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Document 52020AT40135(02)
Summary of Commission Decision of 16 May 2019 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.40135 – Forex-Essex Express) (notified under document C(2019) 3521) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) 2020/C 219/07
Sintesi della decisione della Commissione del 16 maggio 2019 Relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40135 — Forex-Essex Express) [notificata con il numero C(2019) 3521] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) 2020/C 219/07
Sintesi della decisione della Commissione del 16 maggio 2019 Relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40135 — Forex-Essex Express) [notificata con il numero C(2019) 3521] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) 2020/C 219/07
C/2019/3621
GU C 219 del 3.7.2020, p. 8–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 219/8 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 16 maggio 2019
Relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.40135 — Forex-Essex Express)
[notificata con il numero C(2019) 3521]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 219/07)
Il 16 maggio 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. In conformità delle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
I destinatari della decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Oggetto dell’infrazione era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore delle operazioni a pronti sul mercato dei cambi (FX o Forex) delle valute G10. (2) |
(2) |
Le valute G10 sono USD e CAD, JPY, AUD, NZD, GBP, EUR, CHF, SEK, NOK e DKK (ossia in totale 11 valute, corrispondenti alla convenzione di mercato per quanto riguarda le valute classificate come valute G10). Tra i principali clienti degli operatori del mercato dei cambi rientrano gestori di patrimoni, fondi pensione, fondi speculativi, società e altre banche. |
(3) |
L’attività di negoziazione a pronti sul mercato dei cambi comprende sia i) attività di market making, ossia l’esecuzione di ordini dei clienti aventi a oggetto lo scambio di un importo in una valuta con il suo equivalente in un’altra valuta sia ii) attività di negoziazione per conto proprio, ossia l’esecuzione di altre operazioni di cambio di valuta allo scopo di gestire l’esposizione derivante dalle operazioni di market making. |
(4) |
Le unità di negoziazione a pronti delle valute G10 delle imprese pertinenti erano pronte a effettuare operazioni su una qualsiasi di tali valute in funzione della domanda del mercato. Sebbene gli operatori partecipanti fossero responsabili principalmente delle attività di market making per specifiche valute o coppie di valute, il loro mandato li autorizzava inoltre a partecipare, per conto della propria impresa, ad attività di negoziazione su qualsiasi valuta G10 presente nei loro portafogli, cosa che essi hanno fatto in varia misura durante il periodo pertinente, nell’ottica di massimizzare il valore delle rispettive disponibilità. |
(5) |
Ai fini dell’infrazione sono rilevanti i tre seguenti tipi di ordini che caratterizzano l’attività di negoziazione diretta dai clienti (market making) degli operatori partecipanti:
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(6) |
La decisione è destinata alle seguenti entità giuridiche (di seguito «i destinatari»):
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(7) |
La decisione si basa sugli elementi di prova riportati nel fascicolo della Commissione, nonché sulle chiare e inequivocabili ammissioni dei fatti e sulla relativa qualificazione giuridica di cui alle proposte di transazione presentate dai destinatari della presente decisione, nonché sulla conferma esplicita e inequivocabile da parte degli stessi del fatto che la comunicazione degli addebiti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedura
(8) |
L’indagine è stata avviata a seguito di una domanda di immunità presentata da UBS il 27 settembre 2013. Successivamente la Commissione ha ricevuto domande iniziali di trattamento favorevole da Barclays l’11 ottobre 2013 e da RBS il 14 ottobre 2013. Il 2 luglio 2014 la Commissione ha concesso l’immunità condizionale a UBS. |
(9) |
Il 27 ottobre 2016 è stato aperto un procedimento contro le parti nell’ottica di un avvio delle discussioni di transazione. Tra novembre 2016 e febbraio 2018 la Commissione ha partecipato a riunioni bilaterali e ha avuto contatti con ciascuna delle parti in tre serie di discussioni di transazione, a norma della comunicazione concernente la transazione. |
(10) |
Il 24 gennaio 2018 il collegio ha approvato la forcella delle ammende di probabile applicazione. Successivamente tutte le parti hanno presentato le proprie proposte di transazione, in cui ammettevano la propria responsabilità per l’infrazione (compreso il proprio ruolo e la durata della propria partecipazione all’infrazione) e accettavano la comminazione da parte della Commissione di un’ammenda dell’importo massimo previsto. |
(11) |
La Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti il 24 luglio 2018 e tutte le parti hanno confermato in modo inequivocabile che la comunicazione corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione e hanno ribadito il proprio impegno a seguire la procedura di transazione. Il 6 maggio 2019 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole. Il 7 maggio 2019 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale. Il 16 maggio 2019 la Commissione ha adottato la decisione. |
2.2. Descrizione del comportamento
(12) |
La decisione riguarda il cartello «Essex Express» (che prende il nome dalla chat room professionale di Bloomberg contenente le prove del comportamento) tra UBS, Barclays, RBS e BOTM, attivo tra il 14 dicembre 2009 e il 31 luglio 2012. La durata della partecipazione al cartello varia da una società all’altra (cfr. il punto (16)]. L’esistenza del cartello è documentata da comunicazioni intercorse all’interno di due chat room di Bloomberg che funzionavano inizialmente in parallelo: i) «Essex Express ‘n Jimmy», a cui partecipavano operatori di UBS, Barclays e RBS, e ii) «Grumpy Semi Old Men», a cui partecipavano operatori di BOTM, Barclays e RBS. A gennaio 2011 la chat room «Grumpy Semi Old Men» è confluita nella chat room «Essex Express ‘n Jimmy», che è rimasta attiva fino a luglio 2012. I partecipanti alle chat room erano operatori dipendenti delle rispettive imprese durante il periodo pertinente, ognuno dei quali era stato autorizzato a effettuare operazioni in cambi a pronti su valute G10 in nome e per conto della propria impresa datrice di lavoro presso l’apposita unità di negoziazione di cambi a pronti. |
(13) |
Il cartello costituisce un’infrazione unica e continuata caratterizzata dallo scambio generalizzato e ricorrente tra gli operatori, all’interno di tali chat room private e perlopiù multilaterali, di talune informazioni commerciali sensibili, relative al momento dello scambio o a momenti successivi, sulle loro attività di negoziazione. Tale scambio di informazioni avveniva secondo una tacita intesa sottostante in virtù della quale: i) tali informazioni avrebbero potuto essere utilizzate a vantaggio dei singoli operatori e al fine di individuare opportunità di coordinamento delle loro operazioni; ii) le informazioni sarebbero state condivise all’interno delle chat room private; iii) gli operatori non avrebbero divulgato tali informazioni condivise, ricevute da altri partecipanti alla chat room, a soggetti esterni alle chat room private e iv) tali informazioni condivise non sarebbero state usate a danno degli operatori che le avevano condivise (di seguito denominata «intesa sottostante»). Secondo l’intesa sottostante inoltre gli operatori coordinavano occasionalmente le proprie attività di negoziazione a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10. Lo scambio di informazioni era finalizzato a influenzare due parametri di base della concorrenza nell’ambito della negoziazione professionale a pronti sul mercato dei cambi: il prezzo e la gestione esperta del rischio. |
(14) |
Invece di competere autonomamente su tali parametri, gli operatori partecipanti basavano le proprie decisioni di mercato sulle posizioni, intenzioni e restrizioni dei concorrenti. Gli scambi di informazioni problematici erano dei tipi seguenti:
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(15) |
Nel tentativo inoltre di assicurarsi un vantaggio nei confronti dei concorrenti non partecipanti alle chat room, gli operatori partecipanti coordinavano occasionalmente le proprie posizioni di negoziazione al fine di influenzare il fixing WMR o il fixing BCE. |
2.3. Partecipazione individuale al comportamento
(16) |
UBS, Barclays, RBS e BOTM hanno partecipato al suddetto comportamento nei periodi indicati nella tabella seguente:
Tabella 1: partecipazione delle parti alle chat room
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2.4. Portata geografica
(17) |
La portata geografica dell’infrazione ha interessato almeno l’intero territorio del SEE. |
2.5. Rimedi
(18) |
La decisione applica gli orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende (5). La decisione infligge ammende alle entità giuridiche di Barclays, RBS e BOTM elencate al punto (6). |
2.5.1. Importo di base dell’ammenda
(19) |
La Commissione ritiene opportuno l’utilizzo di un indicatore del valore delle vendite come punto di partenza per la determinazione delle ammende da infliggere, dal momento che le operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 non generano alcun valore di vendita direttamente tracciabile nei conti delle parti. |
(20) |
La Commissione determina l’indicatore del pertinente valore delle vendite nel modo seguente:
|
(21) |
Per quanto riguarda le imprese che hanno presentato ulteriori proposte di transazione nell’ambito del caso 40.135 — Forex (non contemplate dalla presente decisione), la Commissione ha scelto a propria discrezione di applicare un fattore di correzione oggettivo atto a rispecchiare il grado di sovrapposizione temporale, allo scopo di evitare un esito potenzialmente sproporzionato. Nell’ambito della presente decisione ciò implica l’applicazione di fattori correttivi al valore confermato delle vendite di UBS, Barclays e RBS. |
2.5.2. Adeguamenti dell’importo di base
2.5.2.1.
(22) |
Al presente caso non si applicano circostanze aggravanti. |
2.5.2.2.
(23) |
A UBS e BOTM si applicano circostanze attenuanti in virtù della loro partecipazione marginale, che si traducono in una riduzione del 5 % per ognuna di esse. Nel periodo precedente la fusione delle due chat room entrambe le società erano all’oscuro dell’esistenza rispettivamente della chat room «Grumpy Semi Old Men» e della chat room «Essex Express ‘n Jimmy». |
2.5.2.3.
(24) |
Al fine di garantire l’effetto sufficientemente dissuasivo delle ammende, la Commissione può aumentare le ammende da infliggere alle imprese che abbiano un fatturato particolarmente grande al di là delle vendite dei beni e servizi ai quali l’infrazione si riferisce (6). |
(25) |
Nel presente caso è opportuno applicare un fattore di moltiplicazione a scopo dissuasivo alle ammende che saranno inflitte a BOTM. |
2.5.2.4.
(26) |
Come disposto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, nel presente caso nessuna delle ammende supera il 10 % del fatturato totale realizzato dalle imprese durante l’esercizio sociale precedente rispetto alla data della presente decisione. (7) |
2.5.2.5.
(27) |
A UBS è concessa l’immunità dalle ammende. La Commissione ha inoltre concesso una riduzione del 50 % dell’ammenda nei confronti di Barclays e una riduzione del 25 % dell’ammenda nei confronti di RBS. |
2.5.2.6.
(28) |
A seguito dell’applicazione della comunicazione concernente la transazione, l’importo delle ammende da infliggere a tutte le imprese è stato ridotto del 10 % e tale riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole. |
3. CONCLUSIONE
(29) |
Le ammende inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti: |
(30) |
Tabella 2: importi delle ammende per l’infrazione
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Il caso non riguarda l’attività di negoziazione a pronti sul mercato dei cambi nel quadro del commercio elettronico, intesa come l’insieme delle operazioni di cambio a pronti registrate dalle piattaforme elettroniche di negoziazione o dagli algoritmi informatici esclusivi della banca in questione o eseguite da tali piattaforme o algoritmi.
(3) Il fixing WMR e il fixing BCE sono basati sull’attività di negoziazione a pronti dei partecipanti al mercato all’ora o intorno all’ora in cui vengono determinati il fixing di WMR o il fixing della BCE in questione.
(4) Il 30 aprile 2018 The Royal Bank of Scotland plc ha modificato la propria denominazione in NatWest Markets plc.
(*1) In grassetto è indicata la data di inizio e di fine della partecipazione di ciascuna banca al cartello «Essex Express».
(5) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.
(6) Punto 30 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende.
(7) La Commissione ha richiesto alle banche di comunicare il rispettivo fatturato lordo e netto. Le ammende non superano il 10 % del fatturato totale di nessuna delle imprese interessate, indipendentemente dal tipo di fatturato totale utilizzato (lordo o netto).