COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.10.2019
COM(2019) 475 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea
ALLEGATO
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA REPUBBLICA DEL SENEGAL E L'UNIONE EUROPEA
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente protocollo ha per oggetto l'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea. Esso comprende un allegato e alcune appendici che ne formano parte integrante.
Articolo 2
Aspetti generali
1.Le due parti confermano il loro impegno a promuovere una pesca sostenibile e a proteggere la biodiversità marina nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e buona governance.
2.A norma dell'articolo 4 dell'accordo, le navi dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Senegal solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1.Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione sono stabilite come segue:
–specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982) ad esclusione:
–delle specie protette da convenzioni internazionali;
–delle specie vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT):
(a)28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;
(b)10 tonniere con lenze e canne;
(c)5 pescherecci con palangari;
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–pesci demersali di profondità:
(d)2 pescherecci da traino.
Il presente paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 8 e 10 del presente protocollo.
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2.Le possibilità di pesca previste al primo comma riguardano unicamente le zone di pesca senegalesi le cui coordinate geografiche sono comunicate all'Unione prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria conformemente alla legislazione senegalese in vigore.
3.Le navi dell'Unione non possono esercitare attività in zone vietate o durante i periodi di fermo biologico, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato e alla legislazione nazionale.
4.L'accesso a esche vive è autorizzato per le tonniere con lenze e canne europee conformemente alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
Articolo 4
Contropartita finanziaria
1.Il valore totale stimato del protocollo per il periodo di cui all'articolo 15 ammonta a 15 253 750 EUR, ossia 3 050 750 EUR all'anno. Tale importo annuale è ripartito come segue:
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–1 700 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo, che comprende:
(a)un importo specifico annuo di 800 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria per l'accesso alle risorse, comprensivo di un importo corrispondente a un quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate all'anno per le specie altamente migratorie;
(b)un importo specifico annuo di 900 000 EUR per un periodo di cinque (5) anni, destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Senegal;
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–1 350 750 EUR annui corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione dell'articolo 4 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, punto 3.
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2.
Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5, 7 e 9 del presente protocollo e gli articoli 13 e 14 dell'accordo.
3.
Sulla base dei dati di cattura giornalieri ricevuti dallo Stato membro di bandiera, il Senegal e l'Unione sorvegliano, se del caso, l'attività dei pescherecci dell'Unione nelle zone di pesca senegalesi al fine di garantire una gestione adeguata:
- del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo trattino, lettera a), per le specie altamente migratorie e
- del quantitativo di catture autorizzato per le specie demersali quale indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice dell'allegato del presente protocollo.
4.
L'Unione europea, gli Stati membri di bandiera e il Senegal controllano le catture segnatamente attraverso il sistema ERS (Electronic Reporting System). Essi adottano le misure opportune di loro competenza per evitare che venga superato il quantitativo di catture autorizzato e ne informano la controparte.
5.
Una volta raggiunto l'80 % del quantitativo di catture autorizzato per le specie demersali di profondità si procede a un controllo settimanale delle catture praticate dai pescherecci dell'Unione. Dopo l'entrata in funzione del sistema ERS il controllo viene effettuato su base giornaliera. Il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena viene raggiunto il quantitativo di catture autorizzato. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa a sua volta gli Stati membri, che si ritirano dalla zona di pesca.
6.
Se il quantitativo annuo delle catture di specie altamente migratorie praticate dai pescherecci dell'Unione nelle acque senegalesi supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 1, primo trattino, lettera a), l'importo totale della contropartita finanziaria annua è aumentato di 45 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata.
7.
Il quantitativo di catture autorizzato di specie demersali di profondità indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice dell'allegato del presente protocollo corrisponde al quantitativo massimo delle catture autorizzate di tali specie. Se il quantitativo annuo delle catture di tali specie supera il quantitativo autorizzato, si applica una penale di 95 EUR/t alle catture eccedenti, in aggiunta al canone.
8.
Il pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, primo trattino, lettera a), relativa all'accesso delle navi unionali alle risorse alieutiche senegalesi, è effettuato al massimo entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria della firma del protocollo per gli anni successivi.
9.
La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1, primo trattino, lettere a) e b), è versata sul conto della Tesoreria di Stato del Senegal. Il sostegno settoriale di cui al paragrafo 1, primo trattino, lettera b), è messo a disposizione della direzione della Pesca marittima ai fini dell'attuazione. La parte senegalese verifica che i fondi del sostegno settoriali siano inclusi nella programmazione di bilancio (legge finanziaria annuale). Le autorità senegalesi comunicano alla Commissione europea le coordinate del conto della Tesoreria di Stato prima dell'applicazione provvisoria del protocollo e in seguito ogni anno.
Articolo 5
Sostegno settoriale
1.
Il sostegno settoriale previsto nel quadro del presente protocollo contribuisce in particolare all'attuazione della lettera di politica settoriale di sviluppo della pesca e dell'acquacoltura del Senegal (2016-2023) e allo sviluppo dell'economia marittima. Esso è finalizzato ai seguenti obiettivi:
–la gestione sostenibile delle risorse,
–il miglioramento della sorveglianza, del controllo e del monitoraggio delle attività di pesca,
–lo sviluppo di capacità scientifiche, la ricerca sulle risorse della pesca e la raccolta di dati,
–il sostegno alla pesca artigianale,
–lo sviluppo dell'acquacoltura,
–la valorizzazione, il controllo e la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca,
–il potenziamento delle capacità degli attori del settore.
2.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore o, se del caso, dall'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, e in particolare:
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–gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera b);
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–gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Senegal nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), nonché delle priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche del Senegal nel settore alieutico;
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–i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annuale.
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3.
Il versamento della prima rata del sostegno settoriale avviene a seguito della convalida della programmazione pluriennale da parte della commissione mista.
4.
La commissione mista stabilisce gli obiettivi e procede a una stima dell'impatto previsto dei progetti al fine di approvare l'assegnazione degli importi del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale da parte del Senegal. Essa può, se del caso, rivedere le modalità di attuazione del sostegno settoriale.
5.
Ogni anno il Senegal presenta una relazione annuale di attuazione indicante lo stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. Il Senegal redige inoltre una relazione finale alla scadenza del protocollo.
6.
Il pagamento del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale viene frazionato sulla base dell'analisi dei risultati dell'attuazione del sostegno settoriale e dei bisogni identificati nel corso della programmazione pluriannuale. La sospensione del sostegno settoriale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera b), può avere luogo nei casi seguenti: se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione o se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata.
7.
Il versamento del sostegno settoriale riprende previa consultazione e accordo delle parti e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 4 lo giustifichino. Tuttavia, esso non può essere effettuato oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del protocollo.
8.
Qualsiasi proposta di modifica del programma pluriennale di sostegno settoriale è approvata dalla commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.
9.
Le parti garantiscono la visibilità dei risultati del sostegno settoriale.
Articolo 6
Cooperazione scientifica
1.
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell'Africa occidentale. Esse si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e a tener conto dei pareri scientifici formulati da altre organizzazioni regionali competenti quali il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace).
2.
Le parti si impegnano a convocare con frequenza regolare, e ogniqualvolta necessario, il gruppo di lavoro scientifico congiunto al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico relative all'attuazione del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista.
3.
Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a scambiare tutte le informazioni pertinenti alle attività di pesca relative al presente protocollo.
4.
Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, quali i pareri del Copace, e, se del caso, delle conclusioni formulate nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure relative alle attività dei pescherecci dell'Unione al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo.
Articolo 7
Cooperazione economica e valorizzazione
1.
Le parti incoraggiano la cooperazione economica e tecnica tra gli operatori del settore della pesca e della trasformazione al fine di creare condizioni favorevoli agli investimenti e alla valorizzazione economica della risorsa.
2.
Le parti sfruttano il potenziale derivante dagli strumenti finanziari e tecnici a loro disposizione al fine di migliorare la coerenza delle azioni nel settore della pesca e dell'economia blu. A tale scopo verrà posto l'accento in particolare sulla valorizzazione dei prodotti, sull'approvvigionamento delle unità di trasformazione e del mercato locale e sulla promozione degli scambi commerciali.
Articolo 8
Revisione delle possibilità di pesca e delle condizioni per l'esercizio della pesca
1.
Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere rivedute dalla commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT e i pareri formulati dal Copace confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo, previa convalida da parte del gruppo di lavoro scientifico.
2.
In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera a), viene riveduta proporzionalmente, pro rata temporis.
3.
La commissione mista può esaminare e, se necessario, adattare o modificare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le misure tecniche di applicazione del presente protocollo.
Articolo 9
Catture accidentali
Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT le parti si impegnano a cooperare per ridurre le catture accidentali di specie protette di uccelli marini, tartarughe marine, squali e mammiferi marini. A tal fine le navi dell'Unione garantiscono l'applicazione di misure tecniche di cui sia scientificamente comprovata la capacità di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e di ridurre la cattura accidentale di specie non bersaglio.
Articolo 10
Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale
1.
Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per concedere un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Se del caso, la commissione mista stabilisce le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.
2.
L'autorizzazione a esercitare nuove attività di pesca è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici e, se del caso, sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidate dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.
3.
A seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la commissione mista può approvare, nelle zone di pesca senegalesi, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine, su richiesta del Senegal, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le parti praticano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni stabilite dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.
Articolo 11
Informatizzazione degli scambi
1.
Il Senegal e l'Unione si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.
2.
I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.
3.
Il Senegal e l'Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.
Articolo 12
Riservatezza dei dati
1.
Il Senegal e l'Unione si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2.
Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle zone di pesca senegalesi, in conformità alle pertinenti disposizioni dell'ICCAT e delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.
3.
Per quanto riguarda i dati personali trasmessi dalle parti, la commissione mista può stabilire opportune clausole di salvaguardia e mezzi di ricorso in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione (regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) e alle norme applicabili del Senegal.
Articolo 13
Sospensione
L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.
Articolo 14
Denuncia
Il presente protocollo può essere denunciato unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.
Articolo 15
Durata
Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria.
Articolo 16
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA SENEGALESI DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1.Designazione dell'autorità competente
1.
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o alla Repubblica del Senegal (Senegal) quale autorità competente designa:
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– per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE in Senegal;
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– per la Repubblica del Senegal: il ministero della Pesca e dell'economia marittima.
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2.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine "autorizzazione di pesca" equivale al termine "licenza" quale definito nella legislazione senegalese.
3.
Ogni riferimento ai diritti e agli obblighi delle "navi" è da intendersi ai diritti e agli obblighi degli operatori delle navi, dei loro agenti raccomandatari e dei comandanti responsabili delle operazioni.
2.Zone di pesca
Sono definite come "zone di pesca senegalesi" le parti delle acque senegalesi in cui il Senegal autorizza i pescherecci dell'Unione a esercitare attività di pesca in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo.
2.1.Le coordinate geografiche delle zone di pesca senegalesi e delle linee di base sono comunicate all'Unione europea prima dell'applicazione provvisoria conformemente alla legislazione senegalese.
2.2.Analogamente, le zone vietate alla pesca conformemente alla legislazione nazionale vigente, quali parchi nazionali, zone marine protette e zone di riproduzione dei pesci, nonché le zone vietate alla navigazione, sono comunicate all'Unione europea prima dell'applicazione provvisoria conformemente alla legislazione senegalese.
2.3.Il Senegal comunica agli armatori le delimitazioni delle zone di pesca e delle zone vietate al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.
2.4.Eventuali modifiche di tali zone sono comunicate per informazione dal Senegal alla Commissione europea almeno due mesi prima della loro applicazione.
3.
Riposo biologico
I pescherecci dell'Unione autorizzati a esercitare attività di pesca nell'ambito del presente protocollo osservano i periodi di riposo biologico stabiliti in virtù della legislazione senegalese. Ogni anno il decreto che stabilisce il periodo di riposo biologico è notificato con sufficiente anticipo all'UE per consentire l'adeguamento delle domande di autorizzazione.
4.
Designazione di un agente raccomandatario
Tutti i pescherecci dell'Unione che esercitano un'attività nelle zone di pesca senegalesi sono rappresentati da un agente raccomandatario residente in Senegal.
5.
Domiciliazione dei pagamenti degli armatori
Prima dell'applicazione provvisoria del protocollo, il Senegal comunica all'Unione europea le coordinate del conto della Tesoreria di Stato su cui devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell'UE ai sensi dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.
6.
Contatti
Le due parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto:
- per le procedure relative alle autorizzazioni di pesca,
- per gli obblighi di dichiarazione degli operatori dell'Unione,
- per altri scambi di informazioni relativi all'attuazione del protocollo e al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla legislazione senegalese.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI DI PESCA
1. Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili
Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4 dell'accordo sono rilasciate a condizione che:
–la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione,
–siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente protocollo e dalle norme europee in materia di gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne,
–siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Senegal nel quadro dell'accordo.
2. Domande di autorizzazione di pesca
2.1.Le autorità competenti dell'UE presentano, per ogni nave, una domanda per via elettronica indirizzata al ministero della Pesca e dell'economia marittima del Senegal, con copia alla delegazione dell'UE in Senegal, almeno 20 giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta.
2.2.Le domande sono presentate all'autorità competente del Senegal mediante modulo redatto secondo il modello riportato nell'appendice 1.
2.3.Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:
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–la prova del pagamento dell'anticipo forfettario indicato nella scheda tecnica riportata in appendice per la categoria in questione,
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–una fotografia a colori della nave, presa di profilo.
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2.4.A norma del protocollo in vigore, le domande di rinnovo di un'autorizzazione di pesca per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate saranno accompagnate soltanto dalla prova del pagamento dell'anticipo forfettario.
3.Canoni e anticipi forfettari
3.1.Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dell'anticipo forfettario presso le autorità nazionali competenti, come indicato di seguito.
3.2.Gli anticipi forfettari e i canoni espressi in euro per tonnellata pescata nelle zone di pesca del Senegal sono fissati nel modo seguente:
per le tonniere con reti a circuizione:
–per i primi tre anni del protocollo, un anticipo forfettario annuo di 18 500 EUR per nave equivalente a 231,25 tonnellate, sulla base di un canone di 80 EUR per tonnellata;
–per gli ultimi due anni del protocollo, un anticipo forfettario annuo di 18 500 EUR per nave, pari a 217,65 tonnellate all'anno, sulla base di un canone di 85 EUR per tonnellata.
Per le tonniere con lenze e canne:
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–un anticipo forfettario annuo di 13 000 EUR per nave, equivalente a 173,33 tonnellate all'anno, sulla base di un canone di 75 EUR per tonnellata.
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Per i pescherecci con palangari:
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–un anticipo forfettario annuo di 3 525 EUR per nave, equivalente a 47 tonnellate all'anno, sulla base di un canone di 75 EUR per tonnellata.
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Per i pescherecci da traino:
–un anticipo forfettario di 500 EUR per nave a trimestre per un canone di 95 EUR per tonnellata.
L'importo del canone e dell'anticipo forfettario e le condizioni tecniche sono indicati nelle schede tecniche riportate nelle appendici.
3.3.L'importo del canone e dell'anticipo forfettario comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.
3.4.Quando la durata di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, in particolare per motivi di riposo biologico, l'importo dell'anticipo forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità di cui al paragrafo 6, secondo le disposizioni precisate nell'appendice.
4.Rilascio dell'autorizzazione di pesca e elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare
4.1.Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca in conformità ai punti 2.2 e 2.3, il Senegal stabilisce, per ciascuna categoria di navi, l'elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare.
4.2.Questo elenco viene comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione europea. Il Senegal può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore o al raccomandatario.
4.3.Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio dell'autorizzazione di pesca.
4.4.Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dall'autorità competente agli armatori o ai loro rappresentanti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tutta la documentazione prevista al precedente punto 2.3. Una copia di tali autorizzazioni è trasmessa anche alla delegazione dell'Unione europea in Senegal.
4.5.Una copia dell'autorizzazione di pesca è contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l'esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di pesca, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all'originale.
4.6.L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto ai punti 4.3 e 4.5 della presente sezione.
5.Trasferimento dell'autorizzazione di pesca
5.1.L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
5.2.Tuttavia, su richiesta dell'Unione europea e in caso di forza maggiore comprovata da una relazione tecnica, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone.
5.3.In tal caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.
5.4.L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante restituisce l'autorizzazione di pesca annullata all'autorità competente e ne informa per iscritto la delegazione dell'Unione europea in Senegal.
5.5.Una nuova autorizzazione di pesca è rilasciata nel più breve termine una volta restituita l'autorizzazione annullata. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'Unione europea in Senegal.
6.Durata di validità dell'autorizzazione di pesca
6.1.Le autorizzazioni di pesca per le tonniere sono rilasciate per un periodo annuale. Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda sono rilasciate per un periodo trimestrale.
6.2.Le autorizzazioni di pesca sono rinnovabili.
6.3.Per determinare l'inizio del periodo di validità delle autorizzazioni di pesca, si intende per:
–periodo annuale: il periodo decorrente dall'applicazione provvisoria del protocollo fino al 31 dicembre dello stesso anno; in seguito, ogni anno civile completo; nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo;
–periodo trimestrale: a decorrere dall'applicazione provvisoria del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e la data di inizio del trimestre successivo, che cade necessariamente il 1º gennaio, 1º aprile, 1º luglio o 1º ottobre; in seguito, ogni trimestre completo; al termine dell'applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la fine dell'ultimo trimestre completo e la data di scadenza del protocollo.
7.Navi d'appoggio
7.1.Su domanda dell'Unione europea, il Senegal autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio.
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7.2.Tale assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.
7.3.Le navi d'appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce.
7.4.Per quanto ad esse applicabile, le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca descritta nel presente capo. La domanda di autorizzazione è accompagnata dall'elenco dei pescherecci per i quali sono svolte le attività di sostegno.
7.5.Il Senegal redige l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica nel più breve termine all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione europea.
7.6.Il canone applicabile a ciascuna nave d'appoggio ammonta a 3 500 EUR per nave all'anno.
7.7.L'autorizzazione della nave d'appoggio non è trasferibile e il canone non è ridotto pro rata temporis.
CAPO III
MISURE TECNICHE
1.Le misure tecniche relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie applicabili ai pescherecci da traino per la pesca demersale profonda titolari di un'autorizzazione di pesca sono definite nella scheda tecnica riportata nell'appendice 2.
2.2. Le misure tecniche applicabili alle navi tonniere titolari di un'autorizzazione di pesca sono definite nella scheda tecnica riportata nell'appendice 3. Le navi tonniere assicurano il rispetto delle raccomandazioni e delle risoluzioni dell'ICCAT e tengono conto dei pareri scientifici delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.
CAPO IV
MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA
SEZIONE 1
Dichiarazione e monitoraggio delle catture
1.Giornale di pesca elettronico
1.1. Il comandante di una nave dell'Unione che pesca nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca elettronico integrato in un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica (ERS).
1.2. Le navi non dotate di ERS non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca del Senegal per svolgervi attività di pesca.
1.3. Se necessario, il giornale di pesca per la pesca tonniera è adattato al fine di ottemperare alle risoluzioni e raccomandazioni applicabili dell'ICCAT o di altre ORGP per le altre attività di pesca.
1.4. Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca senegalese.
1.5. Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo stimato di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo per ciascuna operazione di pesca. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca. I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente per via elettronica al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera e all'autorità competente del Senegal. Fra i dati trasmessi figurano almeno:
(a)i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;
(b)il codice FAO alfa-3 di ogni specie;
(c)la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;
(d)la data e, se del caso, l'ora della cattura;
(e)la data e l'ora di partenza e di arrivo in porto e la durata della bordata;
(f)il tipo di attrezzo, le specifiche tecniche e le dimensioni;
(g)le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;
(h)le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.
(i)
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(j)
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1.6.Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.
1.7.Lo Stato di bandiera e il Senegal si accertano di disporre dell'hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS. La trasmissione dei dati ERS si avvale dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. Le modifiche degli standard sono apportate entro un termine di sei mesi.
1.8.Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca, anche in assenza di catture, il centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP del Senegal tramite ERS.
1.9.Le modalità di comunicazione delle catture tramite ERS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell'appendice 4.
1.10.Le autorità del Senegal trattano i dati relativi alle attività di pesca delle singole navi in modo riservato e sicuro.
1.11.I paragrafi da 1.6 a 1.9 si applicano a decorrere dalla notifica della disponibilità dell'attrezzatura ERS da parte del Senegal e dell'attivazione del ricevimento automatico da parte del suo centro di controllo della pesca, se del caso dopo un periodo di prova. In attesa dell'attivazione del ricevimento automatico, le informazioni di cui al paragrafo 1.8, lettere da a) a h), sono trasmesse dalle navi mediante posta elettronica, in un formato elettronico utilizzabile, al momento dell'uscita dalla zona; a tale scopo la nave trasmette un estratto del giornale di pesca elettronico contestualmente alla notifica di uscita o, al più tardi, 48 ore dopo l'arrivo in un porto del Senegal. In tal caso i dati sono trasmessi anche al CRODT (Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye). Una volta attivato il ricevimento ERS da parte del Senegal, la trasmissione dei giornali di pesca al CRODT è effettuata dal centro di controllo della pesca del Senegal.
1.12.Il controllo dell'utilizzo del quantitativo di catture autorizzato è effettuato dallo Stato membro di bandiera e dal Senegal sulla base delle dichiarazioni giornaliere. Lo Stato membro di bandiera dispone la cessazione anticipata delle operazioni di pesca alla data in cui è raggiunto il quantitativo di catture autorizzato per le sue navi, in modo da evitare qualsiasi superamento del quantitativo autorizzato.
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2.Dati aggregati relativi alle catture
2.1.Lo Stato di bandiera trasmette trimestralmente alla banca dati gestita dalla Commissione europea i quantitativi, aggregati su base mensile, delle catture e dei rigetti di ogni nave. Per le specie soggette a un quantitativo di cattura autorizzato in virtù del protocollo o delle raccomandazioni dell'ICCAT, i quantitativi sono trasmessi ogni mese per il mese precedente.
2.2.Lo Stato di bandiera verifica i dati mediante controlli incrociati con i dati relativi agli sbarchi, alle vendite, alle ispezioni o alle osservazioni e con qualunque informazione pertinente nota alle autorità. Gli aggiornamenti della banca dati necessari in seguito a tali verifiche sono effettuati il più rapidamente possibile. Per le verifiche si utilizzano le coordinate geografiche della zona di pesca definite nel presente protocollo. I fattori di conversione utilizzati per determinare il peso vivo equivalente saranno convalidati dalla commissione mista.
2.3.Prima della fine di ogni trimestre, l'Unione europea trasmette alle autorità del Senegal i dati aggregati estrapolati dalla banca dati relativi ai trimestri precedenti dell'anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese di cattura e per specie. I dati sono provvisori e in evoluzione.
2.4.Il Senegal li esamina e segnala eventuali discrepanze significative con i dati dei giornali di pesca elettronici trasmessi tramite ERS. Gli Stati di bandiera effettuano le indagini del caso e aggiornano i dati se necessario.
2.5.In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Senegal può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore conformemente alle disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Senegal può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca.
2.6.Il Senegal informa senza indugio l'Unione di ogni sanzione applicata in tale contesto.
3.Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca (ERS)
Le due parti convengono di effettuare la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell'appendice 4. Le parti convengono di definire modalità comuni affinché la transizione possa avvenire quanto prima possibile. Il Senegal informa l'Unione europea non appena le condizioni di questa transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione è convenuto un termine di due mesi per rendere il sistema perfettamente operativo.
4.Computo dei canoni
4.1.Verifiche dei dati trimestrali
4.1.1.Il Senegal comunica tempestivamente all'Unione europea i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 2.3 della presente sezione.
4.1.2.L'Unione europea fornisce al Senegal i chiarimenti necessari forniti, se del caso, dall'istituto scientifico dello Stato membro di bandiera. Se necessario è organizzata una riunione del gruppo di lavoro scientifico congiunto o degli istituti scientifici.
4.2.Computo definitivo e pagamento
4.2.1.L'Unione stabilisce per ciascuna nave, sulla base delle dichiarazioni dei dati aggregati, un computo delle catture e un computo dei canoni a carico della nave per la campagna annuale dell'anno civile precedente.
4.2.2.Essa invia tali computi finali alle autorità del Senegal e, tramite gli Stati membri, all'armatore anteriormente al 30 aprile dell'anno in corso. La verifica e la convalida da parte del Senegal dei computi definitivi sono effettuate entro 30 giorni dal loro ricevimento. Se il Senegal non presenta obiezioni entro il suddetto termine di 30 giorni, i computi definitivi si considerano adottati. In caso di disaccordo, le parti si consultano, se del caso nell'ambito della commissione mista.
4.3.Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Senegal entro il 31 luglio dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore. Gli armatori trasmettono al Senegal copia della prova di pagamento.
SEZIONE 2
Entrate e uscite dalle acque senegalesi
1.
I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque senegalesi nell'ambito del presente protocollo notificano alle autorità competenti del Senegal la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque senegalesi con almeno quattro ore di anticipo.
2.
Fatte salve le disposizioni della sezione 2 dell'appendice 4, nel notificare l'entrata o l'uscita dalle acque senegalesi le navi comunicano altresì la propria posizione nonché le catture detenute a bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate tramite posta elettronica o per fax entro la data concordata dalle parti affinché la ricezione automatica dei messaggi ERS sia considerata effettiva.
3.
Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l'autorità competente del Senegal commette un'infrazione ed è soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.
4.
L'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio delle autorità competenti del Senegal sono allegati al protocollo dell'appendice 6.
SEZIONE 3
Ingresso in porto, trasbordi e sbarchi
1.
La nave comunica il suo ingresso in porto all'autorità competente con almeno 72 ore di anticipo.
2.
Le tonniere con lenze e canne sbarcano nel porto di Dakar le catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi.
2.1. Le tonniere con lenze e canne propongono le loro catture in via prioritaria alle imprese di trasformazione industriale o artigianale e al mercato locale, al prezzo definito sulla base di una contrattazione con riferimento al mercato internazionale.
2.2. Conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Unione europea al Senegal, le catture sbarcate a Dakar a norma del presente protocollo sono soggette a un obbligo di ispezione e certificazione da parte dell'autorità competente del Senegal.
3.
I pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo nelle acque senegalesi svolgono tale operazione conformemente alla legislazione senegalese.
4.
Le domande di trasbordo recano le informazioni seguenti:
4.1. il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;
4.2. la data del trasbordo o dello sbarco;
4.3. la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.
5.
Nelle acque senegalesi è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che precedono. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa senegalese in vigore.
SEZIONE 4
Sistema di controllo via satellite (VMS)
1.Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS
1.1.Le navi dell'Unione europea autorizzate ai sensi del presente protocollo devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS).
È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.
Le navi dell'Unione europea comunicano la loro posizione automaticamente e in modo permanente al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera, ogni ora per le tonniere con reti a circuizione e ogni due ore per le altre navi. Tale frequenza può essere aumentata nel quadro di misure di indagine concernenti le attività di una nave.
1.2.Ciascun messaggio di posizione contiene le seguenti informazioni:
(a)l'identificazione della nave;
(a)l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
(b)la data e l'ora di registrazione della posizione;
(c)la velocità e la rotta della nave.
Esso è configurato secondo il formato di cui all'appendice 5 del presente allegato.
(a)Le modalità di comunicazione delle posizioni delle navi tramite VMS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell'appendice 5.
(b)I CCP comunicano tra loro nel quadro della sorveglianza delle attività delle navi.
2.Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Senegal
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Senegal. I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.
La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Senegal avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.
Il CCP del Senegal informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.
3.Validità del messaggio VMS in caso di controversia
In caso di controversia tra le parti fanno fede unicamente i dati di posizionamento forniti dal sistema VMS.
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SEZIONE 5
Osservatori
1.Osservazione delle attività di pesca
1.1.Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.
1.2.Per le navi tonniere, il suddetto regime di osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) e, se del caso, ai programmi di osservazione regionali elaborati nel quadro di quest'ultima.
2.Navi e osservatori designati
2.1.Al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca il Senegal informa l'Unione europea e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi che devono imbarcare un osservatore, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave.
2.2.Almeno 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco il Senegal comunica all'Unione europea e all'armatore della nave che deve imbarcare un osservatore, o al suo raccomandatario, il nome dell'osservatore ad essa assegnato. Il Senegal informa senza indugio l'Unione europea e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica relativa alle navi e agli osservatori designati.
2.3.Il Senegal procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Senegal.
2.4.Nel caso dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda il tempo di presenza a bordo non può superare due mesi. La presenza dell'osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.
3.Contropartita finanziaria forfettaria
3.1.All'atto del pagamento del canone annuo, gli armatori delle tonniere congelatrici con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 600 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione.
3.2.All'atto del pagamento del canone trimestrale, gli armatori dei pescherecci da traino versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 150 EUR per ogni nave come contributo al corretto funzionamento del programma di osservazione.
4.Retribuzione dell'osservatore
La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Senegal.
5.Condizioni di imbarco
5.1.Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dal Senegal.
5.2.All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.
5.3.Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.
5.4.Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
5.5.L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.
6.Obblighi dell'osservatore
Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:
6.1.prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
6.2.rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;
6.3.rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
7.Imbarco e sbarco dell'osservatore
7.1.L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.
7.2.L'armatore o il suo rappresentante comunica al Senegal, dieci (10) giorni prima della data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.
7.3.Se l'osservatore non si presenta nelle dodici (12) ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.
7.4.Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Senegal, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Senegal nel più breve termine.
8.Compiti dell'osservatore
Agli osservatori scientifici sono assegnati i compiti seguenti:
–registrare correttamente le bordate inserendo le principali informazioni relative alla pesca (posizioni geografiche della nave, orari di inizio e fine delle operazioni di pesca, numero di recuperi delle reti, se del caso, numero di palangari e FAD, ecc.);
–raccogliere informazioni sulle catture specifiche (quantitativi e dimensioni) e sulle catture accessorie, in particolare cefalopodi, crostacei e pesci demersali, nonché squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini;
–prelevare campioni biologici per studi scientifici sulla riproduzione, la crescita e l'identità degli stock; i prelievi saranno effettuati secondo un protocollo scientifico stabilito dall'istituto nazionale responsabile della ricerca sulla pesca;
–per le navi tonniere, osservare e riferire in merito ai FAD conformemente al programma di osservazione dell'ICCAT adottato nel quadro del programma pluriennale per la conservazione e la gestione dei tonnidi tropicali;
–svolgere qualsiasi altro compito di carattere scientifico raccomandato dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.
9.Rapporto dell'osservatore
9.1.Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.
9.2.L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Senegal, che ne trasmette copia all'Unione europea entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.
SEZIONE 6
Ispezione in mare o in porto
1.Ispezione in mare
1.1.L'ispezione in mare, nelle zone di pesca senegalesi, dei pescherecci dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Senegal chiaramente identificabili come ispettori incaricati del controllo della pesca.
1.2.Prima di salire a bordo, gli ispettori del Senegal comunicano alla nave dell'Unione europea la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.
1.3.Gli ispettori del Senegal restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgeranno l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.
1.4.Il Senegal può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.
1.5.Il comandante del peschereccio dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Senegal.
1.6.Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Senegal redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.
1.7.Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori senegalesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. In caso d'infrazione il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione europea entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione.
2.Ispezione in porto
2.1.L'ispezione in porto dei pescherecci dell'Unione europea che sbarcano o trasbordano nelle acque di un porto del Senegal catture effettuate nella zona del Senegal è condotta da ispettori abilitati.
2.2.L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Senegal restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione e svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.
2.3.Il Senegal può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.
2.4.Il comandante del peschereccio dell'Unione facilita il lavoro degli ispettori del Senegal.
2.5.Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del Senegal redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.
2.6.Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore del Senegal consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante del peschereccio dell'Unione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione europea entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione.
SEZIONE 7
Infrazioni
1.Trattamento delle infrazioni
1.1.Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso quanto prima all'Unione europea e allo Stato di bandiera.
1.2.La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore rispetto all'infrazione denunciata.
2.Fermo della nave — Riunione di informazione
2.1.Se la vigente legislazione del Senegal lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni peschereccio dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare nel porto di Dakar.
2.2.Il Senegal notifica all'Unione europea, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.
2.3.Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Senegal organizza su richiesta dell'Unione europea, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.
3.Sanzione dell'infrazione — Procedura transattiva
3.1.La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Senegal secondo la legislazione nazionale in vigore.
3.2.Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra il Senegal e l'Unione europea viene avviato un procedimento transattivo volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Il procedimento transattivo si conclude entro tre (3) giorni dalla notifica del fermo della nave.
3.3.Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'Unione europea.
4.Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria
4.1.Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Senegal il cui importo, fissato dal Senegal, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
4.2.La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:
(c)integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
(d)a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.
4.3.Il Senegal comunica i risultati del procedimento giudiziario all'Unione europea entro otto (8) giorni dalla pronuncia della sentenza.
5.Rilascio della nave e dell'equipaggio
La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista nel quadro del procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria.
SEZIONE 8
Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN
1.Obiettivo
Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nelle zone di pesca del Senegal, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell'elenco, trasmesso dal Senegal, delle navi straniere autorizzate a pescare in tale paese.
2.Procedura
2.1.Il comandante di un peschereccio dell'Unione che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione.
2.2.I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio e contemporaneamente alle autorità senegalesi e all'autorità competente dello Stato di bandiera della nave che ha effettuato l'osservazione, la quale li trasmette alla Commissione europea o all'organismo da essa designato.
2.3.La Commissione europea comunica questa informazione al Senegal.
3.Reciprocità
Il Senegal trasmette quanto prima all'Unione europea tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nelle zone di pesca del Senegal.
CAPO V
IMBARCO DI MARITTIMI
1.Gli armatori dei pescherecci dell'Unione operanti nel quadro del presente protocollo assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:
–per la flotta delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari, almeno il 25 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;
–per la flotta delle tonniere con lenze e canne, almeno il 30 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;
–per la flotta dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda, almeno il 25 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP.
2.Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi originari del Senegal.
3.Ai marittimi imbarcati su pescherecci dell'Unione si applicano i principi e i diritti delle convenzioni fondamentali dell'OIL. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.
4.I contratti di lavoro dei marittimi del Senegal, di cui è consegnata copia all'autorità marittima e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo e l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alla legge applicabile e alle norme dell'OIL, il quale comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5.Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marittimi dei paesi ACP non possono essere inferiori a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
6.I marittimi ingaggiati dai pescherecci dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.
7.Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati. Tali informazioni comprendono il numero di marittimi:
(a)dell'Unione europea,
(b)di un paese ACP, facendo distinzione tra il Senegal e gli altri paesi ACP;
(c)di paesi non ACP e non UE.
APPENDICI
(1)Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
(2)Scheda tecnica per le specie demersali
(3)Scheda tecnica per le specie di tonnidi
(4)Giornale di pesca elettronico
(5)Sistema di controllo via satellite (VMS)
(6)Recapiti delle autorità del Senegal e degli Stati membri di bandiera
Appendice 1
ACCORDO DI PESCA SENEGAL - UNIONE EUROPEA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA
PERIODO:
I - RICHIEDENTE
1.
Nome dell'armatore: ...................................................Nazionalità:........................................................................
2.
Indirizzo dell'armatore: ........................................................................................................................
3.
Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore: .....................................................................
4.3.
Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore: ................................................................
4.4.
Telefono:...................................................
Fax: ................................... E-mail: ……………
6.5.
Nome del comandante: ......................................... Nazionalità: ................. E-mail: …………………………
II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE
1.
Nome della nave: ...............................................................................................................................................
2.
Stato di bandiera:.......................................................................................................................
3.
Numero di immatricolazione esterno: …………....................................................................................
4.
Porto di immatricolazione: …………………. MMSI: ………….……Numero IMO:…….…….…
5.
Data di acquisizione della bandiera attuale: ........../........./.............. Bandiera precedente (se del caso): ………...
6.
Anno e luogo di costruzione: ....../......./.......... a …………........ Indicativo di chiamata: ...............................
7.
Frequenza di chiamata: ………….............. Numero di telefono satellitare: ……………..…………...……
8.
Materiale di costruzione dello scafo:
Acciaio ◻
Legno ◻
Poliestere ◻
Altro ◻ …………………………….
III- CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO
1.
Lunghezza fuori tutto: ..................................................
Larghezza: ....................................... Pescaggio:….
2.
Stazza lorda (GT): ..................................
Stazza netta: ……………….……………
3.
Potenza del motore principale in kW: .......................Marca: .................................
Tipo: ….....................
4.
Tipo di nave: ◻ Tonniera con reti a circuizione ◻ Tonniera con lenze e canne
◻ Peschereccio da traino per la pesca demersale profonda◻ Peschereccio con palangari ◻ Nave di appoggio
5.
Attrezzi da pesca: ......................................
6.
Zone di pesca: ………………………………………
7.
Specie bersaglio: ……………………………….
8.
Porto designato per le operazioni di sbarco: ………………………………….………………………
9.
Numero totale dei membri dell'equipaggio: ....................................................................................................................
10.
Sistema di conservazione a bordo:
Fresco ◻
Refrigerazione ◻
Misto ◻
Congelazione ◻
11.
Capacità di congelamento (t/24 ore): ................. Capacità delle stive: ...............
Numero: .....
12.
Trasponditore VMS:
Costruttore: …………………… Modello: …………………. Numero di serie: …………………
Versione del programma: ........................................................... Operatore satellitare: ………………..
Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.
Fatto a ..............................................., il ......................................
Firma del richiedente ...................................................................
Appendice 2
SCHEDA TECNICA PER LE SPECIE DEMERSALI DI PROFONDITÀ
|
Le specie bersaglio sono i naselli (Merluccius senegalensis e Merluccius polli)
|
|
La zona di pesca autorizzata è definita dai seguenti elementi
(1)
:
a)
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ad ovest di 016 ° 53' 42" O tra la frontiera meridionale fra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 15° 40' 00" N;
|
b)
|
al di là di 15 miglia marine dalla linea di riferimento compresa tra la latitudine 15º 40' 00" N e la latitudine 15º 15' 00" N;
|
c)
|
al di là di 12 miglia marine dalla linea di riferimento, dalla latitudine 15º 15' 00" N alla latitudine 15º 00' 00" N;
|
d)
|
al di là di 8 miglia marine dalle linee di base, dalla latitudine 15º 00' 00" N alla latitudine 14º 32' 30" N;
|
e)
|
ad ovest di 017° 30' 00" O nella zona compresa tra la latitudine 14° 32' 30" N e la latitudine 14° 04' 00" N;
|
f)
|
ad ovest di 017° 22' 00" O nella zona compresa tra la latitudine 14° 04' 00" N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e la Gambia;
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g)
|
ad ovest di 017° 35' 00" O nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e la Gambia e la latitudine 12° 33' 00" N;
|
h)
|
a sud dell'azimut di 137° tracciato a partire dal punto P9 (12° 33' 00" N; 017° 35' 00'' O) fino all'intersezione con l'azimut di 220° tracciato a partire dal Capo Roxo per tener conto dell'accordo di gestione e di cooperazione tra il Senegal e la Guinea-Bissau.
|
|
|
Rete a strascico classica o rete a strascico per la pesca del nasello, dimensione di maglia minima 70 mm. È vietato l'utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo atto a ostruire le maglie delle reti o avente l'effetto di ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri. È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.
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(4)
|
Catture accessorie
(2)
|
|
15 % di cefalopodi, 5 % di crostacei e 20 % di altri pesci demersali di profondità.
Le percentuali di catture accessorie di cui sopra sono calcolate al termine di ogni bordata, in funzione del peso totale delle catture, conformemente alla normativa senegalese.
Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita della totalità o di parte degli elasmobranchi soggetti a misure di protezione nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea per la conservazione e la gestione degli squali nonché nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni regionali per la pesca — in particolare dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), dello smeriglio (Lamna nasus), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dello squadro (Squatina), della manta gigante (Manta birostris) e delle specie della famiglia degli squali martello (Sphyrna zygaena).
Gli esemplari di specie di elasmobranchi di cui è vietata la detenzione a bordo catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Gli esemplari catturati devono essere reimmessi in acqua rapidamente.
Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita di specie pelagiche, tra cui Trachurus spp., Sardina pilchardus, Scomber spps. e Sardinella spp.
|
(5)
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Quantitativo di catture autorizzato /Canoni
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Quantitativo di catture autorizzato
|
1 750 tonnellate all'anno
|
Canone
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95 EUR/tonnellata
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Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre (3) mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.
Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 500 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre (3) mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.
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(6) Altro
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-
|
Numero di navi autorizzate a pescare
|
|
2 unità
|
-
|
Tipo di navi autorizzate a pescare
|
|
Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda
|
-
|
Imbarco di marittimi senegalesi o di altri Stati ACP
|
|
25 % dell'equipaggio
|
|
Dal 1° maggio al 30 giugno
(3)
|
È obbligatorio l'imbarco di un osservatore scientifico su ciascun peschereccio da traino.
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(1)
Se del caso, la zona di pesca potrà essere definita da coordinate che delimitano il poligono in cui la pesca è autorizzata. Tali coordinate saranno trasmesse alla Commissione europea dalle autorità senegalesi prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.
(2)
Questa disposizione sarà riesaminata ove necessario al termine di un anno di applicazione.
(3)
Il periodo di riposo biologico, come altre misure tecniche di conservazione, formerà oggetto di valutazione al termine di un anno di applicazione del protocollo e, previa raccomandazione del gruppo di lavoro scientifico, potrà subire eventuali adeguamenti in funzione dello stato degli stock.
Appendice 3
Scheda tecnica per tonniere congelatrici con reti a circuizione, TONNIERE CON LENZE E CANNE e pescherecci con palangari di superficie
1.Zone di pesca
La licenza di pesca pelagica di altura conferisce:
1.1.alle tonniere con lenze e canne, alle tonniere con reti a circuizione per il pesce fresco e alle tonniere congelatrici con reti a circuizione, il diritto di pescare il tonno in tutte le acque soggette alla giurisdizione del Senegal;
1.2.ai pescherecci con palangari di superficie che praticano la pesca del pesce spada, il diritto di calare i propri attrezzi da pesca:
–al di là di 15 miglia marine dalla linea di riferimento compresa tra la frontiera fra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 14º 25' 00" N;
–ad ovest di 17° 15' 00" N nella zona compresa tra la latitudine 14° 25' 00" N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e la Gambia;
–ad ovest di 17° 15' 00" O nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e la Gambia e la frontiera fra il Senegal e la Guinea-Bissau.
2.Specie vietate
Conformemente alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). nonché dello squalo balena (Rhincodon typus).
Conformemente alla legislazione europea (regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio del 26 giugno 2003), è vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenerle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.
Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT, le parti si adoperano per ridurre l'impatto accidentale delle attività di pesca sulle tartarughe e sugli uccelli marini, attuando misure che massimizzino le possibilità di sopravvivenza degli esemplari prelevati accidentalmente come catture accessorie.
3.Attrezzi e specie
TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE
(2)Attrezzo autorizzato: rete a circuizione.
(3)Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).
(4)Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.
TONNIERE CON LENZE E CANNE
(5)Attrezzo autorizzato: canna.
(6)Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).
(7)Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.
PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE
(8)Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie.
(9)Specie bersaglio: pesce spada (Xiphias gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus).
(10)Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.
4.Canoni a carico degli armatori – numero di navi:
Canone aggiuntivo per tonnellata catturata
|
- pescherecci con reti a circuizione:
80 EUR per i primi tre anni
85 EUR per gli ultimi due anni
- pescherecci con lenze e canne: 75 EUR per l'intera durata del protocollo
- pescherecci con palangari di superficie: 75 EUR per l'intera durata del protocollo
|
Anticipo forfettario annuo
|
Per le tonniere con reti a circuizione: 18 500 EUR
Per le tonniere con lenze e canne: 13 000 EUR
Per i pescherecci con palangari di superficie: 3 525 EUR
|
Canone forfettario per gli osservatori
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600 EUR per nave all'anno
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Canone per le navi d'appoggio
|
3 500 EUR per nave all'anno
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Numero di navi autorizzate a pescare
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28 tonniere con reti a circuizione
5 pescherecci con palangari di superficie
10 tonniere con lenze e canne
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Appendice 4
Giornale di pesca elettronico (ERS)
Comunicazioni ERS
(1)Lo Stato di bandiera e il Senegal designano ciascuno un corrispondente ERS che fungerà da punto di contatto per le questioni relative all'attuazione dell'ERS. Lo Stato di bandiera e il Senegal si comunicano reciprocamente le coordinate del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza indugio all'aggiornamento di tali informazioni.
(2)I dati ERS sono trasmessi dalla nave allo Stato di bandiera, che provvede alla trasmissione automatica al Senegal.
(3)I dati sono in formato UN/CEFACT e sono trasmessi tramite la rete FLUX messa a disposizione dalla Commissione europea.
(4)Le parti possono tuttavia concordare un periodo di transizione durante il quale i dati sono trasmessi attraverso la DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).
(5)Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CCP del Senegal. Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN/CEFACT o, fino a tale data, sono messi senza indugio a disposizione del CCP del Senegal, su richiesta presentata automaticamente al CCP dello Stato di bandiera tramite il nodo centrale della Commissione europea. A decorrere dall'introduzione effettiva del nuovo formato, quest'altra modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.
(6)Il CCP del Senegal conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo, a esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che contestualmente attesti la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che il Senegal riceve in risposta a una sua richiesta. Il Senegal tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.
Guasto del sistema di trasmissione elettronica a bordo della nave o del sistema di comunicazione
(7)Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Senegal si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi.
(8)Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, il CCP del Senegal ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Quest'ultimo indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP del Senegal dell'esito delle sue ricerche.
(9)In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore della nave o, eventualmente, il loro rappresentante. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, entro e non oltre le ore 00.00.
(10)In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante, o l'operatore della nave, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro dieci giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto del Senegal entro 24 ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.
(11)Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte del Senegal è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall'Unione europea o dal Senegal, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.
(12)Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP del Senegal ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti dallo Stato di bandiera a decorrere dall'ultima trasmissione. La stessa procedura può essere applicata su richiesta del Senegal nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a ventiquattro (24) ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall'Unione europea. Il Senegal informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione europea non siano considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera si accerta dell'introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente al punto 1 dell'appendice 5.
Mezzi di comunicazione alternativi
L'indirizzo di posta elettronica del CCP del Senegal da utilizzare in caso di guasto nelle comunicazioni ERS/VMS è reso noto prima dell'applicazione del protocollo.
Tale indirizzo deve essere utilizzato per:
–le notifiche di entrata e di uscita e le notifiche concernenti le catture a bordo in entrata e in uscita;
–le notifiche concernenti lo sbarco e il trasbordo e le notifiche concernenti le catture trasbordate, sbarcate o rimaste a bordo;
–le trasmissioni ERS e VMS sostitutive, temporaneamente previste in caso di guasto.
Appendice 5
Sistema di controllo via satellite (VMS)
Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS
La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Senegal è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Senegal, che viene identificata con il codice "EXI".
Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni.
Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.
In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di 30 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Senegal.
Le navi che pescano nella zona del Senegal con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.
Malfunzionamento del sistema di comunicazione
Il Senegal verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In caso di controversie viene adita la commissione mista.
Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Senegal.
Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione
Sulla base di elementi fondati che inducano a ipotizzare un'infrazione, il Senegal può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione europea, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta (30) minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dal Senegal al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Senegal i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.
Al termine del periodo di indagine determinato, il Senegal informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito alle eventuali misure.
Comunicazione dei messaggi VMS al Senegal
Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.
Dato
|
Codice
|
Obbligatorio/
facoltativo
|
Contenuto
|
Inizio della registrazione
|
SR
|
O
|
Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
|
Destinatario
|
AD
|
O
|
Dato relativo al messaggio - Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
|
Mittente
|
FR
|
O
|
Dato relativo al messaggio - Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
|
Stato di bandiera
|
FS
|
O
|
Dato relativo al messaggio - Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
|
Tipo di messaggio
|
TM
|
O
|
Dato relativo al messaggio - Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)
|
Indicativo di chiamata (IRCS)
|
RC
|
O
|
Dato relativo alla nave - Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
|
Numero di riferimento interno della parte contraente
|
IR
|
O
|
Dato relativo alla nave - Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero
|
Numero
di immatricolazione
esterno
|
XR
|
O
|
Dato relativo alla nave - Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
|
Latitudine
|
LT
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave - Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)
|
Longitudine
|
LG
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave - Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)
|
Rotta
|
CO
|
O
|
Rotta della nave su scala di 360°
|
Velocità
|
SP
|
O
|
Velocità della nave in decimi di nodi
|
Data
|
DA
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
|
Ora
|
TI
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
|
Fine della registrazione
|
ER
|
O
|
Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione
|
In formato NAF, la trasmissione dei dati è strutturata nel modo seguente:
I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1. Una doppia barra obliqua (//) e il codice "SR" indicano l'inizio della trasmissione.
Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//).
Un'unica barra (/) separa il codice dal dato.
Prima dell'applicazione provvisoria del protocollo, il Senegal notifica se i dati VMS vanno trasmessi tramite FLUX TL, in formato UN/CEFACT.
Appendice 6
INFORMAZIONI DI CONTATTO DELLE AUTORITÀ
DEL SENEGAL E DEGLI STATI MEMBRI DI BANDIERA
SENEGAL:
1. Direzione della pesca marittima
Indirizzo: LOT 1 SPHÈRE MINISTÉRIELLE DE DIAMNIADIO, 2e ÉTAGE, BÂTIMENT D
E-mail: magoudiaby@yahoo.fr
Telefono: 00221 33 849 84 40
2. Per le domande di autorizzazione di pesca
Indirizzo: LOT 1 SPHÈRE MINISTÉRIELLE DE DIAMNIADIO, 2e ÉTAGE, BÂTIMENT D
E-mail: layee78@yahoo.fr
E-mail (alternativo):
magoudiaby@yahoo.fr
Telefono: 00221 33 849 84 40
3. Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) e notifica di entrata e di uscita
Nome del CCP (codice di chiamata): PAPA SIERA
Radio: canale 16 VHF
Mattina (8.00 - 10.00): [da controllare] Hz
Pomeriggio (14.00 - 17.00): [da controllare] Hz
Indirizzo: FENETRE MERMOZ, CORNICHE OUEST DAKAR
E-mail: surpeche@hotmail.com
E-mail (alternativo): crrsdpsp@gmail.com
Telefono: +221 338602465
4. Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT)
Indirizzo: POLO DI RICERCA DI ISRA/HANN, BP 2241 DAKAR
E-mail: hamet.diadhiou@isra.sn
E-mail (alternativo): hamet_diadhiou@yahoo.fr
Telefono: 00221 33 832 82 62
STATI MEMBRI DI BANDIERA
L'Unione trasmette al Senegal le rispettive informazioni di contatto degli Stati membri di bandiera prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.