COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.8.2020
COM(2020) 354 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni
1.Contesto
Il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni è stato adottato nel maggio 2016.
L'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/792 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, tale potere può essere utilizzato per modificare la classificazione COICOP europea di cui all'allegato I. L'articolo 4, paragrafo 5, prevede il potere di adottare atti delegati per modificare l'articolo 4, paragrafo 4, mentre a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, tale potere può essere utilizzato per modificare l'elenco dei sottoindici esclusi.
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2016. Tale potere è tacitamente prorogato per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.
La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione adempie tale obbligo.
2.Esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/792
La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) 2016/792.
Dal momento in cui il regolamento (UE) 2016/792 è entrato in vigore, la Commissione non ha ritenuto necessario aggiornarne l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 8, o l'allegato I. Si prevede tuttavia che l'allegato I dovrà essere aggiornato entro i prossimi cinque anni per tener conto delle modifiche della COICOP delle Nazioni Unite. Tale aggiornamento accrescerà la pertinenza degli indici dei prezzi al consumo armonizzati per le attuali strutture economiche.
3.Conclusioni
La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) 2016/792.
La Commissione ritiene di dover continuare a disporre di tale potere in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare un atto delegato per modificare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 8, o l'allegato I, al fine di migliorare gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'indice dei prezzi delle abitazioni.