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Document 52019XC1213(01)

    Attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati2019/C 420/05

    PUB/2019/49

    GU C 420 del 13.12.2019, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 420/9


    Attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

    (2019/C 420/05)

    1.1.   

    Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili a decorrere dal 1o luglio 2019:

    1.7.2019

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    16

    18 994,33

    19 792,50

    20 624,20

     

     

    15

    16 787,82

    17 493,27

    18 228,35

    18 735,49

    18 994,33

    14

    14 837,60

    15 461,11

    16 110,80

    16 559,04

    16 787,82

    13

    13 113,98

    13 665,04

    14 239,26

    14 635,43

    14 837,60

    12

    11 590,57

    12 077,61

    12 585,13

    12 935,26

    13 113,98

    11

    10 244,12

    10 674,58

    11 123,14

    11 432,61

    11 590,57

    10

    9 054,10

    9 434,55

    9 831,02

    10 104,52

    10 244,12

    9

    8 002,30

    8 338,57

    8 688,98

    8 930,71

    9 054,10

    8

    7 072,70

    7 369,90

    7 679,59

    7 893,26

    8 002,30

    7

    6 251,08

    6 513,76

    6 787,48

    6 976,32

    7 072,70

    6

    5 524,91

    5 757,08

    5 998,99

    6 165,90

    6 251,08

    5

    4 883,11

    5 088,30

    5 302,11

    5 449,63

    5 524,91

    4

    4 315,85

    4 497,20

    4 686,18

    4 816,55

    4 883,11

    3

    3 814,47

    3 974,78

    4 141,81

    4 257,02

    4 315,85

    2

    3 371,37

    3 513,03

    3 660,66

    3 762,50

    3 814,47

    1

    2 979,73

    3 104,93

    3 235,40

    3 325,43

    3 371,37

    2.   

    Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili a decorrere dal 1o luglio 2019:

    1.7.2019

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    4 844,35

    5 047,92

    5 260,04

    5 406,37

    5 481,07

    5

    4 281,60

    4 461,52

    4 649,65

    4 778,33

    4 844,35

    4

    3 784,23

    3 943,23

    4 108,94

    4 223,26

    4 281,60

    3

    3 344,61

    3 485,15

    3 631,63

    3 732,64

    3 784,23

    2

    2 956,07

    3 080,30

    3 209,75

    3 299,04

    3 344,61

    1

    2 612,68

    2 722,47

    2 836,88

    2 915,78

    2 956,07

    3.   

    Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea di cui all’articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

    i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2019 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all’articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

    i coefficienti correttori applicabili dal 1o gennaio 2020 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

    i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2019 alle pensioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

    1

    2

    3

    4

    Stato/Sede

    Retribuzione

    Trasferimento

    Pensione

    1.7.2019

    1.1.2020

    1.7.2019

    Bulgaria

    57,5

    55,7

     

    Repubblica ceca

    85,5

    74,0

     

    Danimarca

    129,3

    132,2

    132,2

    Germania

    99,4

    100,5

    100,5

    Bonn

    95,1

     

     

    Karlsruhe

    96,5

     

     

    Monaco

    110,3

     

     

    Estonia

    83,3

    86,0

     

    Irlanda

    119,2

    123,3

    123,3

    Grecia

    81,8

    79,0

     

    Spagna

    91,6

    89,2

     

    Francia

    117,7

    110,0

    110,0

    Croazia

    75,9

    67,3

     

    Italia

    95,2

    95,5

     

    Varese

    90,0

     

     

    Cipro

    78,9

    82,4

     

    Lettonia

    78,6

    73,1

     

    Lituania

    75,1

    67,7

     

    Ungheria

    75,3

    64,0

     

    Malta

    92,0

    95,3

     

    Paesi Bassi

    111,5

    111,3

    111,3

    Austria

    106,0

    108,2

    108,2

    Polonia

    71,1

    60,8

     

    Portogallo

    88,6

    86,7

     

    Romania

    65,3

    55,9

     

    Slovenia

    84,6

    82,2

     

    Slovacchia

    79,0

    69,2

     

    Finlandia

    118,1

    120,3

    120,3

    Svezia

    120,5

    110,5

    110,5

    Regno Unito

    132,9

    121,4

    121,4

    Culham

    102,0

     

     

    4.1.   

    Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2019: 1 023,56 EUR.

    4.2.   

    Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2019: 1 364,75 EUR.

    5.1.   

    Importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2019: 191,44 EUR.

    5.2.   

    Importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2019: 418,31 EUR.

    5.3.   

    Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2019: 283,82 EUR.

    5.4.   

    Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2019: 102,18 EUR.

    5.5.   

    Importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2019: 567,38 EUR.

    5.6.   

    Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal : 407,88 EUR.

    6.1.   

    Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2019:

    0 EUR/km per una distanza compresa tra

    0 e 200 km

    0,2110 EUR/km per una distanza compresa tra

    201 e 1 000 km

    0,3518 EUR/km per una distanza compresa tra

    1 001 e 2 000 km

    0,2110 EUR/km per una distanza compresa tra

    2 001 e 3 000 km

    0,0703 EUR/km per una distanza compresa tra

    3 001 e 4 000 km

    0,0340 EUR/km per una distanza compresa tra

    4 000 e 10 000 km

    0 EUR/km per la distanza superiore a

    10 000 km.

    6.2.   

    Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2019:

    105,51 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

    211,02 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

    7.1.   

    Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2020:

    0 EUR/km per una distanza compresa tra

    0 e 200 km

    0,4255 EUR/km per una distanza compresa tra

    201 e 1 000 km

    0,7091 EUR/km per una distanza compresa tra

    1 001 e 2 000 km

    0,4255 EUR/km per una distanza compresa tra

    2 001 e 3 000 km

    0,1417 EUR/km per una distanza compresa tra

    3 001 e 4 000 km

    0,0684 EUR/km per una distanza compresa tra

    4 001 e 10 000 km

    0 EUR/km per la distanza superiore a

    10 000 km.

    7.2.   

    Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2020:

    212,72 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

    425,41 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è superiore a 1 200 km.

    8.   

    Importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto applicabile dal 1o luglio 2019:

    43,97 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;

    35,46 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

    9.   

    Con effetto dal 1o luglio 2019, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

    1 251,74 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

    744,28 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

    10.1.   

    Con effetto dal 1o luglio 2019, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

    1 501,22 EUR (limite inferiore);

    3 002,43 EUR (limite superiore).

    10.2.   

    Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2019: 1 364,75 EUR.

    11.   

    Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2019:

    FUNZIONI GRUPPO

    1.7.2019

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    IV

    18

    6 547,83

    6 683,99

    6 822,98

    6 964,87

    7 109,72

    7 257,57

    7 408,48

    17

    5 787,14

    5 907,48

    6 030,33

    6 155,74

    6 283,75

    6 414,42

    6 547,83

    16

    5 114,82

    5 221,17

    5 329,76

    5 440,60

    5 553,75

    5 669,25

    5 787,14

    15

    4 520,60

    4 614,61

    4 710,58

    4 808,54

    4 908,54

    5 010,61

    5 114,82

    14

    3 995,43

    4 078,52

    4 163,34

    4 249,92

    4 338,32

    4 428,50

    4 520,60

    13

    3 531,26

    3 604,70

    3 679,65

    3 756,19

    3 834,29

    3 914,03

    3 995,43

    III

    12

    4 520,54

    4 614,54

    4 710,51

    4 808,45

    4 908,44

    5 010,51

    5 114,71

    11

    3 995,40

    4 078,47

    4 163,28

    4 249,85

    4 338,23

    4 428,44

    4 520,54

    10

    3 531,25

    3 604,68

    3 679,63

    3 756,16

    3 834,26

    3 914,00

    3 995,40

    9

    3 121,03

    3 185,93

    3 252,18

    3 319,82

    3 388,86

    3 459,31

    3 531,25

    8

    2 758,47

    2 815,83

    2 874,39

    2 934,15

    2 995,18

    3 057,46

    3 121,03

    II

    7

    3 120,96

    3 185,88

    3 252,14

    3 319,76

    3 388,84

    3 459,31

    3 531,26

    6

    2 758,34

    2 815,70

    2 874,27

    2 934,05

    2 995,07

    3 057,37

    3 120,96

    5

    2 437,84

    2 488,53

    2 540,30

    2 593,15

    2 647,06

    2 702,13

    2 758,34

    4

    2 154,58

    2 199,39

    2 245,14

    2 291,85

    2 339,50

    2 388,17

    2 437,84

    I

    3

    2 654,27

    2 709,35

    2 765,60

    2 822,99

    2 881,57

    2 941,37

    3 002,43

    2

    2 346,48

    2 395,18

    2 444,90

    2 495,64

    2 547,44

    2 600,32

    2 654,27

    1

    2 074,40

    2 117,47

    2 161,40

    2 206,26

    2 252,05

    2 298,79

    2 346,48

    12.   

    Con effetto dal 1o luglio 2019, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

    941,53 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

    558,22 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

    13.1.   

    Con effetto dal 1o luglio 2019, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

    EUR 1 125,91 (limite inferiore);

    EUR 2 251,80 (limite superiore).

    13.2   

    La detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 023,56 EUR.

    13.3   

    L’importo del limite inferiore e del limite superiore per l’indennità di disoccupazione, di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2019, è fissato a:

    990,55 EUR (limite inferiore);

    2 330,72 EUR (limite superiore).

    14.   

    L’importo delle indennità nell’ambito di un servizio continuo o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (1) è fissato a:

    429,05 EUR;

    647,59 EUR;

    708,05 EUR;

    965,31 EUR.

    15.   

    Con effetto dal 1o luglio 2019, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (2) si applica il coefficiente di 6,1934.

    16.   

    Tabella degli importi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto applicabile dal 1o luglio 2019:

    1.7.2019

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    16

    18 994,33

    19 792,50

    20 624,20

    20 624,20

    20 624,20

    20 624,20

     

     

    15

    16 787,82

    17 493,27

    18 228,35

    18 735,49

    18 994,33

    19 792,50

     

     

    14

    14 837,60

    15 461,11

    16 110,80

    16 559,04

    16 787,82

    17 493,27

    18 228,35

    18 994,33

    13

    13 113,98

    13 665,04

    14 239,26

    14 635,43

    14 837,60

     

     

     

    12

    11 590,57

    12 077,61

    12 585,13

    12 935,26

    13 113,98

    13 665,04

    14 239,26

    14 837,60

    11

    10 244,12

    10 674,58

    11 123,14

    11 432,61

    11 590,57

    12 077,61

    12 585,13

    13 113,98

    10

    9 054,10

    9 434,55

    9 831,02

    10 104,52

    10 244,12

    10 674,58

    11 123,14

    11 590,57

    9

    8 002,30

    8 338,57

    8 688,98

    8 930,71

    9 054,10

     

     

     

    8

    7 072,70

    7 369,90

    7 679,59

    7 893,26

    8 002,30

    8 338,57

    8 688,98

    9 054,10

    7

    6 251,08

    6 513,76

    6 787,48

    6 976,32

    7 072,70

    7 369,90

    7 679,59

    8 002,30

    6

    5 524,91

    5 757,08

    5 998,99

    6 165,90

    6 251,08

    6 513,76

    6 787,48

    7 072,70

    5

    4 883,11

    5 088,30

    5 302,11

    5 449,63

    5 524,91

    5 757,08

    5 998,99

    6 251,08

    4

    4 315,85

    4 497,20

    4 686,18

    4 816,55

    4 883,11

    5 088,30

    5 302,11

    5 524,91

    3

    3 814,47

    3 974,78

    4 141,81

    4 257,02

    4 315,85

    4 497,20

    4 686,18

    4 883,11

    2

    3 371,37

    3 513,03

    3 660,66

    3 762,50

    3 814,47

    3 974,78

    4 141,81

    4 315,85

    1

    2 979,73

    3 104,93

    3 235,40

    3 325,43

    3 371,37

     

     

     

    17.   

    Importo, applicabile dal 1o luglio 2019, dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, utilizzato per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto:

    148,01 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

    226,94 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

    18.   

    Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2019:

    Grado

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Stipendio base a tempo pieno

    1 886,92

    2 198,26

    2 383,36

    2 584,07

    2 801,67

    3 037,62

    3 293,42

    Grado

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    Stipendio base a tempo pieno

    3 570,78

    3 871,47

    4 197,48

    4 550,94

    4 934,19

    5 349,69

    5 800,20

    Grado

    15

    16

    17

    18

    19

     

     

    Stipendio base a tempo pieno

    6 288,64

    6 818,22

    7 392,39

    8 014,89

    8 689,85

     

     


    (1)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

    (2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


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