attesi misurabili, le risorse, i risultati concreti e le tappe da conseguire entro un periodo di tempo definito. Individua inoltre gli altri partenariati europei con i quali l'impresa comune instaura una collaborazione formale e regolare e le possibilità di sinergie tra le azioni dell'impresa comune e le iniziative e le politiche nazionali o regionali sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti o dal gruppo di rappresentanti degli Stati nonché sinergie con altri programmi dell'Unione;

    (j)

    adottare l'agenda strategica di ricerca e innovazione all'inizio dell'iniziativa e modificarla per tutta la durata di Orizzonte Europa, se necessario , sulla base dei contributi di tutti i partner, compresi il settore privato, la comunità scientifica, i rappresentanti degli Stati membri e le organizzazioni della società civile attive nel campo della rispettiva impresa comune . L'agenda strategica di ricerca e innovazione individua l'impatto desiderato del partenariato, il portafoglio previsto di attività, i risultati attesi misurabili, le risorse, i risultati concreti e le tappe da conseguire entro un periodo di tempo definito. Individua inoltre gli altri partenariati europei con i quali l'impresa comune instaura una collaborazione formale e regolare e le possibilità di sinergie tra le azioni dell'impresa comune e le iniziative e le politiche nazionali o regionali sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti o dal gruppo di rappresentanti degli Stati nonché sinergie , secondo gli orientamenti forniti dalla Commissione, con altri programmi e politiche dell'Unione , comprese le azioni previste dall'agenda europea per le competenze ;

    Emendamento 151

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera k

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (k)

    adottare il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti come proposto dal direttore esecutivo per attuare l'agenda strategica di ricerca e innovazione, nonché le attività amministrative, il contenuto degli inviti a presentare proposte, le aree di ricerca oggetto di inviti congiunti e la cooperazione con altri partenariati, il tasso di finanziamento applicabile per singolo tema degli inviti, nonché le relative norme per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e riesame, prestando particolare attenzione al riscontro in merito alle esigenze politiche;

    (k)

    adottare il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti come proposto dal direttore esecutivo per attuare l'agenda strategica di ricerca e innovazione, nonché le attività amministrative, il contenuto degli inviti a presentare proposte, garantendo con certezza che un determinato numero di inviti aperti copra anche il segmento inferiore del livello di maturità tecnologica, i criteri volti a incoraggiare una partecipazione sulla base dell'equilibrio di genere e della diversità geografica, le aree di ricerca oggetto di inviti congiunti, la cooperazione con altri partenariati e le sinergie con altri programmi dell'unione , il tasso di finanziamento applicabile per singolo tema degli inviti, nonché le relative norme per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e riesame , con specifiche procedure per individuare ed evitare conflitti di interessi , prestando particolare attenzione al riscontro in merito alle esigenze politiche;

    Emendamento 152

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera k bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (k bis)

    sostenere la visibilità e l'apertura delle attività delle imprese comuni e adottare misure tese ad attrarre nuovi entranti verso le attività e le azioni delle imprese comuni, in particolare le piccole e medie imprese, le università, le organizzazioni di ricerca e le organizzazioni della società civile, assicurando un controllo efficace da parte del pubblico e delle organizzazioni della società civile;

    Emendamento 153

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera m bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (m bis)

    adottare misure adeguate e rimedi sulla base dei risultati della valutazione intermedia effettuata dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 171 e dei risultati dell'audit annuale effettuato dalla Corte dei conti europea;

    Emendamento 154

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera n

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (n)

    valutare la relazione annuale di attività consolidata, comprese le spese corrispondenti e il bilancio dedicato agli inviti congiunti con altri partenariati europei;

    (n)

    valutare e approvare la relazione annuale di attività consolidata, comprese le spese corrispondenti e il bilancio dedicato agli inviti congiunti con altri partenariati europei;

    Emendamento 155

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera s

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (s)

    approvare l'elenco delle azioni ammesse al finanziamento;

    (s)

    approvare l'elenco delle azioni ammesse al finanziamento dopo aver consultato l'organo consultivo scientifico, se del caso ;

    Emendamento 156

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera u

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (u)

    adottare norme in materia di distacco di esperti nazionali presso le imprese comuni o sul ricorso a tirocinanti;

    (u)

    adottare norme in materia di distacco di esperti nazionali , anche per quanto riguarda la loro retribuzione, presso le imprese comuni o sul ricorso a tirocinanti;

    Emendamento 157

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera w

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (w)

    se del caso, sottoporre alla Commissione eventuali richieste di modifica del presente regolamento presentate da un membro dell'impresa comune interessata ;

    (w)

    raccogliere e, se del caso, sottoporre alla Commissione eventuali richieste di modifica del presente regolamento;

    Emendamento 158

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera y

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (y)

    adottare entro la fine del 2022 un piano per la soppressione graduale dei finanziamenti di Orizzonte Europa a favore dell'impresa comune su raccomandazione del direttore esecutivo;

    (y)

    Adottare , entro un anno dalla valutazione intermedia di Orizzonte Europa di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa e non oltre il 2025, un piano per la soppressione graduale dei finanziamenti di Orizzonte Europa a favore dell'impresa comune su raccomandazione del direttore esecutivo;

    Emendamento 159

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione in base al merito e alle competenze, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere.

    1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione in base al merito, alle competenze e all'esperienza pertinente , a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo un invito a manifestare interesse e una successiva procedura di selezione aperti e trasparenti , che rispettano il principio dell'eccellenza, dell'equilibrio di genere e dell'eterogeneità geografica .

    Emendamento 160

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo previa consultazione con i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione. Al fine di tale consultazione i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione nominano di comune accordo i loro rappresentanti e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

    2.   La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo previa consultazione con i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione. L'elenco dei candidati comprende almeno il 50 % di candidati di genere diverso. La Commissione si adopera il più possibile per garantire una rappresentanza equilibrata dal punto di vista del genere. Al fine di tale consultazione i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione nominano di comune accordo i loro rappresentanti e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

     

    Nello svolgimento della procedura di selezione, la Commissione rispetta le più rigorose norme di trasparenza, anche fornendo ai candidati un calendario chiaro e le informazioni pertinenti e rendendo pubblici gli elenchi dei candidati per ciascuna impresa comune e i risultati.

    Emendamento 161

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Prima della nomina, il direttore esecutivo selezionato firma una dichiarazione in cui afferma l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché una dichiarazione di interessi finanziari, includendo almeno le occupazioni svolte durante i cinque anni precedenti all'assunzione dell'incarico presso l'impresa comune e la sua appartenenza durante tale periodo a qualsiasi consiglio o comitato di aziende, organizzazioni non governative, associazioni o altri organismi stabiliti dalla legge. Sia la dichiarazione sui conflitti di interessi sia la dichiarazione relativa agli interessi finanziari sono rese facilmente accessibili sul sito web dell'impresa comune.

    Emendamento 162

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza di tale mandato, dopo ave consultato i membri diversi dall'Unione, la Commissione valuta l'operato del direttore esecutivo nonché i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa comune.

    4.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza di tale mandato, dopo aver consultato i membri diversi dall'Unione, la Commissione valuta l'operato del direttore esecutivo nonché i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa comune , anche attraverso la valutazione della serie di indicatori chiave di prestazione di cui all'articolo 16, lettera i) .

    Emendamento 163

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 4 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    preparare e presentare per adozione al consiglio di direzione il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti per l'impresa comune, per l'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione;

    (c)

    preparare e presentare per adozione al consiglio di direzione il programma di lavoro basato sul contributo dei partner, compresi il settore privato, la comunità scientifica, i rappresentanti degli Stati membri e le organizzazioni della società civile attive nel campo della rispettiva impresa comune, e le previsioni di spesa corrispondenti per l'impresa comune, per l'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione;

    Emendamento 164

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 4 — lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (f bis)

    monitorare l'attuazione delle misure volte ad attrarre i nuovi entranti, in particolare PMI, università, organizzazioni di ricerca e organizzazioni della società civile;

    Emendamento 165

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 4 — lettera n

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (n)

    attuare la politica di comunicazione dell'impresa comune;

    (n)

    elaborare e attuare una politica di comunicazione dell'impresa comune facilmente fruibile da cittadini e PMI;

    Emendamento 166

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 4 — lettera q

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (q)

    tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;

    (q)

    tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei membri diversi dall'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi , i conflitti di interessi , la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;

    Emendamento 167

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 6 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    gestire l'attuazione del programma di lavoro dell'impresa comune durante tutto il ciclo di attuazione;

    (b)

    gestire l'attuazione del programma di lavoro dell'impresa comune durante tutto il ciclo di attuazione e garantire che il programma di lavoro e le eventuali modifiche siano resi pubblici ;

    Emendamento 168

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 6 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    fornire ai membri e agli organi dell'impresa comune tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni;

    (c)

    fornire tempestivamente ai membri e agli organi dell'impresa comune tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni;

    Emendamento 169

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Le imprese comuni richiedono consulenza scientifica indipendente mediante:

    1.    Salvo laddove diversamente specificato nella parte seconda del presente regolamento, le imprese comuni richiedono consulenza scientifica indipendente mediante un organo consultivo scientifico, che sarà istituito dall'impresa comune conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda del presente regolamento, e al presente articolo. Se del caso, le imprese comuni possono chiedere perizie esterne indipendenti ad hoc in merito a questioni specifiche.

    Emendamento 170

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    un organo scientifico consultivo, o i suoi membri, che sarà istituito dall'impresa comune conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda e fatte salve le disposizioni del presente articolo; e/o

    soppresso

    Emendamento 171

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    richieste ad hoc di perizie esterne da parte del consiglio di direzione all'impresa comune in merito a questioni specifiche.

    soppresso

    Emendamento 172

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    In casi eccezionali e ove debitamente giustificato, parte della funzione di consulenza scientifica può essere svolta dai membri dell'impresa comune diversi dall'Unione, a condizione che non vi sia conflitto di interessi.

    soppresso

    Emendamento 173

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Vi è una rappresentanza equilibrata di esperti tra i membri dell'organo consultivo scientifico, nell'ambito di applicazione delle attività dell'impresa comune, anche per quanto riguarda l'equilibrio di genere. Collettivamente, i membri dell'organo consultivo scientifico possiedono le competenze e l'esperienza necessarie concernenti il settore tecnico al fine di formulare all'impresa comune raccomandazioni basate su dati scientifici, tenendo conto dell'impatto socioeconomico di tali raccomandazioni e degli obiettivi dell'impresa comune.

    2.   Vi è una rappresentanza equilibrata di esperti tra i membri dell'organo consultivo scientifico, nell'ambito di applicazione delle attività dell'impresa comune, anche per quanto riguarda l'eccellenza e l'equilibrio di genere e geografico . Collettivamente, i membri dell'organo consultivo scientifico possiedono le competenze e l'esperienza necessarie concernenti il settore tecnico al fine di formulare all'impresa comune raccomandazioni basate su dati scientifici, tenendo conto delle ripercussioni climatiche, ambientali e socioeconomiche, comprese le ripercussioni sulla competitività e la sovranità tecnologica, di tali raccomandazioni e degli obiettivi dell'impresa comune nonché delle ripercussioni della ricerca effettuata dall'impresa comune sulle questioni relative alla dimensione di genere .

    Emendamento 174

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione dell'organo consultivo scientifico dell'impresa comune e ne nomina i membri . Ove pertinente, il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.

    4.   Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione dell'organo consultivo scientifico dell'impresa comune , sulla base di inviti a manifestare interesse trasparenti e aperti, e ne nomina i membri con un mandato massimo di quattro anni, rinnovabile una volta .

    Emendamento 175

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   L'organo consultivo scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente. Il presidente può invitare altre persone a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori. L'organo consultivo scientifico adotta il proprio regolamento interno.

    6.   L'organo consultivo scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente. Il presidente può invitare altre persone a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori. L'organo consultivo scientifico adotta il proprio regolamento interno , comprese le misure per evitare qualsiasi conflitto di interessi nel processo decisionale . L'ordine del giorno, l'elenco dei partecipanti e il verbale delle riunioni sono pubblicati tempestivamente sul sito web dell'impresa comune.

    Emendamento 176

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 7 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    dare il proprio parere sulle priorità scientifiche da affrontare nei programmi di lavoro, in linea con l'agenda strategica di ricerca e innovazione e la pianificazione strategica di Orizzonte Europa;

    (a)

    dare il proprio parere sulle priorità scientifiche da affrontare nell'agenda strategica di ricerca e innovazione e i relativi programmi di lavoro, in linea con la pianificazione strategica di Orizzonte Europa;

    Emendamento 177

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 7 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    fornire consulenza indipendente e analisi scientifica su questioni specifiche secondo quanto richiesto dal consiglio di direzione, in particolare per quanto concerne gli sviluppi in settori adiacenti;

    (d)

    fornire consulenza indipendente e analisi scientifica su questioni specifiche secondo quanto richiesto dal consiglio di direzione, in particolare per quanto concerne gli sviluppi in settori adiacenti , nonché i potenziali impatti delle attività dell'impresa comune in termini ambientali, sociali e climatici ;

    Emendamento 178

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 7 — lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    f bis)

    valutare le domande dei potenziali membri associati e partner contributori e fornire consulenze al consiglio di direzione al riguardo;

    Emendamento 179

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.   Dopo ogni riunione dell'organo consultivo scientifico, il suo presidente presenta al consiglio di direzione una relazione che delinea i pareri di tale organo e dei suoi membri sugli argomenti discussi durante la riunione.

    8.   Dopo ogni riunione dell'organo consultivo scientifico, il suo presidente presenta al consiglio di direzione una relazione che delinea i pareri di tale organo e dei suoi membri sugli argomenti discussi durante la riunione. Nella misura del possibile, la relazione è resa disponibile al pubblico sul sito web dell'impresa comune.

    Emendamento 180

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 9 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    9 bis.     Il consiglio di direzione informa senza indebito ritardo l'organo consultivo scientifico in merito al seguito dato alle sue raccomandazioni o proposte, ovvero indica i motivi per cui non vi ha dato seguito, rendendoli pubblicamente disponibili.

    Emendamento 181

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali o federali pertinenti dell'Unione, rappresentanti delle associazioni delle PMI e rappresentanti di altri organi dell'impresa comune.

    5.   Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali o federali pertinenti dell'Unione, rappresentanti delle associazioni delle PMI e del settore, rappresentanti delle organizzazioni della società civile e di altri organi dell'impresa comune.

    Emendamento 182

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   L'ordine del giorno delle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati è distribuito con sufficiente anticipo per garantire un'adeguata rappresentanza da parte di ciascuno Stato membro e paese associato. L'ordine del giorno è altresì diffuso per informazione al consiglio di direzione.

    6.   L'ordine del giorno delle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati è distribuito con sufficiente anticipo per garantire un'adeguata rappresentanza da parte di ciascuno Stato membro e paese associato. L'ordine del giorno è altresì diffuso tempestivamente per informazione al consiglio di direzione.

    Emendamento 183

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 7 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    aggiornamento dell'orientamento strategico in linea con la pianificazione strategica di Orizzonte Europa e con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e degli Stati membri;

    (b)

    aggiornamento dell'orientamento strategico in linea con la pianificazione strategica di Orizzonte Europa , con le politiche e gli obiettivi generali dell'UE e con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e degli Stati membri;

    Emendamento 184

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 7 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    partecipazione delle PMI.

    (e)

    partecipazione delle PMI e delle start-up, delle loro associazioni imprenditoriali, delle università e delle organizzazioni di ricerca, delle organizzazioni della società civile nonché misure adottate per promuovere la partecipazione dei nuovi entranti .

    Emendamento 185

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 7 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    potenziali ripercussioni delle attività dell'impresa comune sull'ambiente e il clima e il loro valore aggiunto per la società.

    Emendamento 186

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 8 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare azioni concrete adottate o previste per la diffusione delle tecnologie pertinenti e delle soluzioni innovative;

    (a)

    stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare azioni concrete adottate o previste (ad esempio, inviti coordinati tra imprese comuni e i loro programmi di R&I e di investimento) per lo sviluppo nonché la diffusione e l'adozione da parte del mercato e della società delle tecnologie pertinenti e delle soluzioni innovative;

    Emendamento 187

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    9.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati presenta, alla fine di ogni anno civile, una relazione che descrive le politiche nazionali o regionali nell'ambito di applicazione dell'impresa comune e individua modalità specifiche di cooperazione con le azioni finanziate dall'impresa comune.

    9.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati presenta, alla fine di ogni anno civile, una relazione che descrive le politiche nazionali o regionali nell'ambito di applicazione dell'impresa comune e individua modalità specifiche di cooperazione con le azioni finanziate dall'impresa comune. Tale relazione è resa disponibile al pubblico sul sito web dell'impresa comune.

    Emendamento 188

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    13 bis.     Nello svolgimento dei suoi compiti, il gruppo di rappresentanti degli Stati rispetta le norme in materia di riservatezza e conflitti di interessi di cui agli articoli 31 e 40.

    Emendamento 189

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il gruppo dei portatori di interessi è aperto a tutti i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, nonché ai gruppi organizzati, attivi nel settore dell'impresa comune, così come a gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, di paesi associati e di paesi terzi.

    2.   Il gruppo dei portatori di interessi è aperto a tutti i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, nonché ai gruppi organizzati e alle organizzazioni della società civile , attivi nel settore dell'impresa comune, così come a gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, di paesi associati e di paesi terzi.

    Emendamento 190

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e la procedura di selezione per la composizione del gruppo dei portatori di interessi e mira a garantire che la composizione sia equilibrata dal punto di vista del genere, geograficamente diversificata e rappresenti una varietà di settori e contesti di provenienza. Ove pertinente, il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati. È garantita una continua apertura del gruppo dei portatori di interessi a nuovi membri; ciò dovrebbe essere analizzato nella valutazione intermedia e, se del caso, affrontato adeguatamente.

    Emendamento 191

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Il gruppo dei portatori di interessi viene informato regolarmente in merito alle attività dell'impresa comune e invitato a fornire osservazioni sulle iniziative pianificate dell'impresa comune.

    3.   Il gruppo dei portatori di interessi viene informato regolarmente in merito alle attività dell'impresa comune e invitato a fornire osservazioni sulle iniziative pianificate dell'impresa comune , su invito o di propria iniziativa .

    Emendamento 192

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Le riunioni del gruppo dei portatori di interessi sono indette dal direttore esecutivo.

    4.   Le riunioni del gruppo dei portatori di interessi sono indette dal direttore esecutivo almeno una volta all'anno .

    Emendamento 193

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Il direttore esecutivo può consigliare al consiglio di direzione di consultare il gruppo dei portatori di interessi in merito a questioni specifiche. Laddove si svolga tale consultazione, viene presentata una relazione al consiglio di direzione dopo la discussione pertinente in seno al gruppo dei portatori di interessi.

    5.   Il direttore esecutivo può consigliare al consiglio di direzione di consultare il gruppo dei portatori di interessi in merito a questioni specifiche. Laddove si svolga tale consultazione, viene presentata una relazione al consiglio di direzione dopo la discussione pertinente in seno al gruppo dei portatori di interessi e tale relazione è resa disponibile al pubblico sul sito web dell'impresa comune pertinente .

    Emendamento 194

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 — paragrafo 5 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 bis.     Nello svolgimento dei suoi compiti, il gruppo dei portatori di interessi rispetta le norme in materia di riservatezza e conflitti di interessi di cui agli articoli 31 e 40.

    Emendamento 195

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa e in deroga all'articolo 34 di tale regolamento, le imprese comuni possono applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento dell'Unione nel contesto di un'azione a seconda del tipo di partecipante e del tipo di azione. I tassi di rimborso sono indicati nel programma di lavoro.

    Emendamento 196

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il programma di lavoro è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Il programma di lavoro è pubblicato sul sito web dell'impresa comune e, al fine di sostenere il coordinamento con la strategia generale di Orizzonte Europa, è condiviso per informazione con il comitato del programma dei poli tematici pertinenti .

    2.   Il programma di lavoro è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Il programma di lavoro è pubblicato sul sito web dell'impresa comune , come pure sul sito web e nella banca dati elettronica comune di Orizzonte Europa, e, al fine di sostenere il coordinamento con la strategia generale di Orizzonte Europa, è condiviso per informazione con la configurazione pertinente del comitato del programma .

    Emendamento 197

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Il bilancio annuale è adattato in funzione dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio di quest'ultima.

    5.   Il bilancio annuale è adattato in funzione dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio di quest'ultima e degli importi dei contributi finanziari e in natura dei membri diversi dall'Unione .

    Emendamento 198

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione una relazione annuale di attività consolidata sull'esercizio delle sue funzioni conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune.

    1.   Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione una relazione annuale di attività consolidata sull'esercizio delle sue funzioni conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune. La relazione annuale di attività consolidata è resa disponibile al pubblico in modo tempestivo sul sito web dell'impresa comune.

    Emendamento 199

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    le proposte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

    (b)

    le proposte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese , con l'indicazione della percentuale dei nuovi entranti ;

    Emendamento 200

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    la collaborazione con altri partenariati europei, compresi inviti congiunti, e le sinergie tra le azioni dell'impresa comune e le iniziative e le politiche nazionali o regionali.

    (e)

    la collaborazione con altri partenariati europei, compresi inviti congiunti, e le sinergie tra le azioni dell'impresa comune e altri programmi dell'Unione nonché le iniziative e le politiche nazionali o regionali.

    Emendamento 201

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    i progressi nell'attuazione dei risultati misurabili attesi, dei risultati concreti e delle tappe da conseguire entro un periodo di tempo definito, come stabilito nell'agenda strategica di ricerca e innovazione e nel programma di lavoro dell'impresa comune;

    Emendamento 202

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e ter)

    gli importi dei contributi finanziari dei membri diversi dall'Unione e del contributo finanziario dell'Unione effettivamente forniti;

    Emendamento 203

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera e quater (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e quater)

    il contributo dell'impresa comune alle azioni dell'agenda per le competenze per l'Europa, in particolare quelle che mirano a sviluppare competenze volte a sostenere la transizione verde e digitale e ad aumentare la quota di laureati nelle discipline STEM, nei rispettivi settori di lavoro dell'impresa comune;

    Emendamento 204

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera e quinquies (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e quinquies)

    qualsiasi azione relativa all'integrazione della dimensione di genere, comprese le azioni che mirano a colmare il divario di genere nel campo della ricerca e dell'innovazione.

    Emendamento 205

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   I membri diversi dall'Unione concordano come ripartire tra loro il proprio contributo collettivo conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune .

    2.   I membri diversi dall'Unione concordano come ripartire tra loro il proprio contributo collettivo.

    Emendamento 206

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Nel decidere come ripartire il loro contributo collettivo a un'impresa comune, i membri diversi dall'Unione agiscono conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune, senza imporre condizioni onerose alle PMI, la cui partecipazione all'impresa comune è altresì sostenuta da condizioni favorevoli che tengono conto delle loro dimensioni e del loro potere negoziale più limitato nella catena del valore rispetto ai soggetti più grandi.

    Emendamento 207

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   Se i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione non adempiono i loro impegni riguardo al loro contributo, il direttore esecutivo li informa per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se, allo scadere di tale termine, il membro diverso dall'Unione interessato resta comunque inadempiente, il direttore esecutivo informa la Commissione in vista dell'adozione di potenziali misure così come il membro interessato che è escluso dalle votazioni in seno al consiglio di direzione in linea con l'articolo 11, paragrafo 9.

    6.   Se i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione non adempiono i loro impegni riguardo al loro contributo, il direttore esecutivo li informa per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se, allo scadere di tale termine, il membro diverso dall'Unione interessato resta comunque inadempiente, il direttore esecutivo informa la Commissione e gli Stati partecipanti in vista dell'adozione di potenziali misure così come il membro interessato che è escluso dalle votazioni in seno al consiglio di direzione in linea con l'articolo 11, paragrafo 9.

    Emendamento 208

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune corrispondente , la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.

    4.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune pertinente , la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze , senza incrementare gli oneri amministrativi che gravano sull'impresa comune .

    Emendamento 209

    Proposta di regolamento

    Articolo 29 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli audit sulle spese per le azioni indirette sono effettuati conformemente all'[articolo 48] del regolamento Orizzonte Europa nel contesto delle azioni indirette di Orizzonte Europa, in particolare in linea con la strategia di audit di cui all'[articolo 48, paragrafo 2] di tale regolamento.

    Gli audit sulle spese per le azioni indirette sono effettuati conformemente all'[articolo 48] del regolamento Orizzonte Europa nel contesto delle azioni indirette di Orizzonte Europa, in particolare in linea con la strategia di audit di cui all'[articolo 48, paragrafo 2] di tale regolamento , senza incrementare gli oneri amministrativi che gravano sull'impresa comune .

    Emendamento 210

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il revisore contabile interno della Commissione esercita sulle imprese comuni le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

    1.   Il revisore contabile interno della Commissione esercita sulle imprese comuni le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione e adotta misure volte a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese comuni .

    Emendamento 211

    Proposta di regolamento

    Articolo 34 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'impresa comune fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette dell'impresa comune o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono limitati all'uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.

    1.   L'impresa comune fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette dell'impresa comune o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono limitati all'uso non commerciale e non competitivo , sono soggetti ad adeguate norme in materia di sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni, rispettano i principi di necessità e proporzionalità e sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e riservatezza.

    Emendamento 212

    Proposta di regolamento

    Articolo 34 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, l'impresa comune fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate.

    2.   Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, l'impresa comune fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate. Tutti i dati pertinenti relativi ai progetti presentati dalle imprese comuni sono inseriti nella banca dati unica di Orizzonte Europa.

    Emendamento 213

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell'organico di ciascuna impresa comune che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell'impresa comune.

    2.   Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell'organico di ciascuna impresa comune e riflette adeguatamente il numero dei posti e i gradi necessari a garantire il rispetto delle norme più rigorose in materia di assunzioni nel settore, indicando il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell'impresa comune e tendendo conto dell'equilibrio di genere .

    Emendamento 214

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

    1.   L'impresa comune, i suoi organi e i suoi membri nonché il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nel processo decisionale legati alle attività dell'impresa comune, nonché nel relativo svolgimento.

    Emendamento 215

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il consiglio di direzione adotta norme destinate a prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse per quanto concerne il personale dell'impresa comune, i membri e le altre persone che svolgono servizio in seno al consiglio di direzione e negli altri organi o gruppi dell'impresa comune, in conformità con le regole finanziarie dell'impresa comune e con lo statuto del personale in relazione a quest'ultimo.

    2.   Il consiglio di direzione adotta norme destinate a prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse per quanto concerne il personale dell'impresa comune, i membri e le altre persone che svolgono servizio in seno al consiglio di direzione e negli altri organi o gruppi dell'impresa comune, in conformità con il presente regolamento, le regole finanziarie dell'impresa comune e con lo statuto del personale in relazione a quest'ultimo.

    Emendamento 216

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     I membri dell'organo consultivo scientifico e i direttori esecutivi rendono pubblica e tengono aggiornata una dichiarazione completa delle attività professionali, degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi. Tra le informazioni dichiarate figurano l'appartenenza a vari consigli o comitati o eventuali partecipazioni pubbliche qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca alla persona un'influenza significativa sullo svolgimento delle attività della società o del partenariato. I direttori esecutivi hanno una formazione professionale che ne dimostra l'esperienza nel settore operativo dell'impresa comune pertinente.

    Emendamento 217

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Durante la procedura di scioglimento gli attivi dell'impresa comune sono impiegati per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri dell'impresa comune esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune stessa. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio generale dell'Unione .

    4.   Durante la procedura di scioglimento gli attivi dell'impresa comune sono impiegati per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri dell'impresa comune esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune stessa. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio di Orizzonte Europa .

    Emendamento 218

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    accelerare il processo di innovazione e lo sviluppo di soluzioni bioinnovative;

    (a)

    accelerare il processo di ricerca e innovazione e lo sviluppo di soluzioni bioinnovative sostenibili ;

    Emendamento 219

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    accelerare la diffusione sul mercato delle soluzioni bioinnovative e mature esistenti;

    (b)

    accelerare la diffusione sul mercato delle soluzioni bioinnovative e mature sostenibili esistenti;

    Emendamento 220

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    garantire un livello elevato di prestazioni ambientali dei sistemi bioindustriali.

    (c)

    garantire un livello elevato di prestazioni ambientali dei sistemi bioindustriali sostenibili .

    Emendamento 221

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    aumentare l'intensità delle attività interdisciplinari di ricerca e innovazione per cogliere i benefici del progresso nelle scienze della vita e in altre discipline scientifiche per lo sviluppo e la dimostrazione di biosoluzioni sostenibili;

    (a)

    aumentare l'intensità delle attività interdisciplinari di ricerca e innovazione per cogliere i benefici del progresso nelle scienze della vita e in altre discipline scientifiche per lo sviluppo e la dimostrazione di biosoluzioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale ;

    Emendamento 222

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    aumentare e integrare la capacità di ricerca e innovazione dei portatori di interessi in tutta l'Unione al fine di sfruttare il potenziale della bioeconomia locale;

    (b)

    aumentare e integrare la capacità di ricerca e innovazione dei portatori di interessi in tutta l'Unione al fine di sfruttare il potenziale della bioeconomia locale nel rispetto degli obiettivi dell'UE in materia di clima, ambiente e biodiversità ;

    Emendamento 223

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    aumentare la capacità di ricerca e innovazione per affrontare le sfide ambientali e lo sviluppo di bioinnovazioni maggiormente sostenibili;

    (c)

    aumentare la capacità di ricerca e innovazione per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali e lo sviluppo di bioinnovazioni sostenibili;

    Emendamento 224

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    contribuire a individuare soluzioni che si avvalgano di tecnologie e approcci a emissioni negative e del sequestro del carbonio nei sistemi naturali e che apportino altri benefici ambientali;

    Emendamento 225

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    rafforzare l'integrazione dei processi di ricerca e innovazione con base biologica nelle catene del valore industriale dell'Unione;

    (d)

    rafforzare l'integrazione dei processi di ricerca e innovazione con base biologica nelle catene del valore industriale dell'Unione , promuovendo al contempo un più alto livello di sostenibilità e circolarità ;

    Emendamento 226

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    ridurre il rischio di investimenti in ricerca e innovazione in imprese e progetti in ambito biologico;

    (e)

    ridurre il rischio di investimenti in ricerca e innovazione in imprese e progetti sostenibili in ambito biologico;

    Emendamento 227

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    garantire che le considerazioni ambientali siano prese in considerazione nello sviluppo e nell'attuazione di progetti di ricerca e innovazione in ambito biologico.

    (f)

    garantire che le considerazioni ambientali e l'attenuazione di potenziali impatti negativi siano prese in considerazione nello sviluppo e nell'attuazione di progetti di ricerca e innovazione in ambito biologico al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione .

    Emendamento 228

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    sostenere progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari ad alto impatto che potenziano l'innovazione industriale nella bioindustria per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune «Europa biocircolare»;

    (c)

    sostenere progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari ad alto impatto che potenziano l'innovazione e la sostenibilità industriali nella bioindustria per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune «Europa biocircolare» in linea con gli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione ;

    Emendamento 229

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    intensificare le attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune «Europa biocircolare» lungo l'intera catena dell'innovazione, dai livelli di maturità tecnologica bassi fino a quelli elevati;

    (d)

    intensificare le attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune «Europa biocircolare» lungo l'intera catena dell'innovazione, dai livelli di maturità tecnologica bassi fino a quelli elevati, e mitigarne i potenziali impatti negativi sul piano sociale e ambientale;

    Emendamento 230

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    mobilitare e integrare gli sforzi di soggetti attivi nella ricerca e nell'innovazione in zone e regioni rurali, costiere e urbane con un potenziale non sfruttato per lo sviluppo della bioindustria ai fini di una cooperazione alle attività del progetto;

    (e)

    mobilitare e integrare gli sforzi di soggetti attivi nella ricerca e nell'innovazione in zone e regioni rurali, costiere e urbane , a diversi livelli geografici, con un potenziale non sfruttato per lo sviluppo della bioindustria sostenibile ai fini di una cooperazione alle attività del progetto;

    Emendamento 231

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera g

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (g)

    promuovere la comunicazione e la collaborazione tra gli operatori della ricerca e dell'innovazione e i portatori di interessi industriali nel contesto dell'impresa comune «Europa biocircolare» al fine di accrescere la sensibilizzazione in merito a conoscenze e tecnologie in rapida evoluzione, facilitare la collaborazione intersettoriale così come la diffusione di mercato di soluzioni bioinnovative;

    (g)

    promuovere la comunicazione e la collaborazione tra gli operatori della ricerca e dell'innovazione e i portatori di interessi industriali , comprese le PMI, le piccole organizzazioni del settore primario e le organizzazioni della società civile, nel contesto dell'impresa comune «Europa biocircolare» al fine di accrescere la sensibilizzazione in merito a conoscenze e tecnologie in rapida evoluzione, facilitare la collaborazione intersettoriale così come la diffusione di mercato di soluzioni bioinnovative sostenibili ;

    Emendamento 232

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera h

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (h)

    mobilitare le autorità nazionali e regionali che sono in grado di creare condizioni più favorevoli per la diffusione di mercato delle bioinnovazioni;

    (h)

    mobilitare le autorità nazionali e regionali che sono in grado di creare condizioni più favorevoli per la diffusione di mercato delle bioinnovazioni sostenibili ;

    Emendamento 233

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera j

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (j)

    comunicare e promuovere soluzioni bioinnovative presso i responsabili delle politiche, l'industria, le organizzazioni non governative (ONG) e i consumatori in generale .

    (j)

    pubblicare i suoi risultati in modo trasparente e accessibile, anche per quanto riguarda il suo impatto sociale e ambientale nell'UE e nei paesi terzi nonché comunicare e promuovere soluzioni bioinnovative sostenibili .

    Emendamento 234

    Proposta di regolamento

    Articolo 46 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    il consorzio di bioindustrie Bio-based Industries Consortium, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga, con sede permanente a Bruxelles, in Belgio, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Europa biocircolare» mediante una lettera di impegno;

    (b)

    il consorzio di bioindustrie Bio-based Industries Consortium, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga, con sede permanente a Bruxelles, in Belgio, previa notifica della sua decisione di aderire all'impresa comune «Europa biocircolare» mediante una lettera di impegno , lasciando impregiudicati i diritti dei membri, in particolare le PMI, quali stabiliti nel presente regolamento e in altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione ;

    Emendamento 235

    Proposta di regolamento

    Articolo 49 — paragrafo 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Fermo restando il potere decisionale del consiglio di direzione in merito al piano di attività aggiuntive ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera l), e nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9 e dell'articolo 2, paragrafo 10, il consorzio di bioindustrie o le loro entità costitutive o affiliate formulano ogni anno una proposta per le attività aggiuntive. Le attività aggiuntive sono quelle direttamente collegate ai progetti e alle attività dell'impresa comune «Europa biocircolare», tra cui in particolare:

    1.   Fermo restando il potere decisionale del consiglio di direzione in merito al piano di attività aggiuntive ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera l), e nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9 e dell'articolo 2, paragrafo 10, i membri diversi dall'Unione formulano ogni anno una proposta per le attività aggiuntive. Le attività aggiuntive sono quelle direttamente collegate ai progetti e alle attività dell'impresa comune «Europa biocircolare», tra cui in particolare:

    Emendamento 236

    Proposta di regolamento

    Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    investimenti in un nuovo impianto di produzione innovativo e sostenibile o in un'iniziativa faro;

    (b)

    investimenti in un nuovo impianto di produzione innovativo e sostenibile o in un'iniziativa faro , compreso un impianto pilota e di dimostrazione innovativo ;

    Emendamento 237

    Proposta di regolamento

    Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    attività di comunicazione, diffusione e sensibilizzazione.

    (e)

    attività di comunicazione, diffusione e sensibilizzazione tra le PMI e il pubblico in generale .

    Emendamento 238

    Proposta di regolamento

    Articolo 52 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un mandato di due anni.

    2.   Il consiglio di direzione elegge tra i propri membri il suo presidente per un mandato di due anni.

    Emendamento 239

    Proposta di regolamento

    Articolo 52 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Oltre alle riunioni di cui al paragrafo 2 , il consiglio di direzione tiene anche una riunione strategica almeno una volta l'anno con l'obiettivo primario di individuare le sfide e le opportunità per le bioindustrie sostenibili e per fornire ulteriori orientamenti strategici per l'impresa comune «Europa biocircolare».

    4.   Oltre alle riunioni di cui al paragrafo 3 , il consiglio di direzione tiene anche una riunione strategica almeno una volta l'anno con l'obiettivo primario di individuare le sfide e le opportunità per le bioindustrie sostenibili e per fornire ulteriori orientamenti strategici per l'impresa comune «Europa biocircolare» , in particolare relativamente allo sfruttamento del pieno potenziale degli operatori in Europa .

    Emendamento 240

    Proposta di regolamento

    Articolo 52 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   A tale riunione strategica sono invitati a partecipare altri amministratori delegati o funzionari con potere decisionale delle principali bioimprese europee nonché la Commissione. I presidenti del gruppo di rappresentanti degli Stati, del comitato scientifico e dei gruppi di diffusione possono essere invitati in veste di osservatori.

    5.   A tale riunione strategica sono invitati a partecipare altri amministratori delegati o funzionari con potere decisionale delle principali bioimprese europee, la Commissione e, se del caso, esperti esterni indipendenti e altri portatori di interessi pertinenti, compresi quelli della società civile e della comunità di ricerca . I presidenti del gruppo di rappresentanti degli Stati, del comitato scientifico e dei gruppi di diffusione sono osservatori permanenti .

    Emendamento 241

    Proposta di regolamento

    Articolo 53 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Il presidente del comitato scientifico è eletto per un mandato di due anni.

    3.   Il presidente del comitato scientifico è eletto tra i suoi membri per un mandato di due anni.

    Emendamento 242

    Proposta di regolamento

    Articolo 53 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Il comitato scientifico istituisce una task force composta da membri aventi profili adeguati per contribuire a garantire un'attenzione sufficiente su tutti gli aspetti di sostenibilità del programma di lavoro. Ove possibile, la consulenza del comitato scientifico sul programma di lavoro include aspetti relativi alla circolarità, alla sostenibilità ambientale, alla conservazione e al miglioramento della biodiversità, nonché ad aspetti più ampi della sostenibilità dei sistemi biologici e delle catene del valore connesse.

    4.   Il comitato scientifico istituisce una task force composta da membri aventi profili adeguati per contribuire a garantire un'attenzione sufficiente su tutti gli aspetti di sostenibilità del programma di lavoro. La consulenza del comitato scientifico sul programma di lavoro include aspetti relativi alla limitata disponibilità di risorse naturali, alla circolarità, alla sostenibilità ambientale, alla conservazione e al miglioramento della biodiversità, alla qualità dei terreni, del suolo e dell'acqua, nonché ad aspetti più ampi dell'impatto sociale e climatico, della sostenibilità dei sistemi biologici e delle catene del valore connesse.

    Emendamento 243

    Proposta di regolamento

    Articolo 54 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Uno o più gruppi di diffusione sono istituiti ai sensi dell'articolo 21. I gruppi di diffusione hanno il ruolo di fornire consulenza al consiglio di direzione su questioni critiche per la diffusione di mercato della bioinnovazione nonché di promuovere la diffusione di biosoluzioni sostenibili.

    1.   Uno o più gruppi di diffusione sono istituiti ai sensi dell'articolo 21. I gruppi di diffusione hanno il ruolo di fornire consulenza al consiglio di direzione su questioni critiche per la diffusione di mercato della bioinnovazione sostenibile nonché di promuovere la diffusione di biosoluzioni sostenibili.

    Emendamento 244

    Proposta di regolamento

    Articolo 54 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   La composizione dei gruppi di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività dei portatori di interessi in relazione alle bioinnovazioni. Qualsiasi portatore di interessi diverso dai membri del consorzio di bioindustrie, dalle loro entità costitutive o affiliate può esprimere il proprio interesse a diventare membro di un gruppo di diffusione. Il consiglio di direzione stabilisce le dimensioni e la composizione previste dei gruppi di diffusione, la durata dei mandati e la possibilità di rinnovo dei suoi membri e ne seleziona i membri. L'elenco dei membri è reso accessibile al pubblico.

    2.   La composizione dei gruppi di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività dei portatori di interessi in relazione alle bioinnovazioni. Qualsiasi portatore di interessi diverso dai membri del consorzio di bioindustrie, dalle loro entità costitutive o affiliate può esprimere il proprio interesse a diventare membro di un gruppo di diffusione , garantendo la rappresentanza delle PMI e delle organizzazioni della società civile. La composizione dei gruppi di diffusione punta a garantire la rappresentanza più ampia possibile dei portatori di interessi, compreso il settore primario (agricoltura, acquacoltura, pesca e silvicoltura), nonché fornitori di rifiuti, residui e flussi secondari, autorità e investitori regionali al fine di prevenire i fallimenti del mercato e i bioprocessi non sostenibili. Il consiglio di direzione stabilisce le dimensioni e la composizione previste dei gruppi di diffusione, la durata dei mandati e la possibilità di rinnovo dei suoi membri e ne seleziona i membri , in conformità dell'articolo 21 del presente regolamento . L'elenco dei membri è reso accessibile al pubblico.

    Emendamento 245

    Proposta di regolamento

    Articolo 54 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   I gruppi di diffusione si riuniscono almeno una volta l'anno tramite un incontro in presenza o virtuale. In occasione del loro primo incontro, i gruppi di diffusione adottano il loro regolamento interno. Tale regolamento interno è approvato dal consiglio di direzione. Su richiesta del consiglio di direzione sono convocate riunioni straordinarie dei gruppi di diffusione. Il consiglio di direzione può richiedere la partecipazione di ulteriori persone alle riunioni straordinarie. L'elenco dei partecipanti a tali riunioni straordinarie è reso accessibile al pubblico.

    3.   I gruppi di diffusione si riuniscono almeno una volta l'anno tramite un incontro in presenza o virtuale. In occasione del loro primo incontro, i gruppi di diffusione adottano il loro regolamento interno. Tale regolamento interno è approvato dal consiglio di direzione. Su richiesta del consiglio di direzione sono convocate riunioni straordinarie dei gruppi di diffusione. Il consiglio di direzione può richiedere la partecipazione di ulteriori persone alle riunioni straordinarie. L'ordine del giorno, il verbale e l'elenco dei partecipanti a tali riunioni straordinarie sono resi accessibili al pubblico.

    Emendamento 246

    Proposta di regolamento

    Articolo 54 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   I gruppi di diffusione forniscono raccomandazioni su questioni concernenti la diffusione della bioinnovazione su richiesta del consiglio di direzione. I gruppi di diffusione possono inoltre inviare raccomandazioni al consiglio di direzione in qualsiasi momento di propria iniziativa.

    5.   I gruppi di diffusione forniscono raccomandazioni su questioni concernenti la diffusione della bioinnovazione sostenibile su richiesta del consiglio di direzione. I gruppi di diffusione possono inoltre inviare raccomandazioni al consiglio di direzione in qualsiasi momento di propria iniziativa.

    Emendamento 247

    Proposta di regolamento

    Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    contribuire a ridurre l'impronta ecologica del trasporto aereo accelerando lo sviluppo di tecnologie aeronautiche climaticamente neutre da diffondere il più rapidamente possibile, contribuendo quindi in modo significativo al conseguimento degli obiettivi generali del Green Deal europeo (47), in particolare in relazione alla riduzione delle obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990 e un percorso verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;

    (a)

    contribuire a ridurre l'impronta ecologica del trasporto aereo accelerando lo sviluppo di tecnologie aeronautiche climaticamente neutre da diffondere il più rapidamente possibile, contribuendo quindi in modo significativo al conseguimento degli obiettivi generali del Green Deal europeo (47), in particolare in relazione alla riduzione delle obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990 e un percorso verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 al più tardi ;

    Emendamento 248

    Proposta di regolamento

    Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    assicurare che le attività di ricerca e innovazione nel settore aeronautico contribuiscano alla competitività sostenibile globale dell'industria aeronautica dell'Unione e garantire che le tecnologie aeronautiche climaticamente neutre soddisfino i requisiti di sicurezza aerea (48) pertinenti e rimangano un mezzo sicuro, affidabile, efficace in termini di costi ed efficace per il trasporto passeggeri e merci;

    (b)

    assicurare che le attività di ricerca e innovazione nel settore aeronautico contribuiscano alla competitività sostenibile globale dell'industria aeronautica dell'Unione e garantire che le tecnologie aeronautiche climaticamente neutre soddisfino i requisiti di sicurezza aerea pertinenti (48) e rimangano un mezzo competitivo, sicuro, affidabile , sostenibile, economicamente accessibili , efficace in termini di costi ed efficace per il trasporto passeggeri e merci;

    Emendamento 249

    Proposta di regolamento

    Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    integrare e dimostrare innovazioni dirompenti in termini di tecnologie aeronautiche capaci di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di non meno del 30 % entro il 2030, rispetto alla tecnologia allo stato dell'arte del 2020 preparando la strada verso un trasporto aereo a impatto climatico zero entro il 2050;

    (a)

    integrare e dimostrare innovazioni dirompenti in termini di tecnologie aeronautiche capaci di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra , compresi gli impatti che non derivano dalla CO2, di non meno del 30 % entro il 2030, rispetto alla tecnologia allo stato dell'arte del 2020 preparando la strada verso un trasporto aereo a impatto climatico zero entro il 2050;

    Emendamento 250

    Proposta di regolamento

    Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    assicurare che la maturità tecnologica e quella industriale potenziale delle innovazioni sia in grado di sostenere l'immissione sul mercato di prodotti e servizi nuovi dirompenti entro il 2035, con l'obiettivo di sostituire il 75 % della flotta operativa entro il 2050 e sviluppare un sistema aeronautico europeo innovativo, affidabile, sicuro ed efficace in termini di costi, capace di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

    (b)

    assicurare che la maturità tecnologica e quella industriale potenziale delle innovazioni sia in grado di sostenere l'immissione sul mercato di prodotti e servizi nuovi dirompenti entro il 2035, con l'obiettivo di sostituire il 75 % della flotta operativa entro il 2050 e sviluppare un sistema aeronautico europeo innovativo, affidabile, sicuro ed efficace in termini di costi, capace di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 al più tardi ;

    Emendamento 251

    Proposta di regolamento

    Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    espandere e promuovere l'integrazione delle catene del valore delle innovazioni e della ricerca nel settore dell'aviazione climaticamente neutra, compresi il mondo accademico, le organizzazioni di ricerca, l'industria e le PMI, anche traendo vantaggio dallo sfruttamento di sinergie con altri programmi nazionali ed europei connessi.

    (c)

    espandere e promuovere l'integrazione delle catene del valore delle innovazioni e della ricerca nel settore dell'aviazione climaticamente neutra, compresi il mondo accademico, le organizzazioni di ricerca, l'industria, le PMI e le start-up , così come le parti sociali e le organizzazioni della società civile, anche traendo vantaggio dallo sfruttamento di sinergie con altri programmi nazionali ed europei connessi e sostenendo l'adozione di competenze relative al settore lungo la catena del valore;

    Emendamento 252

    Proposta di regolamento

    Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    promuovere l'occupazione di qualità nel settore dell'aviazione, nonché ripristinare e generare la crescita, alla luce della sua particolare importanza ai fini della ripresa economica e sociale dell'Unione e del conseguimento dei suoi obiettivi climatici e ambientali.

    Emendamento 253

    Proposta di regolamento

    Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    pubblicare su siti web pertinenti tutte le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte per l'impresa comune «Clean Aviation»;

    (a)

    pubblicare su siti web pertinenti tutte le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte per l'impresa comune «Clean Aviation» in modo trasparente e di facile utilizzo ;

    Emendamento 254

    Proposta di regolamento

    Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    monitorare e valutare il progresso tecnologico verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 55 e facilitare il pieno accesso ai dati e alle informazioni ai fini del monitoraggio indipendente dell'impatto della ricerca e innovazione nel settore dell'aviazione effettuato sotto la diretta supervisione della Commissione ;

    (b)

    monitorare e valutare il progresso tecnologico verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 55 e facilitare il pieno accesso ai dati e alle informazioni ai fini del monitoraggio indipendente dell'impatto della ricerca e innovazione nel settore dell'aviazione;

    Emendamento 255

    Proposta di regolamento

    Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    assistere la Commissione, su richiesta di quest'ultima, nell'istituzione e nel coordinamento dello sviluppo di regolamenti e norme che sostengano la diffusione di mercato di soluzioni per l'aviazione pulita, in particolare conducendo studi, simulazioni e fornendo consulenza tecnica, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato.

    (c)

    assistere e fornire un riscontro alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, nell'istituzione e nel coordinamento dello sviluppo di regolamenti e norme che sostengano la diffusione di mercato di soluzioni per l'aviazione pulita, in particolare conducendo studi, simulazioni e fornendo consulenza tecnica, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato.

    Emendamento 256

    Proposta di regolamento

    Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    sviluppare meccanismi per migliorare il coordinamento e l'allineamento tra le attività dell'impresa comune «Clean Aviation» e l'attuazione dei piani di ripresa nazionali;

    Emendamento 257

    Proposta di regolamento

    Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c ter)

    promuovere il coordinamento con i programmi nazionali di ricerca e innovazione, consentendo l'elaborazione di una tabella di marcia collaborativa a monte e l'attuazione congiunta di alcune attività allo scopo di massimizzare l'effetto leva della sincronizzazione dei programmi di ricerca.

    Emendamento 258

    Proposta di regolamento

    Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    i membri fondatori elencati nell'allegato I, previa notifica della loro decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Clean Aviation» mediante una lettera di impegno;

    (b)

    i membri fondatori elencati nell'allegato I, previa notifica della loro decisione di aderire all'impresa comune «Clean Aviation» mediante una lettera di impegno , la cui adesione è basata su un giusto equilibrio tra i finanziamenti dell'Unione ricevuti e il contributo in natura impegnato, lasciando impregiudicati i diritti dei membri, in particolare le PMI, quali stabiliti nel presente regolamento e in altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione ;

    Emendamento 259

    Proposta di regolamento

    Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    attività coperte dalle azioni indirette dell'impresa comune «Clean Aviation» ma non finanziate da tali azioni indirette ;

    (a)

    attività che coprono tutta la parte non finanziata dall'Unione dell'impresa comune «Clean Aviation» che contribuiscono al conseguimento del programma di lavoro dell'impresa comune ;

    Emendamento 260

    Proposta di regolamento

    Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    progetti privati di ricerca e innovazione che integrano i progetti sull'agenda strategica di ricerca e innovazione;

    (d)

    progetti privati di ricerca e innovazione che integrano i progetti sull'agenda strategica di ricerca e innovazione , nonché attività che contribuiscono all'adozione di competenze specifiche per settore lungo la catena del valore ;

    Emendamento 261

    Proposta di regolamento

    Articolo 61 — paragrafo 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    l'organo consultivo l'aviazione pulita europea;

    (d)

    l'organo consultivo scientifico per l'aviazione pulita europea;

    Emendamento 262

    Proposta di regolamento

    Articolo 62 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    nove rappresentanti dei membri diversi dall'Unione scelti da e tra i membri fondatori e i membri associati, garantendo una rappresentanza equilibrata della catena del valore del settore dell'aeronautica quali integratori di aeromobili, fabbricanti di motori e fabbricanti di apparecchiature. Il consiglio di direzione stabilisce nel proprio regolamento interno un meccanismo di rotazione per l'assegnazione degli incarichi ai membri diversi dall'Unione. I rappresentanti selezionati comprendono almeno un rappresentante delle PMI europee, un rappresentante degli organismi di ricerca e un rappresentante delle istituzioni accademiche.

    (b)

    dodici rappresentanti dei membri diversi dall'Unione scelti da e tra i membri fondatori e i membri associati, garantendo una rappresentanza equilibrata della catena del valore del settore dell'aeronautica quali costruttori di aeromobili, fabbricanti di motori e fabbricanti di apparecchiature. Il consiglio di direzione stabilisce nel proprio regolamento interno un meccanismo di rotazione per l'assegnazione degli incarichi ai membri diversi dall'Unione , tenendo conto dell'equilibrio di genere . I rappresentanti selezionati comprendono almeno due rappresentanti delle PMI europee , un rappresentante dei membri associati , un rappresentante degli organismi di ricerca e un rappresentante delle istituzioni accademiche.

    Emendamento 263

    Proposta di regolamento

    Articolo 64 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    promuovere la diffusione di mercato di tecnologie e soluzioni per contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal nonché degli obiettivi specifici dell'impresa comune di cui all'articolo 55;

    (b)

    promuovere la diffusione di mercato di tecnologie e soluzioni per contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici dell'impresa comune di cui all'articolo 55 , in linea con gli obiettivi del Green Deal ;

    Emendamento 264

    Proposta di regolamento

    Articolo 64 — paragrafo 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il consiglio di direzione decide in relazione all'attuazione del programma e al conseguimento di risultati in merito agli obiettivi dell'impresa comune «Clean Aviation», nonché in merito a quanto segue:

    2.   Il consiglio di direzione valuta e decide in relazione all'attuazione del programma e al conseguimento di risultati in merito agli obiettivi dell'impresa comune «Clean Aviation», nonché in merito a quanto segue:

    Emendamento 265

    Proposta di regolamento

    Articolo 64 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    l'agenda strategica di ricerca e innovazione, le sue eventuali modifiche e il suo programma di lavoro, compresi gli inviti aperti a presentare proposte;

    (a)

    l'agenda strategica di ricerca e innovazione, le sue eventuali modifiche e il suo programma di lavoro, compresi gli inviti aperti a presentare proposte , previa consultazione dell'organo consultivo scientifico per l'aviazione pulita ;

    Emendamento 266

    Proposta di regolamento

    Articolo 64 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    la pianificazione strategica pluriennale degli inviti relativi a «Clean Aviation» e il loro allineamento rispetto agli obiettivi di Orizzonte Europa e ai relativi programmi di lavoro nonché alle priorità tecniche e alle azioni di ricerca, compresi gli inviti aperti a presentare proposte;

    (b)

    la pianificazione strategica pluriennale degli inviti relativi a «Clean Aviation» e il loro allineamento rispetto alle priorità e agli obiettivi generali dell'Unione nonché agli obiettivi di Orizzonte Europa e ai relativi programmi di lavoro nonché alle priorità tecniche e alle azioni di ricerca, compresi gli inviti aperti a presentare proposte;

    Emendamento 267

    Proposta di regolamento

    Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    un numero adeguato di rappresentanti della Commissione e di organi dell'Unione, secondo quanto deciso dai rappresentanti dell'Unione in seno al consiglio di direzione;

    (a)

    due rappresentanti della Commissione e di organi dell'Unione, secondo quanto deciso dai rappresentanti dell'Unione in seno al consiglio di direzione;

    Emendamento 268

    Proposta di regolamento

    Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    due alti rappresentanti dell'impresa comune «Clean Aviation» su delega del direttore esecutivo;

    (c)

    due alti rappresentanti dell'impresa comune «Clean Aviation» in qualità di osservatori, su delega del direttore esecutivo;

    Emendamento 269

    Proposta di regolamento

    Articolo 65 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Il comitato tecnico sviluppa e gestisce la strategia e la tabella di marcia tecnologica del programma. Propone e prepara per l'adozione da parte del consiglio di direzione, se del caso, l'ambito di applicazione e la programmazione delle azioni di ricerca, la strategia tecnica e la tabella di marcia generale della ricerca dell'impresa comune «Clean Aviation». Un membro del consiglio di direzione può essere delegato a seguirne le attività.

    5.   Il comitato tecnico aggiorna e migliora la strategia e la tabella di marcia tecnologica del programma in base al progresso tecnico . Propone e prepara per l'adozione da parte del consiglio di direzione, se del caso, l'ambito di applicazione e la programmazione delle azioni di ricerca, la strategia tecnica e la tabella di marcia generale della ricerca dell'impresa comune «Clean Aviation». Un membro del consiglio di direzione può essere delegato a seguirne le attività.

    Emendamento 270

    Proposta di regolamento

    Articolo 65 — paragrafo 6 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    preparare proposte per la modifica dell'agenda strategica di ricerca e innovazione, secondo quanto necessario, per la deliberazione e la decisione finale da parte del consiglio di direzione;

    (a)

    in base a un ampio dialogo tra i portatori di interessi, preparare proposte per la modifica dell'agenda strategica di ricerca e innovazione, secondo quanto necessario, per la deliberazione e la decisione finale da parte del consiglio di direzione;

    Emendamento 271

    Proposta di regolamento

    Articolo 65 — paragrafo 6 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    preparare proposte per le priorità tecniche e le azioni di ricerca da includere nel programma di lavoro, compresi i temi di ricerca per gli inviti aperti a presentare proposte;

    (b)

    in base a un ampio dialogo tra i portatori di interessi, preparare proposte per le priorità tecniche e le azioni di ricerca da includere nel programma di lavoro, compresi i temi di ricerca per gli inviti aperti a presentare proposte;

    Emendamento 272

    Proposta di regolamento

    Articolo 65 — paragrafo 6 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    proporre per la deliberazione e la decisione finale da parte del consiglio di direzione le revisioni o l'ottimizzazione dell'ambito tecnico di applicazione del programma per allineare il programma di lavoro e gli obiettivi dell'impresa comune «Clean Aviation» con i programmi di lavoro relativi ad altri partenariati europei e ad Orizzonte Europa nel suo complesso ;

    (d)

    proporre per la deliberazione e la decisione finale da parte del consiglio di direzione , sulla base dei riesami indipendenti delle prestazioni e dell'analisi del potenziale impatto del programma, le revisioni o l'ottimizzazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione e dell'ambito tecnico di applicazione del programma per mantenere il programma di lavoro allineato agli obiettivi dell'impresa comune «Clean Aviation» , agli obiettivi generali di Orizzonte Europa e ai programmi di lavoro relativi ad altri partenariati europei;

    Emendamento 273

    Proposta di regolamento

    Articolo 66 — comma 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune «Clean Aviation» svolge anche i seguenti compiti:

    Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune «Clean Aviation» svolge anche i seguenti compiti , sotto la guida e su indicazione del consiglio di direzione :

    Emendamento 274

    Proposta di regolamento

    Articolo 66 — comma 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    agevolare il coordinamento da parte della Commissione, in conformità con il parere del comitato tecnico, tra le attività dell'impresa comune «Clean Aviation» e le attività di ricerca e innovazione pertinenti nel contesto di Orizzonte Europa al fine di evitare sovrapposizioni e promuovere sinergie;

    (d)

    essere responsabile, in stretta cooperazione con la Commissione e in conformità con il parere del comitato tecnico, del coordinamento tra le attività dell'impresa comune «Clean Aviation» e le attività di ricerca e innovazione pertinenti nel contesto di Orizzonte Europa, al fine di indirizzarle e attuarle in modo da evitare sovrapposizioni e promuovere sinergie , e della definizione di meccanismi operativi adeguati per collegare i temi della ricerca collaborativa e i conseguenti progetti dell'agenda strategica di ricerca e innovazione ;

    Emendamento 275

    Proposta di regolamento

    Articolo 66 — comma 1 — lettera g

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (g)

    garantire che l'impresa comune faciliti il pieno accesso ai dati e alle informazioni per il monitoraggio indipendente dell'impatto della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'aviazione svolte sotto la supervisione diretta della Commissione , nonché intraprendere qualsiasi azione adeguata necessaria per garantire l'indipendenza di tale processo dall'impresa comune «Clean Aviation» stessa, ad esempio mediante appalti pubblici, valutazioni indipendenti, riesami o analisi ad hoc. La relazione di monitoraggio e valutazione del programma è presentata al consiglio di direzione una volta l'anno;

    (g)

    garantire che l'impresa comune faciliti il pieno accesso ai dati e alle informazioni per il monitoraggio indipendente dell'impatto della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'aviazione, nonché intraprendere qualsiasi azione adeguata necessaria per garantire l'indipendenza di tale processo dall'impresa comune «Clean Aviation» stessa, ad esempio mediante appalti pubblici, valutazioni indipendenti, riesami o analisi ad hoc , senza incrementare gli oneri amministrativi che gravano sull'impresa comune . La relazione di monitoraggio e valutazione del programma è presentata al consiglio di direzione una volta l'anno;

    Emendamento 276

    Proposta di regolamento

    Articolo 68 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    L'organo consultivo europeo per l'aviazione pulita europea

    L'organo consultivo scientifico per l'aviazione pulita europea

    Emendamento 277

    Proposta di regolamento

    Articolo 68 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'organo consultivo per l'aviazione pulita europea è l'organo consultivo scientifico dell'impresa comune «Clean Aviation» istituito a norma dell'articolo 19 , paragrafo 1, lettera a) .

    1.   L'organo consultivo scientifico per l'aviazione pulita europea è istituito a norma dell'articolo 19.

    Emendamento 278

    Proposta di regolamento

    Articolo 68 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Tale organo non può avere più di 15 membri permanenti.

    2.   Tale organo non può avere più di 15 membri permanenti , i quali non sono membri di nessuno degli altri organi dell'impresa comune «Clean Aviation» .

    Emendamento 279

    Proposta di regolamento

    Articolo 68 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Il presidente dell'organo consultivo per l'aviazione pulita europea è eletto con un mandato di due anni.

    3.   Il presidente dell'organo consultivo scientifico per l'aviazione pulita europea è eletto tra i suoi membri permanenti con un mandato di due anni.

    Emendamento 280

    Proposta di regolamento

    Articolo 68 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) è membro permanente dell'organo consultivo per l'aviazione pulita europea.

    4.   Un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) è membro permanente dell'organo consultivo scientifico per l'aviazione pulita europea.

    Emendamento 281

    Proposta di regolamento

    Articolo 68 — paragrafo 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     Almeno un esperto deve avere una formazione in scienze ambientali e climatiche nel contesto dell'aviazione.

    Emendamento 282

    Proposta di regolamento

    Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    contribuire agli obiettivi fissati nel piano per l'obiettivo climatico 2030 (51) e nel Green Deal europeo (52), aumentando l'ambizione dell'UE in merito alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra quanto meno del 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e giungere alla neutralità climatica entro il 2050;

    (a)

    contribuire agli obiettivi fissati nel piano per l'obiettivo climatico 2030 (51), nel Green Deal europeo (52) e nella legge europea sul clima, aumentando l'ambizione dell'UE per quanto riguarda i risparmi in termini di efficienza energetica e l'espansione delle risorse rinnovabili, nonché la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra quanto meno del 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 al più tardi ;

    Emendamento 283

    Proposta di regolamento

    Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    contribuire all'attuazione della strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra della Commissione europea del 2020 (53);

    (b)

    contribuire all'attuazione della strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra della Commissione del 2020 (53) , della strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico e della risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno ;

    Emendamento 284

    Proposta di regolamento

    Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    rafforzare la competitività della catena del valore dell'idrogeno pulito dell'Unione al fine di sostenere, in particolare, le PMI coinvolte accelerando l'ingresso sul mercato di soluzioni pulite competitive e innovative;

    (c)

    sviluppare, rafforzare la leadership dell'UE e la competitività della catena del valore dell'idrogeno pulito dell'Unione al fine di sostenere, in particolare, le PMI e le start-up coinvolte accelerando la ricerca, lo sviluppo e l'ingresso sul mercato di soluzioni pulite competitive, innovative ed efficienti dal punto di vista energetico ;

    Emendamento 285

    Proposta di regolamento

    Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    stimolare la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio e le applicazioni d'uso finale dell'idrogeno pulito.

    (d)

    stimolare la produzione, la distribuzione, il trasporto, lo stoccaggio e le applicazioni d'uso finale dell'idrogeno pulito.

    Emendamento 286

    Proposta di regolamento

    Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    accelerare le attività di ricerca e innovazione per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili;

    Emendamento 287

    Proposta di regolamento

    Articolo 71 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    migliorare, attraverso la ricerca e l'innovazione, l'efficacia in termini di costi, l'affidabilità, la quantità e la qualità delle soluzioni a idrogeno pulito, compresi la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio e gli usi finali, sviluppate nell'Unione, quali elettrolizzatori per l'idrogeno più efficienti ed economici e applicazioni industriali e di trasporto più economiche;

    (a)

    migliorare, attraverso la ricerca e l'innovazione, l'efficacia in termini di costi, l'accessibilità economica, l'affidabilità, la quantità e la qualità delle soluzioni a idrogeno pulito, compresi la produzione, la distribuzione, il trasporto , lo stoccaggio e gli usi finali, sviluppate nell'Unione, quali elettrolizzatori per l'idrogeno più efficienti ed economici , la riduzione delle perdite di energia e conversione , applicazioni industriali e di trasporto aereo, marittimo e pesante più economiche , tecnologie innovative e pulite dell'idrogeno nonché la sicurezza e la disponibilità di produzione, trasporto e stoccaggio delle stesse ;

    Emendamento 288

    Proposta di regolamento

    Articolo 71 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    rafforzare la conoscenza e la capacità degli operatori scientifici e industriali lungo la catena del valore dell'idrogeno dell'Unione;

    (b)

    rafforzare la conoscenza e la capacità degli operatori scientifici e industriali lungo la catena del valore dell'idrogeno dell'Unione , sostenendo l'adozione di competenze relative al settore ;

    Emendamento 289

    Proposta di regolamento

    Articolo 71 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    effettuare dimostrazioni di soluzioni a idrogeno pulito in vista della diffusione a livello locale, regionale e di Unione, affrontando la produzione da fonti rinnovabili, la distribuzione, lo stoccaggio e l'uso per i trasporti e le industrie ad alta intensità energetica, nonché altre applicazioni;

    (c)

    effettuare dimostrazioni di soluzioni a idrogeno pulito in vista della diffusione a livello locale, regionale e di Unione, affrontando la produzione da fonti rinnovabili, la distribuzione, il trasporto, lo stoccaggio , le tecnologie a emissioni negative e l'uso per settori che hanno difficoltà a ridurre le emissioni, come i trasporti marittimo, aereo e pesante, e le industrie ad alta intensità energetica, nonché altre applicazioni;

    Emendamento 290

    Proposta di regolamento

    Articolo 71 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    aumentare gli investimenti innovativi nei settori dell'uso finale, con particolare attenzione al settore dei trasporti, a sostegno di soluzioni e tecnologie innovative;

    Emendamento 291

    Proposta di regolamento

    Articolo 71 — paragrafo 2 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    aumentare la consapevolezza, l'accettazione e l'adozione da parte del settore pubblico e di quello privato di soluzioni a idrogeno pulito, in particolare attraverso la cooperazione con altri partenariati europei nel contesto di Orizzonte Europa.

    (d)

    aumentare la consapevolezza, l'accettazione e l'adozione da parte del settore pubblico e di quello privato di soluzioni e infrastrutture a idrogeno pulito, in particolare attraverso la cooperazione con altri partenariati europei nel contesto di Orizzonte Europa , nonché con iniziative quali l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito, al fine di contribuire a migliorare le norme tecniche e di sicurezza dell'UE ottimizzando la sicurezza e la gestione sicura delle tecnologie e applicazioni correlate .

    Emendamento 292

    Proposta di regolamento

    Articolo 72 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    valutare e monitorare il progresso tecnologico e gli ostacoli tecnologici, economici e sociali all'ingresso nel mercato;

    (a)

    valutare e monitorare il progresso tecnologico , i progressi relativi alle infrastrutture necessarie e gli ostacoli tecnologici, economici , normativi, sociali ed ecologici all'ingresso nel mercato nonché l'impatto sull'ambiente ;

    Emendamento 293

    Proposta di regolamento

    Articolo 72 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    nonostante le prerogative strategiche della Commissione, sotto la guida e la supervisione strategiche di quest'ultima, contribuire allo sviluppo di regolamenti e norme con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato e di sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità e il commercio nel mercato interno e a livello globale;

    (b)

    nonostante le prerogative strategiche della Commissione, sotto la guida e la supervisione strategiche di quest'ultima, contribuire allo sviluppo di regolamenti e norme con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato , in particolare per le PMI e le start-up, di ridurre al minimo gli impatti ambientali, climatici e sociali, anche nei paesi terzi, e di sostenere la trasparenza, l'intercambiabilità, l'interoperabilità e il commercio nel mercato interno e a livello globale;

    Emendamento 294

    Proposta di regolamento

    Articolo 72 — comma 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    sostenere la Commissione nelle sue iniziative internazionali sulla strategia per l'idrogeno, come il partenariato internazionale per l'economia dell'idrogeno (International Partnership on the Hydrogen Economy, IPHE), Mission Innovation e l'iniziativa sull'idrogeno della conferenza ministeriale per l'energia pulita.

    (c)

    nonostante le prerogative strategiche della Commissione, sotto la guida e la supervisione strategiche di quest'ultima, sostenerla e fornirle consulenza tecnica, anche durante le riunioni, nelle sue iniziative internazionali sulla strategia per l'idrogeno, come il partenariato internazionale per l'economia dell'idrogeno (International Partnership on the Hydrogen Economy, IPHE), Mission Innovation e l'iniziativa sull'idrogeno della conferenza ministeriale per l'energia pulita.

    Emendamento 295

    Proposta di regolamento

    Articolo 73 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    Hydrogen Europe AISBL, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 890 025 478) con sede permanente a Bruxelles, Belgio (il «gruppo industriale»), previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Idrogeno pulito» mediante una lettera di impegno;

    (b)

    Hydrogen Europe AISBL, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 890 025 478)con sede permanente a Bruxelles, Belgio (il «gruppo industriale»), previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Idrogeno pulito» mediante una lettera di impegno , lasciando impregiudicati i diritti dei membri, in particolare le PMI, quali stabiliti nel presente regolamento e in altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione ;

    Emendamento 296

    Proposta di regolamento

    Articolo 73 — comma 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    Hydrogen Europe Research AISBL, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 0897 679 372) con sede permanente a Bruxelles, Belgio (il «gruppo di ricerca»), previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Idrogeno pulito» mediante una lettera di impegno.

    (c)

    Hydrogen Europe Research AISBL, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 0897 679 372)con sede permanente a Bruxelles, Belgio (il «gruppo di ricerca»), previa notifica della sua decisione di aderire all'impresa comune «Idrogeno pulito» mediante una lettera di impegno , lasciando impregiudicati i diritti dei membri, in particolare le PMI, quali stabiliti nel presente regolamento e in altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione;

    Emendamento 297

    Proposta di regolamento

    Articolo 73 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    i membri associati selezionati ai sensi dell'articolo 7, previa decisione del consiglio di direzione.

    Emendamento 298

    Proposta di regolamento

    Articolo 76 — paragrafo 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare attività direttamente collegate a quelle dell'impresa comune «Idrogeno pulito» e che contribuiscono ai suoi obiettivi, incluse le seguenti:

    1.   Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare attività direttamente collegate a quelle dell'impresa comune «Idrogeno pulito» , che hanno un legame evidente con l'agenda strategica di ricerca e innovazione, sono finanziate nel quadro dei programmi nazionali o regionali all'interno dell'Unione e contribuiscono agli obiettivi dell'impresa comune , incluse le seguenti:

    Emendamento 299

    Proposta di regolamento

    Articolo 76 — paragrafo 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    attività di sensibilizzazione sulle tecnologie a idrogeno e sulle misure di sicurezza;

    (e)

    attività di sensibilizzazione sulle tecnologie a idrogeno pulito e sulle misure di sicurezza , anche lungo la catena del valore ;

    Emendamento 300

    Proposta di regolamento

    Articolo 77 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    il comitato consultivo scientifico indipendente.

    Emendamento 301

    Proposta di regolamento

    Articolo 78 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    sei rappresentanti di Hydrogen Europe, in considerazione della rappresentanza geografica , di genere e settoriale ;

    (b)

    sei rappresentanti di Hydrogen Europe, in considerazione della provenienza e del genere , che rappresentino diversi elementi della catena del valore , di cui almeno uno proveniente da una PMI e uno da un'organizzazione della società civile ;

    Emendamento 302

    Proposta di regolamento

    Articolo 80 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    promuovere sinergie con le attività e i programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono la diffusione di soluzioni di ricerca e innovazione, infrastrutture, istruzione e sviluppo regionale in merito all'uso dell'idrogeno pulito;

    (a)

    promuovere sinergie con le attività e i programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono la diffusione di soluzioni di ricerca e innovazione, infrastrutture, istruzione e sviluppo regionale in merito all'uso dell'idrogeno pulito , con particolare attenzione ai settori che hanno difficoltà a ridurre le emissioni, come alcuni settori industriali, il trasporto aereo, marittimo e pesante ;

    Emendamento 303

    Proposta di regolamento

    Articolo 80 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 16, lettera l), fornire un orientamento strategico per quanto concerne la collaborazione con altri partenariati europei, compresi quelli concernenti trasporti su strada a emissioni zero, trasporti per vie navigabili a emissioni zero, le ferrovie europee, l'aviazione pulita, processi per il pianeta e la produzione pulita di acciaio in conformità con le rispettive agende strategiche di ricerca e innovazione o di un altro documento equivalente;

    (b)

    a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 16, lettera l), fornire un orientamento strategico per quanto concerne la collaborazione con altri partenariati europei, compresi quelli concernenti trasporti su strada a emissioni zero, trasporti per vie navigabili a emissioni zero, le ferrovie europee, l'aviazione pulita, processi per il pianeta e la produzione pulita di acciaio in conformità con le rispettive agende strategiche di ricerca e innovazione , nonché la strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico e le iniziative correlate in materia di efficienza energetica, elettrificazione e fonti rinnovabili, o di un altro documento equivalente;

    Emendamento 304

    Proposta di regolamento

    Articolo 80 — comma 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    incoraggiare la diffusione di mercato di tecnologie e soluzioni per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo.

    (c)

    incoraggiare la diffusione di mercato di tecnologie e soluzioni sostenibili in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e migliorare l'ecosistema europeo dell'idrogeno rinnovabile .

    Emendamento 305

    Proposta di regolamento

    Articolo 81 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    proporre attività che favoriscono sinergie con attività e programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale;

    (a)

    proporre e attuare, insieme ai soggetti pertinenti, attività che favoriscono sinergie con attività e programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale;

    Emendamento 306

    Proposta di regolamento

    Articolo 81 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    sostenere e contribuire ad altre iniziative dell'Unione relative all'idrogeno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione ;

    (b)

    sostenere e contribuire ad altre iniziative dell'Unione relative all'idrogeno, compresi l'Alleanza europea per l'idrogeno e gli IPCEI ;

    Emendamento 307

    Proposta di regolamento

    Articolo 81 — comma 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    convocare un forum annuale europeo del partenariato per l'idrogeno pulito che , ove possibile, è tenuto congiuntamente e in parallelo con il forum europeo per l'idrogeno dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito.

    (c)

    convocare un forum annuale europeo del partenariato per l'idrogeno pulito che è tenuto congiuntamente e in parallelo con il forum europeo per l'idrogeno dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito.

    Emendamento 308

    Proposta di regolamento

    Articolo 82 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il gruppo dei portatori di interessi è composto da rappresentanti di settori che generano, distribuiscono, stoccano, necessitano di o utilizzano idrogeno pulito in tutta l'Unione, compresi i rappresentanti di altri partenariati europei pertinenti, nonché rappresentanti del partenariato interregionale «European Hydrogen Valleys» (Valli europee dell'idrogeno).

    2.   Il gruppo dei portatori di interessi è composto da rappresentanti di settori che generano, distribuiscono, trasportano, stoccano, necessitano di o utilizzano idrogeno pulito in tutta l'Unione, compresi i rappresentanti di altri partenariati europei pertinenti, nonché rappresentanti del partenariato interregionale «European Hydrogen Valleys» (Valli europee dell'idrogeno) e i rappresentanti del settore delle energie rinnovabili, delle organizzazioni della società civile e della comunità scientifica .

    Emendamento 309

    Proposta di regolamento

    Articolo 82 — paragrafo 3 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    fornire contributi in merito alle priorità strategiche e tecnologiche che devono essere affrontate dall'impresa comune «Idrogeno pulito» come stabilito nell'agenda strategica di ricerca e innovazione o in qualsiasi altro documento equivalente e nelle tabelle di marcia tecnologiche dettagliate associate, tenendo in debito conto i progressi e le esigenze nei settori adiacenti;

    (a)

    fornire contributi in merito alle priorità strategiche , infrastrutturali e tecnologiche che devono essere affrontate dall'impresa comune «Idrogeno pulito» come stabilito nell'agenda strategica di ricerca e innovazione o in qualsiasi altro documento equivalente e nelle tabelle di marcia tecnologiche dettagliate associate, tenendo in debito conto i progressi e le esigenze nei settori adiacenti , come i settori che hanno difficoltà a ridurre le emissioni, compresi alcuni settori industriali, il trasporto aereo, marittimo e pesante ;

    Emendamento 310

    Proposta di regolamento

    Articolo 82 — paragrafo 3 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    fornire suggerimenti per consentire lo svolgimento di sinergie concrete tra l'impresa comune «Idrogeno pulito» e i settori adiacenti o qualsiasi settore con cui si ritiene che le sinergie siano considerate apportare valore aggiunto;

    (b)

    fornire suggerimenti per consentire lo svolgimento di sinergie concrete tra l'impresa comune «Idrogeno pulito» e i settori adiacenti o qualsiasi settore con cui si ritiene che le sinergie siano considerate apportare valore aggiunto , tenendo particolarmente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto e dell'integrazione del sistema energetico ;

    Emendamento 311

    Proposta di regolamento

    Articolo 82 — paragrafo 3 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    fornire contributi al forum annuale europeo sull'idrogeno dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito.

    (c)

    fornire contributi al forum annuale europeo del partenariato per l'idrogeno pulito e al forum annuale europeo sull'idrogeno dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito.

    Emendamento 312

    Proposta di regolamento

    Articolo 82 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 82 bis

    Comitato consultivo scientifico

    1.     L'impresa comune «Idrogeno pulito» istituisce un comitato consultivo scientifico indipendente di cui agli articoli 19 e 77 al fine di ottenere la consulenza scientifica di esperti accademici indipendenti di alto livello.

    2.     Il comitato consultivo scientifico indipendente è composto da non più di 15 membri permanenti ed elegge il suo presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni.

    3.     Il comitato consultivo scientifico indipendente può fornire il proprio parere su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell'impresa comune «Idrogeno pulito» o di propria iniziativa.

    4.     Il comitato consultivo scientifico indipendente collabora con gli organi consultivi pertinenti istituiti nel quadro di Orizzonte Europa.

    Emendamento 313

    Proposta di regolamento

    Articolo 83 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    assicurare una rapida transizione verso un sistema ferroviario europeo più attraente, facile da utilizzare, competitivo, conveniente, efficiente e sostenibile, integrato nel sistema di mobilità più ampio;

    (b)

    assicurare una rapida transizione verso un sistema ferroviario europeo più sicuro, più attraente, facile da utilizzare, competitivo, conveniente, efficiente , inclusivo, più digitale e sostenibile, integrato nel sistema di mobilità più ampio;

    Emendamento 314

    Proposta di regolamento

    Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata fin dalla progettazione, rimuovendo gli ostacoli all'interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, affrontando la gestione del traffico, i veicoli, le infrastrutture e i servizi, e fornendo la risposta migliore alle esigenze di passeggeri e imprese, accelerando l'adozione di soluzioni innovative a sostegno dello spazio ferroviario europeo unico, aumentando nel contempo la capacità e l'affidabilità e riducendo i costi del trasporto ferroviario;

    (a)

    mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata fin dalla progettazione, rimuovendo gli ostacoli all'interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, affrontando la gestione del traffico, i veicoli, le infrastrutture e i servizi, compresa l'emissione di biglietti cumulativi, e fornendo la risposta migliore alle esigenze e ai diritti di passeggeri , lavoratori del settore ferroviario e imprese, accelerando l'adozione di soluzioni innovative a sostegno dello spazio ferroviario europeo unico, aumentando nel contempo la capacità e l'affidabilità e riducendo i costi del trasporto ferroviario;

    Emendamento 315

    Proposta di regolamento

    Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    sviluppare attraverso il suo pilastro Sistema un concetto operativo unificato e un'architettura di sistema funzionale per sistemi europei integrati di gestione, comando, controllo e segnalazione del traffico ferroviario, compresi il funzionamento automatico di treni che garantisce che la ricerca e l'innovazione si concentrino su requisiti dei clienti condivisi e definiti di comune accordo e che le esigenze operative siano aperte all'evoluzione;

    (c)

    sviluppare attraverso il suo pilastro Sistema un concetto operativo unificato e un'architettura di sistema funzionale per sistemi europei integrati di gestione, comando, controllo e segnalazione del traffico ferroviario, compresi il funzionamento automatico di treni che garantisce che la ricerca e l'innovazione si concentrino su requisiti dei clienti condivisi e definiti di comune accordo e che le esigenze operative siano aperte all'evoluzione; il concetto operativo unificato e l'architettura funzionale per la gestione integrata del traffico ferroviario europeo sono interoperabili per tutta la rete ferroviaria (rete centrale e globale TEN-T, linee principali e linee regionali non incluse nella TEN-T).

    Emendamento 316

    Proposta di regolamento

    Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    sviluppare progetti di dimostrazione negli Stati membri interessati, compresi quelli che non dispongono attualmente di un sistema ferroviario istituito all'interno del loro territorio;

    (e)

    sviluppare progetti di dimostrazione negli Stati membri interessati, compresi quelli che non dispongono attualmente di un sistema ferroviario istituito all'interno del loro territorio . Tali progetti, compresi i progetti dimostrativi su larga scala, coprono l'Unione nella misura più ampia possibile, in modo trasparente e geograficamente diversificato.

    Emendamento 317

    Proposta di regolamento

    Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    contribuire allo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo a livello globale.

    (f)

    contribuire allo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo a livello globale con una forte catena di approvvigionamento e un ecosistema altamente innovativo basato su PMI ad alta tecnologia .

    Emendamento 318

    Proposta di regolamento

    Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (f bis)

    contribuire a rimuovere gli attuali ostacoli alla piena inclusività del trasporto ferroviario, con specifico riferimento alle persone con disabilità;

    Emendamento 319

    Proposta di regolamento

    Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera f ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (f ter)

    sviluppare tecniche di costruzione di binari di prossima generazione, che includano tutti i componenti, dalla sottostruttura ai binari e alla sovrastruttura;

    Emendamento 320

    Proposta di regolamento

    Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera f quater (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (f quater)

    sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative vantaggiose per i pendolari che usufruiscono del trasporto ferroviario, compresi quelli che vivono in aree scarsamente popolate e sottopopolate.

    Emendamento 321

    Proposta di regolamento

    Articolo 84 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Oltre ai compiti di cui all'articolo 5, l'impresa comune «Ferrovie europee», unitamente alla Commissione, prepara e presenta inoltre per l'adozione da parte del consiglio di direzione il piano generale, sviluppato in consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti nel contesto del sistema ferroviario e del settore ferroviario.

    1.   Oltre ai compiti di cui all'articolo 5, l'impresa comune «Ferrovie europee», unitamente alla Commissione, prepara e presenta inoltre per l'adozione da parte del consiglio di direzione il piano generale, sviluppato in consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti nel contesto del sistema ferroviario e del settore ferroviario , compresi i livelli locale, regionale e nazionale .

    Emendamento 322

    Proposta di regolamento

    Articolo 84 — paragrafo 5 — lettera a — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    nel contesto del suo pilastro Sistema, sviluppare una visione di sistema che riunisca l'industria manifatturiera ferroviaria, la comunità dei gestori ferroviari e gli altri portatori di interessi principali del settore privato e pubblico, compresi gli organismi che rappresentano i clienti, ossia passeggeri e trasporto merci e personale, oltre a soggetti pertinenti al di fuori del settore ferroviario tradizionale. Tale «visione di sistema» comprende:

    (a)

    nel contesto del suo pilastro Sistema, sviluppare una visione di sistema interoperabile che riunisca l'industria manifatturiera ferroviaria, la comunità dei gestori ferroviari e gli altri portatori di interessi principali del settore privato e pubblico, compresi i rappresentanti degli Stati membri gli organismi che rappresentano i clienti, ossia passeggeri e trasporto merci oltre a lavoratori e altri soggetti pertinenti al di fuori del settore ferroviario tradizionale. Tale «visione di sistema» comprende:

    Emendamento 323

    Proposta di regolamento

    Articolo 84 — paragrafo 5 — lettera a — punto iv

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iv.

    la garanzia che le interfacce necessarie con altre modalità siano valutate e validate, in particolare per i flussi di trasporto merci e passeggeri;

    iv.

    la garanzia che le interfacce necessarie con altre modalità , nonché con i sistemi ferroviari urbani e regionali, siano valutate e validate, in particolare per i flussi di trasporto merci e passeggeri;

    Emendamento 324

    Proposta di regolamento

    Articolo 85 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    i membri fondatori elencati nell'allegato II, previa notifica della loro decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune mediante una lettera di impegno;

    (b)

    i membri fondatori elencati nell'allegato II, previa notifica della loro decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune mediante una lettera di impegno , basata su un giusto equilibrio tra i finanziamenti dell'Unione ricevuti e il contributo impegnato, lasciando impregiudicati i diritti dei membri, in particolare le PMI, quali stabiliti nel presente regolamento e in altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione;

    Emendamento 325

    Proposta di regolamento

    Articolo 85 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, la valutazione delle domande di adesione di qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese associato al programma Orizzonte Europa è subordinata all'aumento proporzionale del contributo dell'Unione a titolo del programma Orizzonte Europa all'impresa comune «Ferrovie europee» mediante il versamento di contributi del paese corrispondente associato a Orizzonte Europa.

    Emendamento 326

    Proposta di regolamento

    Articolo 88 — paragrafo 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    l'adozione dei risultati delle attività finanziate nel contesto dell'impresa comune «Shift2Rail», l'ulteriore sfruttamento, le attività di dimostrazione e la standardizzazione.

    (d)

    l'adozione dei risultati e la diffusione delle attività finanziate nel contesto dell'impresa comune «Shift2Rail», compreso l'aggiornamento delle specifiche tecniche di interoperabilità, l'ulteriore sfruttamento, le attività di dimostrazione e la standardizzazione;

    Emendamento 327

    Proposta di regolamento

    Articolo 88 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    attività europee di autorizzazione e certificazione relative a soluzioni ferroviarie europee derivanti da progetti dell'impresa comune «Ferrovie europee» o da sue iniziative precedenti.

    Emendamento 328

    Proposta di regolamento

    Articolo 89 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    Comitato consultivo scientifico.

    Emendamento 329

    Proposta di regolamento

    Articolo 89 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.     Inoltre l'impresa comune «Ferrovie europee» può costituire un gruppo direttivo scientifico oppure chiedere consulenza scientifica a esperti accademici indipendenti o ad organi consultivi scientifici condivisi.

    soppresso

    Emendamento 330

    Proposta di regolamento

    Articolo 91 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati è invitato in via permanente a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non ha diritto di voto. Rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.

    2.   Il presidente e il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati è invitato in via permanente a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non ha diritto di voto. Rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.

    Emendamento 331

    Proposta di regolamento

    Articolo 91 — paragrafo 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     In conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, l'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto in seno al consiglio di direzione e il voto dell'Unione è indivisibile. I rimanenti diritti di voto sono ripartiti tra gli altri componenti del consiglio di direzione proporzionalmente al contributo fornito dai membri che essi rappresentano alle risorse dell'impresa comune «Ferrovie europee».

    Emendamento 332

    Proposta di regolamento

    Articolo 92 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    adottare i programmi di lavoro, compreso il bilancio, del pilastro Sistema e le loro modifiche sulla base di raccomandazioni formulate dal gruppo direttivo del pilastro Sistema e delle proposte del direttore esecutivo.

    (b)

    adottare i programmi di lavoro, compreso il bilancio, del pilastro Sistema e le loro modifiche sulla base di raccomandazioni formulate dal gruppo direttivo del pilastro Sistema e dagli organi consultivi dell'impresa comune e delle proposte del direttore esecutivo.

    Emendamento 333

    Proposta di regolamento

    Articolo 93 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è composto da rappresentanti della Commissione, rappresentanti del settore ferroviario e della mobilità così come da organizzazioni pertinenti, dal direttore esecutivo dell'impresa comune «Ferrovie europee» e da rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. La Commissione adotta la decisione finale sulla composizione di tale gruppo. Laddove giustificato, la Commissione può invitare ulteriori esperti e portatori di interessi pertinenti affinché partecipino alle riunioni del gruppo direttivo del pilastro Sistema in veste di osservatori.

    1.   Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è composto da rappresentanti della Commissione, rappresentanti del settore ferroviario e della mobilità così come da organizzazioni pertinenti, dal direttore esecutivo dell'impresa comune «Ferrovie europee» e da rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. La Commissione adotta la decisione finale sulla composizione di tale gruppo tenendo conto anche dell'equilibrio di genere e della diversità geografica . Laddove giustificato, la Commissione può invitare ulteriori esperti e portatori di interessi pertinenti affinché partecipino alle riunioni del gruppo direttivo del pilastro Sistema in veste di osservatori.

    Emendamento 334

    Proposta di regolamento

    Articolo 94 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il gruppo di diffusione è aperto a tutti i portatori di interessi quali il gruppo direttivo del pilastro Sistema. Il consiglio di direzione seleziona i membri del gruppo di diffusione e ne stabilisce in particolare le dimensioni e la composizione, la durata del mandato e le condizioni di rinnovo dei mandati dei suoi membri. La composizione del gruppo di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività. L'elenco dei membri è pubblicato sul sito web dell'impresa comune «Ferrovie europee».

    2.   Il gruppo di diffusione è aperto a tutti i portatori di interessi quali il gruppo direttivo del pilastro Sistema. Il consiglio di direzione seleziona i membri del gruppo di diffusione e ne stabilisce in particolare le dimensioni e la composizione, la durata del mandato e le condizioni di rinnovo dei mandati dei suoi membri. La composizione del gruppo di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività , anche con riferimento alle associazioni di utenti finali e di passeggeri, nonché ai rappresentanti dei lavoratori . L'elenco dei membri è pubblicato sul sito web dell'impresa comune «Ferrovie europee».

    Emendamento 335

    Proposta di regolamento

    Articolo 96 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 96 bis

    Comitato consultivo scientifico

    1.     L'impresa comune «Ferrovie europee» istituisce un comitato consultivo scientifico indipendente di cui agli articoli 19 e 89 al fine di ottenere la consulenza scientifica di esperti accademici indipendenti di alto livello.

    2.     Il comitato consultivo scientifico indipendente è composto da non più di 15 membri permanenti ed elegge il suo presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni.

    3.     Il comitato consultivo scientifico indipendente può fornire il proprio parere su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell'impresa comune «Ferrovie europee» o di propria iniziativa.

    4.     Il comitato consultivo scientifico indipendente collabora con gli organi consultivi pertinenti istituiti nel quadro di Orizzonte Europa.

    Emendamento 336

    Proposta di regolamento

    Articolo 97 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    ridurre il peso socio-economico delle malattie infettive nell'Africa subsahariana promuovendo lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per l'assistenza sanitaria nuove e migliorate ;

    (a)

    ridurre il peso socio-economico delle malattie infettive , in particolare le malattie legate alla povertà e trascurate, nell'Africa subsahariana promuovendo lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per l'assistenza sanitaria , diagnosi e trattamenti nuovi o migliorati che siano accessibili, anche in termini di costi, e adatti a contesti con scarsità di risorse ;

    Emendamento 337

    Proposta di regolamento

    Articolo 97 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    rafforzare la capacità di ricerca e innovazione e i sistemi nazionali di ricerca nel settore sanitario nell'Africa subsahariana per affrontare le malattie infettive;

    (b)

    rafforzare e aumentare la capacità di ricerca e innovazione e i sistemi nazionali di ricerca nel settore sanitario nell'Africa subsahariana per affrontare le malattie infettive;

    Emendamento 338

    Proposta di regolamento

    Articolo 97 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (b bis)

    aumentare la quota di progetti con leadership africana;

    Emendamento 339

    Proposta di regolamento

    Articolo 98 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    promuovere le sinergie, la collaborazione e le azioni congiunte con il Fondo europeo di sviluppo e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, in particolare per lo sviluppo di capacità e la condivisione di strutture e infrastrutture.

    Emendamento 340

    Proposta di regolamento

    Articolo 99 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    l'Associazione EDCTP, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto neerlandese, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Global Health EDCTP3» mediante una lettera di impegno.

    (b)

    l'Associazione EDCTP, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto neerlandese, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Global Health EDCTP3» mediante una lettera di impegno , lasciando impregiudicati i diritti dei membri, in particolare le PMI, quali stabiliti nel presente regolamento e in altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione .

    Emendamento 341

    Proposta di regolamento

    Articolo 102 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    attività di entità costituenti dell'Associazione EDCTP allineate con attività analoghe svolte da altre entità costituenti dell'Associazione EDCTP e gestite in modo indipendente in conformità con norme nazionali di finanziamento;

    (a)

    attività di entità costituenti dell'Associazione EDCTP dimostrabilmente allineate , coordinate o co-programmate con attività analoghe svolte da altre entità costituenti dell'Associazione EDCTP e gestite in modo indipendente in conformità con norme nazionali di finanziamento;

    Emendamento 342

    Proposta di regolamento

    Articolo 106 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Il comitato scientifico è istituito a norma dell'articolo 19 ed è composto da portatori di interessi che sono equilibrati dal punto di vista del genere e diversificati dal punto di vista geografico e tematico, e garantisce in particolare l'inclusione delle competenze scientifiche dei paesi africani.

    Emendamento 343

    Proposta di regolamento

    Articolo 106 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (j bis)

    valutare le domande di partner contributori all'impresa comune «Global Health EDCTP3» e fornire al consiglio di direzione consulenza in merito al rigetto o all'accettazione delle domande e all'oggetto di una potenziale collaborazione.

    Emendamento 344

    Proposta di regolamento

    Articolo 107 — paragrafo - 1 (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    -1.

    Il gruppo dei portatori di interessi è composto da portatori di interessi che sono equilibrati dal punto di vista del genere e diversificati dal punto di vista geografico e tematico, comprese in particolare le competenze dei paesi africani, e mira a promuovere l'adesione e il coinvolgimento significativo della società civile, in particolare di ONG che lavorano con le comunità più colpite dalle malattie infettive legate alla povertà e trascurate.

    Emendamento 345

    Proposta di regolamento

    Articolo 107 — paragrafo 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Oltre a quelli di cui all'articolo 21, il gruppo dei portatori di interessi svolge anche i seguenti compiti:

    2.    Oltre a quelli di cui all'articolo 21, il gruppo dei portatori di interessi svolge anche i seguenti compiti:

    Emendamento 346

    Proposta di regolamento

    Articolo 111 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

    Collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia africana per i medicinali, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e altre agenzie e organizzazioni competenti

    Emendamento 347

    Proposta di regolamento

    Articolo 111 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    L'impresa comune «Global Health EDCTP3» garantisce una stretta collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

    L'impresa comune «Global Health EDCTP3» garantisce una stretta collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie , nonché con le agenzie e organizzazioni africane competenti, compresi i centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, le comunità economiche regionali dell'Unione africana, l'AUDA-NEPAD e l'Accademia africana delle scienze .

    Emendamento 348

    Proposta di regolamento

    Articolo 112 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Global Health EDCTP3» garantiscono che i prodotti e i servizi sviluppati basati in toto o in parte sui risultati di tali azioni indirette siano disponibili e accessibili al pubblico a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche.

    I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Global Health EDCTP3» garantiscono che i prodotti e i servizi sviluppati basati in toto o in parte sui risultati di tali azioni indirette siano disponibili e accessibili , anche dal punto di vista economico, alle popolazioni vulnerabili e al pubblico in generale, in particolare nei contesti connotati da scarsità di risorse, a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche.

    Emendamento 349

    Proposta di regolamento

    Articolo 113 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    promuovere lo sviluppo di innovazioni sicure , efficaci, incentrate sulle persone ed efficaci in termini di costi che rispondano alle esigenze strategiche non soddisfatte concernenti l'assistenza sanitaria, mostrando, in almeno cinque esempi, la fattibilità dell'integrazione di prodotti o servizi di assistenza sanitaria, con un'idoneità dimostrata per l'adesione da parte dei sistemi di assistenza sanitaria. I progetti correlati dovrebbero affrontare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e/o la gestione di malattie che incidono sulla popolazione dell'Unione, nonché contribuire al piano europeo di lotta contro il cancro;

    (b)

    promuovere lo sviluppo di innovazioni , prodotti e trattamenti sicuri, efficaci, incentrati sulle persone , economicamente accessibili per i pazienti e i sistemi sanitari ed efficaci in termini di costi che rispondano alle esigenze strategiche non soddisfatte concernenti l'assistenza sanitaria, mostrando, in almeno cinque esempi, la fattibilità dell'integrazione di prodotti o servizi di assistenza sanitaria, con un'idoneità dimostrata per l'adesione da parte dei sistemi di assistenza sanitaria. I progetti correlati dovrebbero affrontare la sorveglianza, la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e/o la gestione di malattie che incidono sulla popolazione dell'Unione, compresa la lotta contro il cancro in sinergia con il piano europeo di lotta contro il cancro nonché il sostegno alla creazione dell'Istituto europeo oncologico e al piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica ;

    Emendamento 350

    Proposta di regolamento

    Articolo 113 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    guidare l'innovazione intersettoriale nel settore della salute per un settore sanitario europeo competitivo a livello globale e contribuire al conseguimento degli obiettivi della nuova strategia industriale per l'Europa e della strategia farmaceutica per l'Europa.

    (c)

    guidare l'innovazione intersettoriale nel settore della salute per un settore sanitario europeo competitivo a livello globale e contribuire al conseguimento degli obiettivi della nuova strategia industriale per l'Europa , compreso il suo aggiornamento, e della strategia farmaceutica per l'Europa.

    Emendamento 351

    Proposta di regolamento

    Articolo 113 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    contribuire a una migliore comprensione dei determinanti nei settori delle malattie prioritarie e della salute;

    (a)

    contribuire a una migliore comprensione per quanto concerne i bisogni medici insoddisfatti nel settore dei determinanti della salute , la preparazione alle emergenze, le malattie infettive e rare, compresi i fattori socioeconomici e ambientali che influenzano lo stato di salute di una persona, nonché le malattie prioritarie ;

    Emendamento 352

    Proposta di regolamento

    Articolo 113 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    integrare gli sforzi frammentati di ricerca e innovazione nel settore della salute in maniera da riunire settori dell'industria sanitaria e altri portatori di interessi, concentrandosi sulle esigenze non soddisfatte dell'assistenza sanitaria, in modo da consentire lo sviluppo di strumenti, dati, piattaforme, tecnologie e processi per una migliore previsione, prevenzione, intercettazione, diagnosi, trattamento e gestione di malattie, soddisfacendo le esigenze degli utenti finali;

    (b)

    integrare gli sforzi frammentati di ricerca e innovazione nel settore della salute in maniera da riunire settori dell'industria sanitaria e altri portatori di interessi, concentrandosi sulle esigenze non soddisfatte dell'assistenza sanitaria, in modo da consentire lo sviluppo di strumenti, dati, piattaforme, tecnologie e processi per una migliore previsione, prevenzione, intercettazione, diagnosi, trattamento e gestione di malattie, soddisfacendo le esigenze dei pazienti e degli utenti finali e superando il fallimento del mercato per quanto concerne i bisogni medici insoddisfatti ;

    Emendamento 353

    Proposta di regolamento

    Articolo 113 — paragrafo 2 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    sfruttare il pieno potenziale della digitalizzazione e dello scambio di dati nell'assistenza sanitaria;

    (d)

    sfruttare il pieno potenziale della digitalizzazione e dello scambio di dati nell'assistenza sanitaria , sviluppando sinergie con iniziative quali lo spazio europeo di dati sanitari, nel rispetto dei principi di protezione dei dati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis);

    Emendamento 354

    Proposta di regolamento

    Articolo 113 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    migliorare la ricerca europea sulle malattie rare e sviluppare sinergie con altre iniziative nel settore.

    Emendamento 355

    Proposta di regolamento

    Articolo 114 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    promuovere una cooperazione chiusa e a lungo termine tra l'Unione, altri membri, partner contributori e altri portatori di interessi coinvolti nell'assistenza sanitaria quali altri settori pertinenti, autorità sanitarie (quali gli organismi di regolamentazione, gli organismi di valutazione delle tecnologie di assistenza sanitaria e i pagatori), organizzazioni di pazienti, operatori sanitari e i fornitori di assistenza sanitaria, nonché il mondo accademico;

    (a)

    promuovere una cooperazione chiusa e a lungo termine tra l'Unione, altri membri, partner contributori e altri portatori di interessi coinvolti nell'assistenza sanitaria quali altri settori pertinenti, autorità sanitarie (quali gli organismi di regolamentazione, gli organismi di valutazione delle tecnologie di assistenza sanitaria e i pagatori), organizzazioni di pazienti, operatori sanitari e i fornitori di assistenza sanitaria, nonché il mondo accademico e le organizzazioni della società civile ;

    Emendamento 356

    Proposta di regolamento

    Articolo 114 — comma 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    assicurarsi che tutti i portatori di interessi abbiano la possibilità di proporre settori per inviti futuri a presentare proposte;

    (c)

    assicurarsi che tutti i portatori di interessi abbiano la possibilità di proporre settori per inviti futuri a presentare proposte sulla base di consultazioni aperte periodiche e dell'organizzazione di una riunione annuale del forum dei portatori di interessi ;

    Emendamento 357

    Proposta di regolamento

    Articolo 114 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    garantire che i beneficiari si impegnino a rispettare i principi di accesso, efficacia, accessibilità economica e disponibilità;

    Emendamento 358

    Proposta di regolamento

    Articolo 114 — comma 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    riesaminare periodicamente l'agenda strategica di ricerca e innovazione dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» alla luce degli sviluppi scientifici che si verificano nel corso della sua attuazione e delle esigenze emergenti in materia di assistenza sanitaria, nonché apportare eventuali modifiche necessarie a tale agenda;

    (d)

    riesaminare periodicamente l'agenda strategica di ricerca e innovazione dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» alla luce degli sviluppi scientifici che si verificano nel corso della sua attuazione e delle esigenze emergenti e delle emergenze in materia di assistenza sanitaria in collaborazione con i professionisti della salute e le associazioni di pazienti, nonché con il panel sull'innovazione ;

    Emendamento 359

    Proposta di regolamento

    Articolo 114 — comma 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    pubblicare informazioni sui progetti, tra cui i nominativi dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» e i contributi in natura soggetti a impegno per ciascun partecipante;

    (e)

    pubblicare in maniera tempestiva informazioni sui progetti, tra cui i nominativi dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» e i contributi in natura soggetti a impegno per ciascun partecipante;

    Emendamento 360

    Proposta di regolamento

    Articolo 114 — comma 1 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    organizzare attività regolari di comunicazione, tra le quali almeno un incontro annuale con gruppi di interesse e con i suoi portatori di interessi al fine di garantire apertura e trasparenza delle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute»;

    (f)

    organizzare attività regolari di comunicazione, tra le quali almeno un incontro annuale con gruppi di interesse e con i suoi portatori di interessi al fine di garantire inclusività, apertura e trasparenza delle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute»;

    Emendamento 361

    Proposta di regolamento

    Articolo 115 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    il comitato di coordinamento europeo dell'industria informatica radiologica, elettromedicale e sanitaria (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and healthcare IT Industry, COCIR), la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche, EuropaBio, MedTech Europe e VaccinesEurope, previa notifica delle loro rispettive decisioni di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» mediante una lettera di impegno;

    (b)

    il comitato di coordinamento europeo dell'industria informatica radiologica, elettromedicale e sanitaria (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and healthcare IT Industry, COCIR), la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche, EuropaBio, MedTech Europe e VaccinesEurope, previa notifica delle loro rispettive decisioni di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» mediante una lettera di impegno , lasciando impregiudicati i diritti dei membri, in particolare le PMI, quali stabiliti nel presente regolamento e in altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione ;

    Emendamento 362

    Proposta di regolamento

    Articolo 117 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   I costi sostenuti nel contesto di azioni indirette in paesi terzi diversi dai paesi associati a Orizzonte Europa sono giustificati e pertinenti per gli obiettivi di cui all'articolo 113. Tali costi non superano il 20 % dei contributi in natura ai costi operativi erogati dai membri diversi dall'Unione e dai partner contributori a livello del programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute. Costi superiori al 20 % rispetto ai contributi in natura per i costi operativi a livello di programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute non sono considerati come contributi in natura ai costi operativi.

    5.   I costi sostenuti nel contesto di azioni indirette in paesi terzi diversi dai paesi associati a Orizzonte Europa sono giustificati e pertinenti per gli obiettivi di cui all'articolo 113 e hanno esternalità positive sull'Unione . Tali costi non superano il 20 % dei contributi in natura ai costi operativi erogati dai membri diversi dall'Unione e dai partner contributori a livello del programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute. Costi superiori al 20 % rispetto ai contributi in natura per i costi operativi a livello di programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute non sono considerati come contributi in natura ai costi operativi.

    Emendamento 363

    Proposta di regolamento

    Articolo 118 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Se pertinenti, le proposte di progetto comprendono un piano per le loro relative attività aggiuntive. I costi associati a tali attività aggiuntive specifiche del progetto devono essere sostenuti tra la data di presentazione della proposta e fino a due anni dopo la data di fine dell'azione indiretta.

    2.   Se pertinenti, le proposte di progetto comprendono un piano che quantifichi le loro relative attività aggiuntive. I costi associati a tali attività aggiuntive specifiche del progetto devono essere sostenuti tra la data di presentazione della proposta e fino a tre anni dopo la data di fine dell'azione indiretta.

    Emendamento 364

    Proposta di regolamento

    Articolo 119 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    il comitato consultivo scientifico indipendente;

    Emendamento 365

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il panel sull'innovazione fornisce consulenza al consiglio di direzione su questioni relative alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» in applicazione dell'articolo 19 .

    1.    Sulla base dei pareri del comitato consultivo scientifico di cui all'articolo 19, il panel sull'innovazione può fornire ulteriore consulenza al consiglio di direzione su questioni relative alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» e su altre questioni strategiche .

    Emendamento 366

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il panel sull'innovazione è composto dai seguenti membri permanenti :

    2.   Il panel sull'innovazione è composto dai seguenti membri:

    Emendamento 367

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 2 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    due rappresentanti della comunità scientifica , nominati dal consiglio di direzione a seguito di un processo aperto di selezione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 4 ;

    (d)

    quattro rappresentanti della comunità scientifica;

    Emendamento 368

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    fino a sei membri permanenti, nominati dal consiglio di direzione a seguito di un processo aperto di selezione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 4, garantendo in particolare una rappresentazione adeguata dei portatori di interessi coinvolti nell'assistenza sanitaria, che rappresenti in particolare il settore pubblico, i pazienti e gli utenti finali in generale;

    (e)

    sei rappresentanti dei portatori di interessi coinvolti nell'assistenza sanitaria, che rappresentino in particolare il settore pubblico, i pazienti e gli utenti finali in generale , nominati dal consiglio di direzione a seguito di un processo aperto e trasparente di selezione in applicazione dell'articolo 19, paragrafi 2 e 4 ;

    Emendamento 369

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 3 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    I membri del panel che rappresentano i membri dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» possono nominare membri ad hoc, se del caso, per discutere temi specifici. Possono nominare congiuntamente un massimo di sei membri ad hoc per ciascuna riunione.

    I membri del panel sull'innovazione possono nominare membri ad hoc, se del caso, per discutere temi specifici. Possono nominare congiuntamente un massimo di sei membri ad hoc per ciascuna riunione.

    Emendamento 370

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 3 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    I membri del panel che rappresentano i membri dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» possono nominare membri ad hoc consensualmente per un periodo fisso. Comunicano le loro decisioni all'ufficio di programma e agli altri membri permanenti del panel.

    I membri del panel sull'innovazione possono nominare membri ad hoc, se del caso, per discutere temi specifici. Comunicano le loro decisioni all'ufficio di programma e agli altri membri permanenti del panel.

    Emendamento 371

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Il panel sull'innovazione è assistito da un comitato consultivo scientifico indipendente, in particolare per quanto riguarda la consulenza sulle priorità scientifiche, strategiche e tecnologiche connesse agli obiettivi dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute».

    Emendamento 372

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 4 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    priorità scientifiche;

    (a)

    priorità scientifiche , sulla base della consulenza fornita dal comitato consultivo scientifico indipendente ;

    Emendamento 373

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 4 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    la creazione di sinergie con altre attività di Orizzonte Europa, compresi altri partenariati europei, nonché altri programmi di finanziamento dell'Unione e programmi di finanziamento nazionali.

    (e)

    la creazione di sinergie con altre attività di Orizzonte Europa, compresi altri partenariati e missioni europei, in particolare l'impresa comune «Global Health EDCTP3», nonché altri programmi di finanziamento dell'Unione e programmi di finanziamento nazionali.

    Emendamento 374

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 4 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    la diffusione nella società e l'accessibilità, anche sul piano economico, dei risultati del progetto;

    Emendamento 375

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.    Il panel sull'innovazione è presieduto dal direttore esecutivo . In casi debitamente giustificati, il direttore esecutivo può nominare un funzionario di grado elevato dell'ufficio di programma dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» affinché presieda il panel sull'innovazione in sua vece.

    5.    I rappresentanti permanenti del panel sull'innovazione eleggono un presidente tra i membri del panel, conformemente all'articolo 19, paragrafo 5 . In casi debitamente giustificati, il presidente del panel sull'innovazione può eccezionalmente nominare un altro membro del panel sull'innovazione tra i rappresentanti della comunità scientifica affinché presieda il panel sull'innovazione in sua vece.

    Emendamento 376

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   Nel contesto della relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 8, i membri del panel che rappresentano i membri dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» adottano mozioni relative a questioni di cui al paragrafo 4 per consenso in seguito a discussioni con tutti i membri del panel presenti alla riunione. In assenza di consenso, il presidente riferisce la situazione al consiglio di direzione. Ciascun membro del panel può esprimere un parere dissenziente nella relazione.

    6.   Nel contesto della relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 8, i membri del panel sull'innovazione adottano mozioni relative a questioni di cui al paragrafo 4 per consenso in seguito a discussioni con tutti i membri del panel presenti alla riunione. In assenza di consenso, il presidente riferisce la situazione al consiglio di direzione. Ciascun membro del panel sull'innovazione può esprimere un parere dissenziente nella relazione.

    Emendamento 377

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   Il panel sull'innovazione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Esso può tenere riunioni straordinarie su richiesta di suoi membri che rappresentano la Commissione o di una maggioranza dei suoi membri che rappresentano membri diversi dall'Unione.

    7.   Il panel sull'innovazione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Esso può tenere riunioni straordinarie su richiesta di suoi membri che rappresentano la Commissione o di almeno un quarto dei suoi membri diversi dall'Unione.

    Emendamento 378

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.   I membri del panel sull'innovazione si scambiano tutte le informazioni pertinenti e discutono le loro idee prima delle riunioni in qualsiasi forma adeguata. Coordinano le loro attività con quelle di qualsiasi altro gruppo consultivo, se del caso.

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 379

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 8 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    8 bis.     I membri del panel sull'innovazione sono nominati in base alle loro competenze e conoscenze tecniche, al fine di assicurare che siano presentate all'impresa comune raccomandazioni basate sulle esigenze scientifiche e sanitarie.

    Emendamento 380

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 — paragrafo 8 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    8 ter.     Il gruppo di portatori di interessi organizza regolarmente consultazioni pubbliche aperte, anche sulle iniziative pianificate, promuove la collaborazione internazionale, incoraggia lo sfruttamento dei risultati della ricerca e dell'innovazione e favorisce la cooperazione e la creazione di sinergie con altre iniziative dell'Unione e globali.

    Emendamento 381

    Proposta di regolamento

    Articolo 122 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 122 bis

     

    Comitato consultivo scientifico indipendente

     

    Oltre a quelli di cui all'articolo 19, il comitato consultivo scientifico indipendente svolge anche i seguenti compiti:

     

    (a)

    fornire contributi in merito alle priorità scientifiche, strategiche, tecnologiche e relative all'innovazione che devono essere affrontate dall'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» come stabilito nell'agenda strategica di ricerca e innovazione e nei successivi programmi di lavoro o in qualsiasi altro documento equivalente, tenendo conto delle esigenze dei settori adiacenti;

     

    (b)

    fornire suggerimenti per consentire la realizzazione di sinergie concrete tra l'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» e i programmi, le politiche e i settori con cui si ritiene che le sinergie apportano un valore aggiunto;

     

    (c)

    fornire al consiglio di direzione consulenza in merito a strategie volte a promuovere l'eccellenza scientifica;

     

    (d)

    fornire contributi al panel sull'innovazione.

     

    Il comitato consultivo scientifico indipendente è composto da otto rappresentanti indipendenti nominati a seguito di un processo aperto di selezione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4. La composizione del comitato consultivo scientifico indipendente è equilibrata dal punto di vista del genere e geograficamente diversificata.

     

    Il comitato consultivo scientifico indipendente adotta il proprio regolamento interno.

    Emendamento 382

    Proposta di regolamento

    Articolo 123 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Ai fini del presente regolamento, un'esigenza di sanità pubblica non soddisfatta è definita come un'esigenza attualmente non affrontata dai sistemi di assistenza sanitaria per motivi di disponibilità o accessibilità, ad esempio qualora non vi siano metodi soddisfacenti di diagnosi, prevenzione o trattamento per una determinata condizione di salute o se l'accesso da parte delle persone all'assistenza sanitaria è limitata a causa del costo, della distanza dalle strutture sanitarie o dai tempi di attesa. Il concetto di assistenza incentrata sulle persone fa riferimento a un approccio all'assistenza che adotta consapevolmente la prospettiva delle singole persone, dei prestatori di assistenza, delle famiglie e della comunità e considera tali soggetti partecipanti nonché beneficiari di sistemi di assistenza sanitaria organizzati attorno alle loro esigenze e preferenze piuttosto che alle singole malattie.

    1.   Ai fini del presente regolamento, un'esigenza di sanità pubblica non soddisfatta è definita come un'esigenza sanitaria attualmente non affrontata dai sistemi di assistenza sanitaria per motivi di disponibilità o accessibilità , anche dal punto di vista economico, ad esempio qualora non vi siano metodi soddisfacenti, efficaci ed efficienti di diagnosi, prevenzione o trattamento per una determinata sfida di sanità pubblica, in termini di malattie sia trasmissibili che non trasmissibili, o per una determinata condizione di salute, o se l'accesso da parte delle persone all'assistenza sanitaria è limitata a causa del costo, compresi i pagamenti diretti a carico dei pazienti, della distanza dalle strutture sanitarie o dai tempi di attesa. La definizione di esigenza di sanità pubblica non soddisfatta tiene conto anche delle sfide elencate dalle recenti relazioni di fonti affidabili, come le agenzie e gli organismi europei e l'Organizzazione mondiale della sanità, prestando una particolare attenzione agli indicatori e all'elenco dei farmaci prioritari elaborato dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il concetto di assistenza incentrata sulle persone fa riferimento a un approccio all'assistenza che adotta consapevolmente la prospettiva delle singole persone, dei prestatori di assistenza, delle famiglie e della comunità e considera tali soggetti partecipanti nonché beneficiari di sistemi di assistenza sanitaria organizzati attorno alle loro esigenze e preferenze piuttosto che alle singole malattie.

    Emendamento 383

    Proposta di regolamento

    Articolo 123 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Le azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» possono comprendere studi clinici laddove il settore individuato o l'uso previsto rappresenti un'esigenza di sanità pubblica non soddisfatta, incidendo o minacciando di incidere significativamente sulla popolazione dell'Unione.

    2.   Le azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» possono comprendere studi clinici laddove il settore individuato o l'uso previsto rappresenti un'esigenza di sanità pubblica non soddisfatta, incidendo o minacciando di incidere sulla popolazione dell'Unione.

    Emendamento 384

    Proposta di regolamento

    Articolo 123 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» garantiscono che i prodotti e i servizi sviluppati basati in toto o in parte sui risultati di tali azioni indirette siano disponibili e accessibili al pubblico a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche .

    3.   I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» garantiscono che i prodotti e i servizi sviluppati basati in toto o in parte sui risultati di tali azioni indirette siano disponibili e accessibili , anche dal punto di vista economico, al pubblico a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica sin dall'inizio se si tratta di un'azione designata cui si applicano tali obblighi ulteriori di sfruttamento , e ciò è indicato negli inviti a presentare proposte o nei bandi di gara .

    Emendamento 385

    Proposta di regolamento

    Articolo 124 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    rafforzare l'autonomia tecnologica aperta dell'Unione in componenti e sistemi elettronici per sostenere le esigenze future delle industrie verticali e dell'economia in generale. L'obiettivo generale è contribuire a raddoppiare il valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030, in linea con il peso dell'Unione in termini di prodotti e servizi;

    (a)

    rafforzare l'autonomia e la resilienza tecnologica aperta dell'Unione in componenti e sistemi elettronici per sostenere le esigenze future delle industrie verticali e dell'economia in generale. L'obiettivo generale è contribuire a raddoppiare il valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030, in linea con il peso dell'Unione in termini di prodotti e servizi;

    Emendamento 386

    Proposta di regolamento

    Articolo 124 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    garantire che le tecnologie per componenti e sistemi affrontino le sfide sociali e ambientali dell'Europa. L'obiettivo è conseguire un allineamento con la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica e contribuire alla riduzione del consumo di energia del 32,5  % nel 2030 .

    (c)

    garantire che le tecnologie per componenti e sistemi affrontino le sfide sociali e ambientali dell'Europa , inclusa l'efficienza sotto il profilo delle risorse . L'obiettivo è conseguire un allineamento con la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica e circolarità, inclusi i principi della progettazione ecocompatibile .

    Emendamento 387

    Proposta di regolamento

    Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    stabilire capacità di progettazione e produzione in Europa per settori strategici di applicazione;

    (a)

    sostenere la ricerca e l'innovazione al fine di stabilire capacità di progettazione e produzione in Europa per settori strategici di applicazione;

    Emendamento 388

    Proposta di regolamento

    Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    avviare un portafoglio equilibrato di progetti di grandi e piccole dimensioni a sostegno di un trasferimento rapido delle tecnologie dalla ricerca all'ambiente industriale;

    (b)

    avviare un portafoglio equilibrato di progetti di grandi e piccole dimensioni a sostegno di un trasferimento rapido delle tecnologie dalla ricerca all'ambiente industriale , comprese le PMI ;

    Emendamento 389

    Proposta di regolamento

    Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    costruire un ecosistema dinamico a livello di Unione basato su catene di valore digitali con accesso semplificato per i nuovi arrivati;

    (c)

    costruire un ecosistema dinamico a livello di Unione basato su catene di valore digitali con accesso semplificato per i nuovi arrivati , tra cui le start-up e le PMI, nonché le organizzazioni della società civile ;

    Emendamento 390

    Proposta di regolamento

    Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti nella comunicazione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (marzo 2021), in particolare quelli relativi ai semiconduttori, agli specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e alla digitalizzazione dei modelli di business.

    Emendamento 391

    Proposta di regolamento

    Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    potenziare le tecnologie di componenti che garantiscono sicurezza, fiducia ed efficienza energetica per le infrastrutture e i settori critici in Europa;

    (d)

    potenziare le tecnologie di componenti che garantiscono sicurezza, fiducia , prestazioni migliori ed efficienza energetica per le infrastrutture e i settori critici in Europa;

    Emendamento 392

    Proposta di regolamento

    Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    stabilire coerenza tra l'agenda strategica di ricerca e innovazione e le politiche dell'Unione affinché le tecnologie di componenti e sistemi elettronici contribuiscano in maniera efficiente.

    (f)

    stabilire coerenza tra l'agenda strategica di ricerca e innovazione e le politiche dell'Unione affinché le tecnologie di componenti e sistemi elettronici contribuiscano in maniera efficiente , anche attraverso soluzioni open source .

    Emendamento 393

    Proposta di regolamento

    Articolo 126 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    i membri privati costituiti dalle seguenti associazioni di categoria e loro entità costitutive: l'associazione AENEAS di diritto francese, con sede legale a Parigi, Francia; l'associazione di categoria ARTEMIS (ARTEMISIA) di diritto neerlandese con sede legale a Eindhoven, Paesi Bassi; l'associazione EPoSS e.V. di diritto tedesco con sede legale a Berlino, Germania.

    (b)

    i membri privati costituiti dalle seguenti associazioni di categoria , in rappresentanza delle loro entità costitutive: l'associazione AENEAS di diritto francese, con sede legale a Parigi, Francia; l'associazione di categoria ARTEMIS (ARTEMISIA) di diritto neerlandese con sede legale a Eindhoven, Paesi Bassi; l'associazione EPoSS e.V. di diritto tedesco con sede legale a Berlino, Germania.

    Emendamento 394

    Proposta di regolamento

    Articolo 126 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (b bis)

    i membri associati da selezionare conformemente all'articolo 7.

    Emendamento 395

    Proposta di regolamento

    Articolo 128 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Nel corso del periodo di cui all'articolo 3, gli Stati partecipanti dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» effettuano un contributo complessivo pari ad almeno il medesimo importo del contributo dell'Unione ai costi operativi di cui all'articolo 127.

    1.   Nel corso del periodo di cui all'articolo 3, gli Stati partecipanti dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» effettuano un contributo complessivo commisurato all' importo del contributo dell'Unione ai costi operativi di cui all'articolo 127.

    Emendamento 396

    Proposta di regolamento

    Articolo 128 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, i membri privati concordano le modalità di ripartizione dei loro contributi collettivi sia ai costi operativi che ai costi amministrativi dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

    Emendamento 397

    Proposta di regolamento

    Articolo 128 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   I contributi di cui al paragrafo 1 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 4. I contributi di cui al paragrafo 2 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1 , compresi almeno 2 489 074 000 EUR di contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) . I contributi di cui al paragrafo 3 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).

    4.   I contributi di cui al paragrafo 1 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 4. I contributi di cui al paragrafo 2 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1. I contributi di cui al paragrafo 3 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).

    Emendamento 398

    Proposta di regolamento

    Articolo 128 — paragrafo 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     Ciascuno Stato partecipante ha il diritto di veto su tutte le questioni relative all'utilizzo dei propri contributi finanziari nazionali all'impresa comune, in funzione delle priorità strategiche e in casi debitamente motivati. La motivazione è resa disponibile al pubblico per garantire che il diritto di veto sia esercitato in modo trasparente, giustificato e proporzionato.

    Emendamento 399

    Proposta di regolamento

    Articolo 129

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 129

    soppresso

    Contributi degli Stati partecipanti

     

    1.     Ogni Stato partecipante affida all'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» l'attuazione dei suoi contributi ai partecipanti ad azioni indirette stabilite in tale Stato partecipante attraverso le convenzioni di sovvenzione concluse dall'impresa comune. Essi affidano inoltre all'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» il pagamento dei loro contributi ai partecipanti e precisano gli importi dedicati ad azioni indirette.

     

    2.     I beneficiari delle azioni indirette dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» firmano una convenzione di sovvenzione unica con l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». Le norme dettagliate della convenzione di sovvenzione, compreso il rispettivo quadro per i diritti di proprietà intellettuale, devono rispettare le norme di Orizzonte Europa.

     

    3.     Gli Stati partecipanti si impegnano al pagamento dell'importo totale dei loro contributi mediante accordi giuridicamente vincolanti tra le entità designate da ciascuno degli Stati partecipanti a tale scopo e l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». Tali accordi sono conclusi prima dell'adozione del programma di lavoro.

     

    4.     Il consiglio di direzione tiene debito conto degli accordi di cui al paragrafo 3 nell'adozione delle stime di spesa delle relative attività di ricerca e innovazione al fine di garantire il principio di equilibrio di bilancio dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

     

    5.     Il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione gli accordi di cui al paragrafo 3, a sostegno delle stime di spesa delle relative attività di ricerca e innovazione.

     

    6.     Altri accordi per la cooperazione tra gli Stati partecipanti e l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» e per gli impegni relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono stabiliti mediante accordi da concludere tra le entità designate da ciascuno degli Stati partecipanti a tale scopo e l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

     

    Emendamento 400

    Proposta di regolamento

    Articolo 130 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    investimenti privati destinati a industrializzare i risultati dei progetti dell'imprese comuni «Tecnologie digitali fondamentali» ed «ECSEL»;

    (a)

    investimenti destinati a industrializzare i risultati dei progetti dell'imprese comuni «Tecnologie digitali fondamentali» ed «ECSEL»;

    Emendamento 401

    Proposta di regolamento

    Articolo 130 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (b bis)

    progetti nell'ambito dell'IPCEI nel settore della microelettronica e del suo potenziale successore;

    Emendamento 402

    Proposta di regolamento

    Articolo 130 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    attività destinate a sviluppare l'ecosistema sostenendo la cooperazione di utenti e fornitori di tecnologia.

    (e)

    attività destinate a sviluppare l'ecosistema sostenendo la cooperazione di utenti e fornitori di tecnologia , tra cui progetti nell'ambito delle iniziative faro;

    Emendamento 403

    Proposta di regolamento

    Articolo 130 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    attività di comunicazione e divulgazione.

    Emendamento 404

    Proposta di regolamento

    Articolo 131 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    il comitato consultivo scientifico.

    Emendamento 405

    Proposta di regolamento

    Articolo 136 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Il presidente può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti di autorità regionali all'interno dell'Unione, rappresentanti di associazioni di PMI e rappresentanti di altri organi dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

    5.   Il presidente può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti di autorità regionali all'interno dell'Unione, rappresentanti di associazioni di PMI , organizzazioni della società civile e rappresentanti di altri organi dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

    Emendamento 406

    Proposta di regolamento

    Articolo 139 — paragrafo 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     Il comitato dei membri privati può invitare membri del mondo accademico e organizzazioni della società civile selezionati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori. Essi ricevono tutti i documenti pertinenti e possono partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto.

    Emendamento 407

    Proposta di regolamento

    Articolo 140 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    elabora e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» di cui all'articolo 4 e all'articolo 124, tenendo conto del contributo delle autorità pubbliche;

    (a)

    fornisce contributi nell'ambito di una consultazione pubblica aperta in vista dell'elaborazione e dell'aggiornamento regolari del progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» di cui all'articolo 4 e all'articolo 124, tenendo conto del contributo delle autorità pubbliche e del forum consultivo dei portatori di interessi ;

    Emendamento 408

    Proposta di regolamento

    Articolo 140 — comma 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    organizza un forum consultivo dei portatori di interessi, aperto a tutti i portatori di interessi pubblici e privati nel settore delle tecnologie digitali fondamentali, per informarli e suscitare reazioni sul progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e sul progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione per un determinato anno;

    (c)

    lasciando impregiudicato l'articolo 21, organizza un forum consultivo dei portatori di interessi, aperto a tutti i portatori di interessi pubblici e privati nel settore delle tecnologie digitali fondamentali, in particolare le associazioni e i rappresentanti di PMI e le organizzazioni della società civile, per informarli e suscitare contributi e reazioni sul progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e sul programma di lavoro per un determinato anno;

    Emendamento 409

    Proposta di regolamento

    Articolo 140 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 140 bis

    Comitato consultivo scientifico

    1.     L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» istituisce un comitato consultivo scientifico indipendente di cui agli articoli 19 e 131 al fine di ottenere la consulenza scientifica di esperti accademici indipendenti di alto livello.

    2.     Il comitato consultivo scientifico indipendente è composto da non più di 15 membri permanenti ed elegge il suo presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni.

    3.     Il comitato consultivo scientifico indipendente può fornire il proprio parere su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» o di propria iniziativa.

    4.     Il comitato consultivo scientifico indipendente collabora con i pertinenti organi consultivi istituiti nel quadro di Orizzonte Europa.

    Emendamento 410

    Proposta di regolamento

    Articolo 142 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    rafforzare e integrare la capacità di ricerca e innovazione dell'Unione nel settore della gestione del traffico aereo, rendendolo più resiliente e scalabile alle fluttuazioni del traffico, consentendo al contempo il funzionamento senza soluzione di continuità di tutti gli aeromobili;

    (a)

    rafforzare e integrare la capacità di ricerca e innovazione dell'Unione nel settore della gestione del traffico aereo, rendendolo più resiliente e scalabile alle fluttuazioni del traffico, consentendo al contempo il funzionamento senza soluzione di continuità di tutti gli aeromobili anche negli aeroporti con diverse condizioni di gestione del traffico aereo ;

    Emendamento 411

    Proposta di regolamento

    Articolo 142 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    rafforzare, attraverso l'innovazione, la competitività del trasporto aereo con e senza equipaggio e dei mercati dei servizi di gestione del traffico aereo al fine di sostenere la crescita nell'Unione;

    (b)

    rafforzare, attraverso l'innovazione, la competitività del trasporto aereo e dei mercati dei servizi di gestione del traffico aereo al fine di sostenere la crescita nell'Unione;

    Emendamento 412

    Proposta di regolamento

    Articolo 142 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    sviluppare e accelerare la diffusione di mercato di soluzioni innovative in maniera da istituire lo spazio aereo del cielo unico europeo come il cielo più efficiente e rispettoso dell'ambiente al mondo nel quale volare.

    (c)

    sviluppare e accelerare la diffusione di mercato di soluzioni innovative in maniera da istituire lo spazio aereo del cielo unico europeo come il cielo più sicuro e più efficiente e rispettoso dell'ambiente al mondo nel quale volare , contribuendo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico .

    Emendamento 413

    Proposta di regolamento

    Articolo 142 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    coordinare la definizione di priorità e la pianificazione degli sforzi di modernizzazione della gestione del traffico aereo dell'Unione, sulla base di un processo guidato dal consenso tra i portatori di interessi per la gestione del traffico aereo;

    (e)

    coordinare la definizione di priorità e la pianificazione degli sforzi di modernizzazione della gestione del traffico aereo dell'Unione, sulla base di un processo guidato dal consenso tra i portatori di interessi per la gestione del traffico aereo e concentrando l'attenzione, oltre che sul miglioramento dell'efficienza dei singoli voli, anche sul costante adeguamento delle capacità complessive sulla base del progresso tecnologico ;

    Emendamento 414

    Proposta di regolamento

    Articolo 144 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), rappresentata dalla sua Agenzia, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» mediante una lettera di impegno;

    (b)

    l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), rappresentata dalla sua Agenzia, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» mediante una lettera di impegno , lasciando impregiudicati i diritti degli altri membri, in particolare le PMI, quali stabiliti nel presente regolamento e in altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione ;

    Emendamento 415

    Proposta di regolamento

    Articolo 144 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    i membri fondatori elencati nell'allegato III del presente regolamento, previa notifica della loro decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» mediante una lettera di impegno;

    (c)

    i membri fondatori elencati nell'allegato III del presente regolamento, previa notifica della loro decisione di aderire all'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» mediante una lettera di impegno , basata su un giusto equilibrio tra i finanziamenti dell'Unione ricevuti e il contributo in natura impegnato; lasciando impregiudicati i diritti degli altri membri, in particolare le PMI, quali stabiliti nel presente regolamento e in altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione ;

    Emendamento 416

    Proposta di regolamento

    Articolo 146 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   I membri privati dell'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 500 000 000 EUR, di cui 25 000 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3.

    1.   I membri privati dell'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» effettuano o predispongono collettivamente per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 500 000 000 EUR, di cui 25 000 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3.

    Emendamento 417

    Proposta di regolamento

    Articolo 150 — paragrafo 2 — lettera g

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (g)

    un rappresentante delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

    (g)

    un rappresentante delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata, con conoscenze tecniche specifiche in materia ambientale e climatica, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo.

    Emendamento 418

    Proposta di regolamento

    Articolo 150 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (j bis)

    un rappresentante delle pertinenti organizzazioni della società civile;

    Emendamento 419

    Proposta di regolamento

    Articolo 152 — comma 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» svolge i seguenti compiti:

    Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» svolge i seguenti compiti , sotto la guida del consiglio di direzione :

    Emendamento 420

    Proposta di regolamento

    Articolo 153 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il comitato scientifico è composto da un massimo di 15 membri.

    2.   Il comitato scientifico è composto da un massimo di 15 membri , garantendo nel contempo la presenza di esperti in materia climatica e ambientale .

    Emendamento 421

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    promuovere la sovranità tecnologica dell'Europa nelle reti e nei servizi intelligenti futuri, rafforzando i punti di forza industriali attuali ed estendendo l'ambito di applicazione dalla connettività 5G alla catena più ampia del valore strategico, compresa la fornitura di servizi basati su cloud, nonché componenti e dispositivi;

    (a)

    promuovere la sicurezza informatica, la resilienza e la sovranità tecnologica dell'Europa nelle reti e nei servizi intelligenti futuri, rafforzando i punti di forza industriali attuali ed estendendo l'ambito di applicazione dalla connettività 5G alla catena più ampia del valore strategico, compresa la fornitura di servizi basati su cloud, nonché componenti e dispositivi;

    Emendamento 422

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    allineare le tabelle di marcia strategiche di una gamma più ampia di soggetti industriali, tra cui non soltanto l'industria delle telecomunicazioni, ma anche operatori nel settore dell'Internet delle cose, del cloud, così come di componenti e dispositivi;

    (b)

    allineare le tabelle di marcia strategiche di una gamma più ampia di soggetti industriali, tra cui non soltanto l'industria delle telecomunicazioni, ma anche operatori nel settore dell'Internet delle cose, del cloud, PMI e start-up nello stesso settore, così come di componenti e dispositivi;

    Emendamento 423

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    compiere progressi in relazione all'eccellenza tecnologica e scientifica europea per sostenere la leadership europea nel plasmare e padroneggiare i sistemi 6G entro il 2030;

    (c)

    compiere progressi in relazione all'eccellenza tecnologica e scientifica europea per sostenere la leadership europea nel plasmare e padroneggiare i sistemi 6G entro il 2030 , come pure altre nuove tecnologie di comunicazione pertinenti ;

    Emendamento 424

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    rafforzare la diffusione di infrastrutture digitali e l'adozione di soluzioni digitali nei mercati europei, in particolare assicurando un meccanismo di coordinamento strategico per il meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale (MCE2 Digitale), nonché sinergie all'interno di quest'ultimo, e con il programma Europa digitale (DEP) e InvestEU nel contesto dell'ambito di applicazione e della governance dell'impresa comune «Reti e servizi intelligenti»;

    (d)

    rafforzare la diffusione di infrastrutture digitali e l'adozione di prodotti e tecnologie digitali nei mercati europei, in particolare assicurando un meccanismo di coordinamento strategico per il meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale (MCE2 Digitale), nonché sinergie all'interno di quest'ultimo, e con il programma Europa digitale (DEP) e InvestEU nel contesto dell'ambito di applicazione e della governance dell'impresa comune «Reti e servizi intelligenti»;

    Emendamento 425

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    facilitare l'innovazione digitale, entro il 2030, soddisfacendo le esigenze del mercato europeo e le prescrizioni delle politiche pubbliche, comprese quelle più rigorose delle industrie verticali, così come i requisiti della società in settori quali la sicurezza, l'efficienza energetica e i campi elettromagnetici;

    (f)

    facilitare l'innovazione digitale, entro il 2030, soddisfacendo le esigenze del mercato europeo e le prescrizioni delle politiche pubbliche, comprese quelle più rigorose delle industrie verticali, così come i requisiti della società in settori quali la protezione, la sicurezza, l'efficienza energetica e i campi elettromagnetici;

    Emendamento 426

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (f bis)

    promuovere uno sviluppo equo, trasparente e aperto dei più elevati standard di innovazione in materia di 6G;

    Emendamento 427

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (g bis)

    contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione sulla bussola per il digitale 2030, in particolare quelli relativi alla connettività, ai servizi cloud e agli specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

    Emendamento 428

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera g ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (g ter)

    contribuire alla riduzione del divario di connettività che continua a colpire le aree periferiche europee come le isole, le regioni ultraperiferiche e le aree rurali e scarsamente popolate.

    Emendamento 429

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    facilitare lo sviluppo di tecnologie in grado di soddisfare requisiti avanzati di comunicazione, sostenendo l'eccellenza europea nelle tecnologie e nelle architetture per reti e servizi intelligenti così come la loro evoluzione verso il 6G, nonché posizioni europee forti in materia di norme, brevetti essenziali e l'identificazione di requisiti chiave, quali bande dello spettro necessarie per le future tecnologie avanzate delle reti intelligenti;

    (a)

    facilitare lo sviluppo di tecnologie in grado di soddisfare requisiti avanzati di comunicazione, sostenendo l'eccellenza europea nelle tecnologie e nelle architetture per reti e servizi intelligenti così come la loro evoluzione verso il 6G, come pure le nuove tecnologie di comunicazione pertinenti, nonché posizioni europee forti in materia di norme, brevetti essenziali e l'identificazione di requisiti chiave, quali bande dello spettro necessarie per le future tecnologie avanzate delle reti intelligenti;

    Emendamento 430

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    rafforzare il posizionamento dell'industria dell'Unione nella catena del valore globale delle reti e dei servizi intelligenti creando una massa critica di soggetti pubblici e privati, in particolare aumentando il contributo di operatori del settore del software e di Internet delle cose, sfruttando iniziative nazionali e sostenendo la nascita di nuovi operatori;

    (e)

    rafforzare il posizionamento dell'industria dell'Unione , in particolare le PMI , nella catena del valore globale delle reti e dei servizi intelligenti creando una massa critica di soggetti pubblici e privati, in particolare aumentando il contributo di operatori del settore del software e di Internet delle cose, sfruttando iniziative nazionali e sostenendo la nascita di nuovi operatori;

    Emendamento 431

    Proposta di regolamento

    Articolo 159 — paragrafo 2 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    sostenere l'allineamento con i requisiti in materia di etica e sicurezza, includendoli nelle agende strategiche di ricerca e innovazione e fornire contributi al processo legislativo dell'Unione, secondo quanto opportuno.

    (f)

    sostenere l'allineamento con i requisiti in materia di etica e sicurezza, in particolare la tutela della vita privata e la sicurezza per impostazione predefinita, includendoli nelle agende strategiche di ricerca e innovazione e fornire contributi al processo legislativo dell'Unione, secondo quanto opportuno.

    Emendamento 432

    Proposta di regolamento

    Articolo 160 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    contribuire ai programmi di lavoro di altri programmi dell'Unione, come il meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale, il programma Europa digitale e InvestEU che stanno attuando attività nel settore delle reti e dei servizi intelligenti;

    (a)

    contribuire , ove richiesto, ai programmi di lavoro di altri programmi dell'Unione, come il meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale, il programma Europa digitale e InvestEU che stanno attuando attività nel settore delle reti e dei servizi intelligenti;

    Emendamento 433

    Proposta di regolamento

    Articolo 160 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    coordinare i progetti pilota e le iniziative di diffusione dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi intelligenti, come i corridoi 5G paneuropei per la mobilità connessa e automatizzata nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale, in collaborazione con la Commissione e gli organismi di finanziamento competenti pertinenti;

    (b)

    facilitare i progetti pilota e le iniziative di diffusione dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi intelligenti, come i corridoi 5G paneuropei per la mobilità connessa e automatizzata nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale, in collaborazione con la Commissione e gli organismi di finanziamento competenti pertinenti;

    Emendamento 434

    Proposta di regolamento

    Articolo 160 — comma 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    sviluppare e coordinare le agende strategiche di diffusione per i corridoi 5G paneuropei per la mobilità connessa e automatizzata con il coinvolgimento dei portatori di interessi. Tali agende sono documenti di programmazione che coprono la durata del meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale definendo una visione comune per lo sviluppo di ecosistemi abilitati al 5G e i requisiti di rete e servizi sottostanti nonché individuando obiettivi e tabelle di marcia di diffusione, così come modelli potenziali di cooperazione.

    (d)

    sviluppare ed esprimere reazioni per le agende strategiche di diffusione per i corridoi 5G paneuropei per la mobilità connessa e automatizzata con il coinvolgimento dei portatori di interessi. Tali agende sono documenti indicativi di programmazione che coprono la durata del meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale definendo una visione comune per lo sviluppo di ecosistemi abilitati al 5G e i requisiti di rete e servizi sottostanti nonché individuando obiettivi e tabelle di marcia di diffusione, così come modelli potenziali di cooperazione.

    Emendamento 435

    Proposta di regolamento

    Articolo 161 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    la 5G Infrastructure Association, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» mediante una lettera d'impegno.

    (b)

    la 5G Infrastructure Association, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» mediante una lettera d'impegno , lasciando impregiudicati i diritti dei membri, in particolare le PMI, quali stabiliti nel presente regolamento e in altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione .

    Emendamento 436

    Proposta di regolamento

    Articolo 164 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    attività derivate di ricerca e sviluppo;

    (a)

    attività derivate di ricerca e sviluppo, anche sui software e le tecnologie open source ;

    Emendamento 437

    Proposta di regolamento

    Articolo 164 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    contributi alla standardizzazione;

    (b)

    contributi alla standardizzazione , anche per gli standard aperti ;

    Emendamento 438

    Proposta di regolamento

    Articolo 164 — comma 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    contributi ad attività della 5G Infrastructure Association e di qualsiasi altro gruppo o associazione di portatori di interessi nel settore dell'impresa comune «Reti e servizi intelligenti», non finanziati da una sovvenzione dell'Unione;

    (e)

    contributi ad attività di ricerca, sviluppo e diffusione della 5G Infrastructure Association e di qualsiasi altro gruppo o associazione di portatori di interessi nel settore dell'impresa comune «Reti e servizi intelligenti», non finanziati da una sovvenzione dell'Unione;

    Emendamento 439

    Proposta di regolamento

    Articolo 164 — comma 1 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    attività destinate a sviluppare l'ecosistema, compresa la creazione di cooperazione con soggetti verticali;

    (f)

    attività destinate a sviluppare l'ecosistema, compresa la creazione di tecnologie e reti aperte, interoperabili e cooperative, nonché la cooperazione con soggetti verticali;

    Emendamento 440

    Proposta di regolamento

    Articolo 164 — comma 1 — lettera g

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (g)

    attività di diffusione dei risultati a livello globale per ottenere consenso sulle tecnologie sostenute come preparazione di norme future;

    (g)

    attività di diffusione dei risultati a livello globale per ottenere consenso sulle tecnologie sostenute come preparazione di norme future , anche attraverso la catena del valore ;

    Emendamento 441

    Proposta di regolamento

    Articolo 165 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    il comitato consultivo scientifico.

    Emendamento 442

    Proposta di regolamento

    Articolo 168 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    adottare agende strategiche di diffusione e, se del caso, modificarle per tutta la durata del programma meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale;

    (a)

    adottare agende strategiche di diffusione dell'impresa comune e, se del caso, modificarle per tutta la durata del programma meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale;

    Emendamento 443

    Proposta di regolamento

    Articolo 168 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    garantire che la legislazione dell'Unione in materia di sicurezza informatica e gli orientamenti coordinati esistenti e futuri degli Stati membri siano presi in considerazione in tutte le attività dell'impresa comune «Reti e servizi intelligenti»;

    (b)

    garantire che la legislazione dell'Unione in materia di sicurezza informatica e gli orientamenti coordinati esistenti e futuri degli Stati membri siano correttamente attuati e presi in considerazione in tutte le attività dell'impresa comune «Reti e servizi intelligenti»;

    Emendamento 444

    Proposta di regolamento

    Articolo 168 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    promuovere sinergie e complementarità tra i settori digitale, dei trasporti e dell'energia del meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale attraverso l'individuazione di settori di intervento e il contributo ai programmi di lavoro, nonché sinergie e complementarità con gli altri programmi pertinenti dell'Unione.

    (c)

    promuovere sinergie e complementarità tra i settori digitale, dei trasporti e dell'energia del meccanismo per collegare l'Europa — settore digitale attraverso l'individuazione di settori di intervento e il possibile contributo ai programmi di lavoro, nonché sinergie e complementarità con gli altri programmi pertinenti dell'Unione.

    Emendamento 445

    Proposta di regolamento

    Articolo 169 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 169 bis

    Comitato consultivo scientifico

    1.     L'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» istituisce un comitato consultivo scientifico indipendente di cui agli articoli 19 e 165 al fine di ottenere la consulenza scientifica di esperti accademici indipendenti di alto livello.

    2.     Il comitato consultivo scientifico indipendente è composto da non più di 15 membri permanenti ed elegge il suo presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni.

    3.     Il comitato consultivo scientifico indipendente può fornire il proprio parere su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» o di propria iniziativa.

    Emendamento 446

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Le attività delle imprese comuni sono oggetto di monitoraggio continuo e di revisioni periodiche conformemente alle loro regole finanziarie, al fine di garantire un impatto e un'eccellenza scientifica massimi, nonché l'uso più efficiente delle risorse. Gli esiti del monitoraggio e delle revisioni periodiche alimentano il monitoraggio dei partenariati europei e le valutazioni delle imprese comuni nel quadro delle valutazioni di Orizzonte Europa.

    1.   Le attività delle imprese comuni sono oggetto di monitoraggio continuo e di revisioni periodiche conformemente alle loro regole finanziarie, al fine di garantire un impatto, un'eccellenza scientifica e un valore aggiunto sociale massimi, nonché l'uso più efficace ed efficiente delle risorse. Gli esiti del monitoraggio e delle revisioni periodiche alimentano il monitoraggio dei partenariati europei e le valutazioni delle imprese comuni nel quadro delle valutazioni di Orizzonte Europa. Tale monitoraggio e tali revisioni non determinano oneri amministrativi supplementari né per le imprese comuni né per i loro beneficiari.

    Emendamento 447

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 — paragrafo 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Le imprese comuni organizzano un monitoraggio continuo delle loro attività di gestione e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti dei progetti attuati in linea con l'[articolo 45] e [ l'allegato III] del regolamento Orizzonte Europa. Tale monitoraggio comprende:

    2.   Le imprese comuni organizzano un monitoraggio continuo della gestione e dell'attuazione delle attività e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti dei progetti attuati in linea con l'[articolo 45] e [ gli allegati III e V ] del regolamento Orizzonte Europa. Tale monitoraggio è comunicato tempestivamente al pubblico in modo conciso sul sito web di ciascuna impresa comune e comprende:

    Emendamento 448

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    informazioni sul livello di integrazione delle scienze sociali e delle discipline umanistiche, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, sui progressi relativi alla partecipazione dei paesi oggetto dell'ampliamento, sulla composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, sull'utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, sulle misure volte a facilitare i legami di collaborazione nella ricerca e innovazione europea, sull'uso del riesame della valutazione e sul livello dei reclami, sul livello di integrazione degli aspetti climatici e sulle relative spese, sulla partecipazione delle PMI, sulla partecipazione del settore privato, sulla partecipazione di genere alle azioni finanziate, sui comitati di valutazione, sugli organi e sui gruppi consultivi, sul tasso di cofinanziamento, sui finanziamenti complementari e cumulativi a titolo di altri fondi dell'Unione, sui tempi per la concessione della sovvenzione, sul livello della cooperazione internazionale, sulla partecipazione dei cittadini e della società civile;

    (b)

    informazioni sul livello di integrazione delle scienze sociali e delle discipline umanistiche, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, sui progressi relativi alla partecipazione dei paesi oggetto dell'ampliamento, sulla composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, sull'utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, sulle misure volte a facilitare i legami di collaborazione nella ricerca e innovazione europea, sull'uso del riesame della valutazione e sul livello dei reclami, sul livello di integrazione degli aspetti climatici e sulle relative spese, sulla partecipazione delle PMI, sulla partecipazione del settore privato, sull'integrazione della dimensione di genere nel contenuto delle azioni finanziate nonché sulla partecipazione di genere alle azioni finanziate, sui comitati di valutazione, sugli organi e sui gruppi consultivi, sul tasso di cofinanziamento, sui finanziamenti complementari e cumulativi a titolo di altri fondi dell'Unione, sui tempi per la concessione della sovvenzione, sul livello della cooperazione internazionale, sulla partecipazione dei cittadini e della società civile e sulle pratiche in materia di accesso aperto ;

    Emendamento 449

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    le misure per attrarre i nuovi arrivati e per ampliare le reti di collaborazione;

    Emendamento 450

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 — paragrafo 2 — lettera d ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d ter)

    gli effetti moltiplicatori quantitativi e qualitativi, in particolare il livello dei contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti, sia per quanto riguarda le attività operative che per quanto riguarda le attività aggiuntive.

    Emendamento 451

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Le valutazioni delle operazioni delle imprese comuni devono essere effettuate in maniera tempestiva per alimentare le valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa e il relativo processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione, di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa.

    3.   Le valutazioni delle operazioni delle imprese comuni devono essere effettuate in maniera tempestiva per alimentare le valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa e il relativo processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione, di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa. Tali valutazioni non determinano oneri amministrativi supplementari per le imprese comuni e per i loro beneficiari.

    Emendamento 452

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale di ciascuna impresa comune che alimenta le valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano in che modo ciascuna impresa comune adempie la propria missione e i propri obiettivi; esse riguardano tutte le attività dell'impresa comune e valutano il valore aggiunto, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, dell'impresa comune in questione, la pertinenza delle attività perseguite e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali missioni, poli tematici o programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello tanto europeo quanto nazionale e, se del caso, comprendono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici e tecnologici a lungo termine delle iniziative di cui all'articolo 174, paragrafi da 3 a 9. Le valutazioni includono anche, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché la pertinenza e la coerenza di ogni possibile rinnovo di ciascuna impresa comune date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute attraverso il programma quadro, in particolare le missioni o i partenariati europei. Le valutazioni tengono altresì debitamente conto del piano di soppressione graduale adottato dal consiglio di direzione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera y).

    4.   La Commissione effettua e pubblica una valutazione intermedia e una valutazione finale di ciascuna impresa comune che alimenta le valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano in che modo ciascuna impresa comune adempie la propria missione e i propri obiettivi; esse riguardano tutte le attività dell'impresa comune e valutano il valore aggiunto, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, dell'impresa comune in questione, la pertinenza delle attività perseguite per quanto riguarda le politiche e gli obiettivi generali dell'Unione, nonché il contributo alle esigenze e ai benefici della società, e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altri partenariati e altre parti di Orizzonte Europa, quali missioni, poli tematici o programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello tanto europeo quanto nazionale e, se del caso, comprendono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici e tecnologici a lungo termine delle iniziative di cui all'articolo 174, paragrafi da 3 a 9 , e all'allegato V del regolamento relativo a Orizzonte Europa . Le valutazioni includono anche, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché la pertinenza e la coerenza di ogni possibile rinnovo di ciascuna impresa comune date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute attraverso il programma quadro, in particolare le missioni o i partenariati europei. Le valutazioni tengono altresì debitamente conto del piano di soppressione graduale adottato dal consiglio di direzione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera y).

    Emendamento 453

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza strategica, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti da un'impresa comune nel conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all'attuazione delle attività e le migliori pratiche. Nell'effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'impresa comune in questione.

    6.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza strategica, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un invito a manifestare interesse aperto e trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti da un'impresa comune nel conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all'attuazione delle attività e le migliori pratiche. Nell'effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'impresa comune in questione e si adopera il più possibile per ridurre gli oneri amministrativi e garantire che il processo di valutazione sia semplice e pienamente trasparente. Qualsiasi valutazione nel settore si basa su un'analisi rigorosa delle opzioni strategiche dal punto di vista della governance, compresa in particolare la possibilità di predisporre adeguate garanzie per assicurare che tutti gli interessi pubblici siano debitamente rispettati in tutte le operazioni .

    Emendamento 454

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 — paragrafo 7 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    7 bis.     Le comunicazioni sono in linea con gli obblighi standard in materia di comunicazione di Orizzonte Europa. Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione nel contesto del processo di coordinamento strategico coinvolge anche gli Stati membri e i rappresentanti del partenariato in modo da garantire la sincronizzazione e il coordinamento delle attività di comunicazione e monitoraggio, anche per quanto riguarda la ripartizione dei compiti di rilevazione dei dati e di comunicazione.

    Emendamento 455

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 — paragrafo 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    9.   La Commissione comunica i risultati delle valutazioni delle imprese comuni, che includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa.

    9.   La Commissione rende pubblici e comunica i risultati delle valutazioni delle imprese comuni, che includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa.

    Emendamento 456

    Proposta di regolamento

    Articolo 171 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 171 bis

    Responsabilità dinanzi ai cittadini europei

    Fatti salvi i requisiti in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, le informazioni contenute nella relazione annuale di attività consolidata delle imprese comuni, nonché nella relazione a norma dell'articolo 171, sono messe a disposizione del pubblico online attraverso strumenti di facile utilizzo, tra cui infografiche e sistemi di monitoraggio delle spese.


    (10)  GU [….].

    (10)  GU [….].

    (1 bis)   GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

    (11)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (11)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (1 bis)   Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

    (1 bis)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (1 ter)   Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

    (2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (3)  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

    (4)  COM(2018)0673 final.

    (5)  COM(2020)0380 final.

    (6)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=IT.

    (7)  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

    (8)  COM(2020)0381 final.

    (3)  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

    (4)  COM(2018)0673 final.

    (5)  COM(2020)0380 final.

    (6)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=IT.

    (7)  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

    (8)  COM(2020)0381 final.

    (1 bis)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (1 bis)   Testi approvati, P9_TA(2021)0241.

    (22)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102

    (22)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102

    (23)  Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, Verso una strategia globale per l'Africa, JOIN(2020)0004 final, Bruxelles, 9.3.2020.

    (23)  Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, Verso una strategia globale per l'Africa, JOIN(2020)0004 final, Bruxelles, 9.3.2020.

    (9)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan.

    (10)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=IT.

    (11)  COM(2020)0102 final.

    (12)  COM(2020)0761 final.

    (13)  COM(2020)0103 final.

    (9)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan.

    (10)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=IT.

    (11)  COM(2020)0102 final.

    (12)  COM(2020)0761 final.

    (13)  COM(2020)0103 final.

    (14)  The Interim Evaluation of the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (2014-2016) operating under Horizon 2020 (ISBN 978-92-79-69299-4).

    (14)  The Interim Evaluation of the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (2014-2016) operating under Horizon 2020 (ISBN 978-92-79-69299-4).

    (30)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, COM(2020)0067 final.

    (30)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, COM(2020)0067 final.

    (31)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

    (31)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

    (32)  Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

    (33)  Decisione 2009/320/CE del Consiglio che approva il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo del progetto di ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR) (GU L 95 del 9.4.2009, pag. 41).

    (32)  Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

    (33)  Decisione 2009/320/CE del Consiglio che approva il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo del progetto di ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR) (GU L 95 del 9.4.2009, pag. 41).

    (47)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 final.

    (47)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 final.

    (48)  Regolamento (CE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

    (48)  Regolamento (CE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

    (51)  COM(2020)0562 final.

    (52)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 final.

    (51)  COM(2020)0562 final.

    (52)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 final.

    (53)  COM(2020)0301 final: Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra.

    (53)  COM(2020)0301 final: Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra.

    (1 bis)   Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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