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Document 52021AG0013(02)

    Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 13/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013

    GU C 167 del 4.5.2021, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 167/17


    Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 13/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013

    (2021/C 167/02)

    I.   INTRODUZIONE

    1.

    Il 30 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia (1) (di seguito «regolamento»).

    2.

    Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 18 ottobre 2018.

    3.

    L'esame della proposta ha avuto inizio nel luglio 2018 ed è stato portato a termine nel dicembre dello stesso anno. Il 19 dicembre 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha conferito un mandato negoziale parziale (2). Poiché il regolamento fa parte di un pacchetto di proposte connesse al quadro finanziario pluriennale (di seguito «QFP»), sono state lasciate da parte, in attesa di ulteriori progressi sul QFP, tutte le disposizioni con incidenze di bilancio o di natura orizzontale.

    4.

    Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione il 6 febbraio 2019. Il 20 febbraio e il 5 marzo 2019 sono stati organizzati due triloghi. Il 28 febbraio e il 4 marzo 2019, in seno al Consiglio, sono state organizzate due riunioni del gruppo ad hoc «Strumenti finanziari GAI» per informare gli Stati membri in merito ai progressi dei negoziati e ricevere i loro riscontri.

    5.

    Tali negoziati hanno consentito di raggiungere una comprensione comune con il Parlamento europeo sulle parti della proposta che non figuravano tra parentesi quadre, per le quali era stato conferito un mandato alla presidenza. L'esito di tali negoziati figura nel documento 7248/1/19. Il 13 marzo 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato la comprensione comune raggiunta con il Parlamento europeo.

    6.

    Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo ha confermato la comprensione comune con l'adozione della sua risoluzione legislativa (prima lettura).

    7.

    Il 16 novembre 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato l'accordo politico provvisorio raggiunto dai negoziatori sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il che gli ha permesso di adottare, il 2 dicembre 2020 (3), il mandato completo per i negoziati sul programma Giustizia.

    8.

    L'11 e il 18 dicembre 2020 si sono tenuti due triloghi, accompagnati da varie riunioni tecniche e sessioni di redazione.

    9.

    Il 18 dicembre 2020 è stato raggiunto un accordo politico provvisorio con il Parlamento europeo.

    10.

    Nel frattempo, il 17 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato formalmente i vari elementi del pacchetto QFP.

    11.

    Il 3 febbraio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha analizzato il testo di compromesso finale e ha espresso il proprio sostegno a quest'ultimo.

    12.

    Il 5 febbraio 2021 i presidenti della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo hanno inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) (di seguito «Coreper»), confermando l'accordo del Parlamento europeo sull'esito dei negoziati interistituzionali (previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni).

    13.

    Il 17 febbraio 2021 il Coreper ha raggiunto un accordo politico sul testo di compromesso.

    II.   OBIETTIVO

    14.

    La proposta di regolamento che istituisce il programma Giustizia mira a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sui valori dell'Unione, sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, in particolare facilitando l'accesso alla giustizia, e a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali. Insieme al programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, il nuovo programma farà parte di un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, che contribuirà a sostenere società aperte, democratiche, pluraliste e inclusive. Contribuirà inoltre a rendere i cittadini più autonomi attraverso la protezione e la promozione dei diritti e dei valori e mediante l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia.

    III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

    Comprensione comune

    15.

    La comprensione comune rispecchia ampiamente la proposta originaria della Commissione ed è in linea con il mandato parziale del Consiglio.

    16.

    Sono stati apportati i seguenti miglioramenti:

    a)

    inclusione, come potenziali beneficiari, degli operatori del diritto che lavorano con le organizzazioni della società civile (OSC);

    b)

    rafforzamento del ruolo delle OSC;

    c)

    rafforzamento della parità di genere (in particolare con l'aggiunta di un nuovo articolo specifico sull'integrazione della dimensione di genere) e della non discriminazione;

    d)

    ulteriore precisazione delle azioni da finanziare nell'ambito del programma Giustizia.

    Caratteristiche principali del compromesso finale

    17.

    Il testo finale, concordato dai due colegislatori, rappresenta un compromesso equilibrato. Durante i negoziati avviati nel 2020 tre punti sono stati oggetto di discussioni speciali:

    a)

    per quanto riguarda la governance del programma, è stato confermato il ricorso ad atti di esecuzione per l'adozione del programma di lavoro, in linea con la proposta originaria e con il mandato del Consiglio;

    b)

    rafforzamento delle clausole sullo Stato di diritto;

    c)

    per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, nel regolamento è stata introdotta un'assegnazione limitata in relazione ai finanziamenti da destinare agli obiettivi del regolamento. È stato inoltre previsto un margine di flessibilità, a sostegno di ciascuno degli obiettivi definiti dal regolamento, per sostenere, in via prioritaria, le azioni volte a promuovere lo Stato di diritto. La suddetta assegnazione limitata, anche se non prevista nella proposta originaria della Commissione, si basa su un'assegnazione analoga di fondi prevista dal regolamento che istituisce il programma Giustizia 2014-2020.

    IV.   CONCLUSIONE

    18.

    La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, che è stato confermato dalla summenzionata lettera del presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo e successivamente approvato dal Coreper il 17 febbraio 2021.

    (1)  Documento 9598/18.

    (2)  Documento 15377/18.

    (3)  Documento 13420/20.


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