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Document 52020PC0678

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti

    COM/2020/678 final

    Bruxelles, 28.10.2020

    COM(2020) 678 final

    2020/0309(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato misto in merito alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti.

    2.Contesto della proposta

    2.1.Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

    Gli obiettivi dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito "l'accordo") sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti. L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.

    2.2.Il Comitato misto

    L'articolo 22.1, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti. L'articolo 22.1, paragrafo 4, prevede che, per garantire il funzionamento corretto ed efficace dell'accordo, il comitato misto:

    a)adotti il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione; e

    b)adotti il regolamento interno di un collegio e il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30, nonché la procedura di mediazione di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, nel corso della sua prima riunione.

    A norma dell'articolo 22.2, paragrafo 3, tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono prese per consenso.

    2.3.L'atto previsto del comitato misto

    Al fine di tenere conto degli sviluppi normativi intervenuti in Giappone e nell'UE per quanto riguarda l'attuazione dei regolamenti UNECE, si propone che il comitato misto adotti una decisione che modifica le appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo. Le modifiche consistono nell'inclusione dei regolamenti UNECE 53, 85, 145 e 146 nell'appendice 2-C-1 e nella soppressione dei regolamenti UNECE 53 e 85 dall'appendice 2-C-2.

    L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 22.2, paragrafo 1, dell'accordo, il quale così recita: "Il comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per l'attuazione delle decisioni prese."

    3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo.

    In base alla valutazione del primo gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti, le parti hanno convenuto di raccomandare al comitato misto di adottare una decisione che modifichi le suddette appendici al fine di rispecchiare i progressi compiuti nelle discussioni normative della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) dopo la firma dell'accordo.

    L'inclusione dei regolamenti ONU citati nelle relative appendici aumenterebbe la certezza del diritto per gli operatori economici per quanto riguarda il quadro normativo delle relazioni commerciali preferenziali tra le parti.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.

    L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 22.2 dell'accordo.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207 del TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato 2-C, appendici 2-C-1 e 2-C-2, dell'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2020/0309 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1º febbraio 2019 2 .

    (2)All'allegato 2-C dell'accordo, relativo ai veicoli a motore e loro parti, figurano all'appendice 2-C-1 un elenco dei regolamenti ONU applicati da entrambe le parti e all'appendice 2-C-2 un elenco di regolamenti ONU applicati da una delle parti e non ancora considerati dall'altra.

    (3)Dalla firma dell'accordo e a seguito dei progressi compiuti nelle discussioni normative della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), le parti applicano regolamenti ONU che non figuravano originariamente nell'elenco di cui alle appendici 2-C-1 e 2-C-2. L'inclusione dei succitati regolamenti ONU nelle relative appendici aumenterebbe la certezza del diritto per gli operatori economici per quanto riguarda il quadro normativo delle relazioni commerciali preferenziali tra le parti.

    (4)A norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, e dell'articolo 23.2, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il comitato misto, conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne delle parti, può adottare decisioni volte a modificare le appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo.

    (5)Per legge deve essere stabilita la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la prevista decisione del comitato misto vincolerà l'Unione.

    (6)La decisione del comitato misto modificherà l'accordo, pertanto è opportuno che tale decisione sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'adozione da parte del comitato misto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto per la modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo è stabilita in allegato.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Articolo 3

    La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (2)    GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1.
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    Bruxelles, 28.10.2020

    COM(2020) 678 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti


    PROGETTO DI

    DECISIONE N. 3/2020 DEL COMITATO MISTO A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO

    del [data]

    relativa alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti

    Il COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 23.2, paragrafo 3, l'articolo 23.2, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato 2-C dell'accordo.

    considerando quanto segue:

    (1)Dalla firma dell'accordo e a seguito dei progressi compiuti nelle discussioni normative della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), l'Unione europea e il Giappone (di seguito "le parti") applicano regolamenti ONU che non figuravano originariamente nell'elenco di cui alle appendici 2-C-1 e 2-C-2. L'inclusione di tali regolamenti ONU nell'appendice 2-C-1 aumenterebbe la certezza del diritto per gli operatori economici per quanto riguarda il quadro normativo delle relazioni commerciali preferenziali tra le parti.

    (2)In seguito alla valutazione favorevole del gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti dell'11 novembre 2019, è stata confermata la modifica dell'appendice 2-C-1 per includere i regolamenti UNECE 53, 85, 145 e 146, e la modifica dell'appendice 2-C-2 per sopprimere i regolamenti UNECE 53 e 85.

    (3)Le parti hanno già completato le rispettive procedure interne necessarie per l'adozione della decisione da parte del comitato misto istituito dall'accordo e prevedono pertanto di scambiarsi note diplomatiche a conferma di detta decisione entro 15 giorni dall'adozione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.L'appendice 2-C-1 dell'accordo è sostituita dal testo dell'allegato 1 della presente decisione.

    2.L'appendice 2-C-2 dell'accordo è sostituita dal testo dell'allegato 2 della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell'accordo di cui all'articolo 23.8, paragrafo 1, dell'accordo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Articolo 3

    La presente decisione è confermata dallo scambio delle suddette note diplomatiche ed entra in vigore al momento di tale scambio, conformemente all'articolo 23.2, paragrafo 3, dell'accordo. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio di dette note diplomatiche.

    Fatto a ...,

    Per il comitato misto dell'accordo

    Copresidente [del Giappone]

    Copresidente [dell'UE]

    Allegato 1

    APPENDICE 2-C-1

    REGOLAMENTI ONU APPLICATI DA ENTRAMBE LE PARTI

    Regolamento

    N.

    Titolo

    3

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi

    4

    Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione dei dispositivi d'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    6

    Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione degli indicatori di direzione destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi

    7

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e delle luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi

    10

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica

    11

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte

    12

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

    13

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura

    13-H

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura

    14

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e i posti a sedere i-Size

    16

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:

    I. cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli occupanti dei veicoli a motore

    II. veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalino delle cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX e sistemi di ritenuta per bambini i-Size

    17

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta

    19

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

    21

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alle loro finiture interne

    23

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    25

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli

    26

    Disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne

    27

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei triangoli di segnalazione

    28

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici

    30

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi

    34

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio

    37

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    38

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    39

    Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e il contachilometri e la loro installazione

    41

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche

    43

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli

    44

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini")

    45

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei tergifari a motore e dei veicoli a motore in relazione ai tergifari

    46

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all'installazione di tali dispositivi

    48

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

    50

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli appartenenti alla categoria L

    51

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore

    53

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L3 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

    54

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi

    58

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:

    I.Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD)

    II.Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato

    III.Veicoli, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP)

    60

    Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori

    62

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli a motore con manubrio in relazione alla loro protezione dall'uso non autorizzato

    64

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un'unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura e/o un sistema di marcia a piatto e/o un sistema di controllo della pressione dei pneumatici

    66

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri rispetto alla resistenza meccanica della loro struttura di sostegno

    70

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi

    75

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici destinati ai veicoli di categoria L

    77

    Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore

    78

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 per quanto riguarda la frenatura

    79

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo

    80

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi

    81

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio

    85

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici

    87

    Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli

    91

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    93

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:

    I.Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD)

    II.Veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un FUPD di tipo omologato

    III.Veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (FUP)

    94

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

    95

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale

    98

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

    99

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione di sorgenti luminose a scarica destinate a essere usate in lampade omologate montate su veicoli a motore

    100

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico

    104

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M, N e O

    110

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:

    I.componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione

    II.veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione

    112

    Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED)

    113

    Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incandescenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED

    116

    Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

    117

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento

    119

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di svolta dei veicoli a motore

    121

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

    123

    Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sistemi di fari anteriori adattivi (AFS) per veicoli a motore

    125

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il campo di visibilità anteriore del conducente

    127

    Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni

    128

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e i loro rimorchi

    129

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore

    130

    Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)

    131

    Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)

    134

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV) 1

    135

    Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le prestazioni in caso di impatto laterale contro un palo (PSI)

    136

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico

    137

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture in caso di collisione frontale, con particolare enfasi sul sistema di ritenuta

    138

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità

    139

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il sistema di assistenza alla frenata (BAS)

    140

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il controllo elettronico della stabilità (ESC)

    141

    Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)

    142

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il montaggio degli pneumatici

    145

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size

    146

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5

    Allegato 2

    APPENDICE 2-C-2

    REGOLAMENTI ONU APPLICATI DA UNA DELLE PARTI E NON ANCORA CONSIDERATI DALL'ALTRA

    Regolamento n.

    Titolo

    Data di applicazione dell'altra parte 2

    73

    Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) II. Dispositivi di protezione laterale (LPD) III. Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento

    126

    Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d'origine dei veicoli

    (1) La presente nota cessa di avere effetto nel momento in cui entrambe le parti avranno completato i lavori nella fase 2 del Global technical regulation – GTR n. 13 sui veicoli alimentati a idrogeno e a pile e avranno applicato il corrispondente regolamento ONU in forza dell'accordo del 1958.    Per il Giappone, nella misura in cui i serbatoi sono contrassegnati in conformità dell'articolo 46 della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione (legge n. 204 del 1951) del Giappone, le condizioni per omologare un tipo di veicolo che è stato omologato da un'autorità di omologazione dell'Unione europea conformemente al regolamento ONU n. 134 sono le seguenti: i)    il materiale dei serbatoi è equivalente a SUS F 316L di cui alla JIS (norma industriale giapponese) G 3214; ai fini del presente comma, la conformità alla norma DIN1.4435 rispetto alla data di entrata in vigore del presente accordo è considerata come conformità di tale prescrizione; ii)    "l'equivalente nichel" (% in massa) è superiore a 28,5; ai fini del presente comma, "equivalente nichel" (% in massa) è definito come segue: "12,6[C]+0,35[Si]+1,05[Mn]+[Ni]+0,65[Cr]+0,98[Mo]" ed è dimostrato mediante Material Mill Sheet; e iii)    il risultato della prova di "strizione" è superiore al 75 %; se il risultato della prova è compreso tra il 72 % e il 75 %, la domanda è esaminata tenendo conto dell'"equivalente nichel"; e
    (2)    Date da concordare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato.
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