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Document 52021AE1154

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione [COM(2020) 796 final — 2020-349 (COD)]

    EESC 2021/01154

    GU C 341 del 24.8.2021, p. 66–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 341/66


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione

    [COM(2020) 796 final — 2020-349 (COD)]

    (2021/C 341/10)

    Relatore:

    Philip VON BROCKDORFF

    Consultazione

    Commissione europea, 24.2.2021

    Base giuridica

    Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Occupazione, affari sociali e cittadinanza

    Adozione in sezione

    26.5.2021

    Adozione in sessione plenaria

    9.6.2021

    Sessione plenaria n.

    561

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    233/2/3

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare il mandato di Europol nella misura in cui questa accresce le garanzie in materia di protezione dei dati e le capacità di ricerca. La proposta contribuirà a potenziare la lotta contro la criminalità organizzata e le attività terroristiche, oltre ad approfondire la cooperazione operativa di polizia negli Stati membri dell’UE al fine di proteggere i cittadini.

    1.2.

    Il CESE accoglie altresì con favore la proposta di una cooperazione tra Europol e i paesi terzi, permettendo così all’Agenzia di collaborare con parti od operatori privati, in particolare per lo scambio di dati. Secondo il CESE, gli operatori privati dovrebbero disporre di un punto di contatto a livello dell’UE a cui poter riferire informazioni che potrebbero essere rilevanti per indagini penali. La proposta della Commissione colmerà questa lacuna.

    1.3.

    Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione anche perché punta ad aiutare le autorità preposte alla prevenzione ad individuare soluzioni innovative per contrastare la criminalità internazionale e tenere il passo con il panorama in evoluzione. La proposta svilupperà altresì le competenze e le capacità di ricerca di Europol e delle agenzie di contrasto nazionali.

    1.4.

    Il CESE sottolinea che il rafforzamento delle capacità di Europol dovrebbe significare tra l’altro dare priorità alle indagini transfrontaliere, specialmente in occasione di gravi attacchi contro gli informatori e i giornalisti investigativi che svolgono un ruolo fondamentale nel denunciare casi di corruzione, frode, cattiva gestione e altri atti illeciti nel settore pubblico e privato.

    1.5.

    Il CESE ritiene altresì che non ci siano timori per quanto riguarda la protezione della vita privata e il rispetto dei diritti fondamentali nel trattamento dei dati. Al contrario, una legislazione aggiornata e armonizzata consentirebbe un esame più efficace delle questioni legate alla protezione dei dati, assicurando nel contempo un equilibrio tra i requisiti di sicurezza dei singoli Stati membri e quelli dell’UE.

    1.6.

    Al momento attuale Europol non è in grado di mettere a disposizione delle autorità di contrasto degli Stati membri — in via diretta e in tempo reale — informazioni su attività criminali fornite da paesi terzi o da organizzazioni internazionali. Le modifiche proposte puntano pertanto a colmare questa lacuna in materia di sicurezza e a creare una nuova categoria di segnalazione ad uso esclusivo di Europol in determinate circostanze. Il CESE accoglie quindi favorevolmente la creazione di una nuova categoria di segnalazione a sostegno del sistema d’informazione Schengen (SIS).

    1.7.

    Il rafforzamento dei poteri e delle risorse a disposizione di Europol implica un impegno a favore dell’efficienza, in quanto l’accrescimento di scala permette di rendere più efficaci gli sforzi sotto il profilo dei costi. Il CESE reputa che la proposta di aumentare il bilancio di Europol rappresenti una risposta concreta nell’ottica di un’accresciuta protezione dei cittadini dell’UE e del rafforzamento della cooperazione tra Europol e le autorità di contrasto nazionali. Il CESE si attende tuttavia che tale aumento trovi riscontro nell’organico del personale operativo di Europol e in un potenziamento dell’efficacia organizzativa.

    1.8.

    Nel complesso, secondo il CESE le proposte di modifica costituiscono un passo nella giusta direzione, in quanto ampliano il ruolo di Europol a fronte di situazioni in evoluzione. Tuttavia, il lavoro di Europol dipenderà ancora in larga misura dalle attività e dalle azioni intraprese dagli Stati membri e dai dati raccolti dalle autorità di contrasto nazionali. Di conseguenza, e soprattutto in un contesto sempre più globalizzato, potrebbe essere pertinente chiedersi se non sia giunto il momento di consentire a Europol di agire di propria iniziativa.

    1.9.

    In questo contesto, il CESE ritiene altresì che possano rendersi necessarie, in futuro, misure più coraggiose per ampliare il mandato e il campo d’azione di Europol. Come riconosciuto nelle proposte di modifica, il modus operandi della criminalità organizzata è diventato più sofisticato, e le reti criminali più pericolose hanno una dimensione transnazionale sempre più marcata. Poiché la criminalità organizzata è in costante evoluzione, si dovrà adattare il mandato di Europol in modo da assegnargli un ruolo ancora più centrale nella sicurezza europea.

    1.10.

    Per questo motivo il CESE raccomanda che venga prima o poi condotto un riesame indipendente della funzione e dei compiti assegnati a Europol. Nel riesame si analizzerebbe inoltre in che modo le pratiche nazionali di contrasto e le procedure di raccolta dei dati abbiano un impatto sulle analisi fornite da Europol. Tale riesame terrebbe anche conto dei punti di vista della società civile, delle parti sociali e di altri portatori d’interesse.

    2.   Proposta della Commissione europea

    2.1.

    In risposta alle crescenti minacce per la sicurezza, soprattutto da parte di organizzazioni criminali, il 9 dicembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione.

    2.2.

    La proposta intende affrontare le seguenti questioni fondamentali:

    i)

    consentire a Europol di cooperare efficacemente con le parti private;

    ii)

    consentire a Europol di sostenere gli Stati membri grazie all’analisi di serie di dati ampie e complesse (megadati);

    iii)

    consentire a Europol di chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro di avviare, svolgere o coordinare un’indagine penale su un reato che leda un interesse comune oggetto di una politica dell’UE, a prescindere dalla dimensione transfrontaliera del reato in questione.

    2.3.

    La Commissione ravvisa inoltre la necessità di rafforzare la cooperazione tra Europol, la Procura europea (EPPO) e i paesi terzi. Saranno inoltre rafforzati il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione, il quadro per la protezione dei dati applicabile all’Agenzia e il suo controllo parlamentare.

    2.4.

    Per quanto riguarda la cooperazione rafforzata con le parti private, la proposta stabilisce norme che consentono a Europol di scambiare dati personali con le parti private (in modo tale che l’Agenzia possa ricevere da queste dati personali), di informarle in merito alle informazioni mancanti e di domandare agli Stati membri di chiedere ad altre parti private di condividere informazioni complementari.

    2.5.

    Le norme proposte introducono anche la possibilità, per Europol, di fungere da canale tecnico per gli scambi tra Stati membri e parti private. Al fine di migliorare la risposta alle crisi, un’altra serie di norme disciplina il sostegno agli Stati membri nella prevenzione della diffusione su larga scala di contenuti terroristici attraverso piattaforme online (riferiti a fatti in corso o recenti che ritraggono un danno alla vita o all’integrità fisica o che incitano a compiere un danno imminente alla vita o all’integrità fisica).

    2.6.

    Per poter trattare serie di dati ampie e complesse, la Commissione intende introdurre la possibilità di effettuare un’analisi preliminare dei dati personali, al solo scopo di determinare se tali dati corrispondano alle varie categorie di interessati e siano collegati a un reato.

    2.7.

    Per sostenere efficacemente le indagini penali negli Stati membri o da parte dell’EPPO, in alcuni casi Europol sarà in grado di trattare i dati acquisiti dalle autorità nazionali o dall’EPPO nell’ambito di indagini penali, conformemente alle norme e garanzie procedurali previste dal diritto penale nazionale applicabile. A tal fine, Europol avrà la possibilità di trattare (e, su richiesta, conservare) tutti i dati contenuti in un fascicolo d’indagine fornito da uno Stato membro o dall’EPPO fintantoché l’Agenzia sostiene questa indagine penale specifica.

    2.8.

    La Commissione propone inoltre di creare una nuova categoria di segnalazione nel quadro del sistema d’informazione Schengen (SIS). Questa proposta è motivata dal fatto che Europol non è in grado di mettere a disposizione delle autorità di contrasto degli Stati membri — in via diretta e in tempo reale — informazioni fornite da paesi terzi o da organizzazioni internazionali su persone sospettate o condannate per reati di terrorismo.

    2.9.

    Dal punto di vista del bilancio, la proposta prevede la necessità di una dotazione aggiuntiva di circa 180 milioni di EUR e di circa 160 posti supplementari per il periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale.

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    In tutti i suoi settori di attività, siano essi privati o pubblici, l’Europa deve far fronte a minacce alla sicurezza in continua evoluzione e di complessità crescente. La trasformazione digitale, le tecnologie avanzate e la facilità con cui i criminali possono condurre attività delittuose via internet hanno accelerato tali attività in Europa e nel mondo, con un aumento esponenziale dell’incidenza della criminalità informatica.

    3.2.

    Il terrorismo, da parte sua, resta una minaccia significativa per la libertà e lo stile di vita dell’UE e dei suoi cittadini. La crisi della COVID-19 ha aggravato tali minacce: le organizzazioni criminali approfittano infatti della situazione per adattare le loro modalità operative o sviluppare nuove attività criminali.

    3.3.

    Queste minacce alla sicurezza in costante evoluzione richiedono che le autorità di contrasto nazionali ricevano, nel loro lavoro, un effettivo sostegno a livello dell’UE. Le minacce si diffondono oltre frontiera, interessano in modo trasversale forme diverse di criminalità, e si manifestano sotto forma di gruppi organizzati, dediti a un’ampia gamma di attività delittuose.

    3.4.

    Alla luce di questi sviluppi, non basta agire a livello nazionale per fronteggiare queste sfide transnazionali per la sicurezza; le autorità di contrasto degli Stati membri hanno quindi fatto ricorso con sempre maggior frequenza al sostegno e alla competenza offerti da Europol, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

    3.5.

    Europol è il fulcro del sostegno UE agli Stati membri nella lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. L’Agenzia offre supporto e competenza alle autorità di contrasto nazionali nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, contro il terrorismo e contro le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione. Dall’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/794, l’importanza operativa dei compiti svolti da Europol è cambiata in misura sostanziale e il suo sostegno operativo ha continuato ad aumentare, tanto che l’Agenzia partecipa ormai a quasi tutte le grosse indagini antiterrorismo nell’UE.

    3.6.

    In un contesto caratterizzato da minacce alla sicurezza transfrontaliera sempre più complesse e in costante evoluzione, e considerando che il confine tra mondo fisico e mondo digitale diventa sempre più indistinto e che la minaccia del terrorismo in Europa rimane elevata, il rafforzamento delle capacità, delle abilità e degli strumenti a disposizione di Europol per sostenere efficacemente gli Stati membri nella lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo viene considerato una risposta opportuna e tempestiva.

    4.   Osservazioni particolari

    4.1.

    Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare il mandato di Europol, in quanto essa punta a migliorare le garanzie in materia di protezione dei dati e a rafforzare il ruolo di Europol nel campo della ricerca.

    4.2.

    Il CESE accoglie altresì con favore la proposta di una cooperazione operativa con i paesi terzi, che permette di collaborare con parti private, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di dati. Il CESE ritiene che la proposta che permette di collaborare con parti private non sia eccessiva, ma, al contrario, assolutamente necessaria alla luce della costante evoluzione della criminalità internazionale che si avvale di internet e dispositivi mobili. Le organizzazioni criminali utilizzano sempre più di frequente i servizi transfrontalieri offerti da parti private per comunicare e per commettere attività illecite. Tuttavia, gli operatori privati non dispongono attualmente di un punto di contatto a livello dell’UE a cui poter riferire informazioni che potrebbero essere rilevanti per indagini penali. La proposta in esame mira a colmare tale lacuna. In effetti, la modifica legislativa consentirebbe a Europol di fungere da punto di contatto e di esaminare, in modo centralizzato, il reato o il caso su cui indagano uno o più Stati membri. Tale disposizione consente di avviare la necessaria cooperazione tra Europol e parti private.

    4.3.

    In base alla proposta di modifica, Europol dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare gli Stati membri a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale, di cui beneficerebbero le autorità di contrasto nazionali in tutta l’UE. L’individuazione di soluzioni innovative costituisce un elemento importante della lotta alla criminalità internazionale per garantire che le autorità preposte alla prevenzione tengano il passo con il panorama in evoluzione. Ciò può avvenire solo tramite una ricerca coordinata. Il CESE sostiene pertanto il ruolo proattivo di Europol nel fornire un sostegno centralizzato alle autorità di contrasto negli Stati membri per i) l’individuazione delle innovazioni e ii) lo sviluppo delle competenze e abilità di tali autorità, utilizzando tecnologie e innovazioni messe a punto all’interno della stessa UE, anziché ricorrere a soluzioni in materia di sicurezza provenienti da paesi terzi.

    4.4.

    Per quanto riguarda la protezione dei dati delle persone fisiche, le modifiche proposte mirano a garantire in modo efficace il pieno rispetto della vita privata e dei diritti fondamentali nel trattamento di diversi tipi di dati. Il CESE ritiene inoltre che il trattamento dei dati personali sia già disciplinato in modo molto rigoroso e che, pertanto, non vi siano problemi da segnalare. Al contrario, una legislazione aggiornata e armonizzata consentirebbe un esame più efficace delle questioni legate alla protezione dei dati, assicurando nel contempo un equilibrio tra i requisiti di sicurezza dei singoli Stati membri e quelli dell’UE nel suo insieme.

    4.5.

    Il CESE osserva inoltre che, al momento attuale, Europol non è in grado di mettere a disposizione delle autorità di contrasto degli Stati membri — in via diretta e in tempo reale — informazioni fornite da paesi terzi o da organizzazioni internazionali su persone sospettate o condannate per reati di terrorismo. La proposta della Commissione punta pertanto a colmare tale lacuna in materia di sicurezza. Il CESE accoglie quindi con favore tale proposta, al pari dell’introduzione di una nuova categoria di segnalazione ad uso esclusivo di Europol in casi e circostanze specifici e ben definiti.

    4.6.

    Secondo il CESE, tuttavia, in futuro la Commissione potrebbe essere costretta ad adottare misure ancora più coraggiose per ampliare il mandato e il campo d’azione di Europol. Come riconosciuto nelle proposte di modifica, la criminalità si è evoluta, e le reti criminali più pericolose hanno una dimensione transnazionale sempre più marcata. Ecco perché la cooperazione e la collaborazione tra i paesi europei e le forze di polizia sono importanti. Nel corso del tempo, sarà indispensabile adattare il mandato di Europol in modo da assegnargli un ruolo ancora più centrale nella sicurezza europea.

    4.7.

    Il CESE sottolinea che il rafforzamento delle capacità di Europol dovrebbe significare tra l’altro dare priorità alle indagini transfrontaliere, specialmente in occasione di gravi attacchi contro gli informatori e i giornalisti investigativi che svolgono un ruolo fondamentale nel denunciare casi di corruzione, frode, cattiva gestione e altri atti illeciti nel settore pubblico e privato. Tale richiesta è in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del luglio 2020, che fa riferimento al rafforzamento della capacità di Europol per chiedere l’avvio di indagini transfrontaliere nel caso di gravi attacchi contro gli informatori e i giornalisti investigativi (1).

    4.8.

    Il CESE ritiene che il rafforzamento dei poteri di Europol comporti necessariamente un impegno a favore dell’efficienza, in quanto l’accrescimento di scala permette di rendere più efficaci gli sforzi sotto il profilo dei costi. Perché la società europea si senta protetta e lo sia realmente, è necessario rafforzare ulteriormente il mandato di Europol e aumentarne le risorse in misura maggiore.

    4.9.

    Un ulteriore rafforzamento del mandato di Europol significa per il CESE rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le autorità di contrasto nazionali ed Europol, il quale si affermerebbe come centro per le analisi e l’innovazione. A questo proposito, la legislazione proposta viene vista come un passo nella giusta direzione. In tal senso risulta fondamentale il coordinamento tra Europol e gli Stati membri, e le proposte di modifica forniscono una base solida ai fini di un coordinamento rafforzato.

    4.10.

    L’attività criminale non si ferma tuttavia alle frontiere e, in un contesto sempre più globalizzato, il CESE si chiede se non sia giunto il momento di consentire a Europol di agire di propria iniziativa. Europol dovrebbe avere il diritto di avviare indagini e di condurre attività di contrasto proattive negli Stati membri? Attualmente ciò non è consentito, ma l’evoluzione dell’attività criminale può richiedere un dibattito sulla necessità o meno per Europol di avviare indagini penali su più ampia scala.

    4.11.

    Come già affermato, le proposte di modifica sono un passo nella giusta direzione in quanto ampliano il ruolo di Europol di fronte a situazioni in evoluzione, ma il lavoro di Europol dipenderà ancora in larga misura dalle attività e dalle azioni intraprese dagli Stati membri e dai dati raccolti dalle autorità di contrasto nazionali. Il CESE ritiene pertanto che un riesame indipendente dell’efficacia di Europol nello svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività (che in larga misura dipende anche dall’efficacia delle autorità di contrasto nazionali) risulterebbe estremamente opportuno. Nel riesame, eventualmente condotto da un gruppo ristretto di magistrati e di funzionari di polizia di alto grado ormai in pensione, si analizzerebbe inoltre in che modo le pratiche di contrasto e la raccolta di dati a livello nazionale incidano sulle analisi e sulle valutazioni prodotte da Europol e, viceversa, in che modo ciò influisca sull’attività di contrasto condotta a livello nazionale. Tale riesame dovrebbe anche tener conto dei punti di vista della società civile, delle parti sociali e di altri portatori d’interesse, in particolare i gruppi e le persone la cui vita potrebbe risentire in modo ingiusto o ingiustificato delle attività di contrasto.

    Bruxelles, 9 giugno 2021

    La presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo [2020/2686(RSP)].


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