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Document 52019PC0354

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro

    COM/2019/354 final

    Bruxelles, 24.7.2019

    COM(2019) 354 final

    2019/0161(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo a un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Quando, un decennio fa, la crisi mondiale ha colpito l'Unione e la zona euro, le condizioni economiche e sociali nell'Unione sono peggiorate rapidamente. Nella zona euro, la crisi finanziaria si è presto trasformata in una crisi economica e del debito sovrano. In risposta, sono state adottate misure per preservare la stabilità e l'integrità della zona euro. Tali misure sono state successivamente integrate e rafforzate da varie iniziative per affrontare a più lungo termine i punti deboli nell'architettura dell'area della moneta unica. Sebbene siano stati realizzati miglioramenti significativi, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione dei cinque presidenti del giugno 2015 e nel documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria del 31 maggio 2017, permangono alcune lacune importanti. Uno degli insegnamenti della crisi è che gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero rafforzare ulteriormente la resilienza delle loro economie attraverso riforme strutturali e investimenti mirati, in modo da promuovere la convergenza e la competitività della zona euro nel suo complesso.

    In tale contesto, in occasione del Vertice euro del 14 dicembre 2018 (tenutosi nel formato inclusivo a 27), i leader dell'Unione hanno incaricato l'Eurogruppo di lavorare su una serie di aspetti al fine di contribuire a portare avanti l'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la progettazione, le modalità di attuazione e le tempistiche di uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro e degli Stati membri che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II) su base volontaria. Lo strumento farà parte del bilancio dell'Unione e, se necessario, sarà adottato sulla base di una specifica proposta legislativa della Commissione. Il Vertice euro ha inoltre indicato che lo strumento dovrebbe essere elaborato in base ai criteri e agli orientamenti strategici forniti dagli Stati membri della zona euro. Facendo un bilancio a quattro anni dalla relazione dei cinque presidenti, la comunicazione della Commissione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria del 12 giugno 2019 1 delinea la via da seguire per conseguire l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. Nella comunicazione si sottolinea in particolare che uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività contribuirebbe alla resilienza dell'Unione economica e monetaria poiché sosterrebbe pacchetti di riforme e investimenti coerenti per affrontare le sfide in materia di competitività e convergenza degli Stati membri della zona euro. Nella comunicazione, la Commissione si dichiara inoltre pronta a proporre, sulla base dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un nuovo regolamento relativo al quadro di governance per tale strumento, nel pieno rispetto delle prerogative della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e attuazione dei programmi. Il 14 giugno 2019 l'Eurogruppo ha concordato le modalità di funzionamento che delineano le caratteristiche principali del futuro strumento di bilancio per la convergenza e la competitività per gli Stati membri della zona euro e gli Stati membri partecipanti all'ERM II su base volontaria 2 . In occasione del Vertice euro del 21 giugno 2019 i capi di Stato e di governo hanno accolto con favore l'accordo e hanno sottolineato la necessità di lavorare su tutte le questioni in sospeso al fine di garantire l'autonomia decisionale degli Stati membri della zona euro 3 .

    A tal fine, la proposta di regolamento istituisce un quadro di governance per un nuovo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro. Lo strumento sarà parte del programma di sostegno alle riforme 4 . Il quadro di governance fornirà orientamenti di politica economica per le riforme e gli investimenti che dovranno essere sostenuti dal nuovo strumento di bilancio in linea con il quadro generale di coordinamento delle politiche economiche dell'Unione.

    Come parte del programma di sostegno alle riforme, lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività mira a promuovere la coesione all'interno dell'Unione, fornendo agli Stati membri della zona euro un sostegno finanziario per riforme e gli investimenti che dovranno essere parte di pacchetti coerenti. La proposta di regolamento intende regolare gli aspetti concernenti la governance di tale strumento di bilancio e deve essere letta in combinato disposto con il programma di sostegno alle riforme.

    A tal fine, al Consiglio, in cui solo gli Stati membri della zona euro avrebbero diritto di voto, sarebbero affidati compiti legati ai seguenti aspetti: i) la strategia e la supervisione generali per quanto riguarda le riforme e gli investimenti nella zona euro; ii) la formulazione di orientamenti specifici per paese in relazione agli obiettivi delle riforme e degli investimenti che dovranno essere sostenuti dallo strumento di bilancio. In particolare, la proposta di regolamento prevede che il Consiglio (a seguito di discussioni in seno all'Eurogruppo) definisca ogni anno orientamenti strategici sulle priorità di riforma e investimento per l'intera zona euro, nell'ambito della raccomandazione sulla politica economica della zona euro (di seguito "raccomandazione per la zona euro"). Nel definire gli orientamenti strategici, il Consiglio può chiedere il parere del Vertice euro. Successivamente, il Consiglio adotterebbe una raccomandazione che formula orientamenti specifici per paese, rivolti a tutti gli Stati membri della zona euro, per gli obiettivi delle riforme e degli investimenti che possono fruire di sostegno nell'ambito dello strumento di bilancio. Nel quadro dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività, gli Stati membri della zona euro possono decidere di presentare proposte relative a pacchetti di riforme e investimenti; sia gli orientamenti strategici che gli orientamenti specifici per paese dovranno essere presi in considerazione dagli Stati membri della zona euro al momento di presentare pacchetti coerenti di riforme e investimenti nel quadro dello strumento di bilancio. Per quanto riguarda gli Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano all'ERM II e sono disposti a partecipare su base volontaria allo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività, è opportuno sviluppare modalità compatibili con il quadro previsto dal presente regolamento.

    Il quadro di governance proposto per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro risponde alla necessità di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche della zona euro, nonché alla necessità di promuovere riforme e investimenti che affrontino le sfide della zona euro nel suo complesso e contribuiscano alla sua convergenza economica e sociale.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Il quadro di governance dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività sarà coerente con il processo consolidato del semestre europeo per la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione. L'attuazione del quadro di governance di cui al presente regolamento sarà inoltre in linea con il calendario del semestre europeo.

    Gli orientamenti strategici annuali saranno adottati dal Consiglio come parte integrante della raccomandazione per la zona euro che è approvata dal Consiglio europeo prima dell'adozione da parte del Consiglio. Come contributo agli orientamenti strategici, la Commissione informerà il Consiglio sul seguito dato agli orientamenti strategici negli anni precedenti, rafforzando in tal modo la coerenza degli orientamenti politici.

    Gli orientamenti specifici per paese per gli Stati membri della zona euro terranno conto degli orientamenti strategici e saranno pienamente coerenti con le raccomandazioni specifiche per paese adottate parallelamente nel quadro del semestre europeo, se del caso, nell'ambito dei comitati competenti previsti dal trattato. In particolare, gli orientamenti specifici per paese indicheranno per quali particolari obiettivi di riforma e di investimento, tra quelli individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese, ciascuno Stato membro della zona euro può presentare proposte coerenti relative a pacchetti di riforme e investimenti nel quadro dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. Gli orientamenti specifici per paese per gli Stati membri interessati non costituiranno un'aggiunta alle raccomandazioni specifiche per paese, ma indicheranno piuttosto delle priorità in termini di sostegno a titolo dello strumento di bilancio. Per motivi di efficienza, gli orientamenti specifici per paese destinati a tutti gli Stati membri della zona euro saranno adottati sotto forma di raccomandazione unica. Se del caso, gli orientamenti forniti nell'ambito della proposta di regolamento terranno debitamente conto di qualsiasi programma di aggiustamento macroeconomico a cui uno Stato membro potrebbe essere assoggettato in un dato periodo.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta di regolamento fornirà il quadro di governance per gli orientamenti di politica economica relativi ai pacchetti di riforme e investimenti che dovranno essere presentati nell'ambito dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro. Sarà inoltre coerente e creerà sinergie con i programmi dell'Unione proposti in materia di investimenti, quali i fondi della politica di coesione dell'UE, il meccanismo per collegare l'Europa e InvestEU.

    La proposta di regolamento si basa sulle idee presentate nel documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria del 31 maggio 2017 5 ed è in linea con la comunicazione della Commissione "Approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa: un bilancio a quattro anni dalla relazione dei cinque presidenti" del 12 giugno 2019 che indica la via da seguire per conseguire l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. È previsto che lo strumento di bilancio faccia parte del bilancio dell'Unione, mentre la sua entità sarà determinata nel contesto dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La proposta di regolamento è inoltre coerente con gli obiettivi del quadro finanziario pluriennale.

    La proposta di regolamento non incide sulle prerogative della Commissione per quanto riguarda il bilancio e l'attuazione dei programmi.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta si fonda sull'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    L'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), del TFUE stabilisce che, per contribuire al corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 121 e 126 del TFUE, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro al fine di elaborare, per quanto li riguarda, orientamenti di politica economica, vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

    L'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare norme dettagliate per la procedura di sorveglianza multilaterale prevista dal medesimo articolo.

    Conformemente all'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, la proposta di regolamento mira a definire gli orientamenti di politica economica per gli Stati membri della zona euro elaborando le disposizioni relative a un quadro di governance per il futuro strumento di bilancio per la convergenza e la competitività nell'ambito del programma di sostegno alle riforme, i cui beneficiari sono gli Stati membri della zona euro. La procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE costituisce la procedura appropriata per l'adozione della proposta di regolamento, tenuto conto dell'oggetto della proposta.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta di regolamento rispetta il principio di sussidiarietà in quanto prevede iniziative i cui obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ("test nazionale di insufficienza"), ma che possono essere realizzati meglio mediante l'intervento dell'Unione piuttosto che dai soli Stati membri ("test comparativo di efficienza").

    A tale riguardo, gli orientamenti politici, come ad esempio gli orientamenti strategici per l'intera zona euro e la definizione di obiettivi distinti mirati per le riforme e gli investimenti, che possono anche promuovere la convergenza e la competitività generale della zona euro, sono effettivamente azioni che possono essere formulate e attuate meglio a livello dell'Unione che a livello degli Stati membri. La Commissione si trova nella posizione migliore per prendere l'iniziativa e il Consiglio per decidere su tali questioni, in linea con il loro ruolo di coordinamento delle politiche economiche sancito dai trattati.

    Inoltre, il rafforzamento del ruolo dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri della zona euro in relazione al quadro per la governance per il futuro strumento di bilancio per la convergenza e la competitività aumenterà anche la titolarità collettiva dei relativi provvedimenti di coordinamento delle politiche economiche adottati collettivamente a norma del presente regolamento. Ciò rispecchia bene il principio sancito dal trattato secondo cui il coordinamento delle politiche economiche è una "questione di interesse comune".

    Gli orientamenti strategici e gli orientamenti specifici per paese che dovranno essere adottati a norma della presente proposta si limitano a fornire orientamenti agli Stati membri della zona euro, mentre la scelta delle riforme e degli investimenti effettivi spetta allo Stato membro interessato. Di conseguenza, la proposta di regolamento non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di decidere quale azione sia necessaria o opportuna a livello nazionale, regionale o locale; la proposta di regolamento rispetta il principio secondo cui l'attuazione delle riforme e degli investimenti rimane di competenza nazionale e gli Stati membri ne sono responsabili al livello di governo appropriato.

    Proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto costituisce una misura adeguata per raggiungere l'obiettivo di istituire un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro. La proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire tale quadro di governance, nella misura in cui non potrebbero essere utilizzati mezzi meno restrittivi per definire orientamenti di politica economica in relazione alle priorità e agli obiettivi delle riforme e degli investimenti degli Stati membri. Gli orientamenti strategici e gli orientamenti specifici per paese, che dovranno essere elaborati nei limiti del quadro di governance proposto, sono atti non vincolanti e si limitano a determinare le caratteristiche specifiche delle riforme e degli investimenti che gli Stati membri della zona euro possono, dal canto loro e a loro discrezione, decidere di presentare sotto forma di pacchetto nel quadro dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. La proposta di regolamento stabilisce inoltre soltanto il contenuto generale, la coerenza e le tempistiche di tali orientamenti strategici e degli orientamenti specifici per paese. Tenuto conto di questi elementi della proposta, la proposta di regolamento costituisce un mezzo proporzionato per conseguire il suo obiettivo, dal momento che prevede solo interventi commisurati ai suoi obiettivi.

    Scelta dell'atto giuridico

    Il quadro proposto per la governance dell'Unione non può essere realizzato mediante direttive o strumenti volontari. In questo caso è pertanto opportuno ricorrere a un regolamento.

    3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

    La proposta tiene conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo e dal Vertice euro.

    Il Parlamento europeo, nella sua relazione di iniziativa, ha esposto il proprio punto di vista su una tabella di marcia per una capacità di bilancio della zona euro (relazione Böge/Berès — 2015/2344 (INI), del 16 febbraio 2017).

    Il Vertice europeo del dicembre 2018 ha incaricato l'Eurogruppo di lavorare alla progettazione, alle modalità di attuazione e alle tempistiche di uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro "sulla base della pertinente proposta della Commissione che, se necessario, sarà modificata", con la quale si intende comunemente il programma di sostegno alle riforme presentato dalla Commissione nel maggio 2018. In particolare, nella dichiarazione del Vertice euro del dicembre 2018 si invitano gli Stati membri della zona euro a definire criteri e orientamenti per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività.

    L'Eurogruppo del 14 giugno 2019 ha concordato le modalità di funzionamento ("Term Sheet") che delineano le caratteristiche generali del futuro strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro e ha chiesto che le modalità del quadro di governance per gli Stati membri della zona euro siano codificate in un "atto aggiuntivo". Inoltre, il Vertice euro del 21 giugno 2019 ha rilevato che l'autonomia decisionale degli Stati membri della zona euro deve essere garantita nel quadro di governance per tale strumento.

    A tale riguardo, solo un regolamento distinto ai sensi dell'articolo 136 del TFUE potrebbe garantire l'autonomia del quadro di governance, come stabilito dal trattato. In primo luogo, solo un regolamento distinto ai sensi dell'articolo 136 del TFUE può stabilire misure di governance economica, che specificano gli orientamenti strategici e gli obiettivi per le riforme e gli investimenti degli Stati membri della zona euro pertinenti al futuro strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. In secondo luogo, solo un regolamento ai sensi dell'articolo 136 del TFUE può prevedere meccanismi che consentano agli Stati membri della zona euro di adottare decisioni in materia di coordinamento delle politiche economiche.

    Una proposta a norma dell'articolo 136 del TFUE garantirebbe non solo l'"autonomia decisionale" concordata in sede di Vertice euro, ma codificherebbe anche una dimensione prettamente legata alla zona euro per la governance dello strumento, e ciò in un modo che sarebbe compatibile con le prerogative della Commissione in materia di bilancio e attuazione del programma (per quanto riguarda il futuro strumento di bilancio per la convergenza e la competitività).

    ·Efficienza normativa e semplificazione

    La proposta non è legata all’efficienza normativa e alla semplificazione e non ha costi di conformità per le piccole e medie imprese o per altri soggetti portatori di interessi.

    ·Diritti fondamentali

    La proposta non avrà alcun effetto diretto sul rispetto e sulla tutela dei diritti fondamentali dell'Unione, dal momento che il regolamento si limita a stabilire un quadro per la governance economica. Gli orientamenti strategici e le misure del Consiglio (raccomandazioni) adottati ai sensi del regolamento proposto non sono vincolanti e sono destinati agli Stati membri.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La proposta di regolamento istituisce un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro. In tale contesto, l'oggetto e l'ambito di applicazione generali della proposta di regolamento costituiscono il quadro per la governance dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività degli Stati membri della zona euro nel quadro del programma di sostegno alle riforme. Il suo ambito di applicazione si estende pertanto agli Stati membri della zona euro (articolo 1).

    La proposta di regolamento prevede due tipi di misure distinte che possono essere adottate dal Consiglio, come indicato chiaramente nei suoi obiettivi (articolo 3). Per l'intera zona euro, previa discussione in seno all'Eurogruppo, il Consiglio può adottare orientamenti strategici sulle riforme e le priorità d'investimento della zona euro; e, per i singoli Stati membri della zona euro, il Consiglio può formulare orientamenti specifici per paese che definiscano gli obiettivi delle riforme e degli investimenti pertinenti nell'ambito dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività, che gli Stati membri interessati possono sottoporre alla Commissione nell'ambito dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. Le raccomandazioni specifiche per paese saranno coerenti con gli orientamenti strategici per la zona euro e con le raccomandazioni specifiche per paese adottate nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche a seguito delle discussioni, se del caso, in seno ai comitati competenti previsti dal trattato.

    La proposta prevede che gli orientamenti strategici per le priorità di riforma e di investimento della zona euro debbano essere integrati nella raccomandazione della zona euro (articolo 4). Prima che il Consiglio adotti gli orientamenti strategici come parte integrante della raccomandazione della zona euro, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, tali orientamenti devono essere discussi in sede di Eurogruppo. Inoltre, il Vertice euro approverà annualmente l'approccio. La proposta di regolamento prevede altresì che la Commissione informi il Consiglio in merito al seguito dato ai precedenti orientamenti strategici annuali, consentendo così al Consiglio di tener conto, negli orientamenti strategici dell'anno successivo, dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche.

    Il quadro di governance è inoltre oggetto, in termini più specifici, della disposizione che prevede una raccomandazione del Consiglio (articolo 5) tramite la quale sono forniti orientamenti specifici per paese a tutti gli Stati membri della zona euro. Gli orientamenti specifici per paese dovranno essere coerenti con gli orientamenti contenuti nelle raccomandazioni specifiche per paese dello Stato membro interessato o tenere debitamente conto di ogni decisione del Consiglio che approva un programma di aggiustamento macroeconomico. La raccomandazione del Consiglio con gli orientamenti specifici per paese sarà adottata a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione. Gli Stati membri potranno adottare, nel quadro dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività, gli orientamenti strategici (articolo 4) e gli orientamenti specifici per paese. Entrambi gli orientamenti costituiranno la base su cui gli Stati membri potranno eventualmente presentare proposte relative a pacchetti coerenti di riforme e investimenti nel quadro dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. In ultima analisi, è lo Stato membro a decidere se partecipare e presentare pacchetti di riforme e investimenti ammissibili al sostegno nell'ambito dello strumento di bilancio.

    Lo strumento di bilancio può fissare un tasso di cofinanziamento nazionale minimo come percentuale del costo totale delle riforme e degli investimenti. In tale contesto, l'articolo 6 prevede che, sulla base di una valutazione della Commissione, il Consiglio stabilisca quali Stati membri siano da considerarsi in una situazione di grave recessione economica, ai fini di una modulazione del tasso nazionale di cofinanziamento nell'ambito del futuro strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2004 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1177/2014 del Consiglio 6 .

    La proposta di regolamento riafferma la regola di voto di cui all'articolo 136, paragrafo 2, del TFUE in relazione agli orientamenti strategici e alle raccomandazioni del Consiglio: solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri della zona euro avranno diritto di voto (articolo 7).

    Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la proposta di regolamento definisce i parametri di un dialogo economico che coinvolge il Parlamento europeo, il Consiglio e l'Eurogruppo (articolo 8). In tale contesto, la commissione competente del Parlamento europeo può organizzare un dialogo economico e invitare il presidente del Consiglio e l'Eurogruppo a discutere le misure adottate a norma del regolamento.

    Per verificare l'efficacia del regolamento proposto, la Commissione è tenuta a pubblicare e trasmettere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni a partire dal 2023 (articolo 9).

    2019/0161 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo a un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali 7 ,

    visto il parere della Banca centrale europea 8 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è una questione di interesse comune. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno un interesse particolare e la responsabilità di condurre politiche economiche che promuovano il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e di evitare politiche che pregiudichino tale funzionamento, nel contesto di orientamenti di massima formulati dal Consiglio.

    (2)Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, è opportuno che gli Stati membri la cui moneta è l'euro adottino misure per rafforzare la resilienza delle loro economie attraverso riforme strutturali e investimenti mirati. Il Vertice euro del dicembre 2018 ha incaricato l'Eurogruppo di lavorare alla progettazione, alle modalità di attuazione e alle tempistiche di uno strumento di bilancio per la competitività e la convergenza della zona euro. Per garantire che gli Stati membri effettuino riforme strutturali e investimenti in modo coerente, uniforme e ben coordinato, occorre istituire un quadro di governance che consenta al Consiglio di fornire orientamenti strategici sulle priorità di riforma e investimento da attuare nella zona euro da parte degli Stati membri. Tale quadro rafforzerebbe la convergenza e la competitività della zona euro. È inoltre opportuno che il Consiglio fornisca orientamenti specifici per paese sui singoli obiettivi di riforma e investimento degli Stati membri la cui moneta è l'euro che possano essere sostenuti dallo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. Poiché tale quadro riguarda solo gli Stati membri la cui moneta è l'euro, è opportuno che solo i membri del Consiglio che rappresentano tali Stati membri partecipino alle votazioni previste dal presente regolamento.

    (3)A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità nazionali di riforma degli Stati membri e per monitorare l'attuazione di tali priorità. Il presente regolamento affronta la necessità di creare coerenza tra le priorità di riforma e investimento in tutta la zona euro e gli obiettivi di riforma e investimento dei singoli Stati membri la cui moneta è l'euro nonché di garantirne la coerenza con il semestre europeo.

    (4)È opportuno che il Consiglio definisca, su base annuale, orientamenti strategici sulle priorità di riforma e investimento per la zona euro nell'ambito della raccomandazione sulla politica economica della zona euro. Gli orientamenti strategici dovrebbero essere adottati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione della Commissione e dopo che l'Eurogruppo ha discusso le priorità di riforma e investimento che ritiene pertinenti e appropriate ai fini dell'inclusione in tali orientamenti. Il Vertice euro annuale svolgerà il proprio ruolo.

    (5)Al fine di garantire che gli orientamenti strategici riflettano l'evolversi dell'esperienza acquisita nell'attuazione dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività, è opportuno che la Commissione, contestualmente alla raccomandazione sugli orientamenti strategici nell'ambito della raccomandazione sulla politica economica della zona euro, informi il Consiglio sul seguito dato agli orientamenti strategici negli anni precedenti.

    (6)Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono decidere di presentare proposte relative a pacchetti di riforme e investimenti nel quadro dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. A tal fine il Consiglio adotterà una raccomandazione che fornirà orientamenti specifici per paese sugli obiettivi delle riforme e degli investimenti che possono essere sostenuti nel quadro dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività negli Stati membri la cui moneta è l'euro. È opportuno che tale raccomandazione del Consiglio sia coerente con gli orientamenti strategici adottati a norma del presente regolamento e con le raccomandazioni specifiche per paese adottate contestualmente nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche a seguito delle discussioni, se del caso, in seno ai comitati competenti previsti dal trattato. La raccomandazione del Consiglio tiene inoltre debitamente conto dei programmi di aggiustamento macroeconomico approvati in conformità delle specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 .

    (7)È opportuno che la raccomandazione del Consiglio che fornisce orientamenti specifici per paese sugli obiettivi delle riforme e degli investimenti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, adottata a maggioranza qualificata, si basi su una raccomandazione della Commissione. Tale processo non dovrebbe pregiudicare il carattere volontario della partecipazione degli Stati membri la cui moneta è l'euro allo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività, né le prerogative della Commissione per quanto ne riguarda l'attuazione.

    (8)Nel quadro di governance definito dal presente regolamento, il Consiglio dovrebbe definire gli orientamenti strategici per l'intera zona euro e fornire orientamenti specifici per paese sugli obiettivi dei pacchetti di riforme e investimenti dei singoli Stati membri la cui moneta è l'euro. La Commissione dà esecuzione al bilancio dell'Unione a norma dell'articolo 317 del TFUE, che riguarda anche la gestione dei programmi di spesa. Non dovrebbero essere pregiudicate le responsabilità della Commissione in relazione allo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività [nell'ambito del programma di sostegno alle riforme] a norma del regolamento (UE) XXXX/XX.

    (9)Sulla base di una valutazione della Commissione, il Consiglio stabilisce quali Stati membri attraversano una grave recessione economica ai fini della modulazione delle percentuali di cofinanziamento nazionale di cui al regolamento (UE) XXXX/XX [regolamento sul programma di sostegno alle riforme] e fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, quale modificato.

    (10)Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità nel quadro di tale dialogo economico, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere le misure adottate a norma del presente regolamento.

    (11)È opportuno che la Commissione riferisca periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'efficacia del presente regolamento.

    (12)Poiché l'obiettivo del presente regolamento di contribuire al corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa e alla convergenza e competitività all'interno della zona euro mediante la definizione di un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, data la portata dell'azione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I
    Disposizioni generali

    Articolo 1
    Oggetto e ambito di applicazione

    1.Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per il quadro di governance relativo allo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro nell'ambito del programma di sostegno alle riforme ai sensi del regolamento (UE) XXX/XX 10 .

    2.Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

    Articolo 2
    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (a)"raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni rivolte dal Consiglio a ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE nel contesto del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche;

    (b)"raccomandazione per la zona euro": la raccomandazione del Consiglio relativa alla politica economica della zona euro conformemente all'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE.

    Articolo 3
    Obiettivi

    Il presente regolamento contribuisce alla convergenza e alla competitività delle economie degli Stati membri la cui moneta è l'euro definendo un quadro di governance relativo allo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività, che stabilisce:

    (a)gli orientamenti strategici per le priorità di riforma e investimento dell'intera zona euro;

    (b)gli orientamenti specifici per paese inerenti agli obiettivi delle riforme e degli investimenti aventi rilevanza per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività, che devono essere coerenti con le raccomandazioni specifiche per paese.

    Articolo 4
    Orientamenti strategici per la zona euro

    1.Su raccomandazione della Commissione e previa discussione in seno all'Eurogruppo, il Consiglio definisce, nell'ambito della raccomandazione per la zona euro e su base annuale, gli orientamenti strategici per le priorità di riforma e investimento della zona euro.

    2.Contestualmente alla raccomandazione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa il Consiglio sul seguito dato dagli Stati membri agli orientamenti strategici degli anni precedenti.

    Articolo 5
    Orientamenti specifici per paese

    1.Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazione destinata a tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro che fornisce, su base annuale, orientamenti specifici per paese relativi agli obiettivi di riforma e investimento per i pacchetti di riforme e investimenti che gli Stati membri possono in seguito presentare a norma del regolamento (UE) XXXX/XX [regolamento sul programma di sostegno alle riforme].

    2.La raccomandazione di cui al paragrafo 1 è coerente con gli orientamenti strategici di cui all'articolo 4 e con le raccomandazioni specifiche per paese dello Stato membro interessato. Nella raccomandazione di cui al paragrafo 1 il Consiglio tiene debitamente conto dei programmi di aggiustamento macroeconomico approvati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013.

    Articolo 6
    Grave recessione economica

    Se del caso, sulla base di una valutazione della Commissione, la raccomandazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce se uno Stato membro attraversa una grave recessione economica ai fini di una modulazione delle percentuali di cofinanziamento nazionale di cui al regolamento (UE) XXXX/XX [regolamento sul programma di sostegno alle riforme].

    Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.

    Articolo 7
    Votazione in seno al Consiglio

    1.Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto delle misure di cui al presente regolamento.

    2.Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al paragrafo 1 s’intende quella definita a norma dell’articolo 238, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

    Articolo 8
    Dialogo economico

    Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere le misure adottate a norma del presente regolamento.

    Articolo 9
    Riesame

    1.Entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento.

    2.La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 10

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/emu_communication_en.pdf  
    (2)     https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/14/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/  
    (3)     https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/21/statement-of-the-euro-summit-21-june-2019/  
    (4)    COM(2018) 391 final; https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-reform-support-programme-regulation_en.pdf
    (5)     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_it.pdf  
    (6)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R1467&from=IT ;     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1056&from=IT     https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0033:0040:IT:PDF
    (7)    GU C del , pag. 
    (8)    GU C … ; pag. 
    (9)    Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.
    (10)    GU C del , pag.
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