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Document 52020AP0223
Amendments adopted by the European Parliament on 17 September 2020 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 settembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 settembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD))
GU C 385 del 22.9.2021, p. 289–316
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 385/289 |
P9_TA(2020)0223
Fondo per una transizione giusta ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 settembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2021/C 385/32)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — «JTF», in appresso «il Fondo») al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050. |
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — «JTF», in appresso «il Fondo») al fine di fornire sostegno alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso il raggiungimento dei traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di «consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra». |
In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di «consentire alle regioni, alle persone , alle imprese e ad altri portatori di interessi di affrontare gli effetti sociali , occupazionali , economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra» entro il 2050 e verso il raggiungimento degli obiettivi intermedi per il 2030, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi . |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le risorse del Fondo per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 11 270 459 000 EUR a prezzi correnti e possono essere integrate , a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile. |
2. Le risorse del Fondo per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 25 358 532 750 EUR a prezzi 2018 («importo principale») e non derivano dal trasferimento di risorse da altri fondi coperti dal regolamento (UE) …/… [nuovo CPR]. L'importo principale può essere integrato , a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I. |
3. Su richiesta di uno Stato membro, l'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è messo a disposizione anche per gli anni 2025-2027. Per ciascun periodo, le rispettive ripartizioni annuali tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono stabilite nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 ter Meccanismo di ricompensa ecologica Il 18 % del totale degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, è assegnato in funzione della velocità con cui gli Stati membri riducono le emissioni di gas a effetto serra, diviso per il loro RNL medio più recente. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 quater Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole L'1 % del totale degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, costituisce una dotazione specifica per le isole, e l'1 % costituisce una dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE; dette dotazioni sono assegnate agli Stati membri interessati. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 3 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 quinquies Accesso al Fondo per una transizione giusta L'accesso al Fondo per una transizione giusta è subordinato all'adozione di un obiettivo nazionale finalizzato al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. Per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a raggiungere un obiettivo nazionale di neutralità climatica, è mobilitato solo il 50 % della loro dotazione nazionale, mentre il restante 50 % è messo a disposizione dei medesimi dal momento in cui adottano detto obiettivo. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera g ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE , sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta. |
Il Fondo può inoltre, nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. …/… [nuovo CPR] , sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta , al fine di creare nuovi posti di lavoro, se rispettano gli obiettivi sociali legati alla creazione di posti di lavoro, la parità di genere, la parità di retribuzione e gli obiettivi ambientali e se agevolano la transizione verso un'economia climaticamente neutra senza sostenere la delocalizzazione, conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. …/… [nuovo CPR]. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta. |
Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i) , del presente regolamento e rispettino le altre condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo . Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per le regioni che dipendono fortemente dall'estrazione e dalla combustione di carbone, lignite, scisto bituminoso o torba, la Commissione può approvare piani territoriali per una transizione giusta che comprendono investimenti in attività connesse al gas naturale, posto che tali attività siano da considerarsi ecosostenibili a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 (16 bis) e soddisfino le seguenti condizioni cumulative: |
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In casi debitamente giustificati, la Commissione può altresì approvare investimenti in attività che non rispettano i criteri dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 qualora esse soddisfino tutte le altre condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo e lo Stato membro sia in grado di giustificare, nel piano territoriale per una transizione giusta, la necessità di sostenere tali attività e dimostri la coerenza delle stesse con gli obiettivi e la legislazione dell'Unione in materia di energia e di clima, nonché con il proprio piano nazionale per l'energia e il clima. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma. |
Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori o le attività economiche interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato. |
A meno che non giustifichi debitamente il rifiuto della sua approvazione, la Commissione approva un programma se i territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicati nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, sono debitamente individuati e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato , con gli obiettivi di neutralità climatica per il 2050, con le tappe intermedie per il 2030 e con il pilastro europeo dei diritti sociali . |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al Fondo è pari ad almeno una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità , ad esclusione delle risorse di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, ma non supera il triplo di detto importo . |
2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri . Tali risorse possono essere integrate dalle risorse trasferite su base volontaria in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ da trasferire alla priorità del Fondo non è superiore a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità . Le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ mantengono i loro obiettivi originari e sono incluse nei livelli di concentrazione tematica del FESR e del FSE+ . |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il Fondo è concepito per le comunità più vulnerabili all'interno di ciascuna regione e, pertanto, i progetti ammissibili finanziati nell'ambito del Fondo che contribuiscono all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2 beneficiano di un cofinanziamento fino all'85 % dei costi pertinenti. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 3») definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868 / 2014 della Commissione (17), o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra. |
1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali pertinenti dei territori interessati e conformemente al principio di partenariato stabilito all'articolo 6 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR] e, se del caso, con l'assistenza della BEI e del FEI , uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 3») definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) 2016 / 2066 della Commissione (17), o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e, se del caso, della BEI e del FEI . |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione. |
2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo , può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento . |
La Commissione, sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma, può operare rettifiche finanziarie conformemente al regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis Disposizioni transitorie Gli Stati membri beneficiano di un periodo transitorio fino al … [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] per la preparazione e l'adozione dei piani territoriali per una transizione giusta. Tutti gli Stati membri sono pienamente ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento durante tale periodo di transizione, che non viene preso in considerazione dalla Commissione in sede di esame di una decisione in materia di disimpegno o perdita di finanziamento. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 ter Riesame Al più tardi entro la fine del riesame intermedio del prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione riesamina l'attuazione del Fondo e valuta l'opportunità di modificare il suo ambito di applicazione in linea con le eventuali modifiche del regolamento (UE) 2020/852, con gli obiettivi climatici dell'Unione quali definiti dal regolamento (UE) 2020/… [legge europea sul clima] e con l'evoluzione dell'attuazione del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Su tale base, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di proposte legislative. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0135/2020).
(11) COM(2019)0640 dell'11.12.2019.
(12) COM(2020)0021 del 14.1.2020.
(11) COM(2019)0640 dell'11.12.2019.
(12) COM(2020)0021 del 14.1.2020.
(13) Come indicato nel documento intitolato «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018)0773].
(13) Come indicato nel documento intitolato «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018)0773].
(14) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(14) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(16) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(16 bis) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(17) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(17) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).