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Document 52019XC0214(01)

    Sintesi della decisione della Commissione, del 7 dicembre 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.40461 — Interconnettore DK-DE) [notificata con il numero C(2018) 8132]

    C/2018/8132

    GU C 58 del 14.2.2019, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 58/7


    Sintesi della decisione della Commissione

    del 7 dicembre 2018

    relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

    (caso AT.40461 — Interconnettore DK-DE)

    [notificata con il numero C(2018) 8132]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2019/C 58/09)

    Il 7 dicembre 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

    (1)   

    Il caso riguarda TenneT TSO GmbH («TenneT»), un gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica tedesco.

    (2)   

    Il timore della Commissione era che TenneT avesse abusato della propria posizione dominante per quanto riguarda la trasmissione di energia elettrica sulla propria rete, limitando in misura significativa la capacità commerciale sull’interconnettore di energia elettrica tra Germania e Danimarca occidentale («interconnettore DE-DK1») e causando una compartimentazione del mercato interno e una discriminazione tra gli utenti della rete in base al loro luogo di residenza.

    (3)   

    La Commissione ritiene che gli impegni proposti sulla base della valutazione preliminare e delle osservazioni presentate dai terzi interessati siano adeguati per fugare i timori emersi in materia di concorrenza. In primo luogo, gli impegni prevedono che sul mercato venga messa a disposizione la capacità massima dell’interconnettore DE-DK1, conformemente alle norme di sicurezza per il funzionamento della rete. In secondo luogo, gli impegni prevedono una capacità oraria minima garantita che servirà come garanzia supplementare e renderà prevedibile per gli operatori del mercato la capacità disponibile per la negoziazione. Infine, gli impegni prevedono un graduale aumento della capacità oraria minima garantita, grazie alla realizzazione del previsto ampliamento della capacità dell’interconnettore DE-DK1.

    (4)   

    Nell’ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. La decisione sarà vincolante per un periodo di nove anni.

    (5)   

    Il 28 novembre 2018, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


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