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Document 52020IE1950

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La necessità di garantire l’effettivo diritto di voto per le persone con disabilità nelle elezioni del Parlamento europeo» (supplemento di parere d’iniziativa)

GU C 56 del 16.2.2021, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/36


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La necessità di garantire l’effettivo diritto di voto per le persone con disabilità nelle elezioni del Parlamento europeo»

(supplemento di parere d’iniziativa)

(2021/C 56/04)

Relatore:

Krzysztof PATER

Decisione dell’Assemblea plenaria

20.2.2020

Base giuridica

Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno

 

Supplemento di parere d’iniziativa

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

11.11.2020

Adozione in sessione plenaria

2.12.2020

Sessione plenaria n.

556

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

246/0/0

1.   Introduzione

1.1.

Il presente parere è una sintesi della seconda fase dei lavori del Comitato economico e sociale europeo (CESE) intesi a garantire per tutti i cittadini dell’Unione europea con disabilità l’effettivo diritto di voto nelle elezioni del Parlamento europeo (PE).

1.2.

Nella prima fase, conclusasi nel marzo 2019, il CESE ha elaborato la relazione informativa intitolata La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo (1), che descrive in modo esauriente gli ostacoli giuridici e tecnici che impediscono l’esercizio di tale diritto in tutti gli Stati membri dell’UE. Nel presente parere viene citata solo una parte dei risultati e delle conclusioni della relazione. Per comprendere appieno la situazione occorre quindi leggere il testo integrale della relazione.

2.   Conclusioni e raccomandazioni

2.1.

In ciascuno dei 27 paesi dell’UE vi sono norme o disposizioni organizzative che privano alcuni elettori con disabilità della possibilità di partecipare alle elezioni del PE.

2.2.

Se non verranno apportate modifiche normative di rilievo, parallelamente all’invecchiamento della popolazione si registrerà un aumento costante del numero di persone che sono private di un effettivo diritto di voto a causa della disabilità. Ciò vale sia per le persone che vivono a casa sia per quelle ricoverate in istituti di cure e assistenza per lungodegenti. L’impossibilità di esercitare il diritto di voto riguarda anche molte altre persone, come le persone sottoposte a cure ospedaliere di breve durata, le persone in fase di trattamento o di riabilitazione a domicilio e le persone sottoposte a isolamento o quarantena a causa di rischi epidemiologici.

2.3.

Il CESE ritiene che ciò sia inaccettabile e contrario ai valori fondamentali dell’UE e alle disposizioni del trattato sull’Unione europea (TUE), come pure a numerosi atti giuridici e politici internazionali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

2.4.

Il CESE invita il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e gli Stati membri a modificare con urgenza l’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto, del 1976 (Atto elettorale) (2), chiarendo i principi del suffragio universale e diretto e della segretezza delle elezioni, il che consentirebbe di applicare in tutta l’UE delle norme atte a garantire un effettivo diritto di voto per le persone con disabilità, conformemente all’articolo 29 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Tali norme dovrebbero prevedere almeno:

il divieto di privare le persone del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo a causa della disabilità o dello stato di salute;

l’obbligo di fornire informazioni sulle regole di voto in una forma adeguata alle esigenze derivanti dal tipo di disabilità;

la possibilità per le persone che non possono accedere al seggio elettorale a causa della loro disabilità di votare autonomamente in un altro luogo;

l’adozione di soluzioni atte a consentire alle persone con disabilità che necessitano di un sostegno significativo (come le persone sordocieche, non vedenti, con disabilità visive o con limitata destrezza manuale) di votare in modo indipendente, senza ricorrere all’assistenza di altre persone;

la possibilità di sostituire il seggio elettorale designato con un seggio più adatto alle esigenze degli elettori con disabilità;

il diritto di una persona di scegliere liberamente un assistente personale per farsi aiutare nell’esercizio del diritto di voto.

2.5.

Anche se l’attuazione di tali norme continuerà a conferire agli Stati membri ampi poteri discrezionali, essa garantirà comunque che, a partire dal 2024, ogni cittadino dell’UE avrà il diritto effettivo di eleggere il proprio rappresentante al PE, indipendentemente dalla nazionalità o dal paese di residenza.

3.   Stato di avanzamento

3.1.   Ostacoli incontrati dalle persone con disabilità nell’esercizio del diritto di voto

3.1.1.

I politici di tutta Europa sono consapevoli del fatto che molte persone con disabilità non sono in grado di esercitare il proprio diritto di voto, visto che da anni i rappresentanti delle organizzazioni che si occupano dei diritti delle persone con disabilità e dei diritti umani, ma anche le singole persone con disabilità e le loro famiglie, chiedono il riconoscimento di un diritto di voto effettivo, senza alcuna limitazione. Anche il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani aveva segnalato questo problema, nella lettera inviata nel 2017 ai primi ministri di tutti gli Stati membri, chiedendo loro di adottare tutte le misure appropriate per garantire alle persone con disabilità la possibilità di esercitare il loro diritto di voto alle elezioni del 2019. Il risultato atteso non è stato tuttavia raggiunto.

3.1.2.

Il 20 marzo 2019 il CESE ha trasmesso alle istituzioni e agli Stati membri dell’UE la sua relazione informativa intitolata La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo.

3.1.2.1.

Tale relazione descrive in modo esauriente gli ostacoli giuridici e tecnici incontrati in tutti gli Stati membri dell’UE dalle persone con disabilità nell’esercizio del diritto di voto. Presenta inoltre più di 200 esempi di buone pratiche, in particolare soluzioni in grado di facilitare la partecipazione di queste persone alle elezioni.

3.1.2.2.

La relazione fornisce poi un’analisi del diritto delle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita politica, compreso il diritto di voto, sancito dai più importanti atti giuridici e politici internazionali.

3.1.2.3.

Essa contiene inoltre una descrizione dettagliata delle norme in vigore nell’UE che disciplinano le modalità di svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo e le possibilità di modificare tali norme.

3.1.3.

I limiti descritti nella relazione sono stati confermati dai resoconti dei media europei e delle organizzazioni della società civile relativi alle ultime elezioni del Parlamento europeo del 23-26 maggio 2019.

3.1.4.

Nei due mesi intercorsi tra la pubblicazione della relazione a marzo e le elezioni del Parlamento europeo a maggio, in Germania (3) e in Francia (4) sono state approvate delle modifiche normative che permettono di votare alle persone precedentemente private di tale diritto. Ciononostante, le legislazioni nazionali di 14 Stati membri escludono ancora complessivamente circa 400 000 cittadini dell’UE dal voto alle elezioni del Parlamento europeo, a causa di disabilità intellettuali o di problemi di salute mentale, solitamente a seguito della decisione di sottoporli a tutela totale o tutela parziale (curatela).

3.1.5.

Le disposizioni organizzative (limitazioni tecniche) previste da norme o prassi in vigore negli Stati membri fanno sì che milioni di cittadini dell’UE non siano in grado di votare alle elezioni del Parlamento europeo. Ad esempio:

in otto Stati membri le persone che non possono recarsi in un seggio elettorale a causa di disabilità o malattia, comprese le persone che si trovano in istituti di cura e hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24, non possono votare in nessun altro modo;

in 18 paesi le persone non vedenti non sono in grado di votare autonomamente;

in 12 paesi gli elettori con disabilità non possono scegliere il seggio elettorale preferito;

in nove paesi gli elettori devono indicare il numero di identificazione del candidato, il loro nome o il nome del partito che sostengono sulla scheda elettorale: ciò rappresenta un importante ostacolo, e non solo per i non vedenti;

solo un paese dell’UE dispone di norme (applicabili a metà dei seggi del paese) che definiscono l’organizzazione logistica e il funzionamento dei seggi elettorali in modo da renderli adatti alle esigenze delle persone con disabilità diverse.

3.1.6.

In ciascuno dei 27 paesi dell’UE vi sono norme o disposizioni organizzative che escludono alcuni elettori con disabilità dalla possibilità di partecipare alle elezioni del PE. Tuttavia, se fossero attuate le migliori pratiche di tutti i paesi, vi sarebbe un sistema ideale in base al quale ogni cittadino dell’UE con disabilità non solo avrebbe la piena possibilità di votare, ma potrebbe anche scegliere, tra diverse opzioni, il metodo di voto più adatto alle sue esigenze.

3.1.7.

La pandemia di COVID-19 ha indotto i paesi che hanno indetto elezioni nel 2020 ad attuare soluzioni nuove, spesso innovative, offrendo la possibilità di votare senza obbligo di recarsi al seggio elettorale, ampliando così la gamma di soluzioni positive, applicate negli Stati membri, che sono utili non solo per le persone con disabilità.

3.1.8.

Il 26 novembre 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul bilancio delle elezioni europee (5), nella quale, facendo riferimento alla suddetta relazione informativa del CESE, ha sottolineato le gravi limitazioni esistenti all’esercizio dei diritti elettorali da parte delle persone con disabilità.

3.2.   Determinanti demografici e sanitari

3.2.1.

Secondo le previsioni Eurostat (6), la percentuale di persone di età pari o superiore ai 65 anni nella popolazione totale dell’UE aumenterà dal 19,8 % del 2018 al 31,3 % nel 2100.

3.2.2.

Secondo Eurostat, «una bambina nata nel 2015 potrebbe aspettarsi di vivere in media 63,3 anni in buone condizioni di salute e senza alcuna forma di disabilità, mentre un bambino potrebbe aspettarsi di vivere 62,6 anni senza disabilità» (7). Essendo la speranza di vita media di questa bambina pari a 83,3 anni, a fronte dei 77,9 anni del bambino, le donne nate nel 2015 trascorreranno in media 20 anni con disabilità, rispetto ai 15 degli uomini nati nello stesso anno.

3.2.3.

Secondo le stime di Eurostat (8), la quota di persone con disabilità nella fascia di età 15-64 anni è compresa tra l’11 e il 14 %, a seconda della definizione adottata. Ad esempio, se si prende come riferimento la definizione di cui all’articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’UE e da tutti gli Stati membri, tale quota supera il 15 %.

3.2.4.

Si può quindi stimare che quasi il 20 % dei cittadini adulti dell’UE, ossia circa 80 milioni di persone, soffra attualmente di una qualche forma di disabilità che rende difficile lo svolgimento delle azioni della vita quotidiana, e che tale percentuale aumenterà in media dell’1 % ogni sei anni.

3.2.5.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si applica alle persone «con minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine». Tuttavia, il CESE sottolinea che anche altre persone che non sono formalmente considerate portatrici di una disabilità, poiché la loro minorazione è temporanea, subiscono le stesse limitazioni per quanto riguarda la possibilità di votare.

3.2.5.1.

È il caso, ad esempio, dei pazienti sottoposti a cure ospedaliere di breve durata e delle persone in fase di trattamento o di riabilitazione a domicilio che, a causa dei vincoli temporanei imposti dal loro attuale stato di salute, non sono in grado di votare in un seggio elettorale. Questa situazione potrebbe riguardare diverse centinaia di migliaia di pazienti nell’UE.

3.2.5.2.

Potrebbero essere interessate anche le persone che, per via del rischio epidemiologico, sono soggette a restrizioni alla circolazione, ad esempio perché in isolamento in un istituto non accessibile, o non sono in grado di lasciare il proprio domicilio. L’esperienza della pandemia di COVID-19 dimostra che diversi milioni di cittadini dell’UE potrebbero trovarsi contemporaneamente in queste condizioni.

4.   Il principale quadro giuridico e politico internazionale in materia di diritto di voto delle persone con disabilità

4.1.

L’articolo 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, adottata il 10 dicembre 1948, stabilisce che «ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti».

4.2.

L’articolo 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, stabilisce che «ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all’articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: […] di votare […].»

4.3.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore il 3 maggio 2008:

richiede agli Stati parti di «assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, […] compreso il diritto e l’opportunità […] di votare» e definisce una serie di misure per far sì che ciò si verifichi, assicurando che le procedure, le strutture e i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo (articolo 29);

sottolinea che «le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge» e «godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita» (articolo 12);

stabilisce che «edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici» utilizzati dal pubblico siano resi accessibili alle persone con disabilità (articolo 9).

4.4.

Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha osservato nel 2015 che «in tutta l’Unione europea le persone con disabilità, in particolare quelle private della loro capacità giuridica o residenti in istituti, non possono esercitare il loro diritto di voto alle elezioni e che la piena partecipazione alle elezioni non è possibile» e ha raccomandato di «adottare le misure necessarie […] per consentire a tutte le persone con tutti i tipi di disabilità […] di esercitare il loro diritto di voto» (9).

4.5.

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), sancisce che «i cittadini dell’Unione […] hanno, tra l’altro: […] il diritto di voto […] alle elezioni del Parlamento europeo […] nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato».

4.6.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ribadisce, nell’articolo 39, che tutti i cittadini dell’Unione godono del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo. Inoltre, nell’articolo 21, paragrafo 1, la Carta sottolinea che «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, […] [su]la disabilità». L’articolo 26 stabilisce che «l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne […] la partecipazione alla vita della comunità».

4.7.

La raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 16 novembre 2011 (10) ribadisce che tutte le persone con disabilità hanno il diritto di partecipare alla vita pubblica e politica su base di eguaglianza rispetto agli altri e che «al momento del voto dovrebbero essere disponibili schede e strutture elettorali accessibili».

5.   Azioni da intraprendere

5.1.

Il CESE sottolinea che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (versione consolidata), «i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo». L’articolo 14, paragrafo 3, del trattato stabilisce che «i membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto». Queste disposizioni non forniscono alcuna base per trattare diversamente le persone con disabilità, a seconda della loro cittadinanza o del loro paese di residenza, per quanto riguarda il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

5.2.

Attualmente nell’UE esistono numerosi esempi di differenziazione ingiustificata relativa ai diritti delle persone con disabilità e, pertanto, di discriminazione nei loro confronti. Ad esempio:

una persona con cittadinanza di due Stati membri dell’UE potrebbe, a seconda del documento d’identità scelto, votare in piena indipendenza o essere privata del diritto di voto a causa della sua disabilità intellettiva;

una persona costretta a letto e bisognosa di assistenza continua non può votare perché non è in grado di recarsi al seggio elettorale e non vi è nessun’altra possibilità di votare nel paese di residenza. Tuttavia, se la stessa persona vivesse in un altro paese dell’UE, potrebbe votare liberamente per posta, con un’urna elettorale mobile o via Internet;

una persona non vedente in uno Stato membro può votare in piena indipendenza, senza alcun sostegno, ma se vivesse in un altro paese ciò sarebbe impossibile: potrebbe votare solo in un seggio elettorale con l’assistenza di un’altra persona;

una persona affetta dal morbo di Parkinson sarebbe in grado di votare in modo indipendente in un paese in cui il voto può essere espresso apponendo un semplice segno grafico (ad esempio una «X») o scegliendo la scheda pertinente tra una serie di schede ricevute, mentre si troverebbe ad affrontare un ostacolo insormontabile nel paese in cui è necessario scrivere un numero, un nome o un cognome in modo leggibile sulla scheda elettorale;

una persona con gravi problemi di mobilità (ad esempio, che necessita di stampelle o di sedia a rotelle) può scegliere un seggio elettorale adeguato in alcuni paesi, mentre in altri paesi, che non consentono la libera scelta dei seggi elettorali, tali persone spesso risultano impossibilitate a partecipare alle elezioni.

Il CESE ritiene che tali situazioni siano inaccettabili e contrarie ai valori fondamentali dell’UE e alle disposizioni del trattato sull’Unione europea (TUE).

5.3.

Gli Stati membri sono responsabili dell’organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo e della definizione delle loro regole. Tuttavia, il loro potere discrezionale è limitato dal diritto dell’Unione. L’Atto elettorale del 1976, che costituisce la base giuridica per le elezioni del Parlamento europeo, stabilisce requisiti che sono talvolta diversi dalle norme degli Stati membri relative alle elezioni politiche o amministrative (11). Il CESE ritiene che modificare questo Atto imponendo agli Stati membri di attuare norme che garantiscano alle persone con disabilità un diritto di voto effettivo sia un modo adeguato e rapido per eliminare le pratiche esistenti che discriminano questi cittadini dell’UE.

5.3.1.

Il CESE ritiene che il principio del suffragio universale di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di tale Atto debba essere chiarito, affermando che nessun cittadino dell’UE può essere privato del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo a causa di una disabilità o di una condizione di salute sulla base di norme nazionali.

5.3.2.

Il CESE ritiene essenziale chiarire i principi di suffragio diretto e di segretezza delle elezioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di tale Atto, affermando che, nel delineare i principi di voto dettagliati, gli Stati membri sono tenuti a:

consentire alle persone che, a causa di disabilità, non sono in grado di votare in un seggio elettorale di esprimere il proprio voto in modo diretto e indipendente;

fornire informazioni sulle regole di voto in una forma adeguata alle esigenze derivanti dal tipo di disabilità;

adottare modalità di voto particolari e soluzioni tecniche che permettano alle persone con disabilità che necessitano di un sostegno significativo (come le persone sordocieche, con disabilità visive o con limitata destrezza manuale) di votare in modo indipendente, senza ricorrere all’assistenza di altre persone;

garantire a tutte le persone con disabilità la possibilità di cambiare seggio elettorale se ritengono che un seggio diverso sia più adatto alla loro disabilità;

garantire a tutti gli elettori con disabilità la facoltà di scegliere liberamente la persona che li aiuterà a votare (assistente personale).

5.4.

Il CESE ritiene che sia possibile approfittare della ricchezza di esperienze positive di molti paesi per attuare rapidamente le soluzioni proposte, tenendo conto delle specificità e delle tradizioni elettorali di ciascuno Stato membro.

5.4.1.

In 17 paesi dell’UE sono già previste disposizioni che consentono ad alcuni gruppi di elettori di votare con urna elettorale mobile. In otto paesi i cittadini possono votare per posta. In un paese è possibile votare online. Alcuni paesi dell’UE organizzano seggi chiusi per le persone che si trovano in istituti di cura e che hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24. Queste soluzioni consentono alle persone che non sono in grado di recarsi presso il loro seggio elettorale di esprimere comunque il loro voto.

5.4.2.

Nove Stati membri hanno attuato soluzioni che consentono ai non vedenti di votare in modo indipendente. Si tratta di copertine speciali per le schede elettorali sulle quali è apposto un semplice simbolo grafico al momento del voto, o di buste per le schede elettorali contrassegnate utilizzando il codice Braille, in modo che l’elettore possa trovare facilmente la scheda giusta da inserire nell’urna elettorale. Le copertine speciali sono molto utili anche per le persone con disabilità visive o con limitata destrezza manuale. I paesi che attualmente chiedono agli elettori di includere nella scheda elettorale il numero o il cognome di un candidato potrebbero trarre beneficio da questa esperienza, se decidessero di adottare un sistema più adeguato.

5.4.3.

15 paesi offrono agli elettori la possibilità di cambiare seggio elettorale, almeno quando ciò sia giustificato da una disabilità. In 10 paesi è possibile votare in anticipo almeno per alcuni gruppi di persone, nella maggior parte dei casi in strutture adeguate alle esigenze delle persone con diversi tipi di disabilità. Poiché in nessun paese dell’UE la totalità dei seggi elettorali è adatta alle persone con tutti i tipi di disabilità, riconoscere agli elettori il diritto di scegliere liberamente il seggio adeguato è l’unica soluzione appropriata.

5.4.4.

In molti paesi, qualsiasi persona scelta dagli elettori con disabilità può svolgere la funzione di assistente durante le elezioni. Tuttavia, in un ampio gruppo di paesi tale diritto di scegliere liberamente un assistente risulta limitato. Ciò può essere considerato giustificabile solo in una situazione in cui dovrebbe essere scelta una persona che svolge contemporaneamente altre funzioni (ad esempio, un membro della commissione elettorale o un osservatore). In altri casi, le restrizioni non sono giustificate e la procedura di selezione di un assistente utilizzata in alcuni paesi nuoce alla dignità degli elettori con disabilità.

5.5.

L’attuazione di tali principi non limiterebbe in alcun modo il potere discrezionale degli Stati membri e garantirebbe ad ogni cittadino dell’UE con disabilità, indipendentemente dalla nazionalità o dal paese di residenza. il diritto effettivo di eleggere il proprio rappresentante al Parlamento europeo. Il CESE ritiene che sia essenziale adottare questi principi affinché le prossime elezioni del Parlamento europeo possano essere considerate veramente universali.

5.5.1.

L’articolo 223, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l’elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali».

5.5.2.

Alla luce di quanto precede e al fine di garantire a tutti i cittadini dell’UE con disabilità il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo del 2024, il CESE invita:

il Parlamento europeo a elaborare urgentemente un progetto di emendamento all’Atto elettorale del 1976;

il Consiglio europeo a stabilire norme rivedute conformemente agli obiettivi indicati nel presente parere;

gli Stati membri ad approvare senza indebito ritardo le norme stabilite dal Consiglio.

5.5.2.1.

Il CESE è consapevole del fatto che negli ultimi anni sono state discusse molte proposte, spesso controverse, di modifica delle norme che disciplinano le elezioni del Parlamento europeo. Ritiene tuttavia che le proposte sui diritti di voto delle persone con disabilità debbano essere escluse da questo dibattito generale e presentate come un progetto a parte, in quanto solo questo approccio offre la prospettiva di raggiungere un ampio consenso e di attuare rapidamente le modifiche proposte. L’attuazione di norme volte a consentire l’esercizio dei diritti elettorali da parte delle persone con disabilità potrebbe anche costituire una buona base per intraprendere in futuro iniziative analoghe su altre questioni menzionate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 novembre 2020 (12).

Bruxelles, 2 dicembre 2020

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  https://www.eesc.europa.eu/en/node/68473

(2)  GU L 278 dell'8.10.1976, GU C 340 del 10.11.1997, GU L 283 del 21.10.2002.

(3)  https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2019/04/qs20190415_2bvq002219en.html

(4)  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261631&categorieLien=id

(5)  P9_TA(2020)0327.

(6)  https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Population_structure_and_ageing#The_share_of_elderly_people_continues_to_increase

(7)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=People_in_the_EU_-_statistics_on_an_ageing_society&oldid=458862

(8)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34409.pdf

(9)  Osservazioni conclusive sulla relazione iniziale all'Unione europea.

(10)  Raccomandazione CM/Rec(2011)14.

(11)  https://www.eesc.europa.eu/en/node/68473 — Parte 4.

(12)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 26 novembre 2020, sul bilancio delle elezioni europee, punto 23 (2020/2088(INI)]; P9_TA(2020)0327.


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