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Document 52019PC0474

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea

COM/2019/474 final

Bruxelles, 17.10.2019

COM(2019) 474 final

2019/0227(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi della proposta

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti 1 , la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica del Senegal (di seguito, "Senegal") ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di pesca esistente. Al termine dei negoziati, il 19 luglio 2019 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 16 dello stesso.

Il protocollo prevede per le navi dell'Unione le seguenti possibilità di pesca:

28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;

10 pescherecci con lenze e canne;

5 pescherecci con palangari;

2 pescherecci da traino.

È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

In linea con le priorità della riforma della politica della pesca 2 , il nuovo protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque del Senegal, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso tiene conto dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2019) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo. Entrambe le valutazioni sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e al Senegal di collaborare più strettamente per promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque del Senegal e di sostenere gli sforzi di tale paese volti a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le parti.

Coerenza con altre politiche dell'Unione

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Senegal si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo.

Sebbene a livello locale, l'attività economica generata nel settore della pesca senegalese contribuirebbe ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare.

1.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 3, dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il settore di intervento costituisce una competenza esclusiva.

2.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Le parti interessate sono state consultate nel corso delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo protocollo tra l'Unione e il Senegal. Gli esperti degli Stati membri e del settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che è nell'interesse dell'Unione e del Senegal concludere un nuovo protocollo dell'accordo nel settore della pesca.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel quadro della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, delle organizzazioni internazionali, della società civile nonché l'amministrazione della pesca del Senegal. Sono state inoltre svolte consultazioni nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Ricorso al parere di esperti

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

4.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente procedura è avviata parallelamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea e la decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento deve essere applicato non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.

2019/0227 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 2 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/384 3 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea (di seguito, "l'accordo") 4 . Tale accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2014 ed è tuttora in vigore.

(2)Il protocollo di attuazione dell'accordo in vigore giunge a scadenza il 19 novembre 2019.

(3)In conformità della decisione 2019/.../UE del Consiglio 5 , il 19 luglio 2019 è stato siglato un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito, il "protocollo").

(4)È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutta la durata di applicazione di quest'ultimo.

(5)Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea (di seguito, "il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)tonniere congelatrici con reti a circuizione:

Spagna:        [16]    unità

Francia:        [12]    unità

(b)navi tonniere con lenze e canne:

Spagna:        [8]    unità

Francia:        [2]    unità

(c)tonniere con palangari:

Spagna:        [3]    unità

Portogallo:        [2]    unità

(d)pescherecci da traino:

Spagna:        [2]    unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Adottate nel corso del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 luglio 2019.
(2)    GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(3)    Decisione (UE) 2015/384 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (GU L 65 del 10.3.2015, pag. 1).
(4)    Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal (GU L 304 del 23.10.2014, pag. 3).
(5)    Decisione (UE) 2019/... del Consiglio del … … (GU L ... del ..., pag …).
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