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Document 52020AP0223

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 settembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD))

    GU C 385 del 22.9.2021, p. 289–316 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 385/289


    P9_TA(2020)0223

    Fondo per una transizione giusta ***I

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 settembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2021/C 385/32)

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata «Il Green Deal europeo» (11) e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile (12), che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

    (1)

    Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi , che limita l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5  oC, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pilastro europeo dei diritti sociali, concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata «Il Green Deal europeo» (11) e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile (12), che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici, sociali e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti , tenendo conto dell'impatto della pandemia di COVID-19 .

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (2)

    La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

    (2)

    La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali, economici e ambientali di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba per uso energetico e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni , segnatamente quelle ultraperiferiche e le zone remote, insulari e geograficamente svantaggiate, nonché in quelle afflitte da problemi di spopolamento , a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (3)

    Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

    (3)

    Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa , inclusiva e socialmente accettabile per tutti. Pertanto l'Unione, gli Stati membri e le loro regioni devono tenerne presenti le implicazioni economiche, sociali e  ambientali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo per assicurare che nessuno sia lasciato indietro .

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (4)

    Come indicato nella comunicazione «Il Green Deal europeo» e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

    (4)

    Come indicato nella comunicazione «Il Green Deal europeo» e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali, economiche e ambientali, in particolare per i lavoratori colpiti dal processo della transizione verso la neutralità climatica dell'UE entro il 2050, promovendo un'economia sostenibile, posti di lavoro verdi e la salute pubblica .

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (5)

    Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta («JTF») che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

    (5)

    Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta («JTF») che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare e compensare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti e promovendo una transizione socioeconomica equilibrata che contrasti la precarietà sociale e l'instabilità del contesto economico . In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale attraverso la rigenerazione del patrimonio naturale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e sul tenore di vita . Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (6)

    Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

    (6)

    Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima e l'ambiente . Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite su base volontaria dal FESR e dal FES+ potrebbero contribuire pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Considerando 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (7)

    Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

    (7)

    Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione. L'istituzione del Fondo non dovrebbe comportare tagli agli altri fondi di coesione né trasferimenti obbligatori dagli stessi.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Considerando 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (8)

    La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

    (8)

    La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti , o che lo sono stati fino a poco tempo fa, dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe incentrarsi sui territori più colpiti e tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica , prestando particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, alle regioni ultraperiferiche, montane, insulari, scarsamente popolate, rurali, remote e geograficamente svantaggiate, la cui esigua popolazione rende più difficile attuare la transizione energetica verso la neutralità climatica, e tenendo conto della posizione di partenza di ciascuno Stato membro .

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Considerando 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (9)

    Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», sulla base di criteri obiettivi.

    (9)

    Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», sulla base di criteri obiettivi. É opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i comuni e le città abbiano accesso diretto alle risorse del Fondo, che dovrebbero essere rese disponibili in base alle loro necessità oggettive.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Considerando 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (10)

    Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 (13), pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

    (10)

    Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto degli impegni dell'Unione in materia sociale, di clima e ambiente , come pure delle sue priorità . L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono i singoli individui, le comunità e le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali . I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla graduale e piena transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra , disinquinata e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 (13), pur tutelando e rafforzando l'occupazione qualificata ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione, della connettività e della mobilità intelligente e sostenibile , a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo , tenendo conto delle caratteristiche economiche, sociali ed energetiche di ogni Stato membro. Sostenendo le attività che riguardano il patrimonio minerario è opportuno altresì riconoscere l'importanza della cultura, dell'istruzione e dello sviluppo delle comunità per il processo di transizione.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Considerando 11

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (11)

    Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

    (11)

    Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la formazione professionale dei lavoratori interessati e delle persone in cerca di lavoro, soprattutto le donne , al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali e ad acquisire nuove qualifiche adatte all'economia verde , oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione. La promozione della coesione sociale dovrebbe essere un principio guida per la prestazione di assistenza nell'ambito del Fondo.

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento

    Considerando 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (12)

    Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

    (12)

    Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e se comportano la creazione e la conservazione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta , essere sostenibili e, se del caso, essere in linea con il principio «chi inquina paga» e con il principio «l'efficienza energetica al primo posto» . Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Considerando 12 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (12 bis)

    Il sostegno agli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI attraverso il Fondo dovrebbe essere limitato alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. …/… [CPR].

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Considerando 13

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (13)

    Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo Plus («FSE+») o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

    (13)

    Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo Plus («FSE+») o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Considerando 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (14)

    Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

    (14)

    Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace e misurabile attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, nell'ambito del dialogo sociale e in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi , conformemente al principio di partenariato di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR] e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima ed eventualmente spingendosi oltre questi ultimi . A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento

    Considerando 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (15)

    I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

    (15)

    I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per raggiungere i traguardi climatici dell'Unione per il 2030 e realizzare un'economia climaticamente neutra entro il 2050 , in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra , mantenendo e ampliando al contempo le opportunità di occupazione nei territori interessati al fine di evitare l'esclusione sociale. È opportuno prendere in considerazione fattori aggravanti quali i tassi di disoccupazione e la tendenza allo spopolamento . Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide, le esigenze e le opportunità di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal europeo . Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Considerando 19

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (19)

    Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    (19)

    Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente e assicuri il rispetto di norme sociali e ambientali rigorose e la promozione della partecipazione dei lavoratori . Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — «JTF», in appresso «il Fondo») al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

    1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — «JTF», in appresso «il Fondo») al fine di fornire sostegno alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso il raggiungimento dei traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di «consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra».

    In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di «consentire alle regioni, alle persone , alle imprese e ad altri portatori di interessi di affrontare gli effetti sociali , occupazionali , economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra» entro il 2050 e verso il raggiungimento degli obiettivi intermedi per il 2030, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi .

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Le risorse del Fondo per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a  11 270 459 000 EUR a prezzi correnti possono essere integrate , a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

    2.   Le risorse del Fondo per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a  25 358 532 750 EUR a prezzi 2018 («importo principale») non derivano dal trasferimento di risorse da altri fondi coperti dal regolamento (UE) …/… [nuovo CPR]. L'importo principale può essere integrato , a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 bis — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.    La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

    3.    Su richiesta di uno Stato membro, l'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è messo a disposizione anche per gli anni 2025-2027. Per ciascun periodo, le rispettive ripartizioni annuali tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono stabilite nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 3 ter

    Meccanismo di ricompensa ecologica

    Il 18 % del totale degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, è assegnato in funzione della velocità con cui gli Stati membri riducono le emissioni di gas a effetto serra, diviso per il loro RNL medio più recente.

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 3 quater

    Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole

    L'1 % del totale degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, costituisce una dotazione specifica per le isole, e l'1 % costituisce una dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE; dette dotazioni sono assegnate agli Stati membri interessati.

    Emendamento 66

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 quinquies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 3 quinquies

    Accesso al Fondo per una transizione giusta

    L'accesso al Fondo per una transizione giusta è subordinato all'adozione di un obiettivo nazionale finalizzato al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.

    Per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a raggiungere un obiettivo nazionale di neutralità climatica, è mobilitato solo il 50 % della loro dotazione nazionale, mentre il restante 50 % è messo a disposizione dei medesimi dal momento in cui adottano detto obiettivo.

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

    a)

    investimenti produttivi e sostenibili nelle microimprese e PMI, tra cui le start-up e il turismo sostenibile , finalizzati alla creazione di posti di lavoro, alla modernizzazione, alla diversificazione e alla riconversione economica;

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

    b)

    investimenti nella creazione di nuove imprese e nello sviluppo di quelle esistenti , anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza , finalizzati alla creazione di posti di lavoro ;

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b bis)

    investimenti in infrastrutture sociali finalizzati alla creazione di posti di lavoro e alla diversificazione economica;

    Emendamento 27

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

    c)

    investimenti in attività di ricerca e innovazione , anche nelle università e negli istituti pubblici di ricerca, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate e pronte per il mercato ;

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

    d)

    investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili e i relativi sistemi , nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica , nelle tecnologie di stoccaggio dell'energia e nell'energia rinnovabile sostenibile, laddove tali investimenti comportino la creazione di posti di lavoro o il mantenimento di posti di lavoro sostenibili su vasta scala ;

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    d bis)

    investimenti nella mobilità intelligente e sostenibile e nelle infrastrutture di trasporto rispettose dell'ambiente;

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    d ter)

    investimenti in progetti di lotta alla povertà energetica, in particolare nel campo dell'edilizia sociale, e di promozione dell'efficienza energetica, di un approccio climaticamente neutro e del teleriscaldamento a basse emissioni nelle regioni più colpite;

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

    e)

    investimenti nella digitalizzazione , nell'innovazione e nella connettività digitali, compresa l'agricoltura digitale e di precisione ;

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    f)

    investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni ;

    f)

    investimenti nelle infrastrutture verdi e nella bonifica e decontaminazione di siti e aree dismesse e progetti di conversione laddove non sia possibile applicare il principio «chi inquina paga» ;

    Emendamento 104

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera g

    Testo della Commissione

    Emendamento

    g)

    investimenti per il potenziamento dell'economia circolare , anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

    g)

    investimenti per il potenziamento dell'economia circolare mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

    Emendamento 33

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera g bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    g bis)

    creazione e sviluppo di servizi sociali e pubblici di interesse generale;

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera g ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    g ter)

    investimenti nella cultura, nell'istruzione e nello sviluppo delle comunità, compresa la valorizzazione del patrimonio minerario tangibile e intangibile e dei centri comunitari;

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera h

    Testo della Commissione

    Emendamento

    h)

    miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

    h)

    miglioramento delle competenze, riqualificazione professionale e formazione dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro ;

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    i)

    assistenza nella ricerca di lavoro;

    i)

    assistenza nella ricerca di lavoro , sostegno all'invecchiamento attivo e sostegno al reddito per i lavoratori che sono in transizione da un lavoro all'altro ;

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera j

    Testo della Commissione

    Emendamento

    j)

    inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

    j)

    inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro , in particolare le donne, i disabili e i gruppi vulnerabili ;

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE , sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

    Il Fondo può inoltre, nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. …/… [nuovo CPR] , sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta , al fine di creare nuovi posti di lavoro, se rispettano gli obiettivi sociali legati alla creazione di posti di lavoro, la parità di genere, la parità di retribuzione e gli obiettivi ambientali e se agevolano la transizione verso un'economia climaticamente neutra senza sostenere la delocalizzazione, conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. …/… [nuovo CPR].

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

    Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i) , del presente regolamento e rispettino le altre condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo . Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

    Emendamento 40

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — comma 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (16);

    c)

    le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (16) , tranne nei casi in cui le difficoltà derivano dal processo di transizione energetica o nel caso in cui le difficoltà sono iniziate dopo il 15 febbraio 2020 e sono imputabili alla crisi della COVID-19 ;

    Emendamento 41

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — comma 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

    d)

    gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

    Emendamento 42

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — comma 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente.

    e)

    gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui il mercato fornisce alla clientela soluzioni equivalenti a condizioni concorrenziali;

    Emendamento 43

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — comma 1 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e bis)

    gli investimenti in imprese diverse dalle PMI che comportano il trasferimento di posti di lavoro e processi produttivi da uno Stato membro a un altro o verso un paese terzo;

    Emendamento 44

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — comma 1 — lettera e ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e ter)

    le operazioni in una regione NUTS 2 in cui, nel periodo coperto dal programma, sia prevista l'apertura di una nuova miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba oppure la riapertura di una miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba temporaneamente dismessi.

    Emendamento 45

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — comma 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per le regioni che dipendono fortemente dall'estrazione e dalla combustione di carbone, lignite, scisto bituminoso o torba, la Commissione può approvare piani territoriali per una transizione giusta che comprendono investimenti in attività connesse al gas naturale, posto che tali attività siano da considerarsi ecosostenibili a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852  (16 bis) e soddisfino le seguenti condizioni cumulative:

     

    a)

    sono utilizzate come tecnologia ponte in sostituzione del carbone, della lignite, della torba o dello scisto bituminoso;

     

    b)

    rientrano nei limiti della disponibilità sostenibile o sono compatibili con l'utilizzo di idrogeno pulito, biogas e biometano;

     

    c)

    contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, accelerando la progressiva eliminazione totale di carbone, lignite, torba o scisto bituminoso;

     

    d)

    realizzano riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento atmosferico e aumentano l'efficienza energetica;

     

    e)

    contribuiscono ad affrontare la povertà energetica;

     

    f)

    non ostacolano lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei territori interessati e sono compatibili e in sinergia con un successivo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

     

    In casi debitamente giustificati, la Commissione può altresì approvare investimenti in attività che non rispettano i criteri dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 qualora esse soddisfino tutte le altre condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo e lo Stato membro sia in grado di giustificare, nel piano territoriale per una transizione giusta, la necessità di sostenere tali attività e dimostri la coerenza delle stesse con gli obiettivi e la legislazione dell'Unione in materia di energia e di clima, nonché con il proprio piano nazionale per l'energia e il clima.

    Emendamento 46

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 1 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

    Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori o le attività economiche interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

    Emendamento 47

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 1 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

    A meno che non giustifichi debitamente il rifiuto della sua approvazione, la Commissione approva un programma se i territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicati nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, sono debitamente individuati e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato , con gli obiettivi di neutralità climatica per il 2050, con le tappe intermedie per il 2030 e con il pilastro europeo dei diritti sociali .

    Emendamento 48

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al Fondo è pari ad almeno una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità , ad esclusione delle risorse di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, ma non supera il triplo di detto importo .

    2.   La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri . Tali risorse possono essere integrate dalle risorse trasferite su base volontaria in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ da trasferire alla priorità del Fondo non è superiore a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità . Le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ mantengono i loro obiettivi originari e sono incluse nei livelli di concentrazione tematica del FESR e del FSE+ .

    Emendamento 49

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Il Fondo è concepito per le comunità più vulnerabili all'interno di ciascuna regione e, pertanto, i progetti ammissibili finanziati nell'ambito del Fondo che contribuiscono all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2 beneficiano di un cofinanziamento fino all'85 % dei costi pertinenti.

    Emendamento 50

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 3») definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868 / 2014 della Commissione (17), o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

    1.   Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali pertinenti dei territori interessati e conformemente al principio di partenariato stabilito all'articolo 6 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR] e, se del caso, con l'assistenza della BEI e del FEI , uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 3») definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) 2016 / 2066 della Commissione (17), o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

    Emendamento 51

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima («PNEC»);

    a)

    descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima per il 2030 e un'economia climaticamente neutra entro il 2050 , compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima («PNEC»);

    Emendamento 52

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

    b)

    giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1 , corredata da indicatori quali il tasso di disoccupazione e il tasso di spopolamento ;

    Emendamento 53

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi , da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

    c)

    valutazione d'impatto delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, del potenziale impatto sulle entrate pubbliche, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori e delle sfide riguardanti la povertà energetica ;

    Emendamento 54

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

    d)

    descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, demografici, economici , sanitari e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

    Emendamento 55

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali;

    e)

    valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali , se del caso ;

    Emendamento 56

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera h

    Testo della Commissione

    Emendamento

    h)

    se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

    h)

    se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco indicativo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

    Emendamento 57

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    3.   La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e, se del caso, della BEI e del FEI .

    Emendamento 58

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione.

    2.   Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

    Emendamento 59

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo , può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento .

    La Commissione, sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma, può operare rettifiche finanziarie conformemente al regolamento (UE) [nuovo CPR].

    Emendamento 60

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 10 bis

    Disposizioni transitorie

    Gli Stati membri beneficiano di un periodo transitorio fino al … [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] per la preparazione e l'adozione dei piani territoriali per una transizione giusta. Tutti gli Stati membri sono pienamente ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento durante tale periodo di transizione, che non viene preso in considerazione dalla Commissione in sede di esame di una decisione in materia di disimpegno o perdita di finanziamento.

    Emendamento 61

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 10 ter

    Riesame

    Al più tardi entro la fine del riesame intermedio del prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione riesamina l'attuazione del Fondo e valuta l'opportunità di modificare il suo ambito di applicazione in linea con le eventuali modifiche del regolamento (UE) 2020/852, con gli obiettivi climatici dell'Unione quali definiti dal regolamento (UE) 2020/… [legge europea sul clima] e con l'evoluzione dell'attuazione del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Su tale base, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di proposte legislative.


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0135/2020).

    (11)  COM(2019)0640 dell'11.12.2019.

    (12)  COM(2020)0021 del 14.1.2020.

    (11)  COM(2019)0640 dell'11.12.2019.

    (12)  COM(2020)0021 del 14.1.2020.

    (13)  Come indicato nel documento intitolato «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018)0773].

    (13)  Come indicato nel documento intitolato «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018)0773].

    (14)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (14)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (16)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

    (16)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

    (16 bis)   Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (17)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

    (17)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


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