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Document 52020PC0636

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, riguardo all'adozione del suo regolamento interno

    COM/2020/636 final

    Bruxelles, 8.10.2020

    COM(2020) 636 final

    2020/0285(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, riguardo all'adozione del suo regolamento interno


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") in riferimento a una decisione del gruppo di lavoro consultivo misto sull'adozione del proprio regolamento interno.

    2.Contesto della proposta

    2.1.Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

    L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica. È entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

    2.2.Gruppo di lavoro consultivo misto

    Il gruppo di lavoro consultivo misto ("gruppo di lavoro") è stato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso ("protocollo") e funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca sull'attuazione del protocollo.

    È composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo istituito dall'articolo 165 dell'accordo di recesso, cui riferisce.

    Il gruppo di lavoro non facoltà di adottare decisioni vincolanti, salva la facoltà di adottare il proprio regolamento interno.

    In sede di gruppo di lavoro:

    a)l'Unione e il Regno Unito si scambiano tempestivamente informazioni su misure di attuazione previste, in corso e definitive rilevanti per gli atti dell'Unione elencati negli allegati del protocollo;

    b)l'Unione informa il Regno Unito degli atti dell'Unione previsti che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo, compresi quelli che modificano o sostituiscono gli atti dell'Unione elencati negli allegati del protocollo;

    c)l'Unione fornisce al Regno Unito tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti per consentire al Regno Unito di rispettare pienamente gli obblighi che gli incombono in virtù del protocollo; e

    d)il Regno Unito fornisce all'Unione tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettersi reciprocamente o a trasmettere alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione in forza degli atti dell'Unione elencati negli allegati del protocollo.

    Il gruppo di lavoro è copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. Si riunisce almeno una volta al mese a partire dalla fine del periodo di transizione, salvo che l'Unione e il Regno Unito decidano diversamente per consenso. Ove necessario, l'Unione e il Regno Unito possono scambiarsi tra una riunione e l'altra le informazioni di cui alle lettere c) e d).

    L'Unione provvede affinché tutti pareri espressi dal Regno Unito nel gruppo di lavoro e tutte le informazioni fornite dal Regno Unito nel gruppo di lavoro, compresi i dati tecnici e scientifici, siano comunicati senza ritardo alle istituzioni, organi e organismi competenti dell'Unione.

    2.3.La decisione prevista del gruppo di lavoro

    Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso.

    La finalità della decisione prevista per la quale dovrebbe essere stabilita la posizione dell'Unione è che il gruppo di lavoro adotti il proprio regolamento interno.

    3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    Il corretto funzionamento del gruppo di lavoro richiede un regolamento interno che ordini in particolare la designazione dei copresidenti, la composizione del segretariato, lo scambio di informazioni sulla composizione delle delegazioni, il luogo in cui si svolge la riunione, il trattamento dei documenti e della corrispondenza, la stesura dell'ordine del giorno e dei verbali, la riservatezza e la lingua di lavoro della riunione e le spese a carico delle delegazioni.

    Alla luce dello scopo e della composizione del gruppo di lavoro e delle sue relazioni con il comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo, tale regolamento dovrebbe essere simile, per quanto possibile, al regolamento interno previsto all'allegato VIII dell'accordo di recesso per i comitati specializzati istituiti a norma dell'articolo 165 dell'accordo medesimo.

    La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto consistere nel sostenere l'adozione di una decisione del gruppo di lavoro a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, che stabilisce tale regolamento interno per disciplinarne i lavori, in linea con il progetto di decisione accluso alla presente proposta.

    4.Base giuridica

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    La decisione che il gruppo di lavoro è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    L'unico obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la definizione della posizione dell'Unione sul regolamento interno di un organo istituito dall'accordo di recesso, che a norma dello stesso accordo deve adottare il proprio regolamento interno per consenso. La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    Poiché l'obiettivo della decisione del gruppo di lavoro è adottare il proprio regolamento interno, analogamente al regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati di cui all'accordo di recesso, la decisione del gruppo di lavoro, compreso il regolamento interno, deve essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2020/0285 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, riguardo all'adozione del suo regolamento interno

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, 

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio 1 , l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "l'accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

    (2)Il gruppo di lavoro consultivo misto (di seguito "il gruppo di lavoro") è stato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso (di seguito "il protocollo") e funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca sull'attuazione di detto protocollo.

    (3)A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo, il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo istituito a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso, cui deve riferire.

    (4)A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso.

    (5)Alla luce dello scopo e della composizione del gruppo di lavoro e delle sue relazioni con il comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo, il regolamento interno dovrebbe essere simile al regolamento interno previsto all'allegato VIII dell'accordo di recesso per i comitati specializzati istituiti a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, dell'accordo medesimo.

    (6)È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro.

    (7)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo su una decisione da adottare a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, dello stesso protocollo deve basarsi sul progetto di decisione del gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    ALLEGATO

    Decisione n. .../2020 del gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

    del ...

    recante adozione del suo regolamento interno 

    IL GRUPPO DI LAVORO CONSULTIVO MISTO,

    visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 2 ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso ("protocollo"),

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, il gruppo di lavoro consultivo misto ("gruppo di lavoro") adotta il proprio regolamento interno per consenso.

    (2)Alla luce dello scopo e della composizione del gruppo di lavoro e delle sue relazioni con il comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo, il regolamento interno del gruppo di lavoro dovrebbe essere simile al regolamento interno previsto all'allegato VIII dell'accordo di recesso per i comitati specializzati istituiti a norma dell'articolo 165 dell'accordo medesimo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I lavori del gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso sono disciplinati dal regolamento di cui all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a ...,

    Per il gruppo di lavoro consultivo misto 

    I copresidenti



    ALLEGATO

    REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO CONSULTIVO MISTO

    Articolo 1

    Presidenza

    1.    I gruppo di lavoro consultivo misto ("gruppo di lavoro") è copresieduto da due rappresentanti nominati rispettivamente dalla Commissione europea e dal governo del Regno Unito. L'Unione europea e il Regno Unito si comunicano reciprocamente per iscritto le nomine dei rappresentanti.

    2.    Il copresidente che non sia in grado di partecipare a una riunione può essere sostituito da un supplente nominato. Il supplente nominato dalla Commissione europea o il supplente nominato dal governo del Regno Unito informa della delega, per iscritto e quanto prima, l'altro copresidente e il segretariato del gruppo di lavoro.

    3.    Il supplente nominato del copresidente esercita i diritti del copresidente nei limiti della delega. Nel presente regolamento i riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai supplenti nominati.

    Articolo 2

    Segretariato

    Il segretariato del gruppo di lavoro ("segretariato") è composto di un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato, sotto l'autorità dei copresidenti, assolve i compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento interno.

    Articolo 3

    Partecipazione alle riunioni

    1.    Prima di ciascuna riunione, l'Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato della composizione prevista delle delegazioni.

    2.    Ove opportuno e su decisione dei copresidenti, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del gruppo di lavoro esperti o altre persone che non sono membri delle delegazioni, per fornire informazioni su un determinato argomento.

    Articolo 4

    Riunioni

    1.    Il gruppo di lavoro si riunisce alternatamente a Bruxelles e nel Regno Unito, salvo che i copresidenti non decidano diversamente.

    2.    In deroga al paragrafo 1 i copresidenti possono decidere che una riunione del gruppo di lavoro si tenga in videoconferenza o teleconferenza.

    3.    A convocare le riunioni del gruppo di lavoro è il segretariato, in data e luogo decisi dai copresidenti. Se l'Unione europea o il Regno Unito ha presentato una richiesta di riunione, il gruppo di lavoro si adopera per riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta. In casi d'urgenza si adopera per riunirsi prima.

    Articolo 5

    Documenti

    Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito, come documenti del gruppo di lavoro, i documenti scritti scambiati formalmente all'interno del gruppo durante le riunioni e tra una riunione e l'altra.

    Articolo 6

    Corrispondenza

    1.    L'Unione e il Regno Unito trasmettono al segretariato la corrispondenza indirizzata al gruppo di lavoro. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica.

    2.    Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al gruppo di lavoro sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.

    3.    Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti o a questi direttamente indirizzata è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.

    Articolo 7

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.    Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso con la documentazione pertinente ai copresidenti almeno cinque giorni prima della data della riunione.

    2.    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti di cui l'Unione o il Regno Unito ha chiesto l'iscrizione. I punti richiesti sono trasmessi con la documentazione pertinente al segretariato almeno sette giorni prima dell'inizio della riunione.

    3.    Almeno tre giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l'ordine del giorno provvisorio. Essi possono decidere di rendere pubblico l'ordine del giorno provvisorio, in tutto o in parte, prima dell'inizio della riunione.

    4.    Il gruppo di lavoro adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, con decisione del gruppo di lavoro può essere iscritto all'ordine del giorno un punto diverso da quelli già contemplati dall'ordine del giorno provvisorio.

    5.    I copresidenti possono decidere di derogare ai termini di cui ai paragrafi da 1 a 3.

    Articolo 8

    Verbale

    1.    Il segretariato redige un progetto di verbale per ciascuna riunione entro cinque giorni dalla fine della riunione, salvo che i copresidenti non decidano diversamente. Il segretariato prepara anche una sintesi del verbale.

    2.    Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:

    a)    i documenti presentati al gruppo di lavoro;

    b)    le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e

    c)    le conclusioni operative adottate su punti specifici.

    3.    Il verbale contiene l'elenco dei nomi, i titoli e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione.

    4.    I copresidenti possono chiedere una modifica del progetto di verbale o della sintesi entro cinque giorni dalla trasmissione del segretariato conformemente al paragrafo 1. Salvo richiesta di modifiche, allo scadere di quel termine il verbale e la sintesi sono considerati approvati dai copresidenti. Se un copresidente chiede una modifica entro tale termine, il verbale e la sintesi sono considerati approvati una volta che l'altro copresidente abbia approvato la modifica richiesta.

    5.    Approvato il verbale, i membri del segretariato ne firmano le copie elettroniche e le trasmettono all'Unione e al Regno Unito, nonché al comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. I copresidenti possono quindi decidere di rendere pubblica la sintesi dei verbali.

    Articolo 9

    Decisioni

    1.    Le decisioni dei copresidenti previste dal presente regolamento interno sono adottate di comune accordo.

    2.    Tra una riunione e l'altra i copresidenti possono adottare decisioni con comunicazione scritta sotto forma di scambio di note elettroniche tra i copresidenti. Il segretariato informa le parti delle  decisioni dei copresidenti.

    Articolo 10

    Riservatezza

    1.    Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, le riunioni del gruppo di lavoro sono riservate.

    2.    Se l'Unione o il Regno Unito presenta al gruppo di lavoro informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.

    Articolo 11

    Lingua di lavoro

    La lingua di lavoro del gruppo di lavoro è l'inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il gruppo di lavoro delibera in base a documenti redatti in inglese.

    Articolo 12

    Spese

    1.    L'Unione e il Regno Unito si assumono rispettivamente l'onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro.

    2.    Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico dell'Unione per le riunioni che si tengono a Bruxelles, e a carico del Regno Unito per le riunioni che si tengono nel Regno Unito.

    3.    Le spese relative all'interpretazione nelle o dalle lingue di lavoro del gruppo di lavoro durante le riunioni sono a carico della parte che chiede l'interpretazione.

    Articolo 13

    Relazione annuale al comitato specializzato

    1.    Per ogni anno civile il segretariato redige una relazione sui lavori del gruppo di lavoro. La relazione è redatta entro il 1o febbraio dell'anno successivo.

    2.    Ogni relazione è adottata e firmata dai copresidenti ed è trasmessa al comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord subito dopo la firma.

    (1)    Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).
    (2)     GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 .
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