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Document 52020IP0285

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL))

GU C 404 del 6.10.2021, p. 175–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 404/175


P9_TA(2020)0285

Deforestazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL))

(2021/C 404/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione, del 21 maggio 2003, dal titolo «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» (COM(2003)0251),

visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati («regolamento UE sul legno») (1),

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (2),

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (3),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 12 in materia di consumo e produzione responsabili e l'obiettivo 15 di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il processo di degrado del suolo e fermare la perdita di biodiversità,

visto l'accordo di Parigi raggiunto in occasione della 21a sessione della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21),

visto lo studio sui requisiti in materia di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento commissionato dalla direzione generale della Giustizia e dei consumatori della Commissione (2020),

visto il documento dei Servizi di ricerca parlamentare (EPRS) dal titolo «An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation — European added value assessment» (Un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE — Valutazione del valore aggiunto europeo) del settembre 2020 (4),

viste le conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», del 16 dicembre 2019,

vista la dichiarazione di Amsterdam «Verso l'eliminazione della deforestazione dalle catene di prodotti agricoli con i paesi europei» del 7 dicembre 2015,

visto il meccanismo del programma delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD+),

visto il piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030 (UNSPF), che definisce sei Global Forest Goal (obiettivi forestali globali) e 26 traguardi correlati da raggiungere entro il 2030,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata il 17 giugno 1994,

viste le piattaforme di prodotti sostenibili nazionali create dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP),

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (5),

vista la Convenzione americana dei diritti dell'uomo del 1969,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1987,

vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) n. 169 sui popoli indigeni e tribali del 1989,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007,

visti gli orientamenti OCSE-FAO in materia di catene di approvvigionamento agricolo responsabili,

vista la relazione 2020 della FAO sullo stato delle foreste nel mondo,

vista la pubblicazione della FAO dal titolo «The State of the World’s Forests 2018 — Forest Pathways to Sustainable Development» (Lo stato delle foreste nel mondo 2018 — Percorsi forestali verso lo sviluppo sostenibile), FAO (2018),

vista la valutazione delle risorse forestali mondiali del 2015 della FAO — «FRA 2015 Desk Reference»,

vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) del 1973,

visti la convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i protocolli a essa associati di Cartagena (2000) sulla biosicurezza e di Nagoya (2010) sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione,

vista la relazione di valutazione globale del 6 maggio 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici delle Nazioni Unite,

visti i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite del 2006,

visti i principi guida su imprese e diritti umani approvati nel 2011 dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, aggiornate nel 2011,

vista la relazione speciale in materia di cambiamenti climatici e suolo, dell'8 agosto 2019, del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite,

visto il programma globale per combattere i reati contro la fauna e le foreste dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC),

vista la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, adottata il 25 giugno 1998 ad Aarhus dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite,

vista la sua risoluzione, del 17 giugno 2010, sulla politica dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani (6),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (7),

vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste pluviali (8),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore (9),

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni (10),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: il caso delle foreste (11),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (12),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (13),

vista la sua risoluzione del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta (14),

visto il «Forest pledge» del 21 marzo 2019, con il quale numerosi deputati al Parlamento europeo in carica si sono impegnati a promuovere politiche per la tutela e il ripristino delle foreste in tutto il mondo e a riconoscere e salvaguardare i territori delle popolazioni delle foreste e i loro diritti,

viste le conclusioni del Consiglio del 28 giugno 2018 sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» del 23 luglio 2019 (COM(2019)0352),

visto il documento della Commissione dal titolo «Feasibility study on options to step up EU actions against deforestation» (Studio di fattibilità sulle opzioni per intensificare le azioni dell'UE contro la deforestazione) del gennaio 2018,

vista la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019 (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),

vista la dichiarazione, dell'aprile 2018, dei rappresentanti della società civile sul ruolo dell'UE nella protezione delle foreste,

visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, la commissione per lo sviluppo, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, e la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0179/2020),

A.

considerando che foreste ricche di biodiversità, che fungono da pozzi naturali di assorbimento del carbonio, sono indispensabili per la lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di intensificare gli sforzi per limitare tale aumento a 1,5 oC, poiché i dati scientifici più aggiornati indicano che limitare l'aumento a 1,5 oC ridurrebbe notevolmente i danni per le persone e gli ecosistemi naturali rispetto allo scenario dei 2 o(15), nonché per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la conservazione della biodiversità; che non solo le zone disboscate, ma anche le foreste degradate a causa dell'intervento umano, possono trasformarsi in una fonte di biossido di carbonio;

B.

considerando che le foreste ospitano l'80 % della biodiversità della Terra e coprono il 30 % della sua superficie (16); che le foreste costituiscono l'infrastruttura organica vitale per alcuni dei più densi, delicati e variegati ecosistemi del pianeta; che la deforestazione rappresenta la minaccia più grave per l'85 % delle specie minacciate o in pericolo di estinzione e che tra il 1970 e il 2012 già il 58 % dei vertebrati era scomparso dalla faccia delle terra a causa della deforestazione (17);

C.

considerando che attualmente le foreste rappresentano una fonte di sostentamento e di reddito per circa il 25 % della popolazione mondiale (18) e che la loro distruzione determina gravi conseguenze per la sussistenza delle popolazioni più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali;

D.

considerando che le emissioni dovute al cambiamento nella destinazione d'uso dei terreni, prevalentemente a causa della deforestazione, rappresentano circa il 12 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra e sono la seconda causa più importante dei cambiamenti climatici dopo la combustione del carbone, del petrolio e del gas (19);

E.

considerando che le foreste primarie sono particolarmente colpite dalla deforestazione; che le foreste primarie sono dotate di stock elevati di carbonio e sono caratterizzate da livelli di biodiversità e condizioni ecologiche uniche e pertanto non possono essere sostituite da foreste di nuovo impianto; che l'imboschimento, effettuato in modo compatibile con la protezione e il potenziamento degli ecosistemi locali, può svolgere un ruolo nella lotta contro i cambiamenti climatici;

F.

considerando che, al fine di contribuire ad affrontare la perdita di biodiversità e le crisi climatiche, è essenziale che le foreste siano protette e ripristinate in modo da ottimizzarne la capacità di stoccaggio del carbonio e di tutela della biodiversità; che tale situazione apporta molteplici benefici dal momento che favorisce la crescita delle foreste esistenti fino al raggiungimento del loro potenziale massimo di stoccaggio del carbonio, ripristinando nel contempo gli ecosistemi precedentemente danneggiati e consentendo la decomposizione della materia organica, e protegge altresì la biodiversità nonché il suolo, l'aria, la terra e l'acqua;

G.

considerando che la pressione pubblica per l'adempimento delle funzioni non produttive delle foreste è in aumento in tutto il mondo, spesso in netto disaccordo con il deterioramento delle condizioni delle foreste;

H.

considerando che le foreste alimentano servizi ecosistemici fondamentali per la società, come l'aria pulita, la regolazione del flusso dell'acqua, la riduzione del carbonio, la protezione dall'erosione idrica e atmosferica, gli habitat per flora e fauna, il ripristino di terreni degradati e la resilienza ai cambiamenti climatici; che la naturale regolazione dei flussi d'acqua nelle sole foreste è stata valutata tra 1 360 e 5 235 USD (valore del 2007) (20) per ettaro all'anno e tale «servizio naturale» subisce le pesanti ripercussioni della deforestazione e comporterà un aumento dei costi; che le foreste e la biodiversità hanno anche un valore intrinseco che va al di là del loro valore d'uso per le persone, anche in qualità di depositi di carbonio, che non può essere monetizzato o quantificato;

I.

considerando che le foreste hanno un valore culturale, sociale e spirituale per molte persone e popolazioni;

J.

considerando che, sebbene la copertura forestale nell'Unione sia aumentata negli ultimi decenni, negli ultimi 18 anni si è registrata una crescita costante della perdita mondiale di copertura arborea e che nel solo 2019 sono stati distrutti 3,8 milioni di ettari di foreste pluviali primarie (21);

K.

considerando che la deforestazione, il degrado e la conversione delle foreste mondiali aggravano la minaccia posta alle popolazioni indigene e alle comunità locali, che sono oggetto di violazioni dei diritti umani, attacchi e uccisioni in risposta ai loro sforzi per proteggere le loro foreste, i loro terreni e i loro ambienti e che, in media, più di tre difensori dei terreni e dell'ambiente sono stati uccisi ogni settimana nel 2018 e che oltre 300 persone sono state uccise in conflitti per le risorse e l'uso del suolo nella sola regione amazzonica nell'ultimo decennio (22);

L.

considerando che i cambiamenti climatici, la perdita mondiale di biodiversità, come pure la distruzione e la modifica degli ecosistemi naturali, tra cui le foreste, hanno gravi effetti sugli habitat delle specie selvatiche e conducono a un maggiore contatto tra gli animali selvatici, gli esseri umani e gli animali domestici, il che aumenta il rischio di nuovi focolai di epidemie e pandemie che hanno origine nella fauna selvatica; che l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) conferma che l'aumento delle malattie infettive emergenti coincide con la crescita accelerata della deforestazione tropicale, collegata in particolare alla coltivazione delle palme da olio o della soia (23); che oltre due terzi delle malattie infettive emergenti hanno origine negli animali, la stragrande maggioranza dei quali appartiene a specie selvatiche; che per rafforzare la nostra resilienza e prevenire la comparsa e diffusione di malattie future è perciò fondamentale proteggere e ripristinare la biodiversità e il buon funzionamento degli ecosistemi;

M.

considerando che l'acqua è una risorsa preziosa; che l'assenza o l'inadeguata attuazione di un quadro giuridico sulla tutela delle risorse idriche rende impossibile controllare l'uso di tali risorse e consente un prelievo eccessivo, l'inquinamento e l'accaparramento illegale dell'acqua; che ciò è dannoso per gli ecosistemi a valle e per le comunità locali; che vi sono casi di accaparramento dell'acqua imputabili alla produzione di merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi (24);

N.

considerando che la gestione sostenibile delle risorse forestali e delle materie prime rinnovabili nonché l'utilizzo dei terreni forestali secondo modalità e tassi che mantengano la loro biodiversità, la loro capacità di rigenerazione, la loro vitalità e il loro potenziale di svolgere, ora e in futuro, le pertinenti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale e che non causino danni ad altri ecosistemi, costituiscono un elemento importante dell'approccio politico globale volto a fermare la deforestazione, sia a livello di Unione che mondiale;

O.

considerando che, secondo le stime, l'Unione contribuisce almeno per il 10 % alla deforestazione globale;

P.

considerando che è importante promuovere un'alimentazione sostenibile, sensibilizzando i consumatori in merito all'impatto dei modelli di consumo e fornendo informazioni su regimi alimentari migliori per la salute umana e con un'impronta ambientale minore;

Osservazioni generali

1.

sottolinea che circa l'80 % della deforestazione mondiale è dovuto all'espansione dei terreni agricoli (25); sottolinea, al riguardo, che la comunicazione della Commissione, del luglio 2019, dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» riconosce che la domanda dell'UE di prodotti quali olio di palma, carne, soia, cacao, mais, legname e gomma, anche in forma di servizi o prodotti trasformati, è un importante fattore di deforestazione, degrado delle foreste, distruzione degli ecosistemi e violazione dei diritti umani associati in tutto il mondo e rappresenta circa il 10 % della quota globale di deforestazione inclusa nel consumo totale finale (26); osserva, inoltre, che il consumo dell'UE di altri prodotti di base, quali cotone, caffè, canna da zucchero, colza e gamberetti provenienti dalle mangrovie, contribuisce altresì alla deforestazione globale;

2.

osserva che la conservazione globale delle foreste e la prevenzione del loro degrado sono tra i maggiori problemi del nostro tempo in materia di sostenibilità, senza cui gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dell'accordo di Parigi e del Green Deal non potranno essere conseguiti; sottolinea che l'uso sostenibile delle foreste e degli ecosistemi in molte zone del mondo non può essere garantito con le politiche attuali;

3.

osserva con grande preoccupazione che nel periodo 2014-2018 la percentuale di perdita di copertura arborea è aumentata del 43 % fino a raggiungere una perdita media di 26,1 milioni di ettari all'anno, rispetto ai 18,3 milioni di ettari all'anno nel periodo 2002-2013; è particolarmente preoccupato per la perdita di foreste primarie, in quanto i tre anni più recenti con dati disponibili (2016, 2017 e 2018) hanno registrato le percentuali più elevate di perdite di questo secolo, con percentuali di deforestazione che nella sola Amazzonia brasiliana sono cresciute, nel giugno 2019, dell'88 % rispetto al giugno 2018; sottolinea che la distruzione e il degrado delle foreste naturali non si verificano solo nelle zone tropicali, ma in tutto il mondo, anche nell'Unione europea e nei paesi vicini;

4.

deplora il fatto che attualmente la superficie boschiva globale sia pari a circa il 68 % dei livelli preindustriali stimati, che tra il 1990 e il 2015 la copertura arborea si sia ridotta di 290 milioni di ettari a causa del disboscamento e della produzione del legno e che tra il 2000 e il 2013 le foreste intatte (superfici di oltre 500 km2 in cui i satelliti non rilevano alcuna pressione da parte dell'uomo) si siano ridotte del 7 % (27);

5.

osserva inoltre che la modifica e la distruzione degli habitat, che erodono le aree forestali naturali, hanno gravi conseguenze per la salute umana e animale a livello planetario, nonché ripercussioni sulla biodiversità, segnatamente l'aumento dell'incidenza delle zoonosi (che hanno provocato 50 pandemie negli ultimi trent'anni), tra cui la più recente è la pandemia di COVID-19;

6.

rileva con apprensione che, a seguito del tragico scoppio della COVID-19, la ricerca continua a indicare un legame preoccupante tra malattie zoonotiche e deforestazione, cambiamenti climatici e perdita di biodiversità;

7.

evidenzia che le foreste primarie sono insostituibili e che la loro perdita non può essere compensata da nessun nuovo approccio basato sulle foreste; osserva che arrestare la deforestazione e il degrado forestale, unitamente alla protezione delle foreste esistenti, al ripristino sostenibile, all'imboschimento e al rimboschimento in modo tale da massimizzarne la capacità di stoccaggio del carbonio e la protezione della biodiversità, può fornire mezzi di sussistenza, aumentare il reddito per le comunità locali e offrire opportunità di sviluppo economico; sottolinea, a tal fine, l'importanza di promuovere l'agroecologia e una produzione agricola sostenibile a livello mondiale, nazionale, regionale e locale, impedendo l'uso e la gestione non sostenibili del terreno, facendo fronte alle perturbazioni naturali e mitigando i cambiamenti climatici;

8.

sottolinea che l'esistenza di vaste aree forestali contribuisce a prevenire la desertificazione delle regioni continentali; propone che la protezione delle foreste anche come sorgenti di umidità sia presa seriamente in considerazione nelle politiche commerciali e di sviluppo; sottolinea, ad esempio, che ben il 40 % delle precipitazioni totali degli altipiani etiopi — la principale sorgente del Nilo — proviene dall'umidità riciclata dalle foreste del bacino del Congo e che bloccare la deforestazione nella regione è importante anche per la questione della crisi dei rifugiati climatici;

9.

sottolinea che i fattori alla base della deforestazione vanno al di là del settore forestale in sé e sono connessi a un ampio ventaglio di questioni, quali il regime fondiario, la debolezza del governo e dell'applicazione della legge, la tutela dei diritti dei popoli indigeni, i cambiamenti climatici, la democrazia, i diritti umani e la libertà politica, i livelli di consumo dei prodotti di base, l'elevata dipendenza dalle importazioni di mangimi, le politiche agricole come pure la mancanza di politiche pubbliche che promuovano e incentivino prodotti di provenienza e produzione sostenibili e legali; ricorda che le donne indigene e le donne delle comunità agricole svolgono un ruolo centrale nella difesa degli ecosistemi forestali; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per affrontare la deforestazione in maniera globale attraverso un quadro politico coerente e giuridicamente vincolante, garantendo nel contempo la conservazione degli ecosistemi; ritiene che la parità di genere nell'ambito dell'educazione forestale sia un aspetto chiave per la gestione sostenibile delle foreste che dovrebbe rispecchiarsi nelle politiche dell'Unione;

10.

osserva che in molti paesi la deforestazione è dovuta alla mancanza di politiche adeguate (quali la pianificazione del territorio), rapporti di proprietà e altri diritti fondiari poco chiari, cattiva governance e applicazione della legge insoddisfacenti, attività illegali e investimenti insufficienti nella gestione sostenibile delle foreste;

11.

osserva che dal dicembre 2015 il Parlamento europeo ha adottato 40 obiezioni all'importazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati, 11 delle quali riguardavano importazioni di soia geneticamente modificata; ricorda che uno dei motivi dell'opposizione a tali importazioni era la deforestazione associata alla coltivazione in paesi come il Brasile e l'Argentina, dove la soia coltivata è quasi esclusivamente geneticamente modificata per essere trattata con i pesticidi; osserva che un recente studio scientifico effettuato da ricercatori di tutta l'Unione e soggetto a revisione tra pari ha rilevato che l'impronta di carbonio dell'Unione è la più ampia al mondo a causa delle sue importazioni di soia dal Brasile, che sono del 13,8 % superiori rispetto a quelle verso la Cina, che è il maggior importatore di soia al mondo; osserva che tale ampia impronta di carbonio dell'Unione è dovuta alla sua quota di emissioni derivanti dalla deforestazione incorporata (28); osserva inoltre che, secondo la Commissione, storicamente il maggior contributo dell'Unione alla deforestazione e alle emissioni ad essa correlate è dovuto alla soia, che è responsabile di quasi la metà della deforestazione incorporata in tutte le importazioni dell'Unione (29);

12.

richiama l'attenzione su come la produzione di OGM sia un importante fattore di deforestazione, in particolare in Brasile e Argentina, e ritiene che l'importazione di OGM nell'Unione debba essere interrotta; ricorda che il consumo di carne, anche all'interno dell'UE, contribuisce alla deforestazione al di fuori dell'Unione attraverso l'aumento della domanda di mangimi animali OGM a basso costo, in particolare importazioni di soia geneticamente modificata;

13.

osserva che la conversione dei pascoli e dei terreni agricoli, utilizzati in origine ai fini della produzione di alimenti e di mangimi, in terreni destinati a produrre combustibili da biomassa (cambiamento indiretto della destinazione d'uso del terreno) può altresì avere conseguenze negative sulle foreste;

Certificazione ed etichettatura volontarie da parte di terzi

14.

accoglie con favore la crescente consapevolezza delle imprese in merito al problema della deforestazione globale, del degrado forestale e della distruzione degli ecosistemi, la necessità di un'azione delle imprese e dei corrispondenti impegni, nonché le crescenti richieste di requisiti trasparenti, coerenti, uniformi, solidi e applicabili per catene di approvvigionamento sostenibili, compresa una riduzione della domanda di materie prime che mettono a rischio le foreste; osserva che alcuni operatori hanno aderito alla dichiarazione di New York sulle foreste del 2014 e hanno adottato misure per affrontare la deforestazione, ma purtroppo tali misure spesso mancano di ambizione, riguardano solo parti della catena di approvvigionamento e non sono concepite per affrontare molteplici fattori di deforestazione interconnessi (30), pertanto tali operatori non tengono fede alle proprie dichiarazioni di sostenibilità e agli impegni annunciati; sottolinea, a tale proposito, che gli impegni volontari delle imprese contro la deforestazione finora non sono stati sufficienti per arrestare la deforestazione globale;

15.

sottolinea che i sistemi di certificazione di terzi hanno svolto un ruolo importante nel riunire le imprese e la società civile per sviluppare una comprensione comune del problema della deforestazione; osserva tuttavia che, sebbene i sistemi di certificazione volontari di terzi abbiano contribuito allo sviluppo di buone prassi, questi ultimi non possono da soli arrestare e invertire la deforestazione globale e il degrado degli ecosistemi e dovrebbero soltanto integrare misure vincolanti; rileva che la certificazione volontaria di terzi può essere uno strumento ausiliario per valutare e ridurre i rischi di deforestazione, a condizione che sia concepita e attuata appieno in relazione ai criteri di sostenibilità ben definiti, misurabili e ambiziosi su cui si basa, alla solidità del processo di certificazione e accreditamento, al monitoraggio indipendente e ai meccanismi di conformità, alle possibilità di controllare la catena di approvvigionamento e ai requisiti solidi per proteggere le foreste primarie e le altre foreste naturali e promuovere la gestione sostenibile delle foreste;

16.

rileva che le certificazioni e le etichette di terzi, da sole, non possono prevenire in modo efficace l'ingresso di materie e prodotti rischiosi per le foreste e gli ecosistemi nel mercato interno dell'Unione; sottolinea, pertanto, che la certificazione di terzi può essere soltanto complementare, ma non può sostituirsi alle obbligatorie procedure di dovuta diligenza degli operatori e alla loro responsabilità ambientale, secondo il principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 191 TFUE;

17.

è preoccupato per il fatto che la miriade di sistemi di certificazione e di etichette esistenti generi confusione nei consumatori e pregiudichi la possibilità di compiere una scelta informata; sottolinea, a tale proposito, che dovrebbe essere presa in considerazione l'armonizzazione dell'obbligo di fornire informazioni;

18.

sottolinea che una misura politica che dipende soltanto dalla scelta dei consumatori trasferisce indebitamente a questi ultimi la responsabilità dell'acquisto dei prodotti a deforestazione zero, con un'efficacia insufficiente nel favorire una produzione più sostenibile; ritiene che l'informazione dei consumatori sui prodotti a deforestazione zero sia un potente strumento per integrare il quadro giuridico sulla dovuta diligenza e per affrontare tale questione dal lato della domanda; esorta la Commissione a integrare ulteriormente le considerazioni sulla deforestazione nel marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), negli appalti pubblici verdi e in altre iniziative nel contesto dell'economia circolare, quale parte di un insieme completo di azioni e iniziative volte a garantire catene di approvvigionamento a deforestazione zero; invita, inoltre, la Commissione a inserire il rischio di deforestazione e il degrado degli ecosistemi tra i criteri delle dichiarazioni «verdi» nella direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo del Consiglio (31) e a istituire un meccanismo di pre-approvazione dell'UE per autorizzare l'uso delle dichiarazioni verdi;

19.

rileva che, finora non esistono norme che vietino di commercializzare nel mercato dell'Unione prodotti che abbiano contribuito alla distruzione delle foreste; osserva che anche il legname tagliato legalmente in conformità del diritto del paese di origine può contribuire alla deforestazione e può ancora accedere liberamente al mercato dell'Unione; osserva pertanto che i consumatori di molte merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi nell'Unione non hanno alcuna garanzia che tali prodotti non abbiano contribuito alla deforestazione e che, di conseguenza, possono partecipare alla deforestazione senza colpa, intenzione e consapevolezza;

20.

rileva che i criteri che definiscono una merce o un prodotto «a deforestazione zero» nei sistemi di certificazione non sempre sono sufficientemente completi, dato che talvolta comprendono solo alcuni degli ingredienti pertinenti di un prodotto o solo alcune parti del suo ciclo di vita oppure impiegano una definizione insufficiente di «deforestazione zero», con conseguente acquisizione di numerose etichette da parte delle imprese e ridimensionamento dell'ambizione della certificazione in generale;

Norme obbligatorie basate sulla dovuta diligenza

21.

accoglie con favore, al riguardo, le richieste giunte da numerose imprese di introdurre norme dell'Unione sull'obbligo di dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento di merci che mettono a rischio le foreste;

22.

rammenta la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo e la richiesta rivolta alla Commissione di presentare senza indugio un quadro legislativo dell'UE basato sul dovere di diligenza onde garantire catene di approvvigionamento sostenibili e a deforestazione zero per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione, avendo particolare cura di affrontare le principali cause della deforestazione importata e incoraggiare piuttosto le importazioni che non creano una deforestazione in paesi terzi, tenendo conto dell'importanza economica dell'esportazione di merci per i paesi in via di sviluppo, in particolare per i piccoli coltivatori, e dei riscontri di tutte le parti interessate, in particolare le PMI;

23.

ricorda che, nella sua comunicazione del 2008 sulla deforestazione, la Commissione ha fissato l'obiettivo di arrestare entro il 2030 la perdita di superfici forestali e di ridurre la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % entro il 2020, e avverte che il secondo obiettivo quasi certamente non sarà conseguito;

24.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di affrontare la deforestazione e il degrado delle foreste a livello globale, ma chiede un approccio politico più ambizioso; invita la Commissione a presentare una proposta, accompagnata da una valutazione d'impatto, di un quadro giuridico UE basato sui requisiti di dovuta diligenza obbligatoria, segnalazione, comunicazione e partecipazione di terzi, nonché su responsabilità e sanzioni in caso di violazione degli obblighi per tutte le imprese che commercializzano per la prima volta nell'Unione merci che comportano rischi per le foreste e gli ecosistemi, e prodotti da esse derivati, nonché sull'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso per le vittime della violazione di tali obblighi; precisa che gli obblighi di tracciabilità dovrebbero essere imposti ai commercianti nel mercato dell'Unione, in particolare riguardo all'identificazione dell'origine delle materie prime e dei prodotti da esse derivati nel momento in cui sono immessi nel mercato interno dell'Unione, al fine di garantire catene del valore sostenibili e a deforestazione zero, come stabilito nell'allegato alla presente risoluzione; sottolinea che lo stesso quadro giuridico dovrebbe altresì applicarsi a tutti gli istituti finanziari autorizzati ad operare nell'Unione e che erogano denaro alle imprese che raccolgono, estraggono, producono, trasformano o commercializzano materie prime che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi, e i loro prodotti derivati;

25.

ritiene che l'Unione debba garantire la promozione esclusiva di catene di approvvigionamento e flussi finanziari globali sostenibili e a deforestazione zero che non causino violazioni dei diritti umani; è convinto che norme obbligatorie in materia di sostenibilità fatte applicare in un mercato di grandi dimensioni, come quello dell'Unione europea, abbiano le potenzialità per orientare le pratiche di produzione a livello mondiale verso una maggiore sostenibilità;

26.

sottolinea che le merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi e sono oggetto di tale quadro giuridico dell'UE dovrebbero essere stabilite sulla base di considerazioni oggettive, trasparenti e scientifiche che indichino che tali prodotti sono associati alla distruzione e al degrado delle foreste e degli ecosistemi ricchi di biodiversità che presentano un elevato stock di carbonio e che rappresentano un rischio anche per i diritti delle popolazioni indigene e i diritti umani in generale;

27.

sottolinea che tale quadro giuridico dell'UE dovrebbe garantire non solo la legalità della raccolta, della produzione, dell'estrazione e della trasformazione di materie prime e prodotti derivati che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi nel paese di origine, ma anche la sostenibilità della loro raccolta, produzione, estrazione e trasformazione;

28.

sottolinea che, secondo vari studi (32), un quadro giuridico per prevenire l'ingresso nel mercato interno dell'Unione di prodotti legati alla deforestazione non avrà alcun effetto sul volume e il prezzo delle merci vendute nell'Unione e inserite nell'allegato della presente risoluzione, e che i costi supplementari sostenuti dagli operatori ai fini dell'attuazione dei suddetti obblighi giuridici sono minimi;

29.

sottolinea il contributo delle organizzazioni non governative, degli attivisti ambientali, delle associazioni di categoria e degli informatori alla lotta contro la raccolta illegale di legname che è causa di deforestazione, perdita di biodiversità e aumento delle emissioni di gas a effetto serra;

30.

osserva che tale quadro giuridico dell'UE dovrebbe essere esteso anche agli ecosistemi diversi dalle foreste che presentano un elevato stock di carbonio e sono ricchi di biodiversità, segnatamente gli ecosistemi marini e costieri, le zone umide, le torbiere e le savane, in modo da evitare che la pressione si sposti su questi paesaggi;

31.

ritiene che tali obblighi debbano applicarsi a tutti gli operatori che immettono sul mercato dell'Unione merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal luogo di registrazione, a seguito di un'attenta valutazione che ne abbia stabilito la funzionalità e l'applicabilità a tutti gli attori del mercato, comprese le PMI; ritiene che in un mercato di destinazione frammentato l'inclusione di imprese di dimensioni minori e maggiori sia fondamentale per garantire sia un impatto su larga scala sia la fiducia dei consumatori, riconoscendo nel contempo che le azioni che seguono la valutazione del rischio da parte dell'operatore devono essere proporzionate al livello di rischio associato a una determinata merce; sottolinea che il quadro normativo non deve comportare oneri indebiti per i piccoli e medi produttori, compresi i piccoli coltivatori, né impedire loro l'accesso ai mercati e al commercio internazionale a causa della mancanza di capacità; sottolinea pertanto la necessità di un meccanismo di sostegno coordinato per le PMI a livello di Unione europea, onde garantire la loro sensibilizzazione, preparazione e capacità di produrre nel rispetto di requisiti in materia di ambiente e diritti umani;

32.

sottolinea che molte delle imprese dell'Unione nella filiera di approvvigionamento sono PMI e chiede pertanto un'attuazione efficace favorevole alle PMI, che limiti i loro oneri amministrativi a quanto strettamente indispensabile; ritiene che dovrebbe essere introdotto un meccanismo d'allerta precoce per le imprese, volto ad avvertire queste ultime quando importano da zone che presentano rischi in termini di deforestazione;

33.

ritiene che i requisiti obbligatori relativi al dovere di diligenza a livello di Unione apporterebbero benefici alle imprese, creando condizioni di parità e imponendo ai concorrenti il rispetto delle stesse norme, e garantirebbero certezza giuridica, a differenza di un mosaico di diverse misure a livello nazionale;

34.

ricorda le conclusioni dello studio sui requisiti in materia di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento, commissionato dalla direzione generale della Giustizia e dei consumatori della Commissione, che hanno evidenziato che la maggior parte delle imprese intervistate concorda sul fatto che la dovuta diligenza obbligatoria avrebbe un impatto positivo sui diritti umani e l'ambiente;

35.

sottolinea che la digitalizzazione e i nuovi strumenti tecnologici hanno il potenziale di fornire soluzioni senza precedenti alle imprese per identificare, prevenire, mitigare e tenere in considerazione i diritti umani e gli effetti ambientali;

36.

ritiene che il futuro quadro giuridico relativo alle merci che rappresentano un rischio per le foreste debba fare tesoro degli insegnamenti tratti dal piano d'azione FLEGT, dal regolamento dell'UE sul legno, dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) (il «regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto»), dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34) (la «direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario»), dalla normativa sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e da altre iniziative dell'Unione volte a disciplinare le catene di approvvigionamento;

37.

accoglie con favore la revisione in corso della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e invita la Commissione a migliorare la qualità e la portata delle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario, in particolare quelle degli istituti finanziari concernenti gli aspetti ambientali, nonché a promuovere l'integrazione delle considerazioni inerenti le foreste nella responsabilità sociale d'impresa;

Regolamento dell'UE sul legno e accordi di partenariato volontari FLEGT

38.

è convinto che il regolamento dell'UE sul legno, in particolare i suoi requisiti in materia di dovuta diligenza, rappresenti un buon modello sulla base del quale elaborare un futuro quadro giuridico dell'Unione per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE, ma che l'insufficiente attuazione, la limitata gamma di prodotti di legno interessati e l'inadeguata applicazione del regolamento dell'UE sul legno dimostrino che esso non è all'altezza del suo spirito e delle sue intenzioni; è del parere, quindi, che si possa trarre insegnamento dal regolamento UE sul legno per migliorare le norme di attuazione e applicazione per un futuro quadro giuridico dell'Unione inteso a fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE; ricorda che la legalità della raccolta e della commercializzazione dei prodotti forestali è attualmente disciplinata dal regolamento dell'UE sul legno e sottolinea pertanto che è opportuno evitare una doppia regolamentazione nel futuro quadro giuridico dell'Unione e che le misure che disciplinano la raccolta e il commercio legali e illegali dei prodotti forestali dovrebbero essere armonizzate;

39.

invita la Commissione a valutare l'eventuale inclusione di merci contemplate dal regolamento dell'UE sul legno nell'ambito di applicazione della proposta per un quadro giuridico dell'Unione volto ad arrestare e invertire la deforestazione globale provocata dall'UE, tenendo conto dell'imminente controllo dell'adeguatezza del regolamento UE sul legno, e garantendo il perseguimento degli obiettivi del piano d'azione FLEGT; invita la Commissione, nel fare ciò, a valutare anche le potenziali implicazioni sugli attuali accordi volontari di partenariato, sottolineando altresì che i paesi partner dell'Unione produttori di legname dovrebbero essere strettamente associati a tale processo;

40.

valuta positivamente i buoni risultati della cooperazione con i paesi terzi nell'ambito del piano d'azione FLEGT dell'UE e degli accordi di partenariato volontari nell'affrontare la sfida del disboscamento illegale sul versante dell'offerta e sottolinea che tale attività dovrebbe essere potenziata, segnatamente in termini di monitoraggio, verifiche e controlli e anche offrendo un consolidamento delle capacità; pone l'accento sul fatto che gli accordi di partenariato volontari costituiscono un quadro molto efficace per istituire partenariati soddisfacenti con tali paesi e che è opportuno promuovere nuovi accordi di questo tipo con altri partner; invita l'UE ad aumentare i finanziamenti destinati alla FLEGT;

41.

esorta la Commissione a garantire la piena attuazione del piano di lavoro FLEGT dell'UE 2018-2022;

42.

si compiace del prossimo controllo dell'adeguatezza da parte della Commissione relativo al regolamento FLEGT e al regolamento UE sul legno, in quanto rappresenta un'opportunità per rafforzarne l'applicazione, migliorarne ulteriormente l'attuazione e ampliare il loro ambito di applicazione al fine di disciplinare, per esempio, i prodotti stampati, i prodotti in legno e il legname proveniente da regioni di conflitto e rafforzare il ruolo della società civile;

43.

ribadisce la sua richiesta che le importazioni di legno e di prodotti da esso derivati siano controllate in modo più approfondito alle frontiere dell'Unione al fine di garantire che i prodotti importati rispettino effettivamente i criteri di ingresso nell'Unione; chiede l'attuazione tempestiva ed efficace del codice doganale dell'Unione (CDU) e il rafforzamento delle capacità delle autorità doganali nazionali per garantire una migliore armonizzazione e attuazione del CDU; sottolinea che la Commissione deve assicurare che i controlli doganali in tutta l'Unione rispettino le stesse norme, mediante un meccanismo di controllo doganale diretto e unificato, in coordinamento con gli Stati membri e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

44.

ritiene che gli accordi di partenariato basati sul commercio con i principali paesi produttori di merci che rappresentano un rischio per gli ecosistemi e le foreste potrebbero essere utili per affrontare le cause della deforestazione relative al versante dell'offerta; osserva che il modello di accordo di partenariato volontario FLEGT è una delle opzioni possibili;

45.

osserva che la proposta dovrebbe garantire la certezza del diritto per tutti i portatori di interessi relativamente a ogni nuova misura e ogni nuovo quadro a livello di Unione concernenti l'uso attuale degli accordi di partenariato volontari FLEGT e delle licenze, onde favorire l'interesse a investire in esportazioni a deforestazione zero verso l'Unione; incoraggia la Commissione a stabilire accordi di partenariato fondati sul commercio con i principali paesi produttori di prodotti agricoli di base, al fine di affrontare i fattori alla base della deforestazione sul versante dell'offerta;

Commercio e cooperazione internazionale

46.

sottolinea che la politica commerciale e di investimento deve essere rivista al fine di affrontare la sfida globale della deforestazione in modo più efficace, creando condizioni di parità a livello globale e tenendo conto del legame tra gli accordi commerciali e la biodiversità globale nonché gli ecosistemi forestali;

47.

ricorda che la politica dell'Unione in materia di commercio e investimenti, compreso l'accordo di libero scambio con il Mercosur, dovrebbe includere capitoli vincolanti e applicabili sullo sviluppo sostenibile che rispettino pienamente gli impegni internazionali, in particolare l'accordo di Parigi e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che siano conformi alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e che rispettino i diritti umani; invita la Commissione a garantire che tutti i futuri accordi commerciali e di investimento contengano disposizioni vincolanti e applicabili, comprese disposizioni anticorruzione e relative al disboscamento illegale, per prevenire la deforestazione, il degrado delle foreste e la distruzione e il degrado degli ecosistemi;

48.

raccomanda alla Commissione, nel contesto del principio del «non nuocere» così come sottolineato nella comunicazione sul Green Deal europeo, di valutare meglio e periodicamente l'impatto degli accordi commerciali e di investimento esistenti in materia di deforestazione, degrado forestale e degli ecosistemi, appropriazione dei terreni e diritti umani e di garantire che disposizioni vincolanti e applicabili più ambiziose in materia di protezione delle foreste e degli ecosistemi, biodiversità, lotta all'appropriazione dei terreni e silvicoltura sostenibile siano incluse nei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile di tutti gli accordi di libero scambio e di investimento;

49.

sottolinea che, al fine di evitare il dumping dei prezzi, garantire l'uso sostenibile del legno, prevenire la proliferazione di accordi bilaterali basati sul dumping dei prezzi del legname ed evitare ulteriori disboscamenti, è opportuno prendere in considerazione misure correttive, tra cui l'istituzione di un sistema comune di vendita all'asta del legname che consenta di individuare il luogo di provenienza del materiale e di tenere conto nel prezzo delle preoccupazioni in materia di clima, biodiversità e diritti umani;

50.

ritiene che il commercio e la cooperazione internazionale siano importanti strumenti per consolidare standard più elevati di sostenibilità, con particolare riferimento ai settori legati alle foreste e alle catene del valore da esse derivate; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi tramite l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni e buone prassi in materia di tutela, conservazione e utilizzo sostenibile delle foreste, ponendo in particolare l'accento sul nesso tra la criminalità organizzata e i prodotti connessi con la deforestazione, e a promuovere e agevolare la cooperazione scientifica e accademica con i paesi terzi, nonché i programmi di ricerca intesi a promuovere la conoscenza e l'innovazione sulla biodiversità, le «imprese verdi» e l'economia circolare; sottolinea l'importanza di tener conto degli effetti delle misure sull'occupazione e la crescita dei paesi meno sviluppati che dipendono dalla produzione di merci che comportano un rischio per le foreste e gli ecosistemi; invita l'UE a sostenere e i governi e la società civile dei paesi terzi e a collaborare con essi nell'ambito delle loro attività contro la deforestazione, segnatamente tramite il sistema di preferenze generalizzate plus (SPG+); invita la Commissione a valutare l'opportunità di elaborare un nuovo strumento specifico di aiuto al commercio, al fine di agevolare gli scambi nel contesto dell'attenuazione dei rischi connessi alla produzione di merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi;

51.

chiede alla Commissione che le misure da adottare abbiano un approccio globale e differenziato alla deforestazione, tenuto conto delle sue molteplici dimensioni e dei suoi collegamenti sia con la creazione di imprese sostenibili che con la lotta alle economie criminali; chiede a tal fine un dialogo con i paesi terzi al fine di analizzare, caso per caso, le cause principali della perdita di copertura forestale e la pertinenza delle misure da attuare;

52.

sottolinea che le disposizioni sugli appalti pubblici nel quadro degli accordi di libero scambio dovrebbero tener conto di criteri sociali, ambientali e di condotta responsabile delle imprese nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti;

53.

insiste sul fatto che i requisiti obbligatori a livello di Unione devono essere integrati da una cooperazione globale accresciuta e rafforzata, da una governance ambientale globale rafforzata, dalla cooperazione con i paesi terzi attraverso l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni e di buone prassi in materia di preservazione, conservazione e uso sostenibile delle foreste, riconoscendo in modo particolare le iniziative di sostenibilità svolte dal settore privato, e da maggiori sforzi nei principali consessi internazionali, comprese le azioni da parte dell'OMC e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, a ripristinare le foreste e a evitare l'effetto inverso di delocalizzare le catene di approvvigionamento indesiderate alla base della deforestazione verso altre regioni del mondo;

54.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare, tramite il commercio e la cooperazione internazionale, gli investimenti necessari a consolidare standard più elevati di sostenibilità nei settori forestali e nelle relative catene del valore, promuovendo la bioeconomia circolare, il turismo verde, l'energia rinnovabile, l'agricoltura intelligente e altri settori pertinenti, anche nei paesi terzi;

55.

osserva che la proposta dovrebbe garantire la certezza del diritto per tutti i portatori di interessi relativamente a ogni nuova misura e ogni nuovo quadro a livello di Unione concernenti l'uso attuale degli accordi di partenariato volontari FLEGT e delle licenze, onde favorire l'interesse a investire in esportazioni a deforestazione zero verso l'Unione; incoraggia la Commissione a stabilire accordi di partenariato fondati sul commercio con i principali paesi produttori di prodotti agricoli di base, al fine di affrontare i fattori alla base della deforestazione sul versante dell'offerta;

56.

osserva l'importanza di garantire che la deforestazione sia inclusa nei dialoghi politici a livello di paese e di assistere i paesi partner nell'elaborazione e attuazione di quadri nazionali in materia di silvicoltura e silvicoltura sostenibile; sottolinea che tali quadri nazionali devono riflettere le esigenze del paese nonché gli impegni globali; sottolinea inoltre la necessità di mettere in atto meccanismi di incentivazione per i piccoli agricoltori, al fine di mantenere e migliorare l'ecosistema e i prodotti forniti mediante la silvicoltura e l'agricoltura sostenibili;

57.

è del parere che un'azione forte nell'ambito del mercato interno dell'Unione debba procedere di pari passo con un intervento altrettanto deciso a livello internazionale; ritiene che i programmi indicativi nazionali nell'ambito dell'azione esterna dell'UE dovrebbero integrare, pertanto, disposizioni volte ad aiutare le imprese e i piccoli coltivatori dei paesi terzi che collaborano con gli operatori che immettono sul mercato interno dell'Unione merci che comportano un rischio per le foreste e gli ecosistemi a svolgere attività che non danneggino le foreste e gli ecosistemi;

58.

ritiene che il regolamento proposto nell'allegato della presente risoluzione dovrebbe, e potrebbe, essere concepito in modo tale da rispettare le norme dell'OMC e che dovrebbe essere accompagnato da accordi di partenariato fondati sul commercio con i principali paesi produttori di prodotti agricoli di base, al fine di affrontare i fattori che causano la deforestazione sul versante dell'offerta;

59.

propone che, nel corso dei negoziati relativi a programmi indicativi nazionali con i paesi terzi, la Commissione attribuisca la priorità a disposizioni che aiutino le imprese e i piccoli coltivatori dei paesi terzi che collaborano con operatori che immettono sul mercato interno dell'Unione merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi a svolgere attività che non danneggino le foreste, gli ecosistemi e i diritti umani;

60.

sottolinea che un rafforzamento del quadro giuridico dell'UE in materia di deforestazione potrebbe avere conseguenze significative sui prezzi dei terreni nei paesi terzi e che, per prevenire speculazioni, la data limite non dovrebbe essere fissata dopo la pubblicazione, da parte della Commissione, della proposta descritta nell'allegato della presente risoluzione;

Deforestazione e diritti umani;

61.

evidenzia che la modifica del quadro normativo per legalizzare l'uso di alcune zone e modificare i diritti fondiari non elimina l'impatto negativo sui diritti umani e l'ambiente provocato dall'attuazione di tale modifica; sottolinea pertanto che i criteri di dovuta diligenza devono includere altri elementi oltre alla legalità dell'azione;

62.

osserva che la produzione di merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi ha effetti negativi sulle comunità locali non solo attraverso la deforestazione diretta, il degrado degli ecosistemi e l'accaparramento dei terreni, ma anche tramite l'appropriazione delle risorse idriche che può ripercuotersi sulle foreste e gli altri ecosistemi;

63.

sottolinea che le comunità locali, le popolazioni indigene e i difensori dei terreni e dell'ambiente sono spesso in prima linea nella lotta per la conservazione degli ecosistemi; osserva che in alcune regioni i conflitti per l'uso dei terreni e delle risorse costituiscono la principale causa di violenza nei confronti dei popoli indigeni (35); esprime preoccupazione in merito al fatto che il degrado e la distruzione delle foreste e di altri ecosistemi preziosi vadano spesso di pari passo con le violazioni dei diritti umani o derivino da queste ultime; condanna qualsiasi forma di penalizzazione, misure vessatorie e persecuzione per il coinvolgimento in attività volte a proteggere l'ambiente; esorta, pertanto, a includere nel futuro quadro giuridico dell'UE la protezione dei diritti umani, soprattutto dei diritti fondiari e dei diritti del lavoro, con particolare riguardo per i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali; invita la Commissione a incoraggiare la realizzazione di processi di riforma giuridica nei paesi produttori, con la partecipazione effettiva e significativa di tutte le parti interessate, comprese la società civile, le popolazioni indigene e le comunità locali; chiede all'Unione e agli Stati membri di sostenere, in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, il riconoscimento globale del diritto a un ambiente salubre;

64.

invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un meccanismo di risposta rapida a livello di Unione per sostenere i difensori dell’ambiente e delle foreste nell'Unione e in tutto il mondo;

65.

sottolinea che la concessione di un accesso effettivo alla giustizia e ai mezzi di ricorso per le vittime di abusi perpetrati dalle imprese in materia di diritti umani e ambiente deve far parte di tale quadro giuridico;

66.

sottolinea che, oltre a istituire un quadro giuridico dell'UE sulle merci che contribuiscono alla deforestazione, l'Unione deve affrontare con maggiore decisione la questione della salvaguardia dei diritti umani, della responsabilità ambientale e dello Stato di diritto, in quanto questioni orizzontali, con i paesi interessati e con altri importanti paesi importatori;

67.

sottolinea che un tale quadro giuridico deve essere concepito coerentemente agli impegni internazionali dell'Unione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e deve essere preso in considerazione nelle ambizioni del futuro accordo post-Cotonou;

68.

ricorda l'importanza di rispettare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; sostiene i negoziati in corso ai fini dell'istituzione di uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle imprese transnazionali e le altre imprese riguardo ai diritti umani e sottolinea l'importanza di un coinvolgimento attivo dell'Unione in tale processo;

Coerenza delle misure e delle politiche dell'UE

69.

sottolinea che l'impatto del consumo, da parte dell'Unione, di merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi deve essere adeguatamente affrontato in tutte le azioni e misure di controllo, normative o non normative, relative alla strategia dell'UE per la biodiversità per il 2030 e alla strategia «Dal produttore al consumatore», nonché nel regolamento sui piani strategici della PAC, compresi i piani strategici nazionali degli Stati membri;

70.

sottolinea l'importanza di promuovere un'alimentazione sostenibile, sensibilizzando i consumatori in merito all'impatto dei modelli di consumo e fornendo informazioni su regimi alimentari migliori per la salute umana e con un'impronta ambientale minore; ritiene necessaria l'introduzione di misure efficaci finalizzate a incrementare il sostegno alle pratiche agroecologiche e a ridurre gli sprechi alimentari in tutta la catena di approvvigionamento; evidenzia l'importanza di prevedere azioni mirate di sensibilizzazione per i consumatori al fine di accrescere la loro consapevolezza sull'impatto dei modelli di consumo sulle foreste, sulla biodiversità e sul clima, fornendo sostegno e favorendo scelte alimentari basate su prodotti di origine vegetale;

71.

ritiene che, al fine di ridurre al minimo l'impronta di carbonio generata dal trasporto di importazioni da paesi terzi e di stimolare una produzione e posti di lavoro locali e sostenibili, l'Unione dovrebbe incoraggiare l'uso di legname, prodotti legnosi o biomassa forestale sostenibili e di provenienza locale;

72.

pone l'accento sulla necessità di ridurre la dipendenza dalle importazioni di merci che rappresentano un rischio per gli ecosistemi e le foreste promuovendo le proteine vegetali di provenienza locale, l'allevamento al pascolo e i mangimi legali e con provenienza sostenibile, in particolare attuando la strategia dell'UE per le proteine;

73.

sostiene la promozione delle colture azotofissatrici, leguminose e proteiche nell'ambito dei nuovi piani strategici della PAC, tra l'altro attraverso la rotazione delle colture, le misure di condizionalità, i regimi ecologici e le misure agroambientali, nuovi interventi settoriali e sostegno accoppiato, in modo da accrescere l'autosufficienza dell'Unione per quanto riguarda le coltivazioni proteiche e contribuire nel contempo al conseguimento degli obiettivi della strategia sulla biodiversità e della strategia «Dal produttore al consumatore»; osserva inoltre che il reddito e la redditività delle aziende zootecniche dovrebbero essere resi compatibili con i livelli di produzione che possono essere sostenuti dall'allevamento a pascolo o da colture foraggere prodotte all'interno dell'azienda; chiede ulteriori ricerche e la promozione di sistemi e metodi di produzione innovativi, in grado di ridurre i fattori di produzione e i costi esterni, ad esempio sistemi di pascolo a foraggio come il pascolo a rotazione, anche a fronte di volumi di produzione potenzialmente inferiori;

74.

sottolinea l'importanza della creazione di una bioeconomia sostenibile che fornisca un valore economico elevato ai prodotti fabbricati in maniera sostenibile;

75.

sottolinea che la politica bioenergetica dell'Unione dovrebbe attenersi a rigorosi criteri sociali e ambientali;

76.

ricorda che l'Unione affronta il rischio di deforestazione mediante il regolamento sul legno, il piano d’azione UE FLEGT, gli accordi volontari di partenariato che promuovono processi multipartecipativi nei paesi produttori e la direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) (36), che comprendono numerose disposizioni e potrebbero fungere da valida base per ridurre al minimo il rischio di deforestazione e di disboscamento illegale; osserva che la direttiva RED II estende l'obbligo di rispettare i criteri di sostenibilità dell'Unione dai biocarburanti a tutti gli utilizzi finali della bioenergia, compresi il riscaldamento/raffreddamento e l'elettricità, ma che, riguardando soltanto le materie prime impiegate per la produzione di bioenergia, non può attualmente garantire che sia vietato l'uso non energetico di materie prime legate alla deforestazione o alla conversione degli ecosistemi per la produzione di biocarburanti;

77.

evidenzia che i metodi utilizzati per conseguire gli obiettivi stabiliti nel pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» non devono condurre alla deforestazione e al degrado forestale in altre parti del mondo; invita pertanto la Commissione a riesaminare, entro il 2021, gli aspetti pertinenti della relazione allegata al regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione (37) e, se necessario, a rivedere detto regolamento senza indebito ritardo e in ogni caso prima del 2023, sulla base delle conoscenze scientifiche e conformemente al principio di precauzione; chiede alla Commissione di riesaminare i dati relativi alla soia e di eliminare gradualmente il prima possibile, e al più tardi entro il 2030, i biocarburanti a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni;

78.

ritiene che l'uso su larga scala di biocarburanti nell'Unione debba essere accompagnato da criteri di sostenibilità sufficienti per evitare il cambiamento diretto e indiretto della destinazione dei terreni, compresa la deforestazione; osserva inoltre che gli attuali criteri non tengono sufficientemente conto delle materie prime fossili utilizzate nella produzione di biocarburanti; chiede pertanto il monitoraggio e la valutazione dell'impatto della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili durante la sua attuazione in corso, compresa l'efficacia dei criteri di sostenibilità per la bioenergia; rileva l'importanza delle catene di approvvigionamento locali di materie prime per conseguire la sostenibilità a lungo termine;

79.

ritiene che le foreste antiche e primarie dovrebbero essere considerate e protette come beni comuni globali e che ai loro ecosistemi dovrebbe essere riconosciuto uno status giuridico;

Comunicazione e sensibilizzazione

80.

sottolinea l'importanza di garantire il consumo di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento a deforestazione zero nell'Unione e di valutare costantemente l'impatto del consumo di tali prodotti nell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare campagne di informazione e sensibilizzazione in merito alle materie prime e ai prodotti importati e alle loro ripercussioni sulle foreste e sugli ecosistemi ricchi di biodiversità a livello globale, nonché in merito alle conseguenze socioeconomiche della deforestazione, della distruzione degli ecosistemi e dei reati legati alle foreste nell'UE e nei paesi terzi;

81.

sottolinea che la Commissione valuterà la possibilità di proporre le foreste primarie come siti del patrimonio dell'UNESCO al fine di contribuire a proteggerle dalla deforestazione e di aumentare la possibilità di attirare l'attenzione pubblica sulla loro tutela; ritiene opportuno, laddove ciò non sia fattibile, valutare altre opzioni giuridiche per raggiungere detti obiettivi;

Definizioni, dati sulle foreste e monitoraggio

82.

rileva che la definizione attuale del termine «foresta», la sua categorizzazione e una serie di altri termini e principi associati alla deforestazione mediante la gestione sostenibile delle foreste e adottati da organismi competenti, tra cui la FAO, sono puramente tecnici e non operano un'adeguata distinzione tra foresta naturale e piantagioni forestali, in cui la funzione economica della foresta prevale notevolmente sulle altre, e sottolinea che ciò potrebbe in definitiva comportare una distorsione dei dati relativi alla superficie e allo stato delle foreste nel mondo; invita le parti interessate pertinenti ad armonizzare l'uso della terminologia conformemente alla formulazione riportata nell'allegato al progetto di risoluzione, e sottolinea l'importanza di tale chiarimento per l'uso efficace degli strumenti correlati;

83.

sottolinea, in particolare, la necessità di un monitoraggio indipendente della produzione e della commercializzazione delle merci legate alla deforestazione; invita la Commissione a intensificare i propri sforzi su tali questioni nel quadro di Orizzonte Europa e a sostenere il monitoraggio indipendente nei paesi produttori nonché lo scambio di migliori prassi e insegnamenti tra loro, al fine di migliorare le metodologie impiegate e il grado di dettaglio delle informazioni;

84.

sottolinea l'essenziale necessità di migliorare i meccanismi che contribuirebbero all'individuazione dell'origine o della provenienza del materiale legnoso immesso sul mercato interno;

85.

rileva che un maggiore accesso ai dati doganali relativi alle importazioni verso l'Unione aumenterebbe la trasparenza e la responsabilità nell'ambito della catena del valore globale; invita la Commissione a istituire un partenariato doganale all'interno dell'Unione ampliando nel contempo i requisiti relativi ai dati doganali, in particolare aggiungendo l'esportatore e il produttore fra le voci obbligatorie, così da rafforzare la trasparenza e la tracciabilità delle catene globali del valore;

86.

osserva che la disponibilità e la precisione dei dati utilizzati per valutare in quale data il terreno sia stato disboscato/convertito a un altro uso devono essere affidabili per consentire un'efficace attuazione;

87.

invita l'Unione a sviluppare ulteriormente programmi di ricerca e monitoraggio come Copernicus, il Sistema europeo di osservazione della terra e altri programmi di monitoraggio, per vigilare sulla catena di approvvigionamento dei prodotti di base e poter individuare e segnalare tempestivamente i prodotti all'origine della deforestazione o del degrado ambientale durante la fase di produzione;

88.

chiede alla Commissione di valutare la possibilità di ricorrere maggiormente al sistema satellitare Copernicus per il monitoraggio delle foreste e per la prevenzione degli incendi boschivi e dei danni alle foreste, compresi il monitoraggio e l'individuazione delle cause degli incendi e dei danni alle foreste, della deforestazione e della conversione degli ecosistemi, facilitando l'accesso alle autorità competenti in ciascuno Stato membro e garantendo una fonte diretta di dati aperti per le PMI o le start-up;

89.

accoglie con favore la creazione di un osservatorio sulle foreste per raccogliere dati e informazioni sulla deforestazione in Europa e nel mondo e chiede che tale osservatorio istituisca un meccanismo a tutela dei difensori delle foreste;

90.

chiede la creazione di meccanismi di allerta precoce per informare le autorità pubbliche, le imprese, compresi i regimi di terzi, e i consumatori di merci provenienti da zone soggette al rischio di conversione degli ecosistemi in merito alla perdita e al deterioramento delle foreste e delle savane e alle aree in cui sono stati violati i diritti umani, e per contribuire ad affrontare tali questioni intensificando il dialogo e la condivisione dei dati con i rispettivi paesi terzi;

91.

invita la Commissione a istituire una banca dati europea che raccolga i progetti in corso e i progetti conclusi tra l'Unione e i paesi terzi nonché i progetti bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi, al fine di valutarne l'impatto sulle foreste mondiali; sottolinea il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nell'attuazione di tali progetti;

Gestione delle foreste, ricerca e innovazione

92.

sottolinea la necessità di prendere in considerazione i legami tra il settore forestale e altri settori, nonché l'importanza della digitalizzazione e degli investimenti nella ricerca e innovazione al fine di monitorare la deforestazione;

93.

osserva che il settore forestale dà lavoro direttamente ad almeno 500 000 persone nell'Unione (38) e a 13 milioni di persone in tutto il mondo (39), e che tali posti di lavoro sono concentrati soprattutto nelle zone rurali;

94.

osserva che, a livello di Unione, le politiche di alcuni Stati membri presentano un quadro relativo alle foreste e alla gestione forestale che può essere frammentario e disorganico e che occorre quindi un migliore e più stretto coordinamento per promuovere la sostenibilità;

95.

chiede che i governi, le imprese, i produttori e la società civile collaborino più strettamente per sostenere i progetti dell'economia privata attraverso politiche e condizioni adeguate;

96.

sottolinea il ruolo essenziale della ricerca e dell'innovazione per promuovere il contributo della gestione forestale sostenibile e del settore forestale nell'affrontare le sfide legate alla deforestazione e lottare contro i cambiamenti climatici;

97.

chiede, in caso di eventi avversi, un sostegno reciproco mediante la ricerca e lo scambio, al fine di trovare misure adeguate alle condizioni geografiche che siano in grado di proteggere dagli incendi su vasta scala o di prevenire infestazioni parassitarie;

98.

accoglie favorevolmente le misure volte ad adeguare le piantagioni ai cambiamenti climatici; plaude al fatto che in molti paesi sia già raccomandato e praticato l'aumento del numero di specie arboree indigene resistenti nelle foreste sane e biologicamente diversificate;

99.

sottolinea l'importanza della formazione all'interno dell'Unione e nei paesi terzi in materia di gestione sostenibile delle foreste e delle piantagioni e di agrosilvicoltura, compresa la copertura vegetale continua; ritiene che essi costituiscano un fattore essenziale per garantire la biodiversità e il reddito delle comunità forestali e degli agricoltori che praticano l'agrosilvicoltura;

100.

sottolinea l'importanza dell'istruzione e di una forza lavoro qualificata e ben formata per l'efficace attuazione della gestione forestale sostenibile nella pratica; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad attuare provvedimenti e a utilizzare i partenariati esistenti per facilitare lo scambio delle migliori prassi in tale ambito;

101.

chiede di rafforzare la cooperazione a livello mondiale al fine di meglio condividere le conoscenze e le esperienze in materia di miglioramento della sostenibilità nella gestione delle foreste multifunzionali;

102.

invita pertanto l'Unione a sviluppare alleanze internazionali con i paesi terzi per proteggere le foreste, perseguendo politiche solide volte all'eliminazione della deforestazione, alla pianificazione integrata del territorio, alla trasparenza della proprietà fondiaria e a impedire la conversione delle foreste in terreni agricoli; chiede che a tal fine siano assicurati finanziamenti internazionali nel quadro degli accordi globali per la protezione forestale, in stretta collaborazione con i governi europei e gli attori internazionali;

103.

chiede che siano elaborati piani per un futuro sostenibile delle foreste globali che concilino gli interessi economici e ambientali, dal momento che per molti paesi le foreste rappresentano una risorsa importante cui non sono disposti a rinunciare spontaneamente;

104.

chiede un approccio più olistico all'interno dell'Unione, nell'ambito del quale l'Unione fornisca sostegno diretto alle autorità locali per le pratiche di imboschimento e la gestione sostenibile; chiede in particolare che l'Unione assuma un ruolo più deciso nell'aiutare le autorità locali e regionali ad applicare le norme vigenti inerenti alla protezione delle foreste;

105.

chiede un sostegno finanziario cospicuo e programmi di incentivazione per misure di imboschimento dei suoli degradati e dei terreni non idonei all'agricoltura;

Finanziamento

106.

invita la Commissione ad adottare un quadro finanziario pluriennale rispettoso del clima e dell'ambiente; chiede di prestare particolare attenzione all'impatto dei finanziamenti di azioni esterne che possono contribuire alla deforestazione e al degrado degli ecosistemi nonché di alcuni fondi per la ricerca e lo sviluppo; chiede una verifica del QFP e di tutti i bilanci europei alla luce del Green Deal;

107.

ritiene che i criteri dell'UE per appalti pubblici verdi dovrebbero includere tra le disposizioni la deforestazione e la conformità alla proposta in materia di dovuta diligenza; reputa che una revisione della direttiva 2014/24/UE (40) sugli appalti pubblici dovrebbe inserire il rispetto della dovuta diligenza tra i criteri di aggiudicazione;

108.

esorta tutte le istituzioni e le agenzie dell'Unione a dare l'esempio modificando il loro comportamento, gli appalti e i contratti quadro, al fine di utilizzare esclusivamente prodotti a «deforestazione zero»;

109.

esorta, in particolare, la Commissione ad adottare iniziative per vietare l'acquisto pubblico di prodotti importati che causano deforestazione, nel quadro dell'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici dell'OMC e della direttiva 2014/24/UE;

110.

invita l'Unione a fornire un sostegno adeguato alla tutela delle aree protette esistenti e alla creazione di nuove aree protette opportunamente selezionate, in particolare nei paesi con una significativa produzione di legname;

111.

invita l'Unione a subordinare il sostegno finanziario ai paesi partner all'introduzione di un sistema funzionale di strumenti concettuali vincolanti che contribuiscano alla gestione sostenibile delle foreste (ad esempio, piani di gestione forestale); sottolinea che la loro funzionalità dipenderà dalle competenze con cui saranno predisposti, che dovranno essere adeguate, e invita l'Unione a definire e applicare regole chiare per garantirne la conformità;

112.

chiede che la silvicoltura occupi un posto importante nel prossimo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e che il potenziale del piano per gli investimenti esterni e dei meccanismi regionali di finanziamento misto sia sfruttato appieno per mobilitare fondi privati destinati alla gestione sostenibile delle foreste; esorta a rafforzare le norme e i sistemi di certificazione già esistenti anziché introdurne di nuovi e sottolinea che tali norme e sistemi di certificazione devono essere conformi alle norme dell'OMC;

113.

sottolinea la necessità di garantire il riconoscimento e il rispetto effettivi dei diritti fondiari consuetudinari delle comunità che dipendono dalle foreste e delle popolazioni indigene, trattandosi di una questione di giustizia sociale, in linea con gli orientamenti volontari della FAO sulla governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale (VGGT), la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) e la convenzione n. 169 dell'OIL; invita la Commissione a sostenere la diffusione, l'utilizzo e l'attuazione dei VGGT a livello mondiale, regionale e nazionale, anche mediante il piano per gli investimenti esterni;

114.

chiede che la cooperazione UE-ACP sia rafforzata in modo da contrastare il crescente problema della deforestazione e della desertificazione nei paesi ACP tramite l'elaborazione di piani d'azione intesi a migliorare la gestione e la conservazione delle foreste e la creazione di sistemi di monitoraggio; invita l'Unione a garantire che la deforestazione sia inclusa nei dialoghi politici a livello nazionale e ad aiutare i paesi partner a sviluppare e attuare quadri nazionali in materia di foreste e catene di approvvigionamento sostenibili, favorendo nel contempo l'efficace attuazione dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) dei paesi partner in linea con l'accordo di Parigi;

115.

chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa a un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE, seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

o

o o

116.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(2)  GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(3)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(4)  EPRS, «An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation — European added value assessment», PE 654.174, settembre 2020

(5)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2010)0226.

(7)  Testi approvati. P8_TA(2016)0405.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2017)0098.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2017)0330.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2018)0279.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2018)0333.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(13)  Testi approvati, P9_TA(2020)0015.

(14)  Testi approvati, P9_TA(2020)0212.

(15)  Relazione sul riscaldamento globale di 1,5 oC — Relazione speciale dell'IPCC concernente gli impatti di un riscaldamento globale di 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra su scala mondiale, nel contesto del rafforzamento della risposta globale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà.

(16)  Comunicazione dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», Commissione europea, 2019.

(17)  «Living planet 2016», WWF, Zoological society of London, Stockholm Resilience Centre

(18)  Comunicazione dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», Commissione europea, 2019.

(19)  Smith P et al. (2014) Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) (Agricoltura, Silvicoltura e altri utilizzi del suolo). In: «Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change» (Cambiamenti climatici 2014: attenuazione dei cambiamenti climatici. Contributo del gruppo di lavoro I alla quinta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) [Edenhofer, O. et al. (ed.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA.

(20)  Cook, NASA Goddard Institute for Space Studies, 2005

(21)  We Lost a Football Pitch of Primary Rainforest Every 6 Seconds in 2019 (Nel 2019 abbiamo perso l'equivalente di un campo da calcio di foresta pluviale primaria ogni sei secondi), World Resources Institute, online, 2 giugno 2020.

(22)  Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s Amazon (Mafie della foresta pluviale: come la violenza e l'impunità alimentano la deforestazione nell'Amazzonia brasiliana), Human Rights Watch, online, 17 settembre 2019.

(23)  Bruce A. Wilcox and Brett Ellis, Center for Infectious Disease Ecology, Asia-Pacific Institute for Tropical Medicine and Infectious Diseases, University of Hawaii, Manoa, USA; 2006

(24)  Come segnalato, ad esempio, da Environmental Justice Atlas https://ejatlas.org/conflict/water-grabbing-and-agribusiness-in-the-south-coast-of-guatemala — nel caso del Guatemala (canna da zucchero, olio di palma e banane).

(25)  FAO. 2016. State of the World’s Forests 2016. Forests and agriculture: land-use challenges and opportunities (Situazione delle foreste mondiali 2016. Foreste e agricoltura: sfide e opportunità legate all'utilizzo del suolo). Roma. http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf

(26)  Commissione europea, 2013. The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione). Relazione finale. Studio finanziato dalla Commissione europea ed elaborato da VITO, International Institute for Applied Systems Analysis, HIVA — Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving e International Union for the Conservation of Nature NL.

(27)  Relazione IPBES 2019

(28)  Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K., Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020). Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports (Impronte territorialmente esplicite dei prodotti agricoli di base: mappare le emissioni di carbonio incorporate nelle esportazioni di soia del Brasile). Global Environmental Change, 62, 102067 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623.

(29)  Relazione tecnica della Commissione europea 2013-063 dal titolo «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation» (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), studio finanziato dalla Commissione europea, DG ENV, ed elaborato da VITO, IIASA, HIVA e IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, pagg. 23-24.

(30)  Five-year Assessment Report on the New York Declaration «Protecting and restoring forests. A Story of Large Commitments yet Limited Progress» (Relazione sulla valutazione quinquennale relativa alla dichiarazione di New York dal titolo: «Proteggere e ripristinare le foreste. Una storia di grandi impegni ma progressi limitati»), settembre 2019

https://forestdeclaration.org/images/uploads/resource/2019NYDFReport.pdf

(31)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(32)  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014001046

(33)  Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

(34)  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

(35)  Relazione dell'ufficio del Procuratore generale brasiliano: http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/conflitos-associados-a-terra-sao-principal-causa-de-violencia-contra-indigenas-e-comunidades-tradicionais-no-brasil-segundo-mpf

(36)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(37)  Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

(38)  Banca dati Eurostat sulle foreste, https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database

(39)  http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en

(40)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1.    Obiettivo

La proposta di regolamento (la «proposta») dovrebbe fornire la base per garantire un elevato livello di protezione delle risorse naturali, quali le foreste naturali, la biodiversità e gli ecosistemi naturali, nonché contribuire a rafforzare il quadro per la loro gestione sostenibile al fine di evitarne il degrado e la conversione, assicurando che i modelli di mercato e di consumo dell'Unione non incidano negativamente su di loro. La tutela dei diritti umani e dei diritti sia formali sia consuetudinari delle popolazioni indigene e delle comunità locali riguardo ai terreni, ai territori e alle risorse implicati nella raccolta, nell'estrazione e nella produzione dei prodotti dovrebbe essere anch'essa oggetto della proposta.

Tale proposta dovrebbe garantire trasparenza e certezza per quanto concerne:

a)

le merci oggetto della proposta e i prodotti derivati commercializzati sul mercato interno dell'Unione;

b)

le pratiche di approvvigionamento e di finanziamento di tutti gli operatori attivi sul mercato interno dell'Unione;

c)

le pratiche di produzione, compreso l'aspetto dell'estrazione dell'acqua, degli operatori che raccolgono, estraggono, forniscono e trasformano merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi, oggetto della presente proposta, o che producono prodotti derivati nel mercato interno dell'Unione nonché le pratiche dei loro finanziatori.

La proposta dovrebbe contribuire al rispetto degli impegni internazionali in materia di ambiente e di diritti umani assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri, quali l'accordo di Parigi, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obblighi in materia di diritti umani, sanciti dai trattati internazionali sui diritti umani, e stabilire criteri di sostenibilità giuridicamente vincolanti per i diritti umani e la protezione delle foreste naturali e degli ecosistemi naturali dalla conversione e dal degrado, come stabilito nella proposta. La proposta dovrebbe essere basata sul rischio, proporzionata e applicabile.

2.    Ambito di applicazione

La proposta dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni o dalla complessità delle loro catene del valore, vale a dire a tutte le persone fisiche o giuridiche (esclusi i consumatori non commerciali) che commercializzano per la prima volta sul mercato interno dell'Unione le merci oggetto della proposta e i loro prodotti derivati o che forniscono finanziamenti agli operatori che intraprendono tali attività. Ciò dovrebbe applicarsi agli operatori aventi sede sia all'interno che all'esterno nell'Unione. Gli operatori che non hanno sede nell'Unione dovrebbero incaricare un rappresentante autorizzato a svolgere funzioni (conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)).

Tutti gli operatori dovrebbero avere il diritto di commercializzare legalmente sul mercato dell'Unione le merci, e i prodotti derivati, che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi soltanto se, ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione 4 del presente allegato, sono in grado di dimostrare che, nell'ambito delle proprie attività e di tutti i rapporti commerciali che intrattengono con partner commerciali e soggetti lungo l'intera catena del valore (vale a dire società di trasporto, fornitori, commercianti, concessionari, licenziatari, imprese comuni, investitori, committenti, appaltatori, clienti commerciali, consulenti, esperti finanziari, legali e di altro tipo) esiste un livello di rischio tutt'al più trascurabile che i beni commercializzati sul mercato dell'Unione:

provengano da terreni ottenuti dalla conversione di foreste naturali o di altri ecosistemi naturali,

provengano da foreste ed ecosistemi naturali colpiti da degrado, e

siano prodotti in violazione dei diritti umani o siano connessi a tali violazioni.

Gli istituti finanziari che forniscono finanziamenti, investimenti, assicurazioni o altri servizi agli operatori presenti nella catena di approvvigionamento delle merci hanno anch'essi la responsabilità di adottare la dovuta diligenza, per garantire che le imprese della catena di approvvigionamento rispettino gli obblighi indicati nella presente proposta.

Gli operatori dovrebbero adottare misure adeguate e trasparenti per garantire che tali norme siano rispettate lungo l'intera catena di approvvigionamento.

La proposta dovrebbe riguardare tutte le merci che sono più frequentemente associate alla deforestazione, al degrado delle foreste naturali e alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali dovuti alle attività umane. Dovrebbe essere redatto un elenco di tali merci sulla base di una valutazione indipendente da parte di esperti, che tenga conto del principio di precauzione, e dovrebbe essere fornito in allegato alla presente proposta e comprendere almeno olio di palma, soia, carne, cuoio, cacao, caffè, gomma e mais, e tutti i prodotti intermedi o finali da esse derivati, nonché i prodotti che le contengono. Nel caso in cui i prodotti derivati contengano fattori di produzione provenienti da più di una merce oggetto della proposta, è necessario esercitare la dovuta diligenza in relazione a ciascuna di tali merci. Le merci oggetto del regolamento (UE) n. 995/2010 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento UE sul legno) dovrebbero essere integrate nell'ambito di applicazione della proposta, a seguito di una valutazione della Commissione sulla base di una perizia indipendente, tenendo conto del principio di precauzione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima.

La Commissione, sulla base di una valutazione indipendente da parte di esperti che tenga conto del principio di precauzione, dovrebbe adottare tempestivamente atti delegati per rivedere e modificare l'elenco al fine di includere eventuali merci supplementari e i loro prodotti derivati oggetto della proposta qualora vi siano prove o indizi significativi dell'impatto negativo della loro raccolta, estrazione o produzione sulle foreste naturali e sugli ecosistemi naturali o sui diritti umani e sui diritti consuetudinari delle popolazioni indigene e delle comunità locali riguardo ai terreni, ai territori e alle risorse. La Commissione dovrebbe assumere un ruolo vigile e proattivo nell'identificazione dei rischi emergenti e consultare attivamente una varietà di parti interessate con l'esperienza pertinente per mantenere un elenco di merci che rifletta lo stato delle conoscenze riguardo ai diritti umani e ai rischi ambientali nei settori pertinenti.

La proposta dovrebbe applicarsi anche a tutti gli istituti finanziari autorizzati a operare nell'Unione e che forniscono finanziamenti, investimenti, assicurazioni o altri servizi agli operatori che raccolgono, estraggono, producono, trasformano, scambiano o vendono merci, e prodotti derivati, che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi, per garantire che gli stessi istituti finanziari e le loro imprese della catena di approvvigionamento adempiano le responsabilità ambientali e in materia di diritti umani figuranti nella proposta.

La proposta dovrebbe applicarsi a un commerciante, vale a dire qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, vende a operatori o acquista da questi ultimi sul mercato interno dell'Unione qualsiasi merce oggetto della proposta o prodotto derivato già commercializzato sul mercato interno dell'Unione. Gli operatori presenti sul mercato interno dell'Unione non dovrebbero poter operare con i commercianti, a meno che questi ultimi siano in grado di:

identificare gli operatori o i commercianti che hanno fornito le merci oggetto del regolamento e i loro prodotti derivati; e

se del caso, identificare i commercianti ai quali hanno fornito le merci oggetto della proposta e i loro prodotti derivati; e

garantire la tracciabilità dei loro prodotti, per poterne identificare l'origine quando sono immessi nel mercato interno dell'Unione.

3.    Obblighi generali

3.1.    Deforestazione e conversione degli ecosistemi naturali

Le merci oggetto della proposta e i loro prodotti derivati commercializzati sul mercato dell'Unione non devono provenire dalla deforestazione o dalla conversione degli ecosistemi naturali o esserne la causa.

A tal fine, le merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi commercializzati sul mercato dell'Unione, come materie prime o prodotti da esse derivati o che le contengono, non dovrebbero essere raccolte, estratte o prodotte da terreni che, a una data limite in passato, ma non oltre il 2015, scientificamente fondata, giustificabile, attuabile in pratica e in linea con gli impegni internazionali dell'UE, avevano lo status di foresta naturale o ecosistema naturale, conformemente alla definizione di cui al punto 3.3 «Definizioni», ma che nel frattempo hanno perso tale status a seguito di deforestazione o conversione.

3.2.    Degrado delle foreste naturali e degli ecosistemi naturali

Le merci oggetto della proposta e i loro prodotti derivati commercializzati sul mercato dell'Unione non devono provenire dalla deforestazione o dalla conversione degli ecosistemi naturali o esserne la causa per effetto dell'attività umana.

A tal fine, le merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi commercializzati sul mercato dell'Unione, come materie prime o prodotti da esse derivati o che le contengono, non dovrebbero essere raccolte, estratte o prodotte da terreni che, a una determinata data limite, avevano lo status di foresta naturale o ecosistema naturale, conformemente alla definizione di cui alla sezione 3.3. La data limite deve essere fissata in passato ma non oltre il 2015, e deve essere scientificamente fondata, giustificabile, attuabile in pratica e in linea con gli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale. Dovrebbe essere legalmente possibile commercializzare sul mercato dell'Unione soltanto le merci che sono state raccolte, estratte o prodotte nel rispetto degli obiettivi di conservazione e che non hanno comportato la perdita o il degrado delle funzioni dell'ecosistema sul terreno da cui sono state raccolte, estratte o prodotte o su un terreno ad esso adiacente.

3.3.    Definizioni

La proposta legislativa della Commissione dovrebbe fornire definizioni di «foresta», «foresta naturale», che possiede molte o la maggior parte delle caratteristiche di una foresta originaria del sito in questione, anche in presenza di attività umane, «deforestazione», «degrado delle foreste», «ecosistema naturale», «degrado degli ecosistemi» e «conversione degli ecosistemi». Tali definizioni dovrebbero basarsi su considerazioni obiettive e scientifiche e attingere a fonti pertinenti del diritto internazionale e delle organizzazioni internazionali, nonché ad altre iniziative che forniscono definizioni adeguate, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'iniziativa quadro sulla responsabilità o l'approccio «High Carbon Stock».

Tali definizioni dovrebbero basarsi sui seguenti principi:

dovrebbero consentire di raggiungere il massimo livello di protezione ambientale, in particolare per le foreste e gli altri ecosistemi naturali, e rispettare gli impegni internazionali e interni dell'Unione in materia di protezione delle foreste, della biodiversità e del clima;

dovrebbero sostenere l'obiettivo dell'Unione di preservare le foreste e gli ecosistemi naturali, comprese, in particolare, le foreste primarie e rigenerate, e impedire la loro sostituzione con foreste ed ecosistemi risultanti da attività umane, come le piantagioni di alberi;

dovrebbero essere sufficientemente ampie da garantire la protezione di altri ecosistemi naturali che, come le foreste, sono importanti per la conservazione della biodiversità o per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati negli accordi di Parigi;

dovrebbero mirare a garantire che l'adozione di misure dell'Unione volte a proteggere le foreste del pianeta non sposti il problema dalla conversione e dal degrado verso altri ecosistemi naturali importanti quanto le foreste naturali per la biodiversità, il clima e la protezione dei diritti umani.

3.4.    Violazioni dei diritti umani

Le merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi commercializzate sul mercato dell'Unione, come materie prime o prodotti da esse derivati o che le contengono, non dovrebbero essere raccolte, estratte o prodotte da terreni ottenuti o utilizzati in violazione dei diritti umani sanciti dal diritto nazionale o dei diritti minimi inclusi nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE o negli accordi internazionali, quali i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, compresi i diritti fondiari e il diritto procedurale di concedere o negare il libero, previo e informato consenso come stabilito, ad esempio, dal Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene e dagli organismi istituiti dalle Nazioni Unite e dai trattati regionali, il diritto all'acqua, il diritto alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile, il diritto alla difesa dei diritti umani e dell'ambiente, senza subire persecuzioni o alcun tipo di misure vessatorie, i diritti del lavoro sanciti dalle convenzioni fondamentali dell'OIL e altri diritti umani riconosciuti a livello internazionale relativi all'uso, all'accesso o alla proprietà della terra, nonché il diritto umano a un ambiente sano, quale definito nei principi quadro sui diritti umani e l'ambiente e negli standard e buone prassi identificati dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'ambiente.

È opportuno riservare un'attenzione particolare al lavoro minorile, al fine di eliminarlo.

La raccolta, l'estrazione o la produzione delle merci oggetto della proposta dovrebbero rispettare, in tutte le fasi, i diritti delle comunità locali e delle popolazioni indigene e i diritti fondiari di qualsiasi tipo, siano essi pubblici, privati, comunali, collettivi, indigeni, femminili o consuetudinari. I diritti formali e consuetudinari delle popolazioni indigene e delle comunità locali che riguardano i terreni, i territori e le risorse dovrebbero essere individuati e rispettati, insieme alla possibilità di difendere i loro diritti senza rappresaglie. Tali diritti includono il diritto di possedere, occupare, usare e amministrare tali terreni, territori e risorse.

Le merci oggetto della proposta non dovrebbero essere ottenute da terreni la cui acquisizione e il cui utilizzo si ripercuote sui diritti collettivi e di proprietà fondiaria. In particolare, le merci commercializzate sul mercato dell'Unione non dovrebbero essere raccolte, estratte o prodotte da terre di popolazioni indigene e comunità locali assegnate con un titolo di proprietà formale o sulla base di una forma di proprietà consuetudinaria, senza il loro libero, previo e informato consenso.

4.    Obbligo di individuare, prevenire e ridurre i danni nelle catene del valore

4.1.    Obbligo di dovuta diligenza

Gli operatori dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rispettare e garantire la protezione dei diritti umani, delle foreste naturali e degli ecosistemi naturali, figuranti nella proposta, lungo l'intera catena del valore. Dovrebbero essere inclusi tutti i tipi di rapporti commerciali che le imprese intrattengono con partner commerciali e soggetti lungo l'intera catena del valore (vale a dire fornitori, commercianti, concessionari, licenziatari, imprese comuni, investitori, committenti, appaltatori, clienti commerciali, società di trasporti, consulenti, esperti finanziari, legali e di altro tipo) e qualsiasi altra entità statale o non statale direttamente connessa alle loro attività commerciali e ai loro prodotti o servizi.

A tal fine, gli operatori dovrebbero adottare un approccio alla dovuta diligenza basato sul rischio, laddove la natura e la portata della dovuta diligenza corrispondano al tipo e al livello di rischio di effetti negativi. Le zone a rischio più elevato dovrebbero essere soggette a un maggiore dovere di diligenza.

Le seguenti misure dovrebbero essere incluse in modo adeguato ed efficace:

a)   Mappatura dell'intera catena del valore

Gli operatori dovrebbero stabilire se le merci e i prodotti lungo le loro intere catene del valore rispettano i criteri di sostenibilità e in materia di diritti umani della proposta, accedendo a e valutando le informazioni relative alle specifiche aree da cui tali merci provengono. Oltre ai criteri ambientali, l'accesso alle informazioni deve consentire all'operatore di concludere che chi utilizza i terreni per produrre merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi ha il diritto di farlo, che ha ottenuto il libero, previo e informato consenso dei titolari dei diritti su tali terreni e che non sta violando, o ha violato, i diritti umani indicati nella presente proposta.

In particolare, gli operatori sono tenuti ad avere e a rendere disponibili informazioni relative a:

i)

le aree precise di raccolta, estrazione o produzione delle merci; riguardo al bestiame, alla carne bovina e al cuoio, gli operatori devono poter ottenere informazioni sulle varie aree di pascolo in cui il bestiame si è nutrito o, laddove il bestiame sia stato allevato con l'ausilio di mangime, sull'origine dei mangimi utilizzati;

ii)

l'attuale status ecologico dell'area di raccolta, estrazione o produzione;

iii)

lo status ecologico dell'area alla data limite indicata nella presente proposta;

iv)

lo status giuridico dei terreni (proprietà/titolarità compresi i diritti sia formali sia consuetudinari delle popolazioni indigene e delle comunità locali riguardo ai terreni, ai territori e alle risorse) e la prova del libero, previo e informato consenso;

v)

gli elementi della catena di approvvigionamento della merce in questione, al fine di disporre di informazione riguardo alla possibilità di rischi di contaminazione con prodotti di origine ignota o provenienti da zone deforestate o da aree in cui si sono verificati la conversione e il degrado delle foreste naturali, delle foreste e degli ecosistemi, nonché informazioni su dove, da chi e in quali condizioni le merci sono raccolte, trasformate o lavorate, al fine di accertare il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani previsti dalla presente proposta.

Gli operatori dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni relative all'origine dei prodotti che entrano nel mercato interno dell'Unione attraverso la dichiarazione sistematica delle coordinate GPS di tali merci, dopo l'entrata in vigore della proposta di cui alla sezione 4.1 del presente allegato.

b)   Individuazione e valutazione dei rischi reali e potenziali per le foreste e gli ecosistemi nelle catene del valore, sulla base dei criteri stabiliti nella proposta.

Gli operatori che creano nuove operazioni o collaborano con nuovi partner commerciali dovrebbero identificare gli attori coinvolti nelle nuove catene di approvvigionamento e di investimento e valutare le loro politiche e pratiche, nonché i loro siti di raccolta, produzione, estrazione e trasformazione. Per le operazioni esistenti, dovrebbero essere individuati e valutati gli impatti negativi e i danni esistenti, nonché i rischi potenziali. L'analisi del rischio dovrebbe contemplare i rischi derivanti dalle attività degli operatori per l'ambiente, le foreste naturali e gli ecosistemi naturali, le popolazioni indigene, le comunità locali e gli individui interessati, o i relativi impatti, anziché il rischio materiale per gli azionisti. Gli operatori che hanno un numero elevato di fornitori dovrebbero individuare le zone generali in cui il rischio di impatti negativi è più significativo e, sulla base della valutazione del rischio, stabilire un ordine di priorità dei fornitori per adempiere al dovere di diligenza.

Gli operatori con un numero elevato di fornitori dovrebbero individuare le zone generali in cui è maggiore il rischio di ricadute negative e, sulla base della valutazione del rischio, stabilire un ordine di priorità dei fornitori per adempiere al dovere di diligenza.

c)   Prevenzione dei rischi e riduzione degli stessi a un livello trascurabile

Tranne nel caso in cui il rischio identificato durante le procedure di identificazione e valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile e, pertanto, l'operatore non abbia ulteriori motivi per preoccuparsi del fatto che le merci e i prodotti possano non soddisfare i criteri indicati in tale quadro, gli operatori dovrebbero adottare procedure di riduzione del rischio. Tali procedure dovrebbero consistere in una serie di misure adeguate e proporzionate in grado di ridurre a un livello trascurabile, in modo efficace e dimostrabile, tutti i rischi identificati, ad esempio attraverso la modifica dei contratti con i fornitori, l'assistenza ai fornitori e la modifica delle loro pratiche di acquisto e di investimento, ai fini della commercializzazione legale delle merci e dei prodotti oggetto della proposta sul mercato interno.

d)   Cessazione delle violazioni ambientali e dei diritti umani

Se, dopo avere rispettato in modo scrupoloso i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), gli operatori giungono alla conclusione che le operazioni, o parti di esse, possono causare effetti negativi sui diritti umani, le foreste naturali o gli ecosistemi naturali, figuranti nella proposta, che non possono essere evitati o attenuati, o che ad essi contribuiscono o possono contribuire, dovrebbero interrompere tutte le operazioni o parti di esse.

e)   Monitoraggio e continuo miglioramento dell'efficacia del sistema di dovuta diligenza e della sua attuazione

Gli operatori dovrebbero valutare periodicamente se il loro sistema di dovuta diligenza sia adatto a prevenire danni e a garantire la conformità di tutte le merci e i prodotti con il quadro e, in caso negativo, adeguarlo o elaborare altre azioni. La valutazione del sistema di dovuta diligenza dovrebbe essere basata su indicatori qualitativi e quantitativi, su riscontri interni ed esterni e su processi chiari di responsabilità.

f)   Integrazione dei sistemi di certificazione di terzi

I sistemi di certificazione di terzi possono integrare e garantire l'identificazione dell'origine dei prodotti, le componenti di valutazione e riduzione del rischio degli esercizi di dovuta diligenza, a condizione che tali sistemi siano adeguati in termini di portata e solidità dei criteri di sostenibilità per la protezione delle foreste naturali e degli ecosistemi naturali dalla conversione e dal degrado, come stabilito nella proposta, e che siano in grado di controllare la catena di approvvigionamento, e a condizione che soddisfino adeguati livelli di trasparenza, imparzialità e affidabilità. La Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti delegati, criteri e orientamenti minimi che consentano agli operatori di valutare la credibilità e la solidità di sistemi di certificazione di terzi. Tali criteri minimi dovrebbero garantire in particolare l'indipendenza dall'industria, l'inclusione di interessi sociali e ambientali nella definizione degli standard, l'audit indipendente di terzi, la divulgazione pubblica delle relazioni di audit, la trasparenza in tutte le fasi e l'apertura. I sistemi di certificazione dovrebbero concedere la certificazione solo ai prodotti con contenuto certificato al 100 %. Solo i sistemi di certificazione che soddisfano tali criteri possono essere utilizzati dagli operatori per i loro sistemi di dovuta diligenza. La certificazione di terzi non dovrebbe pregiudicare il principio della responsabilità dell'operatore.

g)   Ruolo degli accordi volontari di partenariato

L'Unione può negoziare accordi volontari di partenariato relativi alle merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi con i paesi produttori di tali merci (paesi partner), recanti un obbligo giuridicamente vincolante per le parti di attuare un sistema di licenze, e di regolamentare il commercio di tali merci conformemente alla legislazione nazionale del paese che le produce e ai criteri in materia di ambiente e di diritti umani stabiliti nella proposta. Le merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi, che rientrano nel campo di applicazione della proposta, provenienti da paesi partner con i quali sono stati conclusi accordi volontari di partenariato dovrebbero essere considerate a rischio trascurabile ai fini della proposta, nella misura in cui l'accordo di partenariato sia attuato. Tali accordi dovrebbero fondarsi su dialoghi multilaterali tra le varie parti interessate a livello nazionale, che vedano la partecipazione efficace e significativa di tutti i soggetti interessati, compresa la società civile, le popolazioni indigene e le comunità locali.

4.2.    Obbligo di consultazione:

Gli operatori dovrebbero:

a)

consultare in modo adeguato, tempestivo e diretto i portatori di interessi coinvolti e potenzialmente coinvolti;

b)

tenere opportunamente conto delle prospettive dei portatori di interessi nella definizione e nell'attuazione delle misure di dovuta diligenza;

c)

garantire che i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori siano coinvolti nella definizione e nell'attuazione delle misure di dovuta diligenza;

d)

istituire un meccanismo di allerta precoce che dia l'opportunità ai lavoratori e alle parti interessate con preoccupazioni fondate di informare l'operatore in merito a qualsiasi rischio di danno alle foreste e agli ecosistemi naturali nonché ai diritti umani lungo l'intera catena del valore; l'operatore dovrebbe tenere conto di queste informazioni nelle sue procedure di dovuta diligenza;

e)

tenere in debita considerazione le conoscenze indigene e locali e le preoccupazioni e i rischi identificati dalle comunità locali, dalle popolazioni indigene e dai difensori dei terreni e dell'ambiente.

4.3.    Obbligo di trasparenza e di segnalazione

Gli operatori dovrebbero riferire a cadenza annuale all'autorità competente in modo pubblico, accessibile e appropriato, in merito alle procedure di dovuta diligenza e consultazione, ai rischi individuati, alle procedure di analisi e riduzione del rischio e di correzione, nonché alla loro attuazione e ai relativi risultati, senza imporre un onere sproporzionato soprattutto alle piccole e medie imprese.

La Commissione dovrebbe adottare atti delegati per stabilire il formato e gli elementi delle relazioni da presentare. In particolare, gli operatori dovrebbero, tra l'altro, riferire in merito al sistema che utilizzano e a come lo applicano alle merci in questione, ai rischi e agli impatti individuati; alle azioni intraprese per porre fine e rimediare agli abusi esistenti e per prevenire e ridurre i rischi di abuso, e ai relativi risultati; alle misure e ai risultati del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia di tali azioni, alle avvertenze ricevute attraverso il meccanismo di allerta precoce e al modo in cui l'operatore ne ha tenuto conto nelle procedure di dovuta diligenza, stilando altresì un elenco di tutte le società controllate, i subappaltatori e i fornitori, nonché dei prodotti e della loro quantità e provenienza. La mancata pubblicazione di relazioni complete e tempestive dovrebbe essere sanzionata e comportare, in ultima istanza, la sospensione dell'autorizzazione a commercializzare prodotti nel mercato interno dell'Unione.

4.4.    Obbligo di documentazione

Gli operatori dovrebbero tenere un registro scritto di tutte le azioni di dovuta diligenza e dei loro risultati, e metterlo a disposizione, su richiesta, delle autorità competenti.

4.5.    Orientamenti della Commissione europea

La Commissione europea dovrebbe elaborare linee guida e orientamenti per agevolare il rispetto degli obblighi giuridici contenuti nella proposta, in particolare per chiarire le aspettative in materia di dovuta diligenza per contesti e settori specifici o in relazione a determinati tipi di operatori. A tal fine, la Commissione dovrebbe basarsi sulle buone prassi presenti nei sistemi di gestione ambientale esistenti e ampliarle.

Per sostenere gli operatori economici nell'adempimento dei loro obblighi di dovuta diligenza, la Commissione dovrebbe pubblicare le analisi dei punti critici regionali in relazione alle merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi.

5.    Controllo, monitoraggio, attuazione, sanzioni e accesso alla giustizia

5.1.    Attuazione della normativa da parte delle autorità pubbliche

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui alla sezione 4, gli Stati membri, conformemente alla loro legislazione e prassi nazionale, dovrebbero:

a)

prevedere penali e sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi ivi previsti, o qualora tale inosservanza causi o aggravi i danni alle foreste naturali o agli ecosistemi naturali o le violazioni dei diritti umani o i relativi rischi, o vi contribuisca o sia ad essi collegata. Tali penali e sanzioni dovrebbe includere:

i.

sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, commisurate al danno arrecato alle foreste naturali, agli ecosistemi naturali o ai diritti umani, come indicato nella proposta, al costo del ripristino delle foreste naturali, degli ecosistemi naturali e dei diritti umani e al pregiudizio economico derivanti dalla violazione subiti dalle comunità interessate;

ii.

il sequestro permanente delle merci e dei prodotti derivati in questione;

iii.

l'immediata sospensione dell'autorizzazione a commercializzare prodotti nel mercato interno dell'Unione;

iv.

l'esclusione dalle procedure di appalto pubblico;

v.

sanzioni penali alle persone fisiche e, ove consentito, alle persone giuridiche nel caso dei reati più gravi;

b)

designare le autorità nazionali inquirenti e preposte all'applicazione della legge («autorità competenti»). Le autorità competenti dovrebbero verificare che gli operatori rispettino effettivamente gli obblighi di cui alla proposta. A tal fine, tali autorità dovrebbero effettuare, se del caso, controlli ufficiali sulla base di un piano, compresi eventuali controlli nei locali degli operatori economici e verifiche in situ, e dovrebbero essere in grado di adottare provvedimenti cautelari e, in aggiunta a e fatta salva l'applicazione di sanzioni, dovrebbero avere il potere di obbligare gli operatori a intervenire per porre rimedio alla situazione laddove necessario. È opportuno che le autorità competenti effettuino controlli tempestivi e accurati ove dispongano di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi, e che trattino le informazioni relative alla loro attività in conformità della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

c)

garantire che i cittadini abbiano il diritto di contestare il mancato rispetto delle norme dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, diritto che spetta a qualsiasi individuo o gruppo i cui diritti e obblighi o interessi siano direttamente o indirettamente lesi dall'inadempienza totale o parziale dell'impresa, compresi i dipendenti, i clienti, i consumatori e gli utenti finali, i sindacati, le federazioni sindacali transnazionali, le comunità locali, i governi o le istituzioni nazionali o locali, i giornalisti, le ONG e le organizzazioni della società civile locali.

La Commissione dovrebbe adottare atti delegati per stabilire norme e orientamenti giuridicamente vincolanti applicabili alle autorità nazionali competenti al fine di garantire l'attuazione e l'applicazione efficaci e uniformi della proposta in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda:

l'inserimento in un registro pubblico e la pubblicazione degli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta;

la definizione di norme in materia di qualità e quantità dei controlli di conformità effettuati dalle autorità nazionali competenti;

ulteriori orientamenti sulle modalità di esecuzione dei controlli di conformità, quali ad esempio orientamenti per le autorità nazionali competenti volti a specificare i criteri di controllo per analizzare e valutare meglio il livello di rischio dei prodotti e una documentazione sufficiente sui sistemi di dovuta diligenza in uso;

indicazioni sulle preoccupazioni espresse da terzi al fine di stabilire criteri a livello di Unione per valutare se una preoccupazione è abbastanza sostanziale e fondata da poter essere trattata, e definire precise norme procedurali per le risposte tempestive, imparziali, efficaci e trasparenti delle autorità nazionali competenti alle preoccupazioni espresse da terzi;

criteri a livello di Unione per contribuire a specificare quando un operatore dovrebbe essere avvisato di un'azione correttiva, di una sanzione o dell'applicabilità di altre sanzioni; e

obblighi per le autorità competenti di riferire pubblicamente in merito alle attività di controllo e di esecuzione, alle infrazioni rilevate e alle risposte a preoccupazioni sostanziali.

5.2.    Responsabilità civile e accesso ai mezzi di ricorso

a)   Responsabilità civile

Gli operatori dovrebbero:

i)

essere responsabili in solido per i danni derivanti da violazioni dei diritti umani o arrecati alle foreste naturali e agli ecosistemi naturali, figuranti nella proposta, che sono causati o aggravati da entità controllate o economicamente dipendenti, o ai quali esse hanno contribuito o sono collegate;

ii)

essere responsabili per i danni derivanti da violazioni dei diritti umani o arrecati alle foreste naturali e agli ecosistemi naturali, figuranti nella proposta, direttamente collegati ai loro prodotti, servizi o operazioni nell'ambito di un rapporto commerciale, a meno che non possano dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza e di aver adottato tutte le misure ragionevoli, date le circostanze, per prevenire il danno. Gli operatori possono essere quindi esonerati dalla loro responsabilità se sono in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la dovuta diligenza per individuare ed evitare il danno.

b)   Divulgazione delle prove

Qualora un ricorrente abbia presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili e sufficienti a sostenere la sua azione, sul convenuto dovrebbe ricadere l'onere di dimostrare:

i)

la natura del suo rapporto con i soggetti coinvolti nel danno;

ii)

che ha agito con la dovuta diligenza e ha adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire il danno.

c)   Accesso ai mezzi di ricorso

Le parti danneggiate dovrebbero avere diritto a mezzi di ricorso accessibili ed efficaci per presentare ricorso contro gli operatori che causino o aggravino l'impatto negativo sui loro diritti, o vi contribuiscano o siano ad esso collegati. I meccanismi di reclamo non statali dovrebbero integrare i mezzi di ricorso giudiziali, per migliorare la responsabilità e l'accesso ai mezzi di ricorso.

6.    Disposizioni finali

6.1.    Clausola di non-regresso

L'attuazione della proposta non dovrebbe in alcun modo giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei diritti umani, compresi i diritti sia formali sia consuetudinari delle popolazioni indigene e delle comunità locali riguardo ai terreni, ai territori e alle risorse, o dell'ambiente. In particolare, essa non dovrebbe incidere su altri quadri vigenti in materia di responsabilità nell'ambito del subappalto o della catena di approvvigionamento.

6.2.    Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni che vanno al di là di quanto previsto dalla proposta per quanto riguarda la protezione dei diritti umani e delle norme ambientali lungo la catena di approvvigionamento delle merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).


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