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Document 52019PC0432

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo

    COM/2019/432 final

    Bruxelles, 20.9.2019

    COM(2019) 432 final

    2019/0204(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione che definisce la posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra 1 , in vista della prevista adozione di una decisione relativa allo scambio di informazioni con il Marocco al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere del 25 ottobre 2018 che modifica detto accordo 2

    2.Contesto della proposta

    2.1.Accordo di associazione UE-Marocco

    L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ('l'accordo di associazione"), ha creato una zona di libero scambio tra l'Unione europea e il Marocco basata su una reciproca liberalizzazione tariffaria nel settore dell'industria, dell'agricoltura e dei prodotti della pesca. Tale accordo istituisce una zona di libero scambio che garantisce al Marocco un accesso preferenziale molto ampio al mercato dell'UE. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2000.

    Con la decisione (UE) 2019/217 del 28 gennaio 2019 3 , il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, che mira a estendere ai prodotti originari del Sahara occidentale le preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione.

    2.2.Comitato di associazione UE-Marocco

    Il comitato di associazione UE-Marocco è un organo istituito dall'accordo di associazione, responsabile dell'attuazione dell'accordo e abilitato ad adottare decisioni per la gestione dello stesso. Le decisioni del comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti. Tra una sessione e l'altra, il comitato di associazione può assumere decisioni mediante procedura scritta, previo il consenso di entrambe le parti.

    2.3.Atto previsto del comitato di associazione UE-Marocco

    Il comitato di associazione UE-Marocco deve adottare una decisione relativa alle modalità di valutazione dell'impatto dell'accordo approvato dal Consiglio il 28 gennaio 2019, segnatamente sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale ("l'atto previsto"). L'adozione deve avvenire entro due mesi dall'entrata in vigore di detto accordo.

    L'atto previsto mira a stabilire le modalità per lo scambio di informazioni tra le parti al fine di consentire una valutazione dell'impatto dell'estensione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione ai prodotti del Sahara occidentale.

    L'atto previsto diventerà vincolante per le parti a norma dell'articolo 83, secondo comma, dell'accordo, secondo cui: "Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione".

    3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    Dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione le preferenze commerciali previste da tale accordo erano di fatto applicate ai prodotti originari del Sahara occidentale, un territorio non autonomo. Nella sentenza del 21 dicembre 2016, nella causa C-104/16 P 4 , la Corte di giustizia dell'Unione europea ha tuttavia stabilito che l'accordo di associazione concluso tra l'UE e il Marocco non si applica al Sahara occidentale.

    Questo significa che la pratica di applicare di fatto le preferenze commerciali previste dall'accordo di associazione e dai relativi protocolli ai prodotti originari del Sahara occidentale non poteva più continuare. Gli accordi bilaterali tra l'Unione europea e il Marocco possono tuttavia essere estesi al Sahara occidentale a determinate condizioni, purché esista la base giuridica appropriata.

    Il 29 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati al fine di fornire una base giuridica per concedere preferenze ai prodotti originari del Sahara occidentale e ha adottato direttive di negoziato. Nel 2017 si sono svolti due cicli di negoziati. I capi negoziatori hanno siglato il progetto di accordo il 31 gennaio 2018. L'accordo è stato firmato dalle parti il 25 ottobre 2018. Il 28 gennaio 2019 il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, fornendo quindi una base giuridica per la concessione ai prodotti del Sahara occidentale delle stesse preferenze tariffarie di cui godono i prodotti provenienti dal Marocco.

    La modifica dei pertinenti protocolli dell'accordo di associazione consente inoltre di fondare la concessione delle preferenze tariffarie dell'Unione su una valutazione dei benefici per le popolazioni locali e del rispetto dei diritti umani.

    Come richiesto dal Consiglio nelle direttive di negoziato adottate il 29 maggio 2017, i servizi della Commissione hanno valutato il potenziale impatto dell'accordo sullo sviluppo sostenibile, segnatamente per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale (di seguito "i territori interessati"). Tale valutazione riguarda soprattutto i flussi commerciali provenienti dal Sahara occidentale e in particolare i prodotti della pesca, i prodotti agricoli e i fosfati. Si basa su un'analisi dei dati disponibili relativi al passato, ma anche su una previsione per il futuro. Da tale valutazione emerge che la concessione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione UE-Marocco ha avuto un impatto positivo sulle popolazioni interessate e dovrebbe mantenere o addirittura aumentare potenzialmente tale impatto in futuro. La valutazione d'impatto è contenuta nella relazione elaborata dai servizi della Commissione, congiuntamente con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dell'11 giugno 2018 5 , sui benefici per la popolazione del Sahara occidentale dell'estensione di preferenze tariffarie ai prodotti originari di tale territorio e sulla consultazione della suddetta popolazione.

    Al fine di garantire il monitoraggio degli effetti dell'accordo sulle popolazioni interessate e sullo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'accordo prevede esplicitamente un quadro e una procedura adeguati che consentiranno alle parti di valutare, sulla base di scambi sistematici di informazioni, le ripercussioni dell'accordo durante la sua attuazione. L'Unione europea e il Marocco hanno concordato di scambiarsi reciprocamente informazioni almeno una volta all'anno nell'ambito del comitato di associazione istituito dall'accordo di associazione UE-Marocco. L'obiettivo della presente proposta è precisamente quello di stabilire le modalità specifiche di tale valutazione prevista dall'accordo ai fini della loro adozione da parte del comitato di associazione.

    Lo scopo dello scambio di informazioni corrisponde all'obiettivo della suddetta relazione dei servizi della Commissione e del SEAE.

    Per quanto riguarda l'impatto sull'economia del territorio, le informazioni finora disponibili si riferiscono principalmente all'agricoltura e alla pesca, ma le preferenze riguardano tutti i prodotti. I dati da scambiare potranno quindi evolvere alla luce degli sviluppi dell'attività nel Sahara occidentale. Tra l'altro, lo scambio non si riferisce solo agli aspetti economici (benefici in senso stretto), ma deve consentire una valutazione più ampia, comprendente aspetti quali lo sviluppo sostenibile e l'impatto sullo sfruttamento delle risorse naturali.

    Oltre allo scambio di informazioni previsto dall'accordo, il Marocco ha convenuto di istituire un meccanismo per la raccolta di dati statistici sulle esportazioni verso l'UE dei prodotti originari del Sahara occidentale. Tali dati saranno resi disponibili su base mensile alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri.

    Infine il termine "reciprocamente", contenuto nell'accordo del 25 ottobre 2018, sottolinea che lo scambio non è unilaterale. Il Marocco potrà pertanto chiedere all'Unione europea informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di interesse per il paese, in base ai sistemi di informazione già esistenti.

    La presente proposta è coerente con l'attuale politica commerciale. È inoltre in linea con gli obiettivi generali della politica europea di vicinato e con la politica generale dell'Unione nei confronti del Marocco, che mira a rafforzare un partenariato privilegiato con questo paese, fatto salvo l'esito della procedura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite concernente il Sahara occidentale.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 6 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il comitato di associazione UE-Marocco è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.

    L'atto che il comitato di associazione è chiamato ad adottare è un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 83 dell'accordo.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    Di conseguenza, la base giuridica procedurale della decisione proposta è costituita dall'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà essere assunta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano essenzialmente la politica commerciale comune.

    Di conseguenza, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita dall'articolo 207, paragrafi 3 e 4, primo comma, del TFUE. 

    4.3.Conclusione

    La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    5.PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

    Dal momento che la decisione del comitato di associazione completerà il regolamento interno del comitato di associazione, una volta adottata, dovrà essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2019/0204 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ("l'accordo di associazione") è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione 2000/204/CE, CECA 7 del Consiglio e della Commissione del 24 gennaio 2000 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2000.

    (2)Con la decisione (UE) 2019/217 del 28 gennaio 2019, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione (la "modifica dei protocolli n. 1 e n. 4") 8 che mira a estendere ai prodotti originari del Sahara occidentale le preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione.

    (3)Conformemente all'articolo 81 dell'accordo di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione dell'accordo. A norma dell'articolo 83 del medesimo accordo, il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

    (4)Entro due mesi dall'entrata in vigore della modifica dei protocolli n. 1 e n. 4, il comitato di associazione deve adottare una decisione relativa alle modalità di valutazione dell'impatto di tale accordo, segnatamente sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale ("i territori interessati").

    (5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di associazione, in quanto la decisione prevista è vincolante per l'Unione.

    (6)Al fine di monitorare gli effetti dell'accordo sulle popolazioni interessate e sullo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'accordo prevede esplicitamente un quadro e una procedura adeguati che consentiranno alle parti di valutare, sulla base di scambi sistematici di informazione, le ripercussioni dell'accordo durante la sua attuazione. L'Unione europea e il Marocco hanno concordato di scambiarsi reciprocamente informazioni almeno una volta all'anno nell'ambito del comitato di associazione istituito dall'accordo di associazione UE-Marocco. È pertanto opportuno stabilire le modalità specifiche di tale valutazione in vista della loro adozione da parte del comitato di associazione.

    (7)Lo scopo dello scambio di informazioni corrisponde all'obiettivo della relazione dell'11 giugno 2018 elaborata dai servizi della Commissione, congiuntamente con il Servizio europeo per l'azione esterna, sui benefici per la popolazione del Sahara occidentale dell'estensione di preferenze tariffarie ai prodotti originari di tale territorio e sulla consultazione della suddetta popolazione 9 .

    (8)Per quanto riguarda l'impatto sull'economia del territorio, le informazioni finora disponibili si riferiscono principalmente all'agricoltura e alla pesca, ma le preferenze riguardano tutti i prodotti; i dati da scambiare potranno quindi evolvere alla luce degli sviluppi dell'attività nel Sahara occidentale. Tra l'altro, lo scambio non si riferisce solo agli aspetti economici (benefici in senso stretto), ma deve consentire una valutazione più ampia, comprendente aspetti quali lo sviluppo sostenibile e l'impatto sullo sfruttamento delle risorse naturali.

    (9)Il Marocco ha inoltre convenuto di istituire separatamente un meccanismo per la raccolta di dati statistici sulle esportazioni verso l'Unione europea dei prodotti originari del Sahara occidentale; tali dati saranno resi disponibili su base mensile alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri.

    (10)Il Marocco potrà chiedere all'Unione europea informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di interesse per il paese, in base ai sistemi di informazione già esistenti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione del comitato di associazione UE-Marocco, istituito a norma dell'articolo 81 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, si basa sul progetto di decisione del suddetto comitato di associazione accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri e la Commissione sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
    (2)    GU L 34 del 6.2.2019, pag. 4.
    (3)    GU L 34 del 6.2.2019, pag. 1.
    (4)    Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.
    (5)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD (2018) 346 final) che accompagna la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
    membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (COM (2018) 481 final).
    (6)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (7)    GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1.
    (8)    GU L 34 del 6.2.2019, pag. 4.
    (9)    SWD (2018) 346 final.
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    Bruxelles, 20.9.2019

    COM(2019) 432 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di Decisione del Consiglio

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo


    PROGETTO DI

    DECISIONE N. .../...
    DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

    del...

    relativa allo scambio di informazioni tra l'Unione europea e il Regno del Marocco al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere del 25 ottobre 2018

    IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

    visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del 25 ottobre 2018, relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,

    visto l'accordo euromediterraneo, del 26 febbraio 1996, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in particolare l'articolo 83,



    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è entrato in vigore il 19 luglio 2019.

    (2)Con tale accordo i prodotti originari del Sahara occidentale (di seguito denominato i "territori interessati"), che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco, beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e il Regno del Marocco.

    (3)In un'ottica di partenariato e al fine di consentire alle parti di valutare l'impatto dell'accordo, in particolare sullo sviluppo sostenibile, segnatamente per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiare informazioni nell'ambito del comitato di associazione almeno una volta all'anno.

    (4)Le modalità specifiche di tale valutazione devono essere adottate dal comitato di associazione entro due mesi dall'entrata in vigore dell'accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



    Articolo 1

    1.    Per consentire alle parti di valutare l'impatto dell'accordo nel corso della sua applicazione in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

    -    l'Unione europea e il Marocco scambiano i dati ritenuti pertinenti nei principali settori d'attività interessati, oltre a informazioni statistiche, economiche, sociali e ambientali, in particolare in merito ai benefici dell'accordo per le popolazioni interessate e allo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati. Un elenco delle informazioni pertinenti è contenuto nell'allegato della presente decisione.

    -    Tale scambio avrà luogo tramite una comunicazione scritta inviata in anticipo, non oltre due mesi prima della riunione del comitato di associazione; tale comunicazione può essere seguita da richieste di chiarimenti e da domande aggiuntive sulle tematiche oggetto di tale decisione, da trasmettere al massimo un mese prima della riunione.

    2.    È stato inoltre convenuto tra le parti, in un'ottica di partenariato e al fine di consentire alle stesse di valutare l'impatto dell'accordo, che il Marocco potrà chiedere all'Unione europea informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di particolare interesse per il paese, sulla base dei sistemi di informazione già esistenti. L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

    -    il Marocco trasmetterà la propria richiesta per iscritto all'Unione europea tre mesi prima della riunione del comitato di associazione.

    -    Lo scambio avrà luogo tramite una comunicazione scritta inviata in anticipo dall'Unione europea non oltre due mesi prima della riunione del comitato di associazione; tale comunicazione può essere seguita da richieste di chiarimenti e da domande aggiuntive, da trasmettere non oltre un mese prima della riunione.

    3.    Le Parti si scambieranno le rispettive conclusioni nell'ambito del comitato di associazione entro il (xx) di ogni anno.

    4.    Il verbale contenente le conclusioni del comitato di associazione deve essere approvato dalle parti entro un mese dalla riunione.

    Articolo 2

    L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore nel giorno della sua adozione da parte del comitato di associazione.

    Fatto a [Rabat][Bruxelles], il [x/x/]2019

    Per il comitato di associazione UE-Marocco

    ALLEGATO

    Informazioni pertinenti nell'ambito dello scambio di informazioni previsto dall'accordo

    Le informazioni scambiate devono consentire di aggiornare la relazione elaborata dai servizi della Commissione congiuntamente con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dell'11 giugno 2018, che ha dimostrato i benefici per la popolazione interessata dell'estensione delle preferenze tariffarie ai prodotti originari dei territori interessati 1 . Lo scambio deve comprendere informazioni dettagliate che consentano di valutare l'impatto dell'accordo durante la sua attuazione, comprese informazioni generali sulle popolazioni e sui territori interessati. Tali informazioni sono destinate esclusivamente a valutare e a preparare gli aggiornamenti di tale relazione da parte dei servizi della Commissione e del SEAE. A titolo indicativo, le informazioni pertinenti sono le seguenti.

    1.Informazioni di carattere generale

    Informazioni statistiche di carattere sociale per i territori interessati i cui prodotti sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco, come popolazione (possibilmente per età e per sesso), occupazione (numero assoluto, numero in funzione dell'esportazione e dell'esportazione verso l'Unione europea), livello delle remunerazioni, indice di sviluppo umano, istruzione (ad esempio numero di istituti, di posti, di alunni, tasso di scolarizzazione), salute (ad esempio numero di ospedali, di posti letto e di medici), servizi di base (ad esempio accesso all'acqua potabile e all'elettricità), tasso di povertà, trasporti.

    Informazioni statistiche di carattere economico per il territorio, come tasso di crescita annuo del PIL e del PIL pro capite, settori importanti, entità della produzione, percentuale di esportazioni e percentuale di esportazioni verso l'Unione europea.

    Informazioni statistiche di carattere ambientale per il territorio, come uso delle risorse naturali e soprattutto dell'acqua, trattamento dei rifiuti (agricoltura, attività mineraria), gestione sostenibile degli stock ittici e inquinamento.

    2.Dati per i principali settori economici d'esportazione

    In particolare per i settori dell'agricoltura e della pesca, così come per altri settori in cui si registrano esportazioni dai territori interessati verso l'Unione europea, dati come:

    -la produzione per tipo di prodotto (ad esempio pomodori, meloni, ecc. e per specie nel caso della pesca);

    -le superfici coltivate (irrigate e in serra) e i quantitativi raccolti;

    -le esportazioni verso l'Unione europea (e, se del caso, verso altre destinazioni) in volume e in valore;

    -gli stabilimenti di trasformazione per settore e le attività in essi effettuate;

    -l'occupazione (temporanea o permanente) generata, direttamente e indirettamente (trasporti, fornitori, immagazzinamento, ecc.), da tali attività e in questi stabilimenti;

    -o le misure attuate per una gestione sostenibile delle risorse, acqua compresa (consumo medio d'acqua e fonti di approvvigionamento idrico).

    3.Progetti in corso

    Progetti in corso che hanno un impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati, anche in materia di sviluppo sostenibile (energie rinnovabili, gestione razionale delle risorse naturali) del territorio.

    4.Altre informazioni pertinenti

    Qualsiasi informazione che consenta di valutare le attività degli operatori economici locali interessati dall'accordo, come in materia di responsabilità sociale delle imprese ("corporate social responsibility").

    Come previsto nello scambio di corrispondenza avvenuto il 6 dicembre 2018 tra la Commissione e l'ambasciata del Regno del Marocco, quest'ultimo istituisce un meccanismo per la raccolta di informazioni sulle esportazioni contemplate dall'accordo di associazione, quale modificato dallo scambio di lettere. Tale meccanismo fornirà in modo sistematico e regolare e metterà a disposizione su base mensile dati precisi che dovrebbero consentire all'Unione europea e alle autorità competenti dei suoi Stati membri di disporre di informazioni trasparenti e affidabili sull'origine di tali esportazioni verso l'Unione, suddivise per regione.

    5.Informazioni fornite dall'Unione europea

    Informazioni sul commercio di prodotti specifici esportati in Marocco per tipo di prodotto, in volume e in valore e, se disponibili, i dati sulla loro produzione.

    (1)

       "Relazione sui benefici per la popolazione del Sahara occidentale dell'estensione di
    preferenze tariffarie ai prodotti originari di tale territorio e sulla consultazione della

    suddetta popolazione", pubblicata l'11.6.2018, SWD (2018) 346 final.

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