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Document 52020PC0353

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995

COM/2020/353 final

Bruxelles, 4.8.2020

COM(2020) 353 final

2020/0162(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da assumere a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali relativamente all'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione sul commercio dei cereali del 1995

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione") si prefigge di promuovere la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, di favorire lo sviluppo del commercio internazionale di cereali e di garantire che il commercio di tali merci si svolga il più liberamente possibile. La convenzione intende inoltre contribuire per quanto possibile alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i paesi membri, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri per quanto riguarda il commercio dei cereali.

La convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 1995.

L'Unione è parte della convenzione 1 .

2.2.Il consiglio internazionale dei cereali

Il consiglio internazionale dei cereali (International Grains Council - "IGC"), che gestisce la convenzione, è un'organizzazione intergovernativa con sede a Londra che mira a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della convenzione. Esso si prefigge in particolare di:

(a)favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali;

(b)favorire lo sviluppo, l'apertura e l'equità del commercio internazionale nel settore dei cereali;

(c)contribuire alla stabilità del mercato internazionale dei cereali, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende dalla vendita commerciale dei cereali.

Tali obiettivi sono perseguiti migliorando la trasparenza del mercato mediante lo scambio di informazioni, l'analisi e la consultazione sugli sviluppi del mercato e delle politiche.

L'IGC è composto attualmente da 29 membri, tra cui molti dei maggiori produttori e importatori di cereali a livello mondiale. Oltre all'Unione, i suoi membri sono l'Argentina, l'Australia, il Canada, l'Egitto, il Giappone, l'India, la Russia, gli Stati Uniti e l'Ucraina. L'ultimo paese che ha aderito all'organizzazione è stata la Repubblica di Serbia, che è divenuta membro il 1° aprile 2020. Tuttavia, la Cina e il Brasile non ne sono membri.

I 29 membri dell'IGC dispongono in totale di 2 000 voti.

Per le procedure di bilancio (cfr. articolo 11 della convenzione), ossia per la fissazione delle quote annue dei membri, l'Unione dispone di 372 voti nel 2019/2020 2 .

Per quanto riguarda il processo decisionale, ossia in caso di votazioni (cfr. articolo 12 della convenzione), 1 000 voti sono ripartiti tra gli 11 membri esportatori (inclusa l'Unione con 245 voti) e 1 000 voti tra i 18 membri importatori. Va sottolineato che, in linea di principio, l'IGC opera su base consensuale ed è molto raro che si svolgano effettivamente votazioni.

Alle riunioni del consiglio internazionale dei cereali l'Unione è rappresentata dalla Commissione, in virtù dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri possono assistere alle riunioni dell'IGC, in particolare alle sessioni del consiglio.

2.3.L'atto previsto del consiglio internazionale dei cereali

Il 9 aprile 2020 il Regno Unito 3 ha formalmente chiesto di aderire alla convenzione. Il 14 aprile 2020 il segretariato dell'IGC ha informato i membri della domanda del Regno Unito. Il Regno Unito chiede di aderire all'IGC a decorrere dal 1° gennaio 2021, ossia dopo la scadenza del periodo di transizione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, l'adesione è aperta ai governi di tutti gli Stati alle condizioni che il consiglio ritenga appropriate. Conformemente all'articolo 33, lettera d), del regolamento interno ai sensi della convenzione sul commercio dei cereali ("regolamento interno"), il comitato amministrativo esamina le domande di adesione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e formula in merito raccomandazioni al consiglio.

I voti del paese in via di adesione ai fini dell'articolo 11 della convenzione (quota annua dei membri) sono determinati dalla proporzione del totale degli scambi di cereali del paese in via di adesione rispetto al totale degli scambi di cereali di tutti i paesi membri dell'IGC, conformemente all'articolo 33, lettera b), del regolamento interno.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione, il consiglio deve decidere quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della convenzione, tenendo conto della struttura degli scambi di cereali dei membri e del parere espresso dai membri stessi. Il consiglio decide inoltre i rispettivi diritti di voto, conformemente ai paragrafi 2 e 3 della medesima disposizione.

Le discussioni sulla domanda del Regno Unito sono iniziate in seno al comitato amministrativo dell'IGC l'11 maggio 2020 e sono proseguite in occasione della 51a sessione del consiglio dell'IGC l'8 giugno 2020 (in videoconferenza). Durante la sessione il consiglio ha convenuto che la decisione formale sulla domanda del Regno Unito avrebbe dovuto essere adottata con procedura scritta (voto per corrispondenza) e che i membri dell'IGC avrebbero dovuto trasmettere le proprie osservazioni al segretariato entro il 30 ottobre 2020. Se il segretariato dell'IGC non riceverà obiezioni scritte da parte di alcun membro dell'IGC entro il 30 ottobre 2020, si riterrà che l'adesione del Regno Unito all'IGC sia approvata a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sebbene la convenzione non stabilisca norme specifiche in materia di voto per corrispondenza (o procedura scritta), l'articolo 14 della convenzione concernente le "decisioni del consiglio" non impone che tali decisioni siano adottate in occasione di una sessione del consiglio.

L'accordo di recesso

A norma dell'articolo 129, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 4 ("l'accordo di recesso"), durante il periodo di transizione l'Unione continuerà a rappresentare il Regno Unito nel corso dei lavori degli organi istituiti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Nel corso del periodo di transizione il Regno Unito dovrebbe astenersi da qualunque azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell'Unione. Tuttavia, come stabilito dall'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo di recesso, il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dall'Unione con decisione 96/88/CE del Consiglio 5 fino al 30 giugno 1998. Ogni volta la convenzione viene prorogata per un periodo massimo di due anni, in conformità all'articolo 33 della convenzione. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2019, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2021 6 .

L'Unione è sempre stata membro attivo dell'IGC e ha sostenuto l'ampliamento dell'organizzazione.

Il Regno Unito è un importante produttore di prodotti agricoli, inclusi i cereali che sono le principali colture coperte dall'IGC. In quanto membro dell'Unione europea, il Regno Unito ha avuto notevoli scambi commerciali di vari cereali con gli altri Stati membri dell'UE.

Durante il periodo di transizione a seguito del suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continua ad essere vincolato dagli accordi internazionali dell'Unione e l'Unione continua a rappresentare il Regno Unito all'IGC.

In conformità all'articolo 21, paragrafo 5, della convenzione, le quote annuali dei membri sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione. L'Unione versa pertanto la propria quota all'IGC durante il periodo luglio-agosto per l'intero anno finanziario in questione, che inizia a giugno e termina a luglio dell'anno successivo. La quota dell'Unione per il 2020/21 sarà erogata dal bilancio dell'Unione per il 2020, cui contribuisce anche il Regno Unito.

Di conseguenza, per quanto riguarda l'intero anno finanziario 2020/21 la quota dell'Unione versa all'IGC coprirà anche il Regno Unito.

Scopo della presente proposta è di stabilire la posizione dell'Unione in seno all'IGC in merito all'adesione del Regno Unito alla convenzione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Poiché, a norma delle disposizioni della convenzione, la procedura di adesione è soggetta a una decisione dell'IGC, la posizione dell'Unione sarà stabilita sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" quelli che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione.

4.1.2.Applicazione al caso concreto

L'atto previsto dell'IGC ha l'effetto di ampliare la composizione dell'IGC. L'atto previsto dell'IGC produce effetti giuridici perché stabilirà le condizioni dell'adesione, in particolare perché inciderà sull'equilibrio decisionale nell'ambito dell'IGC, le cui decisioni richiedono la maggioranza dei membri esportatori e importatori e sono vincolanti per i suoi membri, come enunciato nell'articolo 14 della convenzione. Saranno interessate anche le rispettive quote delle parti. Occorre pertanto stabilire la posizione dell'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto riguardo al quale viene assunta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il commercio di prodotti agricoli.

La base giuridica sostanziale delle decisioni proposte è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2020/0162 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione"), che è entrata in vigore il 1° luglio 1995, è stata conclusa dall'Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio 7 . La convenzione è stata conclusa inizialmente per un periodo di tre anni.

(2)A norma dell'articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali del 10 giugno 2019 8 , la convenzione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2021.

(3)Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, i governi di tutti gli Stati possono aderirvi alle condizioni che il consiglio internazionale dei cereali ritenga appropriate.

(4)Il 9 aprile 2020 il Regno Unito ha formalmente chiesto di aderire alla convenzione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(5)Il Regno Unito è un importante produttore di cereali, in particolare di orzo e frumento. Se è approvata la sua domanda di aderire alla convenzione e, di conseguenza, è autorizzata la sua partecipazione al consiglio, il Regno Unito sarà un membro importatore ai sensi dell'articolo 12 della convenzione. Poiché l'Unione è un membro esportatore, l'adesione del Regno Unito non avrà alcuna conseguenza sul numero di voti assegnati all'Unione ai fini della votazione in conformità all'articolo 12 della convenzione. Tuttavia l'adesione del Regno Unito ridurrà, a decorrere dall'anno finanziario 2021/22, il numero di voti assegnati all'Unione in conformità all'articolo 11 della convenzione, che è utilizzato per determinare la quota dei membri.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali e approvare l'adesione del Regno Unito alla convenzione sulla base delle condizioni previste specificate nella scheda finanziaria allegata alla presente decisione, a condizione che l'adesione non prenda effetto e che la convenzione non sia applicata provvisoriamente al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali è di approvare l'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995, sulla base delle condizioni previste specificate nella scheda finanziaria allegata alla presente decisione, a condizione che l'adesione non prenda effetto e che la convenzione non sia applicata provvisoriamente al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

Fin Stat/20/MK/pl/3413793

agri.ddg3.g.4(2020)3325110

6.22.2020

DATA: 6.6.2020

1.

LINEA DI BILANCIO:

Capitolo 05 06 ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE"

05 06 01 Accordi internazionali in materia di agricoltura

STANZIAMENTI:

B2020: 6 300 000 EUR

2.

TITOLO:
proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995

3.

BASE GIURIDICA: la base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.

OBIETTIVI:

approvare l'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

5.

INCIDENZA FINANZIARIA

PERIODO DI 12 MESI

(in EUR)

ESERCIZIO IN CORSO 2020

(in EUR)

ESERCIZIO SUCCESSIVO 2021

(in EUR)

5.0

SPESE

-    DEL BILANCIO DELL'UE
(RESTITUZIONI/INTERVENTI)

-    DEI BILANCI NAZIONALI

-    ALTRO

-3 024

5.1

RICAVI

-    RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)

-    NAZIONALE

5.0.1

PREVISIONI DI SPESA

5.1.1

PREVISIONI DI ENTRATA

5.2

METODO DI CALCOLO: 4 voti in meno per l'UE, 756 GBP/ voto

6.0

FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SÌ NO

6.1

FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SÌ NO

6.2

NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

SÌ NO

6.3

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

SÌ NO

La decisione avrà un impatto positivo di modesta entità per il bilancio dell'UE a partire dal bilancio per il 2021. La quota dell'UE dovrebbe essere inferiore di 3 024 EUR, in quanto il Regno Unito pagherà la propria quota. L'importo può variare in funzione dell'importo da pagare per voto in GBP e del tasso di cambio EUR/GBP.

(1)    GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.
(2)    Il consiglio internazionale dei cereali opera in base all'anno finanziario, che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
(3)    Con lettera del ministro dell'alimentazione e delle questioni rurali (DEFRA), dello Sviluppo internazionale (DFID) e degli affari esteri e del Commonwealth (FCO).
(4)    Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
(5)    GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.
(6)    Decisione (UE) 2019/813 del Consiglio del 17 maggio 2019 (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 19).
(7)    Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).
(8)    Decisione (UE) 2019/813 del Consiglio, del 17 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 19).
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