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Document 52019PC0338

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2019/124 e (UE) 2018/2025 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    COM/2019/338 final

    Bruxelles, 16.7.2019

    COM(2019) 338 final

    2019/0154(NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica i regolamenti (UE) 2019/124 e (UE) 2018/2025 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono in genere modificate varie volte nel corso del periodo in cui sono in vigore. Il regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. La proposta prevede una modifica del TAC per uno stock di occhialone in seguito al pertinente parere del CIEM.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    Scelta dello strumento

    Strumento proposto: regolamento.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non pertinente.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Per la fissazione delle possibilità di pesca la proposta tiene conto delle osservazioni formulate nel corso dell'anno dai portatori di interessi, dai consigli consultivi, dalle amministrazioni nazionali, dalle organizzazioni dei pescatori e dalle organizzazioni non governative.

    Assunzione e uso di perizie

    La proposta si basa sul parere scientifico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM).

    Valutazione d'impatto

    L'oggetto del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Non pertinente.

    Diritti fondamentali

    Non pertinente.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2019/124 come descritto nel prosieguo.

    L'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è una specie dal ciclo vitale breve, per la quale gli studi si concludono nel mese di maggio. Di conseguenza, fissare il totale ammissibile di catture (TAC) non più per anno civile bensì per un periodo di tempo compreso tra il 1º luglio e il 30 giugno dell'anno successivo garantisce che le possibilità di pesca siano basate sulla miglior valutazione possibile del reclutamento annuo di questa specie dal ciclo vitale breve.

    Il regolamento (UE) 2018/120, modificato dal regolamento (UE) 2018/1628, ha fissato il TAC per l'acciuga eccezionalmente per un periodo di 18 mesi, dal 1º gennaio 2018 al 30 giugno 2019, per allinearsi al nuovo periodo che va da luglio a giugno dell'anno successivo indicato dal parere scientifico.

    In attesa del nuovo parere scientifico, il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio ha fissato a zero il TAC per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 applicabile dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2020. In occasione della seconda modifica delle possibilità di pesca per il 2019 è stato fissato un TAC provvisorio per consentire la prosecuzione delle attività di pesca. Il parere scientifico è stato messo a disposizione il 28 giugno 2019. È opportuno modificare il TAC per il periodo che inizia il 1º luglio 2019 conformemente al più recente parere scientifico del CIEM.

    Le modifiche proposte mirano inoltre a modificare il regolamento (UE) 2018/2025 che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. Al momento della fissazione delle possibilità di pesca, il parere scientifico per l'occhialone nella sottozona CIEM 10 era disponibile soltanto per il 2019. È stato deciso di fissare le possibilità di pesca per tale stock a 576 tonnellate sia per il 2019 che per il 2020 e di modificarle, se necessario, conformemente al parere scientifico per il 2020. Il parere scientifico del CIEM, indicante un quantitativo di 553 tonnellate, è stato pubblicato l'11 giugno 2019. È necessario modificare le possibilità di pesca per l'occhialone nella sottozona CIEM 10 per tener conto del più recente parere scientifico.

    2019/0154 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica i regolamenti (UE) 2019/124 e (UE) 2018/2025 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio 1 stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

    (2)Nel regolamento (UE) 2019/124 il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è stato fissato a zero. In occasione della seconda modifica delle possibilità di pesca è stato fissato un TAC provvisorio per consentire la prosecuzione delle attività di pesca. L'acciuga è una specie dal ciclo vitale breve e il pertinente parere scientifico è stato emanato il 28 giugno 2019. È ora opportuno modificare i limiti di cattura per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 conformemente al più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

    (3)Il regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio 2 stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. In tale regolamento il TAC per l'occhialone nella sottozona CIEM 10 per i due anni è stato fissato in base al parere scientifico per il 2019, in attesa del parere scientifico per il 2020. L'11 giugno 2019 il CIEM ha pubblicato il parere scientifico relativo al 2020. Il TAC dovrebbe essere fissato conformemente al più recente parere scientifico.

    (4)È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2019/124 e (UE) 2018/2025.

    (5)I limiti di cattura per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 di cui al regolamento (UE) 2019/124 si applicano dal 1° luglio 2019. È perciò opportuno prevedere che anche il presente regolamento modificativo si applichi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124, la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla tabella seguente:

    Specie:

    Acciuga

     

     

    Zona:

    9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Engraulis encrasicolus

     

     

    (ANE/9/3411)

     

    Spagna

     

    4 281

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Portogallo

    4 671

    (1)

    Unione

    8 952

    (1)

    TAC

    8 952

    (1)

    (1)

    Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Articolo 2

    Nell'allegato del regolamento (UE) 2018/2025, la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10 è sostituita dalla tabella seguente:

     Specie:

    Occhialone 

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10

     

    Pagellus bogaraveo 

    (SBR/10-)

    Anno

    2019

    2020

    TAC precauzionale

    Spagna

    5

    5

    Portogallo

    566

    543

    Regno Unito

    5

    5

    Unione

    576

    553

    TAC

    576

     

    553

     

     

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).
    (2)    Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).
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