Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0580

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020

    COM/2019/580 final

    Bruxelles, 31.10.2019

    COM(2019) 580 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020


    ALLEGATO

    "ALLEGATO VI bis

    Importi massimi di cui all'articolo 14, paragrafo 2

    (in EUR)

    Belgio

     10 076 707

    Bulgaria

    70 427 849

    Cechia

    38 815 980

    Danimarca

    11 371 893

    Germania

    148 488 749

    Estonia

    21 968 972

    Irlanda

    39 700 643

    Grecia

    76 438 741

    Spagna

    250 300 720

    Francia

    181 388 880

    Croazia

    42 201 225

    Italia

    190 546 556

    Cipro

    2 398 093

    Lettonia

    29 326 817

    Lituania

    48 795 629

    Lussemburgo

    1 843 643

    Ungheria

    62 430 371

    Malta

    1 831 098

    Paesi Bassi

    10 972 679

    Austria

    72 070 055

    Polonia

    329 472 633

    Portogallo

    123 303 715

    Romania

    241 375 835

    Slovenia

    15 337 318

    Slovacchia

    56 920 680

    Finlandia

    73 005 307

    Svezia

    52 887 719

    "

    Top

    Bruxelles, 31.10.2019

    COM(2019) 580 final

    2019/0253(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La presente proposta intende offrire certezza e continuità nella concessione di sostegno agli agricoltori europei nel 2020 e garantire il rispetto dei massimali di bilancio per il FEAGA grazie all'adattamento di due atti legislativi della politica agricola comune (PAC).

    Con riguardo al finanziamento della PAC, è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) per garantire che il meccanismo di disciplina finanziaria che consente di rispettare il massimale fissato dal regolamento sul quadro finanziario pluriennale possa continuare ad applicarsi per gli esercizi finanziari successivi al 2020.

    Con riguardo ai pagamenti diretti, il regolamento (UE) 2019/288 ha modificato il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento sui pagamenti diretti) al fine di estendere la flessibilità tra i pilastri prevista per gli anni civili 2015-2019 all'anno civile 2020/esercizio finanziario 2021. Questo regolamento ha stabilito gli importi da trasferire dalla dotazione per lo sviluppo rurale alla dotazione per i pagamenti diretti sotto forma di percentuale dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE. La normativa pertinente dell'Unione potrebbe non essere stata ancora adottata nel momento in cui gli Stati membri devono comunicare la propria decisione di trasferimento. Per consentire l'applicazione della flessibilità dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti, è opportuno stabilire l'importo massimo che può essere trasferito sulla base di un importo fisso e non di una percentuale. Di conseguenza, e poiché l'importo disponibile come pagamenti diretti ha un impatto sulle scelte degli Stati membri in materia di sostegno accoppiato facoltativo comunicate nell'agosto 2019, gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di rivedere la decisione di agosto sul sostegno accoppiato facoltativo.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Le modifiche proposte sono coerenti con il regolamento sui pagamenti diretti e con il regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. La proposta è pertanto coerente con le attuali disposizioni della PAC.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    Non pertinente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che in materia di agricoltura l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. L'Unione esercita le sue competenze mediante l'adozione di vari atti legislativi e in questo modo definisce e attua la politica agricola comune dell'UE come stabilito negli articoli da 38 a 44 del TFUE. Il regolamento (UE) n. 1307/2013 istituisce un regime di pagamenti diretti agli agricoltori. A norma dell'articolo 39 del TFUE, una delle finalità della PAC è di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori. L'iniziativa proposta consente di conseguire questo obiettivo. Il valore aggiunto della proposta consiste nel garantire certezza e stabilità del sostegno diretto al reddito per gli agricoltori europei nel 2020.

    Il rispetto del massimale netto del FEAGA è garantito a livello dell'UE tramite l'applicazione, ove necessario, del meccanismo di disciplina finanziaria. Gli obiettivi sopra indicati possono essere conseguiti solo mediante una modifica dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 da parte dei colegislatori dell'UE.

    Proporzionalità

    La proposta non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche rispetto agli atti legislativi che intende modificare. Essa modifica i regolamenti vigenti soltanto nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di cui sopra.

    Scelta dell'atto giuridico

    Poiché gli atti legislativi originari sono regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, anche le modifiche devono essere apportate sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mediante procedura legislativa ordinaria.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    La proposta si discosta dalla normale prassi stabilita negli orientamenti per legiferare meglio e negli strumenti che li accompagnano. Una deroga rispetto alla normale prassi è necessaria per i motivi seguenti:

    -    la proposta ha un campo di applicazione estremamente tecnico;

    -    l'iniziativa riguarda problematiche finanziarie connesse alla fine dell'attuale periodo di programmazione;

    -    non introduce nuovi impegni politici.

    La valutazione d'impatto, la consultazione pubblica e la tabella di marcia non risultano quindi idonee nel contesto della presente proposta. Inoltre, poiché la normativa deve essere in vigore nel dicembre 2019, l'adozione da parte dei colegislatori è urgente.

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non pertinente.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Non pertinente.

    Assunzione e uso di perizie

    Non pertinente.

    Valutazione d'impatto

    Non pertinente.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Non pertinente.

    Diritti fondamentali

    La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Le modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013 garantiscono che possa essere determinato un tasso di adattamento della disciplina finanziaria negli esercizi finanziari 2021 e successivi nei casi in cui le previsioni di spesa per le misure finanziate nell'ambito del massimale netto del FEAGA per un determinato esercizio finanziario indichino che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili. Pertanto, la modifica riduce potenzialmente la spesa del FEAGA al livello massimo concordato per il Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

    La modifica della disposizione di flessibilità per l'anno civile 2020 (esercizio finanziario 2021) è un adeguamento tecnico volto a garantire l'applicabilità della disposizione e non presenta implicazioni finanziarie diverse da quelle previste per la disposizione vigente. L'opzione di revisione del sostegno accoppiato facoltativo può condurre a riassegnazioni finanziarie tra le misure all'interno degli Stati membri, ma tali riassegnazioni si manterranno entro il massimale nazionale e non necessitano pertanto finanziamenti supplementari.

    L'impatto finanziario più generale delle disposizioni transitorie è esposto nella scheda finanziaria che accompagna la presente proposta.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Non pertinente.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    Non pertinente.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    ·Aggiornamento del riferimento per la fissazione del tasso di disciplina finanziaria.

    Le spese a titolo del FEAGA nell'ambito di un determinato esercizio finanziario devono rispettare il massimale stabilito dal regolamento sul quadro finanziario pluriennale adottato dal Consiglio a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE. A tal fine, l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede la fissazione di un tasso di adattamento della disciplina finanziaria. Attualmente, tuttavia, le disposizioni pertinenti rimandano al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, che fissa soltanto i massimali applicabili al periodo 2014-2020. Per garantire il rispetto del massimale per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti anche nel periodo successivo al 2020, è opportuno modificare il riferimento giuridico degli articoli 16 e 26 al fine di includervi il regolamento che il Consiglio deve adottare a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE per gli esercizi finanziari dal 2021 in poi.

    ·Modifica della base per la comunicazione del trasferimento dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti

    Gli Stati membri sono tenuti a comunicare entro il 31 dicembre 2019 la percentuale della propria dotazione per i pagamenti diretti che intendono trasferire alla dotazione per lo sviluppo rurale per l'anno civile 2020 (corrispondente all'esercizio finanziario 2021). Poco dopo, essi dovranno comunicare la percentuale della dotazione per lo sviluppo rurale che propongono di trasferire alla dotazione per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020. Le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020 sono già stabilite nel regolamento (UE) n. 1307/2013. Tuttavia, le corrispondenti dotazioni per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2021 potrebbero non essere state ancora fissate alla fine del 2019.

    Gli Stati membri non avrebbero pertanto alcuna base per comunicare la percentuale di trasferimento dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti e l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/288 che modifica il regolamento (UE) n. 1307/2013 diverrebbe privo di efficacia. Per mantenere la possibilità per gli Stati membri di trasferire fondi tra i due pilastri, secondo quanto già deciso dai colegislatori nel regolamento (UE) 2019/288, si propone di sostituire la percentuale di trasferimento con importi assoluti massimi basati sulle attuali percentuali massime previste dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e sulla dotazione per lo sviluppo rurale proposta dalla Commissione nella comunicazione COM (2018) 392.

    ·Possibilità di rivedere le decisioni riguardanti il sostegno accoppiato facoltativo

    Gli Stati membri avevano la possibilità di rivedere entro il 1º agosto 2019 la percentuale del massimale nazionale per i pagamenti diretti che intendono assegnare al sostegno accoppiato facoltativo, nonché le corrispondenti decisioni dettagliate di sostegno (elenco delle misure di sostegno e relative dotazioni, destinazione del sostegno, ecc.). L'eventuale revisione sarà applicabile a partire dall'anno di domanda 2020.

    D'altra parte, essi saranno tenuti a comunicare solo entro il 31 dicembre 2019, o poco dopo, i trasferimenti tra pilastri che incidono sui massimali nazionali per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020. Di conseguenza gli Stati membri che applicano la flessibilità tra i pilastri non conoscevano ancora, al 1º agosto 2019 (ossia al momento della revisione del sostegno accoppiato facoltativo), il massimale nazionale definitivo per i pagamenti diretti per l'anno civile in questione. Ciò potrebbe comportare incongruenze nell'ambito della decisione sul sostegno accoppiato facoltativo, nonché il mancato rispetto del massimale di bilancio. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di rivedere e comunicare la loro decisione relativa al sostegno accoppiato facoltativo al momento di decidere sulla flessibilità tra i pilastri, ossia entro la fine del 2019 o poco dopo. Tuttavia, questa seconda revisione del sostegno accoppiato facoltativo relativo all'anno civile 2020 dovrebbe essere limitata a quanto necessario per adeguarsi alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri.

    2019/0253 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

    visto il parere della Corte dei conti,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 il massimale annuo delle spese nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 4 . A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere determinato, ove necessario, un tasso di adattamento della disciplina finanziaria al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti per il periodo 2014-2020. Il regolamento (UE) n. 1311/2013 non stabilisce massimali per gli esercizi finanziari successivi al 2020. Al fine di garantire che il massimale per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti sia rispettato anche negli esercizi finanziari successivi al 2020, è opportuno che per tali esercizi finanziari gli articoli 16 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 rimandino agli importi fissati per il FEAGA nel regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per gli anni dal 2021 al 2027.

    (2)La flessibilità tra i pilastri è un trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale. A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , gli Stati membri possono ricorrere a tale flessibilità per gli anni civili dal 2014 al 2019. Al fine di garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, il regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ha esteso la flessibilità tra i pilastri all'anno civile 2020, corrispondente all'esercizio finanziario 2021. L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce attualmente il trasferimento dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti sotto forma di percentuale dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE. Poiché la normativa pertinente dell'Unione non sarà ancora stata adottata nel momento in cui gli Stati membri devono comunicare la propria decisione di trasferimento, è opportuno prevedere che si possa continuare ad applicare tale flessibilità e stabilire l'importo massimo che può essere trasferito. L'importo massimo assoluto per Stato membro è calcolato in base alle percentuali massime di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 da applicare agli importi destinati al sostegno per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 .

    (3)A norma dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri hanno attualmente la facoltà di rivedere entro il 1º agosto 2019 la percentuale del massimale nazionale per i pagamenti diretti che assegnano al sostegno accoppiato facoltativo nonché le rispettive decisioni dettagliate di sostegno a partire dall'anno 2020. Gli Stati membri comunicheranno la decisione relativa al trasferimento dalla dotazione per i pagamenti diretti alla dotazione per lo sviluppo rurale, se del caso, solo entro il 31 dicembre 2019 e quella relativa al trasferimento dalla dotazione per lo sviluppo rurale alla dotazione per i pagamenti diretti poco dopo. Tuttavia, tali decisioni incideranno sul massimale nazionale per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020. Per far sì che le decisioni dettagliate di sostegno restino coerenti con il massimale di bilancio previsto per il sostegno accoppiato facoltativo, è opportuno consentire agli Stati membri di rivedere la percentuale destinata al sostegno accoppiato facoltativo e le decisioni dettagliate di sostegno nella misura necessaria per adattarle alla decisione da essi adottata in relazione alla flessibilità tra i pilastri. Di conseguenza, anche il termine di comunicazione corrispondente dovrebbe essere di poco successivo al 31 dicembre 2019. Poiché tale revisione si limita a quanto necessario agli Stati membri per adeguarsi alla decisione da essi adottata in relazione alla flessibilità tra i pilastri, nella comunicazione gli Stati membri dovrebbero precisare il collegamento tra la revisione e tale decisione.

    (4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013.

    (5)Affinché le modifiche previste dal presente regolamento possano essere applicate quanto prima possibile, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

    Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

    (1)all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dal regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE per gli anni dal 2021 al 2027.";

    (2)all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali di cui all'articolo 16 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti ("il tasso di adattamento") nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili."

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

    Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

    (1)all'articolo 14, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

    "Entro il [OPOCE: 7 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile per l'anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, un importo non superiore all'importo fissato all'allegato VI bis. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR per l'esercizio finanziario 2021. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il [OPOCE: 7 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e stabilisce l'importo da trasferire.";

    (2)all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    "6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo.

    Entro il [OPOCE: 7 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri possono altresì rivedere la loro decisione a norma del presente capo nella misura necessaria per adattarla alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 adottata in conformità dell'articolo 14.

    Tramite una revisione a norma del primo e del secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, con effetto a decorrere dall'anno successivo, di:

    (a)lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

    (b)modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

    (c)porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni relative a una revisione a norma del primo e del secondo comma entro le date rispettive di cui a tali commi. La comunicazione della decisione relativa a una revisione a norma del secondo comma illustra il collegamento tra la revisione e la decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 adottata in conformità dell'articolo 14.";

    (3)è inserito l'allegato VI bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente



    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

    1.3.Natura della proposta/iniziativa

    1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.Durata e incidenza finanziaria

    1.6.Modalità di gestione previste

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    3.2.Incidenza prevista sulle spese 

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

    3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    A) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021

    B) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020

    1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

    Cluster di programmi 8 - Agricoltura e politica marittima a titolo della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 – Risorse naturali e ambiente

    1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

     una nuova azione 

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8  

     la proroga di un'azione esistente 

     la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

    1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    La presente proposta è intesa a garantire la continuità di determinati elementi della politica agricola comune (PAC) per un periodo transitorio di un anno a decorrere dal periodo 2014-2020 e fino all'applicazione delle norme relative ai piani strategici della PAC conformemente alla proposta della Commissione (COM (2018) 392 final). Maggiori spiegazioni figurano nella relazione che accompagna le presenti proposte nonché al punto 1.4.1 della scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per il periodo post-2020 (COM (2018) 392 final).

    1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    Cfr. il punto 1.4.1 della scheda finanziaria legislativa del documento COM (2018) 392 final.

    1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    n.p.

    1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    n.p.

    1.5.Durata e incidenza finanziaria

     durata limitata

       in vigore a decorrere dall'1/1/2021 al 31/12/2021

       Incidenza finanziaria nel 2021 per gli stanziamenti di impegno (2022 per i pagamenti diretti) e dal 2021 in poi per gli stanziamenti di pagamento.

     durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.6.Modalità di gestione previste 9  

     Gestione diretta a opera della Commissione

    a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione

       a opera delle agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

    a paesi terzi o organismi da questi designati;

    a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

    alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

    a organismi di diritto pubblico;

    a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

    Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

    Osservazioni

    Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese relative alla PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una modestissima parte continuerà a rientrare nella gestione diretta della Commissione.

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla legislazione vigente.

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    Per garantire la giusta continuità nell'ambito della necessaria transizione verso i piani strategici della PAC, la presente proposta mantiene le modalità di gestione esistenti nel quadro della gestione concorrente, nonché le modalità di pagamento e di controllo per il periodo necessario. Di conseguenza si basa sui sistemi ben rodati già istituiti dagli Stati membri.

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    I tassi di errore stabilmente bassi osservati nell'ambito della PAC negli ultimi anni indicano che i sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri funzionano correttamente e offrono ragionevoli garanzie di affidabilità. Le disposizioni transitorie prevedono il mantenimento dello status quo per quanto riguarda i sistemi di controllo.

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

    Le proposte mantengono lo status quo per quanto riguarda i controlli.

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    Nessuna proposta di modifica delle misure in vigore.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    Gli importi inclusi nella proposta transitoria sono conformi agli importi proposti per la PAC a titolo della rubrica 3 nella proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 per gli esercizi finanziari pertinenti (COM (2018) 322 final/2).

    Pertanto, per le spese di mercato finanziate dal FEAGA, le dotazioni previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 saranno adeguate ai livelli proposti per gli stessi settori nella proposta relativa al sostegno ai piani strategici della PAC (COM (2018) 392 final), per l'esercizio finanziario 2021. Anche le dotazioni per le regioni ultraperiferiche e le isole dell'Egeo stabilite nei regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 sono adeguate ai livelli già proposti per l'anno 2021 (cfr. COM (2018) 394 final).

    Le dotazioni per i pagamenti diretti proposte per l'anno civile 2021, che sono finanziate nel corso dell'esercizio finanziario 2022, corrispondono alle dotazioni proposte per i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto per l'anno civile 2021 nel documento COM (2018) 392 final.

    Per garantire la continuità dello sviluppo rurale, la proposta aggiunge dotazioni per il 2021. Tali dotazioni corrispondono agli importi proposti per i tipi di interventi di sviluppo rurale per lo stesso anno nel documento COM (2018) 392 final. Ove gli Stati membri decidano di non prorogare i loro programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, gli stanziamenti inutilizzati per il 2021 dovranno essere riassegnati alle dotazioni del piano strategico della PAC per il periodo 2022-2025.

    Si propone di mantenere, per il periodo transitorio, la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 fissata per il periodo 2014-2020.

    Complessivamente, per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno la presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria per il periodo 2021-2027 diversa da quella proposta e descritta nella scheda finanziaria che accompagna la proposta della Commissione per la PAC post-2020 (COM (2018) 392 final). Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, l'incidenza potenziale stimata è illustrata di seguito, ma dipenderà dalla decisione degli Stati membri riguardo alla proroga dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020.

    Le implicazioni finanziarie indicate in appresso riflettono le variazioni stimate rispetto alle incidenze indicate nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per la PAC post-2020 (COM (2018) 392 final).



    3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della
    spesa

    Partecipazione

     
    Rubrica 3:

    Risorse naturali e ambiente

    Diss./Non diss. 10

    di paesi EFTA 11

    di paesi candidati 12

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento finanziario

    3

    Non diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    3.2.Incidenza prevista sulle spese

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    3

    Risorse naturali e ambiente

    Per il FEAGA la proposta non incide sulla spesa complessiva rispetto alle stime illustrate nella scheda finanziaria che accompagna la proposta della Commissione per la PAC post-2020 (COM (2018) 392 final). La proposta transitoria, che assicura la continuità di una serie di programmi di aiuti settoriali stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (ortofrutticoli, olio di oliva, apicoltura, vino e luppolo) fino all'integrazione di questi programmi nel piano PAC, prevede che nel periodo transitorio gli impegni stimati per i tipi di interventi settoriali nell'ambito del piano PAC rimangano al di fuori del piano PAC sotto forma di spese di mercato. Lo stesso vale per i pagamenti diretti: nel periodo transitorio gli impegni previsti dal piano PAC verranno mantenuti sotto forma di pagamenti diretti al di fuori del piano PAC. Tali variazioni, come anche il finanziamento della riserva di crisi che si propone di mantenere nel periodo transitorio, non hanno alcuna incidenza sugli impegni globali per ciascun anno e per il periodo considerato e sono quindi coerenti con la proposta della Commissione per quanto riguarda il sottomassimale del FEAGA per il periodo 2021-2027.

    Per quanto riguarda il FEASR, la proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno per il periodo in esame. La decisione degli Stati membri in merito alla proroga dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 inciderà sul calendario degli impegni, dato che la dotazione FEASR del 2021 dovrà essere trasferita alla dotazione FEASR per il periodo 2022-2025 qualora gli Stati membri non presentino una richiesta di proroga.

    L'incidenza netta sul calendario degli stanziamenti di pagamento non può essere quantificata allo stadio attuale poiché dipenderà dalle decisioni degli Stati membri, che possono ritardare o accelerare l'esecuzione dei pagamenti rispetto alla tempistica indicata nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per la PAC post-2020 (COM (2018) 392 final): le proroghe dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 dovrebbero accelerare il profilo dei pagamenti degli Stati membri/programmi interessati, mentre i trasferimenti delle dotazioni inutilizzate del 2021 alle dotazioni per il periodo 2022-2025 ritarderanno i pagamenti. Complessivamente gli stanziamenti di pagamento rimangono invariati per il periodo considerato.

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Dopo il 2027

    TOTALE

    TOTALE PARZIALE FEAGA

    Impegni

    (1)

    Pagamenti

    (2)

    TOTALE PARZIALE FEASR

    Impegni

    (3)

    Pagamenti

    (4)

    TOTALE degli stanziamenti per la PAC 

    Impegni

    (5)=(1+3)

    Pagamenti

    (6)=(2+4)



    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    7

    "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Dopo il 2027

    TOTALE

    Risorse umane

    Altre spese amministrative

    TOTALE degli stanziamenti
    per la RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Dopo il 2027

    TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti
    per tutte le RUBRICHE
    del quadro finanziario pluriennale
     

    Impegni

    Pagamenti

    3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    La proposta non modifica l'impatto stimato nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per il periodo post-2020 (cfr. COM (2018) 392).

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    Altre spese amministrative

    Totale parziale della RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    Totale parziale della RUBRICA 7 13
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    Altre spese di natura amministrativa

    Totale parziale al di fuori della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

    TOTALE

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    La proposta non modifica i fabbisogni stimati nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per il periodo post-2020 (cfr. COM (2018) 392).

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    • Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

    Nelle delegazioni

    Ricerca

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED  14

    Rubrica 7

    Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

    - in sede

    - nelle delegazioni

    Finanziato dalla dotazione del programma  15

    - in sede

    - nelle delegazioni

    Ricerca

    Altro (specificare)

    TOTALE

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Personale esterno

    3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

    La proposta/iniziativa:

       non prevede cofinanziamenti da terzi

       prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Specificare l'organismo di cofinanziamento 

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    sulle risorse proprie

    su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Incidenza della proposta/iniziativa 16

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    67 01 & 67 02 17

    Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    Oltre alle linee indicate nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per la PAC per il periodo post-2020 (COM (2018) 392 final), nel periodo transitorio sarà interessata la seguente linea di bilancio:

    08 02 YY Pagamenti diretti al di fuori del piano PAC

    Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

    (1)    GU C del , pag. .
    (2)    GU C del , pag. .
    (3)    Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
    (4)    Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
    (5)    Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
    (6)    Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (GU L 53 del 22.2.2019, pag. 14).
    (7)    COM(2018) 392 final.
    (8)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (9)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
    (10)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (11)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (12)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (13)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (14)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
    (15)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (16)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
    (17)    Attualmente non è possibile quantificare l'incidenza sulle entrate. Una stima iniziale sarà presentata nel quadro del progetto di bilancio 2021.
    Top