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Document 52019IP0424

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sul Brunei (2019/2692(RSP))

GU C 158 del 30.4.2021, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/11


P8_TA(2019)0424

Brunei

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sul Brunei (2019/2692(RSP))

(2021/C 158/03)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione resa il 3 aprile 2019 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sull'attuazione del codice penale nel Sultanato del Brunei-Darussalam,

visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sui difensori dei diritti umani nonché sulla promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGTBI,

vista la dichiarazione resa il 1o aprile 2019 dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in cui esorta il Brunei a fermare l'entrata in vigore del nuovo codice penale «draconiano»,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata dal Brunei nel 2015,

vista la Convenzione sui diritti del fanciullo,

vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

vista la dichiarazione dei diritti umani dell'ASEAN del 2012,

visto il piano d'azione ASEAN-UE per il periodo 2018-2022,

visto il dialogo politico ASEAN-UE sui diritti umani del 29 novembre 2017,

vista la dichiarazione resa il 2 aprile 2019 dal portavoce aggiunto del dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla seconda e la terza fase dell'attuazione del codice penale basato sulla Sharia in Brunei,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nel 2014 il Brunei ha introdotto un codice penale basato sulla Sharia, da attuare in tre fasi; che il 3 aprile 2019 è stata avviata la terza fase dell'attuazione, che prevede l'entrata in vigore di misure quali la morte per lapidazione per atti sessuali consensuali con persone dello stesso sesso, rapporti sessuali extraconiugali e aborto come pure l'amputazione di un arto in caso di furto; che il codice penale prevede inoltre la pena di morte per insulti o diffamazione contro il profeta Maometto tanto per i musulmani quanto per i non musulmani; che il codice penale basato sulla Sharia si applica sia ai musulmani che ai non musulmani, inclusi gli stranieri, e si estende ai reati commessi al di fuori del paese dai cittadini e dai residenti permanenti;

B.

considerando che, dopo la pubertà, ai bambini condannati per tali reati possono essere inflitte le stesse pene degli adulti; che i bambini più piccoli sono talvolta sottoposti a fustigazione;

C.

considerando che, prima dell'introduzione del codice penale basato sulla Sharia, in Brunei l'omosessualità era illegale ed era punibile con pene detentive fino a dieci anni;

D.

considerando che in Brunei le ultime elezioni si sono tenute nel 1962; che il sultano esercita sia il ruolo di capo di Stato che quello di primo ministro e detiene la piena autorità esecutiva;

E.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha dichiarato che qualsiasi forma di punizione corporale è in contrasto con il divieto di infliggere torture ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e non può essere considerata una sanzione legale a norma del diritto internazionale; che alcune pene previste dal codice penale si configurano come torture o trattamenti crudeli, disumani o degradanti vietati dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di cui il Brunei è firmatario dal 2015;

F.

considerando che le disposizioni del codice penale basato sulla Sharia violano gli obblighi del Brunei derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, tra cui il diritto alla vita, la libertà dalla tortura e da altri maltrattamenti, la libertà di espressione, la libertà di religione e il diritto alla vita privata; che le disposizioni del codice penale creano discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale come pure discriminazioni nei confronti delle donne e delle minoranze religiose in Brunei e possono incitare alla violenza;

G.

considerando che, secondo il Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS) e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), le disposizioni del codice penale del Brunei che configurano l'omosessualità come reato e sanzionano alcune forme di assistenza sanitaria riproduttiva hanno ripercussioni particolarmente gravi per le donne e le persone LGBTI, creando ostacoli nell'accesso alle informazioni e ai servizi sanitari, impedendo l'accesso alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi e incidendo negativamente sulla salute pubblica;

H.

considerando che in Brunei la tradizione, la religione e la cultura vengono utilizzate per giustificare le discriminazioni nei confronti delle donne e delle persone LGTBI; che, secondo quanto riportato nella relazione sul Brunei pubblicata l'11 marzo 2019 dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, gli atteggiamenti patriarcali profondamente radicati e l'utilizzo di stereotipi discriminatori hanno ripercussioni sulle scelte accademiche e professionali delle donne, sulla posizione non paritaria che occupano nel mercato del lavoro e sui loro rapporti matrimoniali e familiari; che tali stereotipi rientrano tra le cause profonde della violenza nei confronti delle donne;

I.

considerando che il Brunei è caratterizzato da una popolazione multietnica che professa numerose religioni, tra cui l'islam, il cristianesimo, il buddismo, l'induismo e diverse religioni indigene, che coesistono pacificamente; che la Costituzione del Brunei riconosce la libertà di religione e sancisce che tutte le religioni possono essere praticate in pace e armonia dalle persone che le professano; che, nonostante quanto stabilito dalla Costituzione, il governo ha vietato il proselitismo e l'insegnamento di qualsiasi religione ad eccezione dell'islam e ha proibito ogni celebrazione pubblica del Natale;

J.

considerando che in Brunei esiste una moratoria di fatto sulla pena di morte e che l'ultima esecuzione ha avuto luogo nel 1957; che il codice penale basato sulla Sharia, se attuato, reintrodurrà effettivamente la pena di morte; che l'UE condanna la pena di morte in qualsiasi circostanza e luogo;

K.

considerando che l'adozione delle nuove norme ha suscitato sdegno a livello internazionale e sono stati lanciati appelli a boicottare gli alberghi di proprietà della Brunei Investment Agency (BIA); che tale agenzia fa capo al ministero delle Finanze e dell'economia del Brunei e possiede svariati progetti di investimento in tutto il mondo; che la BIA ha dichiarato che i suoi valori fondamentali includono il rispetto reciproco e la valorizzazione positiva della differenza e della diversità;

L.

considerando che il Brunei ha ratificato soltanto due delle principali convenzioni internazionali delle Nazioni Unite sui diritti umani, segnatamente la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; che il terzo ciclo del riesame periodico universale concernente il Brunei sarà avviato il 10 maggio 2019;

M.

considerando che l'UE ha sospeso i negoziati per un accordo di partenariato e di cooperazione con il Brunei;

1.

condanna fermamente l'entrata in vigore del retrogrado codice penale basato sulla Sharia; esorta le autorità del Brunei ad abrogare immediatamente tale codice e ad assicurare che le leggi del paese rispettino il diritto e le norme internazionali, in conformità degli obblighi del Brunei derivanti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, anche per quanto concerne le minoranze sessuali, le minoranze religiose e i non credenti;

2.

ribadisce la sua condanna della pena di morte; invita il Brunei a mantenere la moratoria sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua abolizione;

3.

condanna fermamente l'uso della tortura e di trattamenti crudeli, degradanti e disumani in qualsiasi circostanza; sottolinea che le disposizioni del codice penale basato sulla Sharia violano gli obblighi del Brunei derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani e che le pene previste da tale codice violano i consuetudinari divieti del diritto internazionale contro la tortura e altri maltrattamenti;

4.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che, mentre molti paesi stanno depenalizzando gli atti sessuali consensuali con persone dello stesso sesso, il Brunei è purtroppo diventato il settimo paese a punire tali atti con la pena di morte; invita le autorità del Brunei a rispettare i diritti umani internazionali e a depenalizzare l'omosessualità;

5.

invita le autorità del Brunei a garantire il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, senza distinzioni di alcun tipo basate su motivazioni quali il genere, l'orientamento sessuale, la razza o la religione; esprime profonda preoccupazione per la possibile applicazione del diritto penale ai minori; invita il Brunei a non applicare, in nessuna circostanza, la pena capitale, pene detentive o la tortura ai minori;

6.

invita le autorità del Brunei a rispettare pienamente la libertà di religione nel Sultanato, come stabilito nella sua stessa costituzione, e a consentire la celebrazione pubblica di tutte le festività religiose, compreso il Natale; sottolinea che la legislazione in merito deve rispettare rigorosamente i diritti umani;

7.

incoraggia le autorità del Brunei a promuovere il dialogo politico con i principali soggetti interessati della società civile, le organizzazioni per i diritti umani, le istituzioni religiose e le organizzazioni imprenditoriali, sia all'interno che all'esterno del Brunei, al fine di promuovere e tutelare i diritti umani nel suo territorio; sottolinea il diritto a esprimere opinioni critiche o satiriche quale legittimo esercizio della libertà di espressione, sancito dal quadro internazionale sui diritti umani;

8.

esorta il Brunei a ratificare i restanti principali strumenti internazionali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; esorta le autorità del Brunei a rivolgere un invito permanente a visitare il paese nel quadro di tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

9.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), nel caso di un'effettiva applicazione del codice penale basato sulla Sharia, a valutare la possibilità di adottare, a livello di UE, misure restrittive in relazione a gravi violazioni dei diritti umani, compresi il congelamento dei beni e i divieti di visto;

10.

invita il VP/AR a subordinare il riavvio dei negoziati per l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e il Brunei alla conformità del codice penale al diritto internazionale e alle norme internazionali in materia di diritti umani;

11.

sottolinea il lavoro dei difensori dei diritti umani ai fini della promozione e della protezione dei diritti delle persone LGBTI; invita le istituzioni dell'UE a intensificare il loro sostegno alle organizzazioni della società civile e ai difensori dei diritti umani in Brunei;

12.

invita la delegazione dell'UE in Indonesia e Brunei Darussalam a Giacarta, la delegazione dell'UE presso l'ASEAN e il SEAE a monitorare attentamente la situazione e a consultare le autorità, gli ambasciatori e i rappresentanti del Brunei a tal proposito; invita il SEAE a includere la situazione in Brunei tra i punti all'ordine del giorno del prossimo dialogo politico UE-ASEAN in materia di diritti umani;

13.

incoraggia gli Stati membri a partecipare attivamente al prossimo riesame periodico universale, che avrà luogo dal 6 al 17 maggio 2019 ed esaminerà la situazione relativa ai diritti umani in Brunei;

14.

sottolinea che, finché l'attuale codice penale sarà in vigore, le istituzioni dell'UE devono valutare la possibilità di iscrivere gli alberghi di proprietà della Brunei Investment Agency in una lista nera;

15.

invita l'UE e i suoi Stati membri a rispettare il quadro giuridico internazionale per quanto riguarda l'accesso alle procedure di asilo e la protezione umanitaria per le vittime dell'attuale codice penale del Brunei;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, al Segretariato dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al sultano del Brunei, Hassanl Bolkiah, e al governo del Brunei.

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