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Document 52020PC0617

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/279 che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    COM/2020/617 final

    Bruxelles, 30.9.2020

    COM(2020) 617 final

    2020/0281(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/279 che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


    RELAZIONE

    A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 giugno Malta ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 20 000 EUR.

    A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 12 giugno 2020, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata da Malta. Con lettera del 15 giugno 2020 la Commissione ha comunicato a Malta di disporre di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

    A norma dell'articolo 287 della direttiva IVA, alcuni Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 1978 possono esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata disposizione. Malta ha iniziato a utilizzare l'euro il 1° gennaio 2008.

    A norma dell'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta può esentare dall'IVA tre categorie di soggetti passivi: i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella cessione di beni; 24 300 EUR se l'attività economica consiste essenzialmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); e 14 600 EUR negli altri casi, segnatamente la fornitura di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).

    Dalla sua adesione Malta ha applicato tale disposizione per aiutare le piccole imprese e incoraggiare nuove imprese ad iniziare l'attività. Tale misura di semplificazione si è rivelata utile in quanto elimina numerosi obblighi in materia di IVA per le imprese che operano con un volume d'affari annuo inferiore a determinate soglie, riducendo così i costi di esercizio di tali imprese. Allo stesso tempo, l'effetto sulle entrate non era rilevante. Il governo maltese si è impegnato a continuare ad applicare misure volte a semplificare gli obblighi degli operatori di piccole dimensioni, in linea con gli obiettivi dell'Unione europea per le piccole imprese enunciati nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) — Uno "Small Business Act" per l'Europa" 2 .

    A tal fine, con la decisione di esecuzione (UE) 2018/279 3 Malta è stata autorizzata, fino al 30 dicembre 2020, ad aumentare la soglia della categoria con il fatturato più basso, ossia 14 600 EUR, a 20 000 EUR. Malta ha chiesto di prorogare l'applicazione di tale misura fino al 2024.

    L'adozione e il successivo recepimento di tale misura speciale nel diritto nazionale il 1° luglio 2018 ha consentito a oltre 1 262 piccole imprese di trarre vantaggio dall'innalzamento della soglia del volume d'affari annuo nell'ambito della relativa categoria del regime di semplificazione per le PMI.

    La misura speciale ha ridotto notevolmente i costi e gli oneri amministrativi per l'importante numero delle suddette piccole imprese maltesi. Inoltre, l'applicazione della misura speciale ha consentito a Malta di assegnare maggiori risorse alla lotta contro le frodi all'IVA e al potenziamento dell'applicazione dell'attuale sistema IVA.

    La misura di deroga, che semplifica gli obblighi dei piccoli operatori, è conforme agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per le piccole imprese.

    È pertanto opportuno autorizzare Malta a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La misura di deroga è in linea con la filosofia della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio 4 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, scaturita dal piano d'azione sull'IVA 5 , e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

    Inoltre, la soglia di 20 000 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

    Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. Ai Paesi Bassi 6 è stata concessa una soglia di 25 000 EUR; all'Italia 7 una soglia di 30 000 EUR; al Lussemburgo 8 una soglia di 35 000 EUR; alla Lettonia 9 , alla Polonia 10 e all'Estonia 11 è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; alla Croazia 12 e alla Lituania 13 una soglia di 45 000 EUR; all'Ungheria 14 una soglia di 48 000 EUR; alla Slovenia 15 una soglia di 50 000 EUR; e alla Romania 16 una soglia di 88 500 EUR.

    Come già menzionato, le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto da Malta, è coerente con i requisiti della direttiva (UE) 2020/285 sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole e medie imprese. Tale direttiva fissa al 1º gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.

    La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese nei suoi programmi di lavoro annuali. A tale riguardo, il programma di lavoro 2020 della Commissione 17 fa riferimento a una "specifica strategia per le PMI, che renderà più facile per le piccole e medie imprese operare, crescere ed espandersi". La misura di deroga è in linea con tali obiettivi, per quanto riguarda la normativa fiscale. In particolare, è in linea con il programma di lavoro della Commissione per il 2017 18 , che faceva specificamente riferimento all'IVA, sottolineando che gli oneri amministrativi della conformità IVA per le piccole imprese sono elevati e che le innovazioni tecniche pongono nuove sfide per una riscossione fiscale efficace, ribadendo l'esigenza di semplificare l'IVA per le imprese più piccole.

    Analogamente, la misura è coerente con la strategia del 2015 per il mercato unico 19 , nella quale la Commissione si è prefissa di aiutare le piccole e medie imprese a crescere, fra l'altro attraverso la riduzione degli oneri amministrativi che impediscono loro di trarre pieno beneficio dal mercato unico. Segue inoltre la filosofia della comunicazione della Commissione del 2013 dal titolo "Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa" 20 , che ha sottolineato la necessità di semplificare la legislazione fiscale per le piccole imprese.

    Infine, la misura è conforme alle politiche dell'Unione per le piccole e medie imprese definite nella comunicazione del 2016 sulle start-up 21 e nella comunicazione del 2008 "Pensare anzitutto in piccolo – Uno "Small Business Act" per l'Europa" 22 , che invitano gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Articolo 395 della direttiva IVA.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

    Proporzionalità

    La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

    Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

    Scelta dell'atto giuridico

    La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

    Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata da Malta e concerne solo questo Stato membro.

    Assunzione e uso di perizie

    Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

    Valutazione d'impatto

    La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio innalza la soglia del volume di affari annuale al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'IVA. Tale incremento amplia inoltre l'ambito di applicazione della misura di semplificazione, che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 20 000 EUR.

    I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia non saranno tenuti a registrarsi per essere identificati ai fini dell'IVA e vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi, in quanto non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA. La misura consentirà anche di ridurre il carico di lavoro delle autorità fiscali. Essa avrà un potenziale impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti passivi attualmente registrati ai fini dell'IVA a Malta e quindi sull'amministrazione fiscale.

    L'incidenza sul bilancio in termini di gettito IVA per Malta non ha comportato la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato.

    Diritti fondamentali

    La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto Malta effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

    2020/0281 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/279 che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 23 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta può esentare dall'IVA tre categorie di soggetti passivi: i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella cessione di beni; i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire le prestazioni di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).

    (2)Mediante decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio 24 Malta è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE ("la misura di deroga"), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d'affari annuo non supera i 20 000 EUR fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

    (3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 giugno 2020, Malta ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024, ossia la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio 25 sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole imprese e che sopprime in particolare l'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE.

    (4)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 12 giugno 2020, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata da Malta. Con lettera del 15 giugno 2020 la Commissione ha comunicato a Malta di disporre di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

    (5)Poiché la misura di deroga ha comportato una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e quindi dei costi e degli oneri amministrativi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare Malta a continuare ad applicare tale misura.

    (6)È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, l'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE è soppresso dalla direttiva (UE) 2020/285 con effetto dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare Malta a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

    (7)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto Malta effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio 26 ,

    (8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/279,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/279, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024."

    Articolo 2

    La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (2)    Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, Bruxelles, 25.6.2008, COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.
    (3)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 14).
    (4)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
    (5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).
    (6)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).
    (7)    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
    (8)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).
    (9)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).
    (10)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).
    (11)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).
    (12)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).
    (13)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1853 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 15).
    (14)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38).
    (15)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).
    (16)    COM (2020) 292 final: Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
    (17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione 2020 - Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 final).
    (18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2017 (COM(2016) 710 final).
    (19)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese (COM(2015) 550 final).
    (20)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa (COM(2012) 795 final).
    (21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up (COM(2016) 733 final).
    (22)    Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa), (COM(2008) 394 def).
    (23)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (24)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 14).
    (25)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
    (26)    Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
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