Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0445

    Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

    COM/2020/445 final

    Bruxelles, 28.5.2020

    COM(2020) 445 final

    2018/0135(CNS)

    Proposta modificata di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea


    RELAZIONE

    1.INTRODUZIONE

    La pandemia di Covid-19 costituisce una grave e diffusa crisi sanitaria che colpisce duramente i cittadini, le società e le economie di tutto il mondo. La sua ampiezza e le risposte politiche decise per riportarla sotto controllo non conoscono precedenti. Straordinariamente incerta è quindi la portata dei suoi effetti socioeconomici, ma già in questa fase è chiaro che i sistemi finanziari ed economici degli Stati membri si trovano di fronte a sfide molto impegnative ed inedite. Secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione 1 , nel 2020 il PIL dell'UE subirà una contrazione di circa il 7,5 %, molto più marcata quindi rispetto alla crisi finanziaria mondiale del 2009, per risalire poi soltanto del 6 % nel 2021, mentre il tasso di disoccupazione salirà nell'UE al 9 %, con conseguenti rischi di aumento della povertà e delle disuguaglianze.

    Gli Stati membri hanno reagito adottando misure economiche e finanziarie discrezionali di carattere eccezionale. Unite all'effetto dei cosiddetti "stabilizzatori automatici" (ossia i pagamenti previsti dai regimi di sicurezza sociale e di assicurazione contro la disoccupazione combinati con la perdita di gettito fiscale), tali misure hanno ripercussioni considerevoli sulle finanze pubbliche degli Stati membri: in termini aggregati il disavanzo pubblico passerà quest'anno, nella zona euro così come nell'Unione, dallo 0,6 % del PIL del 2019 all'8,5 % del PIL.

    Lo shock colpisce simmetricamente l'economia dell'UE, perché la pandemia interessa tutti gli Stati membri, ma l'impatto può variare sensibilmente da uno Stato membro all'altro, così come da uno Stato membro all'altro varia, anche in funzione delle specifiche strutture economiche e delle condizioni di partenza, la capacità dell'economia e del bilancio di assorbire l'urto e di rispondervi. Vi è quindi il rischio che la crisi ampli le disparità all'interno dell'Unione, minacciando la resilienza economica e sociale collettiva. Il quadro generale delineato è confermato anche dalla valutazione approfondita dei bisogni 2 .

    L'Unione ha agito rapidamente per dare una risposta collettiva vigorosa e coordinata alle conseguenze sociali ed economiche della crisi entro i limiti dell'attuale quadro finanziario pluriennale, che giunge a scadenza nel 2020. Questa risposta integra le misure economiche e finanziarie discrezionali adottate dagli Stati membri.

    Se non parata da un'adeguata risposta politica dell'Unione a breve e medio termine, la crisi potrebbe causare danni durevoli al tessuto economico dell'Unione. Per far fronte a questa sfida vi è urgente necessità di una capacità finanziaria supplementare immediatamente disponibile per sostenere la ripresa e la resilienza in tutta l'Unione.

    La risposta alla crisi dev'essere complessiva, coraggiosa e continuata nel tempo. Un piano globale per la ripresa europea necessiterà di ingenti investimenti pubblici e privati a livello europeo che incanalino saldamente l'Unione sulla via di una ripresa sostenibile e resiliente, capace di creare posti di lavoro di qualità e di riparare i danni diretti della pandemia di Covid-19 sostenendo nel contempo le priorità dell'Unione per la transizione verde e digitale. Il principale strumento a tale fine sarà il bilancio a lungo termine dell'UE, potenziato dal nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa.

    L'eccezionalità della situazione economica e sociale impone l'adozione di misure eccezionali a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie; a tal fine l'Unione deve dotarsi dei mezzi necessari e adottare le misure che le permetteranno di far fronte alle sfide poste dalla pandemia di Covid-19. Per questo motivo è opportuno consentire la mobilitazione di parte dei finanziamenti necessari mediante l'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali, che saranno rimborsati una volta che l'Unione sarà tornata su una traiettoria di crescita positiva.

    2.OGGETTO DELLA PROPOSTA MODIFICATA 

    Necessità che l'UE si doti dei mezzi atti a raggiungere l'obiettivo

    In base alla proposta modificata la Commissione sarà autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione, fino a concorrenza di 750 miliardi di EUR a prezzi 2018. Gli importi ottenuti saranno trasferiti ai programmi dell'Unione in conformità dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Poiché tale strumento rappresenta una risposta eccezionale a una situazione estrema ma temporanea, chiari limiti di entità, durata e raggio d'azione vincolano il potere di assumere prestiti che la presente decisione conferisce alla Commissione. È così esclusa la possibilità che i poteri eccezionali previsti dalla presente proposta siano usati per scopi diversi da quello di ovviare alle conseguenze economiche e sociali dirette della pandemia di Covid-19.

    Gli importi dei prestiti contratti sui mercati dei capitali saranno rimborsati tramite il bilancio dell'UE a partire dal 2028. Tutte le passività di cui l'atto proposto graverà l'Unione saranno rimborsate integralmente entro il 2058. Il rimborso sarà governato dal principio di sana gestione finanziaria, così da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività nell'arco dell'intero periodo.

    Innalzamento dei massimali delle risorse proprie

    I massimali stabiliti nella decisione sulle risorse proprie determinano l'importo massimo delle risorse proprie che l'Unione può chiedere agli Stati membri di mettere a sua disposizione in un dato anno per finanziare le proprie spese.

    Il 2 maggio 2018 la Commissione ha proposto un massimale per gli stanziamenti annuali di impegno e un massimale per gli stanziamenti annuali di pagamento pari, rispettivamente, all'1,35 % e all'1,29 % del reddito nazionale lordo dell'UE. I massimali stabiliti nel progetto di regolamento che istituisce il quadro finanziario pluriennale (QFP), che sono espressi in euro, fissano l'importo massimo che può essere impegnato o speso nel periodo 2021-2027. Il margine tra i massimali della decisione sulle risorse proprie e i massimali del QFP dev'essere sufficientemente ampio da garantire all'Unione di poter far fronte a tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali in un qualsiasi anno e in qualsiasi situazione, anche in caso di andamento sfavorevole dell'economia.

    Secondo le previsioni di primavera 2020 della Commissione, nel 2020 l'economia della zona euro subirà una contrazione record del 7,75 % e l'economia dell'UE del 7,5 %. Le proiezioni di crescita per l'UE e per la zona euro sono state riviste al ribasso di circa 9 punti percentuali rispetto alle previsioni economiche d'autunno 2019. Sulle previsioni di primavera pesa un'incertezza maggiore del consueto, ma è indubbio che i massimali della decisione sulle risorse proprie, che sono espressi in percentuale del reddito nazionale lordo dell'UE, diminuiranno in valore assoluto.

    Per mantenere nell'ambito dei massimali della decisione sulle risorse proprie un margine tale da consentire all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali che giungono a scadenza in un determinato anno, occorre incrementare la percentuale del reddito nazionale lordo dell'Unione che tali massimali rappresentano.

    È pertanto necessario modificare la proposta della Commissione del 2 maggio 2018 per consentire un ulteriore aumento di 0,11 punti percentuali sia del massimale degli stanziamenti di impegno sia del massimale degli stanziamenti di pagamento. Quest'aumento va ad aggiungersi agli adeguamenti già proposti per ovviare alla diminuzione dell'importo assoluto dei massimali previsti dalla decisione sulle risorse proprie risultante per effetto automatico dal recesso del Regno Unito dall'UE e dalla corrispondente diminuzione del reddito nazionale lordo dell'Unione. Il massimale per gli stanziamenti annuali di pagamento è pertanto fissato all'1,40 % del reddito nazionale lordo dell'UE e il massimale per gli stanziamenti annuali di impegno all'1,46 % del reddito nazionale lordo dell'UE.

    Innalzamento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie per far fronte alla crisi della Covid-19

    La proposta modificata, inoltre, autorizza la Commissione a contrarre prestiti per conto dell'Unione per un importo fino a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018. Gli importi ottenuti saranno assegnati in conformità del proposto strumento dell'Unione europea per la ripresa. In conformità dell'articolo 310, paragrafo 4, TFUE, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, l'Unione deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione. In virtù dell'articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all’Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

    L'osservanza di dette disposizioni in un qualsiasi anno e in qualsiasi situazione implica che gli Stati membri attribuiscano all'Unione le risorse necessarie per far fronte agli obblighi finanziari e alle passività potenziali che risulteranno dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti. Occorre pertanto innalzare in via temporanea i massimali della decisione sulle risorse proprie nella misura di 0,6 punti percentuali. La risultante dotazione supplementare potrà servire soltanto a onorare gli obblighi finanziari e le passività potenziali derivanti dal potere straordinario e temporaneo di contrarre prestiti. L'uso che potenzialmente sarà fatto di questa dotazione supplementare diminuirà nel tempo al diminuire degli obblighi finanziari e delle passività potenziali corrispondenti, con la scadenza e il rimborso dei prestiti contratti. L'aumento deciso decadrà una volta che saranno cessate tutte le passività interessate, ossia quando saranno stati rimborsati tutti i prestiti contratti - al più tardi entro il 31 dicembre 2058 - e saranno cessati tutti i rischi contemplati dalle passività potenziali.

    2018/0135 (CNS)

    Proposta modificata di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

    La proposta COM(2018) 325 della Commissione è così modificata:

    (1)l'ultima frase del considerando 13 è soppressa;

    (2)sono inseriti i considerando da 13 bis e 13 duodecies seguenti:

    "(13 bis) Per mantenere, nell'ambito dei massimali della decisione sulle risorse proprie, un margine che permetta all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali che giungono a scadenza in un determinato anno, è opportuno innalzare il massimale della decisione sulle risorse proprie all'1,40 % della somma dei redditi nazionali lordi degli Stati membri ai prezzi di mercato per gli stanziamenti di pagamento e all'1,46 % per gli stanziamenti di impegno.

    (13 ter) L'impatto della crisi della Covid-19 sull'economia sottolinea l'importanza di garantire all'Unione una capacità finanziaria sufficiente a parare gli shock economici. L'Unione deve dotarsi dei mezzi atti a raggiungere quest'obiettivo. Per ovviare alle conseguenze della crisi della Covid-19 occorre reperire risorse finanziarie di entità eccezionale, senza per questo aggiungere pressione sulle finanze degli Stati membri in un momento in cui i bilanci nazionali sono già sottoposti a enormi sollecitazioni per finanziare le misure economiche e sociali varate in risposta alla crisi. È opportuna pertanto una risposta eccezionale a livello di Unione. A tal fine è opportuno autorizzare l'Unione, in via eccezionale e temporanea, a contrarre sui mercati dei capitali prestiti per 750 miliardi di EUR a prezzi 2018, da destinare esclusivamente alle spese, a concorrenza di 500 miliardi di EUR a prezzi 2018, e ai prestiti, a concorrenza di 250 miliardi di EUR a prezzi 2018, volti ad ovviare alle conseguenze della crisi della Covid-19.

    (13 quater) La risposta eccezionale dell'Unione dovrebbe permettere di ovviare alle conseguenze della pandemia di Covid-19 ed evitarne la recrudescenza. È opportuno pertanto limitare nel tempo il sostegno e mettere a disposizione la maggior parte delle risorse finanziarie nel periodo immediatamente successivo alla pandemia.

    (13 quinquies) Affinché l'Unione possa farsi carico della passività collegata all'assunzione dei prestiti è necessario un innalzamento eccezionale e temporaneo del massimale delle risorse proprie. Il conferimento alla Commissione del potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali, con la sola ed esclusiva finalità di finanziare le misure volte ad ovviare alle conseguenze della Covid-19, è collegato intimamente all'innalzamento del massimale delle risorse proprie previsto dalla presente decisione e, in ultima analisi, al funzionamento stesso del sistema delle risorse proprie dell'Unione. È opportuno pertanto conferire tale potere con la presente decisione. Poiché l'operazione non conosce precedenti e implica importi eccezionali, occorrono certezza circa il volume complessivo della passività a carico dell'Unione e circa le modalità essenziali del relativo rimborso, e la definizione di una strategia unica di assunzione dei prestiti.

    (13 sexies) Gli importi presi a prestito sui mercati dei capitali dovranno essere ingenti ed essere reperiti in un lasso di tempo relativamente breve. La Commissione dovrebbe condurre le operazioni seguendo una strategia diversificata di reperimento dei finanziamenti e adoperandosi per sfruttare al meglio la capacità dei mercati, così da poter assorbire una tale entità di prestiti a scadenza diversa e ottenere le condizioni di rimborso più vantaggiose.

    (13 septies) È opportuno che il bilancio dell'Unione finanzi il rimborso dei prestiti contratti per fornire sostegno a fondo perduto, sostegno rimborsabile tramite strumenti finanziari o accantonamenti per garanzie di bilancio, così come i relativi interessi. I prestiti contratti che sono a loro volta erogati agli Stati membri sotto forma di prestiti dovrebbero essere rimborsati con le somme ricevute dagli Stati membri beneficiari. Occorre attribuire all'Unione e mettere a sua disposizione le risorse che, in conformità dell'articolo 310, paragrafo 4, e dell'articolo 323 TFUE, le permetteranno di far fronte, in un qualsiasi anno e in qualsiasi situazione, a tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali risultanti dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti.

    (13 octies) I rimborsi a carico del bilancio dovrebbero iniziare nel 2028, mentre tutte le passività indotte dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti dovrebbero essere rimborsate integralmente entro il 31 dicembre 2058. Ai fini della gestione finanziaria efficiente degli stanziamenti necessari per coprire il rimborso dei prestiti contratti, è opportuno che i sottostanti impegni di bilancio possano essere ripartiti in frazioni annue. Il calendario dei rimborsi dovrebbe essere governato dal principio di sana gestione finanziaria, anche in termini di esposizione annua massima, così da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività nell'arco dell'intero periodo.

    (13 nonies) Poiché il potere di contrarre prestiti è eccezionale, temporaneo e conferito al solo scopo di superare la crisi della Covid-19, è opportuno precisare che l'Unione non dovrebbe, di norma, usare i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative.

    (13 decies) Al solo scopo di coprire gli obblighi finanziari e le passività potenziali supplementari risultanti dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti e di garantire la sostenibilità finanziaria anche nei periodi di recessione economica, è opportuno aumentare i massimali degli stanziamenti di pagamento e il massimale degli stanziamenti di impegno nella misura di 0,6 punti percentuali ciascuno.

    (13 undecies) L'aumento è necessario poiché i massimali attuali non permettono di disporre delle risorse aggiuntive necessarie all'Unione per far fronte alle passività che risulteranno dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti. Sarà necessario ricorrere a questa dotazione supplementare soltanto in via temporanea, perché gli obblighi finanziari e le passività potenziali corrispondenti diminuiranno nel tempo con la scadenza e il rimborso dei prestiti. L'aumento dovrebbe quindi decadere una volta che saranno stati rimborsati tutti i prestiti contratti e saranno cessate tutte le passività potenziali collegate ai prestiti a loro volta erogati tramite tali importi, al più tardi entro il 31 dicembre 2058.

    (13 duodecies) Affinché l'Unione sia in grado in ogni momento di adempiere ai propri obblighi giuridici nei confronti di terzi, è opportuno autorizzare la Commissione, per tale periodo di innalzamento temporaneo e nel rispetto delle condizioni stabilite nei regolamenti adottati in virtù dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE, a chiedere agli Stati membri di mettere a disposizione le necessarie risorse di tesoreria qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non siano sufficienti.";

    (3)all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    "1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito all'Unione per gli stanziamenti annuali di pagamento non supera l'1,40 % della somma dei redditi nazionali lordi di tutti gli Stati membri.

    2. L'importo totale annuale degli stanziamenti di impegno iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,46 % della somma dei redditi nazionali lordi di tutti gli Stati membri.";    

    (4)sono inseriti gli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:

    "Articolo 3 bis
    Uso dei prestiti contratti sui mercati dei capitali

    L'Unione non usa i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative.

    Articolo 3 ter
    Mezzi supplementari straordinari e temporanei per superare la crisi della Covid-19

    (1)Al solo scopo di ovviare alle conseguenze della crisi della Covid-19:

    (a)alla Commissione è conferito il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti per conto dell'Unione per un importo massimo di 750 000 000 000 EUR a prezzi 2018. Le operazioni di assunzione di prestiti sono effettuate in euro;

    (b)gli importi così reperiti possono essere usati per erogare prestiti, fino a concorrenza di 250 000 000 000 EUR a prezzi 2018, e, in deroga all'articolo 3 bis, per spese, fino a concorrenza di 500 000 000 000 EUR a prezzi 2018.

    (2)Per gli importi usati per le spese di cui al paragrafo 1, lettera b), il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Il calendario dei rimborsi è fissato, secondo il principio di sana gestione finanziaria, in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività nel periodo che va dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2058. Gli importi dovuti dall'Unione in un dato anno per il rimborso del capitale non superano il 7,5 % dell'importo massimo di cui al paragrafo 1, lettera a).

    (3)La Commissione prende le necessarie disposizioni per l'amministrazione delle operazioni di assunzione di prestiti.

    Articolo 3 quater
    Aumento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini

    dell'attribuzione delle risorse necessarie per superare la crisi della Covid-19

    Gli importi stabiliti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono aumentati in via temporanea di 0,6 punti percentuali al solo scopo di coprire tutte le passività dell'Unione risultanti dalle operazioni di assunzione di prestiti di cui all'articolo 3 ter, fino alla cessazione di tali passività e al più tardi fino al 31 dicembre 2058.

    Detti maggiori importi non sono usati per rimborsare altre passività dell'Unione.";

    (5)all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

    "4. Qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non permettano all'Unione di far fronte agli obblighi risultanti dall'assunzione di prestiti di cui all'articolo 3 ter, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse necessarie a tal fine.

    Le risorse di tesoreria sono messe a disposizione a norma dei regolamenti adottati in virtù dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE vigenti al momento, alle stesse condizioni applicabili in caso di inadempimento su un prestito contratto a norma di regolamenti e decisioni adottati dal Consiglio o dal Parlamento europeo e dal Consiglio.".

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1.1.Titolo della proposta

    Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema di risorse proprie dell'Unione europea (COM (2018) 325 final).

    1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 3  

    Entrata del bilancio dell'UE (Titolo 1, Risorse proprie)

    1.3. Natura della proposta/iniziativa

     La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

     La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 4  

    x La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

     La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

    1.4.Obiettivi

    1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

    La pandemia di Covid-19 è una grave e diffusa crisi sanitaria che colpisce duramente i cittadini, le società e le economie di tutto il mondo. La sua ampiezza e le risposte politiche decise per riportarla sotto controllo non conoscono precedenti. Straordinariamente incerta è quindi la portata dei suoi effetti socioeconomici, ma già in questa fase è chiaro che i sistemi finanziari ed economici degli Stati membri si trovano di fronte a sfide molto impegnative ed inedite. Secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione, il PIL dell'UE si contrarrà più che durante la crisi finanziaria mondiale del 2009.

    Gli Stati membri hanno risposto all'emergenza adottando misure finanziarie eccezionali le cui ripercussioni sulle finanze pubbliche sono pesanti. L'impatto non è tuttavia simmetrico nei diversi Stati membri e questo comporta il rischio che la crisi ampli le disparità all'interno dell'Unione minacciando la resilienza economica e sociale collettiva. L'UE ha agito rapidamente per dare una risposta collettiva vigorosa e coordinata alle conseguenze sociali ed economiche della crisi entro i limiti dell'attuale quadro finanziario pluriennale, che giunge a scadenza nel 2020.

    Se non parata da un'adeguata risposta politica dell'Unione a breve e medio termine, la crisi potrebbe causare danni durevoli al tessuto economico dell'Unione. Per far fronte a questa sfida vi è urgente necessità di una capacità finanziaria supplementare immediatamente disponibile per sostenere la ripresa e la resilienza in tutta l'Unione.

    La risposta alla crisi dev'essere complessiva, coraggiosa e continuata nel tempo. Un piano globale di ripresa per l'Europa richiederà cospicui investimenti pubblici e privati a livello europeo per stimolare l'economia, creare occupazione di qualità e investire nella riparazione dei danni immediati causati dalla pandemia di Covid-19. Il principale strumento a tale fine sarà il bilancio a lungo termine dell'UE, potenziato dal nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa.

    L'eccezionalità della situazione economica e sociale impone l'adozione di misure eccezionali a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie; a tal fine l'Unione deve dotarsi dei mezzi necessari e adottare le misure che le permetteranno di far fronte alle sfide poste dalla pandemia di Covid-19. Per questo motivo è opportuno consentire la mobilitazione di parte dei finanziamenti necessari mediante l'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali, che saranno rimborsati una volta che l'Unione sarà tornata su una traiettoria di crescita positiva.

    1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    1.4.3.Per permettere all'UE di adempiere ai suoi obblighi finanziari occorre innalzare in via temporanea i massimali delle risorse proprie. L'innalzamento è necessario per dare copertura agli obblighi finanziari e alle passività potenziali derivanti dal conferimento del potere straordinario e temporaneo di contrarre prestiti.

    L'emissione di titoli di debito creerà passività finanziarie dell'Unione, che dovranno trovare totale riscontro nei necessari impegni e stanziamenti di bilancio per tutta la durata di tali passività. Gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.

    1.4.4.Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    La decisione modificata conferisce alla Commissione il potere di reperire sui mercati finanziari un massimo di 750 miliardi di EUR a prezzi 2018 e di trasferire al bilancio dell'UE gli importi così ottenuti, a sostegno del piano dell'UE per la ripresa nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

    Gli importi ottenuti con le operazioni di prestito saranno destinati allo strumento dell'UE per la ripresa, che finanzierà le diverse politiche contemplate dal piano dell'UE per la ripresa.

    1.4.5.Indicatori di risultato e di incidenza

    Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

    Ratifica ed entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie

    Volume aggregato del capitale reperito nell'ambito dello strumento per la ripresa

    Misura in cui il capitale è reperito nella fase iniziale dello strumento per la ripresa e velocità alla quale è liberato per gli strumenti finanziari beneficiari

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

    Poiché l'operazione di assunzione di prestiti non conosce precedenti e implica importi eccezionali, occorre l'approvazione di tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali nazionali.

    Gli importi dei prestiti contratti sui mercati dei capitali saranno rimborsati tramite il bilancio dell'UE a partire dal 2028. Tutte le passività di cui l'atto proposto graverà l'Unione saranno rimborsate integralmente entro il 2058. Il calendario di rimborso sarà governato dal principio di sana gestione finanziaria, così da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività nell'arco dell'intero periodo. Gli importi dovuti dall'Unione in un dato anno per il rimborso del capitale non supereranno il 7,5 % dell'importo massimo dei prestiti contratti per le spese.

    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

    La crisi della Covid-19 impone l'adozione di misure eccezionali. L'UE deve dotarsi dei mezzi che le permetteranno di conseguire il suo obiettivo: ripristinare la crescita a lungo termine e la resilienza delle sue economie.

    Per alleviare il peso che grava sulle finanze pubbliche nazionali già provate dalla crisi, la presente decisione autorizza l'UE, in via eccezionale e temporanea, a contrarre prestiti. A tal fine è necessario innalzare temporaneamente il massimale delle risorse proprie, in modo da dare copertura agli obblighi finanziari risultanti da quest'autorizzazione eccezionale.

    Gli importi dei prestiti contratti saranno destinati allo strumento dell'UE per la ripresa, che li userà per sostenere finanziariamente gli Stati membri colpiti in uno spirito di solidarietà europea. Date l'entità della crisi e la portata dei suoi effetti finanziari ed economici, un'azione concertata a livello di UE risulta più adatta per garantire la mobilitazione di risorse sufficienti a generare interventi efficaci e ad attutire l'impatto diretto della crisi della Covid-19 sull'economia e sulla società.

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Finora l'Unione ha contratto prestiti per la prestazione di assistenza finanziaria, in particolare nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e del sostegno alla bilancia dei pagamenti.

    L'esperienza maturata, tuttavia, attiene soprattutto all'uso del proposto potere di contrarre prestiti finalizzato a destinare a loro volta gli importi così ottenuti all'erogazione di prestiti.

    1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    La decisione sulle risorse proprie conferisce alla Commissione il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione. Doterà lo strumento europeo per la ripresa dei mezzi che gli permetteranno di finanziare le diverse politiche contemplate dal piano dell'UE per la ripresa.

    Poiché le passività generate ai fini di questo strumento saranno a lunga scadenza, i massimali di bilancio dell'UE dovranno poter coprire le maggiori passività per un periodo prolungato. La scadenza media del debito emesso dall'UE sarà di [5-20] anni, con possibilità di scadenze più lunghe (fino a 30 anni). La proposta dà inoltre all'UE la possibilità di rinnovare i debiti qualora risulti vantaggioso in termini di gestione delle passività.

    1.6.Durata e incidenza finanziaria

    X Proposta/iniziativa di durata limitata

    X    Incidenza finanziaria dall'entrata in vigore della decisione all'ultima scadenza dei prestiti, spaziando su diversi quadri finanziari pluriennali; nessuna scadenza precedente al 2028.

    X Proposta/iniziativa di durata illimitata per il proposto innalzamento permanente del massimale delle risorse proprie

    Attuazione con un periodo di avviamento dall'entrata in vigore della decisione

    1.7.Modalità di gestione previste 5

    X Gestione diretta a opera della Commissione

    X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

       a opera delle agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

       a paesi terzi o organismi da questi designati;

       a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

       alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

       a organismi di diritto pubblico;

       a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

       a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

       alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

    Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    In conformità del regolamento finanziario la Commissione riferirà a cadenza annuale nella relazione in cui illustrerà tutte le operazioni di assunzione di prestiti effettuate nell'ambito dello strumento.

    2.1.1.Rischi individuati

    L'attuazione comporterà, tra l'altro, l'emissione di ingenti volumi di debito da collocare sui mercati internazionali dei capitali. Il repentino aumento dell'emissione di debito in un momento in cui probabilmente altri emittenti sovrani e altre istituzioni si rivolgeranno assiduamente ai mercati dei capitali comporta il rischio di un peggioramento delle condizioni su cui potrà contare l'Unione. Questo rischio sarà gestito attuando una strategia nuova di gestione del debito, così da aiutare l'Unione a ottenere le migliori condizioni possibili preservando nel contempo il suo eccellente rating del credito.

    Quanto ai prestiti elargiti agli Stati membri per i fini del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il rischio di inadempimento è considerato trascurabile, in quanto remota pare la possibilità che uno Stato membro dell'UE smetta di rimborsare i debiti.

    La gestione di questi rischi che gravano sia sul reperimento dei fondi sia sull'erogazione dei prestiti impone un investimento ingente nello sviluppo della capacità della Commissione di assumere/erogare prestiti e di gestire il debito. Sono riconducibili a tale investimento le spese amministrative indotte da questa politica e volte all'assunzione di personale specializzato, proveniente anche dagli uffici nazionali di gestione del debito. Occorre aumentare le risorse umane anche per funzioni di supporto quali contabilità, retrosportello e supporto informatico specifico.

    L'innalzamento dei massimali delle risorse proprie consente all'Unione di far fronte ai suoi obblighi finanziari e alle sue passività potenziali e decadrà una volta che saranno cessate tutte le passività interessate, ossia quando saranno stati rimborsati tutti i prestiti contratti e saranno cessati tutti i rischi contemplati dalle passività potenziali.

    2.1.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

    Per assicurare che i fondi disponibili nell'ambito dello strumento UE per la ripresa siano usati correttamente e in conformità della normativa, si applica il vigente sistema di controllo interno della Commissione.

    Il sistema attuale è illustrato qui di seguito.

    1. Le squadre di controllo interno si concentrano sul rispetto delle procedure amministrative e della legislazione in vigore. A tal fine è in uso il quadro di controllo interno della Commissione.

    2. L'audit esterno periodico delle sovvenzioni e dei contratti che saranno aggiudicati nell'ambito del presente strumento sarà integrato pienamente nei piani di audit annuali.

    3. Valutazione complessiva delle attività da parte di valutatori esterni

    Le azioni effettuate possono essere controllate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti.

    2.1.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

    n.a.

    2.2.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

    Sono necessari la massima trasparenza e un adeguato controllo dell'uso fatto delle risorse finanziarie dell'UE. Si applicheranno obblighi di comunicazione agli Stati membri, agli altri beneficiari e alla Commissione.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    ·Nessuna linea di bilancio esistente

    ·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della 
    spesa

    Partecipazione

    Numero  

    Diss./Non diss.

    di paesi EFTA

    di paesi candidati

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

    2

    06.200301 Strumento dell'Unione europea per la ripresa - pagamento periodico delle cedole e rimborso alla scadenza

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    2

    06.012001 Spesa di sostegno per lo strumento europeo per la ripresa (ERI)

    Non diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    3.2.Incidenza prevista sulle spese

    La proposta non ha incidenza sulle spese. Sarà creata una linea p.m. nell'ambito della procedura di bilancio.

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    2

    DG: BUDG

    Anno 2021

    Anno 2022

    Anno 2023

    Anno 2024

    Anno 2025

    Anno 2026

    Anno 2027

    TOTALE

    • Stanziamenti operativi

     06.200301 Strumento dell'Unione europea per la ripresa - pagamento periodico delle cedole e rimborso alla scadenza 6

    Impegni a prezzi 2018

    (1)

    202 757

    726 570

    1 402 108

    2 525 035

    3 070 263

    4 104 667

    5 359 447

    17 390 847

    Pagamenti a prezzi 2018

    (2)

    202 757

    726 570

    1 402 108

    2 525 035

    3 070 263

    4 104 667

    5 359 447

    17 390 847

    06.200301 Strumento dell'Unione europea per la ripresa - pagamento periodico delle cedole e rimborso alla scadenza

    Impegni a prezzi correnti

    215 168

    786 463

    1 548 040

    2 843 599

    3 526 767

    4 809 272

    6 405 035

    20 134 344

    Pagamenti a prezzi correnti

    215 168

    786 463

    1 548 040

    2 843 599

    3 526 767

    4 809 272

    6 405 035

    20 134 344

    Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 7  

    06.012001

    Impegni = Pagamenti a prezzi 2018

    (3)

    4 712

    924

    906

    888

    871

    853

    9 153

    06.012001

    Impegni = Pagamenti a prezzi correnti

    (3)

    5 000

    1 000

    1 000

    1 000

    1 000

    1 000

    10 000

    TOTALE degli stanziamenti  (rubrica 2) 

    Impegni a prezzi 2018

    =1+ 3

    207 469

    727 494

    1 403 013

    2 525 923

    3 071 133

    4 105 521

    5 359 447

    17 400 000

    Pagamenti a prezzi 2018

    =2+ 3

    207 469

    727 494

    1 403 013

    2 525 923

    3 071 133

    4 105 521

    5 359 447

    17 400 000

    Impegni a prezzi correnti

    =1+ 3

    220 168

    787 463

    1 549 040

    2 844 599

    3 527 767

    4 810 272

    6 405 035

    20 144 344

    Pagamenti a prezzi correnti

    =2+ 3

    220 168

    787 463

    1 549 040

    2 844 599

    3 527 767

    4 810 272

    6 405 035

    20 144 344





    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    7

    "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2021

    Anno 
    2022

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    DG BUDG

    • Risorse umane

    • Altre spese amministrative

    TOTALE DG BUDG

    Stanziamenti

    TOTALE degli stanziamenti 
    per la RUBRICA 5 (2020) e per la RUBRICA 7 (2021-2027) 
    del quadro finanziario pluriennale 

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2021

    Anno 
    2022

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti
    del quadro finanziario pluriennale 

    Impegni

    Pagamenti

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

    X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi negli esercizi 2020-2027: pagamento degli interessi come indicato nella tabella precedente.

    3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

    3.2.3.1.Sintesi

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

    X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2021

    Anno 
    2022

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 2027

    TOTALE

    RUBRICA 5 (7 dal 2021) 
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    Altre spese amministrative

    Totale parziale della RUBRICA 5 (7) 
    del quadro finanziario pluriennale

    Esclusa la RUBRICA 5 8  
    of the multiannual financial framework

    Risorse umane

    Altre spese
    di natura amministrativa

    Totale parziale
    esclusa la RUBRICA 5 
    del quadro finanziario pluriennale

    TOTALE

    2020:

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

    X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anno 
    2021

    Anno 2022

    Anno 2023

    Anno 2024

    Anno 2025

    Anno 2026

    Anno 2027

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    • Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

    XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

    XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

    10 01 05 01 (ricerca diretta)

    XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

    XX 01 04 yy  9

    - in sede

    - nelle delegazioni

    XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

    10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    TOTALE

    La DG BUDG è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Emissione di titoli di debito, gestione dei prestiti e contabilità, liquidazione

    Personale esterno

    Emissione di titoli di debito, gestione dei prestiti e contabilità, liquidazione

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    X    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale e con quello proposto.

       La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

       La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

    La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi

    X La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate 10 .

    X    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    sulle entrate con destinazione specifica (linea di bilancio delle entrate da stabilirsi)

    Sull'arco del periodo di attuazione X miliardi di EUR reperiti con le operazioni di assunzione di prestiti costituiranno entrate con destinazione specifica esterne dirette verso le sovvenzioni agli Stati membri e le garanzie di bilancio.

    Mio EUR (arrotondati)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Totale

    prezzi costanti 2018

    prezzi correnti

    (1)    Previsioni economiche per l'Europa, Institutional Paper 125, maggio 2020.
    (2)    SWD(2020)XXXX.
    (3)    Da stabilirsi nell'ambito delle procedure di bilancio 2020 e 2021. ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
    (4)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (5)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
    (6)    Poiché i prestiti giungeranno a scadenza a partire dal 2028, negli anni precedenti sarà effettuato soltanto il pagamento delle cedole.
    (7)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (8)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (9)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    Top