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Document 52020PC0774

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione a votare a favore dell'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti

    COM/2020/774 final

    Bruxelles, 25.11.2020

    COM(2020) 774 final

    2020/0343(COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Commissione a votare a favore dell'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, è azionista del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) sin dalla sua istituzione e ne detiene, attualmente, il 29,7 % delle azioni. La maggior parte delle azioni (il 58,9 %) appartiene alla Banca europea per gli investimenti. Le rimanenti quote (l'11,4 %) appartengono ad altri istituti finanziari.

    In considerazione dell'impatto previsto della crisi dovuta alla COVID-19 e al fine di contribuire alla risposta dell'Unione e del FEI alla crisi mediante l'attuazione del previsto programma InvestEU nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il consiglio di amministrazione del FEI [ha deciso] di proporre un aumento di capitale all'assemblea generale, in cui la Commissione, in rappresentanza dell'Unione in quanto azionista del FEI, deve essere in grado di votare sull'aumento.

    Il FEI ha calcolato la necessità immediata di un aumento del capitale autorizzato pari a 2 870 000 000 EUR, che corrisponde a un apporto di liquidità di 1 250 000 000 EUR. Al fine di rispondere efficacemente alla crisi dovuta alla COVID-19, l'aumento di capitale dovrebbe essere effettuato il più presto possibile.

    La presente proposta mira a permettere alla Commissione, che rappresenta l'Unione nell'assemblea generale, di votare a favore dell'aumento di capitale del FEI.

    La proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU [2020/0108 (COD), regolamento InvestEU] prevede all'articolo 32 la partecipazione dell'Unione all'aumento di capitale ed era originariamente intesa a fungere implicitamente da base giuridica per consentire alla Commissione di votare a favore dell'aumento di capitale nell'assemblea generale del FEI. Tuttavia, poiché vi è un certo grado di incertezza riguardo al momento dell'entrata in vigore del regolamento InvestEU, occorre adottare prima una decisione separata che autorizzi la Commissione a votare a favore dell'aumento di capitale in sede di assemblea generale, al fine di consentire l'avvio a tempo debito del periodo di sottoscrizione dell'aumento di capitale.

    In tal modo gli azionisti del FEI diversi dall'Unione potranno fornire il capitale necessario subito dopo l'inizio del periodo di sottoscrizione, anche se tale periodo si protrarrà più a lungo per consentire a tutti gli azionisti di decidere in merito alla loro partecipazione conformemente alle rispettive norme e procedure. L'Unione potrà quindi partecipare all'aumento di capitale e sottoscrivere azioni dopo l'entrata in vigore e conformemente alla base giuridica per la sua partecipazione (il regolamento InvestEU) se adottata dai colegislatori. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dello statuto del FEI, ciascun membro ha facoltà di sottoscrivere una percentuale dell'aumento pari al rapporto che esisteva tra le quote da esso sottoscritte e il numero complessivo di quote del FEI sottoscritte, prima dell'aumento di capitale.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Ulteriori capitali consentiranno al FEI di attuare il previsto programma InvestEU nella qualità di principale partner esecutivo attribuitagli dal regolamento InvestEU e contribuiranno pertanto a migliorare la competitività, la convergenza socioeconomica e la coesione dell'Unione, sostenendo nel contempo la ripresa dalla crisi economica determinata dalla COVID-19, in particolare per quanto riguarda il sostegno alle PMI innovative. Rientreranno in tale iniziativa contributi nei settori dell'innovazione e della digitalizzazione, per un uso efficiente delle risorse in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, per la sostenibilità e l'inclusività della crescita economica dell'Unione e per la resilienza e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, anche attraverso soluzioni che affrontino la frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione e diversifichino le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. Inoltre, l'aumento di capitale consentirà di sviluppare ulteriormente il ruolo del FEI nella gestione di programmi nazionali e regionali, contribuendo in tal modo agli obiettivi delle politiche dell'UE di migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, di promuovere lo sviluppo regionale e di sostenere gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La decisione n. 94/375/CE del Consiglio prevede, all'articolo 3, una disposizione specifica relativa agli aumenti di capitale, in virtù della quale la posizione dell'Unione in merito a un eventuale aumento del capitale del FEI e alla sua partecipazione a tale aumento deve essere decisa all'unanimità dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Tuttavia, questa disposizione non può costituire la base giuridica per una nuova decisione sul voto relativo a un aumento di capitale del FEI e alla partecipazione dell'Unione a un aumento di capitale del FEI in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea relativa ai "fondamenti normativi derivati" 1 . Si dovrebbe invece proporre una base giuridica nel diritto primario.

    Visti gli obiettivi e le attività del FEI, definiti nel suo statuto e nelle decisioni adottate dai suoi organi direttivi conformemente allo statuto, e in considerazione dell'obiettivo primario perseguito attraverso l'aumento di capitale, vale a dire sostenere le PMI, l'innovazione e l'occupazione e affrontare parallelamente altre esigenze urgenti, quali i cambiamenti climatici, la ripresa dalla COVID-19 e la digitalizzazione dell'economia dell'UE, in particolare attraverso l'attuazione del previsto programma InvestEU, promuovendo in tal modo azioni a sostegno dell'industria dell'Unione, l'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE è considerato la base giuridica adeguata per la proposta autorizzazione della Commissione a votare a favore dell'aumento di capitale.

    Anche la decisione n. 562/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 1), si basava sull'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    L'Unione, rappresentata dalla Commissione, in quanto azionista del FEI ha competenza esclusiva per votare le decisioni relative agli aumenti di capitale del FEI.

    Proporzionalità

    Il capitale aggiuntivo autorizzato, nella misura sottoscritta dagli azionisti del FEI, fornirà a quest'ultimo il capitale necessario per contribuire agli obiettivi dell'UE.

    3.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio, in quanto la votazione in sede di assemblea generale sull'aumento di capitale del FEI non obbliga l'Unione a sottoscrivere azioni. L'incidenza sul bilancio deriverà soltanto dal regolamento InvestEU che costituirà la base giuridica per la partecipazione dell'Unione all'aumento di capitale.

    2020/0343 (COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Commissione a votare a favore dell'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello statuto del Fondo europeo per gli investimenti (di seguito "il Fondo"), il capitale autorizzato del Fondo può essere aumentato con decisione dell'assemblea generale che delibera a maggioranza dell'85 % dei voti espressi.

    (2)In considerazione dell'impatto previsto della crisi determinata dalla COVID-19 e al fine di contribuire alla risposta dell'Unione e del Fondo alla crisi mediante l'attuazione del previsto programma InvestEU 3 nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e mediante l'ulteriore sviluppo del ruolo del FEI nella gestione di programmi nazionali e regionali, il Fondo ha calcolato un fabbisogno immediato di aumento del capitale autorizzato per un importo di 2 870 000 000 EUR.

    (3)Il consiglio di amministrazione del Fondo [ha deciso] di presentare all'assemblea generale una richiesta di approvazione di un aumento del capitale autorizzato del Fondo di 2 870 000 000 EUR mediante l'emissione di 2 870 nuove azioni e delle modalità di pagamento e altre modalità per tale aumento di capitale. Se l'aumento di capitale è approvato, ogni nuova azione avrà un valore nominale di 1 000 000 EUR e ogni azione sottoscritta sarà versata al 20 % del suo valore nominale. L'assemblea generale può esigere il pagamento del rimanente 80 % alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dello statuto del Fondo. Tutte le azioni, esistenti o di nuova emissione, avranno pari valore e avranno pari diritti sotto tutti gli aspetti.

    (4)Il consiglio di amministrazione ha proposto che le nuove azioni autorizzate siano disponibili per la sottoscrizione durante un unico periodo di sottoscrizione che inizia immediatamente dopo l'approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'assemblea generale e termina il 30 settembre 2021. L'Unione potrà partecipare alla sottoscrizione alle condizioni stabilite nella decisione dell'assemblea generale una volta entrata in vigore la base giuridica che approva la partecipazione dell'Unione all'aumento di capitale.

    (5)Al fine di consentire al rappresentante dell'Unione in seno all'assemblea generale di votare quanto prima possibile, la presente decisione dovrebbe essere adottata con urgenza. Si ritiene pertanto opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

    (6)Per lo stesso motivo, la presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione, in rappresentanza dell'Unione, è autorizzata a votare all'assemblea generale del Fondo europeo per gli investimenti a favore dell'aumento di capitale proposto di 2 870 000 000 EUR.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1)    Sentenza della Corte del 6 maggio 2008, causa C-133/06, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea, ECLI:EU:C:2008:257.
    (2)    GU C , , p. .
    (3)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU, 2020/0108 (COD).
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