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Document 52020PC0835

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativa alla posizione da assumere a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole

    COM/2020/835 final/2

    Bruxelles, 27.1.2021

    COM(2020) 835 final/2

    COM(2020) 835 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativa alla posizione da assumere a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La Commissione propone che il Consiglio approvi la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'"accordo di recesso") in merito a una decisione del comitato misto riguardante l'esenzione delle sovvenzioni agricole, comprese le misure di sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato rese applicabili al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso (il "protocollo"), prevista all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato 6 del protocollo, la presente decisione dovrebbe determinare almeno i) il livello massimo annuo complessivo del sostegno e ii) la percentuale minima di compatibilità con le disposizioni dell'OMC (scatola verde) prevista all'articolo 10 del protocollo.

    2.Contesto della proposta

    L'articolo 10 del protocollo assoggetta le misure del Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell'Irlanda del Nord all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato elencate nell'allegato 5 del protocollo se le misure incidono su tali scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione. Allo stesso tempo prevede un'esenzione dall'applicazione del diritto dell'Unione fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno, purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

    Il comitato misto determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima, tenendo conto delle informazioni più recenti disponibili, conformemente all'allegato 6 del protocollo.

    Nel determinare il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato per il settore agricolo, il protocollo prevede che si tenga conto, tra l'altro, dell'impostazione del futuro regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito e della media annua del totale delle spese sostenute nell'Irlanda del Nord in virtù della politica agricola comune nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020.

    Nel determinare la percentuale iniziale minima applicabile al livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato al settore agricolo, il protocollo prevede che si tenga conto, tra l'altro, dell'impostazione del regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito e della percentuale alla quale la spesa complessiva sostenuta dall'Unione in virtù della politica agricola comune soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, in base a quanto notificato per il periodo in questione.

    3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    Determinazione del livello massimo annuo complessivo del sostegno e della percentuale minima che soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

    Il livello massimo annuo complessivo del sostegno è determinato sulla base delle dotazioni di spesa relative al primo e al secondo pilastro della politica agricola comune (PAC).

    Per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA), il livello pertinente di spesa è stato calcolato sulla base di due elementi principali: le dotazioni di spesa del Regno Unito per i pagamenti diretti e le spese relative alle misure di sostegno del mercato, sulla base delle dichiarazioni annuali di liquidazione dei conti per gli esercizi finanziari 2014-19. Queste ultime comprendono le spese sostenute nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) dall'organismo pagatore del Regno Unito per l'Irlanda del Nord. In assenza di dati contabili già liquidati per l'esercizio finanziario 2020, l'importo medio annuo è stato calcolato prendendo in considerazione il periodo 2014-2019, quindi dividendo l'importo totale complessivo per sei (6 anni).

    Per il secondo pilastro (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR), l'importo considerato si basa sulla dotazione media su 7 anni del programma di sviluppo rurale approvato (compresi i finanziamenti nazionali integrativi e i finanziamenti supplementari che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

    In un anno caratterizzato da una crisi grave e imprevista, il livello massimo annuo complessivo del sostegno dovrebbe aumentare.

    Il livello massimo del sostegno esentato per la pesca discende anche dalla spesa media nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (2014 – 2020) ed è fissato come livello massimo di sostegno per un periodo quinquennale, con un limite annuale.

    Al fine di garantire che l'esenzione quantitativa di un determinato livello di sostegno dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non pregiudichi qualitativamente i requisiti sostanziali per il sostegno al settore della pesca stabiliti nel diritto dell'Unione, la decisione congiunta rispecchia i criteri di ammissibilità per quanto riguarda il tipo di operazioni sostenute come previsto nel diritto dell'Unione escludendo talune operazioni dal finanziamento a valere sull'importo esentato.

    La percentuale minima del sostegno esentato che deve soddisfare le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC si basa sul tasso medio del sostegno conforme dell'UE. Il tasso è stato calcolato sulla base delle notifiche di sostegno interno dell'UE all'OMC per gli esercizi finanziari dell'UE dal 2014 al 2018, gli ultimi anni dell'attuale quadro finanziario pluriennale per i quali sono disponibili notifiche (media quinquennale).

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    La decisione che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti a norma dell'articolo 166 dell'accordo.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    La decisione sulle "sovvenzioni agricole" stabilisce le condizioni per l'attuazione dell'accordo di recesso, che è stato concluso sulla base dell'articolo 50. Poiché il protocollo sull'Irlanda del Nord è un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, la base giuridica è anche l'articolo 207 TFUE.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50 TFUE e l'articolo 207 TFUE.

    4.3.Conclusione

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50 e dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    Poiché la decisione del comitato misto attua determinate disposizioni dell'accordo di recesso, è opportuno pubblicarla nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativa alla posizione da assumere a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio 1 del 30 gennaio 2020 l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

    (2)L'articolo 166 dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall'accordo. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso (il "protocollo") costituisce parte integrante di tale accordo.

    (3)L'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord assoggetta le misure adottate dal Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli, compreso il sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nell'Irlanda del Nord all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato elencate nell'allegato 5 del protocollo, se le misure incidono su tali scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione. Allo stesso tempo l'articolo 10, paragrafo 2, prevede l'esenzione dall'applicazione del diritto dell'Unione fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno, purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

    (4)Il livello massimo annuo complessivo del sostegno e la percentuale minima dovrebbero essere determinati tenendo conto delle considerazioni di cui all'allegato 6 del protocollo.

    (5)Ai fini del calcolo del livello massimo annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura è stato tenuto conto delle spese medie sostenute e previste in Irlanda del Nord per la politica agricola comune (PAC) nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

    (6)Ai fini della fissazione della percentuale minima è stato tenuto conto del tasso medio di sostegno dell'UE che soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, come indicato nelle notifiche di sostegno totale dell'UE all'OMC degli ultimi cinque anni, periodo per il quale sono state effettuate notifiche all'OMC nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

    (7)Il livello massimo annuo complessivo del sostegno dovrebbe pertanto essere fissato a 429 milioni di EUR per le sovvenzioni nel settore agricolo.

    (8)Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il livello massimo del sostegno, che discende dalla spesa media nell'ambito del quadro finanziario pluriennale europeo (2014-2020), dovrebbe essere fissato a 19,5 milioni di EUR su un periodo quinquennale, con un limite di 4,5 milioni di EUR in ogni dato anno.

    (9)Al fine di evitare che il sostegno esentato sia utilizzato per finanziare operazioni altrimenti non ammissibili al sostegno nel settore della pesca, la decisione del comitato misto dovrebbe rispecchiare l'inammissibilità di determinate operazioni come previsto dal diritto dell'Unione.

    (10)È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo di recesso in merito a una decisione da adottare a norma dell'articolo 10 del protocollo è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.
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    Bruxelles, 27.1.2021

    COM(2020) 835 final/2

    COM(2020) 835 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativa alla posizione dell'Unione concernente il progetto di decisione del comitato misto riguardante


    le sovvenzioni agricole









    PROGETTO DI DECISIONE N. [.../2020] DEL COMITATO MISTO UNIONE EUROPEA - REGNO UNITO

    del […] 2020

    che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

    IL COMITATO MISTO,

    visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e il relativo allegato 6,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura

    1. Il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura è fissato a 382,2 milioni di GBP 1 .

    2. Il Regno Unito può aumentare il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1, a concorrenza di un importo aggiuntivo di 25,03 milioni di GBP in un dato anno, in misura pari alla quota dell'ammontare del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato che non è stata spesa nell'anno civile precedente.    

    3. Il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1 è aumentato di un importo pari a 6,8 milioni di GBP per un dato anno:

    a) se nel corso di tale anno l'Unione europea ha adottato misure, riguardanti la Repubblica d'Irlanda, a norma della parte II, titolo I, capo I, o degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 2 ; oppure

    b) per i seguenti motivi:

    i) una malattia degli animali,

    ii) un evento o una circostanza che causa o minaccia di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare,

    iii) una situazione di grave turbativa del mercato direttamente imputabile a una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie, oppure

    iv) una calamità naturale che colpisce il territorio dell'Irlanda del Nord e non interessa in uguale misura l'intera isola d'Irlanda.

    La lettera b) si applica solo se il Regno Unito ha informato l'Unione europea almeno 10 giorni prima di avvalersi del livello annuo complessivo maggiorato di sostegno.

    Articolo 2

    Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura

    1. Il livello massimo iniziale complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura è fissato a 16,93 milioni di GBP durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente decisione nonché in ogni periodo successivo di cinque anni. Tuttavia, in un dato anno il livello annuo complessivo del sostegno esentato per tali prodotti non deve superare i 4,01 milioni di GBP.

    2. Le seguenti operazioni non sono ammissibili al finanziamento a valere sugli importi di cui al paragrafo 1:

    (a)gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce;

    (b)la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;

    (c)l'arresto definitivo delle attività di pesca;

    (d)l'arresto temporaneo delle attività di pesca, salvo se collegato a una delle seguenti circostanze:

    i. misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per un periodo massimo di sei mesi, al fine di attenuare una grave minaccia per le risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino;

    ii. il mancato rinnovo di un accordo internazionale di pesca o dei relativi protocolli;

    iii. un piano di gestione della pesca pubblicato a norma della legislazione del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, che delinea le strategie volte a ricostituire livelli sostenibili di uno o più stock ittici, o a mantenere tali stock a livelli sostenibili;

    iv. misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in risposta a un'emergenza per la salute pubblica o ad altra emergenza che incida gravemente sui settori della pesca o dell'acquacoltura;

    (e)la pesca esplorativa;

    (f)il trasferimento di proprietà di un'impresa; e

    (g)il ripopolamento diretto, salvo se previsto da misure delle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, volte alla conservazione degli stock ittici o dell'ecosistema marino, o nel caso di ripopolamento sperimentale.

    Le eccezioni di cui alla lettera d) sono subordinate all'effettiva sospensione delle attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato e alla concessione del finanziamento per un periodo massimo di sei mesi per peschereccio.

    Articolo 3

    Percentuale minima

    La percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo è fissata all'83 % e si applica all'ammontare del livello annuo complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 1.

    Articolo 4

    Riesame

    Il comitato misto riesamina periodicamente la presente decisione e la sua attuazione.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

    Fatto a ...,

    Per il comitato misto

    I copresidenti

    (1)    Per esprimere in EUR tutti i calcoli e quantitativi indicati in GBP nella presente decisione deve essere utilizzato il tasso di cambio applicato per i pagamenti diretti del 2019 (€1 = £0,89092).
    (2)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
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