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Document 52020PC0484

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9º, 10º e 11ºFondo europeo di sviluppo, delle rimanenze del 10º FES o dei FES precedenti e dei fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10º FES o dei FES precedenti

COM/2020/484 final

Bruxelles, 7.9.2020

COM(2020) 484 final

2020/0232(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9º, 10º e 11ºFondo europeo di sviluppo, delle rimanenze del 10º FES o dei FES precedenti e dei fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10º FES o dei FES precedenti


RELAZIONE

L'UE (e i suoi Stati membri), leader mondiali nella cooperazione internazionale allo sviluppo, sono da tempo in prima linea nelle azioni internazionali come donatori e anche per il loro ruolo innovativo nel finanziamento dello sviluppo.

Benché si sia registrato a livello mondiale un miglioramento delle condizioni di vita delle persone più vulnerabili, permangono problemi sostanziali, che, sul piano globale, sono divenuti più complessi, multidimensionali e in rapida evoluzione. Per affrontarli in modo efficace, l'Unione europea deve intensificare la sua azione esterna, avvalendosi di una serie di strumenti politici e di finanziamento flessibili ed efficienti.

Poiché l'entità dei problemi è superiore alle risorse attualmente disponibili, l'UE sta cercando nuove modalità innovative ed efficienti per creare un quadro di finanziamento per lo sviluppo. La mobilitazione degli investimenti delle istituzioni finanziarie e dei partner del settore privato è un modo efficace per valorizzare al massimo il bilancio dell'UE.

Tuttavia, gli strumenti finanziari rappresentano ancora una piccolissima parte del bilancio dell'UE per l'azione esterna. La maggior parte del bilancio destinato allo sviluppo [circa il 90 % nel quadro finanziario pluriennale (QPF) 2014-2020] viene speso per le tradizionali sovvenzioni allo sviluppo, il sostegno al bilancio e le altre modalità di finanziamento diretto e indiretto dei paesi partner. 

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Lo strumento per gli investimenti ACP (ACP IF), uno strumento finanziario pionieristico, è stato istituito nel 2003 nell'ambito dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato di Cotonou (ACP) 1 , per promuovere la crescita nel settore privato, e contribuire a mobilitare capitali nazionali e stranieri a tal fine, in 78 paesi situati nell'Africa subsahariana, nei Caraibi e nel Pacifico.

Gestito finora dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), lo strumento è finanziato dal 9º, 10º e 11º Fondo europeo di sviluppo nonché dalle risorse proprie della BEI.

Il quadro giuridico dell'ACP IF 2 stabilisce quanto segue [per le risorse del Fondo europeo di sviluppo (FES)]:

·i "proventi e redditi" (rientri 3 ) provenienti dalle operazioni nell'ambito dell'ACP IF sono usati per altre operazioni (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo interno sull'11º FES), alla stregua di un fondo di rotazione.

·alla scadenza del protocollo finanziario dell'ACP, e in mancanza di una decisione specifica da parte del Consiglio, i rimborsi netti cumulativi sono riportati al protocollo successivo (articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato II dell'ACP);

·le risorse totali dell'11º FES e i fondi derivanti dai rientri non sono più impegnati oltre il 31 dicembre 2020, a meno che il Consiglio decida altrimenti, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione (punto 5 dell'allegato I quater dell'ACP e articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno sull'11º FES);

·contestualmente, l'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno sull'11º FES, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11º FES, prevede che i fondi sottoscritti dagli Stati membri nell'ambito del 9º, 10º e 11º FES per finanziare l'ACP IF rimangano disponibili per l'esborso dopo il 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2030; 

·l'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo interno sull'11º FES aggiunge che l'accordo rimane in vigore finché è necessario per tutte le operazioni finanziate nell'ambito dell'ACP e del QFP 2014-2020 (fino al rimborso e alla chiusura delle operazioni).

La presente proposta è necessaria per consentire l'impegno dei fondi derivanti dai rientri oltre il 31 dicembre 2020. In mancanza di una decisione del Consiglio, i fondi derivanti dai rientri devono essere restituiti proporzionalmente agli Stati membri, conformemente alla tabella dell'accordo interno sull'11º FES (articolo 1, paragrafo 2, lettera a)).

Secondo le stime attuali della BEI, i rientri ammontano a circa 3,2 miliardi di EUR (ossia la dotazione complessiva dall'UE-28, pari a 3,6 miliardi di EUR, meno i costi e le commissioni di gestione).

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La presente proposta di utilizzare i rientri dell'ACP IF per nuove operazioni giunge in un momento cruciale, in cui l'UE sta definendo la sua futura politica di sviluppo.

(1)Per il prossimo QFP 2021-2027 dell'UE, la Commissione ha proposto di aumentare il bilancio per l'azione esterna, anche mediante i fondi dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, 4 e di semplificarne la struttura al fine di renderla più flessibile ed efficiente per affrontare le sfide globali.

(2)La Commissione ha inoltre proposto uno strumento di grande portata per l'azione esterna: lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), che comprende un'architettura finanziaria innovativa e semplificata per gli investimenti al di fuori dell'UE. Esso si basa sul Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), sostenuto dalla nuova garanzia per le azioni esterne 5 . La proposta NDICI è oggetto di negoziato da parte dei colegislatori.

La proposta della Commissione si basa sulle citate relazioni e sulle discussioni in corso.

Tiene inoltre conto dei risultati e delle raccomandazioni della revisione finale dell'ACP IF, 6 pubblicata nel 2019. La revisione ha concluso che, sebbene l'ACP IF abbia contribuito agli obiettivi di Cotonou volti a ridurre la povertà, integrare i paesi ACP nell'economia mondiale e favorire il loro sviluppo sostenibile, non tuttavia ha massimizzato il suo contributo al conseguimento degli obiettivi citati.

Tra il 2003 e il 2017 il fondo di rotazione ha stanziato 5,2 miliardi di EUR per progetti, con oltre 4 miliardi di EUR finanziati dal FES.

L'"addizionalità" finanziaria (l'utilizzo di fondi UE per attirare ulteriori investimenti privati che altrimenti non sarebbero stati realizzati) è risultata soddisfacente ma non è stata valorizzata al massimo del suo potenziale. Ciò si manifesta in un uso relativamente limitato nei paesi a basso reddito e nei paesi fragili, dove gli investimenti supplementari avrebbero avuto l'impatto maggiore. Più della metà delle operazioni dello strumento per gli investimenti nell'ambito dell'ACP IF è stata realizzata in paesi a reddito medio-basso e il 30 % in un piccolo numero di paesi a basso reddito.

In base ai risultati della revisione, si è posto maggiormente l'accento sulla sostenibilità finanziaria rispetto agli obiettivi di sviluppo.

La valutazione ha inoltre formulato diverse raccomandazioni, tra cui la necessità di trovare un migliore equilibrio tra gli obiettivi di sviluppo e la sostenibilità finanziaria, ponendo maggiormente l'accento sui paesi a basso reddito e i paesi fragili, aumentando il ricorso a strumenti finanziari innovativi come le garanzie, migliorando il monitoraggio e la valutazione dei risultati in termini di sviluppo e rivedendo il modello operativo.

Le valutazioni precedenti, come la valutazione intermedia del 2010 della garanzia del mandato esterno della BEI 7 e la valutazione del finanziamento combinato 8 del 2016, hanno inoltre concluso che i nuovi meccanismi finanziari dell'UE (finanziamenti misti e garanzie) funzionano, ma che il loro impatto sullo sviluppo è strettamente legato all'orientamento politico.

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È in tale contesto che la Commissione propone al Consiglio di trasferire i rientri dall'ACP IF verso l'EFSD+ del futuro NDICI. La Commissione intende investirli nei paesi ACP tramite la BEI.

Come risulta dal documento informale elaborato nel 2019 dalla Commissione europea e dalla BEI nell'ambito del negoziato per l'NDICI, per quanto riguarda il "precedente ACP IF" la BEI conviene sull'opportunità di: continuare a utilizzare i rientri per un certo numero di anni, senza alcun costo per il bilancio dell'UE e secondo modalità specifiche (geografiche, ammissibilità e profilo di rischio) da definire.

La Commissione propone inoltre, in consultazione con la BEI, che l'utilizzo dei rientri attraverso la BEI sia rivolto in primo luogo agli strumenti di sviluppo ad alto rischio finanziario, in particolare ai finanziamenti a impatto, ai fondi azionari e alle operazioni nei paesi meno sviluppati.

La presente proposta non comporta ulteriori contributi da parte degli Stati membri.

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Affinché l'UE possa contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) fissati nell'Agenda 2030, è fondamentale massimizzare la capacità di mobilitare capitali privati utilizzando strumenti finanziari innovativi in aggiunta ai tradizionali finanziamenti per lo sviluppo.

Poiché i problemi sono di gran lunga superiori alle risorse disponibili, è necessario fissare le priorità.

Risulta pertanto fondamentale inserire nello stesso quadro di governance i molteplici strumenti disponibili per l'azione esterna. In questo modo si garantisce che i fondi seguano il principio "dare priorità alle politiche", che a sua volta assicura coerenza e complementarità e massimizza l'impatto sullo sviluppo.

La presente proposta mira a fornire un orientamento politico più forte e ad aumentare l'impatto sullo sviluppo dei rientri ACP IF. Promuoverà gli investimenti nei paesi ACP in modo più strategico ed efficiente. Gli investimenti saranno basati sulle esigenze dei paesi partner e sugli obiettivi dell'azione esterna dell'UE, e saranno utilizzati mediante la migliore combinazione possibile dei finanziamenti disponibili, anche nell'ambito dell'EFSD+.

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L'EFSD+ è incorporato nell'NDICI, una proposta ambiziosa di portata globale, con maggiori mezzi finanziari e un orientamento politico rafforzato, guidata dal principio "dare priorità alle politiche".

L'NDICI fornirà un quadro politico e finanziario ottimale, garantendo finanziamenti misti ("blending") e garanzie come fonti di finanziamento nell'ambito di una governance unica e semplificata, da gestire insieme ad altri strumenti di attuazione (sovvenzioni, assistenza tecnica, sostegno al bilancio ecc.).

L'EFSD+ sarà pienamente soggetto alle priorità, agli obiettivi e agli stanziamenti indicativi definiti nel quadro del processo di programmazione, con l'obiettivo ultimo di sostenere gli investimenti al di fuori dell'UE in modo strategico e coerente, a beneficio dello sviluppo sostenibile.

Ciò implica che tutte le attività di investimento saranno pianificate in modo da ottenere l'impatto più elevato in termini di sviluppo e massimizzare la coerenza dell'azione esterna dell'UE. La programmazione delle operazioni deve essere un processo inclusivo che comporti la consultazione del settore pubblico e privato, degli Stati membri, degli istituti finanziari, della società civile e degli altri portatori di interessi.

L'EFSD+ si basa sull'esperienza positiva del suo predecessore, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), che è la pietra angolare dell'attuale piano per gli investimenti esterni (PIE) e del braccio finanziario dell'Alleanza Africa-Europa.

Secondo una recente valutazione indipendente 9 l'EFSD è altamente rilevante per le esigenze di investimento delle regioni interessate (Africa subsahariana e paesi del vicinato dell'UE), nonché alle priorità e agli impegni dell'UE.

Sul versante dei finanziamenti misti (combinazione di fondi pubblici e privati), tra il 2017 e il 2019 sono stati stanziati 3,1 miliardi di EUR per finanziare 154 progetti in tutto il continente africano e nei paesi del vicinato dell'UE. Il contributo dell'UE ha incoraggiato l'afflusso di ulteriori finanziamenti, destinati a coprire circa 30 miliardi di EUR di investimenti complessivi, principalmente nei settori dell'energia e dei trasporti ma anche a sostegno dello sviluppo del settore privato e dell'agricoltura.

Nell'Africa subsahariana l'EFSD, attraverso il contributo dell'UE di 1,8 miliardi di EUR, ha mobilitato un totale di 13,5 miliardi di EUR, finanziando 78 operazioni. Nei paesi del vicinato, il contributo dell'UE di 1,3 miliardi di EUR ha sbloccato investimenti per un totale di 16,2 miliardi di EUR, finanziando 76 operazioni.

Inoltre, un contributo dell'UE di 1,55 miliardi di EUR è stato assegnato a 22 proposte di programmi di garanzia, che dovrebbero sbloccare 17,5 miliardi di EUR di investimenti complessivi.

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In termini di coerenza, la presente proposta si basa anche sulla dichiarazione congiunta del 2017 relativa al nuovo consenso europeo in materia di sviluppo 10 , che era parte integrante della risposta dell'UE all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e ai relativi obiettivi di sviluppo sostenibile 11 . Il consenso europeo in materia di sviluppo ha già stabilito la necessità di combinare gli aiuti con altre risorse e di creare partenariati più mirati coinvolgendo una più ampia gamma di portatori di interessi e ha ribadito l'impegno a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo .

Inoltre, la presente proposta garantisce che l'UE rispetti i principi e i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione sul ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo 12 .

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La Commissione ha informato la BEI del contenuto della presente proposta.

2020/0232 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9º, 10º e 11ºFondo europeo di sviluppo, delle rimanenze del 10º FES o dei FES precedenti e dei fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10º FES o dei FES precedenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 13 ("l'accordo interno relativo all'11º FES"), in particolare l'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)I fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9º, 10º e 11º Fondo europeo di sviluppo ("i FES") non possono essere impegnati oltre il 31 dicembre 2020, a meno che il Consiglio decida altrimenti deliberando all'unanimità su proposta della Commissione.

(2)È evidente che, sebbene lo strumento per gli investimenti ACP abbia contribuito agli obiettivi di riduzione della povertà, integrazione nell'economia mondiale e sviluppo sostenibile dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, come previsto dall'accordo di partenariato ACP-UE, non ha tuttavia massimizzato il suo contributo al conseguimento di tali obiettivi. L'uso continuato dei rientri dello strumento per gli investimenti ACP nell'ambito di un nuovo quadro e di una nuova governance potrebbe portare a migliori risultati in termini di sviluppo.

(3)[Il 14 giugno 2018 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale ("NDICI") 14 , che prevede la creazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus ("EFSD+") sostenuto da una garanzia per le azioni esterne, nel quale gli Stati membri potrebbero versare contributi che da destinare all'avvio di azioni in regioni, paesi, settori o finestre di investimento esistenti specifici.]

(4)Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 15 ("EFSD") è stato considerato altamente rilevante per le esigenze di investimento delle regioni interessate (Africa subsahariana e vicinato dell'UE), nonché per le priorità e agli impegni dell'Unione.

(5)Nella comunicazione congiunta "Verso una strategia globale con l'Africa" 16 , la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno invitato l'Unione a sostenere la crescita sostenibile e l'occupazione in tutto il continente africano. Tra le altre misure, l'Unione intende collaborare con l'Africa per promuovere gli investimenti intensificando il ricorso a meccanismi di finanziamento innovativi.

(6)In tale comunicazione congiunta, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno dichiarato che gli strumenti finanziari devono incoraggiare gli investimenti con un forte impatto in termini di sviluppo, in gran parte a sostegno del settore privato, seguendo i criteri stabiliti dalla comunicazione della Commissione "Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo" 17 , ossia impatto misurabile sullo sviluppo, addizionalità, neutralità, comunanza di interessi e cofinanziamento, effetto dimostrativo e aderenza alle norme sociali, ambientali e fiscali.

(7)È pertanto necessario consentire che i rientri e gli importi di tesoreria di cui alla presente decisione costituiscano contributi al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e alla garanzia per le azioni esterne ("entrata con destinazione specifica esterna"). Tali rientri e gli importi di tesoreria non saranno ricevuti dall'NDICI come entrata con destinazione specifica esterna al di là del 31 dicembre 2027. Dopo tale data i fondi saranno ricevuti mediante successivi meccanismi di finanziamento fino al loro esaurimento.

(8)I rientri dello strumento per gli investimenti ACP dovrebbero essere trasferiti su base annua a integrazione delle linee di bilancio geografiche dell'NDICI da investire attraverso l'EFSD+ in linea con i documenti di programmazione.

(9)La Commissione canalizzerà gli investimenti attraverso la Banca europea per gli investimenti al fine di massimizzarne l'impatto sullo sviluppo e l'addizionalità, tenendo anche conto delle questioni di sostenibilità del debito.

(10)[In linea con il regolamento (UE) XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale], i fondi dovrebbero essere principalmente destinati agli strumenti di sviluppo ad alto rischio finanziario, in particolare ai finanziamenti a impatto, ai fondi azionari e alle attività nei paesi meno sviluppati. Le operazioni dovrebbero cercare di massimizzare l'impatto sullo sviluppo.]

(11)Ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 4, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 18 , la quota del Regno Unito dello strumento per gli investimenti ACP a titolo del FES, accumulata durante i vari periodi FES, deve essere rimborsata al Regno Unito con la maturazione dell'investimento. Salvo diversamente convenuto, la quota di capitale del Regno Unito non è reimpegnata dopo la fine del periodo d'impegno dell'11º FES, né è riportata su periodi successivi.

(12)L'entrata in vigore e l'applicazione della presente decisione dovrebbero essere subordinate all'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale]. Pertanto, le date di entrata in vigore e di applicazione della presente decisione e del regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [che istituisce lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale] coincidono,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)I fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP per le operazioni nell'ambito del 9º, 10ºe 11º Fondo europeo per lo sviluppo, dalle rimanenze del 10º FES o dei FES precedenti e dai fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10º FES o dei FES precedenti il... [data di entrata in vigore della presente decisione] costituiscono contributi [al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale] al fine di erogare finanziamenti mediante garanzie di bilancio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), e finanziamenti misti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento].

(2)Ai fini della presente decisione, per "rientri" si intendono i redditi, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi di qualsiasi conto aperto al fine di registrare la liquidità detenuta per conto dello strumento per gli investimenti ACP e la remunerazione degli investimenti di tesoreria, nonché i rimborsi, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie svincolate e il rimborso del capitale dei prestiti risultanti da operazioni effettuate nell'ambito dello strumento per gli investimenti ACP. Anche i fondi derivanti dal disimpegno dei rientri sono considerati rientri.

(3)I rientri sono soggetti alle norme e alle procedure applicabili dell'EFSD+ di cui al regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.]

Articolo 2

I contributi sono destinati ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [che istituisce lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale]. Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355).
(2)    Articolo 76, paragrafo 1, lettera d), dell'ACP, come modificato per la seconda volta nel 2010, e allegato I quater e allegato II dell'ACP (GU L 317 del 15.12.2000; GU L 287 del 28.10.2005; GU L 287 del 4.11.2010). Il quadro giuridico comprende anche l'articolo 1, paragrafo 5, l'articolo 2, lettera d), l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo interno sull'11º Fondo europeo di sviluppo tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea erogati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 210 del 6.8.2013) e degli articoli da 45 a 52 del regolamento finanziario per l'11º FES (Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, GU L 307 del 3.12.2018).
(3)    Per rientri si intendono i redditi (ad esempio i pagamenti di interessi, i dividendi, i conferimenti di capitale, la remunerazione degli investimenti di tesoreria, le garanzie, gli altri costi e commissioni e i proventi del rimborso o vendita di una partecipazione azionaria ACP IF), i rimborsi (ad esempio lo svincolo di garanzie finanziate dall'ACP IF, i rimborsi di capitale, i rimborsi del capitale dei prestiti) o, a partire dal 1º gennaio 2021, gli importi di tesoreria, risultanti da operazioni effettuate nell'ambito dell'ACP IF. Per evitare qualsiasi dubbio, anche i fondi derivanti dal disimpegno dei rientri sono considerati rientri.
(4)    Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di COVID‑19, COM(2020) 441 final del 28.5.2020.
(5)    Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), istituito in virtù del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, come stabilito nella proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, COM(2018) 460 final.
(6)    Revisione finale dello strumento per gli investimenti ACP, relazione finale, Aide à la Décision Economique (ADE), marzo 2020.
(7)    Mandato esterno 2007-2013 della Banca europea per gli investimenti – Valutazione intermedia e raccomandazioni del comitato direttivo dei saggi, febbraio 2010, conosciuto anche come rapporto Camdessus.
(8)    "Evaluation of Blending" (Valutazione del finanziamento misto), relazione finale, dicembre 2016.
(9)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, COM(2020) 224 final, giugno 2020.
(10)    Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro" – Dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 2017 (GU C 210 del 30.6.2017).
(11)    Risoluzione delle Nazioni Unite: Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 2015.
(12)    COM(2014) 263 final. 
(13)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(14)    COM(2018) 460 final.
(15)    Regolamento (UE) 2017/1601, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).
(16)    JOIN(2020) 4 final.
(17)    COM(2014) 263 final.
(18)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
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