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Document 52019PC0458

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno

COM/2019/458 final

Bruxelles, 11.10.2019

COM(2019) 458 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno


ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. […/2019] DEL COMITATO MISTO CETA

del ...

che adotta una procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO CETA,

visto l'articolo 26.1 dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 26.2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)In conformità all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il comitato misto CETA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.

(2)A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti è uno dei comitati specializzati istituiti dall'accordo.

(3)In conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni.

(4)L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto CETA (decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018) stabilisce che, salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, il regolamento interno si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati e agli altri organi istituiti in applicazione dell'accordo.

(5)A norma dell'articolo 8.9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nell'interesse pubblico al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, compresi i cambiamenti climatici e la biodiversità, e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

(6)A norma del punto 6, lettera e), dello strumento interpretativo comune sull'accordo, per garantire che i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo rispettino in ogni circostanza l'intento delle parti stabilito nell'accordo, quest'ultimo contiene disposizioni che consentono alle parti di pubblicare note interpretative vincolanti e le parti ribadiscono che il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a ricorrere a tali disposizioni per evitare e correggere eventuali interpretazioni errate dell'accordo da parte dei tribunali.

(7)A norma dell'articolo 8.31, paragrafo 3, e dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possono incidere sugli investimenti, il comitato per i servizi e gli investimenti può, in presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi ed adempimenti interni, raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di interpretazioni dell'accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata,

DECIDE:

Articolo 1

1.La procedura per l'adozione di interpretazioni a norma dell'articolo 8.31, paragrafo 3, e dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, quale figura nell'allegato della presente decisione, è adottata come allegato del regolamento interno del comitato misto CETA.

2.L'allegato costituisce parte integrante del regolamento interno del comitato misto CETA (decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018).

Articolo 2

L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.

Fatto a …, il ….

Per il comitato misto CETA

I copresidenti

ALLEGATO

ALLEGATO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO CETA

1.In ogni situazione in cui una parte nutra gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione dell'accordo che possono incidere sugli investimenti, anche qualora tali preoccupazioni riguardino una misura specifica in relazione alla quale un investitore dell'altra parte ha presentato una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 8.19 (Consultazioni) dell'accordo sostenendo che tale misura viola un obbligo di cui al capo 8 (Investimenti) dell'accordo:

a)la parte può rinviare la questione per iscritto al comitato per i servizi e gli investimenti;

b)nel caso di un rinvio di cui alla lettera a), le parti avviano consultazioni immediatamente in seno al comitato per i servizi e gli investimenti; e

c)il comitato per i servizi e gli investimenti si pronuncia quanto prima su tale questione.

2.Ciascuna parte riserva la dovuta considerazione ai rilievi formulati dall'altra parte in relazione all'articolo 8.31, paragrafo 3, dell'accordo e si adopera per affrontare la questione in modo tempestivo e reciprocamente soddisfacente.

3.In presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti interni, il comitato per i servizi e gli investimenti può raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di interpretazioni delle pertinenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) dell'accordo. Tali interpretazioni possono affrontare anche la questione volta a stabilire se, e a quali condizioni, un determinato tipo di misura debba essere considerato compatibile con il capo 8 (Investimenti) dell'accordo.

4.Se il comitato per i servizi e gli investimenti decide di raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di un'interpretazione, il comitato misto adotta al più presto una decisione sulla questione.

5.Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata.

6.Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono immediatamente rese pubbliche e trasmesse alle parti e ai presidenti del tribunale e del tribunale d'appello, i quali provvedono a comunicarle alle divisioni del tribunale e del tribunale d'appello costituite a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo. 

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Bruxelles, 11.10.2019

COM(2019) 458 final

2019/0218(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Gli obiettivi dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra l'Unione europea e il Canada ("le parti"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016 ed è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

2.2.Il comitato misto CETA

Il comitato misto CETA è istituito a norma dell'articolo 26.1 dell'accordo, in virtù del quale il comitato misto CETA è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Canada ed è copresieduto dal ministro del Commercio internazionale del Canada e dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio, o dai rispettivi delegati. Il comitato misto CETA si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti e stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. Il comitato misto CETA è responsabile di tutte le questioni riguardanti il commercio e gli investimenti tra le parti e dell'attuazione e applicazione di tale accordo. Una parte può sottoporre al comitato misto CETA qualunque questione relativa all'attuazione e all'interpretazione di tale accordo, o qualunque altra questione riguardante il commercio e gli investimenti tra le parti.

In conformità all'articolo 26.3 dell'accordo il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni, di comune accordo, su qualunque questione nei casi previsti da tale accordo. Le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell'espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti sono tenute ad attuarle.

A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, i comitati specializzati, compreso il comitato per i servizi e gli investimenti, possono sottoporre progetti di decisione all'adozione del comitato misto CETA.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati 1 , tra una riunione e l'altra il comitato misto CETA può, previo mutuo consenso delle parti dell'accordo, adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. A tale scopo, i copresidenti trasmettono il testo scritto della proposta ai membri del comitato misto CETA conformemente all'articolo 7 del regolamento e fissano un termine entro cui i membri possono comunicare eventuali preoccupazioni o le modifiche che intendono apportare. Le proposte adottate sono comunicate in conformità all'articolo 7 dopo la scadenza del termine e sono iscritte nel verbale della riunione seguente.

2.3.L'atto previsto del comitato misto CETA

Il comitato misto CETA sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è chiarire la procedura per l'adozione di interpretazioni da parte del comitato misto CETA delle disposizioni in materia di investimenti contenute nell'accordo.

L'atto previsto vincolerà le parti. L'articolo 26.3, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce quanto segue: "Le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell'espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti provvedono ad attuarle."

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

A norma del punto 6, lettera f), dello strumento interpretativo comune sull'accordo, l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada hanno convenuto di avviare immediatamente i lavori futuri sull'attuazione delle disposizioni dell'accordo relative alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti, il cosiddetto "sistema giurisdizionale per gli investimenti" 2 .

A norma dell'articolo 8.31, paragrafo 3, e dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possono incidere sugli investimenti, il comitato per i servizi e gli investimenti può, in presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi ed adempimenti interni, raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di interpretazioni dell'accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata.

Il punto 6, lettera e), dello strumento interpretativo comune sull'accordo prevede quanto segue: "Per garantire che i tribunali rispettino in ogni circostanza l'intento delle parti stabilito nell'accordo, il CETA include disposizioni che consentono alle parti di pubblicare note interpretative vincolanti. Il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a ricorrere a tali disposizioni per evitare e correggere eventuali interpretazioni errate del CETA da parte dei tribunali."

È pertanto opportuno chiarire la procedura per l'adozione di interpretazioni da parte del comitato misto CETA delle disposizioni in materia di investimenti contenute nell'accordo.

A norma dell'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il comitato misto CETA ha adottato il proprio regolamento interno con la decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26.9.2018. A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto CETA, tale regolamento si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati, compreso il comitato per i servizi e gli investimenti, e agli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo, salvo diversa decisione di ciascun comitato specializzato in conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo.

È opportuno che il comitato misto CETA adotti l'atto previsto come allegato del suo regolamento interno.

L'atto previsto comprende norme specifiche sulle fasi procedurali necessarie per l'adozione di interpretazioni dell'accordo da parte del comitato misto CETA.

La presente proposta è in linea con altre iniziative sull'attuazione del sistema giurisdizionale per gli investimenti del CETA. In particolare, dal giugno 2018 la Commissione collabora con gli Stati membri in seno al comitato della politica commerciale sui servizi e gli investimenti del Consiglio e con il Canada all'elaborazione di un pacchetto di quattro progetti di decisione riguardanti:

norme volte a dare risposta a questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 7, dell'accordo;

un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori a norma dell'articolo 8.44, paragrafo 2, dell'accordo;

norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia in conformità all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo; nonché

norme sulla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo.

Sono in corso ulteriori lavori su altri settori di attuazione del sistema giurisdizionale per gli investimenti. Secondo quanto previsto al punto 6, lettera f), dello strumento interpretativo comune sull'accordo, "[l]'obiettivo comune è quello di concludere i lavori entro l'entrata in vigore del CETA".

È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto CETA in riferimento all'atto previsto al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto CETA è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo").

L'atto che il comitato misto CETA è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti nel diritto internazionale a norma dell'articolo 26.3, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Lingue facenti fede e pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del comitato misto CETA attuerà l'accordo per quanto riguarda la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, è opportuno adottare tale atto in tutte le lingue facenti fede dell'accordo 4 e pubblicarlo, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2019/0218 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio 5 prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.

(2)La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio 6 prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo, ivi inclusa l'istituzione del comitato misto CETA e del comitato per i servizi e gli investimenti. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

(3)A norma dell'articolo 26.3, paragrafo 1, dell'accordo, nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall'accordo.

(4)A norma dell'articolo 26.3, paragrafo 2, dell'accordo, le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell'espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti provvedono ad attuarle.

(5)In conformità all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il comitato misto CETA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.

(6)A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti è uno dei comitati specializzati istituiti dall'accordo.

(7)In conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni.

(8)L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto CETA (decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018) stabilisce che, salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, il regolamento interno si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati e agli altri organi istituiti in applicazione dell'accordo.

(9)A norma dell'articolo 8.31, paragrafo 3, e dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possono incidere sugli investimenti, il comitato per i servizi e gli investimenti può, in presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi ed adempimenti interni, raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di interpretazioni dell'accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata.

(10)È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto CETA sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato misto CETA, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione del Consiglio.

Articolo 2

1.La decisione del comitato misto CETA è adottata in tutte le lingue facenti fede dell'accordo.

2.La decisione adottata dal comitato misto CETA è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 001/2018 del comitato misto CETA, del 26 settembre 2018, recante adozione del proprio regolamento interno e di quello dei comitati specializzati (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 13), disponibile sul sito web della DG TRADE all'indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157677.pdf .
(2)    Strumento interpretativo comune sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 3).
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    A norma dell'articolo 30.11 (Testi facenti fede) dell'accordo, l'accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
(5)    Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).
(6)    Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
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