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Document 52019IP0330

    Raccomandazione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (2018/2237(INI))

    GU C 108 del 26.3.2021, p. 141–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 108/141


    P8_TA(2019)0330

    Decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace

    Raccomandazione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (2018/2237(INI))

    (2021/C 108/14)

    Il Parlamento europeo,

    visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare gli OSS 1, 16 e 17, volti a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile (1),

    visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

    visto il regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (2),

    vista la decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (3),

    visto il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (4),

    visto il regolamento (UE) 2017/2306, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (5),

    vista la dichiarazione interistituzionale, allegata al regolamento (UE) 2017/2306, relativa alle fonti di finanziamento delle misure di assistenza ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (6)

    visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (7),

    visti la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (8) e il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (9),

    visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (10),

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (HR(2018) 94), del 13 giugno 2018,

    viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015, del 15 dicembre 2016, del 9 marzo 2017, del 22 giugno 2017, del 20 novembre 2017, del 14 dicembre 2017 e del 28 giugno 2018,

    visto il documento dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,

    – viste le conclusioni del Consiglio del 13 novembre 2017, del 25 giugno 2018 e del 19 novembre 2018 sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell'UE,

    vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2017 dal titolo «Documento di riflessione sul futuro della difesa europea» (COM(2017)0315),

    vista la comunicazione congiunta della Commissione e del SEAE del 5 luglio 2016 dal titolo «Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza»,

    vista la relazione speciale n. 20/2018 della Corte dei conti europea del 18 settembre 2018 dal titolo «L'architettura africana di pace e di sicurezza: occorre orientare diversamente il sostegno dell'UE»,

    vista la sua risoluzione del 21 maggio 2015 sul finanziamento della politica di sicurezza e di difesa comune (11),

    vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa (12),

    viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2017 (13) e del 12 dicembre 2018 (14) sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),

    visto l'articolo 113 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0157/2019),

    A.

    considerando che l'UE ambisce ad essere un attore globale per la pace, che si adopera per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale e per il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani;

    B.

    considerando che, in un contesto strategico che si è considerevolmente deteriorato negli ultimi anni, l'Unione ha una responsabilità crescente nel garantire la propria sicurezza;

    C.

    considerando che, alla luce delle difficili condizioni di sicurezza che la circondano, l'UE ha bisogno di autonomia strategica, come è stato riconosciuto nel giugno 2016 dai 28 capi di Stato e di governo nell'ambito della strategia globale dell'UE, e che ciò comporta la necessità di strumenti che potenzino la capacità dell'UE di preservare la pace, di prevenire i conflitti, di promuovere società pacifiche, giuste e inclusive nonché di potenziare la sicurezza internazionale; che è stato riconosciuto che società sicure e pacifiche sono un prerequisito per lo sviluppo duraturo;

    D.

    considerando che l'obiettivo dello strumento europeo per la pace (in appresso «lo strumento») non è militarizzare l'azione esterna dell'Unione europea, ma creare sinergie e maggiore efficienza fornendo un approccio globale ai finanziamenti operativi dell'azione esterna già esistenti, e ove non sia possibile il finanziamento tramite il bilancio dell'UE;

    E.

    considerando che il trattato prevede che l'UE e le sue istituzioni attuino una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune (PESC), che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo; che lo strumento proposto dovrebbe essere accolto come una tappa progressiva in tale direzione e il VP/AR dovrebbe essere incoraggiato a portarne avanti l'ulteriore sviluppo e attuazione;

    F.

    considerando che l'UE è il maggiore fornitore di aiuti umanitari e allo sviluppo a livello mondiale, impegnato a rafforzare il legame tra sicurezza e sviluppo al fine di conseguire una pace sostenibile;

    G.

    considerando che è opportuno incoraggiare un ulteriore utilizzo di finanziamenti e strumenti dell'Unione per migliorare la cooperazione, sviluppare le capacità e inviare missioni in futuro, nonché per mantenere la pace, impedire, gestire e risolvere i conflitti e contrastare le minacce alla sicurezza internazionale; che lo strumento europeo per la pace dovrebbe in particolare finanziare le missioni militari dell'Unione, rafforzare le capacità militari e di difesa dei paesi terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali e contribuire al finanziamento delle operazioni di sostegno alla pace guidate da organizzazioni regionali o internazionali o da paesi terzi;

    H.

    considerando che in passato l'UE ha avuto difficoltà a finanziare le operazioni con implicazioni nel settore della difesa; che il Parlamento ha più volte sottolineato la necessità di finanziamenti più flessibili ed efficienti e che esprimono solidarietà e determinazione; che sono necessari strumenti aggiuntivi per garantire che l'UE possa svolgere il suo ruolo di attore globale nel settore della sicurezza; che tali strumenti devono essere soggetti a un adeguato controllo parlamentare ed essere disciplinati dalla legislazione dell'UE;

    I.

    considerando che la partecipazione delle donne ai processi di pace rimane uno degli aspetti in cui si sono registrati meno progressi nell'agenda per le donne, la pace e la sicurezza, nonostante le donne siano le prime vittime delle crisi umanitarie e di sicurezza e malgrado il fatto che, quando le donne hanno un ruolo esplicito nei processi di pace, vi è il 35 % di probabilità in più che un accordo duri almeno 15 anni;

    J.

    considerando che la sicurezza interna e quella esterna sono sempre più interconnesse; che l'UE ha adottato misure significative per aumentare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della difesa; che l'UE è sempre stata orgogliosa del suo potere persuasivo e continuerà ad esserlo; che, tuttavia, una realtà in costante evoluzione e che suscita preoccupazioni fa sì che l'UE non possa rimanere solo una «potenza civile» ma debba sviluppare e rafforzare le proprie capacità militari, il cui uso dovrebbe essere coerente con tutte le altre azioni esterne dell'UE; che lo sviluppo nei paesi terzi non è possibile senza sicurezza e pace; che, a tale riguardo, le forze armate svolgono un ruolo chiave, specialmente nei paesi in cui le autorità civili non sono in grado di adempiere ai loro compiti a causa della situazione di sicurezza; che lo strumento può chiaramente permettere all'UE di assumere un impegno maggiore nei confronti dei paesi partner e aumenterà l'efficacia dell'azione esterna dell'UE, consentendo all'UE di diventare in futuro garante di stabilità e sicurezza a livello globale;

    K.

    considerando che l'azione esterna dell'UE non deve essere strumentalizzata come «gestione della migrazione» e che tutti gli sforzi di collaborazione con i paesi terzi devono andare di pari passo con il miglioramento della situazione dei diritti umani in tali paesi;

    L.

    considerando che la non proliferazione e il disarmo avranno un effetto significativo per l'attenuazione dei fattori che alimentano i conflitti e per contribuire a una maggiore stabilità, conformemente agli obblighi derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari e alla correlata risoluzione del Parlamento sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione (15); che un mondo senza le armi di distruzione di massa è un mondo più sicuro; che l'UE è stata uno dei principali attori del divieto alle armi nucleari e che dovrebbe ampliare il proprio ruolo in tal senso;

    M.

    considerando che i trattati non prevedono alcuna azione militare esterna dell'Unione al di fuori del quadro della PSDC; che un'autentica PSDC di tutti gli Stati membri dell'UE accresce il margine di manovra dell'UE nella politica estera; che l'unica l'azione militare esterna possibile nel quadro della PSDC è sotto forma di missioni all'esterno dell'Unione per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, TUE;

    N.

    considerando che l'appoggio alle operazioni militari di sostegno alla pace dei paesi partner finora è stato fornito al di fuori del bilancio dell'UE attraverso il Fondo per la pace in Africa, istituito e finanziato nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES); che al momento il Fondo per la pace in Africa è limitato a operazioni condotte dall'Unione africana (UA) o dalle organizzazioni regionali africane;

    O.

    considerando che mediante lo strumento europeo per la pace l'UE dovrebbe acquisire la capacità di contribuire direttamente al finanziamento delle operazioni di sostegno alla pace condotte dai paesi terzi così come alle organizzazioni internazionali pertinenti a livello globale, senza limitarsi all'Africa o all'UA;

    P.

    considerando che lo strumento sostituirà il meccanismo Athena e il Fondo per la pace in Africa; che integrerà l'iniziativa sul potenziamento della capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo finanziando i costi delle attività di difesa dell'UE come le missioni dell'UA per il mantenimento della pace, i costi comuni delle operazioni militari della stessa PSDC e la creazione delle capacità militari dei partner che sono esclusi dal bilancio dell'UE in conformità all'articolo 41, paragrafo 2, del TUE;

    Q.

    considerando che le operazioni svolte nell'ambito dello strumento dovrebbero essere conformi ai principi e ai valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e rispettare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani; che le operazioni non definite come eticamente accettabili in termini di incolumità, salute e sicurezza delle persone, libertà, vita privata, integrità e dignità dovrebbero essere valutate molto attentamente e riconsiderate;

    R.

    considerando che la quota attuale dei costi comuni rimane assai bassa (circa il 10-15 % dei costi globali) e che la quota elevata dei costi e delle responsabilità a carico dei paesi nelle operazioni militari sulla base del principio «ciascuno si fa carico delle proprie spese» è contraria al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri e scoraggia inoltre gli Stati membri dall'assumere una parte attiva nelle operazioni PSDC;

    S.

    considerando che la dotazione annua media proposta per lo strumento europeo per la pace ammonta a 1 500 000 000 EUR, mentre le spese combinate nel quadro del meccanismo Athena e del Fondo per la pace in Africa oscillano tra i 250 000 000 EUR e i 500 000 000 EUR all'anno; che le finalità potenziali dell'importo aggiuntivo di 1 000 000 000 EUR all'anno non sono adeguatamente specificate o garantite nella proposta;

    T.

    considerando che lo strumento europeo per la pace, in quanto meccanismo fuori bilancio finanziato mediante i contributi annuali degli Stati membri, sulla base di una chiave di distribuzione correlata all'RNL, dovrebbe consentire all'UE di finanziare una percentuale più elevata dei costi comuni (35-45 %) per le missioni e le operazioni militari, come accade attualmente con il meccanismo Athena; che lo strumento europeo per la pace dovrebbe anche garantire che i finanziamenti dell'UE siano disponibili in via permanente, garantendo una programmazione adeguata per la preparazione alle crisi, rendendo più facile il rapido dispiegamento e aumentando la flessibilità in caso di risposta rapida; che da lungo tempo il Parlamento richiede l'inclusione e l'espansione ambiziosa del meccanismo Athena per il finanziamento comune delle missioni e delle operazioni nel quadro della PSDC; che, tuttavia, la proposta di decisione del Consiglio non ha lo stesso valore vincolante dell'accordo interno del Fondo per la pace in Africa, per cui gli Stati membri possono astenersi dal partecipare al finanziamento delle azioni dello strumento europeo per la pace;

    U.

    considerando che, con l'aumento dei costi comuni, lo strumento proposto rafforzerà la solidarietà e la ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e incoraggerà gli Stati membri, in particolare quelli con carenze a livello di risorse finanziarie o operative, a contribuire alle operazioni della PSDC;

    V.

    considerando che le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2018 esprimono un sostegno con riserva alla proposta relativa allo strumento europeo per la pace; che ciononostante è importante adoperarsi verso l'adozione di una proposta ambiziosa comprendente tutte le componenti proposte, compreso il meccanismo Athena;

    W.

    considerando che tutte le missioni militari nel quadro dello strumento, come ad esempio le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e di assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace, le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti, la lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio, come elencate all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE, nel pieno rispetto dei diritti umani, rientrano nell'ambito delle competenze della PSDC; che l'eccezione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del TUE si applica alle spese operative relative solamente a tali missioni militari; che tutte le altre spese operative relative alla PSDC, incluse le spese derivanti da qualsiasi altra azione di cui all'articolo 42 del TUE, dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione; che le spese amministrative dello strumento europeo per la pace dovrebbero essere imputate al bilancio dell'Unione;

    X.

    considerando che a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del TUE tutte le spese operative derivanti dalla PESC sono a carico del bilancio dell'Unione, ad eccezione delle spese relative alle operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa; che, ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e d), rispettivamente, della proposta di decisione, lo strumento europeo per la pace dovrebbe finanziare sia «le operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa» che «altri interventi operativi dell'Unione aventi implicazioni nel settore militare o della difesa»;

    Y.

    considerando che conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del TUE, l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

    Z.

    considerando che l'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, TFUE sancisce che l'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà; che lo stesso paragrafo stabilisce che «l'Unione tiene conto degli obblighi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo»; che la seconda frase riportata sopra costituisce una disposizione del trattato e, pertanto, un dovere costituzionale dell'UE, denominato «coerenza delle politiche per lo sviluppo» (CPS);

    AA.

    considerando che le missioni militari e civili esterne all'Unione dovrebbero essere mantenute separate per garantire che le missioni civili siano finanziate esclusivamente dal bilancio dell'Unione;

    AB.

    considerando che l'UE dovrebbe riconoscere al personale delle missioni della PSDC uno status simile a quello degli esperti nazionali distaccati, fornendo loro uno status uniforme e la miglior protezione possibile conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione; che tutte le indennità derivanti da tale status e tutte le spese di viaggio, di soggiorno e sanitarie dovrebbero essere imputate al bilancio dell'Unione in quanto spese amministrative;

    AC.

    considerando che la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale sull'architettura africana di pace e di sicurezza finanziata attraverso il Fondo per la pace in Africa, che, secondo la proposta, sarà inclusa e ampliata nello strumento europeo per la pace; che la Corte dei conti europea ritiene che non sia stata data sufficiente priorità a tale sostegno e che i sui effetti siano stati limitati; che occorre tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Corte dei conti in vista dell'ambizioso aumento del finanziamento per il nuovo strumento;

    AD.

    considerando che non è stata presentata alcuna valutazione dell'impatto finanziario in merito alle spese amministrative unitamente alla proposta; che le spese amministrative per lo strumento europeo per la pace hanno implicazioni rilevanti nel bilancio dell'UE; che lo strumento europeo per la pace non dovrebbe prevedere l'assunzione né la delega di altro personale supplementare oltre a quello attualmente impiegato negli strumenti che saranno sostituiti; che le sinergie derivanti dall'unione dei diversi strumenti attuali in un'unica struttura amministrativa dovrebbero facilitare la gestione dell'estensione geografica più ampia dello strumento europeo per la pace; che dovrebbe essere assunto personale aggiuntivo solo se e quando le entrate destinate a una missione o a una misura siano state effettivamente riscosse da tutti gli Stati membri partecipanti; che la durata limitata nel tempo delle entrate rende necessario che i contratti del personale assunto dallo strumento o i distacchi presso lo strumento per una missione o una misura specifica abbiano una durata limitata corrispondente; che nessun membro del personale dovrebbe essere assunto dallo strumento o distaccato presso lo strumento da uno Stato membro in cui sia stata presentata una dichiarazione formale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del TUE per una missione o una misura specifica;

    AE.

    considerando che l'AR/VP dovrebbe consultare periodicamente il Parlamento in merito a tutti i principali aspetti e le scelte fondamentali della PESC e della PSDC e alle loro conseguenti evoluzioni; che il Parlamento dovrebbe essere consultato e informato tempestivamente affinché possa esprimere le sue opinioni e porre domande all'AR/VP e al Consiglio, anche riguardo alla CPS, prima che siano prese delle decisioni o sia avviata un'azione decisiva; che l'AR/VP dovrebbe tenere in considerazione le opinioni del Parlamento, anche riguardo alla CPS, e integrarle nelle sue proposte, dovrebbe rivedere le decisioni o le parti di decisioni a cui il Parlamento si oppone o ritirare tali proposte, fatta salva la possibilità da parte di uno Stato membro di promuovere l'iniziativa in tal caso, e dovrebbe proporre decisioni del Consiglio relative alla PSDC qualora il Parlamento lo inviti ad agire in tal senso; che il Parlamento dovrebbe tenere una discussione annuale con l'AR/VP sulle operazioni finanziate dallo strumento;

    1.

    raccomanda al Consiglio:

    a)

    di non diminuire il contributo di uno Stato membro allo strumento se lo Stato membro fa ricorso alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, del TUE poiché ciò pregiudicherebbe la chiave RNL sottostante al meccanismo di finanziamento e il finanziamento complessivo dello strumento;

    b)

    di includere nella decisione un riferimento al ruolo del Parlamento quale autorità di discarico come accade attualmente con il FES e quindi per il Fondo per la pace in Africa, in conformità delle pertinenti disposizioni delle norme finanziarie applicabili al FES, nell'ottica di preservare la coerenza dell'azione esterna dell'UE nell'ambito del Fondo e nel quadro delle altre politiche pertinenti dell'UE in conformità dell'articolo 18 del TUE e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del TUE, in combinato disposto con l'articolo 208 del TFUE;

    c)

    di adoperarsi per predisporre un meccanismo, in seno al Parlamento europeo, che garantisca l'accesso, in base a parametri rigorosamente definiti, alle informazioni, inclusi i documenti originali, concernenti il bilancio annuale dello strumento europeo per la pace, i bilanci rettificativi, gli storni, i programmi d'azione (anche durante la fase preparatoria), l'attuazione delle misure di assistenza (incluse le misure ad hoc), gli accordi con i soggetti responsabili dell'attuazione e le relazioni sull'attuazione delle entrate e delle spese, così come i conti annuali, lo stato finanziario, la relazione di valutazione e la relazione annuale della Corte dei conti europea;

    d)

    di acconsentire a includere l'accesso a tutti i documenti riservati nei negoziati per l'accordo interistituzionale aggiornato tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'accesso del Parlamento alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa;

    e)

    di garantire che le operazioni, i programmi d'azione, le misure di assistenza ad hoc e gli altri interventi operativi finanziati dallo strumento non violino o non siano utilizzati per violare in alcun modo i principi fondamentali sanciti dall'articolo 21 del TUE, né siano utilizzati per violare il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani;

    f)

    di concludere la revisione del meccanismo Athena prima della fine di quest'anno, se possibile, e di integrarlo senza soluzione di continuità nello strumento europeo per la pace, preservando al contempo l'efficienza e la flessibilità operative di tale meccanismo;

    g)

    di garantire che i miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia offerti da un unico strumento siano mantenuti all'atto di apportare le necessarie modifiche alla proposta;

    (h)

    di inserire gli emendamenti in appresso:

    sostituire al considerando 4 e all'articolo 1 «politica estera e di sicurezza comune» con «politica di sicurezza e di difesa comune»;

    introdurre il seguente nuovo considerando 10 bis: «(10 bis) Le missioni di consulenza e assistenza in materia militare di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE possono assumere la forma di rafforzamento delle capacità militari e di difesa dei paesi terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali per preservare la pace, prevenire, gestire e risolvere i conflitti e affrontare le minacce alla sicurezza internazionale, nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e dei criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, e dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.»;

    introdurre il seguente nuovo considerando 10 ter: «(10 ter) Le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE possono assumere la forma di contributo al finanziamento delle operazioni di sostegno alla pace condotte da organizzazioni regionali o internazionali o da paesi terzi.»;

    introdurre il seguente nuovo considerando 10 quater: «(10 quater) Le operazioni sostenute con i finanziamenti dell'UE devono integrare la risoluzione 1325 delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza.»;

    all'articolo 2, modificare la lettera a) come segue: «a) contribuire al finanziamento di missioni che rientrano nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) aventi implicazioni nel settore militare o della difesa;»;

    all'articolo 2, modificare la lettera b) come segue: «b) rafforzare le capacità militari e di difesa di Stati terzi, organizzazioni regionali e internazionali allo scopo di mantenere la pace, prevenire, gestire e risolvere i conflitti e contrastare le minacce alla sicurezza internazionale e alla sicurezza informatica;»;

    all'articolo 3, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis. La ripartizione annuale delle spese amministrative del presente strumento a carico del bilancio dell'Unione è specificata nell'allegato I bis (nuovo) a titolo informativo.»;

    all'articolo 5, modificare la lettera c) come segue: «c)“operazione”, un'operazione militare disposta nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune a norma dell'articolo 42 del TUE, per realizzare i compiti menzionati all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE, che ha implicazioni nel settore militare o della difesa, tra cui i compiti affidati a un gruppo di Stati membri, conformemente all'articolo 44 del TUE;»;

    alla fine dell'articolo 6, aggiungere il seguente nuovo comma: «Tutti gli aspetti, le attività e le missioni civili nell'ambito della PESC e in particolare nell'ambito della PSDC, o le rispettive componenti, sono finanziati esclusivamente dal bilancio dell'Unione.»;

    modificare l'articolo 7 come segue: «Qualunque Stato membro, l'alto rappresentante o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione può presentare proposte di azioni dell'Unione in virtù del titolo V del TUE da finanziare a titolo dello strumento. L'alto rappresentante informa tempestivamente il Parlamento europeo riguardo a qualsiasi proposta di questo genere.»;

    all'articolo 10, modificare il paragrafo 1 come segue: «In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 26, paragrafo 2, del TUE è assicurata la coerenza tra le azioni dell'Unione da finanziare a titolo dello strumento e le altre azioni dell'Unione condotte nell'ambito di altre sue politiche pertinenti. Le azioni dell'Unione da finanziare a titolo dello strumento sono altresì coerenti con gli obiettivi di tali altre politiche dell'Unione nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali;»;

    all'articolo 10, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 3 bis: «3 bis. Due volte all'anno l'alto rappresentante presenta al Parlamento europeo una relazione in merito alla coerenza di cui al paragrafo 1.»;

    all'articolo 11, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis. Lo strumento dispone di un funzionario di collegamento con il Parlamento europeo. Inoltre, il Segretario generale aggiunto per la PSDC e la risposta alle crisi tiene uno scambio di opinioni annuale con l'organo parlamentare competente per fornire informazioni regolari.»;

    all'articolo 12, modificare il paragrafo 1 come segue: «È istituito un comitato dello strumento (in appresso “il comitato”) composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante. I rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato senza prendere parte alle sue votazioni. I rappresentanti dell'Agenzia europea per la difesa (AED) possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato per i punti in discussione relativi al settore di attività dell'AED, senza prendere parte o essere presenti alle sue votazioni. I rappresentanti del Parlamento europeo possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato senza prendere parte o essere presenti alle sue votazioni.»;

    all'articolo 13, modificare il paragrafo 8 come segue: «8. L'amministratore assicura la continuità delle sue funzioni attraverso la struttura amministrativa delle strutture militari competenti del SEAE di cui all'articolo 9.»;

    all'articolo 13, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 8 bis: «8 bis. L'amministratore è associato all'informazione del Parlamento europeo.»;

    all'articolo 16, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 8 bis: «8 bis. I comandanti delle operazioni sono associati all'informazione del Parlamento europeo.»;

    all'articolo 34, modificare il paragrafo 1 come segue: "L'amministratore propone al comitato la nomina, per un periodo di quattro anni, rinnovabile fino a un periodo massimo di otto anni, di un revisore contabile interno dello strumento e di almeno un revisore interno aggiunto. Il revisore interno deve possedere le qualificazioni professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza, obiettività e indipendenza. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione dello stato finanziario.

    all'articolo 47, modificare il paragrafo 4 come segue: «4. La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato tenendo conto di esigenze operative, diritti umani, sicurezza e valutazione dei rischi di diversione riguardo all'utilizzo finale e agli utenti finali certificati, nonché di criteri finanziari. La destinazione finale può essere:

    a)

    nel caso delle infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite dello strumento al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo;

    b)

    nel caso dei materiali, la vendita per il tramite dello strumento a uno Stato membro, al paese ospitante o a un terzo ovvero l'immagazzinamento e la manutenzione da parte dello strumento, di uno Stato membro o di tale terzo, per uso in una successiva operazione.»;

    all'articolo 47, modificare il paragrafo 6 come segue: «6. La vendita o cessione al paese ospitante o a un terzo sono effettuate conformemente al diritto internazionale, comprese le pertinenti disposizioni in materia di diritti umani e i principi del “non nuocere”, nonché alle pertinenti norme di sicurezza vigenti e rispettano rigorosamente i criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.»;

    all'articolo 48, modificare il paragrafo 1 come segue: «L'alto rappresentante può presentare al Consiglio un concetto di possibile programma d'azione o di possibile misura di assistenza ad hoc. L'alto rappresentante informa il Parlamento europeo riguardo a qualsiasi concetto di questo genere.»;

    all'articolo 49, modificare il paragrafo 1 come segue: «I programmi d'azione sono approvati dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante. Il Parlamento europeo è informato dei programmi d'azione approvati dopo l'adozione da parte del Consiglio.»;

    all'articolo 50, modificare il paragrafo 3 come segue: «Per le richieste che esulano dai programmi d'azione in vigore, il Consiglio può approvare una misura di assistenza ad hoc su proposta dell'alto rappresentante. Il Parlamento europeo è informato delle misure di assistenza ad hoc approvate dopo l'adozione da parte del Consiglio.»;

    all'articolo 52, paragrafo 2, aggiungere la seguente nuova lettera f bis): «f bis) È reso disponibile un elenco dettagliato dei materiali finanziati nell'ambito dello strumento.»;

    all'articolo 53, paragrafo 1, modificare la lettera b) come segue: «b) effettivamente consegnati alle forze armate dello Stato terzo interessato purché sia stata valutata la conformità ai criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.»;

    all'articolo 53, paragrafo 1, modificare la lettera d) come segue: «d) impiegati nel rispetto delle politiche dell'Unione, tenuto in debito conto il diritto internazionale, segnatamente in materia di diritti umani, e i certificati relativi agli utenti finali, in particolare le clausole di ritrasferimento.»;

    all'articolo 53, paragrafo 1, modificare la lettera e) come segue: «e) gestiti nel rispetto delle eventuali restrizioni o limitazioni riguardo al loro uso, vendita o cessione decise dal Consiglio o dal comitato, e conformemente ai pertinenti certificati relativi agli utenti finali, ai criteri della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.»;

    all'articolo 54, modificare il paragrafo 1 come segue: «I soggetti responsabili dell'attuazione incaricati dell'esecuzione delle spese finanziate dallo strumento rispettano i principi della sana gestione finanziaria e della trasparenza, hanno effettuato le valutazioni dei rischi e i controlli sull'utilizzo finale necessari e tengono debitamente conto dei valori fondamentali dell'UE e del diritto internazionale, specialmente per quanto concerne i diritti umani e i principi del “non nuocere”. Ciascuno dei suddetti soggetti responsabili è sottoposto a una valutazione dei rischi preliminare per valutare gli eventuali rischi in termini di diritti umani e governance.»;

    2.

    raccomanda al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

    a)

    di consultare il Parlamento riguardo agli emendamenti raccomandati e di garantire che le opinioni del Parlamento siano prese in considerazione, in conformità dell'articolo 36 del TUE;

    b)

    di dare piena attuazione alle opinioni del Parlamento, in conformità dell'articolo 36 del TUE, nell'elaborazione di proposte di programmi d'azione pluriennali o di misure di assistenza ad hoc, anche mediante il ritiro delle proposte a cui il Parlamento si oppone;

    c)

    di fornire una valutazione completa dell'impatto finanziario per la decisione alla luce delle sue implicazioni per il bilancio dell'UE, precisando in particolare le esigenze relative al personale supplementare;

    d)

    di presentare i progetti di decisione del Consiglio in merito allo strumento europeo per la pace al Parlamento per la consultazione, contestualmente alla loro presentazione al Consiglio o al comitato politico e di sicurezza, lasciando al Parlamento il tempo di esprimere le sue opinioni; invita il VP/AR a modificare i progetti di decisione del Consiglio qualora il Parlamento lo richieda;

    e)

    di garantire, in conformità dell'articolo 18 del TUE, la complementarietà con i fondi, i programmi e gli strumenti dell'UE esistenti, la coerenza dello strumento europeo per la pace con tutti gli altri aspetti dell'azione esterna dell'UE, specialmente per quanto riguarda il potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) proposto, che in ogni caso dovrebbero essere attuati nel quadro di un programma più ampio di riforma del settore della sicurezza avente solide componenti in materia di buon governo, disposizioni contro la violenza di genere e, in particolare, concernenti la vigilanza civile sul sistema di sicurezza e il controllo democratico delle forze armate;

    f)

    di fornire al Parlamento un feedback regolare sui progressi compiuti nell'attuazione della risoluzione 1325 sulle donne, la pace e la sicurezza e di consultare il Parlamento sulla dimensione di genere raccomandata, concentrandosi sul ruolo delle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nella ricostruzione al termine dei conflitti e nei negoziati di pace, nonché su valutazioni periodiche delle misure adottate per proteggere i soggetti vulnerabili, in particolare donne e ragazze, dalla violenza in situazioni di conflitto;

    g)

    di garantire, in conformità dell'articolo 18 del TUE, la coerenza dello strumento europeo per la pace con tutti gli altri aspetti dell'azione esterna dell'UE, comprese le politiche umanitarie e di sviluppo, nell'ottica di promuovere lo sviluppo dei paesi terzi interessati e di ridurre ed eliminare la povertà in tali paesi;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché, per conoscenza, al Servizio europeo per l'azione esterna e alla Commissione.

    (1)  https://sustainabledevelopment.un.org/

    (2)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1.

    (3)  GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39.

    (4)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1.

    (5)  GU L 335 del 15.12.2017, pag. 6.

    (6)  GU L 335 del 15.12.2017, pag. 6.

    (7)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

    (8)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

    (9)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

    (10)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

    (11)  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 68.

    (12)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 18.

    (13)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 36.

    (14)  Testi approvati, P8_TA(2018)0514.

    (15)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 202.


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