Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AG0009(02)

    Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 9/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) e n. 652/2014

    ST/14281/1/20/REV1/ADD1

    GU C 151 del 28.4.2021, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 151/46


    Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 9/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) e n. 652/2014

    (2021/C 151/02)

    I.   INTRODUZIONE

    1.

    Il 7 giugno 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (1) («il programma»).

    2.

    Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 17 ottobre 2018 (2), mentre il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere nella plenaria del 5 dicembre 2018 (3).

    3.

    Nella sessione del 29 novembre 2018 il Consiglio «Competitività» ha adottato un orientamento generale parziale sulla proposta (4). L'orientamento generale parziale non ha incluso una serie di elementi, in particolare né le disposizioni aventi implicazioni di bilancio o carattere orizzontale, né le disposizioni relative a discussioni in corso in altri organi preparatori del Consiglio su altre proposte legislative. Tali elementi sono stati contrassegnati nel testo da parentesi quadre. La decisione di escludere detti elementi dall'ambito dei negoziati in quella fase era motivata dall'esigenza di compiere ulteriori progressi a livello orizzontale, anche riguardo agli orientamenti politici del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, prima che il Consiglio potesse definire la sua posizione su tali parti.

    4.

    A livello di Parlamento europeo, la relazione sulla proposta della Commissione è stata votata in sede di commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) il 22 gennaio 2019 e confermata nella plenaria del 12 febbraio 2019. In tale fase il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura (5) e ha trasmesso il fascicolo alla legislatura successiva. L'8 ottobre 2019 la commissione IMCO ha formalmente approvato il mandato per avviare negoziati interistituzionali sulla proposta.

    5.

    Il 23 ottobre e il 18 novembre 2019 si sono tenuti triloghi volti a raggiungere una comprensione comune sulle parti della proposta che non figuravano tra parentesi quadre. La presidenza ha partecipato ai triloghi avendo come mandato l'orientamento generale parziale adottato nel novembre 2018.

    6.

    Il 3 dicembre 2019 il Parlamento europeo ha informato il Consiglio della sua decisione di congelare temporaneamente i negoziati a livello politico. I negoziati sono ripresi nel secondo semestre del 2020 e il 28 ottobre 2020 si è tenuto un terzo trilogo.

    7.

    Il 18 novembre 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha conferito alla presidenza un mandato riveduto quale base per i negoziati in vista di un quarto trilogo il 25 novembre 2020 e di un quinto trilogo l'8 dicembre 2020.

    8.

    Durante il trilogo dell'8 dicembre 2020 i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio su un testo di compromesso. Nella riunione del 18 dicembre 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso finale in vista di un accordo (6).

    9.

    L'11 gennaio 2021 la commissione IMCO del Parlamento europeo ha approvato il testo di compromesso finale. Successivamente, il 15 gennaio 2021, la presidente della commissione IMCO ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti nella quale ha comunicato che, qualora il Consiglio trasmettesse formalmente al Parlamento europeo la sua posizione quale concordata durante i triloghi, raccomanderebbe alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.

    II.   OBIETTIVO

    10.

    Si propone di istituire il programma per il periodo del QFP 2021-2027, nel quadro delle proposte settoriali che integrano il pacchetto di proposte orizzontali sul QFP per tale periodo.

    11.

    L'obiettivo del programma è rafforzare la governance del mercato interno e consentire ai cittadini, ai consumatori, alle imprese e alle autorità pubbliche di sfruttare appieno i vantaggi dell'integrazione e dell'apertura dei mercati applicando il diritto dell'Unione, agevolando l'accesso ai mercati, stabilendo norme e promuovendo la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori, nonché sostenere la competitività delle imprese, segnatamente le microimprese e le piccole e medie imprese, e definisce un quadro di programmazione e finanziamento delle statistiche europee.

    12.

    Il programma riunisce attività finanziate durante il precedente QFP nell'ambito di sei programmi precedenti (programma statistico europeo; COSME; programma per la tutela dei consumatori; programma per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile; regolamento relativo alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; regolamento a sostegno del coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari), e prevede altresì alcune nuove iniziative.

    III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

    A.   Osservazioni generali

    13.

    Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo rapido in seconda lettura sulla base di una posizione del Consiglio in prima lettura che il Parlamento europeo possa approvare senza modifiche. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai colegislatori.

    B.   Osservazioni specifiche

    14.

    Nel corso dei negoziati svoltisi nel novembre e dicembre 2020 i colegislatori sono riusciti a raggiungere un compromesso sulle seguenti questioni in sospeso:

    Durata del programma: il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che il programma sia istituito per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 e che la sua durata sia allineata a quella del QFP.

    Assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione del programma: i colegislatori hanno convenuto che i costi totali del sostegno amministrativo e tecnico non superino il 5 % del valore della dotazione finanziaria complessiva disponibile per l'attuazione del programma.

    Beneficiari designati che rappresentano gli interessi dei consumatori a livello dell'Unione: si è convenuto di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in relazione alla rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell'Unione per modificare l'elenco dei soggetti che possono beneficiare di una sovvenzione nell'ambito del programma senza un invito a presentare proposte.

    Laboratori di riferimento nazionali in qualità di beneficiari designati e loro accreditamento: è stato raggiunto un accordo sulla possibilità che i laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante e i laboratori di riferimento nazionali per la salute degli animali ricevano, in qualità di beneficiari designati, le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma se le azioni di tali laboratori nazionali sostenute dal programma rappresentano un valore aggiunto dell'Unione e se sono disponibili a titolo del programma finanziamenti sufficienti per sostenere tali azioni. Sono previste condizioni comparabili per la determinazione dei beneficiari designati e per il loro accreditamento.

    Norme sul cofinanziamento nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi: il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato un tasso di cofinanziamento fisso del 50 %, eccezionalmente aumentato al 75 % e al 100 % a determinate condizioni. La Commissione potrà adottare un atto di esecuzione per fissare un tasso di cofinanziamento inferiore, se necessario per motivi di indisponibilità di bilancio, insufficiente attuazione del programma o della misura di emergenza, oppure graduale soppressione del cofinanziamento delle azioni contro le malattie animali o gli organismi nocivi per le piante.

    Atti delegati, atti di esecuzione e comitati: i colegislatori hanno convenuto che i programmi di lavoro siano adottati mediante atti di esecuzione intesi ad attuare le norme già stabilite nell'atto di base e, se del caso, conformemente alla pertinente legislazione settoriale. Le azioni di cui all'allegato II sono realizzate conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee. Per quanto riguarda gli atti delegati, è stato convenuto che il potere di adottare atti delegati sia conferito alla Commissione per un periodo di sette anni, tacitamente prorogato per periodi di identica durata a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga.

    Retroattività: è stato convenuto che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    IV.   CONCLUSIONE

    15.

    La posizione del Consiglio in prima lettura sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo con il contributo della Commissione. Tale compromesso è confermato dalla lettera inviata il 15 gennaio 2021 dalla presidente della commissione IMCO al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti.

    (1)  Doc. 9890/18 + ADD 1.

    (2)  Doc. 13680/18.

    (3)  Doc. 15555/18.

    (4)  Doc. 14257/1/18 REV 1.

    (5)  Doc. 6212/19.

    (6)  Doc. 14258/20.


    Top