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Document 52020XC0908(06)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 298/11

PUB/2020/555

GU C 298 del 8.9.2020, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/23


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 298/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

"Eisenberg"

Numero di riferimento: PDO-AT-A0215-AM01

Data della comunicazione: 21.2.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.

A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Eisenberg

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

La denominazione di origine "Eisenberg" può essere utilizzata soltanto per vini della varietà Blaufränkisch con spiccate caratteristiche varietali fruttate, minerali e speziate. Ulteriori caratteristiche organolettiche figurano nel disciplinare di produzione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Restrizioni applicabili all'elaborazione

Per la denominazione di origine "Eisenberg" sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L'eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l'Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell'eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.

Le pratiche enologiche specifiche (incluso l'arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.

b.   Rese massime

10 000 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La denominazione di origine "Eisenberg" comprende i distretti di Oberwart, Güssing e Jennersdorf nel Burgenland.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Blaufränkisch - Frankovka

8.   Descrizione del legame/dei legami

Nella regione collinare dell'Eisenberg il sottosuolo è costituito da argilla ferrosa pesante e basalto. La struttura produttiva nella regione viticola dell'Eisenberg è caratterizzata da aziende a conduzione familiare che elaborano prevalentemente uve di produzione propria e che spesso praticano anche la vendita diretta in azienda. Esiste un legame forte tra il turismo fiorente e il settore vitivinicolo.

Le viti sono allevate quasi esclusivamente con forme a controspalliera. Il vino deve presentare le seguenti caratteristiche tipiche: fruttato, minerale, speziato con note di legno assenti o appena percettibili. I vini con la specificazione aggiuntiva "Reserve" devono essere fruttati, minerali, speziati e robusti. I suoli di argilla ferrosa pesante e di basalto conferiscono ai vini notevole finezza e mineralità. Nella zona predomina il clima pannonico che consente la produzione di vini robusti e speziati.

La struttura prevalentemente a conduzione familiare delle aziende consente il passaggio di generazione in generazione dello stile di vinificazione tradizionale, contribuendo così al carattere deciso dei vini "Eisenberg".

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

secondo la legge austriaca un vino della denominazione di origine "Eisenberg" può essere immesso in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l'ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine "Eisenberg". Chiunque intenda presentare domanda di attribuzione del contrassegno numerato dello Stato deve comunicarlo per iscritto ogni anno al comitato vinicolo regionale del Burgenland. Per quanto riguarda l'attribuzione del contrassegno numerato dello Stato, il vino corrisponde ai parametri sensoriali se almeno cinque dei sei assaggiatori convengono che possa essere messo in commercio con la denominazione "Eisenberg DAC". Se la denominazione "Eisenberg DAC" viene rifiutata perché il risultato è di 4:2, i campioni dovranno essere sottoposti al giudizio di un'altra commissione. Visto l'aumento dei costi connesso a questa procedura, il richiedente deve corrispondere un importo in conformità alle tariffe fissate nell'ordinanza sulle tariffe per l'attribuzione del contrassegno numerato dello Stato. La degustazione da parte della commissione nel contesto dell'iter per l'attribuzione del contrassegno numerato dello Stato deve avvenire esclusivamente presso l'Ufficio federale per la viticoltura di Eisenstadt. Tutti gli assaggiatori della commissione ufficiale devono essere stati formati alla valutazione del profilo gustativo tipico dell'"Eisenberg DAC" dal comitato vinicolo regionale del Burgenland.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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