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Document 52020PC0005

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020

    COM/2020/5 final

    Bruxelles, 10.1.2020

    COM(2020) 5 final

    2020/0004(NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 è stato adottato il 14 dicembre 2018.

    Il regolamento si prefigge di assicurare la competitività dell'industria di trasformazione dell'Unione e di evitare di mettere a repentaglio la produzione dei prodotti della pesca nell'Unione garantendo all'industria un approvvigionamento adeguato. A tal fine, esso riduce o sospende i dazi all'importazione per alcuni prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Specifica inoltre quali operazioni di trasformazione consentono di beneficiare di contingenti tariffari ("operazioni ammissibili") e quali non lo consentono.

    2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

    In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, alcuni trasformatori dell'UE e uno Stato membro hanno informato la Commissione che, poiché il codice NC 1604 32 00 (succedanei del caviale) era stato soppresso dal contingente tariffario autonomo rispondente al numero d'ordine 09.2750 previsto dal precedente regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, i trasformatori non avevano più la possibilità di importare, come nel quadro del precedente regime, le uova di pesce trasformate rientranti nel suddetto codice NC specifico. Nell'attuale regolamento sui contingenti tariffari autonomi (2019-2020), il codice NC 1604 32 00 (succedanei del caviale) è stato sostituito dal codice NC 0305 20 00 (fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia) per meglio rispecchiare la descrizione del prodotto (uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale).

    Poiché tali prodotti non possono più beneficiare del regime dei contingenti tariffari autonomi, la soppressione del codice NC 1604 32 00 ha comportato un aumento del dazio corrispondente dallo 0 al 20 %. Conseguentemente, si sono registrate perdite consistenti dovute all'importo maggiore del dazio in questione e all'esistenza di contratti a lungo termine ancora in essere. A detta delle imprese, poiché la proposta della Commissione aveva mantenuto il codice NC 1604 32 00 mentre il nuovo regolamento, entrato in vigore il 1º gennaio 2019, è stato adottato solo il 14 dicembre 2018, si sarebbe trattato di una modifica imprevista che non avrebbe dato loro il tempo sufficiente per adeguarsi, dal momento che la durata dei contratti con i fornitori era di lungo periodo.

    Un'analisi approfondita ha confermato un crollo significativo delle importazioni in questione dovuto al cambiamento di codice (sono state utilizzate solo 400 delle 1 500 tonnellate del contingente tariffario autonomo, rispetto alle 958 tonnellate del 2018).

    Dall'altro lato, l'obiettivo dei contingenti tariffari autonomi è creare valore aggiunto e posti di lavoro. In quest'ottica, lo scongelamento, il reimballaggio e la pastorizzazione non possono essere considerati come processi di "trasformazione" in grado di creare un valore aggiunto significativo. È in tale contesto che il codice NC 1604 32 00 (succedanei del caviale) è stato sostituito dal codice NC 0305 20 00 (fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia).

    Relativamente alle uova di pesce, durante le discussioni riguardanti il regolamento sui contingenti tariffari autonomi 2019-2020 il comitato del codice doganale ha adottato nuove note esplicative della nomenclatura combinata che, per la sottovoce 0305 20 00, hanno chiarito l'ambito di applicazione mediante ulteriori definizioni. Come spiegato nelle nuove note, in tale sottovoce rientrano le uova di pesce salate che, nello stato in cui sono presentate, senza ulteriore trasformazione, non sono atte al consumo immediato come caviale o suoi succedanei, pur essendo destinate alla fabbricazione di tali succedanei.

    Si può pertanto concludere che la sostituzione del codice NC 1604 32 00 con il codice NC 0305 20 00 nel nuovo regolamento sui contingenti tariffari autonomi (2019-2020) è in linea con gli obiettivi di tali contingenti. Tuttavia, l'adozione tardiva del regolamento che, per lo stesso contingente tariffario autonomo 09.2750, utilizza un codice NC diverso da quello indicato nella proposta della Commissione e nella legislazione precedente e la difficoltà dell'industria di trasformazione a comprendere con chiarezza la differenza tra i due codici NC (accentuata dal fatto che essi rientrano nello stesso numero d'ordine) hanno avuto un forte impatto negativo sull'industria delle uova di pesce nell'UE. Non è opportuno che i flussi commerciali vengano bruscamente interrotti da questa modifica del codice NC.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Articolo 31 del TFUE.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    I dazi della tariffa doganale comune sono di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica a queste disposizioni.

    Proporzionalità

    La scelta strategica è proporzionata perché si autorizza solo una quantità limitata di ciascun prodotto, tenendo conto del tasso di utilizzo, della necessità di garantire parità di condizioni tra i produttori dell'Unione e dei paesi terzi, del valore aggiunto e di altre preferenze commerciali.

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità perché l'unione doganale, in quanto politica comune, deve essere attuata mediante un regolamento adottato dal Consiglio.

    Scelta dell'atto giuridico

    Non pertinente.

    3. INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

    2020/0004 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio 1 dispone l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un adeguato approvvigionamento all'industria dell'Unione per il periodo 2019-2020.

    (2)Nell'ambito del contingente tariffario autonomo con numero d'ordine 09.2750 figurante nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1977, l'unico prodotto corrispondente alla designazione di uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale è quello recante il codice NC ex 0305 20 00, con codice TARIC 35.

    (3)A norma del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio 2 , che ha preceduto il regolamento (UE) 2018/1977, il contingente tariffario in questione si configurava tuttavia in modo diverso e faceva riferimento al codice NC ex 1604 32 00, con codice TARIC 20, quale unico prodotto rientrante nella descrizione di "uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale".

    (4)La modifica del codice NC relativo al numero d'ordine 09.2750 ha reso difficile, per l'industria di trasformazione dell'UE, interpretare la disposizione in questione e giungere a una comprensione chiara della differenza tra i due codici NC (difficoltà accentuata dal fatto che i codici in questione rientrano nello stesso numero d'ordine), con un conseguente impatto negativo su tale industria.

    (5)È opportuno modificare i prodotti contemplati dal contingente tariffario con numero d'ordine 09.2750 in modo da includervi anche, per un periodo limitato di un anno, il codice NC ex 1604 32 00, con codice TARIC 20, e una nota a piè di pagina che rinvii a tali codici NC e TARIC menzionando un periodo di applicazione compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

    (6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1977.

    (7)Nel primo anno, i contingenti aperti dal regolamento (UE) 2018/1977 si applicano dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Poiché è necessario garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici e tenendo conto del fatto che il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.2752 non è ancora esaurito, è opportuno applicare il presente regolamento con effetto retroattivo a decorrere dal 1º gennaio 2019, in modo da offrire agli operatori economici che utilizzano uova di pesce (prodotti finiti) l'opportunità di mantenere ininterrottamente, per un periodo limitato, il beneficio del dazio favorevole. Per i medesimi motivi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La terza riga dell'allegato del regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio (numero d'ordine 09.2750) è modificata come segue:

    (1)il codice riportato nella colonna "Codice CN" è sostituito dai seguenti:

    "ex 0305 20 00

    ex 1604 32 00";

    (2)il codice riportato nella colonna "Codice TARIC" è sostituito dai seguenti:

    "35

        20";

    (3)Nella colonna "descrizione", dopo le parole "succedanei di caviale" è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

    "Per il codice TARIC 1604 32 00 20 questo contingente tariffario si applica dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.1.TITOLO DELLA PROPOSTA

    Proposta che modifica il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020.

    2.LINEE DI BILANCIO

    Linea delle entrate: capitolo 1 2, articolo 1 2 0 – Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom (stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2019 – 21 471,2 milioni di EUR)

    (unicamente per le entrate con destinazione specifica) Le entrate saranno assegnate al seguente capitolo di spesa:

    3.INCIDENZA FINANZIARIA

       La proposta non ha incidenza finanziaria

    X La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate

       La proposta ha un'incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica, con il seguente effetto:

    (in EUR)

    Linea delle entrate 3

    Anno 2019

    Articolo – 1 2 0 - Dazi doganali e altri diritti

    3 561 518

    4.MISURE ANTIFRODE

    Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

    5.ALTRE OSSERVAZIONI

    1.Il principale impatto del regolamento consiste nelle minori entrate per l'Unione europea, in quanto il contingente tariffario con numero d'ordine 09.2750 è modificato in modo da includervi anche, per un periodo limitato di un anno, il codice NC ex 1604 32 00, con codice TARIC 20, e una nota a piè di pagina che rinvii a tali codici NC e TARIC menzionando un periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

    2.L'importo lordo è stato calcolato sulla base del saldo residuo del contingente tariffario autonomo 09.2750 (che implica l'utilizzo massimo del contingente), del prezzo medio del prodotto negli ultimi due anni e dell'aliquota del 20 % del dazio NPF sul prodotto:

    1 097 066,78 (kg di prodotto) * 20,29 (prezzo medio/kg) * 20 % (aliquota del dazio)

    Esso rappresenta pertanto il livello massimo di perdita di entrate, dal momento che la Comunità concede preferenze commerciali più favorevoli a vari gruppi di paesi terzi (SPG, SPG+, ALS).

    (1)    Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, del 14 dicembre 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 2).
    (2)    Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 4).
    (3)    Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 20 % delle spese di riscossione.
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