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Document 52020AT40127(02)
Summary of Commission Decision of 27 September 2019 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.40127 – Canned vegetables) (notified under document C(2019) 6903) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) 2020/C 434/08
Sintesi della decisione della Commissione del 27 settembre 2019 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40127 – Conserve vegetali) [notificata con il numero C(2019) 6903] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) 2020/C 434/08
Sintesi della decisione della Commissione del 27 settembre 2019 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40127 – Conserve vegetali) [notificata con il numero C(2019) 6903] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) 2020/C 434/08
C/2019/6903
GU C 434 del 15.12.2020, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/9 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 27 settembre 2019
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.40127 – Conserve vegetali)
[notificata con il numero C(2019) 6903]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 434/08)
Il 27 settembre 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e all’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE. L’infrazione è consistita nel coordinamento dei prezzi, nella ripartizione dei mercati e nello scambio di informazioni sensibili in relazione alle vendite di certi tipi di conserve vegetali ai dettaglianti e/o al settore della ristorazione nel SEE. |
(2) |
La decisione è indirizzata alle seguenti persone giuridiche (riferite collettivamente come «destinatari» o singolarmente come «destinatario»): Bonduelle SCA, Bonduelle SA e Bonduelle Europe Long Life SAS (collettivamente, «Bonduelle»); Coroos International NV, Coroos Beheer BV e Coroos Conserven BV (collettivamente, «Coroos»); Centrale Coopérative Agricole Bretonne SCA, Compagnie Générale de Conserve SAS e GIE Groupe d’aucy (collettivamente, «Groupe CECAB»). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedura
(3) |
In seguito alla domanda di immunità presentata da Bonduelle l’11 giugno 2013, nell’ottobre 2013 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa nei locali di vari produttori di conserve vegetali. Groupe CECAB e Coroos hanno presentato domanda di riduzione delle ammende a norma della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole (2), rispettivamente il 20 novembre 2013 e il 13 febbraio 2014. |
(4) |
Il 17 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (3) nei confronti dei destinatari della decisione e di un’altra parte, allo scopo di avviare con essi discussioni in vista di una transazione ai sensi della comunicazione concernente la transazione (4). Le discussioni con i destinatari in vista di una transazione si sono svolte tra marzo 2017 e giugno 2019. Successivamente ciascun destinatario ha presentato una proposta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004. |
(5) |
Il 25 luglio 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata a Bonduelle, Coroos e Groupe CECAB, a cui i destinatari hanno risposto confermandone la corrispondenza con il contenuto delle loro proposte di transazione e ribadendo l’impegno a seguire la procedura di transazione. |
(6) |
Il 25 settembre 2019 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole. |
(7) |
La Commissione ha adottato la decisione il 27 settembre 2019. |
2.2. Sintesi dell’infrazione
(8) |
La decisione riguarda un’infrazione relativa alla vendita di certi tipi di conserve vegetali ai dettaglianti e/o al settore della ristorazione. |
(9) |
I destinatari hanno partecipato a tre accordi orizzontali strettamente interconnessi mediante i quali hanno coordinato il loro comportamento commerciale sul mercato: un accordo riguardante le vendite con il marchio del distributore di conserve vegetali quali fagiolini, piselli, mix di piselli e carote e verdure miste ai dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi; un accordo riguardante le vendite con il marchio del distributore di conserve di mais ai dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Norvegia, Finlandia, Svezia e Regno Unito; un accordo riguardante sia le vendite con il marchio del produttore che quelle con il marchio del distributore, di tutti i tipi di conserve vegetali (5), comprese le verdure miste e le preparazioni e pietanze a base di conserve vegetali (ad eccezione dei mix, delle insalate e delle preparazioni in cui i vegetali non sono l’ingrediente principale), ai dettaglianti (6) e al settore della ristorazione in Francia. Coroos ha partecipato solo al primo accordo, mentre Bonduelle e Groupe CECAB hanno partecipato a tutti e tre. |
(10) |
L’infrazione è consistita nella fissazione dei prezzi di vendita (aumenti di prezzo, prezzi minimi, obiettivi di prezzo ) e nel coordinamento della politica e della struttura dei prezzi; nella ripartizione delle quote di volume e di mercato; nella ripartizione dei clienti e dei mercati; nel coordinamento delle offerte in procedure di gara e delle proposte di prezzo da sottoporre ai dettaglianti e/o al settore della ristorazione; nel coordinamento di altre condizioni di vendita e sconti, comprese la strategia di marketing e la politica promozionale; nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. |
(11) |
L’infrazione ha interessato l’intero territorio del SEE ed è durata dal 19 gennaio 2000 al 1° ottobre 2013. |
2.3. Destinatari e durata
(12) |
I destinatari della decisione sono considerati responsabili dell’infrazione per le seguenti durate:
|
2.4. Ammende
(13) |
La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (7). Ad eccezione di Bonduelle SCA, Bonduelle SA e Bonduelle Europe Long Life SAS, la decisione infligge ammende a tutte le persone giuridiche elencate al sopracitato punto (12). |
2.4.1. Importo di base dell’ammenda
(14) |
Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto della media delle vendite delle conserve vegetali oggetto del cartello effettuate da ciascun destinatario nel SEE nel periodo 2000-2013, del fatto che il coordinamento dei prezzi e la ripartizione del mercato rientrano tra le restrizioni più gravi della concorrenza, della durata dell’infrazione, del fatto che l’infrazione ha interessato l’intero SEE e che è stata attuata meticolosamente e di un importo supplementare tale da dissuadere le imprese dall’adottare questo tipo di pratiche. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(15) |
La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o attenuanti. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(16) |
Per tutti i destinatari, l’importo di base dell’ammenda (prima dell’applicazione delle riduzioni concesse in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole e a titolo di transazione) ha superato il 10 % del loro fatturato mondiale complessivo realizzato nell’esercizio che precede la data della decisione. Gli importi di base delle ammende sono stati pertanto limitati a questi massimali. |
2.4.4. Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole
(17) |
La Commissione ha concesso l’immunità totale dalle ammende a Bonduelle, una riduzione del 30 % dell’ammenda a Groupe CECAB e una riduzione del 15 % dell’ammenda a Coroos. |
2.4.5. Applicazione della comunicazione concernente la transazione
(18) |
L’importo delle ammende inflitte a Groupe CECAB e a Coroos è stato ridotto di un ulteriore 10 % in applicazione della comunicazione sulla transazione. |
2.4.6. Mancanza di capacità contributiva
(19) |
Un destinatario ha presentato una domanda di riduzione dell’ammenda invocando la propria mancanza di capacità contributiva. Dopo aver esaminato la domanda, la Commissione ha concluso che doveva essere accolta. |
3. CONCLUSIONI
(20) |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono state inflitte le seguenti ammende:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).
(3) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, (GU L 171 del 1.7.2008, pag. 3) e dal regolamento della Commissione (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3).
(4) Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nei procedimenti relativi ai cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
(5) Escluse le conserve di pomodori, di funghi, i condimenti o le olive e le conserve aventi questi prodotti come ingredienti principali.
(6) Le vendite di prodotti con marchio del distributore ai dettaglianti riguardavano solo i prodotti non oggetto degli altri due accordi.
(7) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2).