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Document 52020PC0267

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione delle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo

COM/2020/267 final

Bruxelles, 26.6.2020

COM(2020) 267 final

2020/0129(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione delle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione della decisione del comitato misto che modifica i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo

L'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ("l'accordo"), è stato concluso dalla Comunità europea con la decisione 97/126/CE 1 . L'accordo intende promuovere, attraverso l'espansione dei reciproci scambi commerciali, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità e le isole Færøer, stabilire condizioni di concorrenza eque per gli scambi tra le parti e contribuire all'eliminazione degli ostacoli agli scambi. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.

2.2.Il comitato misto

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e di garantirne la corretta esecuzione. L'articolo 34, paragrafo 1, dell'accordo autorizza il comitato misto a modificare le disposizioni dei protocolli dell'accordo.

2.3.L'atto previsto del comitato misto

L'articolo 36 dell'accordo stabilisce che l'Unione, su richiesta delle isole Færøer, prende in considerazione il miglioramento delle possibilità di accesso per prodotti specifici e l'estensione delle proprie concessioni tariffarie a favore dei prodotti della pesca delle isole Færøer.

In linea con i risultati dei negoziati tra la Commissione europea e le isole Færøer, concordati nella 18a riunione del comitato misto svoltasi il 9 ottobre 2019 a Norðragøta, nelle isole Færøer, il comitato misto dovrà adottare una decisione in merito alle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

Le modifiche proposte mirano ad ampliare l'accesso al mercato per entrambe le parti, come convenuto il 9 ottobre 2019 nella 18a riunione del comitato misto. Vi sono tre modifiche sostanziali:

protocollo n. 1: nell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo, in cui sono indicati i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer, gli spratti congelati e conservati (codici NC 0303 53 90 e 1604 13 90) sono aggiunti all'elenco dei prodotti della tabella I. A questi prodotti originari delle isole Færøer l'Unione applicherà un dazio all'importazione nullo. Le isole Færøer hanno presentato tale richiesta all'Unione in conformità all'articolo 36 dell'accordo e le parti hanno convenuto di modificare il protocollo n. 1;

protocollo n. 4: all'articolo 1 del protocollo n. 4 dell'accordo sono soppressi la nota a piè di pagina 1 e il paragrafo 2. La nota a piè di pagina 1 contiene una limitazione del glutine aggiunto negli alimenti per pesci esportati nell'Unione dalle isole Færøer, che si applica ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41. Il paragrafo 2 si riferisce alle prescrizioni in materia di certificazione e di controllo per quanto riguarda il contingente tariffario aperto per gli alimenti per pesci compresi nei codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41. Le isole Færøer avevano inizialmente presentato la richiesta di annullamento nella riunione del comitato misto del novembre 2017, sostenendo che la composizione degli alimenti per pesci per il settore dell'acquacoltura aveva subito una notevole evoluzione che rendeva il glutine un componente più importante;

protocollo n. 4: è aggiunto un nuovo articolo che stabilisce contingenti tariffari per le carni esportate dall'Unione nelle isole Færøer. Nell'ambito dei negoziati sopra menzionati l'Unione ha chiesto un ampliamento dell'accesso al mercato per le carni ovine esportate dall'Unione nelle isole Færøer. Le parti hanno convenuto di stabilire un contingente tariffario per una serie di prodotti ovini (con i codici NC 0204, 0206 80 99, 0206 90 99, 0210 90 11, 0210 90 60 ed ex 0210 90 90). Il contingente tariffario, per il quale si applicherà un dazio all'importazione nullo, sarà introdotto gradualmente: 40 tonnellate a partire dall'adozione dell'atto previsto (cioè dal 2020) e 80 tonnellate a partire dal terzo anno successivo (cioè dal 2023).

La Commissione ha informato gli Stati membri dell'esito di tali negoziati durante la riunione del gruppo di lavoro del Consiglio "Associazione europea di libero scambio (EFTA)", svoltasi il 24 ottobre 2019.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito dall'accordo. L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto modificherà i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'accordo e tali modifiche avranno effetto vincolante per le parti. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207 del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del comitato misto apporterà modifiche ai protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2020/0129 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione delle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ("l'accordo"), è stato concluso dalla Comunità europea con la decisione 97/126/CE del Consiglio 3 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1997.

(2)A norma dell'articolo 34 dell'accordo il comitato misto può modificare le disposizioni dei protocolli dell'accordo.

(3)In seguito a negoziati, il governo locale delle isole Færøer e l'Unione hanno convenuto di modificare alcune disposizioni dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo. Tali modifiche mirano ad ampliare l'accesso al mercato di specifici prodotti per entrambe le parti.

(4)Il comitato misto deve adottare una decisione in merito alle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo.

(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione che modifica i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto relativa alle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).
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Bruxelles, 26.6.2020

COM(2020) 267 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione delle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo






PROGETTO

DI DECISIONE N. .../… DEL COMITATO MISTO CE/ISOLE FÆRØER

del … 2020

recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra 1 , in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ("l'accordo"), concerne il trattamento tariffario e le disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e prodotti della pesca immessi in libera circolazione nell'Unione europea oppure importati nelle isole Færøer. L'allegato del protocollo n. 1 indica i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer.

(2)Le isole Færøer hanno presentato una richiesta basata sull'articolo 36 dell'accordo, affinché i codici NC 0303 53 90 e 1604 13 90 siano aggiunti nell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo. L'Unione europea ritiene, dopo aver esaminato il mercato pertinente, che tali prodotti potrebbero essere importati nell'Unione in esenzione da dazi e senza limitazioni quantitative.

(3)Il protocollo n. 4 dell'accordo contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.

(4)A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 4 dell'accordo l'Unione europea ha permesso inizialmente concessioni tariffarie per gli alimenti per pesci delle isole Færøer, per un contingente tariffario annuale in esenzione da dazi pari a 5 000 tonnellate. Tale contingente tariffario esente da dazi è stato modificato dalla decisione n. 2/98 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer 2 , che lo ha aumentato a 10 000 tonnellate a partire dal 1º gennaio 2000, nonché dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer 3 , che lo ha aumentato a 20 000 tonnellate e ha disposto che gli alimenti per pesci che beneficiano del regime d'importazione preferenziale non possono contenere glutine aggiunto.

(5)Le isole Færøer hanno chiesto che il protocollo n. 4 dell'accordo venga modificato eliminando le limitazioni per il glutine aggiunto contenuto negli alimenti per pesci che beneficiano del trattamento preferenziale, dato che il glutine è diventato una materia prima essenziale nella composizione degli alimenti per pesci.

(6)L'articolo 2 del protocollo n. 4 dell'accordo elenca le merci originarie dell'Unione europea contemplate nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, per le quali le isole Færøer non concedono un'esenzione da tariffe e dazi all'importazione nelle isole Færøer.

(7)L'Unione europea ha chiesto che sia aperto un contingente tariffario esente da dazi per i codici NC 0204, 0206 80 99, 0206 90 99, 0210 90 11, 0210 90 60 ed ex 0210 90 90, elencati all'articolo 2 del protocollo n. 4. Le isole Færøer ritengono che possa essere concesso un contingente tariffario esente da dazi pari a 80 tonnellate di esportazioni per tali prodotti dell'Unione europea, con riserva di un periodo di transizione di tre anni con un contingente tariffario esente da dazi pari a 40 tonnellate.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i protocolli n. 1 e n. 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella I dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo è così modificata:

1)tra il codice NC 0303 50 98 e il codice NC 0303 60 11 è inserita la seguente riga:

"0303 53 90

– – – Spratti (Sprattus sprattus):

0";

2)tra il codice NC 1604 12 99 e il codice NC 1604 19 sono inserite le seguenti righe:

"1604 13

1604 13 90

– – Sardine, alacce e spratti

– – – Sardine:

– – – altri

0".

Articolo 2

Il protocollo n. 4 dell'accordo è così modificato:

1)l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

L'Unione europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

Contingenti tariffari (CT) in t

0204

0206 80 99

0206 90 99

0210 90 11

0210 90 19

0210 90 60

ex 1601

ex 1602

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate

Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

— delle specie ovina e caprina

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

— delle specie ovina e caprina

0

0

0

0

0

0

0

 

20

ex 2309 90 10

ex 2309 90 31

ex 2309 90 41

Alimenti per pesci

0

20 000

";

2)è aggiunto il seguente articolo 3:

"Articolo 3

Le isole Færøer aprono i seguenti contingenti tariffari per i prodotti originari della e provenienti dall'Unione europea:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

Contingenti tariffari (CT) in t

0204

0206 80 99

0206 90 99

0210 90 11

0210 90 60

ex 0210 90 90

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate

Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina

0

0

0

0

0

0

 

40 nel 2020, 2021 e 2022;

80 a partire dal 2023

";

3)l'allegato I è soppresso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, ….

Per il comitato misto

Il presidente

(1)    GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.
(2)    GU L 263 del 26.9.1998, pag. 37.
(3)    GU L 275 del 19.10.2007, pag. 32.
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