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Document 52020PC0743

    Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

    COM/2020/743 final

    Bruxelles, 19.11.2020

    COM(2020) 743 final

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

    In un mondo globalizzato in cui le forme gravi di criminalità e il terrorismo sono sempre più transnazionali e polivalenti, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero essere pienamente attrezzate per cooperare con i partner esterni al fine di garantire la sicurezza dei loro cittadini. Eurojust dovrebbe quindi essere in grado di scambiare dati personali con autorità giudiziarie di paesi terzi nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti. Attualmente Eurojust ha concluso accordi di cooperazione che consentono lo scambio di dati personali con Montenegro, Ucraina, Moldova, Liechtenstein, Svizzera, Macedonia del Nord, Stati Uniti, Islanda, Norvegia, Georgia, Albania e Serbia. A norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1727 1 ("regolamento Eurojust"), tali accordi di cooperazione restano validi.

    Da quando è entrato in applicazione il regolamento Eurojust, il 12 dicembre 2019, e conformemente al trattato, la Commissione è competente per negoziare, a nome dell'Unione, accordi internazionali con paesi terzi per la cooperazione e lo scambio di dati personali con Eurojust. In linea con il capo V del regolamento Eurojust, se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni mediante accordi di lavoro. Tuttavia questi ultimi non possono costituire di per sé la base giuridica per lo scambio di dati personali.

    Tenendo conto della strategia politica, delle esigenze operative delle autorità giudiziarie in tutta l'UE e dei vantaggi potenziali di una cooperazione più stretta in questo settore, la Commissione ritiene necessario avviare a breve termine negoziati con dieci paesi terzi per regolamentare le modalità in cui Eurojust può cooperare con questi paesi.

    La Commissione ha presentato la sua valutazione dei paesi prioritari tenendo conto delle esigenze operative di Eurojust. Il progetto di strategia per le relazioni esterne di Eurojust sottoposto all'esame della Commissione indica che Eurojust ha individuato una particolare necessità operativa di cooperare con la Repubblica democratica popolare di Algeria, la Repubblica argentina, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Colombia, la Repubblica araba d'Egitto, il Regno hascemita di Giordania, lo Stato d'Israele, la Repubblica libanese, il Regno del Marocco, la Repubblica tunisina e la Repubblica di Turchia. Tra gli altri Stati terzi prioritari individuati da Eurojust figurano la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica popolare cinese, il Canada, gli Emirati arabi uniti, la Repubblica federale della Nigeria, la Repubblica di Panama, gli Stati Uniti del Messico e la Federazione russa.

    Sebbene la Commissione riconosca tali esigenze operative, è evidente che non hanno tutte la stessa intensità. L'attuale livello di cooperazione dipende da vari fattori, tra cui la disponibilità di un punto di contatto Eurojust nel paese interessato. Dati i vincoli in termini di risorse, la Commissione non può avviare contemporaneamente negoziati con tutti i summenzionati Stati terzi: appare quindi necessario procedere a una ridefinizione delle priorità. Per la Commissione la priorità principale dovrebbe essere il rafforzamento della cooperazione con i paesi candidati e potenziali candidati, in quanto tali Stati terzi dovrebbero essere quelli più preparati per una cooperazione giudiziaria ad alto livello in materia penale nell'ambito dell'acquis dell'UE. Il punto di vista della Commissione riguardo alla Bosnia-Erzegovina e alla Turchia è esposto nelle relazioni periodiche della Commissione per il 2020 2 . In entrambi i casi, la conclusione di un accordo internazionale che consenta lo scambio di dati personali con Eurojust è subordinata alla condizione che i paesi apportino le necessarie modifiche alla legislazione pertinente in materia di protezione dei dati.

    La seconda priorità dovrebbe consistere nel rafforzare la cooperazione con altri paesi terzi che non hanno presentato domanda di adesione all'Unione, ma che hanno un impatto potenzialmente elevato in termini di sicurezza sull'Europa per motivi geografici, come i paesi del Medio Oriente e della regione dell'Africa settentrionale. Come già indicato, i paesi di questa regione sono tutti paesi terzi prioritari per Eurojust per motivi operativi. Questa scelta è inoltre in linea con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea 3 .

    Una terza priorità dovrebbe consistere nel garantire la maggiore coerenza possibile nelle relazioni delle agenzie GAI, in particolare Europol e Eurojust, con i paesi terzi in modo da assicurare un eventuale follow-up tra nelle attività di cooperazione giudiziaria e di polizia. Al momento la Commissione si sta adoperando per concludere accordi per conto di Europol con otto dei dieci paesi suddetti. La Commissione ritiene opportuno cercare di includere, per quanto possibile, sia Eurojust che Europol nei negoziati futuri, il che potrebbe rendere tali negoziati più interessanti per i paesi terzi interessati.

    Alla luce di quanto precede, la Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di conferirle, in un primo tempo, il mandato per avviare negoziati con i seguenti Stati terzi: Algeria, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia. L'Armenia ha recentemente manifestato ad Eurojust l'intenzione di instaurare relazioni di cooperazione.

    Contesto politico

    Armenia

    L'Armenia, situata strategicamente nel Caucaso meridionale, è un partner importante dell'UE nell'ambito del partenariato orientale. Nel 2017 ha firmato un accordo di partenariato globale e rafforzato con l'UE, che comprende il ravvicinamento legislativo in settori importanti come ambiente, energia, trasporti e protezione dei consumatori. L'Armenia e l'UE hanno stipulato un accordo di facilitazione del rilascio dei visti nel 2012 e un accordo di riammissione nel 2013. Dopo una rivoluzione democratica pacifica nel 2018, l'Armenia ha avviato un percorso di riforma per migliorare lo Stato di diritto e innalzare il tenore di vita, comprendente una riforma giudiziaria e riforme per lottare contro la corruzione. Il nuovo governo ha sottolineato i valori che il paese condivide con l'UE e ha definito l'accordo un modello per le riforme interne. L'Armenia è membro dell'Unione economica eurasiatica e dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, entrambe guidate dalla Russia. L'UE sostiene l'attuazione delle riforme per la giustizia e l'anticorruzione con il dialogo politico UE-Armenia in materia di giustizia. Nel 2019 sono state quindi adottate strategie di riforma in linea con gli standard europei. Ne sosterrà l'attuazione un programma di 30 milioni di EUR nell'ambito della dotazione di bilancio 2020.



    Algeria

    L'Algeria è un partner di importanza strategica per l'UE, sia per la sua posizione nella zona del Maghreb, sia per il ruolo che svolge a livello regionale e nell'Unione africana. Dal punto di vista strategico, è un punto focale nel Mediterraneo e un soggetto fondamentale per la stabilizzazione della regione del Sahara-Sahel. Il paese è molto attivo nella lotta contro il terrorismo all'interno del suo territorio.

    Tra le priorità individuate nell'ambito del partenariato UE-Algeria, adottate nel marzo 2017, figurano la migrazione e la sicurezza. Nell'ottobre 2017 l'UE e l'Algeria hanno avviato un dialogo informale ad alto livello sulla lotta al terrorismo e la sicurezza regionale, esprimendo la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza e della lotta al terrorismo. Nello specifico sono stati individuati i seguenti settori essenziali che offrono numerose possibilità di cooperazione: la deradicalizzazione, la cooperazione tra Europol e l'Algeria, la lotta contro la criminalità organizzata (compreso il traffico illecito di armi da fuoco e la criminalità informatica), il contrasto al finanziamento del terrorismo e le indagini di polizia scientifica.

    L'Algeria e l'UE sono membri del Forum globale antiterrorismo. Uno dei centri di eccellenza regionali finanziati dall'UE per l'attenuazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN CoE) ha sede ad Algeri.

    Bosnia-Erzegovina

    La Bosnia-Erzegovina è un partner fondamentale per l'Unione europea. Insieme ad altri paesi dei Balcani occidentali, è stata individuata come un potenziale candidato all'adesione all'UE in occasione del vertice del Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003.

    Nel febbraio 2016 la Bosnia-Erzegovina ha presentato domanda di adesione all'UE e nel settembre 2016 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione europea a presentare il suo parere sul merito della domanda della Bosnia-Erzegovina. Nel maggio 2019 la Commissione ha adottato detto parere e la corrispondente relazione analitica sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'UE 4 . Il parere individua 14 priorità essenziali, negli ambiti della democrazia/del funzionamento dello Stato, dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della riforma della pubblica amministrazione, che la Bosnia-Erzegovina deve mettere in atto per poter essere oggetto di una raccomandazione relativa all'apertura di negoziati di adesione.

    La Bosnia-Erzegovina ha firmato nel 2018 il piano d'azione congiunto UE-Balcani occidentali sulla lotta al terrorismo, che stabilisce misure concrete per rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo e nella prevenzione della radicalizzazione nei prossimi due anni 5 . In tale contesto si svolge regolarmente un dialogo politico tra l'UE e la Bosnia-Erzegovina. Il dialogo si concentra sull'attuazione del quadro strategico e sul coordinamento interno e riguarda in particolare la prevenzione dell'estremismo violento, la pronuncia di condanne adeguate nei confronti di combattenti terroristi stranieri e il successivo reinserimento sociale, il traffico di armi, il controllo delle frontiere, il finanziamento del terrorismo e la cooperazione regionale e internazionale, la piena attuazione dell'accordo con Europol e la conclusione di un accordo con Eurojust.

    La Bosnia-Erzegovina ha istituito per la prima volta punti di contatto Eurojust nel 2014 al fine di avviare i negoziati per la conclusione di un accordo di cooperazione. Successivamente è stato istituito un gruppo di esperti per preparare i lavori della fase di pre-negoziazione dell'accordo di cooperazione. Nell'aprile 2020, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento Eurojust nel dicembre 2019 le autorità bosniache hanno inviato una lettera a Eurojust nella quale esprimevano l'intenzione di formalizzare la cooperazione tramite un accordo di lavoro.

    Egitto

    L'Egitto è un partner importante per l'UE e potrebbe svolgere un ruolo essenziale per promuovere la pace, la prosperità e la stabilità nella regione del vicinato meridionale. Il quadro generale della cooperazione tra l'UE e l'Egitto è costituito dall'accordo di associazione in vigore dal 2004. Le priorità del partenariato UE-Egitto per il periodo 2017-2020, stabilite di comune accordo, individuano i principali settori di cooperazione. Le priorità puntano a: 1) mettere in atto di un'economia e uno sviluppo sociale sostenibili e moderni per l'Egitto; 2) rafforzare la cooperazione in materia di politica estera; 3) intensificare la cooperazione nel quadro del processo di stabilizzazione, in particolare nei settori della buona governance, dei diritti umani, della sicurezza e della migrazione 6 .

    Le priorità del partenariato fanno riferimento a un possibile sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia penale e civile. In occasione della settima riunione del sottocomitato per la giustizia e la sicurezza nel novembre 2019, le due parti hanno condotto un dialogo globale su varie questioni di interesse comune, segnatamente la cooperazione giudiziaria, la lotta al terrorismo, alla droga e alla criminalità organizzata 7 . In occasione della seconda riunione del dialogo UE-Egitto sulla migrazione nel luglio 2019, Eurojust ha individuato nel traffico di migranti un settore potenziale di impegno con le autorità giudiziarie e di polizia egiziane.

    L'UE riconosce il ruolo fondamentale dell'Egitto per la sicurezza e la stabilità regionali, la gestione della migrazione e gli sforzi per contrastare il terrorismo e ricorda la necessità di combattere quest'ultimo nel pieno rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani. In occasione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 10 marzo 2020, l'UE ha ribadito l'importanza del rispetto della libertà di espressione online e offline, della libertà dei media, del diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione in Egitto e la necessità di porre fine alla riduzione indebita dello spazio concesso alla società civile, perseguita anche attraverso il congelamento dei beni, divieti di viaggio e lunghi periodi di detenzione preventiva 8 .

    Israele

    L'accordo di associazione UE-Israele 9 , in vigore dal 2000, costituisce il quadro giuridico delle relazioni UE-Israele. Il piano d'azione UE-Israele, che copre tutti i settori di cooperazione, risale al 2005 ed è stato rinnovato alla fine del 2018 con decisione unanime del Consiglio 10 .

    Sia l'UE che Israele ritengono che la lotta contro le minacce alla sicurezza costituisca una priorità e nel loro dialogo esprimono un interesse comune per una cooperazione efficace. La lotta al terrorismo è un importante settore di cooperazione: si sono già tenuti tre dialoghi UE-Israele sulla lotta al terrorismo e la sicurezza, rispettivamente nel marzo 2015, settembre 2016 e giugno 2018. In questi incontri le parti hanno convenuto di cooperare in settori come la lotta all'estremismo violento, al finanziamento del terrorismo e al terrorismo non convenzionale, la sicurezza aerea e dei trasporti e la criminalità informatica.

    Israele ha espresso interesse a rafforzare la cooperazione con le agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni. L'UE e Israele discutono questioni di cooperazione giudiziaria in materia civile e penale nel quadro del sottocomitato annuale "Giustizia e affari interni". L'ultima riunione del sottocomitato risale al dicembre 2019.

    Israele partecipa alla strategia quadriennale di cooperazione messa a punto da Eurojust tenendo conto delle proprie esigenze operative. Nel quadro del dialogo con l'UE, Israele ha ribadito che la rete Eurojust è uno strumento molto importante.

    Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 2012 11 , in tutti gli accordi firmati con Israele deve essere inserita una "clausola territoriale" che limita esplicitamente il campo di applicazione a Israele ed esclude i territori occupati ed esprime l'impegno che "tutti gli accordi tra lo Stato di Israele e l'UE debbano indicare inequivocabilmente ed esplicitamente la loro inapplicabilità ai territori occupati da Israele nel 1967" 12 .

    Giordania

    La Giordania è un partner fondamentale dell'UE soprattutto per il ruolo che svolge nel promuovere la stabilità, la moderazione e la tolleranza interreligiosa nel Medio Oriente. La Giordania sta affrontando difficili sfide economiche, sociali e politiche. In particolare sta ospitando più di 650 000 rifugiati siriani registrati (corrispondenti al 10 % della popolazione giordana prima della crisi in Siria), oltre ad altre popolazioni rifugiate.

    L'UE e la Giordania hanno stretto un forte partenariato in molti settori e sono legate dal 2002 da un accordo di associazione (con uno status avanzato dal 2010).

    Nel dicembre 2016 l'UE e la Giordania hanno adottato le priorità del partenariato UE-Giordania, che definiscono un quadro strategico valido fino al 31 dicembre 2020, e il patto UE-Giordania 2016-2018 13 . Con le priorità del partenariato l'UE e la Giordania hanno confermato il loro impegno, conferendogli nuovo slancio, al rafforzamento della cooperazione in tre grandi pilastri di interesse comune: 1) la politica estera e di sicurezza, compresa la lotta al terrorismo e la prevenzione dell'estremismo violento; 2) il settore economico, per sostenere la stabilità macroeconomica della Giordania e migliorarne lo sviluppo sociale ed economico; 3) il rafforzamento della governance, dello Stato di diritto, delle riforme democratiche e dei diritti umani. La riunione del sottocomitato UE-Giordania per la giustizia e la sicurezza, tenutasi il 15 febbraio 2018 ad Amman, è stata l'occasione per approfondire la discussione sulle possibilità di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra le due parti.

    Il patto UE-Giordania comprende impegni reciproci con cui entrambe le parti onorano gli impegni assunti nel febbraio 2016 alla conferenza di Londra "Sostenere la Siria e la regione". Tali impegni sono stati rafforzati in occasione della conferenza di Bruxelles "Sostenere il futuro della Siria e della regione" del 5 aprile 2017, anche allo scopo di aumentare la resilienza della Giordania di fronte alle conseguenze della crisi siriana 14 .

    La Giordania rimane un partner fondamentale per l'UE in Medio Oriente ed è importante che il paese continui a svolgere un ruolo costruttivo per la stabilità della regione. Il paese è sottoposto a molteplici pressioni persistenti, anche di natura regionale, economica e sociale. Accoglie ormai da molto tempo un gran numero di rifugiati siriani. La pandemia di COVID‑19 ha aumentato la pressione sul settore sanitario e pone nuove importanti sfide socioeconomiche.

    Libano

    L'UE e il Libano devono far fronte a sfide comuni legate al protrarsi delle crisi e dell'instabilità nella regione. Il partenariato UE-Libano è solido e copre molti settori che sono definiti nell'accordo di associazione in vigore dal 2006 15 . Il Libano deve affrontare gravi sfide politiche, economiche, sociali e di sicurezza, in particolare una crisi economica e finanziaria senza precedenti aggravata dall'impatto della pandemia di COVID-19. Aggiungendosi alle debolezze sistemiche, il conflitto in Siria, che dura ormai da nove anni, continua a gravare sulle istituzioni e sulle infrastrutture del Libano e ad incidere negativamente sulla sua stabilità socioeconomica. Il Libano ospita oltre un milione di rifugiati siriani registrati, che vanno ad aggiungersi ai circa 300 000 rifugiati palestinesi già presenti, ed è pertanto il paese con il più alto tasso pro capite di rifugiati al mondo.

    Nel 2016 l'UE e il Libano hanno stipulato un patto che prevede impegni reciproci e azioni prioritarie per migliorare le condizioni di vita dei rifugiati siriani e delle comunità di accoglienza, in linea con la dichiarazione d'intenti rilasciata in occasione della conferenza di Londra del 2016 16 . Gli impegni rinnovati in occasione delle successive conferenze di Bruxelles (dal 2017 al 2020) intitolate "Sostenere il futuro della Siria e della regione" hanno rafforzato queste responsabilità condivise in risposta alle conseguenze della crisi siriana. Tra l'UE e il Libano esiste un solido partenariato e una cooperazione in numerosi settori definiti dall'accordo di associazione. L'11 novembre 2016 l'UE e il Libano hanno adottato le priorità del partenariato istituendo un quadro strategico per il periodo 2016-2020 17 .

    Dette priorità sono espressione della volontà di approfondire ancora di più i legami in tre grandi pilastri in cui l'UE e il Libano hanno interessi e sfide comuni: 1) sicurezza e lotta al terrorismo; 2) governance e Stato di diritto; 3) crescita e opportunità di lavoro. In occasione della riunione del gruppo sulla sicurezza e la giustizia, tenutasi il 3 ottobre 2018 a Beirut, l'UE e il Libano hanno ribadito l'importanza delle questioni di sicurezza e giustizia, che sono parte integrante del partenariato UE-Libano. Le due parti hanno convenuto di rafforzare la cooperazione giudiziaria, esplorando anche le possibilità di intensificare la cooperazione con Eurojust.

    Il Libano sta attualmente attraversando gravi difficoltà socioeconomiche, esacerbate dal conflitto siriano e dalla pandemia di COVID-19.

    Marocco

    Il Marocco è un vicino e un partner fondamentale dell'UE. In un contesto regionale sempre più volatile, il paese rappresenta un elemento di stabilità nel Maghreb e potenzialmente un ponte tra l'Europa e l'Africa subsahariana. Da oltre cinquant'anni l'UE e il Regno del Marocco hanno costruito un partenariato a lungo termine, sostenuto da una serie di accordi politici ed economici. Nel 1996 il Marocco e l'UE hanno stipulato un accordo euromediterraneo di associazione che è entrato in vigore nel 2000 18 . Le due parti hanno dato nuovo slancio alle relazioni bilaterali in una serie di settori, tra cui la cooperazione politica e in materia di sicurezza, le relazioni economiche e finanziarie e le relazioni sociali e umane. Il Marocco gode inoltre dal 2008 di uno status avanzato nell'ambito della politica di vicinato europea. Il piano d'azione 2013-2017 per l'attuazione dello status avanzato, prorogato nel 2018 e nel 2019, copre un'ampia gamma di settori di cooperazione, compresa la cooperazione su questioni di giustizia e affari interni, come la lotta contro le reti della criminalità organizzata, la gestione delle frontiere o la cooperazione giudiziaria e di polizia.

    Dopo un rallentamento delle relazioni bilaterali dovuto alla sentenza della Corte di giustizia europea del dicembre 2015 19 sull'ambito geografico di applicazione dell'accordo di associazione, l'UE e il Marocco hanno rinegoziato gli strumenti giuridici pertinenti alla luce della giurisprudenza della Corte e hanno convenuto di rilanciare il partenariato all'inizio del 2019. Il rilancio è stato ufficialmente approvato in occasione della quattordicesima riunione del Consiglio di associazione, tenutasi il 27 giugno 2019, che ha adottato un'ambiziosa dichiarazione politica comune 20 definendo una serie di settori fondamentali in cui il Marocco e l'UE intendono rafforzare la cooperazione nei prossimi anni. Vi figurano in particolare quattro settori strategici, ovvero: i valori; l'economia e la coesione sociale; le conoscenze; la sicurezza; e due assi orizzontali di importanza fondamentale (mobilità/migrazione e clima/ambiente).

    Il rilancio delle relazioni ha anche permesso di rilanciare il dialogo nel quadro delle strutture messe in atto dall'accordo di associazione, i cui sottocomitati tengono dialoghi in numerosi settori, come la giustizia e la sicurezza o la cooperazione politica. Contemporaneamente è stata rafforzata di molto la cooperazione operativa in settori connessi alla sicurezza e alla gestione delle frontiere, compresa la lotta contro il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e altre reti criminali. Il Marocco ha altresì sviluppato una stretta cooperazione bilaterale nella lotta al terrorismo con gli Stati membri dell'UE, è membro della coalizione internazionale contro il Daesh e dal 2016 copresiede il Forum globale antiterrorismo. In Marocco ha anche sede uno dei centri di eccellenza regionali sui rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) finanziati dall'UE.

    Tunisia

    La Tunisia è un partner importante per l'UE, un esempio di transizione democratica e un pilastro della stabilità nella regione. Le relazioni tra l'UE e la Tunisia risalgono al 1976 e hanno acquisito notevole slancio con la firma di un accordo di associazione nel 1995 che ha creato legami più stretti in tutti i settori della cooperazione 21 . Dopo la rivoluzione del 2011 l'UE e la Tunisia hanno concluso un partenariato privilegiato (2012) che comprende una integrazione economica e commerciale rafforzata e un partenariato per la mobilità 22 . Dal 2011 l'UE dà un grande sostegno alla Tunisia, sia politico che finanziario attraverso il raddoppiamento dell'assistenza, e la Tunisia figura oggi tra i primi beneficiari del sostegno dell'UE pro capite. L'UE sostiene altrettanto fermamente il consolidamento della transizione democratica in Tunisia e l'attuazione delle pertinenti riforme politiche ed economiche in sospeso.

    La situazione della sicurezza rimane tuttavia delicata, in particolare a causa dell'instabilità del contesto regionale. L'UE si è impegnata a rafforzare l'attuazione della sua ampia cooperazione con la Tunisia nel settore della sicurezza, nella lotta al terrorismo e nella prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violenti, anche rafforzando la cooperazione della Tunisia con i pertinenti organi e agenzie dell'UE, tra cui Europol. Negli ultimi anni sono stati sviluppati due partenariati operativi e strategici: il primo tra la Garde Nationale tunisina e la Forza di gendarmeria europea (FEG) nel settore delle capacità antiterrorismo; il secondo tra l'Accademia di polizia del Carthage-Salambo e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL).

    L'attività organizzata di traffico di migranti è aumentata dal 2017. È fondamentale portare avanti procedimenti giudiziari contro scafisti/trafficanti e l'UE mantiene l'impegno di offrire il sostegno specialistico di Eurojust ed Europol. A tal fine rimane importante la condivisione delle informazioni e delle analisi. Anche la cooperazione in materia di frode documentale, un ambito della criminalità legato al traffico di migranti, è un settore in cui la cooperazione rafforzata apporterebbe innumerevoli vantaggi.

    Turchia

    La Turchia è un partner fondamentale per l'Unione europea. Nel dicembre 1999 il Consiglio europeo ha accordato alla Turchia lo status di paese candidato e nell'ottobre 2005 sono stati aperti i negoziati di adesione 23 .

    In occasione del vertice UE-Turchia del 29 novembre 2015 è stato convenuto di ampliare e intensificare il dialogo politico in tutti i settori, comprese la politica estera e di sicurezza, la migrazione e la lotta al terrorismo 24 . La Turchia e l'UE hanno ribadito il loro impegno ad affrontare la minaccia rappresentata dal Daesh e quella che continua a rappresentare il PKK 25 . La dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 ha affrontato la crisi migratoria 26 . Il 9 marzo 2020 i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione hanno incontrato il presidente della Turchia con il quale hanno convenuto di rafforzare l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia 27 .

    Per soddisfare tutti i rimanenti requisiti previsti dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti è importante approfondire la cooperazione con Eurojust. Il 16 dicembre 2013 l'Unione europea ha avviato il dialogo con il Turchia sulla liberalizzazione dei visti, basato su una tabella di marcia che stabilisce i requisiti che la Turchia deve rispettare per essere inserita nell'elenco dei paesi esonerati dall'obbligo di visto.

    Nel frattempo la Turchia e Eurojust hanno istituito punti di contatto per facilitare lo scambio di informazioni non sensibili. I punti di contatto turchi partecipano anche alle riunioni della rete giudiziaria europea. Tra Eurojust e le autorità turche ha avuto luogo uno scambio di lettere su un'ulteriore cooperazione pratica. Il 2 maggio 2016 le autorità turche hanno scritto a Eurojust per ribadire formalmente l'intenzione di concludere quanto prima un accordo di cooperazione e di intensificare nel frattempo la cooperazione pratica. Sarà di fondamentale importanza che i punti di contatto turchi rispondano rapidamente e diano seguito alle richieste di informazioni e cooperazione trasmesse loro tramite Eurojust e partecipino a riunioni strategiche sulla criminalità organizzata e il terrorismo. Il 3 maggio 2016 Eurojust ha risposto alle autorità turche invitandole alla riunione tattica di Eurojust sul terrorismo e ha inoltre proposto la partecipazione attiva dei giudici e dei pubblici ministeri turchi agli eventi di Eurojust sulla cooperazione rafforzata in materia di giustizia penale e la condivisione di informazioni e migliori prassi. I colloqui non hanno registrato progressi negli ultimi anni, ma i contatti sono stati ripresi nel 2019.

    2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

    Il regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) stabilisce il quadro giuridico di Eurojust, in particolare gli obiettivi, i compiti, l'ambito di competenza, le disposizioni in materia di protezione dei dati e le modalità di cooperazione con i partner esterni.

    La presente raccomandazione è coerente con le disposizioni del regolamento Eurojust.

    L'obiettivo della presente raccomandazione è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione a negoziare i futuri accordi a nome dell'UE. La base giuridica che permette al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati è l'articolo 218, articoli 3 e 4, TFUE.

    In linea con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione dovrà essere designata come negoziatore dell'Unione per gli accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi di cui alla presente raccomandazione sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale in tali Stati terzi.

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

    vista la raccomandazione della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 è stato adottato il 14 novembre 2019 ed è applicabile a decorrere dal 12 dicembre 2019.

    (2)Tale regolamento, in particolare l'articolo 56, definisce i principi generali per il trasferimento di dati personali dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) a paesi terzi e a organizzazioni internazionali. Eurojust può trasferire dati personali a un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

    (3)È opportuno avviare negoziati al fine di concludere tali accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia.

    (4)Ove necessario, la Commissione dovrebbe poter consultare il Garante europeo della protezione dei dati anche durante la negoziazione degli accordi e in ogni caso prima della conclusione degli stessi.

    (5)Gli accordi devono rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È opportuno che gli accordi siano applicati in conformità di tali diritti e principi.

    (6)Gli accordi non dovrebbero interessare né pregiudicare il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili della salvaguardia della sicurezza nazionale.

    (7)L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

    (8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (9)Il Garante europeo della protezione dei dati e il Comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in merito alla presente decisione e al relativo allegato e hanno formulato un parere il (data),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    (1)La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi.

    (2)I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio di cui all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione è designata negoziatrice dell'Unione.

    Articolo 3

    I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo competente del Consiglio e conformemente alle direttive contenute nell'allegato, fatte salve eventuali direttive che il Consiglio può successivamente impartire alla Commissione.

    La Commissione riferisce periodicamente sui progressi dei negoziati al gruppo del Consiglio, cui trasmette senza indugio tutti i documenti negoziali.

    Articolo 4

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Regolamento (UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
    (2)    Bruxelles, 6.10.2020, COM (2020) 660 final - Comunicazione 2020 sulla politica di allargamento dell'UE.
    (3)     https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf
    (4)     https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-bosnia-and-herzegovina-opinion.pdf
    (5)     https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdf
    (6)     https://www.consilium.europa.eu/media/23942/eu-egypt.pdf  
    (7)

        https://eeas.europa.eu/delegations/egypt/71267/eu-egypt-stability-and-social-development-7th-cluster-meeting_it  

    (8)     https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/75884/hrc43-item-4-human-rights-situations-require-councils-attention-eu-statement_it
    (9)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2000.147.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2000%3A147%3ATOC
    (10)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0105&from=IT
    (11)    https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/foraff/130195.pdf
    (12)    https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/134152.pdf
    (13)    https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12384-2016-ADD-1/it/pdf
    (14)    https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/05/syria-conference-co-chairs-declaration/
    (15)    https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/lebanon_en#:~:text=The%20partnership%20between%20the%20European,and%20economically%20strong%20neighbouring%20country.
    (16)    http://www.businessnews.com.lb/download/LondonConferenceLebanonStatementOfIntent4Feb2016.pdf
    (17)    https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/11/15/eu-lebanon-partnership/
    (18)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22000A0318(01)&from=IT
    (19)    http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=172870&doclang=IT
    (20)    https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/27/joint-declaration-by-the-european-union-and-the-kingdom-of-morocco-for-the-fourteenth-meeting-of-the-association-council/
    (21)    https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d3eef257-9b3f-4adb-a4ed-941203546998.0008.02/DOC_4&format=PDF
    (22)    https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/plan_action_tunisie_ue_2013_2017_fr_0.pdf
    (23)    https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ACFA4C.htm
    (24)    https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/29/eu-turkey-meeting-statement/
    (25)    Partito dei lavoratori del Kurdistan (in curdo: Partiya Karkerên Kurdistanê)‎.
    (26)    https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
    (27)    https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2020/03/09/
    (28)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
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    Bruxelles, 19.11.2020

    COM(2020) 743 final

    ALLEGATO

    della

    raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi


































    ALLEGATO

    Direttive di negoziato per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

    Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

    (1)Gli accordi devono essere intesi a costruire la base giuridica per la cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso lo scambio di dati personali operativi, al fine di sostenere e rafforzare l'azione svolta dalle autorità competenti di tali paesi e degli Stati membri e la loro cooperazione per prevenire e combattere le forme di criminalità per le quali è competente Eurojust in virtù regolamento Eurojust, disponendo al contempo garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata, dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

    (2)Per garantire la limitazione delle finalità, la cooperazione e lo scambio di dati personali contemplati dagli accordi devono riguardare soltanto la criminalità e i connessi reati che rientrano nelle competenze di Eurojust in conformità dell'articolo 3 del regolamento 2018/1727 (indicati complessivamente come "reati"). In particolare la cooperazione dovrebbe essere destinata a prevenire e lottare contro il terrorismo, smantellare la criminalità organizzata e segnatamente il traffico illecito di armi da fuoco, il traffico di droga e di migranti, e combattere la criminalità informatica. Gli accordi devono specificare l'ambito di applicazione e le finalità per le quali Eurojust può trasferire dati alle autorità competenti dei paesi terzi interessati.

    (3)Gli accordi devono definire chiaramente e precisamente le salvaguardie e i controlli necessari per la protezione dei dati personali, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza, nello scambio di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti dei paesi terzi interessati. Oltre alle salvaguardie enunciate in appresso, deve essere previsto l'obbligo che il trasferimento di dati personali sia soggetto a obblighi di riservatezza e che i dati personali non siano utilizzati per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano, fatte salve le salvaguardie supplementari che possano risultare necessarie.

    In particolare:

    (a)gli accordi devono contenere definizioni dei termini chiave, compresa una definizione di dati personali conforme all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;

    (b)gli accordi devono rispettare il principio di specificità, così da garantire che i dati non siano trattati per finalità diverse da quella del trasferimento. A tal fine occorre definire con la massima chiarezza le finalità del trattamento dei dati personali eseguito dalle parti in virtù degli accordi, che non devono superare la misura necessaria in ogni singolo caso per prevenire e combattere i reati contemplati dagli accordi;

    (c)i dati personali trasferiti da Eurojust conformemente agli accordi devono essere trattati secondo il principio di lealtà, su un fondamento legittimo e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per Eurojust di indicare, al momento di trasferire i dati, eventuali limitazioni di accesso o di uso, anche per quanto concerne il loro trasferimento, cancellazione, la distruzione o ulteriore trattamento. Gli accordi devono obbligare le autorità competenti dei paesi terzi interessati a rispettare tali restrizioni e specificare in che modo il rispetto di tali restrizioni sarà applicato nella pratica. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a tale finalità. Devono essere accurati e mantenuti aggiornati. Devono essere conservati solo per il tempo necessario per le finalità per cui sono stati trasferiti. Gli accordi devono prevedere il riesame periodico della necessità di un'ulteriore conservazione dei dati personali trasferiti. Gli accordi devono essere corredati di un allegato contenente un elenco esaustivo delle autorità competenti degli Stati terzi interessati alle quali Eurojust può trasferire i dati, come anche una breve descrizione delle loro competenze;

    (d)deve essere vietato il trasferimento, a opera di Eurojust, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trasferimento di dati genetici o di dati relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo, salvo se strettamente necessario e proporzionato in singoli casi per prevenire o combattere forme di criminalità contemplate dagli accordi e sulla base di garanzie adeguate. Gli accordi dovrebbero inoltre contenere garanzie specifiche riguardo al trasferimento dei dati personali di vittime di reati, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati, e dei dati personali di minori;

    (e)gli accordi devono garantire diritti azionabili alle persone i cui dati personali sono trattati, stabilendo norme sul diritto di accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali restrizioni necessarie e proporzionate. Gli accordi devono inoltre stabilire diritti azionabili di ricorso in sede amministrativa o giudiziale per ogni persona i cui dati siano trattati in conformità degli accordi stessi, e garantire ricorsi effettivi;

    (f)gli accordi devono stabilire norme in materia di conservazione, verifica, rettifica e cancellazione dei dati personali, sulla tenuta di registri a fini di registrazione e documentazione e sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone. Dovrebbero inoltre prevedere garanzie riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali. Gli accordi dovrebbero specificare anche i criteri in base ai quali valutare l'accuratezza dei dati;

    (g)gli accordi devono comprendere l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate. Gli accordi devono inoltre comprendere l'obbligo di notifica in caso di violazione dei dati personali riguardante dati trasferiti in conformità degli accordi stessi;

    (h)i trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati ad altre autorità locali, compreso a fini giudiziari, devono essere consentiti solo per le finalità originarie del trasferimento a opera di Eurojust e devono essere soggetti a condizioni e garanzie adeguate, compreso all'autorizzazione preventiva di Eurojust;

    (i)le stesse condizioni di cui alla lettera h) devono applicarsi ai trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità competenti del paese terzo interessato ad autorità di un altro paese terzo, con l'obbligo aggiuntivo che tali trasferimenti successivi siano consentiti solo nei confronti di paesi terzi ai quali Eurojust è autorizzato a trasferire dati personali in virtù dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727;

    (j)gli accordi devono garantire che sia istituito un sistema di sorveglianza a opera di una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati e dotate di effettivo potere di indagine e intervento che consenta loro di esercitare una vigilanza sulle autorità pubbliche del paese terzo interessato che usano i dati personali e le altre informazioni scambiate nell'ambito degli accordi, e di agire in sede giudiziale. In particolare tali autorità indipendenti devono essere competenti a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali. Le autorità pubbliche che usano dati personali devono rispondere del rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali previste dagli accordi.

    (4)Gli accordi devono prevedere un meccanismo efficace di risoluzione delle controversie relative alla loro interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme fra di esse concordate.

    (5)Gli accordi devono includere disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica degli accordi stessi.

    (6)Gli accordi devono includere una disposizione sulla loro entrata in vigore e validità e una disposizione in base alla quale ciascuna parte può denunciarli o sospenderli, in particolare qualora il paese terzo non garantisca più efficacemente il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali richiesto dagli accordi stessi. Gli accordi devono specificare inoltre se possano continuare a essere trattati i dati personali rientranti nel loro ambito di applicazione e trasferiti prima della denuncia o sospensione. La prosecuzione del trattamento dei dati personali, se consentita, deve essere in ogni caso conforme alle disposizioni degli accordi al momento della denuncia o sospensione.

    (7)Gli accordi possono includere una clausola sulla sua applicazione territoriale, se necessario.

    (8)Gli accordi faranno ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e devono comprendere una clausola linguistica a tale scopo.

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