COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.8.2020
COM(2020) 437 final
2020/0209(CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) n. 1412/2013 stabilisce contingenti tariffari autonomi (dazio dello 0 %) per 30 000 tonnellate di importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie per il periodo 2014-2020. Le misure sono giustificate perché la particolare posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti della pesca essenziali per il consumo interno genera costi che costituiscono un grave onere per il settore.
Tale situazione non è nuova. Prima che la Spagna aderisse all'UE, le Isole Canarie beneficiavano di un regime di esenzione dai dazi per le merci che entravano nella regione. Dopo l'adesione della Spagna all'UE i prodotti della pesca importati nelle Isole Canarie hanno beneficiato di regimi specifici sotto forma di sospensioni tariffarie fino al 2001. Successivamente le Isole Canarie hanno beneficiato di contingenti tariffari.
Il contingente tariffario attuale scadrà il 31 dicembre 2020. Per il periodo successivo al 2020 il regolamento (UE) n. 1412/2013 prevede che la Commissione esamini l'impatto delle misure e, sulla base di quanto constatato, presenti eventuali proposte per il periodo successivo al 31 dicembre 2020.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le Isole Canarie e altre regioni ultraperiferiche beneficiano di varie misure analoghe (riduzioni tariffarie autonome). Ad esempio, il regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, prevede misure analoghe per le importazioni di alcuni prodotti industriali nelle Isole Canarie.
Prima che la Spagna aderisse all'UE, le Isole Canarie beneficiavano di un regime di esenzione dai dazi per le merci che entravano nella regione. Dopo l'adesione della Spagna all'UE i prodotti della pesca importati nelle Isole Canarie hanno beneficiato di regimi specifici sotto forma di sospensioni tariffarie fino al 2001. Successivamente le Isole Canarie hanno beneficiato di contingenti tariffari. Il presente regolamento costituisce una continuazione di tali misure.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
I dazi della tariffa doganale comune sono di esclusiva competenza dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente proposta.
•Proporzionalità
La scelta strategica è proporzionata poiché è autorizzato soltanto un volume ridotto, in conformità al tasso di utilizzo.
•Scelta dell'atto giuridico
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Tutti i portatori di interessi pertinenti sono stati consultati attraverso il consiglio consultivo per i mercati e il consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche. Quest'ultimo ha chiesto alla Commissione di riesaminare le sue conclusioni a seguito della diminuzione del turismo nelle Isole Canarie a causa della pandemia di COVID-19. È tuttavia molto difficile valutare le conseguenze per un periodo di sette anni e un'eliminazione o una diminuzione dei contingenti potrebbe ostacolare una potenziale ripresa economica nel corso di detto periodo. La Commissione propone pertanto di estendere le misure come previsto.
•Assunzione e uso di perizie
Per esaminare l'impatto delle misure, come previsto dal regolamento, la Commissione ha chiesto le informazioni necessarie alle autorità spagnole. Queste hanno fornito dati sui prodotti in questione che erano stati importati nelle Isole Canarie allegando a tali dati un'analisi dei prodotti.
Altre relazioni forniscono informazioni pertinenti sulle Isole Canarie in settori che sono rilevanti ai fini dell'esame delle conseguenze dei contingenti tariffari: la comunicazione della Commissione sulle regioni ultraperiferiche del 2017 e la relazione "Realising the potential of the Outermost Regions for sustainable blue growth" (Comprendere il potenziale delle regioni ultraperiferiche ai fini della crescita blu sostenibile).
Sono state inoltre raccolte informazioni su argomenti specifici, quali l'occupazione (ISTAC – Istituto di statistica delle Isole Canarie), il turismo (statistiche ufficiali sul turismo nelle Isole Canarie) e il consumo (Eurobarometer).
•Valutazione d'impatto
Non è stata eseguita alcuna valutazione d'impatto. La proposta proroga l'atto giuridico vigente, valido fino alla fine del 2020. Una valutazione d'impatto non è giustificata, tenuto conto del fatto che le misure hanno una portata molto limitata, che la proposta riguarda la proroga di dette misure e che non vi sono modifiche significative per quanto riguarda gli effetti attesi.
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna per la Commissione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
2020/0209 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)La particolare posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di taluni prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per il settore. È possibile ovviare a tale svantaggio naturale derivante dall'insularità, dalla lontananza e dall'ultraperifericità, come riconosciuto dall'articolo 349 del trattato, anche sospendendo temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione provenienti da paesi terzi nell'ambito di contingenti tariffari dell'Unione di volume adeguato.
(2)Il regolamento (UE) n. 1412/2013 del Consiglio ha aperto e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
(3)Nel luglio 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio un esame dell'impatto delle misure, proponendo opzioni per il periodo successivo al 31 dicembre 2020.
(4)L'esame ha mostrato che il tasso di utilizzo dei contingenti 09.2997 e 09.2651 era significativo. Nell'ambito del contingente 09.2651, il codice CN 0308 non è stato utilizzato.
(5)L'apertura di contingenti tariffari simili a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 1412/2013 per taluni prodotti della pesca è giustificata, in quanto coprirebbe il fabbisogno del mercato interno delle Isole Canarie facendo anche in modo che i flussi delle importazioni in esenzione da dazi destinate all'Unione risultino prevedibili e chiaramente identificabili.
(6)Pertanto, nell'intento di offrire una prospettiva a lungo termine agli operatori economici che consenta loro di raggiungere un livello di attività in grado di stabilizzare il contesto economico e sociale nelle Isole Canarie, è opportuno prorogare per un periodo supplementare il contingente tariffario autonomo dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti secondo quanto specificato all'allegato del regolamento.
(7)Onde evitare di compromettere l'integrità e la coerenza del mercato interno, è opportuno adottare misure atte a garantire che i prodotti della pesca per i quali è concessa una sospensione siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Isole Canarie.
(8)È opportuno adottare misure volte a garantire che la Commissione sia periodicamente informata sul volume delle importazioni in questione, affinché possa prendere i provvedimenti eventualmente necessari per impedire qualsiasi movimento speculativo o deviazione degli scambi.
(9)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di revocare in via temporanea la sospensione in caso di deviazioni degli scambi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. La decisione definitiva riguardo al mantenimento o alla revoca della sospensione dovrebbe ad ogni modo essere adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 349 del trattato entro il periodo per il quale la sospensione è revocata a titolo temporaneo dalla Commissione.
(10)Le misure previste dal regolamento dovrebbero garantire la continuità dopo la scadenza del regolamento (UE) n. 1412/2013. Pertanto, è opportuno applicare le misure previste dal presente regolamento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca elencati nell'allegato del presente regolamento sono sospesi completamente per il quantitativo indicato nell'allegato stesso.
2.La sospensione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie. Essa si applica soltanto ai prodotti della pesca scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali nelle Isole Canarie.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.
Articolo 3
Entro il 30 giugno 2026, le competenti autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 1. La Commissione esamina l'impatto di tali misure e, tenuto conto di quanto constatato nella relazione, presenta al Consiglio eventuali proposte per il periodo successivo al 2027.
Articolo 4
1.Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
I dazi all'importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.
2.Entro il periodo massimo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, conformemente all'articolo 349 del trattato, adotta una decisione definitiva in merito alla necessità di mantenere o revocare la sospensione a titolo definitivo. In caso di revoca definitiva, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.
3.Se entro il periodo massimo di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità del paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.
Articolo 5
1.La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente