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Document 52019PC0048

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione

COM/2019/48 final

Bruxelles, 23.1.2019

COM(2019) 48 final

2019/0009(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Ciò significa che, se il trattato sul recesso non viene ratificato, il diritto primario e secondario dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 (la "data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.

La comunicazione della Commissione intitolata "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza" illustra le misure d'emergenza di cui prevede l'adozione nel caso in cui alla data del recesso non entri in vigore alcun accordo sul recesso. In detta comunicazione la Commissione ha presentato le azioni ritenute necessarie, rammentando che in una fase successiva avrebbero potuto risultare necessari interventi ulteriori. La comunicazione descrive inoltre i sei principi generali che le misure di emergenza adottate a tutti i livelli dovrebbero rispettare. Tra questi figurano i principi in base ai quali le misure non devono riprodurre i vantaggi dell'appartenenza all'Unione né i termini di un periodo di transizione come quello previsto nel progetto di accordo di recesso; le misure devono essere di natura temporanea e dovrebbero, in linea di principio, applicarsi soltanto fino alla fine del 2019; le misure devono essere adottate unilateralmente dall'Unione europea nel perseguimento dei propri interessi e possono essere revocate in qualsiasi momento.

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha nuovamente invitato ad intensificare, a tutti i livelli, i lavori per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili. In risposta a tale invito, il 19 dicembre 2018 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure. Il 17 e 18 dicembre 2018 il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha fissato le possibilità di pesca per il 2019. Su tale base e tenendo conto dei contatti in corso con gli Stati membri relativi al significativo impatto negativo sul settore della pesca di un recesso del Regno Unito senza un accordo di recesso e del fatto che le parti interessate non sono in grado di attenuare da sole tali conseguenze negative, la Commissione ha concluso che per il settore della pesca sono necessarie due misure di emergenza. Oltre alla presente misura che prevede la modifica del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione propone una misura relativa alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 (il regolamento di base della PCP) 1 , i pescherecci dell'Unione godono di parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione, nel rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP). Dalla data del recesso, la PCP non si applicherà più al Regno Unito. Le acque del Regno Unito (le 12 miglia nautiche di acque territoriali e la limitrofa zona economica esclusiva) non faranno più parte delle acque dell'Unione. In assenza di disposizioni contrarie, l'accesso alle rispettive acque non sarebbe più automatico. Lo scenario più probabile, in assenza di altri accordi, prevede che i pescherecci dell'Unione non sarebbero più autorizzati a pescare nelle acque del Regno Unito e viceversa.

Il settore della pesca rappresenta una componente essenziale della vita economica di molte regioni costiere dell'Unione europea. In considerazione delle notevoli incertezze, in assenza di un accordo con il Regno Unito, le navi dell'Unione rischiano di perdere l'accesso a tali acque e alle relative possibilità di pesca. Una situazione di questo tipo avrebbe ripercussioni immediate e significative a livello di attività di pesca della flotta dell'UE, di occupazione e di redditività economica.

Nel 2016, il valore aggiunto lordo del settore della pesca dell'UE è stato pari a 4,5 miliardi di EUR. Circa 150 000 posti di lavoro dipendono dalle attività di pesca, soprattutto nelle zone costiere in cui le possibilità di lavoro sono limitate. Le attività di pesca creano inoltre occupazione nell'indotto: ogni pescatore permette la creazione nell'indotto di un equivalente a tempo pieno compreso tra 0,5 e 1. Nelle acque del Regno Unito, gli Stati membri svolgono attività di pesca per un valore di pari a 585 milioni di EUR. La dipendenza complessiva di 8 Stati membri 2 dalle acque del Regno Unito - che varia tra il 50% della flotta belga e l'1% della flotta spagnola - è pari in media al 14 % dei loro sbarchi totali. A livello di comunità locali, gli impatti socioeconomici possono essere notevoli se i pescherecci dipendono in misura significativa dall'accesso alle acque del Regno Unito. Il settore della pesca possiede inoltre un indotto a valle e un indotto a monte.

L'impatto di un'improvvisa chiusura delle acque del Regno Unito ai pescherecci dell'Unione sarebbe pertanto considerevole per alcuni segmenti specifici della flotta ed avrebbe gravi ripercussioni economiche negative in determinate regioni e comunità costiere. Poiché tali ripercussioni andrebbero ad interessare le regioni di diversi Stati membri lungo la costa del Mare del Nord e dell'Atlantico, una situazione di emergenza di tale entità richiede soluzioni coordinate a livello dell'UE.

In circostanze del genere, le possibilità di attenuare le conseguenze negative sarebbero limitate. Le attuali catture del Regno Unito nelle acque dell'Unione potrebbero essere recuperate dai pescherecci dell'Unione, ma potrebbe non esserci una corrispondenza perfetta tra le specie interessate. Le navi e i segmenti di flotta più duramente colpiti dalla chiusura delle acque del Regno Unito potrebbero non essere gli stessi che pescano le specie che risulterebbero disponibili nelle acque dell'Unione. Inoltre, per motivi di efficacia in termini di costi e di qualità delle catture, vi sono limiti alle possibilità di riorientamento degli sforzi di pesca dalle acque del Regno Unito alle acque dell'Unione. Inoltre, il requisito della sostenibilità delle attività di pesca potrebbe anche limitare il riorientamento e la concentrazione dello sforzo di pesca nelle acque dell'Unione. Tali opzioni riuscirebbero pertanto solo in parte a compensare le perdite economiche dei pescherecci dell'Unione risultanti dalla perdita dell'accesso alle acque del Regno Unito. Per i segmenti interessati della flotta dell'Unione, le ripercussioni economiche rimarrebbero molto significative.

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), istituito con il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , è il fondo con cui vengono finanziate per il periodo 2014-2020 le politiche dell'UE in materia di affari marittimi e di pesca. Si tratta di uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) che, operando in modo integrato, mirano a promuovere la crescita e una ripresa basata sull'occupazione in Europa. Il fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie e finanzia progetti in grado di creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere europee.

Il regolamento FEAMP prevede già misure che possono essere utilizzate per attenuare gli effetti economici negativi a cui, a causa al recesso del Regno Unito dall'Unione, si troverà esposta tutta la catena di produzione e di commercializzazione. Nell'ambito della gestione concorrente, gli Stati membri esposti alle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione europea possono decidere di riassegnare gli stanziamenti disponibili e di sostenere le misure necessarie per attenuare le conseguenze del recesso. Tuttavia, tale potere discrezionale riguarda attualmente soltanto alcune priorità. Ciò limita il margine di manovra di cui gli Stati membri dispongono per attenuare le conseguenze della chiusura alle rispettive flotte delle acque del Regno Unito, nonché l'efficacia di tali misure.

Il regolamento FEAMP stabilisce le norme e le disposizioni dettagliate relative alla concessione di compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca. Tuttavia, i criteri che disciplinano l'arresto temporaneo non prevedono forme di compensazione per il recesso di uno Stato membro dall'Unione e la conseguente perdita di accesso alle acque di tale Stato e alle relative possibilità di pesca.

Oltre alle misure già disponibili nell'ambito del regolamento FEAMP la presente proposta introduce la possibilità di fornire sostegno pubblico per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e degli operatori caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso alle acque del Regno Unito e che sono esposti alle conseguenze negative della chiusura delle acque del Regno Unito. Tale misura dovrebbe essere disponibile dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile al Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono state elaborate in funzione degli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è rappresentata dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

L'atto proposto modificherebbe il regolamento (CE) n. 508/2014 dell'Unione al fine di mettere a disposizione delle navi dell'Unione interessate dall'eventuale chiusura delle acque del Regno Unito a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione europea misure finanziarie in grado di attenuare le ripercussioni di tale recesso. Risulta indispensabile agire a livello dell'Unione poiché il risultato perseguito non potrebbe essere conseguito dagli Stati membri. Le disposizioni della presente proposta vengono attuate nell'ambito della gestione concorrente, conformemente al regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Il regolamento proposto è considerato proporzionato in quanto si prefigge di attenuare le gravi ripercussioni economiche causate dal recesso del Regno Unito dall'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

Il presente atto consiste nella modifica di un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente a causa del carattere eccezionale, temporaneo e una tantum dell'evento che rende necessaria la presente proposta.

Consultazioni dei portatori di interessi

Le sfide derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione e le possibili soluzioni sono state evocate da vari portatori di interessi del settore della pesca e dai rappresentanti degli Stati membri. Tutti gli operatori, i portatori di interessi e gli Stati membri interessati hanno sottolineato l'esigenza di garantire un'adeguata compensazione nel caso in cui alcune possibilità di pesca non fossero più disponibili a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto non è necessaria in ragione del carattere eccezionale della situazione e delle esigenze limitate del periodo durante il quale si effettua il cambiamento di status del Regno Unito. Non sono disponibili opzioni politiche diverse sostanzialmente e giuridicamente dall'opzione proposta.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni o per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013 5 . La proposta consiste in un anticipo degli stanziamenti di pagamento e risulta priva di incidenza sul bilancio nell'ambito del periodo di programmazione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

2019/0009 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea 6 ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale 7 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)L'accordo di recesso contiene disposizioni relative all'applicazione al Regno Unito e al suo interno di alcune norme del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno. Se l'accordo di recesso entra in vigore, la politica comune della pesca (PCP) si applicherà nei confronti del Regno Unito e al suo interno durante il periodo di transizione, come previsto dall'accordo, cessando di essere applicabile al termine di tale periodo.

(3)Quando la politica comune della pesca cesserà di essere applicabile al Regno Unito, le acque del Regno Unito (acque territoriali e zona economica esclusiva) non faranno più parte delle acque dell'Unione. Di conseguenza, in caso di recesso non conforme allo scenario previsto, le navi dell'Unione rischiano di perdere l'accesso alle acque del Regno Unito e la possibilità di pescare in tali acque a partire dal 30 marzo 2019. Ciò avrebbe un impatto significativo sulle attività di pesca della flotta dell'Unione e sulla redditività economica.

(4)Le misure già disponibili previste dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 possono essere utilizzate per attenuare gli effetti economici negativi cui tutta la catena di produzione e di commercializzazione sarà esposta a causa al recesso del Regno Unito dall'Unione.

(5)Il regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce le norme e le disposizioni relative alla concessione di compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca. I criteri che disciplinano l'arresto temporaneo non prevedono forme di compensazione per il recesso di uno Stato membro dall'Unione e la conseguente perdita di accesso alle acque di tale Stato e alle relative possibilità di pesca.

(6)Oltre alle misure già disponibili a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014, è opportuno prevedere gli effetti economici negativi derivanti dal recesso di uno Stato membro dall'Unione assegnando ai pescatori e agli operatori che dipendono in misura significativa dall'accesso alle acque del Regno Unito forme di sostegno pubblico per l'arresto temporaneo delle attività di pesca.

(7)Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 508/2014 di conseguenza.

(8)Gli stanziamenti restanti possono essere utilizzati per sostenere le misure che possono attenuare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

(9)In una logica di semplificazione, gli Stati membri interessati sono invitati a considerare l'opportunità di combinare le modifiche ai propri programmi operativi ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 .

(10)A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio 10 , la cessazione dell'applicazione degli atti fissata ad una data determinata ha luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal giorno seguente a quello in cui i trattati cesseranno di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

(11)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che risulti applicabile a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, in mancanza di un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o della proroga del periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

(1)All'articolo 13 è inserito il seguente paragrafo 9:

"9. Gli Stati membri hanno la possibilità di superare l'importo di cui al paragrafo 2 e di utilizzare importi inferiori a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 6 per sostenere le misure di cui all'articolo 33 del presente regolamento se il Regno Unito non proroga i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione europea caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per lo svolgimento delle loro attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.";

(2)All'articolo 25 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Del contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all'articolo 33 del presente regolamento che beneficiano di un sostegno per far fronte alle conseguenze derivanti dal l'eventualità che il Regno Unito non proroghi i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per svolgere le proprie attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, non si tiene conto per stabilire se i limiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 sono superati."

(3)    L'articolo 33 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 viene aggiunta la seguente lettera d):

"d) per far fronte alle conseguenze derivanti dall'eventualità che il Regno Unito non proroghi i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per svolgere le proprie attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Il sostegno di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2014 al 2020 e il sostegno di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo può essere concesso per una durata massima di nove mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Le spese di cui al paragrafo 1, lettera d), sono ammissibili a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) [2019/….] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [data] che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L ..., del ..., pag. ...)." [l'Ufficio delle pubblicazioni inserisce il numero di riferimento del presente regolamento modificativo].

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se entro la data di cui al secondo paragrafo del presente articolo è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il Presidente    Il Presidente

(1)

   Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)    Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Svezia.
(3)    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(4)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(5)    Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(6)    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(7)    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(8)    Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).
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